D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale 02/02/2012 DPI DPI. Evoluzione storica della normativa sui luoghi di lavoro.

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1 D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale A cura dell Ist. Arch. Francesco Stucchi 1/49 Evoluzione storica della normativa sui luoghi di lavoro Normativa sui luoghi di lavoro Normativa sulla Protezione Civile assicurazione Anni 30 nascita assicurazione L. 266 / 1991 dell INAIL Legislazione prescrittiva DPR 547/1955 DPR 303/1956 Legislazione prestazionale D Lgs 475/1992 D Lgs 626/1994 D Lgs 494/1996 Legislazione prescrittiva e prestazionale D Lgs 81/2008 applicazione DM. 13/04/ /49 1

2 Applicabilità del 81/2008 Art. 2 comma 1 (modificato dal D.Lgs. 106/2009) a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,[ ] il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; 3/49 Applicabilità del 81/2008 Art. 2 comma 1 b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. [ ] In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo; 4/49 2

3 Art. 2 comma 1 Applicabilità del 81/2008 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici efunzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 5/49 Applicabilità del 81/2008 Art. 3 comma 2 (modificato dal D.Lgs. 106/2009) Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile [ ], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate [ ] nonché dal dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata t in vigore del presente decreto legislativo. l 6/49 3

4 Applicabilità del 81/2008 Art. 3 comma 3 bis (introdotto dal D.Lgs. 106/2009) Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre n. 381 e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il ministero dell interno interno, sentita la Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 7/49 Applicabilità del 81/2008 At Art. 3 comma 12bi bis (introdotto tt dal D.Lgs. 106/2009) Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266 e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all art. 21. [...] 8/49 4

5 Applicabilità del 81/2008 Art. 4 comma 1 1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: [ ] g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; iil [ ] 9/49 Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 Aprile 2011, pubblicato il 14 Luglio 2011 Attua l art. 3 comma 3 bis del d.lgs. 81/08 All art. 1 equipara le associazione ai gruppi comunali 1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per: a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n /49 5

6 DM 13 Aprile 2011 Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze [ ] quali: a) necessita' di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione; b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; c) imprevedibilita' e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario o o viene e chiamato ato ad operare e tempestivamente e e conseguente impossibilita' pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008; 11/49 DM 13 Aprile 2011 d) necessita' di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte. 2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo comportare, l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile [ ] 12/49 6

7 DM 13 Aprile 2011 Art. 3 Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile 1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, [ ]. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita' specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni i i operative, alle procedure, alle attrezzature t e ai dispositivi iti i di protezione individuale in dotazione. 13/49 DM 13 Aprile 2011 Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile 1. Le organizzazioni i i curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonche' sia sottoposto al controllo sanitario, [ ] 2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo pecifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante. 14/49 7

8 DM 13 Aprile 2011 Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile 3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonche' i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro. 15/49 DM 13 Aprile 2011 Art. 5 Sorveglianza sanitaria 1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attivita' di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinche' siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. 2. [ ] 3.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i i le regioni i e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i d'intesa le modalita' dello svolgimento delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 [ ] 16/49 8

9 Fattori di rischio per gli operatori 1 gruppo: condizioni ambientali di lavoro 2 gruppo: utilizzo delle attrezzature 3 gruppo: stress fisico 4 gruppo: stress psicologico Conseguenze: Infortuni Malattie 17/49 1 gruppo: ambiente di lavoro Umidità Temperatura Pressione barometrica Illuminazione Ventilazione Rumore Cadute dall alto alto 18/49 9

10 2 gruppo: utilizzo delle attrezzature Polveri Gas Vapori Fumi Vibrazioni Elettricità Radiazioni Contusioni, ferite, amputazioni 19/49 3 gruppo: stress fisico Lavoro fisico eccessivo Turni di lavoro troppo lunghi Spostamento di carichi eccessivi 49 10

11 4 gruppo: stress psicologico Ansia da responsabilità Ansia da emergenza Condizioni delle vittime Ansia da valutazione 21/49 Articolo 74 - Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono : a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 22/49 11

12 Obblighi dei lavoratori D Lgs 81/08 art In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei messi a loro disposizione. 23/49 CATEGORIE DEI I sono suddivisi in tre categorie 1 categoria 2 categoria 3 categoria All interno di ogni categoria le norme EN o UNI EN possono individuare delle CLASSI di protezione 24/49 12

13 1 categoria di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usi il abbia la possibilità di valutarne l efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. 25/49 1 categoria Rientrano esclusivamente nella prima categoria i che hanno la funzione di salvaguardare da: a) Azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) Rischi derivati dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano a una temperatura superiore ai 50 C; d) Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) Urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) Azione lesiva dei raggi solari 26/49 13

14 2 categoria Appartengono alla seconda categoria i che non rientrano nelle altre due categorie. 9 3 categoria Appartengono alla terza categoria i di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. 28/49 14

15 3 categoria Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) Gli apparecchi di respirazione filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici, radiotossici; b) Gli apparecchi di protezioni isolanti, ivi compresi quelli destinati all immersione subacquea; c) I che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) I per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non inferiore a 100 C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) I per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non superiore a 50 C f) I destinati a salvaguardare dalle cadute dall alto; g) I destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; h) I caschi e le visiere per motociclisti 29/49 CONFORMITA 1 e2 categoria 3 categoria 0000 Marchio CE, conformità ad un disposizione i i europea EN XXX disposizione europea che stabilisce i criteri di conformità UNI EN XXX disposizione europea armonizzata in Italia 30/49 15

16 MARCATURA Marcatura di conformità Pittogrammi dei rischi FABBRICANTE modello 0000 T 6 EN 388 EN ABCD taglia Specifiche 31/49 TESTA Vulnerabilità OCCHI ORECCHIE VIE RESPIRATORIE BRACCIA TRONCO MANI GAMBE PIEDI 32/49 16

17 LA TESTA Dispositivi di protezione della testa Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie). Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera). Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). Cappello e casco da lavoro Casco antincendio Protezione dalle intemperie Protezione dal calore Protezione dagli urti Casco antincendio 33/49 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso Occhiali a stanghette. Occhiali a maschera. Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili. Schermi facciali. Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi). Protezione rischio meccanico GLI OCCHI Lancio di detriti o trucioli Penetrazione di particelle Abrasione Protezione dei liquidi Protezione di scintille Protezione rischio chimico Verniciatura spray Fumigazioni Irrorazione di piante Spargimento di calce Travasi di fusti Svuotamento cisterne Protezione rischio radiazioni Saldature Archi elettrici Apparecchiature laser 34/49 17

18 LE ORECCHIE Protezione dal rumore Valore limite di esposizione (Valore da non superare) L ex 8h = 87 db (A) Ppeak 200 Pa Valore superiore di azione (indossare i ) L ex 8h =85dB(A)P Ppeak 140 Pa Valore Inferiore di azione (fornitura dei ) L ex 8h = 80 db(a) Ppeak 112 Pa Dispositivi di protezione dell'udito Palline e tappi per le orecchie. Caschi (comprendenti l'apparato auricolare). Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria. Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza. Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. 35/49 Polveri: particelle solide Fumi: particelle molto fini Nebbie: minuscole goccioline disperse nell aria Gas: sostanze che a determinate temperature si presentano in forma gassosa. Vapori: forma gassosa di sostanze normalmente solide o liquide LE VIE RESPIRATORIE Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. Apparecchi isolanti a presa d'aria. Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile. Apparecchi e attrezzature per sommozzatori. Scafandri per sommozzatori. 36/49 18

19 Tipologie di filtro 37/49 Respiratori isolanti o autorespiratori Sono da utilizzare quando: Il tasso di ossigeno è minore del 17 % La concentrazione dei contaminanti è superiore ai limiti max di utilizzo dei respiratori a filtro, Quando i contaminanti hanno una soglia olfattiva maggiore del TLV e TWA in mg/m3 o in ppm, Non si conosce la natura o la concentrazione dei contaminanti 38/49 19

20 MANI Tipi di rischio Rischio meccanico Pittogramma Rischio da calore/fuoco Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia Guanti contro le aggressioni meccaniche Rischio da freddo (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici. Guanti a sacco. Rischio elettrico Ditali. Manicotti. Fasce di protezione dei polsi. Rischio Guanti a mezze dita. chimico/biologico Manopole. 39/49 Rischio meccanico Resistenza all abrasione Resistenza al taglio Resistenza allo strappo Resistenza alla perforazione X X X X Da 1 a 4 40/39 20

21 Rischio da calore e fuoco Comportamento al fuoco Calore per contatto Da 1 a 4 Calore convettivo Calore radiante Piccoli spruzzi di metallo fuso X X X X X X Grandi proiezioni di metallo fuso 41/49 Rischio da freddo Freddo convettivo Freddo da contatto Impermeabilità all acqua X X X Da 1 a 4 42/49 21

22 Rischio elettrico Classe Fabbricante Mese e anno di fabbricazione Taglia Spazio dedicato alla data di inizio d uso duso e di verifica 43/49 Rischio chimico biologico Tempo di permeazione Classe 1 > 10 minuti Classe 2 > 30 minuti Classe 3 > 60 minuti Classe 4 > 120 minuti Classe 5 > 240 minuti Classe 6 > 480 minuti 44/49 22

23 TRONCO, BRACCIA, GAMBE Dispositivi di protezione della pelle Creme protettive/pomate. Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; Giubbotti termici; Giubbotti di salvataggio; Grembiuli di protezione contro i raggi x; Cintura di sicurezza del tronco. Protezione dalle intemperie Protezione della pelle Protezione dalle abrasioni Visibilità 45/49 Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza. Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; Scarpe e soprascarpe con suola anticalore; Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore; Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici; Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti; Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche; Zoccoli; Ginocchiere; Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede Ghette; Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione); Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. I PIEDI Protezione dalle intemperie Protezione dallo schiacciamento Protezione dalle perforazioni Protezione da movimenti scorretti Protezione da terreni accidentati 46/49 23

24 Classi delle calzature Sigla Uso (B) Indica il grado del requisito con numeri o sigle da verificare sulla nota informativa S (B) P(B) O(B) Calzatura di sicurezza Calzatura di protezione Calzatura di lavoro 47/49 DISPOSITIVI DELL INTERO CORPO Dispositivi dell'intero corpo Attrezzature di protezione contro le cadute; Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); Attrezzature con freno ad assorbimento di energia cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza) 48/49 24

25 INDUMENTI DI PROTEZIONE Indumenti di protezione Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza" (due pezzi e tute); Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, i tagli, ecc.); Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; Indumenti di protezione contro il calore; Indumenti di protezione contro il freddo; Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; Indumenti antipolvere; Indumenti antigas; Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti; Coperture di protezione. 49/49 25

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