COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

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1 I.P. mensile di informazione tecnica COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA Forlì - Via Merenda, 3 - Tel Telefax Opera di Ranzi Angelo Cartostampa Chiandetti sas Via Vittorio Veneto Reana del Rojale/UD Reg. Tribunale di Udine n. 19/2000 del 19 luglio 2000 Poste Italiane S.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE N Anno quinto Periodicità mensile - 5,16 Direttore responsabile Luigi Chiandetti

2 Collegio dei Geometri Forlì - Cesena Forlì - Via Merenda, 3 - Tel Telefax collegio@colgeofc.it NOVEMBRE 2005 S ommario 5 Consiglio Nazionale Geometri D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione Chiarimenti applicazione art. 1, comma 2 Decreto 15 settembre 2005 Ministero dell interno: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 6 Agenzia del Territorio Circolare n. 11 del 26/10/2005 prot. n Esercizio dell autotutela nel settore catastale Tipologia Efficacia temporale delle rettifiche catastali 9 Associazione Geo.sicur Agenzia del Territorio Risoluzione n. 1/2005 Art. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 Contratto di apertura di credito in conto corrente, successiva conversione in mutuo, frazionamento e annotazione di conferma ipotecaria Incertezze applicative 11 Decreto 6 settembre 2005 Agenzia del Territorio pubblicato sulla G.U. n. 210 del 09/09/ Comunicato Agenzia Territorio Forlì Comunicato della Regione Emilia Romagna 14 Comune di Cesena Nuovi importi diritti di segreteria Comune di Cesena Art. 3, comma 8 del D.Lgs. 496/1996, modificato dal D.Lgs. 276/2003 Documenti da produrre per l inizio dei lavori Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena: Presidente Loris CEREDI Vice Presidente Amerigo CAMUGNANI Segretario Roberto CALLISESI Tesoriere Roberto TURRONI Consiglieri Moreno CHIARUCCI Lauro LAZZARI Lorella MIGNOGNA Giacomo RICCI Giuliano VILLI Coordinatore stampa: Roberto TURRONI Il Presidente ed il Consiglio del Collegio dei Geometri della Provincia di Forlì-Cesena porgono vivi e sinceri auguri di Buone Feste BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA BOLOGNA, ORATORIO SAN FILIPPO NERI, GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2005 ART. 1 Soggetti interessati I Geometri iscritti all Albo hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecnico-scientifiche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle istituzioni. Il Regolamento, in aderenza a quanto sancito dal Codice di Deontologia Professionale al Titolo III Della Professione - Sezione II - Art. 23 Dello svolgimento e della formazione continua, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia della Qualità delle prestazioni professionali. I Geometri che, in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno partecipato alle iniziative formative di seguito regolamentate potranno richiedere al Collegio Provinciale di appartenenza il rilascio della prevista attestazione di adempimento di formazione continua. ART. 2 Attività riconoscibili come crediti rivolti al miglioramento della professionalità Costituiscono attività riconoscibili come crediti in quanto rivolte al miglioramento della professionalità: a) le attività di formazione continua ; b) le attività professionali a rilevanza formativa; c) le ulteriori altre attività formative approvate dal Comitato Regionale su proposta del C.T.S. per lo svolgimento delle quali è necessario perseguire un aggiornamento professionale personale di rilievo.

3 2 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena a) Costituiscono attività di formazione professionale continua: 1. la partecipazione a corsi di formazione, seminari, risultante dall attestato rilasciato dal soggetto formatore, riconducibili alle aree e discipline previste dall art. 4 del presente Regolamento; 2. la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici anche monotematici, di durata non inferiore a tre ore, risultante dall attestato rilasciato dal soggetto formatore, riconducibili alle aree e discipline previste dall art. 4 del presente Regolamento; 3. la partecipazione a corsi tecnico-scientifici di organismi di ricerca, istruzione e formazione, riconducibili alle aree e discipline previste dall art. 4 del presente Regolamento; 4. il superamento di esami universitari (laurea, master universitari, perfezionamento o corsi di alta formazione universitaria) nelle discipline di cui all art. 4, risultanti da apposita documentazione rilasciata dalle Università statali o comunque riconosciute dallo Stato; b) Costituiscono attività professionali a rilevanza formativa: 1. la docenza in corsi di formazione nelle discipline di cui all art. 4; 2. l attività di relatore in convegni con tematiche rientranti nelle discipline di cui all art. 4; 3. la redazione e pubblicazioni di libri nelle aree di cui all art. 4; 4. la redazione di articoli su riviste specializzate e sulla stampa di categoria nelle discipline di cui all art. 4; 5. la partecipazioni, in qualità di membro effettivo, alle commissioni tecniche presso i Collegi purché regolamentate, gli organismi interprovinciali e il Consiglio Nazionale; 6. la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali anche di normazione (CEI, UNI, EN, CTI ecc.); 7. la partecipazione in qualità di Commissari per gli esami di abilitazione per l esercizio della professione e/o in altri concorsi pubblici; 8. l attività professionale di particolare rilevanza, quella definita dal C.T.S.; 9. la formazione svolta a favore di praticanti, tirocinanti o stagisti, documentata dal soggetto formatore, nell ambito della propria attività professionale per chi abbia frequentato apposite attività di formazione dei formatori relative a tutoring e mentoring; c) costituiscono attività formative approvate dal Comitato Regionale su proposta del C.T.S.: 1. Le attività formative approvate dagli organi preposti in relazione alle esigenze locali. ART. 3 Soggetti formatori ed attribuzioni ai Collegi Sono da considerarsi soggetti formatori: le Università; gli enti di formazione accreditati per la formazione presso la Regione; gli stessi Collegi provinciali dei Geometri; la Fondazione Regionale Geometri Emilia Romagna. È compito dei Collegi provinciali dare attuazione alle attività di formazione professionale continua in conformità alle direttive emanate dal C.T.S. e vigilare sull effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti. In particolare i Collegi provinciali: a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di eventi formativi, predisponendo i relativi programmi in linea con le direttive emanate; b) favoriscono e incentivano lo svolgimento della formazione professionale; c) rilasciano gli attestati di partecipazione agli eventi formativi; d) verificano, nei modi e nei tempi stabiliti, l assolvimento dell obbligo di formazione professionale attraverso l esame della documentazione fornita dal Geometra. Il Collegio Provinciale realizza il programma formativo, anche di concerto con altri Collegi della Regione, avvalendosi di strutture e mezzi propri o conferendo apposito incarico a soggetti terzi preventivamente qualificati dal C.T.S. In quest ultimo caso, il soggetto incaricato dal Collegio svolge, nella circoscrizione di competenza, i singoli eventi ed agisce sotto la supervisione vincolante del Collegio che dovrà verificarne l operato in base a standards essenziali definiti con modalità che vedano coinvolti gli esperti delle aree professionali, per le quali sarà necessario definire le linee guida ed i dispositivi di attuazione di un sistema regionale delle qualificazioni. I soggetti formatori dovranno garantire la qualità della formazione, in particolare, attraverso: 1. la definizione delle esigenze di formazione mediante metodologia d analisi dei fabbisogni formativi strutturata; 2. la progettazione e pianificazione della formazione mirata alle esigenze dello sviluppo professionale del Geometra; 3. un elevato livello qualitativo nella erogazione della formazione; 4. la valutazione dei risultati della formazione mediante metodologia di valutazione strutturate. In proposito, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, acquisibili in esito ai percorsi formativi integrati, i soggetti formatori dovranno garantire il progressivo adeguamento dei percorsi sopraccennati agli standards stabiliti dalle linee guida adottate. ART. 4 Contenuti della formazione continua La formazione continua deve riguardare le discipline oggetto della professione del Geometra ed in particolare l attività specialistica è suddivisa in tre comparti: EDILIZIA INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI come meglio specificato nella tabella allegato II che ne individua le aree tematiche. Gli eventi formativi, in particolare, hanno quale oggetto le discipline inerenti all attività professionale del Geometra ed in fattispecie le conoscenze tecnico-scientifiche, giuridiche tra cui gli elementi di diritto privato, pubblico, civile e penale, di giustizia anche alternativa come la conciliazione e l arbitrato. Sono comprese inoltre: la sicurezza e l ambiente, l organizzazione, la qualità, l utilizzazione delle nuove tecnologie, le competenze informatiche, la conoscenza delle lingue straniere, le attività professionali in specifica area tematica funzionale, all esercizio della professione e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Deve inoltre avere ad oggetto, le norme di deontologia e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell attività professionale con particolare riguardo alla gestione degli studi professionali.

4 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 3 ART. 5 Adempimenti per la formazione professionale continua Fermo restando il dovere deontologico dell aggiornamento professionale, il Geometra che volontariamente intende entrare nel percorso di formazione continua deve conseguire, nel corso del triennio di osservazione, almeno 120 crediti di cui almeno 60 in uno dei comparti di cui all art. 4, potrà acquisire i rimanenti crediti scegliendo in completa libertà fra gli eventi, rispondenti alle esigenze personali e privilegiando le aree specifiche conformi al settore della propria attività professionale. Transitoriamente all avvio del progetto formazione continua il Geometra dovrà maturare per il primo anno almeno 24 crediti in attività formative di cui almeno 4 riguardanti l ordinamento e la deontologia professionale. L anno formativo inizia il 1 gennaio e termina il 31 Dicembre. ATTIVITÀ la partecipazione a corsi di formazione, seminari, risultante dall attestato rilasciato dal soggetto formatore, riconducibili alle aree e discipline previste dall art. 4 del presente Regolamento; la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici anche monotematici, risultante dall attestato rilasciato dal soggetto formatore, riconducibili alle aree e discipline previste dall art. 4 del presente Regolamento; la partecipazione a corsi tecnico-scientifici di organismi di ricerca, istruzione e formazione, riconducibili alle aree e discipline previste dall art. 4 del presente Regolamento; il superamento di esami universitari (laurea, master universitari, perfezionamento o corsi di alta formazione universitaria) nelle discipline di cui all art. 4, risultanti da apposita documentazione rilasciata dalle Università statali o riconosciute; la docenza in corsi di formazione nelle discipline di cui all art. 4; l attività di relatore in convegni con tematiche rientranti nelle discipline di cui all art. 4; la redazione e pubblicazione di libri nelle aree tematiche rientranti nelle discipline di cui all art. 4; la redazione di articoli su riviste specializzate e sulla stampa di categoria nelle discipline di cui all art. 4; la partecipazione, in qualità di membro effettivo, alle commissioni tecniche presso i Collegi purché regolamentate, gli organismi interprovinciali e il Consiglio Nazionale; la partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali di normazione (CEI, UNI EN, CTI ecc.); la partecipazione in qualità di Commissario per gli esami di abilitazione per l esercizio della professione; ART. 6 Controllo dello svolgimento della formazione Ogni iscritto aggiornerà, per ogni azione/attività frequentata/realizzata, il portfolio personale delle competenze acquisite (autocertificazione). Il portfolio riporterà, per ogni azione/attività frequentata /realizzata, il numero dei crediti formativi riconosciuti dal Collegio provinciale di appartenenza. Il Geometra conserverà le attestazioni (di partecipazione, di frequenza, di competenza, ecc.) in copia originale contenente almeno il timbro e firma del responsabile del soggetto formatore e timbro, numero di crediti riconosciuti e firma del Presidente del Collegio provinciale, o di un suo delegato, per validazione. Qualora l iscritto intende richiedere il rilascio della attestazione dell avvenuto svolgimento della formazione continua, dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme. La vigilanza sull applicazione del Regolamento di formazione continua è demandata al Collegio provinciale di appartenenza dell iscritto. Presso il Collegio provinciale è istituito un data-base riassuntivo della posizione di ogni singolo iscritto. I Collegi provinciali pubblicano annualmente l elenco degli iscritti che hanno correttamente applicato il Regolamento sulla formazione continua e che assumono i diritti di cui all art. 8. ART. 7 Attestazione Al termine del periodo formativo e/o alla maturazione dei crediti stabiliti dall art. 8 il Geometra che intenda richiedere l attestazione dell avvenuto svolgimento della formazione continua, dovrà allegare alla domanda il proprio portfolio in originale. La richiesta della attestazione presentata al Collegio sarà rilasciata previa verifica, entro 60 giorni. Nel caso di rilievi o difformità riscontrate da parte del Collegio, notificati al richiedente, il termine slitterà e decorrerà a partire dalla data di deposito della regolarizzazione. ART. 8 Attribuzione dei crediti formativi Il C.T.S. valuta annualmente i progetti ricevuti, attribuendo i relativi crediti sulla base della durata dell evento (1 ora di formazione = 2 crediti) e dà comunicazione scritta ai Collegi e ai soggetti formatori dell esito dell istruttoria. Sono esclusi dalla valutazione i casi sottospecificati per i quali è formalizzato il riconoscimento automatico previsto nella tabella sottoriportata. CREDITI 2 crediti x ciascuna ora di formazione 2 crediti x ciascuna ora di formazione 2 crediti x ciascuna ora di formazione quelli previsti dal piano di studio 10 crediti/corso e max 2 corsi/anno 10 crediti x convegno 20 crediti x libro 5 crediti x articolo con un max di 20 crediti/anno 1 credito x ciascuna sessione di lavoro con un max di 10 crediti/anno 4 crediti x ciascuna sessione di lavoro con un max di 10 crediti/anno 4 crediti x ciascuna sessione di esame

5 4 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena ART. 9 Emanazione di nuove regole Il Comitato Regionale, sentito il C.T.S., può emanare norme di attuazione, coordinamento ed indirizzo per la definizione di modalità e procedure di realizzazione delle attività e degli eventi nell ambito della formazione professionale continua. ALLEGATO - AREE TEMATICHE Comparti Generali Aree tematiche Elenco puramente indicativo e non esaustivo, dei contenuti delle singole aree tematiche EDILIZIA INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI EDILIZIA INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI EDILIZIA CIVILE LAVORI PUBBLICI GESTIONE DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ESTIMO, CONSULENZE TECNICHE E GESTIONE ECONOMICA IMMOBILIARE Composizione arch Progettazione Civile Ristrutturazione e Restauro Conservativo Analisi Strutturale e Comportamento Statico delle Strutture Consolidamento strutturale Direzione Lavori e Contabilità Topografia Cartografia Rilievi Topografici Catasto Geo-referenziazione V.I.A. Rifiuti - trattamento acque - immissioni in atmosfera Stime Immobiliari Stime Danni Consulenze Tecniche Giudiziali e di Parte Procedure Espropriative Consulenze per successioni e divisioni patrimoniali Gestione e Amministrazione Patrimoniale Immobiliare Valutazione Economica dei Progetti Validazione progetti Conciliazione Arbitrato EDILIZIA INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE EDILIZIA INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE URBANISTICA E DIRITTO AMMINISTRATIVO SICUREZZA, PREVENZIONE E IMPIANTI NELLE COSTRUZIONI Progettazione Urbanistica Legislazione Urbanistica Leggi sulla Casa Abusivismo Edilizio Diritto amministrativo Sicurezza sui luoghi di Lavoro Dlgs. 626/94 Sicurezza Cantieri Temporanei Dlgs. 494/96 Prevenzione Incendi L. 818/94 Sicurezza impianti L. 46/90 Contenimento Energetico L. 10/91

6 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 5 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Prot. n Roma, 25 ottobre 2005 Rif. n. P1252/4106/1 sott. 38 del 10/10/05 Allegati come da testo Oggetto: D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI G.P.L. PER AUTOTRAZIONE CHIARIMENTI APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 2. P er opportuna conoscenza, si invia la lettera-circolare del 10/10/2005 prot. n. P1252/4106/1 sott. 38 del Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Prevenzione Incendi, avente ad oggetto: D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 Chiarimenti in merito all applicazione dell art. 1, comma 2, agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione esistenti.per completezza di informazione, si ricorda che il D.P.R. sopra citato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4/12/2003. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE Geom. Piero PANUNZI Prot. n. P1252/4106/1 sott. 38 Roma, 10 ottobre 2005 LETTERA-CIRCOLARE Oggetto: D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340 CHIARIMENTI IN MERITO ALL APPLICAZIONE DELL ART. 1, COMMA 2, AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI G.P.L. PER AUTOTRAZIONE ESISTENTI L articolo 1, comma 2, del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, recita: Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m 3, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di una corretta ed uniforme applicazione del secondo periodo del comma soprariportato, si chiarisce che per potenziamento dell impianto deve intendersi un aumento della capacità complessiva di stoccaggio dei serbatoi, comunque limitata a 30 m 3, o l incremento del numero dei punti di erogazione, mentre il termine ristrutturazione sottende un insieme sistematico di opere che riguarda l intero impianto di distribuzione stradale di GPL ovvero lavori anche più limitati che però prevedono la sostituzione dei serbatoi con altri di diversa tipologia o interventi da realizzare sulle parti degli impianti (vano pompe in pozzetto, sistema di emergenza) interessate dai lavori di adeguamento ai sensi del Titolo III dell allegato A. L Ispettore Generale Capo Vice Capo Dipartimento Vicario MAZZINI CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Prot. n Roma, 25 ottobre 2005 Allegati come da testo Oggetto: P DECRETO 15 SETTEMBRE 2005 MINISTERO DELL INTERNO: APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I VANI DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO UBICATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI. er opportuna conoscenza, si trasmette copia del Decreto Ministeriale citato in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre Cordiali saluti. IL PRESIDENTE Geom. Piero PANUNZI Il testo del Decreto è a disposizione degli interessati presso la Segreteria del Collegio.

7 6 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Prot. n Roma, 2 novembre 2005 Oggetto: AGENZIA DEL TERRITORIO CIRCOLARE N. 11 DEL 26/10/2005 PROT. N ESERCIZIO DELL AUTOTUTELA NEL SETTORE CATASTALE TIPOLOGIA EFFICACIA TEMPORALE DELLE RETTIFICHE CATASTALI. P er opportuna informazione, si invia, in allegato, copia della Circolare n. dell Agenzia del Territorio, concernente quanto indicato in oggetto. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE Geom. Piero PANUNZI Prot. n CIRCOLARE N. Destinatari: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali Oggetto: ESERCIZIO DELL AUTOTUTELA NEL SETTORE CATASTALE TIPOLOGIA EFFICACIA TEMPORALE DELLE RETTIFICHE CATASTALI. Roma, 26 ottobre 2005 L originale cartaceo firmato è archiviato presso l Ente emittente. Firmato: Mario PICARDI PREMESSA Pervengono alla Scrivente numerose richieste di chiarimenti in ordine alla efficacia temporale delle variazioni di classamento catastale operate dall Agenzia del Territorio d ufficio o, come accade più di frequente, in seguito alla presentazione di apposite istanze di parte. Le richieste di chiarimenti, in estrema sintesi, si sostanziano nello stabilire se dette variazioni costituiscano o meno il risultato di una attività di riesame qualificabile come esercizio della potestà di autotutela, posto che soltanto in quest ultima ipotesi potrebbe sostenersi in astratto una efficacia retroattiva delle variazioni medesime. AUTOTUTELA E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Com è noto, l attività amministrativa di autotutela può considerarsi come una attività secondaria o sussidiaria che ha lo scopo di verificare la legittimità e l opportunità dei provvedimenti amministrativi nell ambito dei poteri di autarchia e di autonomia della P.A., determinando, ove ne ricorrano i presupposti, l eliminazione degli stessi attraverso l annullamento, la revoca o l abrogazione. In base ai principi generali di diritto amministrativo, l autotutela può avvenire sia esercitando il potere di annullamento laddove l amministrazione riscontri la presenza di vizi di legittimità del provvedimento adottato, ovvero l illegittimità di quest ultimo derivante da illegittimità del procedimento o di suoi precedenti atti; sia esercitando il potere di revoca, laddove ritenga che mutamenti dei presupposti di fatto o di diritto impongano una diversa considerazione della cura dell interesse pubblico. Con riferimento alla particolare materia trattata dall Amministrazione finanziaria, l istituto ha trovato una importante enunciazione all interno dello Statuto del Contribuente. Infatti, l art. 7, comma 2, lett. b) della L. 27 luglio 2000, n. 212, in tema di chiarezza e motivazione dei provvedimenti, dispone che gli atti dell Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l organo e l autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela. Nell ambito dell azione esercitata dagli uffici finanziari, il potere di autotutela trova espressa previsione in specifiche disposizioni normative: art. 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 (disposizione soppressa dall art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, lettera mm) punto 7); art. 2 quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, modificato dall art. 27 della L. 18 febbraio 1999, n. 28; D.M. 11 febbraio 1997, n. 37. L art. 68, primo comma, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze), disponeva che «salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell Amministrazione finanziaria possono procedere all annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell atto». Successivamente il legislatore ha ritenuto di dover intervenire nuovamente in materia di autotutela, inserendo l art. 2 quater nel tessuto del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, ad opera della

8 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 7 legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, disciplinando più compiutamente l istituto. Rispetto alla precedente disciplina regolamentare, la disposizione ha previsto che l autotutela può applicarsi non solo nell ipotesi dell annullamento, ma anche alla revoca dell atto, e ciò anche quando vi sia pendenza del giudizio per impugnazione dell atto o, addirittura, si sia prodotta la definitività del rapporto per non impugnabilità dell atto. Con la legge n. 28/1999 sono stati aggiunti i commi da 1 bis a 1 quinquies all art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 che hanno completato il sistema, prevedendo la sospendibilità degli effetti dell atto destinato ad essere annullato o revocato. La norma ha rinviato a successivi decreti del Ministero delle finanze l indicazione degli «organi dell Amministrazione finanziaria competenti per l esercizio del potere di annullamento d ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati» e «i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l attività dell amministrazione». Il D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, ha quindi provveduto alla concreta regolamentazione dell istituto dell autotutela in materia tributaria. In particolare, l art. 1 dispone che il potere di annullamento e di revoca dell atto o di rinuncia all imposizione spetta all ufficio che lo ha emanato o che, comunque, è competente per l accertamento. Solo in caso di «grave inerzia» di questo, il potere spetta alla Direzione regionale dalla quale dipende l ufficio. L art. 2, invece, stabilisce che l ufficio può intraprendere l autotutela di propria iniziativa, anche in mancanza di un apposita istanza del contribuente, e ciò può avvenire anche in pendenza di giudizio o di non impugnabilità dell atto, nei casi previsti dalla norma a titolo non tassativo, ma meramente esemplificativo in cui ricorra: errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell imposta, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per deduzioni, detrazioni o agevolazioni in genere, nonché errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile. AUTOTUTELA NEL SETTORE CATASTALE: PROFILI INTERPRETATIVI Tanto premesso in linea generale, si evidenzia che l attività di riesame dell accertamento catastale posta in essere dagli Uffici dell Agenzia può assumere le seguenti connotazioni: 1. riesame d ufficio o su segnalazione del contribuente, finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da semplici errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell estimo catastale; 2. riesame effettuato a seguito di apposita istanza del contribuente con cui lo stesso sottopone all Amministrazione fatti, circostanze o elementi nuovi, non presenti e, quindi, non valutabili al momento dell originario accertamento. Sulla inquadrabilità o meno delle descritte attività di riesame nell ambito dell esercizio della potestà di autotutela, la scrivente, in considerazione della delicatezza della questione, nonché della ricaduta sul piano fiscale, ha ritenuto opportuno acquisire il preventivo parere dell Avvocatura Generale dello Stato. Il predetto Organo Legale, con nota prot del 14/5/2005, sentito il Comitato Consultivo, dopo aver osservato che, nel particolare settore catastale, l autotutela va intesa come potestà di annullamento di un pregresso provvedimento di accatastamento, ove esercitata tanto d ufficio che su istanza di parte nel limite invalicabile dell eventuale formazione di un giudicato sostanziale..., ha sottolineato, in particolare, come, nella subiecta materia, l esercizio dell autotutela non può che mirare ad eliminare errori di inserimento dei dati, ovvero di applicazione delle regole tecniche dell estimo catastale in relazione ad un immutato contesto. Ad avviso dell Avvocatura dunque, nell ambito del particolare settore catastale può ravvisarsi esercizio del potere di autotutela nell ipotesi descritta sub 1), laddove, pertanto, l annullamento dell accertamento in autotutela non può che avere effetto ex tunc e cioè retroattivo, vale a dire dalla data di decorrenza del classamento rivelatosi errato e, per tale motivo, successivamente rettificato. Lo stesso Organo Legale ha, poi, osservato come nell ambito della regola generale dell autotutela nel settore catastale così come sinteticamente descritta sub 1) potrebbe collocarsi anche la fattispecie rappresentata dalla revisione di accatastamento, a seguito di sentenza resa dai giudici tributari ed avente ad oggetto il classamento di immobili similari, ovviamente a condizione che non sussista un diverso giudicato sostanziale specificatamente riferito al soggetto interessato.... Al riguardo è stato, infatti, osservato che, nello specifico caso, non si è in presenza di una vera e propria estensione del giudicato peraltro non consentita essendo coinvolti soggetti estranei al giudizio (cfr. art c.c.) perché il giudicato stesso costituisce motivazione dell istanza di autotutela. L inquadrabilità di tale particolare fattispecie nell ambito dell autotutela appare, peraltro, subordinata alla circostanza che il giudicato posto a fondamento dell istanza di parte consenta effettivamente di evidenziare, in via comparativa, un eventuale errore commesso in sede di classamento dell immobile oggetto dell istanza di autotutela medesima. L Avvocatura Generale dello Stato, invece, ha escluso dall ambito concettuale dell autotutela tutte le fattispecie riconducibili all intervento di nuovi elementi afferenti la partita catastale (rectius: classamento) che possono giustificare una revisione in relazione al mutamento degli stessi elementi rilevanti. In relazione a dette fattispecie (riconducibili all ipotesi sintetizzata sub 2), pertanto, il provvedimento di riesame adottato non può esplicare efficacia retroattiva, proprio perché gli elementi su cui si fonda la variazione del classamento, in quanto sopravvenuti e, quindi, non disponibili al momento dell originario classamento determinano una sorta di effetto sostitutivo del nuovo classamento (quello cioè risultante dall attività di riesame), rispetto al classamento originario (oggetto di riesame). L articolato parere dell Avvocatura Generale dello Stato affronta anche un altro aspetto della questione, vale a dire l armonizzazione dell istituto dell autotutela con i principi contenuti nell art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. La disposizione in esame stabilisce che Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. In proposito l Avvocatura, con specifico riferimento alla comparazione interesse pubblico/interesse privato, ha osservato: in primo luogo che dovrà essere ponderata, con riferimento all interesse generale, la finalità di una corretta operazione di accata-

9 8 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena stamento, nel rispetto cioè delle regole generali dell estimo, interesse che, come tale, prescinde da quello specifico dell Ente Territoriale, eventuale beneficiario del gettito proveniente dal tributo locale ; in secondo luogo, e con riferimento al parametro del termine ragionevole, che avrà efficacia preclusiva all esercizio dell annullamento in autotutela, il decorso di uno spazio temporale tale da avere determinato situazioni ormai consolidate. In altri termini, nell esercizio dell autotutela in materia catastale, così come in quella amministrativa, è fondamentale una preliminare valutazione e comparazione tra l interesse pubblico all annullamento e gli altri interessi secondari pubblici e privati eventualmente coinvolti, con particolare riferimento all eventuale consolidamento di situazioni o posizioni giuridiche sorte sulla base dell atto (provvedimento) oggetto di riesame che possono rendere totalmente o parzialmente inattuabile il provvedimento emesso in sede di autotutela. In tale contesto appare significativo distinguere tra errori oggettivamente evidenti e rilevabili (quali quelli relativi alla mera individuazione della consistenza), per i quali è opportuno procedere comunque alla rimozione, e quelli connessi a peculiari valutazioni estimali (correlate alla inevitabile alea del giudizio tecnico), per i quali il consolidamento delle situazioni può consigliare una maggiore cautela nell adozione dell eventuale atto di rettifica. L EFFICACIA TEMPORALE DELLE VARIAZIONI CATASTALI Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale. Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall Ufficio dell Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell estimo catastale la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale. In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita secondo l accezione desumibile dall art. 74 citato ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall origine, cioè fin dalla sua emanazione. Ovviamente, al fine di rendere esplicita negli atti catastali l efficacia retroattiva della rettifica operata in via di autotutela, nelle annotazioni dei predetti atti dovrà essere opportunamente evidenziato che la decorrenza della nuova rendita è corrispondente a quella del classamento rettificato. Viceversa, se il riesame del classamento, attivato su istanza di parte, viene eseguito sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi, sopravvenuti rispetto all originario classamento e per i quali non ricorre l obbligo della dichiarazione in catasto (si veda il procedimento ex art. 38 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), l eventuale rettifica della rendita, scaturendo da una attività di riesame non qualificabile strictu sensu come esercizio del potere di autotutela, non potrà che esplicare effetti ex nunc. Per inciso, sembra opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n del 17 marzo 2005, depositata il 28 luglio 2005, ha assunto un orientamento sostanzialmente in linea con le indicazioni interpretative di cui alla presente circolare. Con la predetta sentenza, infatti, la Suprema Corte, in tema di I.C.I., ha sottolineato che nell ipotesi in cui la variazione dipenda dalla correzione di un pregresso errore e non da modificazione dei parametri non si rende applicabile il disposto di cui all art. 5, co 5, L. 504/92, secondo cui il valore catastale per l ICI è quello vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione. Tale impostazione è stata poi ribadita dalla stessa Cassazione, con riferimento all imposta di registro, nella recente sentenza n dell 8 giugno 2005, depositata il 16 settembre Occorre, comunque, evidenziare che l istanza di autotutela non riapre in nessun caso i termini di impugnativa degli atti di accertamento catastale. In tal senso la Suprema Corte, con la sentenza n. 247 del 1 luglio 2003, depositata il 12 gennaio 2004, ha ribadito che il termine di sessanta giorni entro cui impugnare l atto impositivo ha natura decadenziale di modo che il suo inutile decorso determina la definitività del provvedimento stesso, precludendo la possibilità di rimetterlo in discussione nell ambito di un giudizio tributario in forza delle disposizioni che hanno introdotto la cosiddetta autotutela. RECENTI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI SPESE DEL GIUDIZIO La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di accoglimento n. 274, depositata il 12 luglio 2005, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 46, comma 3, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui preclude ai giudici tributari, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese. Come è noto le sentenze interpretative di accoglimento (cosiddette additive ) integrano il contenuto precettivo della disposizione oggetto di giudizio, dichiarando la sua incostituzionalità nella parte in cui non prevede una determinata situazione attiva o passiva. Nel caso di specie, quindi, a seguito dell intervento della Corte Costituzionale, la portata dell art. 46, comma 3, del D. Lgs. 546/92 deve ritenersi integrata dalla previsione concernente la possibilità per i giudici tributari di condannare l amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese, anche nell ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione a tale ultimo aspetto, pertanto, gli uffici sono invitati ad evadere con assoluta priorità le istanze di autotutela relative ad accertamenti catastali per i quali siano pendenti i termini di impugnativa, al fine di evitare il rischio di condanna al pagamento delle spese di virtuale soccombenza processuale, in applicazione dell art. 46, comma 3, più volte citato, come integrato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sul puntuale adempimento e sulla corretta applicazione della presente Circolare.

10 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena 9 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Prot. n Roma, 6 ottobre 2005 Oggetto: ASSOCIAZIONE GEO.SICUR I n relazione all oggetto, si comunica che in data 14 dicembre 2004 è stata costituita, presso la sede del Consiglio Nazionale Geometri - Via Barberini, 68 - Roma, l Associazione Geometri per la Sicurezza (Geo.Sicur). Collegandosi al sito internet è possibile reperire tutte le informazioni sugli scopi ed obiettivi che la stessa si prefigge. Omissis Nel pregare i Signori Presidenti in indirizzo, laddove possibile, di diffondere agli iscritti l informazione, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l occasione per porgere cordiali saluti. IL PRESIDENTE Geom. Piero PANUNZI CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Prot. n Roma, 6 ottobre 2005 Oggetto: AGENZIA DEL TERRITORIO RISOLUZIONE N. 1/2005 ART. 15 E SEGUENTI DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE, SUCCESSIVA CONVERSIONE IN MUTUO, FRAZIONAMENTO E ANNOTAZIONE DI CONFERMA IPOTECARIA INCERTEZZE APPLICATIVE P er opportuna informazione si invia, in allegato, copia della risoluzione n. 1/2005 dell Agenzia del Territorio concernente quanto indicato in oggetto. Con i migliori saluti. IL PRESIDENTE Geom. Piero PANUNZI Prot. n RISOLUZIONE N. 1/2005 Destinatari: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici provinciali Oggetto: ART. 15 E SEGUENTI DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE, SUCCESSIVA CONVERSIONE IN MUTUO, FRAZIONAMENTO E ANNOTAZIONE DI CONFERMA IPOTECARIA INCERTEZZE APPLICATIVE. Roma, 22 settembre 2005 Firmato: Mario PICARDI L originale cartaceo firmato è archiviato presso l Ente emittente. 1. PREMESSA: DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE È pervenuta alla Scrivente, da parte di uno studio legale, nell interesse e su espresso incarico di alcuni istituti bancari, una richiesta di chiarimenti in merito all applicabilità o meno del regime tributario disciplinato dall art. 15 del D.P.R. 601/73 all esecuzione della seguente formalità: annotazione di conferma di una ipoteca iscritta a garanzia di un contratto di apertura di credito in conto corrente, successivamente trasformatosi in contratto di mutuo fondiario. La complessa fattispecie negoziale su cui si innesta la problematica interpretativa segnalata potrebbe essere così sintetizzata: gli istituti bancari concedono a società di costruzioni immobiliari aperture di credito in conto corrente per un importo massimo predeterminato, utilizzabile in modo flessibile durante l esecuzione dei lavori; tali finanziamenti sono destinati a convertirsi, ad ultimazione dei lavori, in mutui fondiari, frazionati, al fine di agevolare le vendite delle singole unità immobiliari con i relativi accolli. Contestualmente alla conversione del rapporto, si procede alla conferma dell ipoteca originariamente iscritta a garanzia dell apertura di credito in conto

11 10 Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena corrente, mediante esecuzione di apposita annotazione. Lo studio legale interessato osserva che l operazione in questione potrebbe considerarsi compatibile con il regime sostituivo di cui all art. 15 del D.P.R. 601/73, sulla scorta dei seguenti due peculiari aspetti: a) si tratta di un operazione di finanziamento unitaria e globale regolata ex ante da un contratto iniziale per un importo massimo predeterminato disciplinante sia l apertura di credito che il futuro (eventuale) mutuo fondiario; b) il contratto originario dispone, più o meno in dettaglio, secondo le scelte degli istituti bancari, l intera regolamentazione giuridico-economica-finanziaria del complessivo rapporto; i due contratti sono in tal senso funzionalmente e teleologicamente collegati nel contesto di un unico finanziamento il quale viene reso disponibile e comunque erogato per una cifra massima, inizialmente predeterminata. 2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E I CONNESSI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Come è noto, la ratio generatrice dell art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è rinvenibile, essenzialmente, nel favor che il legislatore ha inteso manifestare nei confronti di soggetti che promuovono lo sviluppo economico e l imprenditorialità. È proprio in relazione a tale particolare profilo che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata indotta, tendenzialmente, ad interpretare la disposizione in esame in modo piuttosto estensivo. Al riguardo, recentemente, la Suprema Corte, con sentenza n del 2 marzo 2005, ha affermato che per finanziamento a medio e lungo termine si deve intendere, non solo l operazione di trasferimento di denaro nella sfera della disponibilità del soggetto finanziato per almeno 18 mesi, ma qualsiasi operazione di provvista e, quindi, anche la scopertura di conto corrente bancario e l apertura di credito per il periodo minimo indicato, con esclusione, peraltro, di quelle operazioni che, per il fatto di utilizzare titoli astratti, non consentono di collegare la disponibilità di denaro con una data operazione di finanziamento Detta interpretazione estensiva, tuttavia, va contemperata con un altro rilevante principio, anch esso costantemente enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui l esigenza di attingere denaro non è soddisfatta laddove il soggetto accreditato non veda ampliata la propria liquidità, ma ottenga soltanto una dilazione nell adempimento del suo debito. (cfr. C. Cass. 29 marzo 2002, n. 4611). Sull argomento, peraltro, non può non evidenziarsi un ulteriore motivo di riflessione, affrontato dalla Suprema Corte, circa la portata dell agevolazione nel caso in cui i negozi come nella fattispecie prospettata siano più d uno ed in stretta connessione tra loro. In proposito, infatti, con sentenza n del 28 marzo 2002, è stato precisato che il trattamento agevolato, stando alla norma in esame, non è escluso, e deve anzi riconoscersi, alla condizione tuttavia che lo stesso sia compatibile anche con il precedente finanziamento di cui il negozio attuale è solo una modificazione. 3. PROFILI DI MERITO In relazione alla fattispecie negoziale di cui trattasi, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali esaminati, possono formularsi le seguenti considerazioni. Se nel contratto di mutuo successivo al rapporto di apertura di credito non è ravvisabile il presupposto di fondo per il riconoscimento del trattamento agevolato previsto dall art. 15 del D.P.R. 601/73 in quanto il soggetto originariamente finanziato tramite apertura di credito non verrebbe effettivamente a disporre, con la stipula del secondo negozio (mutuo), di nuova liquidità suscettibile di impieghi produttivi detto favor potrebbe essere egualmente riconosciuto e concesso soltanto ove il secondo contratto non venisse considerato ex se, ma come momento modificativo di un negozio ontologicamente agevolabile. In tale contesto, dunque, ai fini della corretta soluzione della questione segnalata, assume decisivo rilievo la corretta individuazione della natura attribuibile al secondo negozio stipulato dalle parti (mutuo); il che, in altri termini, significa stabilire se detto secondo negozio rappresenti solo una mera modificazione/conversione del primo (apertura di credito in conto corrente), oppure configuri un vero e proprio fenomeno novativo in senso civilistico. Al riguardo, non sembra potersi ravvisare nell articolata operazione di finanziamento di cui trattasi, così come sinteticamente schematizzata al paragrafo 1, la creazione di un rapporto sostanzialmente unitario. Ed invero, l originaria previsione che il contratto di apertura di conto corrente potesse essere convertito (in senso economico e non giuridico) in un contratto di mutuo, non pare idonea ad escluderne la natura novativa, almeno sotto un duplice profilo. In primis perché detta conversione (rectius: sostituzione) si atteggia come mera facoltà delle parti che, ove esercitata, come nel caso di specie, manifesterebbe l animus novandi richiesta dalla fattispecie novativa; in secondo luogo, poiché il successivo rapporto obbligatorio, pur proseguendo di norma nei confronti dello stesso obbligato salve le successive vicende del frazionamento del mutuo coinvolgenti i futuri acquirenti delle singole unità immobiliari realizzate avrebbe un oggetto parzialmente diverso (la somma di denaro rimasta non pagata dal soggetto originariamente finanziato) ed un differente titolo (mutuo e non apertura di conto corrente). In altre parole, non v è dubbio che le parti possano, nella loro autonomia, prevedere una possibile conversione dell obbligazione assunta, in un diverso schema negoziale (contrattuale), ma ciò non impedisce che tale previsione possa atteggiarsi, ove ne ricorrano i presupposti, come fenomeno novativo e non come mera modificazione del precedente contratto. Sotto tale profilo, pertanto, nella particolare fattispecie in esame, rinvenendosi nel contratto di mutuo successivo al contratto di apertura di credito un negozio novativo rispetto all originario rapporto di credito in conto corrente, ne deriva da un lato la non configurabilità della ipotizzata natura unitaria dell operazione, dall altro la sua non integrale riconducibilità, sotto il profilo tributario, alla medesima disciplina agevolata. Si ritiene opportuno evidenziare, peraltro, che il predetto orientamento è stato adottato sulla scorta del parere espresso dall Avvocatura Generale dello Stato, sentito il Comitato Consultivo, con nota prot /05 del 4/8/2005. Il predetto Organo Legale ha in particolare precisato che seppure l iscrizione di ipoteca può essere confermata anche in relazione al nuovo rapporto attraverso una annotazione a margine della prima, ciò nondimeno il rapporto novato ha natura e disciplina sua propria e diversa rispetto al primo con il quale nulla più condivide. In relazione a tale peculiare aspetto, la stessa Avvocatura ha ritenuto di poter concludere che..dovendo considerarsi il contratto di mutuo in sé e per sé, in quanto non modificativo del contratto di apertura di credito in conto corrente, ma nuovo contratto stipulato in funzione della estinzione del debito, non si ravvisano le ragioni che costituiscono il presupposto per riconoscere le agevolazioni delle disposizioni di cui all art. 15 D.P.R. 601/73 non essendo ampliate, comunque, le disponibilità economiche del soggetto originariamente accreditato. Per le considerazioni che precedono, dunque, si ritiene che alle formalità di annotazione oggetto della richiesta di chiarimenti, non possa applicarsi il regime sostitutivo disciplinato dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/73. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione degli indirizzi interpretativi di cui alla presente risoluzione.

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