REPUBBLICA ITALIANA POPOLO ITA O LA CORTE D'APPELLO DI R PRIMA SEZIONE CIVIL VOLONTARIA GIURISDIZIONE CONSIGLIERE SENTENZA
|
|
- Silvestro Bini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA O LA CORTE D'APPELLO DI R PRIMA SEZIONE CIVIL VOLONTARIA GIURISDIZIONE Composta dai magistrati: dott. Riccardo Redivo PRESIDENTE I dott. Massimo Crescenti CONSIGLIERE dott. Riccardo Scaramuzzi CONSIGLIERE - REL. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento camerale ex art. 739 c.p.c., iscritto al n del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2009, posto in decisione all'udienza del 20 aprile 2009, promosso DA Yao Brou Guillaume, elett.te dom.to in Roma, via Chisimaio n. 42, presso lo studio Alessandro Ferrara che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'avv. dell'atto di reclamo. RECLAMANTE CONTRO Ministero dell 'interno, dom.to in Roma, Generale dello Stato. via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura RECLAMATO - NON COSTITUITO Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della status di rifugiato E RECLAMATA - NON COSTITUITA
2 E Pubblico Ministero INTERVENUTO PREMESSO Guillaume, cittadino della Costa d'avorio, ha presentato domanda di dendo il riconoscimento della protezione internazionale; 1 k che acri amento notificato alla parte istante il 9/7/2008 la Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazione ha rigettato la domanda rilevando che sussistono "perplessità in ordine alla veridicità e credibilità di quanto asserito e a' la fondatezzadella richiesta, con particolare riferimento alle circostanze, ai fatti ed alle modalità descritte in relazione al momento dell 'evasione dal carcere; che contro il provvedimento amministrativo Yao Brou GuiHatarre ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma; che dinanzi al Tribunale di Roma non si è costituita (né è comparsa in udienza) la Commissione Territoriale di Roma; che il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso "poichè l'interessato non è nelle condizioni di poter essere riconosciuto rifugiato politico e di conseguenza di avere dito all'asilo politico di cui al 'art. 10 della Costituzione; che in particolare il ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione della sua identità e della sua provenienza dalla Costa d'avorio, non essendo sufficienti a tal fine i certificati, i documenti e le fotocopie prodotti in giudrzid'; che contro il provvedimento del Tribunale Yao Brou Guillaume ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte; che il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza camerale sono stati ritualmente comunicati dalla cancelleria alla Commissione Territoriale ed al P.M.; che la Commissione Territoriale di Roma non si è costituita e non è comparsa neppure dinanzi a questa Corte;
3 che il P. M. ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo; OSSERVATO che la motivazione del provvedimento amministrativo è solo apparente, in quanto per una parte è a tal punto generica da non lasciar capire a quali fatti si riferisca e per l'altra attribuisce rilevanza decisiva a circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere, in quanto non ha alcun rilievo stabilire in che modo Yao Brou Guillaume sia riuscito ad evadere dal carcere, essendo invece fondamentale stabilire per quali motivi è stato catturato e quale trattamento gli è stato riservato in prigione; che la motivazione della sentenza del Tribunale è in parte apodittica (ad Yao Brou Guillaume non può essere riconosciuto lo status di rifugiato perchè Yao Brou Guillaume "non è nelle condizioni di poter essere riconosciuto rifugiato politico ") ed in parte è incentrata sulla negazione di una circostanza ( l'identità del richiedente asilo) positivamente accertata sia dal Ministero dell'intemo sia dalla Commissione territoriale di Roma e mai oggetto di contestazione tra le parti ( vedi, tanto per fare un esempio, il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura dì Milano); che le vigenti disposizioni legislative impongono sia all'autorità di pubblica sicurezza sia alle Commissioni territoriali chiamate a decidere sulle richieste di protezione internazionale di accertare preventivamente l'identità e la nazionalità del richiedente (vedi, ad es., art. 3 D. Lgs. n. 251/2007, art. 20 D. Lgs. n, ) e che nel caso di specie i predetti accertamenti non hanno mai fatto sorgere dubbi sulle seguenti generalità del richiedente : Yao Brou Guillaume, nato il 25/9/1977 a KPERESSOU d'avorio); SP DIDIEVI (Costa che, per di più, nel caso in esame Yao Brou Guillaume ha prodotto, tra l'altro, una carta d'identità emessa dalla Repubblica della Costa d'avorio per cui o si dispone, quantomeno, di elementi indiziari che possano far dubitare della autenticità di detto documento oppure si deve ritenere lo stesso assolutamente idoneo a consentire l'identificazione dei richiedente;
4 r che o si indicano gli elementi indiziari che lasciano dubitare della autenticità dell'abbondantissima documentazione prodotta dal reclamante oppure non è consentito dichiarane immotivatamente la falsità; i- che dall'abbondantissima documentazione prodotta dal richiedente asilo si evice che lo stesso: a) era insegnante ed era membro e dirigente locale dell 'associazione sindacale di categoria denominata "Synesci", b) è stato arrestato (mentre era in buona salute) il 16/2/2007 con l'accusa di turbamento dell'ordine pubblico e attentato alla sicurezza delo Stato, c) in data 26/2/2007, mentre era ancora detenuto, presentava una fratina a a mascella (vedi il certificato medico prodotto dal richiedente); che nel sito web "viaggiaresicuri. it" curato a titolo ufficiale dal Ministero degi affari esteri in collaborazione con l'aci attualmente è possibile leggere le seguenti informazioni: " Si sconsigliano viaggi non necessarine/paese ll trattato di pace firmato nel marzo 2007 a Ouagadougou (Burkina Faso) tra il Governo e le 'Forze Nuove"ha portato ad una relativa normalizzazione della situazione interna del Paese anche se, in genera/e, il clima politico rimane incerto. Permane il rischio di improvvisi disordini e di un deterioramento della situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza. Zone sicure: nessuna. Ai connazionali che per motivi di effettiva necessità ritengano di doversi recare in Costa davorio, si raccomanda vivamente di contattare prima della partenza ed immediatamente all'arrivo l'ambasciata d'italia ad Abidjan, attenendosi scrupolosamente durante la permanenza ai suggerimenti forniti. Si consiglia inoltre di adottare misure di prudenza e di evitare luoghi di assembramento o di manifestazioni. Le autorità governative hanno disposto il divieto di entrata e di uscita dai centri urbani del sud nelle ore notturne tra le e le Si consiglia infine di registrare i dati relativi al viaggio che si intende effettuare sul sito: www. do vesiamonelmondo. it A VVERTENZE Si consiglia di- - evitare spostamenti notturni soprattutto nei quartieri popolari;
5 - non girare con oggetti di valore; le rapine avvengono ovunque, quartieri centrali e residenziali inclusi In caso di rapina si consiglia di cercare di non opporre resistenza. Infine, in caso di fermo da parte dell'esercito e o della polizia locale ai posti di blocco si in vita a non perdere la calma. " r che dalle notizie pubblicate sugli organi di stampa (e, quindi, qualificabili come fatti notori) si evince che nel 2007 in Costa d'avorio si è verificata una grave crisi politica sfociata in gravi disordini; r che alla luce dei fatti certi sopra elencati sono assolutamente credibili le affermazioni del reclamante di essere stato tratto in arresto e poi torturato per avere partecipato ad alcune manifestazioni sindacali sfociate poi in disordini (dei quali egli dichiara di non essere responsabile); - che è di conseguenza credibile che nel caso di suo ritorno in Costa d'avorio Yao Brou Guillaume possa essere di nuovo catturato e torturato in ragione del suo credo politico e della sua partecipazione ad una associazione sindacale; r che, di conseguenza, pur nell'incertezza in ordine alla responsabilità o meno del richiedente in ordine ai disordini di cui sopra, l'accertata circostanza delle torture inflitte a Yao Brou Guillaume mentre lo stesso era detenuto impone di ritenere sussistenti quantomeno i presupposti per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria; che tutte le norme processuali dettate dall'art. 35 D.Lgs. n. 25/2008 individuano esclusivamente nella competente Commissione territoriale (a prescindere dalla esatta natura giuridica della stessa) la parte abilitata a stare in giudizio per l'amministrazione statale, per cui è nei confronti di detta commissione che deve essere pronunciata la condanna alle spese di lite; P. Q. M. la Corte accoglie il reclamo e, per l'effetto, riconosce a Yao Brou Guillaume, nato il 25/9/1977 a KPERESSOU SP DIDIEVI (Costa d'avorio) lo status di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;
6 condanna la Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della status di rifugiato al rimborso in favore del reclamante delle spese di lite che liquida in =100, 00= per spese, = 161,00= per diritti ed 1.000, 00= per onorari, contributo; oltre spese generali, EV.A. e si comunichi Così deciso in Roma, in data 4 maggio 2009 Il Presidente
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01840/2015 REG.PROV.COLL. N. 13040/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliLa natura giuridica. Si tratta di un regolamento e non di una direttiva. Norma immediatamente applicabile nell ordinamento interno degli stati membri
Dublino Il Regolamento (CE), 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce I criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l esame di una domanda di asilo presentata
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliFGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)
La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliSchema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE
DettagliIL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Pag. 1 / 2 piazza Unità d'italia 4 www.comune.trieste.it Prot. corr. 7/2/14/1-2015 PROGR. 4303 REG. DET. DIR. N. 1596 / 2015 OGGETTO: spese di lite conseguenti a sentenze esecutiva di condanna pronunciate
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01417/2010 06108/2006 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda
DettagliPer l istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell avvocato
Pagina 1 di 5 Per l istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell avvocato Il testo integrale SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Sezione I Sentenza 7 dicembre 2011,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1081/09 Reg.Dec. N. 6780 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliSEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Cassazione civile sez. I 30/06/2014 n. 14790 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato - Presidente - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
DettagliRitiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic
TRIBUNALE DI CATANIA Terza Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: 1) dott. G. Dipietro Presidente 2) dott. S. Mirabella Giudice 3) dott. D. Bonifacio Giudice Rel. ha emesso
DettagliTribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00350/2016 REG.PROV.COLL. N. 02308/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00384/2016 REG.PROV.COLL. N. 00074/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettagli15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -
15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Dott. ANTONIO
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41484: titolare del potere di ordinare lo sgombero dell immobile sequestrato è il pubblico ministero. «questa Corte Suprema (Cass.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliMartedì e Giovedì. On. le Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Cosenza
Consiglio Ordine Avvocati di Cosenza Da consegnare Ufficio di Segreteria Prot. n. del Martedì e Giovedì Gratuito Patrocinio n. dalle ore 09:30 alle ore 12:00 ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliLA TUTELA GIURISDIZIONALE NEL PROCEDIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
LA TUTELA GIURISDIZIONALE NEL PROCEDIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE LA DECISIONE DELLE CCTT LA DECISIONE E ASSUNTA IN MODO INDIVIDUALE, OBIETTIVO ED IMPARZIALE (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 25/08). OGNI
DettagliMASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
MASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 14 maggio 2009, n. 20 Commercialisti di Milano;. Misura di custodia cautelare in carcere Procedimento disciplinare Sanzione della sospensione dall esercizio
DettagliParte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale
~ 1 ~ Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale Sintesi semplificata dell iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A
N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo
Dettagliha pronunciato la presente
N. 07094/2011 REG.PROV.COLL. N. 04328/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliCassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n
Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n. 14350 Svolgimento del processo e Motivi della decisione La dott.ssa C.M., a seguito di concorso pubblico, il 18 settembre 2000 fu assunta con contratto
DettagliTribunale di Lecce - Sezione Civile - Sentenza n del 20 Luglio 2011
Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento confermano la necessità di
DettagliA. CONCESSIONE PER MATRIMONIO
Coordinamento degli sportelli per l immigrazione DOCUMENTI DA PORTARE PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO REQUISITI: La cittadinanza, ai sensi dell articolo 5 della legge 5 febbraio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio - Presidente - Dott. CHINDEMI Domenico -
DettagliOGGETTO: Affidamento incarico di assistenza giudiziale in ordine al Ricorso promosso avanti la Corte di Cassazione sezione Lavoro dai Dott.
stema Socio Sanitario Regione L o m b a r d i a ATS Brianza PUBBLICATA ALL'ALBO ON-LINE IL -H MAG. 2016 DELIBERAZIONE 10 1 R DEL 2 1 APR 2016 OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza giudiziale in ordine
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 02057/2013 REG.PROV.COLL. N. 00926/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliREGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE IN APPLICAZIONE L. 235/2000
REGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE IN APPLICAZIONE L. 235/2000 (approvato con Delibera Giunta camerale n. 308/2001) Le leggi n. 77/1955, n. 108/1996 e
DettagliModulo di domanda compilata on-line
Istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n.91 e successive modifiche e integrazioni, con contestuali dichiarazioni sostitutive ai sensi degli
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2015,
DettagliLa legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro In persona del giudice dott. Flavio Baraschi, all udienza dell 29.3.2016 ha pronunciato la seguente
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliTARIFFA PENALE NORME GENERALI
TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza
DettagliMod. SCIA adeguato alla L.122/2010 PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA)
Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) APERTURA NUOVO ESERCIZIO SUBINGRESSO TRASFERIMENTO DI SEDE AMPLIAMENTO
DettagliResidente/con sede in via/piazza n. In via/piazza n. CAP
pag. 1 di 3 Modulistica unificata SPAZIO RISERVATO AL COMUNE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO TEMPORANEA (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 Decreto del Presidente
DettagliLa protezione internazionale in Italia. Il diritto d asilo
La protezione internazionale in Italia Il diritto d asilo Il diritto d asilo è annoverato tra i diritti fondamentali dell uomo, riconosciuti e salvaguardati dall ordinamento italiano. La nostra Costituzione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 22884 Anno 2016 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 10/11/2016 SENTENZA sul ricorso 3273-2013 proposto da: GALLUZZI CORRADO GLLCRD70D221726M,
DettagliREGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO
REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO IL SISTEMA A) Il Consiglio dell Ordine predispone i seguenti elenchi separati per le difese di ufficio (penale), dinanzi al: 1) Tribunale ordinario ed uffici Gip 2)
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13
INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso
DettagliSCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/86/CE RELATIVA AL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. 1. Il decreto attua una direttiva europea europea del 2003 in materia di
DettagliL ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE
L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE E legittima un ingiunzione, disposta da un Comune, di pagamento della sanzione prevista dall art. 3, comma 2,
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22190 Anno 2011 Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: MARINELLI FELICETTA Data Udienza: 05/05/2011 sul ricorso proposto da: SENTENZA 1) LOMBARDO ALESSANDRO N. IL 06/04/1990 2)
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10123/2012 REG.PROV.COLL. N. 11440/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliELENCO SPECIALITA E TITOLI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO SPECIALE MEDICO COMPETENTE
ELENCO SPECIALITA E TITOLI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO SPECIALE MEDICO COMPETENTE Ai sensi delle normative di riferimento che si sono succedute nel tempo (D.L.vo 15 agosto 1991 n.277, del D.L.vo 19 settembre
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliLa trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como
La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como XXIX Conferenza dell Osservatorio Giordano Dell Amore sui rapporti tra diritto ed
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliIl giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1617 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO
AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n 2) Via dell Angelo, 1 Tel. 0824 57111 DELIBERAZIONE N. 111 DEL 21/01/2015 CODICE AREA
DettagliCOMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI
COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI L accesso agli atti consente a chiunque abbia un interesse legittimo, da motivare, di visionare gli atti dell amministrazione comunale. Il diritto di accesso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliDICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI ART. 38 D.LGS. 163/2006 DICHIARA
Allegato 1 All ASM Terni s.p.a Via B. Capponi, 100 05100 TERNI DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI ART. 38 D.LGS. 163/2006 Il sottoscritto... C.F. nato a.. il in qualità di dell'impresa.... con sede in...
DettagliDECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 LUGLIO 1988, N.
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI
DettagliAttività Produttive. Attività di intrattenimento Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo) Descrizione
Attività Produttive Attività di intrattenimento Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo) Descrizione Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali
DettagliLegge 30 Dicembre 1986 n.943 T.U.L.P.S. (artt )
Legge 30 Dicembre 1986 n.943 T.U.L.P.S. (artt.142 151) Legge 28.02.1990 n.39 (Legge Martelli) - Accesso di tutte le cittadinanze allo status di rifugiato - Previsione dei motivi d ingresso Turismo; b)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
DettagliIl giudizio di ottemperanza nel processo tributario
Prontuari PAOLA RIZZELLI - MAURIZIO VILLANI Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario Guida pratica con formulari, schemi e suggerimenti operativi PAOLA RIZZELLI - MAURIZIO VILLANI Il giudizio
DettagliCOMUNE DI CARINARO REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CARINARO REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA Piazza Municipio n 1 81032 Carinaro (CE) - Tel. 0815029250 Telefax 081-5027596 E-mail: segretario@comune.carinaro.ce.it AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
DettagliCITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA AVVOCATURA
Prot. n. del Progressivo determinazioni n. Responsabile del Procedimento DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: Equitalia Sud S.p.a., cartella di pagamento n. 071 2015 00098786 87 notificata il 29/05/2015. Pagamento
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE n. 2/2014
MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Anno XXI Febbraio 2014 BOLLETTINO UFFICIALE n. 2/2014 Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma Direzione Generale degli
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 9081 Anno 2013 Presidente: BANDINI GIANFRANCO Relatore: BANDINI GIANFRANCO Data pubblicazione: 15/04/2013 SENTENZA sul ricorso 14042-2008 proposto da: MISITI ASSUNTA, nella qualità
DettagliRISOLUZIONE N. 404/E
RISOLUZIONE N. 404/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,29 ottobre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello Tassa sulle concessioni governative per il rilascio di documenti di viaggio a stranieri
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliRUOLO DEI PERITI ED ESPERTI Domanda di iscrizione
RUOLO DEI PERITI ED ESPERTI Domanda di iscrizione Marca da bollo ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO 16,00 Via Rosselli 4 01100 Viterbo registroimprese@vt.legalmail.camcom.it IL SOTTOSCRITTO: COGNOME NOME
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliOrdinanza n del 3 agosto 2012 Giudice di Pace di Palermo
Mercoledì, 5 Settembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia Benvenuto briguglio Control panel Esci Home Contatti Redazione Disclaimer Privacy RSS Newsletter Sostieni Registrati Archivio
DettagliVotazioni del 31 marzo - 3 aprile 2014 per l elezione di 18 Delegati, 6 Consiglieri, 1 Sindaco ed 1 Sindaco supplente. Il/La sottoscritto/a..nato/a a.
Modulo richiesta candidatura Consigliere., Luogo Data Spettabile Seggio Elettorale Centrale Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank SpA Casella postale c/o Apertura corriere - Deutsche Bank
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente
DettagliCamera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I
Al Registro delle Imprese di B a r i SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE (art. 19 L. 241/90 - Legge 05.02.1992, n. 122 D.L. 112/98 D.P.R. 558/99) Il/la sottoscritto/a Cognome
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliSentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte
DettagliAssociazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati
Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
INDICE SOMMARIO Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 1 1. Rito del lavoro, controversie individuali di lavoro e processo del lavoro: alcuni indispensabili chiarimenti lessicali e concettuali
DettagliRic. n.255/2007 Sent.n. 780/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,
Ric. n.255/2007 Sent.n. 780/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Angelo De Zotti
DettagliCOMUNE DI MARIGLIANO REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPEDENNTI DEL COMUNE
COMUNE DI MARIGLIANO (Provincia di Napoli) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 23.04.2013 REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPEDENNTI DEL COMUNE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliL anno duemilaundici, addì ventiquattro del mese di agosto in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10,30
PAG. 1 OGGETTO: Ricorso per revocazione ex art 106 cpa e 395 n.4 cpc della sentenza del Consiglio di Stato n 2621/2011 promosso dalla sig.ra Antonelli Marina. Costituzione in giudizio e conferimento incarico
DettagliINDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...
SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:
DettagliPremessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione centrale Prestazioni Roma, 2 Dicembre 2008 Circolare n. 105 Allegati Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01497/2015 REG.PROV.COLL. N. 01513/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliCORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 Stranieri - Matrimonio - Cittadinanza italiana - Separazione di fatto Irrilevante Fatti di causa La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza
DettagliCostituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.
Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco N. 02 del Registro Data 08 gennaio 2013 OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di
Dettagli