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1 Testo originale Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida Adottato il 4 dicembre 2015 Entrato in vigore mediante scambio di note l 11 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero, e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati «Parti Contraenti»), considerata la particolare situazione geografica tra i due Paesi, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti; vista la Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 in materia di patenti di guida e successive modifiche; vista la Convenzione internazionale sulla circolazione firmata a Vienna l 8 novembre 19681, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida in corso di validità che sono state emesse dalle competenti Autorità dell altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio. Le Parti Contraenti si impegnano a osservare il principio secondo il quale a seguito di un esame per il conseguimento di una patente di guida il titolare deve essere in possesso di un solo documento. RS RS
2 Art. 2 Nell interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per «residenza» quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti. In Italia la «residenza» individuata nel presente Accordo si identifica con la «residenza anagrafica». Nell ordinamento svizzero tale concetto è espresso con il termine «domicilio». Art. 3 Nel rispetto della citata Convenzione di Vienna le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della circolazione, le patenti di guida in corso di validità secondo le seguenti modalità. La patente di guida svizzera (licenza di condurre) è valida ai fini della circolazione nel territorio italiano: senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia; per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia; senza limitazioni temporali se il titolare pur soggiornando in Italia ha mantenuto la residenza in Svizzera. La patente di guida italiana è valida ai fini della circolazione nel territorio svizzero: senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera; per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera; senza limitazioni temporali se il titolare pur avendo acquisito la residenza in Svizzera ha mantenuto la residenza anche in Italia e vi rientra regolarmente ogni giorno oppure almeno due volte al mese. Art. 4 Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell altra Parte, può convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari. Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste. Per l applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione. 2222
3 Pertanto per l applicazione del precedente paragrafo: nella patente italiana rilasciata per conversione di patente svizzera, viene indicata, per ogni categoria, la data di primo rilascio per esame in Svizzera, indicata nella patente elvetica convertita; la patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana, conseguita da almeno un anno alla data dell acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, ha validità illimitata; la patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana conseguita da meno di un anno, alla data dell acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, riporta una data di scadenza calcolata in base alle norme interne svizzere. Tale procedura si applica per le patenti di categoria A e B, mentre le patenti delle altre categorie hanno sempre validità illimitata. Art. 5 Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell altra Parte, può ottenere il duplicato della sua patente di guida nel caso in cui il documento non ancora convertito sia stato oggetto di furto o smarrimento. Unitamente alla richiesta di duplicato, il titolare della patente di guida smarrita o sottratta deve consegnare copia della denuncia presentata alle competenti Autorità della Parte Contraente che deve procedere al rilascio del nuovo documento. Per la procedura di cui al primo capoverso sarà necessario presentare, oltre alla documentazione normalmente richiesta, un attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica della Parte Contraente che ha emesso la patente di guida, che riporti tutti i dati del documento smarrito o rubato e per cui dovrà essere dichiarato anche che sullo stesso non gravano provvedimenti sanzionatori restrittivi. Inoltre nella suddetta attestazione dovrà essere indicato se la patente è stata rilasciata per esami o per conversione ed in quest ultimo caso dovrà essere specificato il Paese di primo rilascio, al fine di permettere l applicazione dell articolo 8. Art. 6 Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell altra Parte e ha già ottenuto la conversione del documento, in caso di furto o smarrimento dovrà procedere secondo le modalità previste dalla Parte che ha rilasciato il documento. Art. 7 Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a tutte le patenti di guida rilasciate prima o dopo l acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione o al duplicato. 2223
4 Art. 8 Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione o al duplicato. Art. 9 Al momento della conversione o del duplicato della patente di guida, l equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l elenco dei modelli delle patenti di guida, i modelli «1» e «2» indicati all articolo 10 e l elenco delle autorità cantonali, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità Centrali competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note. Tali Autorità sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri e, per la Svizzera, il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC. Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell entrata in vigore del presente Accordo, s informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali. Art. 10 Le Autorità competenti per la conversione o il duplicato delle patenti di guida sono le seguenti: a) nella Repubblica italiana gli Uffici periferici della Motorizzazione presenti sul territorio; b) nella Confederazione Svizzera gli Uffici cantonali della circolazione stradale di cui all elenco in allegato. Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità Centrali, individuate all articolo 9, dell altra Parte, utilizzando il modello denominato «1» redatto in tre lingue (italiano-francese-tedesco), allegato al presente Accordo. Il ritiro della patente da convertire avviene al momento del rilascio della nuova patente emessa per conversione. Analogamente le autorità competenti delle Parti Contraenti comunicano l avvenuto rilascio del duplicato della patente di guida alle Autorità Centrali, individuate all articolo 9, dell altra Parte utilizzando il modello denominato «2» redatto in tre lingue (italiano-francese-tedesco), allegato al presente Accordo. A tale comunicazione viene allegata copia della denuncia di smarrimento o furto della patente duplicata. 2224
5 Art. 11 L Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può inoltre chiedere, con le modalità indicate all articolo 13, informazioni alla competente Autorità Centrale dell altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l autenticità della patente e i dati in essa riportati. La traduzione della patente di guida può essere richiesta solo nei casi in cui sul documento siano riportate indicazioni diverse da quelle previste nei modelli di patenti di guida individuati nell elenco di cui all articolo 9. L Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua il duplicato può chiedere, con le modalità indicate all articolo 13, informazioni alle competenti Autorità Centrali dell altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa i dati contenuti nell attestazione prevista all articolo 5. Art. 12 L Autorità Centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione informa l Autorità che ha provveduto alla restituzione qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all autenticità e ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici. L Autorità Centrale competente della Parte Contraente che riceve la comunicazione del rilascio del duplicato della patente informa l Autorità che ha effettuato detta comunicazione qualora rilevi motivi ostativi all emissione del documento stesso. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici. Art. 13 Qualora le comunicazioni di cui all articolo 11 destinate all Autorità Centrale italiana non siano redatte in lingua italiana è necessario ricorrere all intervento delle Rappresentanze diplomatiche. Le comunicazioni di cui all articolo 11 destinate all Autorità Centrale svizzera sono redatte in lingua italiana, (una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera) pertanto non è necessario ricorrere all intervento delle Rappresentanze diplomatiche. Qualora le comunicazioni di cui all articolo 12 destinate ai vari Uffici della Motorizzazione italiana siano redatte in lingua italiana non è necessario ricorrere all intervento delle Rappresentanze diplomatiche. Qualora le comunicazioni di cui all articolo 12 destinate alle singole autorità cantonali siano redatte nella lingua ufficiale del Cantone competente come da elenco in allegato, non è necessario ricorrere all intervento delle Rappresentanze diplomatiche. Art. 14 L Accordo, di cui gli allegati tecnici sono parte integrante, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti 2225
6 Contraenti si saranno comunicate l adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. L Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata di cinque anni ed a partire da un anno prima della scadenza, le Parti Contraenti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo. L Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell avvenuta denuncia. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettive Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Lugano, il 4 dicembre 2015, in due esemplari in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Doris Leuthard Per il Governo della Repubblica Italiana: Graziano Delrio 2226
7 Modelli di patenti di guida Modelli di patente di guida rilasciati in Svizzera (elencati dal più recente al più vecchio) Allegato 1) Licenza formato carta di credito. Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata dal 1 aprile Il modello può essere redatto in lingua tedesca, francese, italiano e romancio. Al punto 9 (sul fronte) ed alla colonna 9 (sul retro) sono indicate esclusivamente le categorie per cui la patente è valida. La patente ha validità illimitata tranne nei casi in cui al punto 4b è indicata la data scadenza. 2) Modello «blu», versione 1. Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata dal al , con periodo transitorio dal ) Modello «blu», versione 2. Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata dal al , con periodo transitorio dal ) Modello «blu», versione 2a. Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata dal al , con periodo transitorio dal ) Modello «blu». Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata dal 1977 al ) Modello «blu». Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata fino al Modelli di patente di guida rilasciati in Italia (elencati dal più vecchio al più recente). 1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1959 al ) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1989 al ) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1990 al ) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato nel ) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione). Rilasciato nel ) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1 luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Rilasciato dal 1996 al ) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6 è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Rilasciato dal 1997 al
8 8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano-tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 1999 al ) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura «patente di guida» sullo sfondo è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell Unione Europea il 1 maggio Rilasciato dal 2005 al ) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano-tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 2007 al ) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Questo modello può essere bilingue (italianotedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 2013 al ) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Differisce dal precedente indicato al punto 11 perché la dicitura «patente di guida» sullo sfondo, è riportata anche in lingua croata. Rilasciato dal giugno 2014 Questo modello può essere bilingue (italiano-tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dall ottobre
9 Modelli di licenze di condurre: Modello 1 La licenza di condurre svizzera con validità illimitata 2229
10 La licenza di condurre svizzera con data di scadenza al punto 4b 2230
11 Modello
12 Modello
13 Modello
14 Modello
15 Modello
16 Modelli di Patenti di Guida Italiane Modello
17 Modello
18 Modello
19 Modello
20 Modello
21 Modello
22 Modello
23 Modello
24 Modello
25 Modello
26 Modello
27 Modello
28 Modello/Modèle/Musterdokument «1» A/A/AN Oggetto: restituzione di patenti di guida convertite ai sensi dell articolo 10 dell Accordo di reciprocità tra Italia e Svizzera, in materia di conversione patenti di guida. Objet: restitution de permis de conduire échangés conformément à l art. 10 de l Accord de réciprocité entre l Italie et la Suisse en matière d échange de permis de conduire. Betrifft: Retournierung von Führerausweisen, die gemäss Artikel 10 der Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung bei der Umschreibung von Führerausweisen zwischen der Schweiz und Italien umgeschrieben wurden. Si restituiscono in originale le patenti di guida italiane/svizzere (1) indicate di seguito, convertite in Svizzera/Italia (1) ai sensi dell articolo 4 dell Accordo indicato in oggetto. Les permis de conduire italiens/suisses (1) indiqués ci-après, convertis en Suisse/Italie (1) en vertu de l art. 4 de l accord mentionné en objet, sont restitués en version originale. Die in der Folge aufgeführten schweizerischen/italienischen (1) Führerausweise, die gemäss Artikel 4 der obengenannten Vereinbarung in Italien/in der Schweiz (1) umgeschrieben wurden, werden im Original retourniert. Elenco/Liste/Liste: COGNOME NOM DE FAMILLE FAMILIENNAME NOME PRÉNOM VORNAME NUMERO PATENTE NUMÉRO DE PERMIS FÜHRERAUSWEIS-NUMMER IL DIRETTORE LE DIRECTEUR DER DIREKTOR (1) cancellare il caso che non interessa (1) biffer ce qui ne convient pas (1) nicht Zutreffendes streichen 2248
29 Modello/Modèle/Musterdokument «2» A/A/AN Oggetto: comunicazione di rilascio di duplicato di patenti di guida, ai sensi dell articolo 10 Accordo di reciprocità tra Italia e svizzera, in materia di conversione patenti di guida. Objet: communication de délivrance de duplicata de permis de conduire conformément à l art. 10 de l Accord de réciprocité entre l Italie et la Suisse en matière d échange de permis de conduire. Betrifft: Mitteilung über Ausstellung von Duplikaten von Führerausweisen gemäss Artikel 10 der Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung bei der Umschreibung von Führerausweisen zwischen der Schweiz und Italien. Si comunica che le patenti di guida italiane/svizzere (1) indicate di seguito, sono state duplicate in Svizzera/Italia (1) ai sensi dell articolo 5 dell Accordo indicato in oggetto. Les permis de conduire italiens/suisses (1) indiqués ci-après ont été dupliqués en Suisse/Italie (1) en vertu de l art. 5 de l accord mentionné en objet. Es wird mitgeteilt, dass für die in der Folge aufgeführten schweizerischen/italienischen (1) Führerausweise gemäss Artikel 5 der obengenannten Vereinbarung in Italien/in der Schweiz (1) Duplikate erstellt wurden. Elenco/Liste/Liste: COGNOME NOM DE FAMILLE FAMILIENNAME NOME PRÉNOM VORNAME NUMERO PATENTE NUMÉRO DE PERMIS FÜHRERAUSWEIS-NUMMER IL DIRETTORE LE DIRECTEUR DER DIREKTOR (1) cancellare il caso che non interessa (1) biffer ce qui ne convient pas (1) nicht Zutreffendes streichen 2249
30 I Tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Svizzera in patenti italiane SVIZZERA ITALIA A1 (con annotazione «45km/h» al punto 12 della patente) AM A1 (età del conducente tra 16 e 18 anni) AM A1 (età del conducente da 18 anni in poi) A1 A (con annotazione «35kW» al punto 12 della patente) A2 A2 A A B1 B1 B B BE BE C1 C1 CE1 CE1 C C * CE CE D1 D1 DE1 DE1 D D ** DE DE F *** G *** M AM * È possibile rilasciare la categoria C se il conducente ha compiuto 21 anni, ovvero a partire dal 18 anno di età per il titolare di CQC. ** È possibile rilasciare la categoria D se il conducente ha compiuto 24 anni ovvero a partire dal 21 anno di età per il titolare di CQC. *** Le categorie F e G rilasciate in Svizzera non possono essere convertite in Italia. 2250
31 II Tabella di equipollenza per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia in patenti svizzere ITALIA SVIZZERA AM A1 (con annotazione «45km/h» al punto 12 della patente) A1 A1 * A2 A (con annotazione «35kW» al punto 12 della patente) A B1 B (conseguita prima del ) B (conseguita dal ) BE C1 CE1 A B1 A+B B BE C1 CE1 C C * CE D1 DE1 D DE CE D1 DE1 D DE * In Svizzera la patente di categoria A1 abilita alla conduzione di veicoli diversi in relazione all età del titolare. Il titolare di patente di categoria A1 svizzera con età compresa tra 16 e 18 anni può condurre motoveicoli di cilindrata fino a 50 cm 3 dotati di un motore ad accensione comandata o con una potenza nominale o una potenza continua fino a 4 kw per gli altri motori. Il titolare di patente di categoria A1 svizzera, dai 18 anni in poi, può condurre motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm 3 e una potenza del motore massima di 11 kw. Nota: tutte le categorie svizzere (tranne la M) autorizzano a condurre veicoli delle categorie F, G e M. 2251
32 Riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida. RU 2016 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Bundesamt für Strassen ASTRA/Office fédéral des routes OFROU/Ufficio federale delle strade USTRA Abteilung Strassenverkehr, Bereich Fahrzeugführer- und Fahrzeugregister Division Circulation routière, Registres des conducteurs et des véhicules Divisione Circolazione stradale, Registri dei conducenti e dei veicoli Postadresse/Adresse postale/indirizzo postale: CH-3003 Bern Standortadresse/Emplacement/Sede: Weltpoststrasse 5, 3015 Bern Tel XX YY, Fax XX YY XY@astra.admin.ch Liste über die im Strassenverkehr zuständigen kantonalen Zulassungsbehörden der Schweiz Aperçu des autorités d immatriculation cantonales de la Suisse compétents en matière de circulation routière Elenco delle Autorità d immatricolatzione cantonali Svizzera competenti per la circolazione stradale Kanton Canton Cantone Zulassungsbehörde Autorité d immatriculation Autorità d immatricolazione Adresse Ort Lieu Luogo Telefon Téléphone Telefono Fax Landessprache* Langue nationale Lingua nazionale AG Aargau Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau Postfach Standort: Länzert Schafisheim CH-5001 Aarau stva@ag.ch DE AI Appenzell Innerrhoden Strassenverkehrsamt des Kantons Appenzell Innerrhoden Brüggliweg 1 CH-9050 Appenzell info@stva.ai.ch DE 2252
33 Riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida. RU 2016 Kanton Canton Cantone Zulassungsbehörde Autorité d immatriculation Autorità d immatricolazione Adresse Ort Lieu Luogo Telefon Téléphone Telefono Fax Landessprache* Langue nationale Lingua nazionale AR Strassenverkehrsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden Appenzell Ausserrhoden Landsgemeindeplatz 5 CH-9043 Trogen strassenverkehrsamt@ar.ch DE BE Bern Strassenverkehrsund Schifffahrtsamt des Kantons Bern Schermenweg 5 Postfach CH-3001 Bern info.svsa@ pom.be.ch DE/FR BL Basel- Landschaft Motorfahrzeugkontrolle Kanton Basel-Landschaft Ergolzstrasse 1 CH-4414 Füllinsdorf mfk@bl.ch DE BS Basel-Stadt Motorfahrzeugkontrolle Kanton Basel-Stadt Clarastrasse 38 Postfach CH-4005 Basel info.mfkbs@ jsd.bs.ch DE FR Fribourg Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg Route de Tavel 10 Case postale 192 CH-1707 Fribourg info@ocn.ch FR/DE GE Genève Office cantonal des véhicules du canton de Genève (OCV) 86, route de Veyrier case postale 1556 CH-1227 Carouge ocv@etat.ge.ch FR GL Glarus Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Glarus Mühlestrasse 17 Postfach CH-8762 Schwanden stva@gl.ch DE 2253
34 Riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida. RU 2016 Kanton Canton Cantone Zulassungsbehörde Autorité d immatriculation Autorità d immatricolazione Adresse Ort Lieu Luogo Telefon Téléphone Telefono Fax Landessprache* Langue nationale Lingua nazionale GR Graubünden Strassenverkehrsamt des Kantons Graubünden Ringstrasse 2 CH-7001 Chur info@stva.gr.ch DE/ RU/IT JU Jura Office des véhicules du canton du Jura Rue de la Communance 45 CH-2800 Delémont ovj@jura.ch FR LU Luzern Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern Postfach 3970 Standort: Arsenalstr. 45, 6010 Kriens CH-6002 Luzern direktion.stva@ lu.ch DE NE Neuchâtel Service cantonal des automobiles et de la navigation de Neuchâtel Rue Louis-Joseph Chevrolet 55 CH-2300 La Chauxde-Fonds scan@ne.ch FR NW Nidwalden Verkehrssicherheitszentrum (VSZ) Ob- und Nidwalden Kreuzstrasse 2 Postfach CH-6371 Stans info@vsz.ch DE OW Obwalden Verkehrssicherheitszentrum (VSZ) Ob- und Nidwalden Polizeigebäude / Foribach Postfach 1561 CH-6061 Sarnen info@vsz.ch DE SG St. Gallen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St. Gallen Frongartenstrasse 5 CH-9001 St. Gallen info@stva.sg.ch DE 2254
35 Riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida. RU 2016 Kanton Canton Cantone Zulassungsbehörde Autorité d immatriculation Autorità d immatricolazione Adresse Ort Lieu Luogo Telefon Téléphone Telefono Fax Landessprache* Langue nationale Lingua nazionale SH Schaffhausen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Schaffhausen Rosengasse CH-8200 Schaffhausen strassenverkehrsamt@ktsh.ch DE SO Solothurn Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Solothurn Postfach CH-4512 Bellach mfk@mfk.so.ch DE SZ Schwyz Verkehrsamt Kanton Schwyz Schlagstrasse 82 Postfach 3214 CH-6431 Schwyz vasz@sz.ch DE TG Thurgau Strassenverkehrsamt des Kantons Thurgau Moosweg 7a, Postfach CH-8501 Frauenfeld info@stva.tg.ch DE TI Ticino Sezione cantonale della circolazione Ticino Ala Munda Casella postale CH-6528 Camorino di-sc@ti.ch IT UR Uri Amt für Strassenund Schiffsverkehr Uri Gotthardstrasse 77a CH-6460 Altdorf assv@ur.ch DE VD Vaud Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud La Blécherette Avenue du Grey 110 CH-1014 Lausanne info.auto@vd.ch FR VS Valais Service de la circulation routière et de la navigation du canton de Valais Avenue de France71 CH-1951 Sion scn_sion@ admin.vs.ch FR/DE 2255
36 Riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida. RU 2016 Kanton Canton Cantone Zulassungsbehörde Autorité d immatriculation Autorità d immatricolazione Adresse Ort Lieu Luogo Telefon Téléphone Telefono Fax Landessprache* Langue nationale Lingua nazionale ZG Zug Strassenverkehrsamt des Kantons Zug Hinterbergstrasse 41 CH-6312 Steinhausen info.stva@zg.ch DE ZH Zürich Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich Uetlibergstrasse 301 Postfach 8479 CH-8036 Zürich info@stva.zh.ch DE * Legende/Légende/Leggenda: DE = Deutsch/Allemand/Tedesco FR = Französisch/Français/Francese IT = Italienisch/Italien/Italiano RU = Rumantsch/Rätoromanisch/Romanche/Romancio CH-3003 Bern/Berne/Berna
Testo originale. (Stato 11 giugno 2016)
Testo originale Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida Adottato il 4 dicembre 2015
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