CONSIGI IO REGIONALE DEL VENETO
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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 19/02/ CONSIGI IO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare 3 rg4 Consiglio Regionale del Veneto N del 19/02/2015 Prot.: Titolario 2.13 CRV CRV spc-upa Al Signor PRESIDENTE del Consiglio Regionale SEDE Oggetto: Proposta di deliberazione amministrativa n Modifiche al piano strategico delle politiche della casa nel Veneto. La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 4 febbraio u.s., concluso l esame dell argomento indicato in oggetto, ha espresso all unanimità (presenti presidente Bassi del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, consigliere Cortelazzo del Gruppo consiliare Popolo della Libertà Forza Italia per il Veneto, il consigliere Marangon del Gruppo consiliare Forza Italia, i consigliere Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Misto, il consigliere Pigozzo con delega del consigliere Bonfante- del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto e il consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro) parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n 177/CR del 9 dicembre Della relazione in aula è stato incaricato il sottoscritto. Distinti saluti. PP/cb Rif. Prot. n del 17 dicembre 2014 N:\Archivio2C\PRATICHE\Pratica PDA 114 \Parere.rtf Urbanistica - Edilizia abitativa Viabilità - Trasporti - Tramvie Linee automobilistiche - Navigazione Porti - Aeroporti - Parchi San Marco /8/9 Iel Palazzo Ferro Fini tel Venezia firx com.com2@consigliovenero.it
2 CO\ SIGLIO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE (Edilizia abitativa, Navigazione, Parchi, Porti e aeroporti, Tramvie, linee automobilistiche Trasporti, Urbanistica, Viabilità) Proposta di deliberazione amministrativa n. 114 relativa a: Modifiche al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto Licenziata il 4 febbraio 2015 nella seduta n. 140 con la seguente votazione Voti rappresentati n Maggioranza richiesta n. 21 Favorevoli Contrari Astenuti Incaricato a relazionare in aula il presidente Bassi Urbanistica - Echlizia abitativa San Marco /8/9 tel Viabilità - Trasporti - Tramvie Palazzo Ferro Fini te/ Linee automobilistiche - Navigazione Venezia Mx Porti - Aeroporti - Parchi com.com2@consigliovenetair
3 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA OGGETTO: Proposta di deliberazione amministrativa n Modifiche al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto IL CONSIGLIO REGIONALE VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 177/CR del 9 dicembre 2014 con la quale è stato trasmesso al Consiglio regionale per l approvazione il provvedimento "Modifiche al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", piano strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55 del 10 luglio 2013; VISTO il parere favorevole espresso all unanimità dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 4 febbraio 2015; UDITA la relazione della Seconda Commissione Consiliare, relatore presidente Andrea Bassi; VISTO l articolo 33 dello Statuto del Veneto, VISTE le leggi regionali 2 aprile 1996, n. 10, 13 aprile 2001, n. 11 e 18 marzo 2011, n. 7; VISTO l articolo 67, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11; con votazione palese, DELIBERA 1) di approvare le "Modifiche al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto" così come risulta dall allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione; 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
4 RELAZIONE OGGETTO: Proposta di deliberazione amministrativa n. 114 Modifiche al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto Il "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto" è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 55 del 10 luglio Il presente provvedimento di modifica al Piano, proposto dalla Giunta regionale, è finalizzato a consentire l utilizzo, da parte delle Aziende territoriali per l edilizia residenziale (ATER), dei proventi derivanti dai piani ordinari e straordinari di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per la manutenzione del patrimonio abitativo di loro proprietà con particolare riferimento agli alloggi sfitti. La Giunta regionale ha infatti evidenziato che, nelle more dell approvazione del progetto di legge n che detta Nuove norme per l edilizia residenziale pubblica - nel quale sono previsti meccanismi di adeguamento dei canoni sociali, le Ater non dispongono di sufficienti risorse per la manutenzione delle unità abitative sfitte che necessitano di adeguati interventi per poter essere rassegnati in locazione, né sono disponibili - soprattutto a seguito della intervenuta eliminazione della contribuzione GESCAL - altri finanziamenti da parte statale o regionale. La modifica al Piano consente, pertanto, che i proventi derivanti dalle alienazioni ordinarie e straordinarie del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di cui all articolo 65 della I.r. 11/2011 e dell articolo 6 della I.r. 7/2011, attualmente destinati dal Piano stesso alla realizzazione di nuovi alloggi e alla ristrutturazione edilizia degli immobili dismessi e non abitabili, siano "prioritariamente utilizzati, tino al completo raggiungimento dell obiettivo" per recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione a canone sociale sfitti di proprietà delle ATER. Sul provvedimento la Seconda Commissione consiliare ha espresso all unanimità parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.
5 ALLEGATO A MODIF1CHE AL "PIANO STRATEGICO DELLE POLITICHE DELLA CASA NEL VENETO PREMESSA. Il "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 55 del 10 luglio individua, tra l altro, una serie di iniziative attivabili nel periodo volte alla implementazione ed alla valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ERP, dislocato nel territorio regionale, di proprietà delle Aziende Territoriali per l Edilizia Residenziale ATER del Veneto. Tra le attività valutate nel Piano, è menzionato il nuovo disegno di legge sull ERP, di iniziativa della Giunta Regionale, n. 14 del 25 giugno 2012 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"; tale iniziativa nasce, tra l altro, dall esigenza di innovare in alcune sue parti la disciplina relativa alla gesfione del patrimonio immobiliare abitativo per adeguarla al mutato contesto socio-economico della Regione Veneto, anche attraverso la previsione di adeguati strumenti, rappresentativi del disagio/bisogno dei soggetti richiedenti l assegnazione di un alloggio ERP. Tale disegno di legge, quindi: riunifica il quadro normativo regionale; disciplina in uno specifico allegato i procedimenti per la gestione del patrimonio di ERP, istituendo, peraltro, il cosiddetto "canone di locazione sopportabile", determinato in funzione della effettiva potenzialità reddituale e patrimoniale del nucleo familiare richiedente (ISEE-erp) ma soprattutto rivolto a consentire alle Aziende territoriali interessate di maturare proventi derivanti dalla riscossione dei canoni che consentano una sana e sufficiente politica rivolta al mantenimento ed alla conservazione del patrimonio pubblico in proprietà, nonché al mantenimento costante nel "turn over" delle assegnazioni. Questi ultimi elementi rappresentano da una parte i caratteri sostanziali per il buon vivere dell inquilinato, dalraltra, la necessità di poter intervenire compiutamente sulle abitazioni rilasciate per cessazione del rapporto di conduzione dell alloggio, al fine di ripristinarlo e di rimetterlo adeguatamente nelle disponibilità aziendali, mediante appositi interventi manutentivi, per la sua rassegnazione. Nelle more dell approvazione del disegno di legge qui contemplato, in legge, le Aziende territoriali interessate, nell attualità, non dispongono di introiti sufficienti, rivolti a garantire una corretta manutenzione della patrimonialità abitativa in proprietà, con particolare riferimento a quella sfitta; né lo Stato e l Amministrazione regionale, soprattutto a seguito della intervenuta eliminazione della contribuzione GESCAL e tenuto conto del particolare periodo congiunturale economico, dispongono di sufficienti risorse da assegnare nel settore per la valorizzazione delle unità abitative, soprattutto sfitte, che necessitano di adeguati interventi per la loro rassegnazione ai nuclei familiari bisognosi. In tale contesto e nell ottica di perseguire utili strategie rivolte a contrastare il suddetto fenomeno (alloggi sfitti) e le dirette conseguenze (occupazione abusiva), si procedere alla modifica del Piano Strategico, in ordine alla previsione di utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rispettivamente
6 di cui all art. 65 della legge regionale 13 aprile n. 11 ed all art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. Per tale fattispecie, il Piano strategico in questione prevede che tali proventi siano percentualmente riutilizzati per finanziare: a) la realizzazione, l acquisto o ilrecupero, mediante procedura di evidenza pubblica, di nuovi alloggi da destinare alla locazione ex L.R. n. 10/1996 (il 90% dei proventi, per quanto attiene la vendita ordinaria e l 80% dei medesimi, per quanto attiene quella straordinaria); b) la ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare in proprietà, con esclusivo riguardo agli immobili degradati, dismessi e non abitabili (il 10% dei proventi, per quanto attiene la vendita ordinaria ed 20% dei medesimi, per quanto attiene quella straordinaria). Conseguentemente e con la modifica di seguito apportata, i predetti proventi vengono prioritariamente utilizzati fino al completo raggiungimento dell obiettivo, nelle more dell approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge in legge, sopra contemplato, per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti e destinati alla locazione a canone sociale di cui all art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, che necessitano di adeguati interventi di recupero per essere rimessi nelle disponibilità delle Aziende e che non possono essere riutilizzati a breve a causa dei relativi costi, non compatibili con i bilanci delle ATER e comunque non rientranti nei programmi di manutenzione delle Aziende medesime. MODIFICHE AL PIANO. Le lettere A) e B) punto del -Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 55 del 10 luglio 2013, sono sostituite come segue: "A) proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio residenziale pubblico Piani ordinari di vendita (articolo 65, comma 1, lettera "m", della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11): i proventi reinvestibili derivanti dalla alienazione qui prevista e contemplata nel precedente punto del presente Piano e decurtati delle spese vive, tasse, ecc., saranno utilizzati sulla base delle proposte di riutilizzo firmulate dalle Aziende interessate, proposte redatte nei termini e modi previsti dal relativo provvedimento di approvazione (deliberazione di Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1688). Ai sensi de/prede/to Provvedimento, la Giunta Regionale provvede a valulare le proposte di riutilizzo pervenute avuto riguardo anche a poter salvaguardare il rispetto degli obiettivi di seguito descrini: Aa) quanto al 90% dei proventi reinvestibili, per la realizzazione, l acquisto o recupero, mediante procedura di evidenza pubblica, di nuovi alloggi da destinare alla locazione ex legge regionale 2 aprile 1996, n. 10; Ab) quanto al rimanente 10% dei predeni proventi reinvestibili, per la ristrulturazione edilizia del patrimonio immobiliare in proprietà, con esclusivo riguardo agli immobili degradati dismessi e non abitabili, destinato alle finalità di cui alla precedente leuera Aa). Le predette percentuali possono essere variate, a fronte di circostanziati impedimenti di settore ed al fine di consentire la realizzazione di programmi minimi da parte della Giunta Regionale. Nelle more dell approvazione in legge, da parte del Consiglio Regionale, del disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale n. 14 del 25 giugno 2012, concernente "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica", contemplato nel precedente punto 5.2., i suddetti proventi reinvestibili sono prioritariamente destinati, lì170 al completo raggiungimento dell obiettivo, per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (destinati alla locazione a canone sociale) sl ìtti di proprietà delle Aziende
7 medesime, che necessitano di adeguati interventi di recupero e che non possono essere riutilizzabili a breve a causa dei relativi costi, non compatibili con i bilanci delle A.T.E.R. e comunque non rientranti nei programmi di manutenzione delle Aziende stesse. B) proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio residenziale pubblico Piano straordinario di vendita (articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2011, n. 7): i proventi derivanti dalla alienazione qui prevista e contemplata nel precedente punto del presente Piano, saranno utilizzati sulla hase di specifiche proposte di riutilizzo firmulate dalle Aziende interessate. Al riguardo, le ATER del Veneto sono tenute a presentare alla Giunta Regionale Unità di Progeno Edilizia Abilativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di anuazione del Piano straordinario di vendita, una dettagliata relazione concernente lo stato di anuazione dell iniziativa, con evidenziato, tra l ahro: a. il numero delle vendite effettuate (stipula compravendita); b. l ubicazione degli immobili venduti; c. il valore unitario a metro quadro di superficie complessiva delralloggio venduto, determinata ai sensi del punto 7. del Provvedimento del Consigho Regionale 28 ottobre 2008, n. 72; prezzo unitario a metro quadro di superficie complessiva venduto, determinata ai sensi del punto 7. del Provvedimento del Consigho Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 (valore dell immobile di cui alla precedente lettera c., decurtato dello sconto previsto dall articolo 6, conuna 3, 1.r /2011); e. l entità dei proventi incassati. distinguendo quelli relativi ai pagamenti effettuati in un unica soluzione e quelli dilazionati. 1n quest ultimo caso, si indicano anche gli incassi maturahili nelle successive annualità; f. l entità dei proventi reinvestibili (proventi incassati di cui alla precedente lettera e., decurtati delle spese vive, tasse, ecc.); g. il numero delle vendite perlezionate" di cui al precedente punto lettera E); h. i dati previsti nelle precedenti lehere h., c., d., relativi alle vendite perfezionate. Contestuahnente alla presentazione della suddetta relazione, le Aziende provvedono a trasmettere una proposta di piano di reinvestimento dei proventi disponibili, rivolto ad implementare il patrimonio di ERP esistente ed a valorizzare quello in proprietà, redatta sulla base dei seguenti criteri: quanto all 80% dei proventi reinvestibili, per la realizzazione o 1 acquisto, mediante procedura di evidenza pubblica, di nuovi alloggi da destinare alla locazione ex legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, con specifico riguardo: 1.1. alla realizzazione di interventi uhicati nei Comuni interessati dalla vendita degli alloggi; 1.2. alla realizzazione di interventi ubicati in aree o innnobili messi a disposizione a titolo gratuito dall Ente proprietario; 1.3. alla realizzazione di interventi ubicati in progrannni assimilabili alla "Variante urbanistica contro locazione" di cui al punto del Programma regionale per residenziale pubblica , approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72, 1.4. alla realizzazione di interventi ubicati nell ambito di programmi complessi; 1.5. alla realizzazione di interventi su aree già in proprietà dell Azienda; 1.6. alracquisto di alloggi uhimati, il cui prezzo risulti compentivo rispetto al costo totale cli intervento similare; 1.7. alracquisto cli fahhricati in avanzato stato ch realizzazione ovvero di proprietà immobiliari per le quali sussiste, da parte del Comune, rapprovazione di un progetto ed è già stato rilasciato il permesso ch
8 costruire, il cui prezzo risulti competitivo rispetto ai relativi costi, che compongono il costo totale, di intervento similare; 2. quanto al rimanente 20% dei predetti proventi reinvestibili per la ristrunurazione edilizia del patrimonio inunobiliare in proprietà, con esclusivo riguardo agli Unmobili degradati dismessi e non abitabili, destinato allefinalità di cui al precedente punto I.. Le predette percentuali possono essere variate, a fronte di circostanziati impedimenti di settore ed al fìne di consentire la realizzazione di programmi minimi funzionali, da parte della Giunta Regionale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno di anuazione del Piano straordinario di vendita, Giunta Regionale procede alla approvazione, anche con prescrizioni, del plano reinvestimento lormulato dalle Aziende. I proventi derivanti dalle vendite degli alloggi di proprietà dei connon saranno dalle amministrazioni locali medesime con particolare riguardo alle tipologie previste nei precedenti sottopunti 1. e 2.. Nelle more dell approvazione in legge, da parte del Consiglio Regionale, del disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale n. 14 del 25 giugno 2012, concernente "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica", contemplato nel precedente punto 5.2., i proventi derivanti dalle vendile degli alloggi di proprietà delle A.TE.R., qui contemplati, saranno prioritariainente utilizzati dalle Aziende medesime tenuto conto di quanto previsto capoverso, lettera A), del presente punto."
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