ACCORDO QUADRO. Premessa
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- Angelina Ippolito
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1 ACCORDO QUADRO TRA LE AGENZIE FORMATIVE CONFARTIGIANATO FORMAZIONE CNIPA UMBRIA- ECIPA UMBRIA - ITER Scarl SERVIZI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA, CHE OPERANO PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI TERNI, L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI E LE OO.SS. NIdiL CGIL, ALAI CISL E CPO-UIL VOLTO ALLA DEFINIZIONE DELLA TUTELA E DEI DIRITTI DEI COLLABORATORI A PROGETTO ED A PARTITA IVA, ADDETTI ALLA DOCENZA NELL AMBITO DEI CORSI DI PRIMA QUALIFICA. Al fine di favorire l attivazione di azioni volte ad individuare soluzioni di maggior tutela, garanzia e valorizzazione dei rapporti di collaborazione a progetto e di collaborazione con Partita Iva, in un quadro di regole di riferimento per quanti operano in qualità di docenti nei Centri di Formazione Professionale della Provincia di Terni, nell ambito dei corsi di prima qualifica, con le suddette forme contrattuali, fermo restando che tali regole non modificano in alcun modo la natura di CO.CO.PRO. e delle altre tipologie di collaborazione, che tale rapporto non si configura come rapporto di lavoro subordinato, senza peraltro escludere la previsione di percorsi condivisi di stabilizzazione del lavoro le parti, come sopra rappresentate, concordano: di giungere alla individuazione dei punti caratterizzanti il presente accordo quadro che è volto a disciplinare, in maniera organica, i rapporti di lavoro regolati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, collaborazioni stipulate con P. IVA ai sensi del Titolo VII capo 1 del D.LGS n 276 del 2003; Premessa Le Aziende hanno, all interno del proprio settore di lavoro, progetti, programmi di lavoro o fasi di essi, affidabili a collaboratori a progetto con o senza partita IVA, che garantiscono attività specifiche rese in autonomia nell ambito della Formazione Professionale. Ciò rende necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione del lavoro tra tutti i collaboratori ed un corretto utilizzo di queste modalità di lavoro. Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di verificare la gestione dei rapporti di lavoro presenti nelle Aziende e di dare un ordinamento, teso a migliorare le condizioni di lavoro dei collaboratori, per le attività prestate, così come consentito, fra l altro, dall Art.61 comma 4 del D.LGS. n 276 del
2 Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue: Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al D.LGS 276/03 così come specificato dalla circolare n 1/2004 del Ministero del Lavoro e politiche sociali e ad ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente, presenti all interno delle Aziende e rese con o senza P.IVA. riguardanti l attività di docenza nell ambito dei corsi di prima qualifica da svolgersi presso i CFP della Provincia di Terni. Art. 2 Forma e contenuto dei contratti individuali Il Committente e i soggetti coinvolti nell ambito di applicazione del presente Accordo, sono tenuti, al momento della definizione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data d inizio della prestazione, a fornire al lavoratore il testo del presente Accordo ed il contratto individuale in forma scritta, formulato sulla base delle regole definite nel presente Accordo e dalla negoziazione individuale. Il contratto individuale, ai sensi dell Art.62 del D.LGS. n 276 del 2003, contenere le seguenti informazioni: deve a) L identità delle parti e l indicazione del settore d attività; b) L indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di essi, individuato nel suo contenuto caratterizzante e integralmente allegato al contratto individuale, rendendo esplicito il risultato finale, che è oggetto della prestazione ; c) Il profilo tipo entro il quale il lavoratore è inserito, l individuazione analitica delle mansioni richieste al lavoratore, nonché gli obiettivi professionali da raggiungere individuati di comune accordo; d) Le forme di coordinamento con il committente nell esecuzione, anche temporale, della prestazione che non pregiudichino, in alcun caso l autonomia dell obbligazione lavorativa; e) La durata del contratto di lavoro e la durata determinata o determinabile della prestazione e la gestione delle eventuali proroghe. f) L entità dei corrispettivi, i tempi e modalità del loro pagamento, le eventuali maggiorazioni, i rimborsi spese e loro modalità e tempi d erogazione; g) Le modalità di accesso alla formazione e all aggiornamento professionale; h) Le modalità di accesso alle informazioni e alle misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; i) Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio e maternità, come da accordo allegato. j) Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l eventuale composizione delle controversie; 2
3 k) Le forme di godimento dei diritti sindacali; l) Le forme assicurative previste per legge. Art. 3 Natura dell incarico 1. L incarico ha natura: a) di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui all art. 409 n 3 del Codice di Procedura Civile e viene conferito ai sensi e per gli effetti del Titolo VII Capo I del D.LGS. n 276 del 2003, indipendentemente che il lavoratore sia in possesso o meno di Partita IVA e in riferimento alla procedure contenute nella circolare n 1/2004 del Ministero del Lavoro e politiche sociali; b) di prestazione d opera e di prestazione d opera intellettuale ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti e degli artt e seguenti del Codice Civile, indipendentemente che il lavoratore sia in possesso o meno di Partita IVA; c) di collaborazione occasionale ai sensi del comma 2 dell Art.61 del D.LGS. n 276 del 2003; d) di consulenze e di ogni altra forma di lavoro non dipendente, ivi comprese quelle al comma a), svolte in autonomia e senza vincolo di subordinazione, indipendentemente che il lavoratore sia in possesso o meno di Partita IVA. 2. Il lavoratore, compatibilmente con gli impegni assunti nel contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. 3. E consentito, nell ambito del contratto individuale, l inserimento di una clausola d esclusività dell attività svolta dal lavoratore. In questo caso va prevista una clausola apposita che chiarisca i termini e gli ambiti in cui ha effetto l esclusiva, con relativa indennità economica aggiuntiva. Art. 4 Modalità di espletamento delle prestazioni 1. Il Collaboratore presterà la propria opera in piena autonomia gestionale, organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il Committente. Pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo. 3
4 2. Il lavoratore pur avendo piena autonomia gestionale, organizzativa ed operativa del progetto è tenuto a svolgere la propria attività nel pieno rispetto del calendario didattico concordato. Il Committente s impegna a remunerare le ore richieste dallo stesso in eccedenza rispetto all articolazione oraria stabilita per la docenza. 3. Il Collaboratore si impegna a predisporre adeguato materiale didattico, di propria elaborazione, a supporto delle attività di docenza, utilizzando le strumentazioni tecniche messe a disposizione dal Committente. 4. Il Collaboratore avrà facoltà di utilizzare sia i propri strumenti che quelli comunque messi a disposizione dal Committente per un corretto e puntuale adempimento della sua prestazione. 5. Il lavoratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il lavoratore è inoltre tenuto a non svolgere attività che creano danno all immagine e pregiudizio al Committente. Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere dell essenzialità, ai sensi dell art. 64, comma 2, del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30 del Art. 5 Durata del contratto 1. La durata del contratto individuale sarà correlata alle prestazioni ed all esecuzione dell attività formativa, concordata preventivamente tra le parti firmatarie del presente accordo all atto della stipula e, nel caso di collaborazione a progetto, sulla base di un progetto o un programma di lavoro definito ed indicato chiaramente nel contratto individuale. 2. Per tutti i lavoratori, di cui all Art.1, fatta salva l importanza della continuità didattica, la durata del contratto individuale sarà riferita alla durata del progetto approvato con apposita determina dirigenziale della Provincia di Terni, facendo riferimento al codice corso ed al finanziamento concesso. 3. Nell eventualità in cui si presenti la necessità di effettuare nuove prestazioni per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle svolte dai lavoratori di cui allo Art. 1, il committente si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai lavoratori con i quali abbia avuto rapporti negli ultimi 12 mesi. Art. 6 Compenso 1. Le Agenzie Formative, nel predisporre i budget dei corsi presso i CFP Provinciali, con il concorso dell Amministrazione Provinciale, per il nuovo anno formativo 2006/2007, hanno previsto ulteriori risorse da destinare all incremento del costo azienda, relativo agli incarichi ai Docenti. 4
5 Tale incremento viene quantificato nella misura di 2 (due) Euro/ora lordi costo azienda orari, con un ulteriore aumento di 1 (uno) Euro/ora lordo costo azienda, derivante da un accordo con l Amministrazione Provinciale, che verrà corrisposto ad ogni collaboratore al momento dell adesione individuale alla proposta collettiva al sistema mutualistico di cui all art. 7 comma Nel rilevare che le Agenzie firmatarie dell accordo hanno deciso di impegnarsi, sulla base del verbale d incontro del 15/09/2005, al pagamento delle competenze maturate dai Docenti, con cadenza bimestrale, anche a seguito dell impegno assunto dall Amministrazione Provinciale di accelerare e snellire le procedure burocratiche necessarie per svincolare i finanziamenti ed erogarli alle agenzie, si concorda che: a) la corresponsione del compenso avverrà, nell arco dell anno, con 5 (cinque) rate bimestrali che saranno emesse, entro e non oltre, il 15 (quindici) del mese a partire dal mese successivo al primo bimestre d inizio della prestazione, mediante prospetto paga. La regolarità dell erogazione è condizionata dalla consegna, da parte dei docenti, del prospetto orario entro e non oltre il 2 (secondo) giorno del mese successivo relativo al bimestre di competenza. Si precisa che l eventuale invio, di alcuni prospetti, oltre il termine stabilito, dà la possibilità all agenzia, di non erogare gli emolumenti solo dei lavoratori in difetto. b) Il compenso lordo orario per la prestazione si ritiene omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente, escluse quelle a carico del committente. c) Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate dietro presentazione di apposita documentazione con le stesse modalità adottate per l erogazione dei compensi (v. comma a ). Art. 7 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione 1. Ai sensi degli Artt. 61, comma 4 e 66 del DLGS n 276 del 2003 e comunque per tutte le tipologie di cui all Art. 1 del presente accordo, le parti concordano che nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, non vi sarà, a carico del lavoratore, nessun vincolo di prestazione. 2. Come previsto dall art. 66 del DLGS n 276 del 2003, la gravidanza, la malattia e l infortunio del collaboratore a progetto non comportano l estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, nei limiti della durata del contratto, senza erogazione del corrispettivo. Di conseguenza, il collaboratore/collaboratrice ha diritto, durante lo svolgimento dell incarico conferitogli: 5
6 a) in caso di malattia e infortunio: alla sospensione del rapporto senza diritto al compenso. Tale sospensione non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza, fatta salva la possibilità per il committente di recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita. Nel caso in cui il lavoratore fosse coperto da una cassa mutua decade il recesso del contratto per una durata temporale pari a un massimo di 60 giorni annui o fino alla scadenza del contratto individuale. b) in caso di gravidanza: alla proroga, valida nei limiti della durata del contratto, per un massimo di 180 giorni; c) in caso di gravidanza, purché iscritta alla gestione separata INPS ed a condizione che risulti priva di altra copertura previdenziale: ad un assegno di maternità secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma 1 del presente articolo, il lavoratore presenterà tempestivamente, e comunque entro 24 ore, al committente la relativa documentazione sanitaria, salvo comprovata impossibilità del collaboratore che giustifichi eventuale ritardo della comunicazione. 4. Per usufruire dei diritti di cui al comma 2, il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. 5. Al fine di sovvenire al bisogno del Collaboratore nei periodi di malattia e maternità, il Committente l Amministrazione Provinciale e il Collaboratore s impegnano ad attivare forme di assistenza e previdenza, valendosi, con il consenso del Collaboratore, di istituzioni esterne (es. società di mutuo soccorso, vedi art. 6 comma 1 ). A tale scopo il Committente s impegna a svolgere gli adempimenti necessari al pagamento della polizza mutualistica, attraverso ritenuta su prospetto paga, previa autorizzazione su delega sottoscritta alla firma del contratto a cura del Collaboratore, di cui allegato 1. Art. 8 Formazione e diritto allo studio 1. E riconosciuto al collaboratore/studente la possibilità di permessi giornalieri, in concomitanza con l espletamento di esami universitari, che verranno recuperati per non compromettere il risultato del progetto. 2. Allo scopo di coadiuvare i Docenti nell espletamento dei compiti connessi con gli incarichi di docenza e di rafforzare le loro competenze le Parti s impegnano, previa verifica dell esistenza di strumenti di supporto nell ambito della programmazione provinciale del FSE, con specifico riferimento all obbiettivo 3-misura C 4, a ricercare occasioni di formazione ed aggiornamento. 6
7 Art. 9 - Rescissione e risoluzione del contratto Così come previsto dall art. 61 comma 4 e dall art. 67 comma 2 del D.LGS n 276 del 2003, si definiscono per tutte le tipologie contrattuali previste agli articoli 1 e 3 del presente accordo, le modalità da inserire nei contratti individuali. Pertanto il contratto individuale potrà essere risolto: 1) per scadenza del termine concordato; 2) per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell incarico; 3) per revoca da parte del committente, così come disposto al successivo punto a); 4) per rinuncia all incarico da parte del lavoratore, così come disposto al successivo punto b). a) Nello specifico il committente può rescindere il contratto quando si verifichino: gravi inadempienze contrattuali; sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere; commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni; danneggiamento o furto di beni. in caso di inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi e divieti stabiliti nel precedente art. 3 comma 5. In caso di inadempienza di cui sopra il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne immediata e motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. Il lavoratore potrà richiedere la convocazione della commissione paritetica di cui all art.10, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La commissione dovrà espletare il tentativo di composizione bonaria delle controversie entro i successivi 15 giorni. b) Il lavoratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. c) Rescissione anticipata : nel caso in cui il Committente si avvalga della facoltà di rescindere anticipatamente il contratto dovrà comunicarlo con 7
8 un preavviso di 60 giorni, tenendo indenne il Collaboratore delle spese e del lavoro eseguito. Nella presente ipotesi il Committente, a seguito del mancato guadagno, corrisponderà al collaboratore una indennità pari al 70% dei compensi residui previsti dal contratto - Art.2227 del Codice Civile. Le previsioni del presente articolo saranno riportate nel contratto individuale così come previsto dall Art.67 comma 2 del D.LGS n 276 del 2003 e potranno essere modificate solo se più favorevoli al lavoratore. Art. 10 Commissione paritetica Per i fini previsti dal presente accordo, le parti concordano di costituire una commissione paritetica che ha compiti di esaminare le controversie d applicazione di istituti e clausole contrattuali di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e i prestatori d opera di cui all art. 1. La commissione si esprimerà entro 15 giorni. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all art. 410 del c. p. c. Giudice ordinario qualora il tentativo abbia esito negativo. La commissione è composta da 3 membri nominati dal Committente e da 3 membri nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo. Art Diritti sindacali Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue : 1. I collaboratori hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. impegnandosi comunque a recuperare le ore di docenza dovute 2. I collaboratori hanno diritto al riconoscimento di una propria rappresentanza sindacale composta da rappresentanti. Gli stessi saranno eletti o nominati sulla base del protocollo unitario per la rappresentanza del lavoro atipico stipulato da ALAI CISL, NIdiL CGIL, e CPO UIL a livello nazionale il 23 settembre 2002, e i loro nominativi, unitamente a quelli dei rappresentanti sindacali provinciali firmatarie del presente accordo, saranno comunicati al Committente ed all Amministrazione Provinciale a cura delle predette OO.SS. 3. Il lavoratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del 8
9 compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilità dai competenti organi statutari. 4. La delega, di cui all allegato 2, è rilasciata per iscritto e trasmessa all Azienda a cura del lavoratore o dell Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all amministrazione e all organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate. 5. Il committente si impegna all atto dell accensione della prestazione a consegnare al lavoratore copia del presente accordo. Art. 12 Durata Il presente Accordo ha validità e durata fino al giorno 31/12/08, e resterà in vigore sino al suo rinnovo. Art. 13 Verifiche periodiche Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative. Nelle verifiche previste le parti potranno anche definire compensi aggiuntivi legati a singoli progetti e/o a programmi od obbiettivi non precedentemente previsti. Art. 14 Clausola di salvaguardia e norma antidiscriminatoria Il presente Accordo non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale. In riferimento al DLGS 9 luglio 2003 n 216, l art. 15 della L. 300/70, alla L. 903/77, alla L. 125/91 e comunque alla normativa vigente, viene garantito dal committente la rimozione di ogni elemento di discriminazione nell accesso al lavoro, nell assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti o nella risoluzione del rapporto. Art. 15 Disposizioni Finali 1. Le parti s impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Accordo con la normativa entrata in vigore. 2. Le Aziende si impegna a dare comunicazione del presente Accordo. 3. L Amministrazione Provinciale si impegna a favorire la copertura dei maggiori oneri derivanti dall applicazione del presente accordo anche attraverso la 9
10 riduzione della spesa a carico delle Agenzie Formative prevista per l utilizzo degli immobili dei CFP. L entità di tale riduzione sarà definita per l anno 2006/2007 in sede di stipula dell accordo di partenariato tra i CFP e le Agenzie Formative. Art. 16 Allegati Ad ogni contratto individuale sarà allegata una copia del presente accordo quadro. Fanno parte integrante del presente accordo i seguenti allegati: a) modello tipo di delega assistenza mutualistica Allegato 1; b) modello tipo di delega sindacale Allegato 2; Letto, confermato e controfirmato. Terni, lì 5 Luglio 2006 Per l Amm. Provinciale di Terni Confartigianato Formazione CNIPA Umbria Per le OO.SS.: NidiL-CGIL ECIPA UMBRIA ALAI-CISL ITER Scarl CPO-UIL Servizi Formativi Confindustria Umbria 10
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