REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E DEI BOVIDI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E DEI BOVIDI"

Transcript

1 PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E DEI BOVIDI TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.1 Finalità e principi 1. Il presente Regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo all interno della Provincia di Pisa, nel rispetto del Regolamento Regionale per la gestione faunistica venatoria degli Ungulati, dei Piani Faunistici Venatori Provinciale e Regionale e dei principi della conservazione faunistica allo scopo di favorire un'equilibrata presenza sul territorio delle diverse specie ed assicurare un'efficace tutela delle colture agricole mediante una corretta prevenzione dei danni che tali specie arrecano alle colture medesime. 2. Il Capriolo è, in provincia di Pisa, specie autoctona, mentre hanno origine alloctona, Daino, Muflone e Cervo. Quest ultimo, infatti, deve la sua attuale presenza a fughe fortuite da alcuni recinti di allevamento presenti nel territorio provinciale. I danni alle colture agricole che lo sviluppo incontrollato di queste popolazioni potrebbe generare, impone di programmare una loro equilibrata presenza sul territorio. Una lungimirante programmazione delle presenze di queste specie, da realizzare tramite un'azione di controllo numerico di carattere conservativo delle diverse popolazioni, si ritiene essere una soluzione ottimale per mantenere entro limiti accettabili la conflittualità tra queste stesse specie e le colture agricole che insistono sul territorio. La caccia di selezione, intesa come prelievo tecnicamente determinato e disciplinatamente realizzato e controllato, è pertanto lo strumento che il presente Regolamento adotta per assicurare nel tempo un'ottimale conservazione di queste specie. 3. Per caccia di selezione s'intende un attività gestionale di carattere conservativo basata su di un prelievo articolato per classi di sesso e di età, determinato sulla base di specifiche azioni di monitoraggio condotte e/o coordinate da tecnici qualificati, elaborato sempre da tecnici qualificati, approvato dalla Provincia e dall'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nel quadro di uno specifico Protocollo tecnico sottoscritto da ambedue gli Enti, realizzato in modo regolamentato da cacciatori abilitati tramite corsi volti a fornire loro precise nozioni circa la biologia, l'etologia, l'ecologia, la gestione delle diverse specie e l'impiego di armi a canna rigata munite di ottica o di sistemi di puntamento elettronico, verificato nella sua corretta esecuzione ad opera di tecnici qualificati, nonché soggetto a specifici provvedimenti disciplinari nei casi di mancata osservanza. 4. Il cacciatore di selezione, in quanto possessore di fondamentali nozioni per la corretta conservazione dei Cervidi e dei Bovidi, è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella gestione di queste specie. Esso è quindi tenuto a collaborare con la Provincia e gli Ambiti Territoriali di Caccia, in particolare per: il conseguimento di una gestione faunistica e venatoria di carattere conservativo la realizzazione di un'efficace prevenzione dei danni la conduzione di studi volti a migliorare la gestione di tali medesime specie. 1

2 Gli A.T.C., per il raggiungimento di tali obiettivi, in particolare della prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole da parte di Cervidi e Bovidi, possono richiedere al cacciatore di selezione specifiche forme di collaborazione. 5. La Provincia ha compiti di programmazione e di controllo sull'intera gestione dei Cervidi e dei Bovidi, nonché di promozione e sostegno a studi, ricerche e sperimentazioni volte a migliorare la conoscenza e la gestione di queste specie. Gli Ambiti Territoriali di Caccia hanno il compito di realizzare, in sintonia tra loro e con gli indirizzi provinciali di programmazione, una corretta gestione delle popolazioni di Cervidi e Bovidi, compresa un'efficace prevenzione dei danni che queste specie arrecano alle colture agricole. Le Associazioni Venatorie, Agricole ed Ambientaliste sono chiamate a collaborare con la Provincia e gli A.T.C. nella programmazione e gestione di queste specie al fine di conseguirne un'oculata conservazione sull'intero territorio provinciale. Art.2 Protocollo tecnico con l'i.n.f.s. 1. L Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica è, per la Provincia di Pisa, un punto di riferimento essenziale per quanto concerne la conservazione e la gestione dei Cervidi e dei Bovidi. L invio ogni anno da parte della Provincia dei piani di prelievo dei Distretti e delle A.F.V. e l elaborazione da parte dell I.N.F.S. dei relativi pareri tecnici, comporta per ambedue le parti un oneroso, e non sempre produttivo, dispendio di energie. Al fine di rendere questo rapporto più snello ed al tempo stesso più qualificato, la Provincia di Pisa provvede a sottoscrivere congiuntamente con l'i.n.f.s., un dettagliato Protocollo tecnico nel quale sono specificati gli indirizzi tecnici ai quali la Provincia di Pisa si impegna ad attenersi nella gestione e conservazione dei Cervidi e dei Bovidi., compresi gli interventi di contenimento numerico da realizzarsi secondo quanto previsto dall'art.37 della L.R. n.3/ Il Protocollo tecnico tra I.N.F.S. e Provincia di Pisa è parte integrante è sostanziale del presente Regolamento. Art.3 Disciplinare provinciale della caccia di selezione 1. La Provincia, al fine di assicurare alla caccia di selezione un disciplinato svolgimento in ogni sua fase ed aspetto, approva, contestualmente al presente Regolamento, uno specifico Disciplinare provinciale della caccia di selezione. 2. Il Disciplinare della caccia di selezione detta i criteri e le modalità per la gestione dei Distretti e delle relative sottozone, delle postazioni di caccia, delle diverse graduatorie, dei censimenti, delle uscite di caccia, dell'assegnazione dei capi da prelevare e del controllo dei capi prelevati, nonché i criteri e le modalità della caccia di selezione all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie. 3. Eventuali modifiche ed integrazioni del Disciplinare, sono adottate dalla Provincia di Pisa con atto della Giunta. TITOLO II ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE Art.4 Corso di abilitazione 1. La Provincia ha il compito di istituire i corsi per l'abilitazione alla caccia di selezione a Capriolo, Daino, Muflone e Cervo, riservandosi la possibilità di affidarne l'organizzazione alle Associazioni Venatorie e/o agli Ambiti Territoriali di Caccia. La Provincia ha altresì il compito 2

3 di stabilire, in collaborazione con gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie, il numero massimo di partecipanti ammissibili a ciascun corso. Possono essere ammessi ai corsi di abilitazione solo i cacciatori che hanno la propria residenza venatoria in un Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Pisa. 2. Il programma di ciascun corso è stabilito dall Amministrazione Provinciale, previa approvazione da parte dell'istituto Nazionale per La Fauna Selvatica. Il corso sul Capriolo, articolato in n.6 lezioni di 2 ore ciascuna, in quanto destinato a fornire oltre che nozioni sulla biologia, l'etologia, l'ecologia e la gestione faunistica e venatoria della specie, anche indicazioni sui principi generali della gestione conservativa e sul corretto impiego delle armi a canna rigata, rappresenta il corso di base per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione. I corsi per Daino, Muflone e Cervo sono articolati ciascuno in 4 lezioni di 2 ore ciascuna. Il cacciatore abilitato al Capriolo può fare richiesta di frequentare il corso di una, due o tre specie. Tali corsi, in quanto accessori, forniscono solo nozioni sulla biologia, l'etologia, l'ecologia e la gestione faunistica e venatoria di ciascuna specie. 3. Ai fini dell'ammissione agli esami, la frequenza dei corsi è obbligatoria ed è accertata direttamente dai docenti, i quali sono tenuti a controllare che ciascun partecipante firmi, all'inizio ed al termine di ciascuna lezione, il Registro delle presenze fornito dalla Provincia. Il partecipante al corso che ha effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore ad 1 lezione o ad un massimo di 2 ore in lezioni diverse per il Capriolo e a 1 lezione o ad un massimo di 2 ore in lezioni diverse per ciascuna delle altre tre specie, non è ammesso a sostenere la prova di esame. La Provincia si riserva la possibilità di verificare il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento dei corsi. Art.5 Esame di abilitazione La Commissione d esame per il conseguimento dell'abilitazione alla gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è nominata dalla Provincia ed è composta: dal docente responsabile del corso dal Dirigente del Servizio Forestazione e Difesa fauna o suo delegato da un esperto in materia da un dipendente amministrativo della Provincia con funzioni di Segretario. L esame di abilitazione alla gestione faunistica e venatoria del Capriolo, è l'esame fondamentale per conseguire l'abilitazione alla caccia di selezione e si articola in una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta si articola in 15 domande a quiz sulle materie del corso. Il candidato che risponde erroneamente e/o non risponde a più di 3 domande non è ammesso alla successiva prova orale. La prova orale si basa su domande inerenti le materie del corso e sul riconoscimento della specie tramite proiezione di diapositive e visione in aula di trofei e mandibole. Consegue l'abilitazione il candidato che nella prova orale raggiunge una valutazione minima pari a 18/30mi. La valutazione complessiva del candidato abilitato è espressa in 60/60mi (30/30mi per ciascuna prova). La Commissione esaminatrice al termine della prova orale provvede a comunicare al candidato l esito dell esame stesso ed il punteggio di abilitazione complessivamente conseguito. L'accesso agli esami per l'abilitazione a Daino, Muflone e Cervo è consentito solo al cacciatore che ha già superato l'esame di abilitazione al Capriolo. Essi si basano ugualmente su una prova scritta ed una orale. I candidati sono ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per le sole specie per le quali hanno regolarmente frequentato il corso. La prova scritta verte sulle materie dei corsi e si articola su 10 domande a quiz, per ciascuna delle tre specie. Al candidato, per essere ammesso alla successiva prova orale, non è consentito compiere un numero di errori e/o di mancate risposte superiore a 2 per ciascuna delle tre distinte serie di domande. Ogni prova orale è basata sulle materie trattate nello specifico corso e sul riconoscimento della singola 3

4 specie, tramite proiezioni di diapositive e la visione in aula di trofei e mandibole. Per ogni singola specie, l'abilitazione è conseguita dal candidato che nella prova orale raggiunge una valutazione minima pari a 18/30mi. La valutazione complessiva del candidato abilitato è espressa in 60/60mi, per ciascuna delle tre specie (30/30mi per ogni prova). La Commissione esaminatrice al termine delle prove orali provvede a comunicare al candidato l esito dell esame stesso ed il punteggio di abilitazione conseguito per ciascuna specie. Gli esami per l'abilitazione alla gestione faunistica e venatoria di Daino, Muflone e Cervo, sono esami accessori. La Provincia trasmette agli A.T.C. l elenco dei cacciatori abilitati ed i punteggi conseguiti da ciascuno di loro, per il Capriolo e per ciascuna delle altre tre specie. Art.6 Registro Provinciale dei cacciatori di selezione Presso la Provinciale di Pisa è istituito, con Determinazione Dirigenziale n.729 del , il Registro Provinciale dei cacciatori di selezione, di cui all art. 90, comma 1, del Testo unico dei regolamenti regionale di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, di cui al DPGR 25 febbraio 2004, n. 13/R. L iscrizione al Registro Provinciale è consentita al cacciatore che abbia superato l esame di abilitazione alla caccia di selezione al Capriolo, rappresentando il superamento degli esami sulle altre specie semplici titoli accessori. Il cacciatore in possesso di un'abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da un'altra provincia della Toscana, sulla base di corsi espressamente approvati dall'i.n.f.s., può essere inserito nel Registro Provinciale, purché sia iscritto ad un A.T.C. della provincia di Pisa e non eserciti la caccia di selezione in un altro A.T.C. della Toscana. La Provincia provvede a rilasciare a ciascun iscritto al Registro Provinciale una certificazione attestante le specie per le quali esso ha conseguito l'abilitazione. La caccia di selezione all interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da cacciatori iscritti al Registro Provinciale e a tal fine la Provincia provvede ad inviare agli A.T.C. l elenco aggiornato dei cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale. La Provincia, nel rispetto della normativa regionale, rilascia ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva agli Ungulati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati, e provvede a trasmetterne il relativo elenco agli A.T.C. di competenza. TITOLO III GESTIONE DEI DISTRETTI Art.7 Distretti di gestione 1. La Provincia, sentiti gli A.T.C. competenti per territorio e nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, individua il territorio vocato per la gestione faunistica e venatoria di ciascuna specie di Cervidi e Bovidi. 2. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è affidata agli Ambiti Territoriali di Caccia che la esercitano mediante unità minime di gestione definite Distretti di gestione, individuati dagli A.T.C. medesimi ed istituiti dalla Provincia, che ne determina altresì le specie costituenti l oggetto della gestione stessa. 3. Ai fini di un'ottimale organizzazione dell'accesso dei cacciatori ai Distretti di gestione, ciascun Distretto è compreso all interno di un solo A.T.C. ed è costituito da un area delimitata da confini naturali, tale da consentire, per quanto possibile, la gestione di popolazioni omogenee. 4. La gestione dei Distretti è disciplinata dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione. 4

5 Art.8 Sottozone di caccia 1. Ogni Distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia, costituenti le unità minime nelle quali può essere realizzato il Piano di prelievo, aventi una superficie, tecnicamente determinata sulla base delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto medesimo, di norma, mediamente non inferiore a 80 ettari. In ciascun Distretto il numero di cacciatori ammessi deve essere uguale o inferiore al numero di sottozone. 2. A ciascuna sottozona può essere assegnato un solo cacciatore. 3. L A.T.C. può autorizzare singoli Distretti, sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di cui all art. 3, ad effettuare forme di gestione sperimentale, nelle quali possono essere previste anche modalità particolari di applicazione di quanto stabilito al comma L'A.T.C. provvede a realizzare per ciascun Distretto di gestione una cartografia in scala 1:25000 riportante le sottozone, tali cartografie sono approvate dalla Provincia. 5. La gestione delle sottozone è attuata nel rispetto del Disciplinare provinciale della caccia di selezione. Art.9 Censimenti 1. Il censimento rappresenta lo strumento tecnico fondamentale per la gestione conservativa dei Cervidi e dei Bovidi, indispensabile ai fini dell'autorizzazione di qualsiasi Piano di gestione e di prelievo. 2. Per la gestione del Capriolo all interno dei Distretti i metodi per la definizione della densità e della struttura di popolazione sono: il censimento in battuta su aree campione predeterminate dai tecnici degli A.T.C. le osservazioni in contemporanea da punti fissi predeterminati all'interno delle sottozone, condotte dai cacciatori di selezione sotto il controllo dei tecnici degli A.T.C., nelle aree aperte del Distretto di gestione Il primo metodo fornisce valori di densità; il secondo metodo fornisce dati circa la struttura. I censimenti in battuta su aree campione sono condotti, tendenzialmente, sul 10% della superficie boschiva di ciascun Distretto. La superficie delle singole battute non è, di norma, inferiore ai 15 ettari, con una presenza di battitori non inferiore ad 2-3 persone per ettaro di superficie da censire. Tanto i censimenti in battuta quanto le osservazioni a vista per la determinazione della struttura della popolazione, sono condotti nei mesi di Marzo e Aprile. 3. Per la gestione del Daino e del Muflone all interno dei Distretti i metodi per la definizione della densità e della struttura di popolazione sono: il censimento a vista da punti fissi, predeterminati dai tecnici degli A.T.C., condotto nelle aree aperte dai cacciatori di selezione in simultanea sotto il controllo dei tecnici degli A.T.C. il censimento, di carattere integrativo, del numero di maschi adulti di Daino in bramito realizzato dai tecnici degli A.T.C. Il primo metodo fornisce valori di densità e struttura; il secondo, quando impiegato, può fornire un numero minimo di maschi adulti presenti e, mediante le conoscenze della struttura, condurre anch esso alla consistenza della popolazione. 4. L'organizzazione dei censimenti è compito degli A.T.C. che a tal fine si avvalgono dei Responsabili dei Distretti. 5. Il fondamentale dovere del cacciatore di selezione, per poter partecipare alla realizzazione del Piano di gestione e di prelievo, è la disciplinata partecipazione ai censimenti. 6. L'organizzazione e l'esecuzione dei censimenti, nonché la partecipazione ad essi dei cacciatori, è regolamentata dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione. 5

6 Art.10 Piani di gestione e di prelievo 1. L'A.T.C. redige ogni anno, mediante i propri tecnici, il Piano di gestione e di prelievo di ciascun Distretto, lo adotta e lo trasmette alla Provincia entro la data del 15 Giugno. Quest'ultima provvede alla sua definitiva approvazione, verificandone la corrispondenza con quanto previsto dal Protocollo tecnico stipulato tra la Provincia stessa e l'i.n.f.s. 2. Il Piano di gestione e di prelievo di ciascun Distretto è composto da: la cartografia in scala 1:25000 del Distretto e delle relative sottozone l elenco dei cacciatori di selezione assegnati al Distretto l'organizzazione del Distretto i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio il piano di prelievo articolato per classi di età e di sesso il resoconto dei prelievi realizzati nella stagione precedente, suddivisi per classi di età e di sesso il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole 3. I Piani di prelievo del Capriolo devono essere elaborati nel rispetto dei seguenti parametri massimi, riferiti alla popolazione prima dell'inizio della riproduzione: non più del 10-15% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 5 e 10 capi per Km 2 ; non più del 15-20% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 10 e 15 capi per Km 2 ; non più del 20-25% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 15 e 20 capi per Km 2 ; non più del 25-30% della consistenza stimata per i Distretti con densità superiori a 20 capi per Km 2 e devono essere articolati nelle seguenti classi di età e sesso e relative percentuali di prelievo sul totale dei capi da abbattere: piccoli (femmine e maschi) (di età inferiore ad 1 anno): 20-30% maschi giovani (tra 1-2 anni): 10-25% maschi adulti (di età superiore ai 2 anni): 10-20% femmine adulte (di età superiore ad 1 anno): 30-45% 4. Nel caso del Daino, la percentuale di prelievo può, secondo le necessità di prevenzione poste dai diversi territori, essere compresa tra il 25 ed 50% della consistenza stimata in primavera prima della riproduzione ed i Piani di prelievo devono essere articolati nelle seguenti classi di età e sesso e relative percentuali di prelievo su ciascun sesso: piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine: 20-40% maschi giovani (tra 1-2 anni di età) (fusoni): 10-20% maschi sub-adulti (di 2-4 anni di età) (balestroni): 5-10% maschi adulti (di 5 e più anni) (palanconi): 3-5% femmine (di età superiore ad 1 anno): 30-40% 5. Per quanto concerne il Muflone, la percentuale di prelievo può, secondo le necessità di prevenzione poste dai diversi territori, essere compresa tra il 25 ed 50% della consistenza stimata in primavera prima della riproduzione ed i Piani di prelievo devono essere articolati nelle seguenti classi di età e sesso e relative percentuali di prelievo su ciascun sesso: piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine: 25-40% maschi giovani (tra 1-2 anni): 10-20% maschi adulti (di 3-5 anni): 5-10% maschi adulti di oltre 5 anni: 3-5% femmine (di età superiore ad 1 anno): 25-45% 6

7 6. Per quanto concerne il Cervo, qualora si renda necessario iniziarne il controllo numerico, la gestione faunistica venatoria sarà regolata con uno specifico protocollo tecnico sottoscritto tra Provincia, A.T.C. ed I.N.F.S. 7. Il prelievo e regolamentato dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione. Art.11 Monitoraggio biologico e controllo dei capi abbattuti 1. Nel caso del Capriolo, data l'importanza della specie, se ne prevede un monitoraggio biologico basato sulla determinazione dei seguenti parametri: il peso dell animale ben sventrato (privo cioè di :fegato, intestino, milza, reni, apparato riproduttore, cuore, polmoni, trachea e diaframma) la lunghezza della mandibola l età determinata sulla base dell analisi della composizione e dell usura dei denti 2. Il peso degli animali abbattuti è determinato direttamente dai cacciatori di selezione, nel rispetto di specifiche indicazioni impartite dai tecnici degli A.T.C., mentre la lunghezza della mandibola e la determinazione dell età sono attuati direttamente dai tecnici degli A.T.C. 3. Nel caso di Daino e Muflone il controllo biologico si basa solo sulla determinazione dell età. 4. Tutti i capi abbattuti devono essere esaminati, con le modalità previste dal comma successivo, dai tecnici degli A.T.C., presso specifici Punti di raccolta e controllo organizzati dagli A.T.C. medesimi al fine di verificare la loro corrispondenza con il piano di prelievo assegnato a ogni singolo cacciatore. 5. Il controllo dei capi abbattuti avviene tramite l esame della testa scongelata dell animale, del contrassegno numerato inamovibile e della relativa mandibola diligentemente pulita. 6. Il controllo dei capi abbattuti presso i Punti di raccolta e controllo avviene, salvo ragioni di forza maggiore approvate dall'a.t.c., il giorno successivo all'ultimo giorno di caccia di ciascun periodo della classe di età e sesso del capo abbattuto, ovvero nella data stabilita dall'a.t.c. 7. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti comma 4 e 5, gli A.T.C. possono autorizzare l istituzione di Punti di primo controllo gestiti direttamente dai Distretti di Gestione nei quali i cacciatori devono far visionare i capi subito dopo l abbattimento. 8. I cacciatori che non si presentano nelle date e nei luoghi stabiliti per il controllo del capo non avranno diritto al punteggio per il corretto abbattimento. 9. Il Disciplinare provinciale della caccia di selezione stabilisce le modalità con le quali l A.T.C. attua, all interno dei Distretti, il controllo del colpo (abbattimento, ferimento, colpo a vuoto). 10. Presso la Provincia è costituita la banca dei dati relativi alla caccia di selezione, alla quale possono accedere gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie Agricole ed Ambientaliste. Art.12 Calendario venatorio 1. Il presente Regolamento, rimandando al Calendario venatorio provinciale il compito di stabilire ogni anno i periodi di prelievo di Cervidi e Bovidi per la provincia di Pisa, stabilisce che la redazione di tali Calendari debba avvenire, per quanto reso in ogni caso possibile dalle condizioni ambientali oggettivamente difficili (in particolare quelle derivanti dall'impiego dei cani negli altri tipi di caccia) nelle quali viene svolta la caccia di selezione nella realtà pisana, tenendo presenti i seguenti principi generali: rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale; rispetto della biologia delle singole specie; rispetto, per ciascuna specie, della biologia delle singole classi di età e sesso 7

8 Art.13 Tecniche di caccia La caccia di selezione è effettuata all aspetto utilizzando una postazione di caccia sopraelevata od a terra, la cui costruzione, manutenzione ed utilizzazione è consentita per tutta la durata di ciascun periodo di caccia di selezione. Tale postazione dovrà essere segnalata con l apposizione di picchetto numerato approvato dall A.T.C., anche nel caso non vi siano strutture fisse. Ciascun cacciatore di selezione può realizzare le postazioni di caccia dal 30 giorno prima dell inizio di ciascun periodo di caccia ed è tenuto a rimuovere completamente tutte le postazioni da lui realizzate entro e non oltre il terzo giorno successivo al termine di ciascun periodo di caccia di selezione, o entro il quinto giorno successivo a quello di completamento del prelievo. Le postazioni per la caccia di selezione possono essere mantenute oltre i termini della caccia di selezione con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto d altezza non inferiore a mm. 40. E altresì consentito l uso dei fucili a 2 o 3 canne con l obbligo dell uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere comunque munita di ottica d ingrandimento (cannocchiale) o di sistemi di puntamento elettronico. E fatto divieto durante la caccia di selezione di detenere ed utilizzare apparecchi radio ricetrasmittenti, nonché detenere, anche all interno del veicolo utilizzato per la caccia di selezione, mezzi e strumenti vietati dalla caccia, compresi anche i congegni di puntamento, sorgenti artificiali di luce da applicare alla carabina, silenziatori, ecc., fatta eccezione per quelli previsti dal precedente comma. Fatta eccezione per quanto stabilito nel Regolamento provinciale per il recupero degli ungulati feriti, fuori dalle postazioni di caccia segnalate, l arma deve essere mantenuta scarica ed inserita in custodia o, in alternativa, smontata. Art. 14 Esercizio della Caccia di selezione Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione e dei contrassegni numerati inamovibili rilasciati dall A.T.C. Esso, prima di recarsi all appostamento, è tenuto a: Compilare, in ogni sua parte, il foglio di uscita del Libretto per la caccia di selezione fornitogli dall A.T.C. specificare sempre l orario d inserimento nell apposita cassetta predisposta dall A.T.C.; staccare il foglio di uscita ed inserirlo in cassetta. L inserimento del foglio di uscita e l annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio regionale, o nel tesserino venatorio provinciale nel caso dei cacciatori di cui al precedente art. 6, comma 6, attivano, a tutti gli effetti di legge e di Regolamento, la giornata di caccia. L annotazione della giornata di caccia nel tesserino deve avvenire soltanto al momento dell inizio dell esercizio di caccia. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver imbucato il foglio di uscita, e in ogni caso prima di iniziare l esercizio della caccia, non possa effettuare l uscita segnalata, deve immediatamente annullare l uscita inserendo nella cassetta l apposito foglio di rientro debitamente compilato, specificando l ora dell inserimento in cassetta. Al termine dell uscita di caccia, il cacciatore, nel caso in cui abbia effettuato spari o che abbia udito spari di altri cacciatori, è tenuto a compilare il foglio di rientro, specificando sempre l orario d'inserimento in cassetta, ed imbucarlo nella cassetta. Nel caso in cui il cacciatore abbia effettuato spari deve sempre specificarne l esito (abbattimento, ferimento, o colpo a vuoto), indicando sempre la classe di sesso ed età a cui ha sparato. 8

9 Il cacciatore di selezione deve usare progressivamente e numerare le pagine del Libretto, utilizzando una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata. In ogni singola giornata si possono fare un massimo di due uscite (mattina: con inizio fino alle ore 12; pomeriggio; con inizio dopo le ore 12), ma ognuna di queste deve essere segnalata con appositi moduli che devono essere inseriti in cassetta all inizio di ciascun periodo. Il cacciatore di selezione è tenuto, durante le uscite di caccia, a compilare diligentemente le schede di avvistamento contenute nel Libretto per la caccia di selezione. Al termine della stagione di caccia il cacciatore di selezione è tenuto a riconsegnare all A.T.C il Libretto, i contrassegni numerati inamovibili non utilizzati, nonché il Modulo riepilogativo dell attività di caccia consegnato all inizio della stagione venatoria dall A.T.C. medesimo, anche mediante raccomandata, nelle date stabilite dall'a.t.c. medesimo. In caso di smarrimento dei contrassegni numerati inamovibili e/o del Libretto delle uscite, il cacciatore di selezione è tenuto a darne comunicazione scritta, anche via fax, all A.T.C entro le successive 24 ore. Il cacciatore di selezione non può, in ogni caso, effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dall A.T.C quanto smarrito. In caso di ripetuto smarrimento di contrassegni numerati inamovibili, l A.T.C ha la facoltà di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi assegnati, riservandosi la possibilità di riassegnarli ad altri cacciatori di selezione del Distretto. Le cassette predispote dall A.T.C. devono avere le necessarie caratteristiche di robustezza e sicurezza; l A.T.C. medesimo è tenuto alla diligente manutenzione delle cassette, contenendone nei limiti del possibile il numero. Art. 15 Prelievo 1. Nel caso di abbattimento il cacciatore deve: applicare immediatamente all orecchio del capo abbattuto, esattamente sul punto di decesso dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile fornitogli dall A.T.C. Deve inoltre essere in grado di indicare con precisione il punto di sparo, anche nel caso di ferimento o colpo a vuoto, per un eventuale controllo; attendere presso la propria auto 15 minuti per consentire al personale di Vigilanza un eventuale controllo del capo abbattuto; compilare ed imbucare il foglio di rientro, specificando sempre l orario d inserimento nella cassetta. 2. Qualora il contrassegno numerato inamovibile sia accidentalmente danneggiato, o perduto durante il trasporto del capo abbattuto, il cacciatore deve darne comunicazione immediata al Responsabile del Distretto, nonché comunicazione scritta all A.T.C., anche via Fax, entro le successive 24 ore o entro il primo giorno lavorativo. 3. L abbattimento deve essere comunicato immediatamente al Responsabile del Distretto, nonché segnalato tempestivamente (entro 24 ore o entro il primo giorno lavorativo) all A.T.C di competenza a mezzo Fax o Raccomandata. Art. 16 Prestazioni d'opera 1. Il cacciatore di selezione è chiamato a collaborare, anche mediante la realizzazione di specifiche prestazioni d'opera, con la Provincia, l'a.t.c. ed il Distretto di gestione di appartenenza per assicurare: un corretto svolgimento delle operazioni di censimento e monitoraggio un'efficace prevenzione dei danni la conduzione di studi, ricerche ed indagini volti a migliorare la gestione di Cervidi e Bovidi la realizzazione di iniziative di carattere culturale (comprese le mostre dei trofei) inerenti la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi, ecc. 9

10 assistenza ai cacciatori di selezione neoabilitati. 2. Nel caso in cui l'a.t.c. lo ritenga indispensabile, in particolare per la realizzazione e/o gestione di specifici interventi di prevenzione dei danni che Cervidi e Bovidi arrecano alle colture presenti nel Distretto di gestione, il cacciatore di selezione può essere chiamato ad effettuare obbligatoriamente almeno una prestazione d'opera annua. 3. Le prestazioni d'opera sono disciplinate dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione TITOLO III DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE Art.17 Gestione nelle Aziende Faunistico Venatorie 1. All interno delle Aziende Faunistico Venatorie tutte le operazioni di censimento e di stima delle densità, nonché di determinazione della struttura di popolazione, delle diverse specie sono condotte dai tecnici della Provincia. 2. I metodi di censimento del Capriolo per la definizione della densità e struttura di popolazione sono: il censimento in battuta su aree campione e transetti diurni lungo itinerari individuati dai tecnici della Provincia, e da quest ultima formalmente approvati, comprensivi di osservazioni da punti fissi; i transetti notturni lungo su itinerari individuati dai tecnici della Provincia e da quest ultima formalmente approvati. Il primo metodo è impiegato per determinare i valori di densità nelle A.F.V. con il Capriolo come specie in indirizzo ed attuato, di norma, ogni tre anni ad opera dei tecnici della Provincia, che a tal fine possono avvalersi di collaboratori approvati dalla Provincia medesima, nel periodo compreso tra la metà di Marzo e la fine di Aprile. Il secondo metodo è utilizzato, sempre nelle già citate A.F.V., ogni anno per la determinazione di semplici indici di abbondanza, volti a consentire oltre che un corretto monitoraggio della specie anche la definizione della struttura, tra la metà di Marzo e la fine di Aprile. Il terzo metodo, infine, è utilizzato per la definizione dei valori di densità nelle A.F.V. aventi la Lepre come specie in indirizzo ed è attuato dai tecnici della Provincia nei mesi Gennaio, Febbraio e Marzo, ad anni alterni, in concomitanza con il controllo della densità della specie in indirizzo. 3. Il calendario del Capriolo nelle A.F.V., così come nel caso dei Distretti di gestione, sarà stabilito annualmente all'interno del Calendario venatorio provinciale e sarà ispirato agli stessi principi generali, salvo considerare che nelle A.F.V. non sono presenti gran parte delle difficoltà ambientali (in particolare quelle legate alla caccia con i cani) che affliggono la caccia di selezione all'interno dei Distretti. 4. Il metodo di censimento del Daino è rappresentato da: i transetti diurni condotti lungo itinerari individuati dai tecnici della Provincia, e da quest ultima formalmente approvati, comprensivi di osservazioni da punti fissi Il metodo è impiegato per determinare i valori di densità nelle A.F.V. che hanno come specie in indirizzo il Capriolo, ed è attuato ogni anno dai tecnici della Provincia, che a tal fine possono avvalersi di collaboratori approvati dalla Provincia medesima, nel periodo compreso tra la metà di Marzo e la metà di Aprile. 5. Per quanto concerne il calendario del Daino vale quanto sopra espresso a proposito del Calendario del Capriolo. 10

11 6. I metodi di censimento del Muflone sono identici a quelli impiegati per il Daino, salvo che le osservazioni sono svolte tra la metà di Marzo e la fine di Maggio. 7. Anche per il calendario del Muflone valgono le indicazioni sopra descritte per i Calendari di Capriolo e Daino. 8. Il permesso di caccia rilasciato dal Titolare a ciascun cacciatore deve contenere indicazioni utili ad individuare la zona di caccia, nonché l orario di inizio e di fine attività. Copia di tale permesso deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli della Polizia provinciale presso il Registro (o uno dei Registri) di cui al comma 3 dell'art. 57 della Deliberazione C.R. n. 292/ All'orecchio sinistro di ciascun capo abbattuto deve essere applicato, esattamente sul punto di decesso dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile consegnato ogni anno dalla Provincia al Titolare della A.F.V. contestualmente al Piano di Prelievo. 10. Nei casi in cui si renda necessario, in ordine alla necessità di contenere i danni che Cervidi e Bovidi arrecano alle colture agricole presenti all'interno delle A.F.V. o nelle aree circostanti, procedere alla realizzazione di piani di contenimento numerico ai sensi dell'art.37 della L.R. 3/94, tali interventi devono essere autorizzati dalla Provincia sulla base di piani di prelievo articolati per classi di età e sesso. I Titolari delle A.F.V., per il controllo di tali piani, devono avvalersi del proprio personale di vigilanza, mentre per la loro realizzazione devono avvalersi di cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale. Personale di vigilanza e cacciatori di selezione devono essere nominativamente specificati nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Ogni uscita di controllo deve essere segnalata alla Polizia Provinciale ad opera dell agente di vigilanza responsabile dell'intervento, mediante il sistema della teleprenotazione, almeno 48 ore prima. 11. Il monitoraggio biologico delle diverse specie è attuato mediante la determinazione degli stessi parametri già descritti a proposito dei Distretti. Il peso degli animali abbattuti è determinato a cura del Titolare dell'a.f.v, nel rispetto di specifiche indicazioni impartite dalla Provincia, mentre l età è determinata dai tecnici della Provincia stessa. 12. La verifica circa la corretta esecuzione dei Piani di prelievo (e di controllo numerico ex art.37) delle singole A.F.V. è attuata dalla Provincia presso un proprio "Centro di controllo". A tal fine ciascuna A.F.V. è tenuta a conservare la testa congelata del capo abbattuto e la relativa mandibola diligentemente pulita fino alla data del controllo stabilito dalla Provincia. Qualsiasi errore di prelievo, o infrazione commessa nei confronti del presente Regolamento, è in ogni caso addebitato all'a.f.v. nel suo insieme e sanzionato dalla Provincia nel rispetto del Regolamento medesimo. TITOLO IV GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art.18 Sanzioni Amministrative e Provvedimenti disciplinari 1. E' applicata la sanzione amministrativa di cui all Art 58 comma 1 lettera g della L.R. 3/94 per le seguenti violazioni al presente Regolamento: a. omessa segnalazione dell uscita di caccia tramite l inserimento dell apposito foglio di uscita nella cassetta; b. omessa applicazione o applicazione gravemente ritardata al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione; c. mantenimento dell arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell appostamento di caccia; 11

12 d. omessa o gravemente ritardata dichiarazione di abbattimento, ferimento, colpo a vuoto; e. abbattimento del capo fuori dei punti di appostamenti assegnati; f. abbattimento di capo in sottozona diversa da quella assegnata; 2. E' applicata la sanzione amministrativa di cui all Art 58 comma 1 lettera q della L.R. 3/94 per tutte le violazioni al presente Regolamento non previste dal precedente comma, nonché per comportamenti difformi alle modalità di prelievo di carattere sanitario di cui al Disciplinare. 3. La Provincia dispone oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, e dai precedenti comma 1 e 2, la revoca dell abilitazione alla caccia di selezione, per un periodo comunque non inferiore a tre anni, a partire dalla data di sentenza definitiva di condanna o di richiesta di oblazione, o di pagamento in misura ridotta per le seguenti violazioni: a. abbattimento di capo da parte di cacciatore di selezione senza autorizzazione agli abbattimenti; b. abbattimento di capo al di fuori del periodo di caccia di selezione; c. abbattimento di capo al di fuori del Distretto di gestione di appartenenza; d. omessa dichiarazione di abbattimento di capo; e. omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione; f. aver riportato condanne definitive, o aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per violazioni di cui all Art 30 comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L.N. 157/92; g. abbattimento, durante le uscite di caccia di selezione, di specie diverse da quelle oggetto della caccia di selezione a Cervidi e Bovidi. 4. La Provincia dispone la sospensione dalla caccia di selezione per un periodo fino a tre anni nei seguenti casi: a. abbattimento di capo non autorizzato, fatti salvi gli errori tecnici di cui al Disciplinare; b. dichiarazione ritardata di abbattimento; c. abbattimento di capo in sottozona diversa da quell assegnata; d. falsa dichiarazione di abbattimento di capo; e. contraffazione del capo abbattuto f. mantenimento di arma carica, anche se in custodia, al di fuori delle postazioni di caccia di selezione assegnate; g. aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto richiesta di oblazione per violazioni commesse a partire dalla stagione di caccia 1998/99, per violazioni all Art 30 comma 1 lettera H della L.N. 157/92 e dell Art. 58 comma 1 lettere D, E, F, G, della L.R. n 3/ Nei seguenti casi, su relazione circostanziata del Responsabile del Distretto, o del Coordinatore dell A.T.C., o della Polizia Provinciale, la Provincia può adottare i seguenti provvedimenti: dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento: sospensione dagli abbattimenti per un periodo da una a due stagioni venatorie; abbandono, non autorizzato dal Responsabile, delle operazioni di censimento: sospensione dagli abbattimenti per una stagione venatoria; abbandono della posta prima del passaggio del fronte di battitori o del punto di osservazione per i censimenti a vista: sospensione dagli abbattimenti per una stagione venatoria ed esclusione permanente dal ruolo di posta; atti di grave indisciplina durante i censimenti: sospensione dagli abbattimenti di per un periodo da 10 giornate ad un intera stagione venatoria. 6. La Provincia adotta la sospensione per un periodo da 10 giorni ad un intera stagione di caccia di selezione per i seguenti casi: a. mancato inserimento del foglio di uscita; b. omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi nel foglio di rientro; 12

13 c. omissione di avvertimento del Responsabile in caso di errore di abbattimento; d. simulazione di uscita di caccia. 7. Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento la Provincia può disporre la sospensione della caccia di selezione per un periodo compreso tra le 10 giornate e un anno. 8. Nel caso in cui le infrazioni sopra descritte siano compiute all'interno di una A.F.V., i provvedimenti disciplinari previsti nel presente articolo sono adottati dalla Provincia a carico dell'a.f.v. nel suo insieme. 9. Nel caso in cui le infrazioni sopra descritte siano compiute durante gli interventi di controllo, di cui all'art.37 della L.R. 3/94, la Provincia provvede a sospendere il cacciatore dalla caccia di selezione in via definitiva, mentre nel caso siano commesse all'interno di una A.F.V., la Provincia adotta il provvedimento di revoca di cui all'art. 60 della Deliberazione C.R. n. 292/ Nel caso di errore tecnico di abbattimento si applicano i provvedimenti previsti dal Disciplinare. ATTIVITA' DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART.37 L.R. 3/94 Art.19 Controllo 1. Nel caso in cui, per ragione di prevenzione dei danni, si renda necessario attuare degli interventi al di fuori dei Distretti di gestione e delle A.F.V., come ad esempio in Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rispetto Venatorio, Aziende Agrituristico Venatorie, Aree Addestramento cani, Divieti di cui all'art.33 della L.R. 3/94, Oasi di protezione, Fondi chiusi, ecc., la Provincia, nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo tecnico stipulato con l'i.n.f.s., avvalendosi dei propri tecnici, può procedere: alla valutazione numerica della popolazione da sottoporre a controllo mediante il metodo, tra quelli sopra descritti, che meglio possa confarsi alla situazione ambientale oggetto dell intervento alla elaborazione di un piano di prelievo tale da consentire un reale controllo numerico della popolazione, nel rispetto delle classi di sesso e di età già descritte per ciascuna specie ad autorizzare la realizzazione del piano di prelievo nel rispetto di quanto previsto dall art.37 della L.R. 3/94. I suddetti interventi di controllo numerico di Cervidi e Bovidi devono essere svolti sotto il coordinamento e controllo della Polizia Provinciale che a tal fine si avvale, così come previsto dall'art.37 della L.R. 3/94, prioritariamente delle Guardie Volontarie appartenenti alle Associazioni di cui all'art.51, lettera f, della L.R. 3/94 e delle Guardie Ambientali Volontarie e, in subordine, limitatamente ai casi in cui il numero e/o la disponibilità delle Guardie sopra citate sia insufficiente ad assicurare il coordinamento e controllo degli interventi, anche degli altri Agenti di cui allo stesso art.51, purché in possesso di un nulla osta del Corpo o dell'ente di appartenenza. Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia devono contenere i nominativi degli Agenti di cui al punto precedente responsabili degli interventi, nonché degli eventuali proprietari e/o conduttori dei fondi interessati dagli interventi medesimi, purché anch essi iscritti al Registro provinciale dei cacciatori di selezione, e dei cacciatori di selezione iscritti al Registro provinciale (e tra questi ultimi, così come previsto dall art. 85 comma 6 bis del DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/R, in via prioritaria, quelli in possesso dell opzione di cui all art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. n. 3/94), chiamati a realizzarli, ed i piani di prelievo. Gli interventi devono essere attuati previa segnalazione, almeno 48 ore prima, in teleprenotazione alla Polizia Provinciale, che valuta in propria autonomia le modalità con le quali rendere il controllo il più efficiente ed efficace possibile, anche attraverso opportuni atti di delega agli Agenti responsabili incaricati del controllo sugli interventi. 13

14 Art.20 Cacciatori di selezione e l'abilitazione di all'art.37 Al fine di consentire la realizzazione degli interventi in regime di art.37 previsti dal Protocollo Tecnico stipulato con l'i.n.f.s., il presente Regolamento, riconosce ai cacciatori di selezione, iscritti al Registro provinciale, la qualifica di cacciatori di cui all art.37, limitatamente ai Cervidi ed ai Bovidi. 14

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E DEI BOVIDI - Anno 2014 -

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E DEI BOVIDI - Anno 2014 - Allegato C REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E DEI BOVIDI - Anno 2014 - TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.1 Finalità e principi 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE 5 ALLEGATO A Criteri e modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle Zone per l allenamento e l addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile (ZAC) (art. 33, l.r. 7/1995) Principi

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia

Dettagli

BOZZA REGOLAMENTO DI CACCIA AL CINGHIALE ATC CS3

BOZZA REGOLAMENTO DI CACCIA AL CINGHIALE ATC CS3 BOZZA REGOLAMENTO DI CACCIA AL CINGHIALE ATC CS3 Art. 1 (Caratteri generali) 1. Il presente, disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nella Provincia di Cosenza, nel rispetto della normativa

Dettagli

PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO DELLE UNITA DI GESTIONE PER LA CACCIA ALLA LEPRE NELLA PROVINCIA DI SAVONA

PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO DELLE UNITA DI GESTIONE PER LA CACCIA ALLA LEPRE NELLA PROVINCIA DI SAVONA PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO DELLE UNITA DI GESTIONE PER LA CACCIA ALLA LEPRE NELLA PROVINCIA DI SAVONA (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 05/07/2012) TITOLO I Disposizioni generali

Dettagli

Qui proteggiamo Natura e Cultura 1

Qui proteggiamo Natura e Cultura 1 REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E IL TRASPORTO DI ARMI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E/O DI CATTURA DELLA FAUNA NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo

Dettagli

PROTOCOLLO PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

PROTOCOLLO PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE Allegato A alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 513 del 19.12.2002 PROTOCOLLO PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DELLA PROVINCIA

Dettagli

D.D.L. concernete "Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

D.D.L. concernete Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. D.D.L. concernete "Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. TESTO Articolo 1 Finalità 1. La presente legge disciplina

Dettagli

Tecniche per il controllo del cinghiale ed esperienze in Umbria

Tecniche per il controllo del cinghiale ed esperienze in Umbria Corso per il prelievo del cinghiale con metodi selettivi - ATC PG2 Dott. Luca Convito - Spoleto - 2014 Tecniche per il controllo del cinghiale ed esperienze in Umbria settori per la caccia al cinghiale

Dettagli

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ESAMI VENATORI E ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE. Art.

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ESAMI VENATORI E ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE. Art. Approvato con delib. C.P. n. 109 del 9/06/2003 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ESAMI VENATORI E ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA ART. 1 Disposizioni generali La Provincia di Trieste, valorizza e favorisce lo sviluppo della funzione del volontariato allo scopo di promuovere

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29-08-2006 REGIONE MOLISE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA.

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29-08-2006 REGIONE MOLISE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA. LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29-08-2006 REGIONE MOLISE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 25 del 1 settembre 2006 IL

Dettagli

Amministrazione Provinciale dell Aquila

Amministrazione Provinciale dell Aquila Amministrazione Provinciale dell Aquila Settore Politiche Ambientali Risorse Naturali ed Energetiche PROGRAMMA CORSO DI ABILITAZIONE PER SELECONTROLLORI PRINCIPI DI CONOSCENZA DELLA FAUNA SELVATICA a)

Dettagli

ARMI ED ARMERIA. Titolo I - ARMI

ARMI ED ARMERIA. Titolo I - ARMI ARMI ED ARMERIA Titolo I - ARMI ART. 1 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE 1 - In conformità a quanto previsto dall art. 4 del D.M. 01.03.1987 N 145 l arma da difesa personale, in dotazione agli addetti con

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO Approvato con delibera C.P. n. 51 del 07/05/1998 Art.1 Servizio di vigilanza volontaria La Provincia di Arezzo

Dettagli

PROTOCOLLO OPERATIVO CACCIA DI SELEZIONE AL MUFLONE NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL A.T.C. LUCCA 11

PROTOCOLLO OPERATIVO CACCIA DI SELEZIONE AL MUFLONE NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL A.T.C. LUCCA 11 PROTOCOLLO OPERATIVO CACCIA DI SELEZIONE AL MUFLONE NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL A.T.C. LUCCA 11 In applicazione del Regolamento sperimentale per la gestione del muflone in Provincia di Lucca

Dettagli

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI 1 Art. 1 oggetto 1.1 - Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA Versione 01 25/10/2012 Indice PREMESSA... 2 1 ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA... 2 2 DEFINIZIONE MODULI

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 4 ottobre 2007 Premessa: Per i candidati Operatori Sportivi Volontari sono previsti i seguenti momenti corsuali:

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Dettagli

LA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA. Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010

LA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA. Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010 LA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010 LA DIRETTIVA REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA

Dettagli

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (Provincia di Bologna) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE, ALL UTILIZZO E ALLA GUIDA DELLE AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109

Dettagli

CAPITOLO I Principi generali. Art.1

CAPITOLO I Principi generali. Art.1 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE, L ACCERTAMENTO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE OPERE ED ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DALLA FAUNA SELVATICA E DALL ATTIVITÀ VENATORIA CAPITOLO

Dettagli

------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Prot. n. (ABF/03/5863) ------------------------------------------------------------- Richiamate: LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124 Regolamento del Settore Attività Giovanile Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - L Attività Giovanile 1- Per organizzare e coordinare

Dettagli

Regolamento per il coordinamento delle attivita di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica

Regolamento per il coordinamento delle attivita di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica Regolamento per il coordinamento delle attivita di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 88 del 24.10.2005 In vigore dal 22/11/2005 ART.1

Dettagli

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALLEGATO A Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALBO DOCENTI ESTERNI Art. 1. Istituzione e finalità Il Comune di Roma istituisce un Albo di tipo aperto per

Dettagli

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SV 2 - ZONA PONENTE REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI POLIGASTRICI - REV.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SV 2 - ZONA PONENTE REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI POLIGASTRICI - REV. AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SV 2 - ZONA PONENTE REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI POLIGASTRICI - REV. 15/05/2015 L A.T.C. SV2 si prefigge il conseguimento delle finalità

Dettagli

Curriculum aziendale

Curriculum aziendale s.n.c. Gestione Faunistica Ambientale Curriculum aziendale Curriculum professionale dello Studio G.F.A. Gestione Faunistica ed Ambientale s.n.c. Attività professionale 1997 Incarico dell Amministrazione

Dettagli

REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI

REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI Il progetto BLSD CRI si pone come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su persone

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

ANNATA VENATORIA 2014/2015 VISTO

ANNATA VENATORIA 2014/2015 VISTO ANNATA VENATORIA 2014/2015 Il Comitato di Gestione dell Ambito Territoriale di Caccia CS2, al fine di garantire una corretta ed efficace gestione della caccia nel territorio dei 29 Comuni, VISTO la Legge

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco. Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco. Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA DELL UNIONE

Dettagli

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE INDICE Art. 1 Costituzione e finalità del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Pag. 3 Art. 2 Criteri di iscrizione ed ammissione.pag.

Dettagli

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI BOTTICINO

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI BOTTICINO COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI BOTTICINO DISCIPLINA DELL UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE E DEI MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA COMUNALE

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) 1 COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) Regolamento per l utilizzo di autoveicoli e macchine operatrici Approvato con atto consiliare n 86 del 30.11.2006 1 2 ART. 1 Norma di carattere generale La gestione

Dettagli

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti Comune di Monteforte Irpino PROVINCIA DI AVELLINO Settore Ambiente Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ^^^^

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) Approvato con delibera CORECOM n. 16/II/2005 del 15.07.2005,

Dettagli

Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. Pagina 1 di 6

Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. Pagina 1 di 6 Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Pagina 1 di 6 ART. 1 È costituito presso la sede municipale il GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Pagina: 1 di 5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.0 SCOPO DELLA SEZIONE Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità SGQ dell Istituto. Per gli aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La

Dettagli

[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA]

[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA] 2010 Comune di Paglieta Provincia di Chieti [REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA] Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30/12/2010 Art. 1 Principi generali 1. Il presente

Dettagli

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE REGOLAMENTO DI SERVIZIO. Sommario

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE REGOLAMENTO DI SERVIZIO. Sommario GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE REGOLAMENTO DI SERVIZIO Sommario Art. 1 - Organizzazione del Servizio Art. 2 - Disposizioni Generali Art. 3 - Finalità del Servizio Art. 4 - Modalità di Accesso Art. 5 - Funzioni

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2868 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2004 Nuove norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti

Dettagli

il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l integrazione e l inclusione sociale.

il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l integrazione e l inclusione sociale. Comune di Modena Corpo Polizia Municipale PROGETTO VOLONTARI Il Corpo di Polizia Municipale di Modena, ai sensi di quanto previsto dall articolo 8 della legge regionale 24/03 intende realizzare forme di

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

Regolamento nazionale protezione civile A.N.P.AS.

Regolamento nazionale protezione civile A.N.P.AS. Regolamento nazionale protezione civile A.N.P.AS. Approvato dal Consiglio Nazionale il 10 settembre 2005 Art.1 - L A.N.P.AS. svolge attività di Protezione Civile direttamente o attraverso i Comitati Regionali

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 20-08-1996 REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 20-08-1996 REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 20-08-1996 REGIONE UMBRIA Norme per l' attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai

Dettagli

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio ARTICOLO 1 FINALITA Le finalità che la Città di Desio intende perseguire con il progetto di videosorveglianza

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus Art. 1 - Finalità e riferimenti normativi 1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07

Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07 Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07 Al termine del primo trimestre ( dicembre) Alla fine del mese di marzo inizio aprile ( valutazione intermedia) Alla fine dell anno scolastico.

Dettagli

CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Che cosa è e a che cosa serve Gli operatori ambulanti ai sensi dell art. 21, comma 10 della L.R. 06/2010 hanno l

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

in collaborazione con PROGETTO

in collaborazione con PROGETTO in collaborazione con PROGETTO Edizione 2015-2016 Introduzione La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (di seguito abbreviata in Fondazione), persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia

Dettagli

Schema di decreto del Ministro dell Interno

Schema di decreto del Ministro dell Interno Schema di decreto del Ministro dell Interno Regolamento recante modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi, ai sensi dell'articolo 42 del decreto

Dettagli

Disciplinare per violazioni in materia di caccia

Disciplinare per violazioni in materia di caccia Disciplinare per violazioni in materia di caccia approvato dalla Commissione Consultiva per l esame dei processi verbali e la determinazione delle sanzioni amministrative e disciplinari in materia di caccia

Dettagli

Domande e risposte sulla legge 10/91

Domande e risposte sulla legge 10/91 Domande e risposte sulla legge 10/91 Di cosa si occupa la legge 10/91? La legge 10/91 contiene le norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CACCIA DI SELEZIONE AI CERVIDI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CACCIA DI SELEZIONE AI CERVIDI AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FIRENZE N. 5 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CACCIA DI SELEZIONE AI CERVIDI TITOLO I. Norme Generali Art. 1- Finalità 1. Il presente regolamento disciplina la caccia

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

A.T.C. AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FO5

A.T.C. AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FO5 A.T.C. AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FO5 Consiglio Direttivo (Legge Regionale n.8/94 art.31 e n. 6/00) Via Balzella, 41/D Forlì tel 0543-777289 fax 0543-750517 e-mail atcfc@libero.it Approvate dal Consiglio

Dettagli

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI REGOLAMENTO COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO VISTO lo Statuto

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE

REGOLAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE REGOLAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE Approvato con delibera di C.P. n. 27 del 20.04.2009 ART. 1 PRINCIPI GENERALI 1. La Provincia riconosce l attività delle Guardie giurate volontarie; promuove

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

COMUNE DI VIGONE. Provincia di Torino REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VIGONE. Provincia di Torino REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI VIGONE Provincia di Torino REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 27 LUGLIO 2005 1

Dettagli

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.5 dell.01.12.2008) 1 I N

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO COMUNE DI MONTIANO PROVINCIA DI FORLI' - CESENA Piazza Maggiore - 47020 MONTIANO (FC) Tel. 0547-51151 / 51032 - Fax 0547-51160 E-mail: scuola-cultura@comune.montiano.fc.it Servizi Sociali-Scolastici-Culturali

Dettagli

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Documento n. 8 - Allegato al manuale di gestione PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 1. Composizione del piano Il piano di conservazione oltre che dai seguenti articoli

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le verifiche periodiche in collaborazione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. L.R. 13/2004, artt. 4 e 12 B.U.R. 1/12/2004, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. Allegato A Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE ( art. 46, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449. ) Approvato con delibera del Consiglio Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Premessa La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, in base alla Legge

Dettagli

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI Articolo 1 Registro delle dichiarazioni (Testamenti Biologici) 1. Il Comune

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

CARTA INTESTATA PREMESSA

CARTA INTESTATA PREMESSA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA AI FINI DI SICUREZZA, TUTELA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI, AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI

Dettagli