Obbedienza (art. 2104, c. 2, c.c.)
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- Federigo Gioia
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3 Prestazione di lavoro subordinato Diligenza (art. 2104, c. 1, c.c.) Obbedienza (art. 2104, c. 2, c.c.) Fedeltà (art. 2105) 3
4 Art. 2104, 1 comma Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall interesse dell impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176). (Vale anche per il dipendente pubblico) 4
5 DILIGENZA 1. Natura prestazione dovuta (artt. 1176, 1175 e 1375 cc) 2. Interesse dell impresa Il lavoratore pone in essere una prestazione diligente, se osserva le regole di tecnica e di esperienza connaturate al tipo di prestazione dovuta 3. Interesse della produzione nazionale 5
6 Art c.c. Comportamento secondo correttezza Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (Cioè, comportarsi in modo da non ledere l interesse dell altro oltre il limite della legittima tutela dell interesse proprio) 6
7 Art c.c. Diligenza nell'adempimento Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. (Cioè, del cittadino medio ma anche avveduto che vive in un determinato contesto sociale, secondo i tempi e le abitudini) Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata 7
8 Art c.c. Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. (La buona fede si atteggia come impegno o obbligazione di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di tenere quei comportamenti che siano idonei a preservare gli interessi dell altra parte) 8
9 Non basta eseguire gli ordini! L obbligo di diligenza non coincide con il dovere di osservare le disposizioni date dal datore di lavoro, di modo che esso non possa ritenersi violato laddove tali disposizioni non siano state impartite o comunque non risultino violate. L obbligo di diligenza, invece, impone al lavoratore di eseguire la prestazione indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di lavoro secondo la particolare qualità dell attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono (Cass. 27 settembre 2000 n ). 9
10 Segue Anche i compiti accessori devono essere adempiuti! L obbligo di diligenza si sostanzia non solo nell esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche nell esecuzione dei comportamenti accessori, strumentali ad un utile prestazione, purché questi non formino oggetto delle specifiche mansioni di altri lavoratori (Cass. 28/3/92 n. 3845). 10
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12 Casi in giurisprudenza: Fare e NON FARE Ha diritto al risarcimento del danno subito il datore di lavoro, con riferimento al comportamento del dipendente assunto in qualità di autista, che abbia subito una rapina del carico trasportato ad opera di uno sconosciuto autostoppista, al quale aveva concesso un passaggio a bordo dell automezzo della Società (Cass. 3/2/99 n. 950). 12
13 Segue Diligenza e aspetto fisico E scorretto il comportamento dell impiegato di banca che si presenti al lavoro vestito da sceriffo del far west, con tanto di cappellone e stella sul bavero (Trib. Latina ), ovvero in canottiera (Cass n ) 13
14 Segue Diligenza e aspetto fisico Non è punibile in via disciplinare il lavoratore addetto al reparto di gastronomia di un supermercato, per l omissione della rasatura quotidiana della barba, richiesta da precise istruzioni aziendali (Corte di Appello di Milano, 9 aprile 2002) 14
15 Fare e NON FARE Il dovere imposto al prestatore di lavoro dall art cc, dovendo essere valutato in relazione alla particolare natura della prestazione ed all interesse dello imprenditore, comporta, nel dipendente addetto agli acquisti, il divieto di accettare dai fornitori elargizioni e donativi tali, per la loro entità, da indurre a favorire nelle trattative l interesse del fornitore invece che quello del datore di lavoro (Cass. 11 maggio 1985 n. 2951). 15
16 Quanto diligente? Il grado di diligenza richiesta dall art cc varia in relazione alla posizione del dipendente, alla qualifica professionale, alle mansioni ed alla loro natura, nonché al contesto ambientale in cui tipicamente queste mansioni vengono adempiute (Cass. 22/5/2000 n. 6664). 16
17 OBBLIGO DI OBBEDIENZA Art. 2104, 2 comma Deve inoltre osservare le disposizioni per l esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende 17
18 Pubblico impiego.. Questo obbligo veniva inquadrato nel pubblico impiego come dovere di subordinazione, sancito dall art. 16 del DPR 3 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato) secondo cui l impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano stati impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
19 Art Obbligo di fedeltà Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 19
20 Art cc Obbligo di fedeltà 3 obblighi particolari: non concorrenza; segretezza; divieto di utilizzare notizie in modo pregiudizievole per l impresa. 20
21 Ø Viola l obbligo di segretezza il dipendente che trasmetta notizie riguardanti la partecipazione ad una gara d appalto dell azienda presso cui lavora ad altra società poi rimasta aggiudicataria dei lavori (Cass. pen. 12/4/1985). 21
22 Ø Il lavoratore che produca in una controversia intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viola l obbligo di fedeltà ex art cc., tenuto conto che l applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea ad impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell azienda (Cass. 4 maggio 2002 n. 6420). Tav. 22
23 Segue Ø La sottrazione di documenti aziendali viola l art cc. senza che rilevi in contrario l intento del lavoratore di farne un uso meramente processuale, atteso che il contrasto tra il diritto del dipendente alla tutela giurisdizionale ed il diritto del datore alla riservatezza non può essere risolto unilateralmente dal lavoratore ma deve essere valutato nella sede giudiziaria, ove il datore a fronte dell eventuale ordine d ispezione o di esibizione, può resistere, rimanendo esposto alle conseguenze che il giudice può trarre da tale suo comportamento (Cass. 25 ottobre 2001 n ) 23
24 Pubblico impiego Per il dipendente pubblico, in particolare, vige l obbligo di mantenere il segreto d ufficio nei casi previsti dalla legge, nonché astenersi da dichiarazioni pubbliche che possano danneggiare l immagine dell amministrazione.
25 segue P.I. In particolare, il dipendente pubblico ha l obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che possa risultare pregiudizievole per l amministrazione e il divieto di usare l impiego ai fini personali; (es. non richiedere o accettare compensi, raccomandazioni, non utilizzare beni dell amministrazione a fini personali, quali il telefono, non partecipare ad attività che coinvolgano interessi propri). Sul piano civilistico, la violazione dell'obbligo di fedeltà comporta una responsabilità sul piano disciplinare che su quello del risarcimento del danno eventualmente causato al datore di lavoro.
26 Il dovere di esclusività, sancito all art. 60 e ss. del DPR n. 3 del 1957 e richiamato dall art. 53, comma 1, e comma 6, lettera a, del d.lgs. n. 165 del 2001, che può essere considerato uno dei risvolti pratici del dovere di fedeltà. L osservanza di questo dovere implica il divieto per l'impiegato pubblico di esercitare il commercio, l'industria, svolgere professioni, assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Il dovere di esclusività è considerato un principio assoluto e di carattere generale da essere coperto da riserva di legge e sottratto alla contrattazione collettiva. Con l entrata in vigore della disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996, le cui disposizioni sono confluite nei contratti collettivi di comparto, il suddetto principio ha subito un temperamento, ammettendo per il dipendente pubblico che chieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, di svolgere altre attività, sempre che l amministrazione non rilevi motivi ostativi per conflitto di interessi.
27 Il dovere di collaborazione ed imparzialità può riassumersi nel dovere per il dipendente di tenere un comportamento improntato ad un rapporto di fiducia con i cittadini, dimostrando la massima disponibilità verso il pubblico senza ostacolare il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e all autocertificazione. Il dipendente deve, inoltre, assicurare parità di trattamento tra i cittadini ed evitare favoritismi nei confronti di alcuni (per es. rispettare l ordine cronologico delle pratiche, non rifiutare le prestazioni cui è tenuto).
28 Si tratta di un dovere previsto in passato che ora si è trasformato in un impegno per il pubblico dipendente di evitare comportamenti nella vita sociale che possano ledere all immagine e agli interessi della pubblica amministrazione
29 Rappresenta un corollario del dovere di collaborazione, nel senso che il dipendente deve fornire le notizie richieste all amministrazione che intenda effettuare controlli per accertare l osservanza di altri doveri, tra cui quello di fedeltà, sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
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