Avv. Alberto MANZELLA
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2 Il contratto d opera d intellettuale La professione intellettuale è caratterizzata dall impiego di intelligenza e cultura ed è connotata da Autonomia Discrezionalità Personalità - fiduciarietà Professionalità Competenza attestata dall iscrizione in appositi Albi Soggezione del professionista alla potestà disciplinare del proprio Ordine Professionale 2
3 Il contratto d opera d intellettuale Con il contratto d opera intellettuale, un soggetto, il professionista intellettuale, assume l obbligo nei confronti di un altro soggetto, cliente, di eseguire, dietro compenso, una determinata prestazione avente contenuto intellettuale. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive ove avviene uno scambio tra il compimento di un opera intellettuale ed il compenso 3
4 Il contratto d opera d intellettuale Ciò che contraddistingue il contratto d opera intellettuale, è la natura della prestazione che si traduce in una libertà del professionista nella scelta dei modi di attuazione dell incarico. La valutazione dell esatto adempimento dell obbligazione del professionista viene effettuata (soprattutto) tenendo conto della modalità attraverso cui l incarico è stato svolto 4
5 Obbligazioni di mezzi e di risultato Secondo una distinzione tradizionale le obbligazioni da contratto sarebbero classificabili in due categorie: di mezzi, aventi ad oggetto un comportamento professionalmente adeguato di risultato, aventi ad oggetto il risultato che il cliente-creditore ha interesse a conseguire 5
6 Obbligazioni di mezzi e di risultato Le obbligazioni assunte dai professionisti intellettuali nell esercizio delle proprie attività, di regola, si qualificano come obbligazioni di mezzi. Il professionista si impegna a svolgere a favore del cliente una prestazione di consulenza ed assistenza adeguata sotto il profilo tecnico e professionale, senza normalmente assumere vincoli specifici circa il buon esito di tali attività. 6
7 Obbligazioni di mezzi e di risultato Il professionista dovrà realizzare un attività efficiente tesa a conseguire il buon esito richiesto dal cliente. Nelle obbligazioni di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non costituisce l inadempimento ma il danno conseguente alla non diligente esecuzione della prestazione. Il professionista debitore, per andare esente da responsabilità, dovrà provare che la sua condotta è stata conforme alle regole da seguire nel caso concreto. 7
8 Il contratto d opera d intellettuale Il codice civile disciplina le professioni intellettuali ed il contratto d opera intellettuale al Capo III Libro V, Titolo III Le norme dettate dagli articoli prevedono un regime di responsabilità in base al quale se la prestazione implica soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave (art. 2236) 8
9 Diligenza Diligenza: significa utilizzare tutti gli accorgimenti che si rivelano necessari per rendere raggiungibili gli obiettivi posti dal cliente, considerando adeguatamente la natura dell attività esercitata. Il professionista dovrà informare il cliente sui rischi e sulle modalità con le quali andrà a svolgere la propria attività ed accertarsi che abbia una visione reale della situazione e ne sia consapevole 9
10 Colpa La colpa si articola in: negligenza imprudenza imperizia 10
11 Colpa La negligenza è riscontrabile nella pratica quando il professionista omette di tenere il comportamento dovuto dimenticanza svogliatezza disattenzione mancanza di sollecitudine 11
12 Colpa L imprudenza si ravvisa laddove il professionista metta in atto comportamenti che possono rivelarsi incompatibili con il risultato prefissato dal cliente. Occorre adottare i normali criteri di soluzione ed il comportamento che presenti il maggior numero di probabilità di successo 12
13 Colpa L imperizia è riconducibile alla mancanza di competenza da parte del soggetto incaricato. Da ciò deriva lo specifico obbligo del professionista coltivare un aggiornamento costante 13
14 Colpa Il professionista risponde anche del fatto degli ausiliari che operano sotto la sua direzione e responsabilità 14
15 Speciale difficoltà La speciale difficoltà si presenta in casi di: straordinarietà ed eccezionalità disposizioni normative poco chiare e di recente emanazione mancanza di un univoco orientamento interpretativo 15
16 Il nesso causale Per dar luogo all obbligazione risarcitoria occorre sempre un nesso di causalità tra la condotta (attiva od omissiva) e l evento di danno. Laddove tale nesso causale non sussista, nulla potrà essere imputato al professionista. L onere della prova del nesso causale è sempre posta in capo al cliente-creditore 16
17 Il nesso causale E dunque possibile ravvisare ipotesi di responsabilità senza danno tutte le volte in cui l errore professionale non ha rappresentato l antecedente causale dell evento 17
18 L attività del dottore commercialista e dell esperto esperto contabile Identificati brevemente i connotati generali della responsabilità, passiamo ora all indagine sulle attività tipiche del dottore commercialista e dell esperto contabile 18
19 Assistenza fiscale Nell ambito delle attività di assistenza fiscale, si distinguono: Il visto di conformità formale ( visto leggero ) che attesta la conformità dei dati delle dichiarazioni alla documentazione ed alle scritture contabili 19
20 Assistenza fiscale L asseverazione degli studi di settore con la quale si attesta la conformità degli elementi comunicati all Amministrazione finanziaria per l applicazione degli studi di settore rispetto alla documentazione fornita dal cliente ed alle scritture contabili 20
21 Assistenza fiscale La certificazione tributaria ( visto pesante ) con la quale si effettua un attività di certificazione della esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali 21
22 Assistenza fiscale In caso di asseverazioni infedeli o violazione delle norme relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, sono previste delle specifiche sanzioni a carico del professionista. Il danno è comunque rappresentato dai pregiudizi subiti dal cliente. 22
23 Incarichi giudiziari Curatore fallimentare Commissario giudiziale nel concordato preventivo nell amministrazione controllata nella liquidazione coatta amm. nell amm. Straord. delle grandi imprese C.T.U. C.T.P. Delegato alle operazioni di vendita nelle Esecuzioni Immobiliari 23
24 Incarichi giudiziari Anche nello svolgimento di tali incombenti, il professionista è esposto al rischio di sanzioni penali ed amministrative ed al risarcimento dei danni eventualmente cagionati a terzi 24
25 Incarichi giudiziari Merita sottolineare che la giurisprudenza ritiene che il danno eventualmente cagionato dal commercialista nello svolgimento delle funzioni di curatore fallimentare, salvo che il contratto non lo escluda espressamente, debba ritenersi compreso tra le garanzie di polizza r. c. poiché attività tipica di tale professione (cass. 15 febbraio 2007, n.3468) 25
26 Incarichi connessi con altre funzioni di natura pubblicistica Giudice tributario: tale funzione è preclusa a chi eserciti attivamente la professione di commercialista Risponde dei danni cagionati per - diniego di giustizia - dolo o colpa grave nell esercizio delle funzioni Revisore di Enti Pubblici: risponde della veridicità delle attestazioni ed ha l obbligo di riservatezza sui fatti e documenti acquisiti in ragione dell ufficio 26
27 Responsabilità connessa con la normativa antiriciclaggio Obblighi strumentali alla prevenzione del riciclaggio (validi anche per altre categorie di professionisti) Identificazione dei soggetti che compiono determinate operazioni Conservazione dei dati Segnalazione alle Autorità delle operazioni sospette Le omissioni e le inadempienze sono sanzionate in via penale ed amministrativa e pare difficile ravvisare ipotesi di danni a terzi 27
28 Responsabilità connessa con la violazione della privacy Art.15 D.lgs. 196/2003 Danni cagionati per effetto del trattamento. 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell art.2050 del codice civile (attività pericolosa n.d.a.) 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell articolo 11 (modalità del trattamento dati n.d.a.). 28
29 Responsabilità connessa con la violazione della privacy A parte il profilo sanzionatorio, laddove il professionista incorra in una violazione della normativa sulla privacy, il cliente danneggiato avrà titolo per ottenere anche il risarcimento del danno non patrimoniale. 29
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