VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI MADRI

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1 GRUPPO DI FALCO SRL VIA LAMBRO Opera (MI) VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI MADRI ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 1 / 23

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4 INDICE INDICE... 4 PREMESSA... 5 OGGETTO E SCOPO... 7 DEFINIZIONI RICORRENTI... 7 DATI GENERALI AZIENDALI... 8 DESCRIZIONE ATTIVITÀ AZIENDALE... 8 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA AZIENDALE... 8 ELENCO LAVORATORI E RELATIVO MANSIONARIO... 8 NORME DI RIFERIMENTO... 8 DIVIETI E PRESCRIZIONI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE... 9 ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITÀ ASTENSIONE OBBLIGATORIA ASTENSIONE ANTICIPATA CONGEDO PARENTALE INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA LAVORATRICE IN CONDIZIONI DI GRAVIDANZA PATOLOGICA LAVORATRICE IN CONDIZIONI DI GRAVIDANZA FISIOLOGICA VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ LAVORATIVA DURANTE LA GESTAZIONE E DOPO IL PARTO CONCLUSIONI FIRME E DATA CERTA / 23

5 PREMESSA Il DECRETO LEGISLATIVO N. 151 del 26 marzo 2001 disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità (sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione). Il Capo II del D.Lgs. 151/2001 riguarda la tutela della salute della lavoratrice. In particolare al 1 comma dell art. 6 è stabilito che il Capo II prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal 2 comma dell articolo 8. Al 2 comma, sempre dell art. 6, è stabilito che la tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. All art. 11 è sancito l obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi per le gestanti e di fornire adeguata informazione alle stesse ed ai loro Rappresentanti per la Sicurezza. All art. 12 è stabilito che, in relazione agli esiti della valutazione dei rischi per le gestanti, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la tutela delle gestanti, ivi compresa la richiesta all organo ispettivo dell astensione anticipata dal lavoro. Il Capo III del D.Lgs. 151/2001 regolamenta il congedo di maternità (ossia l astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice): in particolare all Articolo 20 Comma 1 del D.Lgs. 151/2001 è previsto che, fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità (totale 5 mesi di cui: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (ossia 8 mese) e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il Capo IV del D.Lgs. 151/2001 regolamenta il congedo di paternità (ossia l astensione obbligatoria dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità): in particolare all Articolo 28 Comma 1 del D.Lgs. 151/2001 è previsto che, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (il padre lavoratore che intende avvalersi di questo diritto presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il Capo V del D.Lgs. 151/2001 regolamenta il congedo parentale (ossia l astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore): in particolare all Articolo 32 Comma 1 del D.Lgs. 151/2001 è previsto che per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. 5 / 23

6 I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi (Articolo 32 Comma 2 del D.Lgs. 151/2001). Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni (Articolo 32 Comma 3 del D.Lgs. 151/2001). Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (Articolo 32 Comma 4 del D.Lgs. 151/2001). 6 / 23

7 OGGETTO E SCOPO Oggetto del presente documento sono l'analisi e la valutazione dei rischi per tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti (il presente si applica altresì alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età). Il presente documento è stato redatto dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e del Medico Competente (M.C.), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), facendo riferimento a quanto disposto dal DECRETO LEGISLATIVO N. 151 del 26 marzo 2001, fermo restando quanto stabilito dal DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. Lo scopo del presente documento è quello ottemperare al disposto dell Articolo 11 - Comma 1 del D.Lgs. 151/2001 sopraccitato, che impone l obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro. DEFINIZIONI RICORRENTI Ai fini del presente testo unico (Articolo 2 Comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO N. 151 del 26 marzo 2001) si adottano, nel presente documento di valutazione, le seguenti definizioni: a) per congedo di maternità si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; b) per congedo di paternità si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; c) per congedo parentale, si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; d) per congedo per la malattia del figlio si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per lavoratrice o lavoratore, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. 7 / 23

8 DATI GENERALI AZIENDALI Consultare il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs.81/08. DESCRIZIONE ATTIVITÀ AZIENDALE Consultare il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs.81/08. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA AZIENDALE Consultare lo specifico allegato al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs.81/08 denominato MANSIONARIO. ELENCO LAVORATORI E RELATIVO MANSIONARIO Consultare lo specifico allegato al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs.81/08 denominato MANSIONARIO. NORME DI RIFERIMENTO L'attuale norma di riferimento di tutela delle lavoratrici madri è costituita dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". Il Capo II del D.Lgs. stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì ruoli e competenze di 3 soggetti fondamentali: la Lavoratrice il Datore di lavoro il Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro 8 / 23

9 DIVIETI E PRESCRIZIONI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI VIETATI ALLE GESTANTI FONTE NORMATIVA Articolo 7 Comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO N. 151 del 26 marzo 2001 DIVIETI E PRESCRIZIONI DIVIETO PRESCRIZIONE Vietato adibire le lavoratrici gestanti al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati dall art. 5 del D.P.R del 25/11/76 e riportati nell allegato A del Testo Unico 151/01, sotto elencati. Obbligo di spostare ad altra mansione le donne in gestazione e per taluni lavori sino a 7 mesi dopo il parto se l attività lavorativa rientra tra quelle vietate. FONTE NORMATIVA Articolo 7 Comma 1 Alleg. A del DECRETO LEGISLATIVO N. 151 del 26 marzo 2001 DIVIETI E PRESCRIZIONI DIVIETO PRESCRIZIONE Vietato adibire al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. Obbligo di spostare ad altra mansione le donne in gestazione e per taluni lavori fino a 7 mesi dopo il parto se adibite ad attività rientranti nei divieti elencati. FONTE NORMATIVA Articolo 7 Comma 1 Alleg. A del DECRETO LEGISLATIVO N. 151 del 26 marzo 2001 DIVIETI E PRESCRIZIONI I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati alle donne in gestazione, come già definito dall articolo 3 Legge 1204/71 e ripresi dall articolo 7 del D.Lgs. 151/01, sono: A quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 9 / 23

10 C quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonchè alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 10/ 23

11 RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI O A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO FONTE NORMATIVA Articolo 7 Comma 2 Alleg. B del DECRETO LEGISLATIVO N. 151 del 26 marzo 2001 DIVIETI E PRESCRIZIONI Tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri sono inclusi anche quelli comportanti il rischio di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici o a condizioni particolari di lavoro, come elencati nell allegato B dell art. 7, 2 comma, del D. Lgs. 151/01 e già compresi nell allegato II del D. Lgs. 645/96. Le attività vietate alle gestanti sono: DIVIETO lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea; DIVIETO lavoro comportante il rischio di esposizione a toxoplasma; DIVIETO DIVIETO lavoro con rischio di esposizione al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; lavori con impiego di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall organismo umano; DIVIETO condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario; PRESCRIZIONE È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. Le attività vietate alle donne dopo il parto, durante il periodo di allattamento, sono: DIVIETO lavori in presenza di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall organismo umano; DIVIETO condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. PRESCRIZIONE È vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. 11/ 23

12 RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI FONTE NORMATIVA Articolo 8 del DECRETO LEGISLATIVO N. 151 del 26 marzo 2001 DIVIETI E PRESCRIZIONI DIVIETO PRESCRIZIONE Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. LAVORO NOTTURNO FONTE NORMATIVA Articolo 53 del DECRETO LEGISLATIVO N. 151 del 26 marzo 2001 DIVIETI E PRESCRIZIONI DIVIETO È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. NON OBBLIGO Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa. NON OBBLIGO Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. NON OBBLIGO Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni. 12/ 23

13 ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL ART. 11 ALLEGATO C A AGENTI 1 AGENTI FISICI: vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art AGENTI BIOLOGICI: vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II. 3 AGENTI CHIMICI: gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II: a) b) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato II; agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; 13/ 23

14 c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B PROCESSI Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. C CONDIZIONI DI LAVORO Lavori sotterranei di carattere minerario. 14/ 23

15 ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITÀ Le donne lavoratrici in gravidanza, qualora siano dipendenti, sia del settore privato che di quello pubblico, hanno diritto ad un periodo di astensione obbligatoria per maternità, ovvero un periodo retribuito di assenza dal lavoro, della durata di 5 mesi, più altri periodi facoltativi. ASTENSIONE OBBLIGATORIA L astensione obbligatoria riguarda il periodo che intercorre tra i 2 mesi antecedenti al parto ed i tre mesi successivi. Tale diritto della madre costituisce un obbligo, per i datori di lavoro, sia privati che pubblici. In alternativa, l'astensione dal lavoro può essere attuata, a scelta dell'interessata, per 1 mese prima del parto e i 4 successivi. In questo caso, è necessaria una "certificazione di flessibilità al congedo di maternità", attestante che tale scelta non pregiudica la salute della gestante e del bambino, rilasciata da un ginecologo del S.S.N. sia un medico competente per la salute nei luoghi di lavoro. In caso di parto prematuro, si possono aggiungere ai 3 mesi successivi al parto stesso i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima dell'evento, nel limite massimo di 5 mesi, a condizione che ci sia stata comunque effettiva astensione dal lavoro. Lo stesso diritto è esteso anche al padre, purché dipendente, nel caso non ne possa usufruire la madre, in quanto non dipendente. Prima dell inizio dell astensione obbligatoria, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all I.N.P.S. due documenti: la domanda di corresponsione dell indennità di maternità, precisando la data di inizio dell astensione obbligatoria; il certificato medico di gravidanza, redatto su un apposito modulo in dotazione alla A.S.L. ASTENSIONE ANTICIPATA È possibile richiedere l astensione anticipata dal lavoro fin dall inizio della gestazione, in caso di: gravi complicazioni della gestazione (gravidanza patologica); condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (gravidanza fisiologica); impossibilità di spostare la lavoratrice a mansioni meno disagevoli (gravidanza fisiologica). CONGEDO PARENTALE Sia la lavoratrice madre che il lavoratore padre, anche congiuntamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, successivamente all astensione obbligatoria, per un periodo complessivo di 10 mesi, anche non consecutivi, con un limite di sei mesi per ciascun genitore, nei primi otto anni di vita del bambino. Per tutto il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto ad una indennità giornaliera pari all 80% della retribuzione globale media giornaliera percepita nel periodo precedente a quello in cui ha avuto inizio l astensione. In tutti i casi di astensione facoltativa, l importo dell indennità di maternità è pari al 30% della retribuzione. Dal punto di vista previdenziale, il periodo di astensione obbligatoria per maternità è considerato utile sia per il diritto che per la misura di tutti i trattamenti pensionistici. Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il primo anno del bambino, 2 permessi di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Entrambi i genitori possono assentarsi anche in caso di malattia del bambino, fino al compimento dell'ottavo anno di vita. Nei primi 3 anni di vita, non ci sono limiti, mentre dopo, fino all'ottavo anno, sono concessi 5 giorni all anno per ciascun genitore. 15/ 23

16 La madre lavoratrice (o il padre, se può godere dei medesimi diritti) non può essere licenziata, per un periodo che va dall inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino. INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA Nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, successivamente al 180 giorno della gestazione, viene prevista la facoltà per la lavoratrice di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa. Tuttavia è necessario che un medico specialista (medico di famiglia) e il medico competente attestino che il rientro anticipato non arrechi pregiudizio allo stato di salute della lavoratrice. 16/ 23

17 LAVORATRICE IN CONDIZIONI DI GRAVIDANZA PATOLOGICA GRAVIDANZA PATOLOGICA = gravidanza che presenta rischi o complicazioni e che necessita di una sorveglianza medica particolare. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA La lavoratrice, qualora presenti gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, ha diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio. A CHI PRESENTARE LA DOMANDA La lavoratrice presenterà l'istanza PER COMPLICANZE (modulo compilato di richiesta interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione) e la CERTIFICAZIONE DELLO SPECIALISTA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA (modulo compilato e certificato dallo specialista in ostetricia e ginecologia) all A.S.L. (AZIENDA SANITARIA LOCALE) TERRITORIALMENTE COMPETENTE (DECRETO LEGGE N. 5 del 9 febbraio 2012). 17/ 23

18 LAVORATRICE IN CONDIZIONI DI GRAVIDANZA FISIOLOGICA GRAVIDANZA FISIOLOGICA = condizione della donna che va dal momento del concepimento fino all'espulsione del feto. Una gravidanza a termine di solito richiede 40 settimane. ESTENSIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ Le donne oltre il congedo di maternità (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data del parto) possono essere allontanate dal lavoro per le condizioni di lavoro o ambientali pericolose. COSA DEVE FARE LA LAVORATRICE La lavoratrice che svolge lavori vietati e/o pericolosi deve informare il datore di lavoro consegnando il CERTIFICATO MEDICO, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro ha l obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici determinati da condizioni ambientali e/o da processi lavorativi. Deve informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione dei rischi (Documento di Valutazione dei Rischi) e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate. COSA PUÒ FARE IL DATORE DI LAVORO Le misure di tutela che il datore di lavoro può adottare nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, possono essere: 1) modificare temporaneamente l orario di lavoro a tutela della lavoratrice; 2) modificare temporaneamente le condizioni di lavoro o le mansioni a lavori confacenti (adibendola anche a mansioni inferiori con la conservazione della retribuzione precedente); 3) allontanare la lavoratrice per motivi organizzativi o produttivi aziendali quando la stessa lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni confacenti comunicandolo alla Direzione Territoriale del Lavoro. Cosa bisogna presentare per ottenere l estensione della maternità obbligatoria? Il datore di lavoro deve presentare personalmente (o tramite la lavoratrice) alla Direzione Territoriale del Lavoro la dichiarazione di allontanamento della lavoratrice, allegando copia del certificato di gravidanza attestante la data presunta del parto, copia del documento di riconoscimento e copia del D.V.R. o estratto. Chi emette il provvedimento? La Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove viene svolta l attività lavorativa della lavoratrice è competente ad emettere il provvedimento di anticipo e/o posticipo del periodo obbligatorio del congedo di maternità. L interdizione dal lavoro può riguardare solo il periodo della gestazione oppure anche il periodo fino a sette mesi dopo il parto, in base alla valutazione della mansione svolta della lavoratrice. Chi può accertare la mansione vietata o controllare il D.V.R.? L Azienda AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. 18/ 23

19 VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ LAVORATIVA DURANTE LA GESTAZIONE E DOPO IL PARTO IMPIEGATA RISCHIO PRESENTE ATTIVITA A RISCHIO Trasporto e al sollevamento di pesi, nonché lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati dall art. 5 del D.P.R del 25/11/76 e riportati nell allegato A del Testo Unico 151/01 Trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati alle donne in gestazione, come già definito dall articolo 3 Legge 1204/71 e ripresi dall articolo 7 del D.Lgs. 151/01, sono: quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. Tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri sono inclusi anche quelli comportanti il rischio di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici o a condizioni particolari di lavoro, come elencati 19/ 23

20 nell allegato B dell art. 7, 2 comma, del D. Lgs. 151/01 e già compresi nell allegato II del D. Lgs. 645/96. lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea; (attività vietate alle gestanti) lavoro comportante il rischio di esposizione a toxoplasma; (attività vietate alle gestanti) lavoro con rischio di esposizione al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; (attività vietate alle gestanti) lavori con impiego di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall organismo umano; (attività vietate alle gestanti e attività vietate alle donne dopo il parto, durante il periodo di allattamento) condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario; (attività vietate alle gestanti e attività vietate alle donne dopo il parto, durante il periodo di allattamento) RADIAZIONI IONIZZANTI: le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. (attività vietate alle gestanti e attività vietate alle donne dopo il parto, durante il periodo di allattamento) LAVORO NOTTURNO: è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL ART. 11 ALLEGATO C 1 AGENTI FISICI: vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari; rumore; radiazioni ionizzanti; radiazioni non ionizzanti; sollecitazioni termiche; movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL ART. 11 ALLEGATO C 2 AGENTI BIOLOGICI: vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell art. 268 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II. 20/ 23

21 ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL ART. 11 ALLEGATO C 3 AGENTI CHIMICI: gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II: sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato II; agenti chimici che figurano nell'allegato XXXVIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; mercurio e suoi derivati; medicamenti antimitotici; monossido di carbonio; agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. Processi industriali che figurano nell allegato XLII del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche. Lavori sotterranei di carattere minerario. L attività lavorativa della mansione esaminata ha evidenziato di essere Risultato della valutazione COMPATIBILE e non richiede, pertanto, un cambio della mansione nel caso di lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto 21/ 23

22 CONCLUSIONI Mansione Risultato della Valutazione dei Rischi IMPIEGATA COMPATIBILE [*]: è necessario applicare l Art. 12 c.1 del D.Lgs. 151/01 (CAMBIO DI MANSIONE) o, se non è possibile, l Art. 12 c.2 (INTERDIZIONE DAL LAVORO). 22/ 23

23 FIRME E DATA CERTA Il Datore di Lavoro dichiara che il presente documento è stato revisionato in data La data certa del presente Documento, ai sensi dell Articolo 28 comma 2 del D. Lgs. 81/08, viene garantita attraverso l invio del file in formato PDF per mezzo della Posta Elettronica Certificata. Si allegano al presente le ricevute di accettazione e consegna dell inviata. DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) MEDICO COMPETENTE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) 23/ 23

24 AZIENDA: GRUPPO DI FALCO SRL OGGETTO: INFORMATIVA ALLE LAVORATRICI IN CASO DI GRAVIDANZA A tutela della salute della madre e del nascituro, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevede che la lavoratrice, di ogni mansione, non appena venutane a conoscenza, comunichi lo stato di gravidanza al Datore di Lavoro in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela. Il decreto prevede che al fine di evitare l'esposizione a rischio delle lavoratrici, il datore di lavoro, anche con il parere del Medico Competente, provveda a modificare temporaneamente le condizioni e/o l orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile, deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio. Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni, l azienda, attraverso la procedura prevista, deve richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro che sia disposta l astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice. L azienda ha già valutato i rischi per ogni lavoratrice e redatto un Documento di Valutazione del Rischio Lavoratrici Madri. La Valutazione del Rischio Lavoratrici Madri, condotta dal Datore di Lavoro in collaborazione con l R.S.P.P., il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha portato alle seguenti conclusioni: Mansione Risultato della Valutazione dei Rischi IMPIEGATA COMPATIBILE In caso di interruzione della gravidanza di una lavoratrice in maternità anticipata (sia per lavoro a rischio che per gravidanza a rischio) è necessario che la lavoratrice stessa ne informi la Direzione Provinciale del Lavoro, che provvederà a comunicare a lavoratrice, Azienda e INPS l interruzione del provvedimento di interdizione dal lavoro. Le lavoratrici che non effettuano lavori pericolosi faticosi o insalubri ai sensi dell Art. 7 del D.L.gs 151/01 possono usufruire della flessibilità del congedo di maternità, cioè possono astenersi dal lavoro partendo dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il Medico specialista Ginecologo dell ASL o dell Azienda Ospedaliera e il Medico Competente della ditta, attestino che tale scelta non arrechi danni alla salute della gestante e del nascituro. La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve essere presentata entro la fine del settimo mese di gravidanza. La presente viene consegnata a tutte le lavoratrici che firmano per AVVENUTA INFORMAZIONE. La Lavoratrice (Cognome e Nome): DATA: Firma per ricevuta di Avvenuta Informazione REGIONE LOMBARDIA OPERATORE FORMATIVO ACCREDITATO NR. ISCR. ALBO / 1 Mod. 4.2_7 Base Relazione Rev COLLOCAZIONE DOCUMENTO: Z:\GRUPPO DI FALCO SRL [I8305]\EDILIZIA\2015\DVR\MADRI\INFORMATIVA MADRI IMPIEGATA.doc

norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Lavori vietati (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 3, 30, comma 8 e 31, comma 1;

norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Lavori vietati (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 3, 30, comma 8 e 31, comma 1; D.Lgs. 151/01 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Lavori vietati (Legge 30

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