LA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE E I CONTRATTI COLLETTIVI DI SECONDO LIVELLO: IL DESTINO DELLE PROVE DI STABILIZZAZIONE

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1 LA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE E I CONTRATTI COLLETTIVI DI SECONDO LIVELLO: IL DESTINO DELLE PROVE DI STABILIZZAZIONE

2 LA CHIAVE DI LETTURA DELLA CONTRATTAZIONE NELLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO La crisi delle relazioni sindacali e la produttività aziendale: un parallelismo necessario : il quinquennio di trasformazione delle relazioni sindacali nel settore privato (accompagnato dal blocco della contrattazione nel pubblico impiego) Leva della produttività azionata nel 2007 con due percorsi distinti per detassazione e decontribuzione

3 DALL ORIGINE DELLA TECNICA DI SOSTEGNO NEL 2008 AL CONTRATTO DI PRODUTTIVITÀ Il contratto di produttività ex art. 53 l. 122/2010: definizione organica di entrambi gli incentivi ovvero detassazione delle somme corrisposte ai lavoratori strettamente correlate alla produttività aziendale e la decontribuzione (1 e 2 comma), superando almeno in parte le regole previste dal d.l. 93/2008 conv. in l. 126/08 dove non si accennava alla contrattazione collettiva (ritenendosi ammissibili accordi o pattuizioni individuali dell imprenditore)

4 Art. 53 Contratto di produttività In vigore dal 31 maggio Nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a euro.

5 CONTINUA 2. Nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell' art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre Caratteristiche dell accordo: sottoscrizione da parte di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (con esclusione di organismi di scarsa rappresentanza o non sottoscrittori del ccnl?), esclusione dei lavoratori pubblici, ampio spazio della contrattazione di secondo livello (lettura ampia delle voci retributive di riferimento)

6 DETASSAZIONE ANNO 2012, D.L N. 98, MODIFICATO DA L. 183/11 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA Art. 26 Contrattazione aziendale In vigore dal 1 gennaio Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

7 2012: CONTINUA La questione delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative diventa concreta La riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita e la decontribuzione rinvio (art. 4, comma 28 l. 92/12 che porta a regime lo sgravio contributivo previsto dall art. 1, commi 67 e 68 della l. 247/07 con eliminazione del regime sperimentale)

8 LA TRANSIZIONE: LINEE PROGRAMMATICHE PER LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA COMPETITIVITÀ IN ITALIA: 21 NOVEMBRE 2013 Una speciale agevolazione per il 2013? L imposta sostitutiva del 10% (estesa al 31 dicembre 2014) Legge del 24 dicembre 2012 n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).

9 MISURE SPERIMENTALI PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO Articolo 1 Comma In vigore dal 1 gennaio Per la proroga, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non e' emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, nonchè al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10 IL D.P.C.M. 22 GENNAIO 2013 E LA SUCCESSIVA CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 37/2013 Visto il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che dispone la proroga nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del richiamato onere massimo, siano stabilite le relative modalita' di attuazione; Visto il comma 482 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, secondo cui le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalita' anche per il periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e fissando il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 al 15 gennaio 2014;

11 CONTINUA Visto l'accordo in data 21 novembre 2012, recante: "Linee programmatiche per la crescita della produttivita' e della competitivita' in Italia", e in particolare la premessa nel punto in cui le Parti stipulanti "chiedono al Governo e al Parlamento di rendere stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui, la detassazione del salario di produttivita' attraverso la determinazione di un'imposta, sostitutiva dell'irpef e delle addizionali, al 10%", nonche' le previsioni di cui al punto 7, in tema di contrattazione collettiva per la produttivita'; Ritenuto, pertanto, di definire le misure sperimentali di cui al citato comma 481 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 in termini di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttivita' del lavoro;

12 OGGETTO E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE 1. Nel limite delle risorse di cui al comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), per il periodo dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttivita', in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (di seguito denominati, a tutti i fini di cui al presente decreto, "contratti"), ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

13 CONTINUA 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro , al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n La retribuzione di produttivita' individualmente riconosciuta che puo' beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non puo' comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, ad euro lordi.

14 RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ 1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/ redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un piu' efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttivita' convenuti mediante una programmazione mensile della quantita' e della collocazione oraria della prestazione;

15 RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ: CONTINUA b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attivita' lavorative; d) attivazione di interventi in materia di fungibilita' delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

16 GLI ACCORDI PER RENDERE OPERATIVI IL DPCM E LA CIRCOLARE CGIL, CISL, UIL e Confindustria (24 aprile 2013), Confapi (9 maggio 2013), Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai ( 1 3 m a g g i o ), A G C I, Confcooperative, Legacoop (14 maggio 2013)

17 IL PRESENTE DELLA CONTRATTAZIONE DI PRODUTTIVITÀ Problemi di rappresentatività sindacale? Da un tema di diritto sindacale, gli accordi di produttività sono divenuti un mero problema di diritto fiscale In attesa delle regole sulla restituzione del cuneo fiscale

18 IL RITORNO DELL OVVIO IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

19 IL CONTRATTO A TERMINE Art. 1 (Apposizione del termine) 01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non puo' eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

20 CONTINUA 1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto: a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, comprensiva di eventuale proroga concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. 2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

21 ART. 4 (DISCIPLINA DELLA PROROGA) 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

22 IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Art. 2 Disciplina generale In vigore dal 1 gennaio La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; forma scritta del contratto e del patto di prova. a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5; (2) b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all' articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;

23 ART. 2 CONTINUA f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all' articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (3).

24 ART. 2 CONTINUA 3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento (6) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. (5) 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. (5)

25 ART. 3 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (L AGGIUNTA ) 2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo

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