FALLIMENTO. Competenza tribunale sede principale dell impresa (art. 9) Composizione collegiale Trasferimento della sede > 1 anno > non rilievo
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1 FALLIMENTO Chi può chiedere il fallimento debitore > art. 217, 1 comma, n. 4 Creditore/i Pubblico ministero (art. 7) casi tassativi * insolvenza risultante processo penale * segnalazione giudice civile Non più di ufficio Competenza tribunale sede principale dell impresa (art. 9) Composizione collegiale Trasferimento della sede > 1 anno > non rilievo Incompetenza * tribunale con decreto trasmette al trib. competente trib. dichiarato competente > regolamento di ufficio > prosecuzione * trib. dichiara il fallimento Corte d appello riforma, dichiara l incompetenza e rinvia al trib. Trib. con decreto trasmette gli atti al trib. competente trib. dichiarato competente > regolamento di ufficio > prosecuzione, nomina g.d. curatore salvi atti precedenti * conflitto positivo (art. 9-ter) va avanti il primo Rito Istruttoria prefallimentare (art. 15) camerale ex art. 737 c.p.c. * ricorso * nomina giudice relatore * decreto di convocazione del debitore e creditore/pm * notifica a mezzo pec cancelleria / se no ricorrente * udienza entro 45 gg * previsione di termini anche a difesa (15 giorni) * ampia attività difensiva 7 giorni prima udienza memorie * deposito bilanci ultimi tre esercizi * abbreviazione termini > ragioni di urgenza * mezzi istruttori / nomina consulenti tecnici * provvedimenti cautelari collegio * no fallimento se debiti scaduti inferiori a ,00. * sentenza dichiarativa di fallimento * decreto di rigetto - condanna alle spese - al risarcimento danni 1
2 SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (ART. 16) * nomina g.d. e curatore * fissa l udienza per l esame delle domande * ordina il deposito delle scritture contabili * fissa adunanza entro 120 gg // 180 gg procedure complesse * assegna di creditori il termine perentorio di 30 giorni per il deposito della domanda Effetti dalla data di pubblicazione Verso i terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO (ART. 18) * ricorso contenuto indicazione corte dell impugnante ed elezione domicilio esposizione fatti ed elementi di diritto indicazione mezzi di prova * 30 giorni o sei mesi * decreto di convocazione e nomina relatore * termini termine a difesa 30 giorni * costituzione delle altre parti no preclusioni * udienza assunzione prove ritenute necessarie. Sentenza rigetto Accoglimento > revoca il fallimento > salvi gli atti compiuti Sospensione della liquidazione dell attivo (art. 19) RICORSO PER CASSAZIONE 30 giorni 2
3 DECRETO DI RIGETTO (ART. 22) Decreto di rigetto deve provvedere sulle spese del debitore e sul risarcimento danni No giudizio separato Reclamo alla Corte di appello > creditore istante p.m. entro 30 giorni Corte di appello * rigetta il reclamo > ricorso in cassazione no sul fallimento Si su spese e risarcimento danni * accoglie il reclamo > rinvia al tribunale che dichiara il fallimento a meno che sia venuto meno uno dei presupposti Ricorso in cassazione 3
4 ORGANI DEL FALLIMENTO Nuova impostazione - Ridisegnato i ruoli > ridimensionato il ruolo del giudice delegato > «esclusivamente indirizzato ad una funzione di controllo sulla regolarità della procedura e di organo preposto alla soluzione dei conflitti endoconcorsuali» > accentuato il ruolo del curatore > «divenuto il vero organo motore della procedura» > rivitalizzato il ruolo del comitato dei creditori > compito di «effettuare le valutazioni sulla convenienza economica delle operazioni liquidatorie» con pareri, spesso vincolanti, ed autorizzazioni. TRIBUNALE COLLEGIALE investito dell intera procedura nomina, revoca, sostituisce il Curatore sente curatore, fallito, comitato decide sul reclamo c/ decreto G.D. competente sulle azioni che derivano dal fallimento (art. 24) GIUDICE DELEGATO vigilanza e controllo autorizza il curatore a stare in giudizio accerta i crediti decide sui reclami c/ curatore e comitato dei creditori non fa parte del collegio sui reclami c/ suoi decreti CURATORE avvocato, commercialista, ragioniere, ecc. art. 28 nominato con la sentenza pubblico ufficiale gestisce la procedura responsabile atti reclamabili al G.D. appone i sigilli fa l inventario dei beni redige il programma di liquidazione relazione al G.D. (art. 33) deposita progetto stato passivo liquida i beni COMITATO DEI CREDITORI nominato dal G.D. entro 30 giorni 3/5 membri tra i creditori vigila sull operato del curatore autorizza gli atti / esprime pareri atti reclamabili al G.D. 4
5 EFFETTI DEL FALLIMENTO Debitore privato dell amministrazione / disponibilità dei beni > eccezioni art. 46 controversie / rapporti patrimoniali in corso sta in giudizio il curatore inefficacia degli atti / pagamenti dopo il fallimento corrispondenza Creditori divieto di azioni esecutive e cautelari art. 51 il fallimento apre il concorso tra i creditori art. 52 blocco degli interessi, art. 55; tranne i crediti privilegiati art. 54 Rapporti giuridici pendenti possibilità per il curatore di subentrare art. 72 art. 90 FASCICOLO PROCEDURA 5
6 ACCERTAMENTO PASSIVO Curatore avviso ai creditori udienza art. 92 domanda entro 30 giorni prima Creditore domanda di ammissione art. 93 contenuto indicazione procedura determinazione somma / bene di cui si chiede la restituzione esposizione fatti / elementi diritto eventuale prelazione indicazione pec inammissibilità omissione/incertezza 1) 2) 3) chirografo omissione 4) documenti effetti domanda art. 94 Curatore Creditori Udienza Giudice Delegato progetto di stato passivo per i creditori e per i titolari di diritti sui beni 15 giorni prima dell udienza osservazioni e documenti integrativi 5 giorni prima dell udienza G.D. decide su ogni domanda fallito può chiedere di essere sentito con decreto rende esecutivo lo stato passivo efficacia interna Curatore comunica ai creditori art. 97 Domande tardive Art. 101 oltre il termine di 30 giorni prima ma entro 12 mesi dal decreto di esecutività 18 mesi nei fallimenti complessi indicato nella sentenza Giudice fissa udienza ogni 4 mesi per l esame 6
7 IMPUGNAZIONI STATO PASSIVO OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO creditore non accolto in tutto o in parte anche per i privilegi IMPUGNAZIONE CREDITI AMMESSI REVOCAZIONE curatore, creditore contesta la domanda di altro creditore ammesso curatore, creditore per falsità dolo errore essenziale di fatto mancata conoscenza di documenti decisivi Unico Procedimento ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione stato passivo contenuto indicazione trib. g.d. e fallimento generalità esposizione fatti e elementi diritto eccezioni processuali e di merito, mezzi di prova, documenti Tribunale composizione collegiale presidente fissa l udienza entro 60 giorni e nomina il relatore ricorso notificato entro 10 giorni termine a difesa 30 giorni le parti resistenti costituirsi 10 giorni prima udienza memoria difensive con eccezioni, prove e documenti il g.d. non fa parte del collegio il collegio provvede con decreto entro 60 giorni decreto solo ricorribile per cassazione 30 gg 7
8 LIQUIDAZIONE Esercizio provvisorio - art. 104 * Tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento > danno grave > pregiudizio ai creditori * G.D. autorizza su proposta del curatore e parere del Comitato * G.D. ordina la cessazione su istanza del Comitato che non ravvisa l opportunità continuazione * Tribunale può ordinare la cessazione * Curatore > rendiconto > informare il GD e il Comitato Affitto di azienda o rami di azienda art. 104-bis * G.D. autorizza su proposta del curatore e parere favorevole del Comitato > utile per la vendita adeguate forme di pubblicità > scelta dell affittuario > ammontare canone, garanzie, conservazione livelli occupazione Programma di liquidazione art. 104 ter Curatore entro 60 giorni dalla redazione dell inventario / entro 180 gg dalla sentenza di fallimento Comitato dei creditori approvazione Contenuto: esercizio provvisorio, affitto di azienda proposte di concordato fallimentare azioni revocatorie, recuperatorie, risarcitorie cessione azienda e singoli rami, beni ecc. condizioni vendita dei singoli cespiti termine entro cui sarà completata la liquidazione, non superiore a 2 anni se oltre motivare le ragioni Modifiche al programma da parte del Comitato Supplemento del programma Il programma comunicato al G.D. che autorizza l esecuzione degli atti conformi Possibilità di non acquisire beni al fallimento Possibilità di vendere beni prima del programma 8
9 Vendita dell azienda / beni in blocco art. 105 Vendita di crediti, diritti, azioni revocatorie art. 106 Vendita dei diritti di ingegno art. 108 ter Modalità delle vendite art. 107 Procedure competitive con forme di pubblicità adeguate Secondo le norme del c.p.c. in quanto compatibili Sospensione della vendita > offerta migliorativa + 10% Il Curatore deve informare delle vendite il GD e il Comitato Poteri del GD art. 108 Sospensione della vendita > su istanza del fallito, Comitato, interessati > no ufficio Parere del Comitato Gravi e giustificati motivi Potere di impedire il perfezionamento > prezzo notevolmente inferiore 9
10 RIPARTIZIONE ATTIVO Curatore ogni 4 mesi prospetto somme disponibili + progetto di ripartizione con riserva somme occorrenti per la procedura Giudice ordina il deposito e la comunicazione ai creditori Creditori entro 15 giorni reclamo ex art 36 Giudice decorso il termine di 15 giorni dichiara esecutivo il progetto di riparto con decreto se vi è reclamo accantonamento delle somme relative ai crediti contestati Ordine di distribuzione Conti speciale art. 111 ter Creditori tardivi Ripartizioni parziali Rendiconto del curatore art. 116 Ripartizione finale art. 117 (a) crediti prededucibili (b) crediti privilegiati secondo l ordine dei privilegi (c) crediti chirografari in proporzione massa liquida attiva immobiliare massa liquida attiva mobiliare conti autonomi delle vendite dei beni gravati da privilegio solo sui riparti successivi massimo 80% delle somme da ripartire compiuta la liquidazione dell attivo prima del riparto finale curatore deposita in cancelleria il conto della attività giudice fissa l udienza rendiconto comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima osservazioni/contestazioni 5 giorni prima udienza il GD approva il conto con decreto se contestazioni > tribunale che provvede in Camera di consiglio approvato il rendiconto il GD ordina il riaperto finale 10
11 CHIUSURA DEL FALLIMENTO quando art. 118 nessuna domanda di ammissione pagamento di tutti i creditori ripartizione finale nessun attivo e impossibilità di pagare i creditori provvedimento art. 119 decreto del Tribunale reclamabile alla Corte di appello effetti art. 120 decadono organi del fallimento cessano gli effetti sul patrimonio cessano le incapacità personali del fallito le azioni in corso vengono meno creditori liberi di agire per la parte insoddisfatta riapertura quando nel patrimonio del fallito esitono attività art. 121 offerta del debitore ai creditori di pagare il 10% ESDEBITAZIONE Fallito persona fisica liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti quando cooperato con gli organi della procedura non ritardato lo svolgimento della procedura non violato le disposizioni sulla corrispondenza nessuna esdebitazione nei dieci anni precedenti non avere distratto l attivo esposto passività insussistenti non essere stato condannato per bancarotta fraudolenta devono essere stati soddisfatti sia pure in parte i creditori concorsuali il tribunale con il decreto di chiusura o con successivo decreto comunicazione ai creditori e al curatore p.m. e interessati reclamo 11
12 CONCORDATO FALLIMENTARE Proposta (art. 124) chi può presentarla creditori terzo dopo lo stato passivo esecutivo prima se vi è elenco crediti debitore dopo 1 anno dal fallimento ed entro 2 anni dalla esecutività stato passivo contenuto suddivisione creditori in classi / interessi omogenei trattamento differenziato dei crediti ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma creditori privilegiati non soddisfatti integralmente > relazione professionista cessione delle azioni di massa (azioni revocatorie) autorizzate GD limitazione degli impegni ai creditori ammessi/opposizione/tardivi Ricorso al G.D. parere del curatore sui risultati della liquidazione e sulle garanzie parere favorevole del Comitato se più proposte il Comitato indica quella da mandare in votazione GD ordina la comunicazione ai creditori della proposta e dei pareri fissa termine per la dichiarazione di dissenso tra 20/30 giorni se la proposta contiene più classi il Tribunale verifica il corretto utilizzo dei criteri Votazione i creditori indicati nello stato passivo esecutivo se dopo i creditori indicati nell elenco provvisorio se prima dello stato passivo i creditori privilegiati non votano altrimenti rinunciano alla prelazione silenzio assenso Approvazione maggioranza dei crediti e maggioranza delle classi Omologazione relazione del curatore sulla votazione se approvata il proponente chiede l omologazione GD con decreto fissa un termine tra 15/30 giorni per la proposizione delle opposizioni deposito parere del Comitato dei creditor Tribunale omologa il concordato se non ci sono opposizione con decreto se vi sono opposizioni vi è una fase istruttoria e il tribunale provvede con decreto reclamabile alla corte di appello e ricorribile in cassazione l omologazione del concordato comporta la chiusura del fallimento Effetto obbligatorio per tutti i creditori 12
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