CONDIZIONI CONTRATTUALI

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1 SISTEMA SANITARIO REGIONALE DEL PIEMONTE ************************************************* AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO DI ORBASSANO (TO) Regione Gonzole, Orbassano (TO) S.C. Provveditorato/Economato CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI PROTESI TRACHEALI, BRONCHIALI E TRACHEOBRONCHIALI OCCORRENTI ALLA S.C.D.O. MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO 3 ENDOSCOPIA RESPIRATORIA - DELL AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO) PERIODO CONTRATTUALE MESI 36. S.C. RESPONSABILE Dirigente Responsabile Responsabile Procedimento Amministrativo S.C.Provveditorato/Economato Sito Internet: Dott.ssa Lucia MOLLICA Beniamino CAMPISI Tel.011/ Fax 011/ b.campisi@sanluigi.piemonte.it PARTE I

2 GESTIONE CONTRATTUALE ART.1 (Conto Deposito) Il Conto Deposito verrà istituito presso la S.C.D.O. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria -. L Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad individuare presso la S.C.D.O. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria -, un Responsabile Conto Deposito (RCD), ovvero colui che sarà incaricato dell esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso ed in particolare: - gestirà la movimentazione del materiale - gestirà le scorte secondo il metodo FEFO (First Expired First Out), ovvero si utilizzano prima i prodotti in base alla scadenza più vicina (Art. 5). La merce consegnata in conto deposito rimarrà di proprietà della Ditta fornitrice fino all effettivo impianto. Per ogni singolo lotto il quantitativo da consegnare in conto deposito sarà di n. 1 protesi per ogni dispositivo elencato (vedasi Art.1 del Capitolato Tecnico). Dove viene indicata la dicitura nelle varie misure, la misura sarà concordata con S.C.D.O. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria -. La Ditta provvede ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito, che dovrà indicare la quantità consegnata, i codici-prodotto della Ditta, i numeri di lotto e la scadenza degli stessi. Tale documento dovrà essere firmato dal responsabile della S.C.D.O. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria - che lo consegnerà alla S.C. Provveditorato/Economato dell Azienda Ospedaliero Universitaria e lo invierà a mezzo fax all Azienda fornitrice. Con la sottoscrizione della documentazione di consegna delle merci, l Azienda Ospedaliero Universitaria dà atto che i beni concessi in uso sono consegnati in perfetta efficienza ed esenti da vizi che ne impediscano o limitino l uso. La Ditta dovrà mantenere la dotazione costante nel tempo, senza possibilità di variazione unilaterale. La Ditta dovrà inoltre effettuare periodici controlli (almeno ogni sei mesi) adeguatamente documentati e sostituire il materiale prossimo alla scadenza. Questa Azienda Ospedaliero Universitaria non sarà vincolata in alcun modo all acquisto e la Struttura utilizzatrice potrà restituire le protesi non utilizzate o difettose,chiedendone la sostituzione con altre pari modello, senza maggiori oneri. ART. 2 Impianto e ripristino della dotazione di base La S.C.D.O Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria - comunicherà alla Ditta fornitrice (a mezzo fax o ) di avere impiantato materiale in conto deposito, con l indicazione del codice e del numero di lotto, chiedendo di provvedere al ripristino del materiale utilizzato. Il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della S.C.D.O Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria -. Gli utilizzatori devono contestualmente comunicare all ufficio ordini della S.C. Provveditorato/Economato la tipologia e la quantità del materiale impiantato, con indicazione dei relativi codici e numeri di lotto. E fatto divieto al fornitore di emettere fattura in assenza dell ordine emesso dalla S.C. Provveditorato/Economato dell Azienda Ospedaliero Universitaria. ART. 3 Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 2

3 Accesso al Conto Deposito e verifiche contabili inventariali In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, la S.C.D.O. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria - ne autorizzerà l accesso. Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale della Ditta e la S.C.D.O. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria - provvederanno ad effettuare l inventario del materiale giacente, mediante redazione di documentazione scritta contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali e di cui le parti ne avranno copia debitamente timbrata e sottoscritta per accettazione da entrambi. L eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dalla S.C.D.O. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria - e dall Azienda fornitrice controllando la documentazione in possesso, individuando le eventuali cause dell incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema entro il termine di 10 giorni lavorativi. ART. 4 Ordinativi e fatturazioni Solo con l emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, l Azienda Ospedaliero Universitaria si obbliga a pagare il prezzo alla Ditta L ordinativo effettuato dalla S.C. Provveditorato/Economato recherà il dettaglio del materiale utilizzato. La fatturazione potrà avvenire SOLO sulla base dell ordinativo ricevuto. Nella fattura dovranno essere esplicitamente indicati: il numero d ordine, il documento di trasporto con cui il materiale era stato consegnato al Centro operatorio, i codici-prodotto dell Azienda Ospedaliero Universitaria riportati nell ordine quali identificativi dei dispositivi utilizzati. ART. 5 Custodia dei beni L Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna attraverso l RCD a: provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione del materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall atto della produzione) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dalla Concedente e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l uso per cui è progettato impiantare i materiali forniti dello stesso codice secondo la scadenza più breve (metodo FEFO) segnalare i prodotti in scadenza almeno 150 giorni di calendario prima della data di scadenza stessa, con restituzione entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, il materiale passa di proprietà all Azienda Ospedaliero Universitaria che, di conseguenza, sarà tenuta al pagamento del prezzo fissato per la vendita con emissione dell ordine informare immediatamente la Concedente di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene ART. 6 Responsabilità Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 3

4 L Azienda Ospedaliero Universitaria risponde del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni, smarrimenti) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali del Centro Operatorio). L Azienda Ospedaliero Universitaria sarà egualmente tenuta a pagare il prezzo dei beni ricevuti anche se la loro restituzione entro il termine convenuto diventa impossibile per causa non imputata alla medesima (Art Codice Procedura Civile). ART. 7 Disponibilità dei beni La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l Azienda Ospedaliero Universitaria non provveda ad effettuarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze non fosse necessario prelevare temporaneamente da parte della stessa Ditta fornitrice del materiale per poi garantirne il reintegro entro 2 giorni lavorativi, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche della S.C.D.O. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria -. L effetto traslativo della proprietà in capo all Azienda Ospedaliero Universitaria della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della S.C.D.O. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria -), bensì all utilizzo del bene. ART. 8 Difetti ed imperfezioni La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte dell Azienda Ospedaliero Universitaria non esonera la Ditta fornitrice per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell impiego. La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell Azienda Ospedaliero Universitaria o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell intervento. ART. 9 Sostituzione prodotti Nel caso in cui un prodotto esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa autorizzazione dell Azienda Ospedaliero Universitaria, la Ditta fornitrice potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche. ART. 10 Tracciabilità dei materiali Recall La Ditta fornitrice si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell Azienda Ospedaliero Universitaria, permettano di rintracciare i pazienti ai quali è stato impiantato il materiale sterile oggetto di recall. In caso di recall la Ditta fornitrice dovrà fornire codice e numero di lotto (e/o di serie) del dispositivo medico in oggetto. ART. 11 Restituzione materiali al termine del contratto Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 4

5 Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, l Azienda Ospedaliero Universitaria dovrà restituire alla Ditta fornitrice, in condizioni di integrità e funzionalità, i prodotti non utilizzati e non scaduti e redigerà verbale attestante il buono stato degli stessi. Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico della Ditta fornitrice. ART. 12 (Acquisti sul libero mercato) E facoltà dell Azienda Ospedaliero Universitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore si assumerà l onere dell eventuale maggiore spesa. ART. 13 (Controlli quali quantitativi sulle forniture) Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativi alle merci da fornire o dei servizi da prestare. Il controllo delle merci, al fine di accertarne la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara ed alle caratteristiche indicate nel medesimo e dichiarate dal soggetto candidato in sede di gara, sarà effettuato dal personale dell'azienda Ospedaliero Universitaria che respingerà, motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti. I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati: 1. per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto; 2. per la rispondenza dei quantitativi: le contestazioni potranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni solari; 3. il controllo quali/quantitativo della fornitura sarà effettuato in prima istanza dal Referente della S.C.D.O. Malattie dell Apparato Respiratorio 3 Endoscopia respiratoria - o da persona da questi delegata. L'Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal capitolato speciale di gara ed alle caratteristiche dichiarate dal soggetto candidato in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del soggetto fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'azienda Sanitaria. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'azienda Sanitaria od a quelli dichiarati dalla ditta in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del soggetto fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'azienda Ospedaliero Universitaria si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di interrompere il rapporto contrattuale; 4. agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà il soggetto fornitore dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato; 5. nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo; Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 5

6 6. nell'eventualità di discordanze qualitative, quest'azienda Ospedaliero Universitaria respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore solari, sabato e festivi esclusi) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'azienda Ospedaliero Universitaria si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese. Tale procedura sarà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso la S.C.DO. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria - dell'azienda Ospedaliero Universitaria senza alcuna responsabilità da parte della stessa per ulteriori danni subiti. 7. quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti risulti non rispondente ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'azienda Ospedaliero Universitaria ne darà comunicazione al soggetto fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle fatture e ne sospenderanno i termini di pagamento. ART. 14 (Revisione prezzi) Il soggetto fornitore deve provvedere all adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale. ART. 15 (Aumento o diminuzione della fornitura) Nel corso dell esecuzione del contratto l Azienda Ospedaliero Universitaria può chiedere, ed il soggetto fornitore ha l obbligo di accettare, alle condizioni contrattuali in essere, un aumento o una diminuzione della fornitura secondo le indicazioni previste nel presente capitolato, e normalmente fino ad un quinto del valore del contratto stesso. ART. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n.217 tracciabilità dei flussi finanziari l aggiudicatario dovrà comunicare la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l appalto in oggetto corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata Piano straordinario contro le mafie tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato (ed obbligo di tracciabilità ) pena la nullità assoluta del contratto di appalto. ART. 17 (Modalità di fatturazione e pagamenti) Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 6

7 La fattura deve essere redatta secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d ordine. Nella fattura dovrà essere, altresì, specificato il/i CIG di riferimento dell appalto in oggetto ed il Conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n.217 tracciabilità dei flussi finanziari. Nella fattura dovranno essere esplicitamente indicati: il numero d ordine, il numero del documento di trasporto con cui il materiale è stato consegnato alla S.C.D.O. Malattie Apparato Respiratorio 3 Endoscopia Respiratoria i codici prodotto dell Azienda Ospedaliero Universitaria riportati nell ordine quali identificativi dei dispositivi utilizzati. Solo con l emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, l Azienda Ospedaliera Universitaria si obbliga a pagare il prezzo alla Ditta. La fatturazione potrà avvenire SOLO sulla base dell ordinativo ricevuto. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Nell eventuale mancato rispetto dei termini legali stabiliti, il saggio degli interessi moratori che verrà riconosciuto è pari a quello vigente ai sensi di legge. ART. 18 (Cessione di crediti derivanti da contratto) Ai sensi dell art. 117 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di crediti da corrispettivo di appalto è efficace e opponibile all amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. Art.19 (Inadempienze e penalità) In caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell Azienda Ospedaliero Universitaria alla risoluzione del contratto ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale. Il Dirigente Responsabile della S.C. Provveditorato/Economato ha facoltà di addebitare una penale, in relazione alla natura dell oggetto di gara, ed il risarcimento dell ulteriore eventuale danno subito. L ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore e, ove questi non bastassero, sulla cauzione definitiva. Nel caso d incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall Azienda Ospedaliero Universitaria. In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del fornitore, l Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo dell appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia. Nel caso in cui il soggetto fornitore: non consegni, installi o metta in funzione i beni e le attrezzature nel rispetto e nei termini previsti non provveda al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse, pur non comportando tale inadempimento per la sua gravità l immediata risoluzione del contratto, quali quelle per il superamento del collaudo ed in caso di omissione o ritardo nell intervento di manutenzione a partire dalla messa in funzione e durante il periodo di garanzia Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 7

8 il Dirigente Responsabile della S.C. Provveditorato/Economato ha facoltà di addebitare una penale dal 5% al 20% dell importo della fornitura in rapporto all entità del danno. ART. 20 (Clausola risolutiva espressa) In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, l Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza d uopo di diffida o altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo del soggetto fornitore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell Azienda Ospedaliero Universitaria. ART. 21 (Risoluzione del contratto) Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso nei seguenti casi: a) per ripetute inadempienze superiori a tre penali applicate; b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l immediata risoluzione del contratto; c) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto fornitore; d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto fornitore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l Azienda Ospedaliero Universitaria dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell affidamento, a trattativa privata, della fornitura ad altro soggetto fornitore. Nelle ipotesi sopra elencate l Azienda Ospedaliero Universitaria dichiarerà di avvalersi della risoluzione e comunicherà per iscritto tale volontà al soggetto fornitore. ART. 22 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni) Il soggetto fornitore non può opporre, ex art del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all Azienda Ospedaliero Universitaria e documentate con l analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall Azienda Ospedaliero Universitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti. Le presenti condizioni contrattuali sono formate da n.22 articoli su 8 pagine. Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 8

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