D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali E

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1 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali E REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia N. 13 del 15 luglio 2013) Lezione dell Ing. Antonino D Amico 22 Maggio 2015

2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali Art. 1: il decreto si applica: alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti

3 Per «professione regolamentata» si intende l attività, o l insieme delle attività,, il cui esercizio è consentito solo a seguito d iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all accertamento delle specifiche professionalità

4 Per «professionista» si intende colui il quale esercita la professione regolamentata

5 Art. 2 Accesso ed esercizio dell attività professionale Ferma la disciplina dell esame di Stato prevista dall articolo 33 della Costituzione come abilitazione all esercizio professionale,, l accesso alle professioni regolamentate è libero. Si può vietare l iscrizione all albo professionale solo nel caso di mancato possesso/riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l esercizio professionale, ovvero in presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o di altri motivi imperativi di interesse generale.

6 Art. 2 Accesso ed esercizio dell attività professionale L esercizio della professione è libero e fondato sull autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, che legittimano specifici esercizi dell attività professionale, e che si fondano su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

7 Art. 2 Accesso ed esercizio dell attività professionale Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l applicazione delle disposizioni sull esercizio delle funzioni notarili.

8 Art. 2 Accesso ed esercizio dell attività professionale Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all accesso e all esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell associazione professionale o della società tra professionisti.

9 Art del Codice Civile La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (1). L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente (1) L'iscrizione all'albo ha carattere di accertamento costitutivo di uno status professionale. La mancata iscrizione all'albo determina la nullità del contratto con il venir meno del diritto al compenso.

10 La Legge 24 giugno 1923, n ha previsto l istituzione di un Ordine degli Ingegneri in ogni provincia. Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'ordine L art. 14 del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537) ha previsto l istituzione di un Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) I membri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sono quindici, sono eletti dai Consigli degli Ordini provinciali e restano in carica cinque anni.

11 Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa inerente: l attività delle professioni regolamentate le specializzazioni i titoli posseduti attinenti alla professione la struttura dello studio professionale i compensi richiesti per le prestazioni.

12 Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa La pubblicità informativa: deve essere funzionale all oggetto, veritiera e corretta non deve violare l obbligo del segreto professionale non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

13 Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa Se la pubblicità informativa non è veritiera e corretta, o viola l obbligo del segreto professionale ovvero è equivoca, ingannevole o denigratoria, il professionista può essere accusato di illecito disciplinare.

14 Art. 5 Obbligo di assicurazione L ingegnere è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dal CNI e da INARCASSA, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

15 Art. 5 Obbligo di assicurazione La mancata stipula di un idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, costituisce illecito disciplinare. L obbligo è vigente dal 15 agosto 2013

16 Art. 7 Formazione continua Al fine di garantire la qualità e l efficienza della prestazione professionale, e per conseguire l obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale... La violazione del presente obbligo costituisce illecito disciplinare.

17 Art. 7 Formazione continua Il CNI disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l assolvimento dell obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l organizzazione dell attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

18 REGOLAMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia N. 13 del 15 luglio 2013) Linee di indirizzo del Regolamento (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013) Circolare CNI n. 302 del 13/12/2013 Linee di indirizzo 2 (approvate dal Consiglio Nazionale) Circolare CNI n. 376 del 23/05/2014 Linee di indirizzo 3 (approvate dal Consiglio Nazionale) Circolare CNI n. 450 del 19/11/2014

19 Il regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale dà attuazione all art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

20 L obbligo di aggiornamento della competenza professionale riguarda tutti gli ingegneri iscritti agli Albi ed è in vigore dal 1 gennaio 2014

21 La competenza professionale è definita come la capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di: - apprendimento formale - apprendimento non formale - apprendimento informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio della professione di ingegnere.

22 Apprendimento formale apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio

23 Esempi di apprendimento formale - frequenza di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca - frequenza corsi universitari con esame finale

24 Apprendimento non formale apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale

25 Esempi di apprendimento non formale - frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge - partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specifica- tamente individuati dal Consiglio Nazionale - partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse - partecipazione a stages formativi

26 Apprendimento informale apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano

27 Esempi di apprendimento informale - aggiornamento informale legato all attività professionale dimostrabile - certificazione delle competenze professionali da parte dell Ordine - pubblicazioni qualificate - brevetti - partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all estero, riconosciuti dal CNI - partecipazione alle commissioni per gli esami di stato per l esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior - partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l ambito professionale

28 L aggiornamento della competenza professionale è l insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali.

29 COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il compito di: definire le linee di indirizzo per la formazione controllare l offerta formativa monitorare l assolvimento dell obbligo di aggiornamento delle competenze autorizzare associazioni e altri soggetti ad organizzare i corsi promuovere l istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti riconoscere CFP per eventi non formali riconoscere CFP di tipo informale.

30 COMPITI DEGLI ORDINI TERRITORIALI Gli Ordini territoriali: organizzano le attività formative secondo le linee di indirizzo del CNI riconoscono i corsi organizzati da associazioni e altri soggetti autorizzati dal CNI e assegnano il numero di CFP

31 Chi può erogare formazione riconosciuta ai fini dell aggiornamento professionale? L Ordine e gli enti autorizzati dal CNI secondo le procedure e modalità indicate nel regolamento approvato dal Ministero

32 Quando mi iscrivo ad un corso organizzato da una Società o un Ente diverso dall Ordine degli Ingegneri come faccio a sapere se mi saranno riconosciuti CFP validi ai fini dell aggiornamento delle competenze professionali? Chi si iscrive ad un corso organizzato da un soggetto diverso da un Ordine degli Ingegneri deve accertarsi che il soggetto erogatore di formazione sia stato preventivamente autorizzato dal CNI e che al corso siano stati assegnati i CFP dallo stesso CNI o dall Ordine territoriale competente. Tutte le attività formative riconosciute ai fini del rilascio di CFP sono consultabili sul sito o

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34 L'unità di misura della formazione professionale continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) Per poter esercitare la professione è necessario disporre di un minimo di 30 CFP

35 Si possono conseguire CFP: a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione all albo; b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale.

36 L iscritto all albo è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute per acquisire i crediti indispensabili all esercizio della professione. A prescindere dall attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

37 Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

38 Al momento dell'iscrizione all'albo si accreditano: 90 CFP in caso di prima iscrizione all'albo che avvenga entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione. 60 CFP in caso di prima iscrizione all'albo che avvenga dopo 2 anni ed entro 5 anni dal conseguimento della abilitazione. 30 CFP in caso di prima iscrizione all'albo che avvenga dopo 5 anni dal conseguimento dell abilitazione.

39 I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione

40 Se mi iscrivo all Ordine nel corso nel mese di novembre, mi verranno comunque detratti 30 CFP alla fine dell anno? In caso di prima iscrizione durante l anno solare verrà applicata la seguente regola: a) iscrizioni da 1 Gennaio al 30 Giugno: alla fine dell'anno saranno detratti 30 CFP b) iscrizioni dal 1 Luglio al 31 Dicembre: alla fine del primo anno verranno detratti 15 CFP

41 Agli iscritti agli albi degli ingegneri alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo (1 gennaio 2014) sono stati accreditati 60 CFP. In caso di trasferimento ad altro albo, si riconoscono all iscritto il numero di CFP accreditati presso l'ordine di provenienza.

42 Nell Allegato A al Regolamento sono riportate le tabelle di equivalenza in CFP per le diverse attività di formazione.

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46 I CFP relativi ai corsi sono riconosciuti solo per la frequenza pari ad almeno il 90% del tempo di durata complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la frequenza/partecipazione all intero evento formativo

47 Come viene determinata la data di assegnazione dei CFP per gli eventi non formali? La data di assegnazione dei CFP coincide con la data di fine evento per gli eventi Frontali e con quella dell esame finale per gli eventi erogati in modalità FAD e per i corsi di formazione con esame finale.

48 Per i corsi che terminano nell anno successivo a quello di inizio, quando sono riconosciuti i CFP? I CFP sono riconosciuti al termine del corso o nel caso di eventi con esame finale alla data di superamento della prova.

49 Anche avendo frequentato un corso di formazione per tutta la durata dall evento, nel caso non venga superato l esame finale, non si potranno acquisire i cfp previsti!

50 Come viene determinata la data di assegnazione dei CFP di tipo formale? I crediti di tipo formale verranno riconosciuti in un unica soluzione alla seguente data: Master: alla data di superamento dell esame finale; Corsi universitari: alla data di superamento dell esame finale; Dottorato di ricerca: alla data di conclusione del singolo anno secondo le modalità previste dal regolamento accademico.

51 Qualora un iscritto eserciti la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza (cioè con un numero di CFP inferiori a 30) il Consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari (art. 12 del Regolamento)

52 Un iscritto all albo che si ritrovi con un numero di CFP compreso tra 0 e 29, prima di ricominciare ad esercitare la professione dovrà provvedere a conseguire i crediti necessari per avere un minimo di 30 CFP.

53 Esiste l obbligo di acquisire un minimo di Crediti Formativi per ogni anno solare? Non esistono vincoli in tal senso, l importante è non scendere mai sotto i 30 CFP accumulati.

54 I crediti acquisiti in un anno solare valgono anche per i successivi? Non esistono scadenze per i crediti acquisiti. Occorre solo stare attenti che con i 30 CFP che vengono detratti ogni anno non si scenda sotto la soglia minima dei 30 CFP accumulati.

55 Annualmente possono essere accumulati i CFP previsti per le singole attività Formative con i seguenti vincoli: Convegni Visite tecniche Docenze Formazione estero Partecipazione Gruppi lavoro/commissioni Certificazione competenze Master universitari di I e II livello Corsi universitari con esame finale Corsi universitari con esame finale (per iscritti sez. B) max 9 cfp/anno max 9 cfp/anno max 15 cfp/anno max 15 cfp/anno max 5 cfp/anno max 15 cfp/anno max 30 cfp/anno max 15 cfp/anno max 30 cfp/anno

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60 Linee di indirizzo del 13/12/2013 Punto 1.1 Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP relativi a etica e deontologia professionale, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell anno solare successivo a quello di iscrizione

61 Linee di indirizzo del 13/12/2013 Punto 1.2 Le attività di formazione professionale continua per l apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini degli Ingegneri e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell art. 7 del Regolamento

62 Linee di indirizzo del 13/12/2013 Punto 1.3 I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151/2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini degli Ingegneri o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell art. 7 del Regolamento

63 Linee di indirizzo del 13/12/2013 Punto 1.4 Ai fini dell ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all aggiornamento informale legato all attività professionale dimostrabile, di cui all Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un autocertificazione, nella quale si attesti l aggiornamento professionale concernente la propria attività.

64 Linee di indirizzo del 13/12/2013 Punto 1.7 Agli iscritti, che siano contestualmente soggetti obbligati all adempimento dell aggiornamento della competenza professionale e docenti nell ambito di attività di formazione professionale continua per l apprendimento non formale, saranno attribuiti CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno. L attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.

65 Linee di indirizzo del 13/12/2013 Punti La responsabilità scientifica delle attività formative è di competenza esclusiva degli Ordini degli ingegneri. L organizzazione delle attività di formazione professionale continua per l apprendimento non formale e il controllo della relativa partecipazione da parte degli iscritti competono esclusivamente agli Ordini degli Ingegneri e ai soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell art. 7 del Regolamento.

66 Linee di indirizzo del 13/12/2013 Punto 2.4 Gli Ordini degli Ingegneri assegnano i CFP alle attività formative programmate sul loro territorio, che si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini. I CFP conseguiti dagli iscritti al termine delle singole attività formative hanno validità sull intero territorio nazionale.

67 Linee di indirizzo del 13/12/2013 Punto 2.5 Pur nel rispetto dell autonomia dei soggetti formatori (autorizzati dal CNI), l Ordine degli Ingegneri di competenza vigila anche sull efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative.

68 Linee di indirizzo del 13/12/2013 Punto 2.7 Le attività formative organizzate dagli Ordini degli Ingegneri devono riguardare tutti e tre i settori e permettere l attribuzione di 35 CFP all anno, di cui almeno 5 rientranti obbligatoriamente nell area tematica etica e deontologia professionale. Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ha modificato la struttura dell'albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall'iscritto. In particolare sono previste le seguenti sezioni (art. 2 DPR 328/2001): sezione A: cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (laurea quinquennale o laurea del vecchio ordinamento); sezione B: cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (laurea triennale). Ogni sezione è divisa nei seguenti settori (art. 45 del DPR 328/2001): settore a: civile e ambientale; settore b: industriale; settore c: dell'informazione.

69 Linee di indirizzo del 13/12/2013 Punto 5.1 È istituita presso il CNI un Anagrafe Nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede a inviare telematicamente all anagrafe stessa l elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. L Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall iscritto, dagli Ordini e dal CNI.

70 Modalità di aggiornamento dell Anagrafe nazionale dei crediti Il conteggio totale dei CFP maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del 1 Gennaio. Durante l anno solare l anagrafe nazionale dei crediti registra tutte le partecipazioni ad eventi formativi autorizzati al rilascio di CFP senza effettuare il conteggio totale dei CFP maturati sino a quella data. La soglia dei 120 CFP è intesa come valore massimo al 31 dicembre e quindi il controllo del superamento di tale soglia viene fatto solo al 31 dicembre di ogni anno, successivamente alla detrazione dei 30 CFP.

71 Come viene aggiornata la posizione dei professionisti che al 1 Gennaio hanno meno di 30 CFP registrati nell anagrafe nazionale dei crediti? Per tutti i professionisti che alla data del 1 gennaio risultano avere un numero di CFP inferiori a 30, si procederà, ad un aggiornamento dei CFP maturati e registrati nell anagrafe nazionale dei crediti con cadenza trimestrale (1 Aprile, 1 Luglio, 1 Ottobre) fino all eventuale superamento della soglia di 30 CFP.

72 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Esoneri Gli iscritti possono essere esonerati dall obbligo di aggiornamento della competenza professionale quando sussistano le seguenti fattispecie: Maternità o paternità Malattia o infortunio Assistenza a figli o parenti di primo grado Lavoro all estero

73 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Esoneri Esonero per maternità o paternità Maternità o paternità danno diritto al genitore iscritto all esonero di 12 mesi dall obbligo di aggiornamento delle competenze; nel caso di entrambi i genitori iscritti, gli stessi possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese), per complessivi 12 mesi. Sempre nel limite massimo di 12 mesi, la scadenza del periodo di esonero concesso, non può superare la data del compimento del 2 anno di vita del bambino/a.

74 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Esoneri Esonero per malattia infortunio I professionisti che, per motivi di grave malattia o infortunio, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

75 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Esoneri Esonero per malattia infortunio Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione. I professionisti affetti da gravi malattie croniche che limitino la capacità professionale possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50% (da 9 a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell anno solare, in funzione del grado di inabilità professionale. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.

76 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Esoneri Esonero per assistenza a figli o parenti di primo grado I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia o infortunio, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

77 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Esoneri Esonero per assistenza a figli o parenti di primo grado Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto-dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.

78 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Esoneri Esonero per assistenza a figli o parenti di primo grado I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche o portatori di handicap possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50% (da 9 a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell anno solare, in funzione dell impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.

79 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Esoneri Esonero per lavoro all estero Nel caso in cui il professionista si trovi all estero, per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere esonerato dall obbligo formativo. In questo caso sarà cura del professionista presentare al proprio Ordine di appartenenza una richiesta nella quale, con l istituto dell autodichiarazione, chiede di essere esonerato per i motivi di cui sopra.

80 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Esoneri Esonero per lavoro all estero L esonero, qualora concesso, corrisponde a una riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell anno solare pari a 2,5 crediti per ogni mese di permanenza stabile all estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta. Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

81 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Esoneri Durante il periodo di esonero non si possono accumulare CFP. I crediti formativi acquisiti per partecipazioni ad eventi svoltisi durante il periodo di esonero, sebbene vengano registrati in anagrafe, non sono riconosciuti.

82 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 CFP per formazione all estero Ai professionisti che frequentano corsi di formazione all estero sono riconosciuti CFP, previa autorizzazione richiesta dagli stessi al CNI o all Ordine di appartenenza, conformemente alle Linee di indirizzo predisposte dal CNI. I crediti acquisibili all estero non possono superare i 15 CFP/anno. Il professionista dovrà inoltrare la documentazione relativa all evento (programma, contenuti, etc.) e, successivamente, quella attestante la frequenza all evento, al CNI o all Ordine di appartenenza che, valutata la documentazione prodotta, provvederà eventualmente a riconoscere i relativi crediti, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

83 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Certificazione dei crediti A richiesta dell interessato o di terzi soggetti che ne abbiamo diritto, l Ordine di appartenenza, tramite l Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI, può rilasciare un certificato relativo all assolvimento dell obbligo formativo.

84 Linee di indirizzo 2 del 23/05/2014 Certificazione dei crediti La certificazione potrà configurarsi come segue: a) b) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata dall Ordine di appartenenza, con indicazione del numero dei CFP effettivamente registrati nell Anagrafe alla data richiesta certificazione del pieno soddisfacimento dell obbligo formativo: attestazione rilasciata a cura dell Ordine di appartenenza, nella quale si attesta che il professionista alla data richiesta ha assolto il proprio obbligo formativo previsto dal vigente regolamento.

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