N. Prot.: COMUNICAZIONE \ 8 Data: 30/06/2015. Regolamento Ivass n. 9/2015 La Dematerializzazione degli Attestati di Rischio R.C.

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1 N. Prot.: COMUNICAZIONE \ 8 Data: 30/06/2015 Annulla / Sostituisce: Oggetto: Regolamento Ivass n. 9/2015 La Dematerializzazione degli Attestati di Rischio R.C. Auto Emittente: BROKER Destinatari: A tutti i BROKER Con le scadenze di luglio parte la dematerializzazione degli Attestati di Rischio R.C. Auto OBIETTIVI Gli obiettivi della presente Comunicazione sono di illustrare a tutti gli Intermediari i contenuti dell importante recente Regolamento Ivass, che modifica in modo significativo il sistema degli Attestati di Rischio ( ADR ) per come lo abbiamo conosciuto finora, e di impartire le conseguenti istruzioni per consentire loro di operare fin da subito in modo adeguato. La presente Comunicazione riprende, sviluppandoli ulteriormente, anche tutti gli argomenti inseriti nella nostra prima comunicazione diramata tempestivamente in seguito alla pubblicazione del Regolamento. IN GENERALE In data 21 maggio è stato pubblicato nel sito web dell Autorità il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015¹ ( il Regolamento ), recante la nuova disciplina in materia di attestato di rischio ( ADR ) che introduce, in particolare, la dematerializzazione degli ADR: potete trovare il testo completo del Regolamento e degli Esiti della Pubblica Consultazione sul sito L Istituto di Vigilanza si è posto gli obiettivi, ambiziosi e del tutto da noi condivisi, di contribuire a regime alla efficienza del sistema assicurativo (introducendo semplificazioni rilevanti per le Imprese, per gli Intermediari e per i Clienti), di ridurre l uso della carta e le spese di spedizione, di contrastare in modo più efficace il grave fenomeno degli ADR falsi presentati in sede di assunzione delle polizze. A questo proposito è molto importante considerare che fin da subito le risultanze della Banca Dati degli Attestati di Rischio (la Banca Dati ) prevarranno su quanto riportato su eventuali documenti cartacei. ¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.126 del

2 Inoltre, il processo evolutivo prevede anche una seconda fase, ancora di maggiore interesse, ed ancora in fase di studio, nella quale gli ADR saranno generati dinamicamente ed in continuo dal sistema. Concretamente nella prima fase, disciplinata dal Regolamento in oggetto, a partire dalle scadenze annuali del prossimo mese di luglio, non verranno più prodotti gli ADR cartacei, finora in uso, e le Imprese assegneranno le classi di merito in base alle risultanze della Banca Dati, che tutte le imprese hanno l obbligo di alimentare con le informazioni necessarie ad attestare lo stato del rischio di ciascun assicurato. Nel confermare nuovamente che tutti i nostri processi informatici e di comunicazione ai clienti sono già stati tempestivamente aggiornati per recepire le nuove disposizioni a partire dalle scadenze di luglio, di seguito forniamo le principali indicazioni sul loro contenuto. Il nuovo Regolamento reca la disciplina della Banca Dati Attestati di Rischio e dell Attestazione sullo stato del rischio di cui all articolo 134 del decreto legislativo 7/9/2005 n.209 Codice delle Assicurazioni Private Dematerializzazione dell Attestato di Rischio è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito IVASS ed entra in vigore con tempistiche diverse, che riassumiamo schematicamente: a partire dal 1 luglio 2015 le Imprese sono sanzionabili per non aver alimentato la Banca Dati degli ADR e la nuova normativa è applicabile nei confronti dei Contraenti; a partire dal 31 ottobre 2015 le Imprese devono provvedere i) alla consegna di copia cartacea dell ADR all avente diritto 2, ovvero a persona dallo stesso delegata, che ne faccia richiesta per il tramite dei propri intermediari e ii) alla consegna telematica agli aventi diritto dell ADR relativo agli ultimi cinque anni, entro 15 giorni dalla richiesta; a partire dal 1 dicembre la nuova normativa entra in vigore anche nei confronti degli aventi diritto diversi dal Contraente. 2 Per avente diritto si intende la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell attestato di rischio(contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

3 Con la sua entrata in vigore viene abrogato il Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, compreso l Allegato 1 dello stesso, riguardante la comunicazione dei premi di rinnovo. Rimane invece temporaneamente in vigore, fino all emanazione di un apposito Provvedimento Ivass in materia di regole evolutive delle classi di merito di conversione universale, l Allegato 2 del citato Regolamento n. 4, recante i Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale. La consegna dell ADR al Contraente e agli altri aventi diritto dovrà avvenire per via telematica rispettando l attuale termine di 30 giorni prima della scadenza contrattuale. A questo scopo il documento sarà pubblicato in un area riservata del sito web dell Impresa. Per quanto riguarda la nostra Impresa, ciò avverrà: Per il Contraente: a partire dalle scadenze del 1/7/2015 in home insurance e sfruttando le funzionalità già attivate in sede di Area riservata Ivass visibile al link Per gli altri aventi diritto: a partire dalle scadenze del 1/12/2015, con modalità che vi verranno successivamente comunicate (anche per questi soggetti l ADR dovrà essere messo a disposizione in un area riservata del sito della Compagnia). Oltre alla pubblicazione in un area riservata del proprio sito web sarà onere dell Impresa attivare modalità di consegna telematica aggiuntive, sia per il Contraente che per gli altri aventi diritto. Tali modalità verranno attivate su richiesta degli interessati. Daremo inizialmente attuazione a questo obbligo con la previsione dell invio del documento tramite . L Impresa deve mettere a disposizione degli aventi diritto diversi dal Contraente le stesse modalità aggiuntive previste per quest ultimo; l avente diritto però sceglierà autonomamente le proprie modalità aggiuntive di consegna, senza essere vincolato dalla scelta fatta dal contraente. E altresì previsto che il Contraente possa ottenere una stampa dell ADR rivolgendosi al proprio intermediario, senza alcun onere a proprio carico. Il relativo documento che non riporterà più la dicitura duplicato, non avrà tuttavia più alcun valore in sede di stipulazione di un nuovo contratto, in quanto a questi fini varranno esclusivamente le risultanze della Banca Dati. Il documento cartaceo conserverà quindi una funzione esclusivamente informativa.

4 LA NUOVA COMUNICAZIONE Per il primo anno dall entrata in vigore del Regolamento, quindi sino al 1 luglio 2016 per quanto concerne i contraenti e sino al 1 dicembre 2016 per quanto concerne gli aventi diritto diversi dai contraenti, in occasione dell invio della comunicazione annuale di cui all articolo 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private ( CAP ) (riportante l avviso della scadenza del contratto, inviata con un preavviso di almeno 30 giorni), le Imprese sono tenute a comunicare al Contraente anche le novità introdotte dal Regolamento in materia di ADR. Alleghiamo fac-simile della lettera che verrà utilizzata più diffusamente (Allegato n.1). Precisiamo che, pur essendo venuto meno l ADR cartaceo, il termine di trenta giorni entro il quale l avviso di scadenza (art. 170bis CAP) deve pervenire all interessato continua ad esistere e a dover essere rispettato dalle Imprese. Fanno eccezione solamente le comunicazioni riguardanti le scadenze del mese di luglio 2015, che devono pervenire entro il 30/6/2015, in considerazione del fatto che i tempi di pubblicazione del Regolamento non hanno consentito alle Imprese di potersi organizzare in modo da poter rispettare il sopra citato vincolo dei trenta giorni. I NUOVI CONTENUTI DELL ATTESTATO DI RISCHIO I nuovi ADR telematici conterranno le seguenti nuove informazioni (in parte già inserite in via volontaria dalla nostra Impresa a partire dalle scadenze dell 1/3/2015): Il codice fiscale o la partita IVA del contraente; Il nominativo ed il codice fiscale (o la partita IVA) del proprietario o in alternativa a quest ultimo di altro avente diritto. La tipologia del sinistro: sole cose / sole persone / misti (sia persone che cose). Ciò vale solamente per i sinistri liquidati a partire dal 1/1/2015. Per i sinistri liquidati negli anni precedenti continua a non dover essere indicata la distinzione per tipologia. NOTA BENE: in ogni caso saranno indicati anche i sinistri con responsabilità paritaria diversa dal 50%. IL PERIODO DI OSSERVAZIONE Il Regolamento all art. 3 sistema una piccola precedente incongruenza ed apporta delle modifiche/integrazioni in merito alla decorrenza e durata del periodo di osservazione rispetto al Regolamento 4 del 9 agosto 2006 (art. 7), uniformando i riferimenti temporali a sessanta giorni anche laddove in precedenza veniva usata l espressione due mesi.

5 La norma, al comma 2, precisa, poi, che in caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO A SEGUITO DI SUA ALIENAZIONE ED EVENTI ASSIMILATI Segnaliamo che l articolo 8 comma 2 introduce un elemento di incertezza interpretativa, che IVASS chiarirà nel contesto del futuro Provvedimento sulle classi CU, che sostituirà l attuale Allegato 2 del Regolamento n. 4/2006, unica parte di quest ultimo ancora (temporaneamente) in vigore. Tale articolo precisa che In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all estero del veicolo assicurato il contraente o, se persona diversa, il proprietario, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In queste situazioni IVASS precisa che la classe di merito può essere mantenuta dal proprietario solo se lo stesso è l avente diritto alla classe di merito CU maturata. In questo momento è comunque appurato che nel caso citato la classe di merito CU viene trasferita sul veicolo sostituente. GLI AVENTI DIRITTO Il Regolamento affronta in modo articolato il tema degli Aventi Diritto all ADR, e stabilisce una disciplina significativamente diversa dal passato. Vista la sua complessità, le relative disposizioni entreranno in vigore successivamente, a partire dalle scadenze contrattuali dell 1/12/2015. Sull argomento torneremo quindi per tempo, ma possiamo anticipare che il documento dovrà essere messo a disposizione telematicamente dei seguenti soggetti : Il Contraente e in aggiunta, se persona diversa dal Contraente, di uno dei seguenti ulteriori soggetti: Il Proprietario (in caso di più proprietari per le nuove stipulazioni a partire dal 1/7/2015- va considerato solamente il primo nominativo tra quelli indicati sulla carta di circolazione; per i contratti già in corso a tale data si fa riferimento al soggetto avente diritto indicato in polizza come proprietario ); L Usufruttuario, in caso di usufrutto; L Acquirente, in caso di patto di riservato dominio; Il Locatario, in caso di locazione finanziaria. Per ulteriori precisazioni, vedasi l Allegato n. 2 Casi Particolari.

6 LE POLIZZE FLOTTA La nuova disciplina in materia di dematerializzazione dell Attestato di rischio vale anche per i veicoli assicurati con polizza amministrata a Libro Matricola (articolo 7, comma 7). In questi casi, tuttavia, la consegna telematica del documento deve avvenire, solo su richiesta del Contraente, con le modalità più sopra illustrate in tema di aree web, salve diverse modalità che le parti concorderanno di volta in volta. Ne deriva che in assenza di specifica richiesta da parte del Contraente l obbligo di consegna degli Attestati di rischio non sorge. Il Regolamento, relativamente alle polizze flotta, non cita gli aventi diritto diversi dal Contraente, ai quali pertanto non viene attribuito, diversamente da quanto accade per le polizze individuali, un autonomo diritto ad ottenere l attestato di rischio. Si tratta di una problematica che dovrà trovare un ulteriore esplicito chiarimento nel contesto del prossimo Provvedimento IVASS sulle classi CU. Con quest ultimo Provvedimento dovrà essere affrontata anche la problematica dei veicoli rimasti in copertura per un periodo inferiore al periodo di osservazione, come accade nel caso del veicolo entrato nel Libro Matricola in corso di contratto. Della scelta del Contraente l Impresa deve mantenere evidenza: ciò comporta l attivazione di una procedura specifica. Transitoriamente, in attesa di strutturare il processo in modo definitivo, occorre attenersi alle seguenti disposizioni: verranno accettate richieste di messa a disposizione degli ADR di polizze flotte solo se effettuate dai Contraenti in forma scritta, con la identificazione della persona richiedente e relativo ruolo ricoperto; in tale richiesta il Contraente dovrà precisare le modalità con le quali gradisce ricevere i suoi ADR. In questa prima fase mettiamo a disposizione: o posta elettronica, semplice o certificata (potrà contenere pdf o link per scarico della documentazione a cura del cliente); o cd-rom; o chiavetta USB.

7 CASI PARTICOLARI Per completare il quadro abbiamo raccolto in un documento allegato (Allegato 2) le indicazioni relative ad alcuni casi particolari di comune interesse. Sarà nostra cura integrare tali casistiche mano a mano che emergeranno eventuali altre situazione meritorie di attenzione. Alleghiamo anche un fac-simile della dichiarazione che va fatta compilare e sottoscrivere ai clienti, nei casi nei quali l ADR non sia presente nella Banca Dati (Allegato 3). Infine, segnaliamo che anche nelle schede di polizza verranno riportati i riferimenti al nuovo Regolamento. Riteniamo con questa comunicazione di potervi mettere in grado di gestire fin da subito le nuove problematiche collegate ai cambiamenti introdotti dal nuovo Regolamento. Vi ricordiamo che tutta la struttura Commerciale Broker e gli uffici delle nostre Gerenze Broker sono a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione. Distinti saluti UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. Responsabile Broker Ermanno Cagliani Allegati 1. Fac-simile della nuova comunicazione per i Contraenti 2. Acquisizione e rilascio dell attestato di rischio: casi particolari 3. Fac - simile di dichiarazione ai sensi dell articolo 9 del Regolamento Ivass n. 9/2015 assenza dell attestato di rischio nella banca dati

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