GLI OBBLIGHI DI VIGILANZA
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- Ruggero Pavone
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1 GLI OBBLIGHI DI VIGILANZA Studenti e violazione norme penali. Quando docenti, Dirigenti e ATA hanno obbligo di denuncia? Obblighi, modalità e figure di reato La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato un documento con lo scopo di approfondire e dare indicazioni in materia di responsabilità penale degli studenti e sugli obblighi di denuncia da parte delle istituzioni scolastiche. Vediamone insieme i contenuti. Il documento si rifà ad episodi di rilevanza penale (ad esempio: furto, ingiuria, minaccia, violenza, danneggiamento dei beni della scuola e non solo, violenza verso coetanei con vari mezzi, abusi o molestie sessuali), gravi, reiterati e per i quali c'è obbligo di denuncia a carico del personale della scuola. L'ordinamento italiano pone in campo a coloro che rivestono la qualità di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (art. 362 e 358 del codice penale) l'obbligo, a fronte di reati perseguibili d'ufficio, di denunciare la notizia di reato all'autorità giudiziaria o ad altra Autorità che, come il comando dei Carabinieri o la Questura, ha l'obbligo di riferire a quella. Docenti, dirigenti e ATA possono essere considerati "pubblico ufficiale"? Il documento pubblicato dalla Provincia autonoma di Trento sostiene che i Dirigenti/Direttori di tutte le Istituzioni formative in indirizzo rivestono il ruolo di pubblico ufficiale (art. 357 del codice penale). Agli insegnanti delle scuole paritarie viene riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale (Corte di Cassazione sentenze n. 6587/91 e n. 3304/1999). Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la Corte di Cassazione, sentenza n del 2003, ha riconosciuto qualifica di incaricato di un pubblico servizio "laddove in ragione della spettanza ad esso di funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di quelle meramente materiali di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola". Per quanto riguarda gli insegnanti, la Cassazione penale con sentenza sez. III 11/02/92, ha precisato come "la qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi". Mentre la Corte di Cassazione (sentenza Sezione V, penale del 14/02/01) ha assegnato stessa funzione anche ai "soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento" negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati. A chi inoltrare la denuncia ed eventuali ritardi I reati sono perseguibili d'ufficio quando la legge penale non prevede quale condizione necessaria richiesta dall'ordinamento giuridico per l'avvio dell'azione penale l'obbligo della querela da parte della persona offesa dal reato, quali ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, ecc. I reati procedibili d'ufficio sono dunque quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, lo stato considera perseguibili anche a prescindere dalla volontà delle persone offese. L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da
2 parte del pubblico ufficiale". La denuncia deve essere indirizzata alla Procura della repubblica competente: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne; alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore. Essa può essere presentata, più semplicemente, anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.) La denuncia deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui l'autore sia minore di anni 14, pur in presenza dell'esclusione dell'imputabilità, nel caso di minori autori di reati, è rimessa all'apprezzamento del Tribunale dei Minori. Modalità della denuncia Il Dirigente/Direttore dell'istituzione formativa provinciale e paritaria, deve senza indugio denunciare all'autorità Giudiziaria competente i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all'interno della comunità scolastica. La denuncia deve essere effettuata in forma scritta, anche nell'ipotesi in cui sia diretta contro ignoti. Nella denuncia andranno esposti i fatti in maniera chiara e completa senza alcuna valutazione sull'attendibilità del fatto. Pur non essendo previsto un termine per l'inoltro della denuncia evidentemente la stessa deve essere effettuata senza ritardo per non pregiudicare l'accertamento del fatto da parte della competente Autorità Giudiziaria. Le norme di riferimento circa l'obbligo e le modalità di formalizzazione della denuncia sono contenute nel codice di procedura penale (artt. 331 e 332). Culpa in vigilando Il documento ricorda che la Cassazione è costante nel ritenere la responsabilità della scuola per "culpa in vigilando" per il fatto illecito commesso dagli studenti, che non dimostri di aver adottato tutte le misure atte a scongiurare e prevenire episodi di violenza sulle persone e cose. La "Culpa in vigilando", le responsabilità degli insegnanti nei casi di bullismo, Ieri, riprendendo una nota della Provincia autonoma di Trento, abbiamo affrontato il caso dell'obbligo di denuncia da parte delle scuole. Oggi affrontiamo le responsabilità dei docenti nei casi di incidenti agli e tra alunni. A rispondere è l'amministrazione, ma essa si può rivalere sui docenti. Una ricognizione sulla questione la si trova come allegato alla nota della Provincia di Trento, grazie al lavoro effettuato dal Prof Claudio De Luca. Gli atti di bullismo a scuola non hanno conseguenze soltanto per gli attori direttamente coinvolgi, gli alunni, ma possono avere risvolti anche per l'amministrazione e i docenti. Le responsabilità giuridiche degli operatori scolastici sono disciplinate dall'art. 28 della Costituzione: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti." Altro riferimento è l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 che disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni
3 sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi." L'Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza. Quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall'alunno a se stesso o ad un terzo, l'amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile. I genitori dovranno citare, dunque l'amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento. Il docente rimane estraneo nel rapporto processuale, ma può successivamente essere chiamato a rispondere in "rivalsa" dinanzi alla Corte dei Conti dall'amministrazione scolastica che sia stata condannata al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave, quale elemento psicologico essenziale del fatto illecito (Cass. civ., Sez Un., n. 9346/02, Cass. civ, Sez III, 2939/2005) Il dossier prende anche un esempio pratico, di un bambino caduto dalla tromba delle scale della scuola al momento dell'uscita. Secondo la sentenza, è stata accertata la responsabilità dell'insegnante 64enne, nella misura del 20%; perciò a fronte di un risarcimento danni di 120milioni di lire, l'insegnante è stato condannato a partecipare con 24milioni. Elementi attenuanti sono stati ritenuti: l'età avanzata del docente, il suo impeccabile curriculum vitae, le condizioni economiche, il suo stato di salute, l'esuberanza degli alunni, la pericolosità oggettiva della scala, la mancanza di misure preventive da parte dell'amministrazione. Comportamento alunni e responsabilità dei Genitori. La "culpa in educando" Ieri abbiamo affrontato la "Culpa in vigilando", relativamente alle responsabilità dei docenti nei casi di bullismo. Quali le responsabilità dei genitori? Colpe di natura solidale e non alternative. Anche se il minore viene affidato alla custodia di terzi (nel caso specifico, gli insegnanti), sollevando dalla colpa di vigilando, ma non lo solleva da quella di colpa in educando. I genitori sono, infatti, tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto da minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. A dirlo la Corte di Cassazione (Sez. Civ. Sez. III n. 1251/2000). Le colpe tra docenti e genitori è di natura solidale e non tra loro alternative. Il genitore, inoltre, non deve dimostrare soltanto di essere riuscito ad impartire al figlio una educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, abitudini e personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione, al fine di prevenire comportamenti illeciti, ma deve anche accertarsi che il minore abbia assimilato l'educazione ricevuta. Prova che difficilmente può avere riscontro in sede di tribunale, dal momento che la commissione stessa dell'illecito da parte del minore dimostrerebbe "ex se" l'insufficienza di educazione e controllo. La culpa in educando viene normata dall'art del C.C. e ha come presupposto che i minori siano capaci, dal punto di vista naturale, di intendere e di volere; in caso contrario, il genitori, il tutore o l'affiliante possono ugualmente rispondere, ma nella veste di sorveglianti di un incapace, in base all'art C.C. Bullismo e responsabilità del Dirigente, la "culpa in organizzando". Come difendersi dalle "vaghe" circolari sulla sorveglianza
4 Torniamo sulla questione delle responsabilità per fatti legati al Bullismo. Dopo la "culpa in vigilando" che riguarda i docenti, la "culpa in educando" che riguarda i genitori, affrontiamo le responsabilità che riguardano i Presidi. Ai Dirigenti non spettano Compiti di vigilanza, ma di organizzazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art e 2051 c.c.) Il Dirigente è tenuto responsabile, ex art nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni: la "culpa in organizzando". Rispetto alla "culpa in vigilando" e in "educando", quella in "organizzando" deve essere dimostrata dal danneggiato. Infatti, per questo tipo di colpa non opera la presunzione, quindi spetta al soggetto che promuove l'azione risarcitoria fornire la prova: 1. del danno subito 2. del nesso di causalità tra condotta tenuta dal dirigente ed evento lesivo 3. della colpa del danneggiante, e cioè del mancante o insufficiente grado delle misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Il Prof. De Luca, nel suo studio, affronta anche la questione delle circolari che i Dirigenti sono soliti emanare relativamente alle questioni organizzative. Note in cui si richiede ai docenti "dell'ora antecedente la ricreazione di garantire la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo 'sia nei corridoi che all'interno delle classi', o che chiedano che si assicuri la copertura delle classi fino all'arrivo dell'insegnante dell'ora precedente, o che si garantisca sorveglianza durante le 'okkupazioni' concordata con la scuola", se da un lato assicurano al Dirigente la copertura per una eventuale accusa di "culpa in vigilando", caricano il personale docente di compiti spesso gravosi e difficili da svolgere. La soluzione prospettata dal De Luca è il ricorso ad una assicurazione che copra delle responsabilità civili in caso di risarcimento. Noi aggiungiamo di far presente al Dirigente per iscritto la difficile esecuzione di alcune richieste per evidente impossibilità, come la presenza ubicua all'interno delle classi e nei corridoi durante le ricreazioni. Ricreazione e cambio d'ora, gli obblighi di sorveglianza dei docenti L'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica. A sancirlo una sentenza della Cassazione (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999). Approfondiamo due momenti critici della sorveglianza, il cambio d'ora e la ricreazione. La sorveglianza, dunque, deve avvenire dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato dall'istituto (Cass. civile, sez. III, n. 5424/1986). La responsabilità per la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, principio sancito anche dalla Cassazione (Cass. civile, sez. III, n. 163/1994), facendo rientrare anche la ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le "uscite" e i viaggi di
5 istruzione. Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dei docenti, secondo il CCNL, art. 27 del 24/07/2003, è estesa anche ai 5 minuti prima l'inizio delle lezioni, periodo durante il quale il docente deve trovarsi già in classe. Affrontiamo due casi particolari Il cambio d'ora Se il docente ritiene che la situazione in classe non sia del tutto priva di rischi, non dovrebbe allontanarsi per andare nell'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna" gli alunni. Anche se ciò comporta conseguenze negative sul piano della didattica. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'insegnante al suono della campana l'insegnante non sarebbe contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico. In questi casi è bene far presente alla Dirigenza il problema e chiedere di permettere di provvedere all'affidamento dei minori. Non è responsabile il docente nel caso di ritardo anche ingiustificato e senza comunicazione a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe, perché è "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92) Ricreazione Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può discolparsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.
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