Samuele Santi. Prontuario pratico per il controllo del trasporto animali

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1 Samuele Santi Prontuario pratico per il controllo del trasporto animali Guida per gli operatori di polizia Normativa sanzioni schemi operativi con le schede degli atti da compilare e campioni dei documenti per il transito di animali Samuele Santi, Assistente Capo della Polizia di Stato già appartenente alla Polizia di Frontiera, presta servizio presso l Ufficio immigrazione della Questura di Pesaro e Urbino

2 TRASPORTO ANIMALI (norme generali) Si applica il D.Lgs 151/2007 (sanzionatorio) in relazione al Reg.CE 01/2005 (dispositivo). Il regolamento si applica a tutti MAMMIFERI, UCCELLI, PESCI, RETTILI e ANFIBI Il regolamento NON si applica ai trasporti che non siano riconducibili a un attività economica (quindi non si applica ai trasporti privati e anche a quelli abusivi o irregolari per i quali non sia evidente lo scopo di lucro, desunto da documenti d accompagnamento, fatture o quant altro). I certificati di cui al seguente elenco devono essere esibiti in originale o copia conforme al modello stabilito in sede comunitaria. NON sono ammessi certificati di origine nazionale, che di norma sono illeggibili a chi non conosce la lingua. 1. Autorizzazione del trasportatore (art. 10 e 11 Reg.CE 01/2005) 2. Certificato d idoneità del conducente (art. 17 Reg.CE 01/2005) 3. Certificato di omologazione del mezzo di trasporto (art. 18 Reg.CE 01/2005) 4. Giornale di viaggio (art. 5, par. 4, art.8, par. 2, art. 14, lett. a) e c) e art. 21, par. 2) In merito alla documentazione specificante l origine, la proprietà ecc. è sufficiente una dichiarazione dell azienda riportante tutti i dati richiesti. Tale dichiarazione, nel trasporto di bovini, cavalli, ovini, caprini e suini va sostituita o accompagnata dal giornale di viaggio. CONSIGLI In allegato al presente prontuario sono stati esemplificati i modelli dei documenti in uso in Rep.Ceca, Slovacchia e Ungheria, nazionalità della maggior parte dei trasportatori. Inoltre sono stati predisposti degli stralci della normativa nelle lingue di cui sopra. Si consiglia vivamente di mostrare questi stralci al conducente, che non sempre capisce le richieste dell operatore. Quanto sopra onde evitare inutili ricorsi che avrebbero ripercussioni sia sulla credibilità, sia sull attività lavorativa dell ufficio stesso. BOVINI EQUIDI OVINI CAPRINI - SUINI 1. Autorizzazione del trasportatore (art. 3/1 per la mancanza assoluta art. 3/2 per la mancanza momentanea al seguito) 2. Certificato d idoneità del conducente (art. 4/1) 3. Certificato di omologazione del mezzo di trasporto (art. 6/1) 4. Giornale di viaggio debitamente compilato e certificato TRACES (art. 5/1) 5. Contrassegno TRASPORTO ANIMALI VIVI (art. 7/2) POLLAME - UCCELLI 1. Autorizzazione del trasportatore (art. 3/1 per la mancanza assoluta art. 3/2 per la mancanza momentanea al seguito) 2. Certificato di omologazione del mezzo di trasporto (art. 6/1) 3. Documentazione che specifichi: (art. 5/1) (certificato sanitario TRACES) a) la loro origine e proprietà; b) il luogo di partenza; c) la data e l'ora di partenza; d) il luogo di destinazione; e) la durata prevista del viaggio. 4. Contrassegno TRASPORTO ANIMALI VIVI (art. 7/2)

3 PESCI 1. Autorizzazione del trasportatore (art. 3/1 per la mancanza assoluta art. 3/2 per la mancanza momentanea al seguito) 2. Documentazione che specifichi: (art. 5/1) a) la loro origine e proprietà; b) il luogo di partenza; c) la data e l'ora di partenza; d) il luogo di destinazione; e) la durata prevista del viaggio. 3. N.B.: NON SERVE il contrassegno TRASPORTO ANIMALI VIVI se gli animali sono trasportati in contenitori (di norma sono di polistirolo e contengono i sacchetti coi pesci) ANFIBI - RETTILI 1. Autorizzazione del trasportatore (art. 3/1 per la mancanza assoluta art. 3/2 per la mancanza momentanea al seguito) 2. Documentazione che specifichi: (art. 5/1) a) la loro origine e proprietà; b) il luogo di partenza; c) la data e l'ora di partenza; d) il luogo di destinazione; e) la durata prevista del viaggio. 3. Contrassegno TRASPORTO ANIMALI VIVI (art. 7/2) CANI GATTI (vedasi anche L.201/2010) 1. Autorizzazione del trasportatore (art. 3/1 per la mancanza assoluta art. 3/2 per la mancanza momentanea al seguito) 2. Certificato di omologazione del mezzo di trasporto (art. 6/1) 3. Documentazione che specifichi: (art. 5/1) a) la loro origine e proprietà; b) il luogo di partenza; c) la data e l'ora di partenza; d) il luogo di destinazione; e) la durata prevista del viaggio. 4. Contrassegno TRASPORTO ANIMALI VIVI (art. 7/2)

4 TRASPORTO ANIMALI DA COMPAGNIA (CANI GATTI) Il D.Lgs 151/2007 in relazione al Reg.CE 01/2005 si applica SOLO se il trasporto è riconducibile a un attività economica (quindi non si applica ai trasporti privati e anche a quelli abusivi o irregolari per i quali non si riesca a comprovare lo scopo di lucro). In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni previste dall art. 4 e 5 della L.201/2010, che può comunque concorrere con il D.Lgs 151/2007 in relazione al Reg.CE 01/2005 se il trasporto in questione è inquadrabile nella categoria commerciale I requisiti per poter movimentare cani e gatti all interno dell UE sono i seguenti: 1. Microchip identificativo impiantato nell animale 2. Passaporto per animali da compagnia debitamente compilato (non sono validi i documenti non conformi al Reg.CE 998/2003, ossia tutti i certificati di vaccinazione internazionale. Il passaporto valido è esemplificato nell immagine in allegato. 3. Vaccinazione antirabbica somministrata da almeno 21 giorni 4. Età dell animale superiore ai 3 mesi. 5. Se gli animali trasportati sono 6 o più, è obbligatorio un certificato veterinario conforme all allegato E della Dir. 92/65/CE, reso obbligatorio dal Reg. CE 388/2010 per gli scambi comunitari di cani e gatti in numero superiore di 5 esemplari (c.d. TRACES). CHECK LIST 1. Controllare il microchip 2. Controllare il passaporto e verificare se esiste l abbinamento con il microchip, il cui numero deve essere riportato sul documento 3. Controllare l età degli animali che deve essere superiore ai 3 mesi 4. Controllare l esistenza della vaccinazione antirabbica e che sia stata somministrata da almeno 21 giorni 5. Verificare la necessità e l esistenza dei documenti sanitari d accompagnamento 6. In caso di trasporto commerciale, verificare le licenze previste dal Reg.CE 01/2005 COME PROCEDERE 1. Contattare il veterinario di turno presso la ASL competente per territorio, che procederà all eventuale sequestro sanitario per accertare lo stato di salute e la titolazione anticorpale antirabbica degli animali 2. Procedere alla contestazione col mod.352 (blocco verbali per violazioni al C.d.S.) 3. Procedere al sequestro amm.vo degli animali per la successiva confisca, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. 689/81 4. Procedere all eventuale fermo amm.vo del veicolo (se straniero) ex art. 207 C.d.S.

5 SANZIONI Esistono due ipotesi sanzionatorie, una penale e l altra amministrativa: Art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia): La norma (penale) punisce unicamente i trasporti reiterati o organizzati di cani e gatti privi del microchip E del passaporto per animali da compagnia E della vaccinazione antirabbica. Il presente articolo è quindi di applicazione estremamente difficoltosa. Si consiglia, salvo casi limite, di contestare il successivo art. 5 Art. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia): La norma sanziona amministrativamente chiunque introduca, ceda o riceva a qualunque titolo cani o gatti privi: 1. Del microchip identificativo (art. 5/1) 2. Del passaporto o delle necessarie certificazioni sanitarie (in particolare la vaccinazione antirabbica) (art. 5/2) Le sanzioni sono raddoppiate se gli animali hanno un età accertata (dal veterinario o dai certificati di vaccinazione) inferiore alle 12 settimane (3 mesi). Fac simile di testo del verbale mod. 352 Conducente del suindicato veicolo, introduceva in Italia nr.9 cuccioli di cane di razza Yorkshire, privi del passaporto per animali da compagnia previsto dal Reg.CE 998/2003. Gli animali, scortati unicamente da un certificato di vaccinazione ungherese senza valore legale in Italia, sono ulteriormente privi del certificato sanitario conforme all allegato E della Dir. 92/65/CE, reso obbligatorie dal Reg. CE 388/2010 per gli scambi comunitari di cani e gatti in numero superiore di 5 esemplari (TRACES). Gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo come da separato verbale, notificato all interessata. Saranno restituiti all avente diritto al termine degli accertamenti veterinari di rito, volti alla verifica della titolazione anticorpale contro la rabbia, nonché previo pagamento della sanzione pecuniaria di cui al presente verbale. (Opzionale) La sanzione è raddoppiata perché da dichiarazioni riportate sui certificati, nonché da visita medica preliminare effettuata dal Dott., risultano tutti di età inferiore alle 12 settimane. Altre norme: L 201/2010 Art. 5 comma , 94 N.B. La sanzione è pari a 333,33 per animale. Se gli animali hanno meno di 12 settimane diventa 666,66

6 Fac simile di sequestro amministrativo (2 pagine) (CORPO DI APPARTENENZA) (Ufficio di appartenenza) (Indirizzo e nr. Tel/fax dell Ufficio di appartenenza Verbale di sequestro amministrativo (artt. 13 e 20 L.689/81) A CARICO DI (COGNOME e Nome) (M/F) nato/a il (data) a (luogo) residente a/in (luogo), (via e civico), identificato/a mediante (documento e numero documento) rilasciato a (luogo) il (data), cittadinanza (CITTADINANZA) Il, alle ore, negli uffici della sede in intestazione, i sottoscritti in servizio presso l'ufficio in intestazione, danno atto di aver proceduto, ai sensi dell art. 13 L.689/81, al sequestro amministrativo delle cose sotto specificate, trovate in disponibilità della persona in oggetto generalizzata quale trasgressore, in quanto cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa per violazioni accertate e contestate al trasgressore con separato verbale nr del per la violazione dell art. (esempio) 5 comma 2 della L.201/2010 (introduzione illecita di animali da compagnia): Elenco delle cose sequestrate: 1) Nr. 1 Yorkshire femmina nata il, identificata tramite microchip con abbinato passaporto per animali ungherese nr..----\\ 2) ECCETERA Le cose, come da documentazione ad essa pertinente, risultano tutte essere di proprietà del trasgressore. Le cose sequestrate saranno custodite dal Dott., responsabile della Struttura Veterinaria (nome della struttura), in località, presso il canile comunale sito in. La persona a cui è consegnata la cosa sequestrata viene resa edotta degli obblighi di legge (D.P.R. n. 571/1982), avvertendola dell'obbligo di tenere le cose sequestrate a disposizione dell'autorità Amministrativa, diffidata dall'usarle o dal permetterne l'uso e/o la manomissione, con l'avvertenza che la violazione dolosa o colposa di tale obbligo è punita ai sensi degli artt. 334, 335, del c.p.. Le cose sopra individuate vengono pertanto consegnate al custode che dichiara di assumere gli obblighi di legge. AVVERTENZE : Gli interessati possono proporre opposizione all'autorità competente indicata nel verbale di contestazione di illecito amministrativo con atto esente da bollo. Possono altresì proporre istanza di restituzione alla medesima autorità, dimostrando di averne diritto, previo pagamento delle eventuali spese di custodia, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria (Art.19 c.2 L. n. 689/1981). Fatto, letto e sottoscritto. IL TRASGRESSORE IL CUSTODE I VERBALIZZANTI

7 INFORMAZIONI L. 689/81 Art Sequestro. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanzaingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro Art Pagamento rateale della sanzione pecuniaria. L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Le cose sequestrate saranno restituite previo pagamento della sanzione amministrativa contestata, constante in, da versarsi entro 60 giorni con le seguenti modalità: Versamento in conto corrente postale nr. intestato a: (ente a cui è intestato il conto corrente); Versamento su conto corrente (nome istituto di credito) nr., IBAN intestato a : (ente a cui è intestato il conto corrente); Entro il termine di giorni 60 (sessanta) potranno essere presentati ricorso o memoria difensiva a: (azienda sanitaria locale che ha operato l eventuale sequestro sanitario, ovvero Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari competente per territorio). In seguito al pagamento della sanzione, proporre istanza di dissequestro da inoltrare, unitamente a copia della ricevuta di pagamento, a mezzo posta al seguente indirizzo: (Ufficio di appartenenza) oppure via fax al numero

8 (CORPO DI APPARTENENZA) (Ufficio di appartenenza) (Indirizzo e nr. Tel/fax dell Ufficio di appartenenza Allegato al verbale nr del giorno L illecito amministrativo di cui all art. (inserire la norma violata) del (D.Lgs 151/2007 ovvero L.201/2010), potrà essere definito mediante il pagamento in misura ridotta, di una somma pari a da versarsi entro 60 (sessanta) giorni con le seguenti modalità: Versamento in conto corrente postale nr. intestato a: (ente a cui è intestato il conto corrente); Versamento su conto corrente (nome istituto di credito) nr., IBAN intestato a : (ente a cui è intestato il conto corrente); Entro il termine di giorni 60 (sessanta) potranno essere presentati ricorso o memoria difensiva a: UVAC ; (Luogo e data) Il trasgressore I verbalizzanti

9 ESEMPIO DI PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA VACCINAZIONE ANTIRABBICA

10 ITALIANO norme generali CECO norme generali

11 SLOVACCO norme generali UNGHERESE norme generali

12 ITALIANO aut. trasportatore CECO aut. trasportatore

13 SLOVACCO aut. trasportatore UNGHERESE aut. trasportatore

14 ITALIANO certificato conducente CECO certificato conducente

15 SLOVACCO certificato conducente UNGHERESE certificato conducente

16 ITALIANO certificato omologazione veicolo CECO certificato omologazione veicolo SLOVACCO certificato omologazione veicolo

17 UNGHERESE certificato omologazione veicolo

18 AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE ITALIANO (art.11)

19 AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE REPUBBLICA CECA (art.11)

20 AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE SLOVACCA (art.11)

21 AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE UNGHERESE (art.11)

22 CERTIFICATO DI IDONEITA DEL CONDUCENTE (ITALIANO) (art. 17)

23 CERTIFICATO DI IDONEITA DEL CONDUCENTE (REPUBBLICA CECA) (art. 17)

24 CERTIFICATO DI IDONEITA DEL CONDUCENTE (SLOVACCHIA) (art. 17)

25 CERTIFICATO DI IDONEITA DEL CONDUCENTE (UNGHERIA) (art. 17)

26 CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO (ITALIANO) (art. 18)

27 CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO (REPUBBLICA CECA) (art. 18)

28 CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO (SLOVACCO) (art. 18)

29 CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO (UNGHERESE) (art. 18)

30 GIORNALE DI VIAGGIO PER BOVINI EQUIDI OVINI CAPRINI - SUINI (SOLO IN ITALIANO - 5 PAGINE)

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