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1 Dr.ssa Maria Giuseppina Bosco Direttore UOC S.Pre.S.A.L. ASL Roma B Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema La normativa relativa all esposizione ad agenti biologici

2 Il D.Lgs. 81/2008 in sintesi: misure generali di tutela art.15 a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

3 Il D.Lgs. 81/2008 in sintesi: misure generali di tutela art.15 e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

4 Il D.Lgs. 81/2008 in sintesi: misure generali di tutela art.15 n)l informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v)l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

5 La valutazione dei rischi è un obbligo specifico del datore di lavoro è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dalla valutazione deve essere elaborato un documento contenente: relazione che riporta i criteri adottati individuazione delle misure generali di tutela programma di attuazione delle misure Il documento deve essere conservato in azienda

6 La valutazione dei rischi deve Consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori Fare clic per modificare lo stile quindi: del sottotitolo dello schema non è un adempimento formale, ma uno strumento di lavoro che consenta di prendere decisioni ben definite

7 La valutazione dei rischi deve essere uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e più in generale alla organizzazione del sistema sicurezza aziendale Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

8 Il D.Lgs. 81/2008 Il Titolo X del D. Lgs. 81/2008 riguarda la prevenzione e la protezione dei lavoratori dall esposizione ad agenti biologici pericolosi per la salute, poiché possibile causa di infezioni, intossicazioni o allergie. Tra gli agenti biologici sono compresi microrganismi quali batteri, virus, funghi, parassiti, sia naturali che geneticamente modificati e colture cellulari.

9 Strumenti di prevenzione e vigilanza La normativa prescrive, per il rischio biologico come per gli altri tipi di rischio, obblighi relativi a: Valutazione (art.271/81) eliminazione o, se non è possibile, riduzione del rischio (artt. da 272 a 277) informazione e formazione dei lavoratori (art. 278) e prevede specifiche sanzioni per il loro mancato rispetto

10 Rischio biologico Il DLgs 81/2008 tratta il rischio biologico nel Titolo X: Esposizione ad agenti biologici In particolare definisce e classifica gli agenti biologici e dà indicazioni sulla valutazione del rischio e sulle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione da adottare per la prevenzione

11 Rischio biologico Il rischio biologico è la probabilità di sviluppare una malattia a seguito del contatto con un agente biologico.

12 Definizioni Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi e trasferire materiale genetico

13 Campo di applicazione Tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. (sono quindi comprese sia le esposizioni legate ad un utilizzo deliberato, sia le esposizioni potenziali presenti nell attività lavorativa o nell ambiente di lavoro) 27/05/13

14 L utilizzo deliberato Gli agenti biologici sono volutamente introdotti nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati o trasformati in modo da sfruttarne le proprietà biologiche o volutamente isolati, coltivati o trattati per accertarne la presenza, il tipo e/o la quantità nei campioni in esame.

15 Nell uso deliberato gli agenti biologici costituiscono l oggetto dell attività lavorativa e non se ne può fare a meno.

16 L esposizione potenziale Nell esposizione potenziale si può evidenziare la presenza di agenti biologici, anche in concentrazioni elevate, ma come evento involontario e indesiderato. Un elenco di attività in cui può vi può essere esposizione potenziale ad agenti biologici pericolosi è riportato nell allegato XLIV

17 Settori lavorativi con uso deliberato di agenti biologici Università e Centri di ricerca (ricerca e sperimentazione); Laboratori di microbiologia (diagnostica, prove biologiche su animali e su cellule); Sanità, Zootecnia e Veterinaria (ricerca e sperimentazione di farmaci contenenti agenti biologici); Industria delle biotecnologie e Farmaceutica (produzione di microrganismi selezionati, vaccini, kits diagnostici, test biologici su animali e cellule); Ambiente (trattamento dei rifiuti); Agricoltura (fertilizzazione delle colture); Industria bellica (produzione di armi biologiche).

18 Elenco non esaustivo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici Attività in industrie alimentari Attività nell agricoltura Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale Attività nei servizi sanitari, comprese le attività di isolamento e post mortem Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico

19 Malattie infettive Molti agenti biologici presenti nell ambiente (batteri, virus, funghi ecc.) sono in grado di provocare malattie nell uomo la possibilità di sviluppare malattie dipende dalle: caratteristiche dell agente biologico modalità del contatto condizioni del soggetto esposto condizioni ambientali

20 Caratteristiche dell agente biologico infettività: capacità di un microrganismo di sopravvivere alle difese dell ospite e di replicare in esso patogenicità: capacità di produrre malattia a seguito di infezione trasmissibilità: capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura Virulenza: insieme delle caratteristiche di infettività e di patogenicità

21 Modalità del contatto Il contatto con un agente biologico può avvenire attraverso: le vie di trasmissione caratteristiche dell agente (es. via aerea); eventi accidentali (es. tagli, punture, morsi).

22 La gravità della malattia E anche legata alle condizioni dell ospite. Altro aspetto determinante è la possibilità di controllare la diffusione e l azione dell agente biologico tramite adeguati sistemi di profilassi e terapia.

23 Gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile la Gruppo 1: agente che presenta diffusione nella comunità, sono poche probabilità di causare disponibili efficaci misure malattie in soggetti umani; profilattiche e terapeutiche; Gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile la diffusione nella comunità, sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche;

24 Classificazione (2) Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; può diffondersi nella comunità; di norma sono disponibili misure profilattiche e terapeutiche; Gruppo 4: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di diffondersi nella comunità; non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche e terapeutiche;

25 Esempi di classificazione Gruppo 2 Bordetella pertussis, Clostridium tetani, Campylobacter, Enterobatteri, Leptospira, Corynebacterium diphteriae, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Herpes virus simplex, Legionella, Varicella-Zoster Gruppo 3 Brucelle, Mycobacterium tuberculosis, Rickettsie, Salmonella typhi, Virus dell epatite B e C, Febbre gialla, HIV, BSE, Leishmania, Echinococco, Plasmodium f. Gruppo 4 Virus Lassa, Ebola, Marburg

26 L a lle g a to X L V I d e l D.L g s. 8 1 /0 8 c o n tie n e l e le n c o d e g li a g e n ti b io lo g ic i c la s s ific a ti n e i g r u p p i 2, 3 e 4 s p e c ific a n d o c h e g li a g e n t i n o n in s e r iti in d e tti g r u p p i v a n n o im p lic ita m e n te n e l g r u p p o 1.

27 Nel documento di valutazione dei rischi Descrizione del ciclo lavorativo con indicazione - delle caratteristiche degli ambienti di lavoro, - delle macchine, impianti ed attrezzature presenti, allo scopo di evidenziare quali sono le fasi e le aree di lavoro a rischio biologico (ad es. contatto con pazienti, animali, materiali biologici; uso di attrezzi taglienti o pungenti; gestione dei rifiuti; condizioni in cui si creano aerosol potenzialmente contaminati, ecc.) e le fonti di rischio (ambienti, attrezzature, pazienti, animali, materiali biologici, rifiuti, ecc.).

28 veterinarie - misure di isolamento scelte dall all. 47 misure per laboratori e tabulari ddl adotta idonee misure secondo l all. 47 per i processieindustriali misure misure specifiche tecniche, organizzative misure di emergenza procedurali formazione e informazione misure igieniche misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie - misure di isolamento scelte dall all. 47 misure per laboratori e tabulari ddl adotta idonee misure secondo l all. 47 misure specifiche per i processi industriali misure di emergenza formazione e informazione

29 Nel documento di valutazione dei rischi (continua continua ) Individuazione degli effetti patologici, allergici e tossici degli agenti biologici presenti e/o individuati.

30 Nel documento di valutazione dei rischi (continua continua ) Numero e nominativi dei lavoratori esposti considerando anche, in collaborazione con il medico competente, la conoscenza dello stato di salute dei lavoratori esposti con l individuazione di eventuali categorie sensibili presenti (donne in gravidanza - D. Lgs. 151/2000, individui allergici o con patologie pregresse o in atto, immunodepressi, ecc.). E opportuno che la valutazione del rischio biologico sia effettuata suddividendo i lavoratori in gruppi omogenei, tipicamente per mansione lavorativa in modo da poter capire, per ciascuna fase, il tipo e l entità dell esposizione e per quali agenti.

31 Nel documento di valutazione dei rischi (continua continua ) Metodologie e procedure di lavoro adottate (ordinarie e straordinarie), considerando anche fattori di natura trasversale come il microclima, condizioni di lavoro difficili, stress, ecc.

32 Nel documento di valutazione dei rischi Programma delle misure di emergenza (continua (Art. 277) previste in caso di dispersioni impreviste di agenticontinua ) biologici (es. in seguito a emissioni indebite in laboratori, da recipienti, contenitori, apparecchiature, ecc.), tra cui l allontanamento immediato dei lavoratori dalle zone interessate e la bonifica delle stesse ad opera di personale formato e munito di idonee protezioni.

33 Nel documento di valutazione dei rischi Programmi di formazione e informazione previsti per gli operatori (Art. 278). (continua continua )

34 Nel documento di valutazione dei rischi Piano di sorveglianza sanitaria (Art. (continua 279) adottato dal medico competente, in continua ) base ai risultati della valutazione del rischio biologico. Tra queste misure, su parere del medico competente, vi sono la messa a disposizione di vaccini ritenuti efficaci e l allontanamento temporaneo del lavoratore da mansioni a rischio (es. per personale in gravidanza).

35 Programma di miglioramento e verifica e Nelperiodico documento aggiornamento della valutazione e delle di di valutazione deirelative rischi misure prevenzione e protezione. Programma di miglioramento e verifica e (continua aggiornamento periodico della valutazione e dellecontinua ) relative misure di prevenzione e protezione.

36 Nel documento di valutazione dei rischi Identificazione degli agenti biologici (continua pericolosi presenti o presumibilmente continua ) presenti e loro classificazione nei 4 gruppi di rischio caratterizzando anche il tipo di esposizione (potenziale o deliberata), le vie di esposizione e l eventuale durata dell esposizione (si possono verificare, infatti, eventi ad effetto immediato come punture, ferite, ecc. o avere esposizioni prolungate ad es. a bioaerosols

37 Trasmissione per inalazione AGENTI BIOLOGICI: Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphteriae, Brucella spp., M. tuberculosis MODALITA : tecniche in grado di generare aerosol: 27/05/13 Centrifugazione Agitazione Pipettaggio Utilizzo e sterilizzazione dell ansa Utilizzo di siringhe Liofilizzazione Filtrazione sotto vuoto

38 Trasmissione per inalazione PROCEDURE ELEVATO: A RISCHIO manutenzione strumenti per colture, subcolture, eliminazione colture e supporti diagnostici; manipolazione di terreni liquidi; allestimento preparati microscopici; tests identificativi e di antibiotico-sensibilità.

39 Cosa deve fare il Medico Competente Tra le varie attività del medico Competente specificate nell articolo 25 del D.Lgs. 81/08, è previsto l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alle attività di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Il mancato adempimento è pesantemente sanzionato.

40 La Sorveglianza Sanitaria SORVEGLIANZA SANITARIA (Art Prevenzione e controllo) Se la valutazione del rischio ne rileva la necessità, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Inoltre il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l allontanamento temporaneo del lavoratore.

41 Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. A seguito dell informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all articolo 271. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

42 I registri degli esposti e degli eventi accidentali Art I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 o 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l attività svolta, l agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all ISPESL e all organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute; b) comunica all ISPESL e all organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ispesl copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ispesl copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio; 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali é noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo é di quaranta anni. 5. La documentazione di cui ai precedenti commi é custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. 7. L ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

43 (Prevenzione e controllo) 1. Qualora l esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell articolo Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 4. A seguito dell informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all articolo Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

44 SANZIONI per tutti (art. 282) datore di lavoro (art. 283) preposti (art. 284) medico competente (art. 285) lavoratore (art. 286) chiunque se contro misure igieniche art. 273

45 Contaminazione riduzione del rischio Le misure di prevenzione possono agire in maniera sostanziale proteggendo le vie di ingresso attraverso l uso di barriere primarie e secondarie MA ANCHE: Individuando i soggetti ricettivi; Attuando immunoprofilassi attiva.

46 Cosa fare? L approccio informativo e formativo promette ottimi risultati. Tuttavia rimane applicato a macchia di leopardo... L istruzione del personale è una necessità e un obbligo normativo (D.Lgs.81/2008) che ricade sul RSPP e sul RSL.????????

47 Norme di protezione Norme strutturali, ovvero idoneità di: Locali: spazio, cubatura, lavabilità; Impianti di ventilazione (manutenzione!) e filtrazione dell aria; Ambienti in depressione; Percorsi separati e differenziati sporco/pulito; Smaltimento idoneo dei rifiuti; Ausili igienici (lavandini, dosatori, asciugamani).

48 Norme di protezione Precauzioni standard Lavaggio delle mani; Uso dei guanti; Uso del sovracamice idrorepellente; Uso di visiere protettive (o maschere/occhiali) Eliminazione corretta di aghi o taglienti; Corretto imballaggio ed etichettatura dei rifiuti.

49 piano di sicurezza scritto e accessibile al personale individuazione delle attività lavorative che possono comportare una esposizione al sangue descrizione di cosa fare in caso di situazioni di emergenza

50 piano di sicurezza descrizione di come si utilizzano gli accorgimenti tecnici e si rispettano le procedure operative si usano i dispositivi di protezione individuale si assicura la formazione e l addestramento si fornisce la sorveglianza sanitaria

51 misure da adottare precauzioni procedure standard operative accorgimenti tecnici dispositivi di protezione individuale decontaminazione degli ambienti ed eliminazione dei rifiuti

52 dispositivi di protezione individuale in aggiunta alle procedure operative ed agli accorgimenti tecnici comprendono: guanti, camici, sistemi di protezione del viso e degli occhi, mascherine devono essere opportunamente puliti e decontaminati dopo l uso o eliminati in modo appropriato devono essere rimossi quando si esce da un area contaminata

53 Guanti Sono monouso, in Lattice di gomma, Vinile, o in Nitrile. Devono offrire impermeabilità, libertà di movimento e sensibilità tattile. Non offrono protezione sufficiente in caso di punture o tagli. Vanno cambiati tra un paziente e l altro e usati in modo corretto, per evitare che divengano veicoli di infezione (indossando i guanti non si devono toccare oggetti di uso comune come telefoni, registri, fotocopiatrici, personal computer, ecc.)

54 Indumenti di Protezione da agenti biologici Proteggono dalla contaminazione durante le operazioni che prevedono il contatto con sangue o altri liquidi e/o materiale biologico. Si tratta di camici con maniche lunghe, completo giacca con maniche lunghe e pantaloni, tuta intera con maniche lunghe. Il vestiario può essere di materiale diverso: in tessuto non tessuto oppure in altri materiali; può essere monouso o riutilizzabile; deve consentire un adeguato comfort dell'operatore. I capelli devono essere legati e inseriti in un copricapo.

55 Dispositivi di Protezione degli Occhi Occhiali, Visiere o Schermi sono raccomandati quando le operazioni possono dar luogo a schizzi, aerosol, droplet che possono contaminare la mucosa congiuntivale.

56 Dispositivi di Protezione delle vie aeree Si usano quando è vi è rischio di inalazione di materiale tossico o infetto per evitare le malattie trasmissibili per via aerea. Sono disponibili diversi tipi di mascherine che offrono diversi gradi di protezione. La scelta dipende dalle dimensioni delle particelle infettanti aerodisperse e dall attività svolta.

57 Trama del materiale tessuto non tessuto (TNT) da Checchi e coll., Dental Cadmos, 8/2003.

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63 COSA DEVE CONTROLLARE L ORGANO DI VIGILANZA La documentazione L applicazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali L applicazione delle misure igieniche L applicazione delle misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie - misure di isolamento scelte dall all. 47 L applicazione delle misure per laboratori e stabulari (all. 47) L applicazione delle misure specifiche per i processi industriali L applicazione delle misure di emergenza L avvenuta formazione e informazione

64 Interventi di prevenzione e vigilanza Nell ambito degli interventi, tra l altro vengono sottoposti a verifica: i locali di lavoro con le loro caratteristiche strutturali, le macchine, gli impianti i cicli tecnologici e l'organizzazione per la sicurezza delle attività lavorative e la prevenzione di tutti i rischi presenti il rispetto delle norme da parte dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori gli obblighi connessi ai contratti d appalto, opera, somministrazione l adeguatezza della formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori l adeguatezza delle attività di sorveglianza sanitaria e dell espletamento dei compiti del Medico Competente L adeguatezza del sistema organizzativo 6464

65 Una risorsa (ergonomica?) degli SPReSAL Prescrizione ex art.20 D.LGS. 758/94 : Atto impositivo con il quale l'u.p.g. impone al contravventore l'adozione di misure atte a far cessare le situazioni di illecito inerenti le violazioni di norme giuridiche che tutelano la sicurezza e l'igiene del lavoro punite con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Contestualmente al foglio di prescrizione viene redatta la Comunicazione di Notizia di Reato (art 347 C.P.P.), informativa nella quale l'u.p.g. indica gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, le fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette relativa documentazione all AG

66 Verifica della Prescrizione: Scaduti il termine della prescrizione e comunque non oltre 60 giorni da tale data, tenuto conto delle eventuali proroghe, l'u.p.g. provvederà ad eseguire un sopralluogo in azienda al fine di verificare l'eventuale adempimento o inadempimento alle prescrizioni impartite. Non adempimento: Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorno dalla scadenza del temine fissato nella prescrizone

67 Il circolo virtuoso della prevenzione Pianificazione dell intervento secondo evidenza di danno: andamento infortuni e m.p. Concentrazione delle risorse disponibili nel settore critico Oltre la sanzione Migliorare l efficacia a parità di risorse: diffondere indicazioni condivise e praticabili Interventi di controllo Valutazione a breve e a lungo termine: modifica dei comportamenti, riduzione degli infortuni e delle m.p. 6767

68 I fattori di rischio biologico in ambito veterinario sono in relazione in particolare: Alla presenza di focolai Alle procedure invasive Alle condizioni di base dell operatore Alla organizzazione della struttura in cui viene erogata la prestazione

69 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E indispensabile registrare tutti i casi di infortunio e di incidente (morso, taglio, schizzi, imbrattamenti, ecc) in quanto la conoscenza della dinamica di questi eventi consente di verificare l efficacia delle misure preventive predisposte. Meno efficace nella valutazione del rischio è la semplice registrazione dei casi di malattia infettiva in quanto dipendenti da molti fattori

70 L esperienza pratica: Spesso il DVR è un copia-incolla di modelli generici; Spesso il DVR riporta ciò che dovrebbe e non ciò che è Quasi sempre il ciclo tecnologico e lavorativo descritto nel DVR non corrisponde a quello reale Quasi sempre la popolazione lavorativa non è descritta (età, sesso, anzianità lavorativa, tipologia contrattuale, provenienza da altri paesi)

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