Le novità fiscali in tema di strumenti finanziari
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- Arianna Carlini
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1 Le novità fiscali in tema di strumenti finanziari L imposta sulle transazioni finanziarie Vittorio Salvadori di Wiesenhoff, 14 novembre 2013 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
2 Introduzione Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
3 Introduzione Imposta sulle transazioni finanziarie (IFTT) L IFTT è stata istituita dalla Legge di Stabilità 2013 (L. 228 del 24 dicembre 2012 LS) Art. 1, La LS stabilisce i principi generali della IFTT, rinviando ad un decreto del MEF per le regole operative Tre imposte in una L IFTT comprende in realtà tre diverse imposte: un imposta sul trasferimento delle proprietà di azioni (IFTT-E) in vigore dal 1 marzo un imposta su operazioni in equity derivatives (IFTT-D) in vigore dal 1 settembre un imposta su operazioni ad alta frequenza (IFTT-H) in vigore dal 1 marzo (azioni) / 1 settembre (derivati) 2
4 Introduzione Regole operative per l applicazione dell imposta Le regole operative per l applicazione dell imposta sono contenute nel Decreto 21 febbraio 2013 (DT) del Ministro dell economia e delle finanze (MEF) Il DT è stato modificato dai successivi decreti del 18 marzo 2013 e 16 settembre 2013 Il MEF ha pubblicato la lista degli emittenti italiani con azioni negoziate in MR / SMN, aventi capitalizzazione media in novembre 2012 < 500 mn L Agenzia delle Entrate (ADE) ha pubblicato: - Provvedimenti 1 marzo 2013 / 29 marzo 2013 (Provvedimenti Stati): lista degli Stati con cui sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o l assistenza nel recupero dei crediti fiscali (Art. 19(4) Decreto) - Provvedimento 18 luglio 2013: adempimenti dichiarativi, modalità di versamento, obblighi strumentali, rimborso (il Provvedimento IFTT) - Ris. 62/E/2013: istituzione dei codici tributo per il versamento dell imposta (anche ravvedimento operoso) 3
5 Introduzione Chiarimenti Relazione illustrativa alla LS Relazione illustrativa al DT (RI-1) Relazione illustrativa al Decreto 16 settembre 2013 (RI-2) Q&A su azioni dell 8 agosto 2013 (Q&A-E) Q&A su derivati del 26 agosto 2013 (Q&A-D) Cosa manca? Circolari esplicative dell ADE sulla IFTT Provvedimenti del Direttore dell ADE in materia di: - modalità di rimborso dell imposta a soggetti non residenti - modello di dichiarazione annuale Cosa può accadere? Modifiche all imposta in sede di Legge di Stabilità 2014? 4
6 Introduzione Effetto extra-territoriale L IFTT-E e l IFTT-D si applicano indipendentemente: - dalla residenza delle controparti, e - dal luogo di conclusione delle operazioni L IFTT-H si applica alle operazioni effettuate su MR / SMN italiani indipendentemente dalla residenza delle controparti L IFTT quindi riguarda anche soggetti non residenti in Italia, in qualità di soggetti passivi e / o soggetti responsabili del versamento e degli adempimenti connessi 5
7 Operazioni su azioni IFTT- E Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
8 Ambito oggettivo di applicazione (Art. 2 DT) Azioni Tassabili L IFTT-E si applica alle operazioni che comportano il trasferimento della proprietà / nuda proprietà di alcune tipologie di azioni e strumenti partecipativi (Azioni Tassabili): 1. azioni emesse da società aventi sede legale in Italia e, nel caso di azioni negoziate su un MR / SMN, una capitalizzazione media nel mese di novembre dell anno precedente > 500 mn 2. strumenti finanziari partecipativi ex Art. 2346, 6, del codice civile, emessi da società aventi sede legale in Italia 3. titoli rappresentativi delle azioni e strumenti sub 1. e 2, indipendentemente dalla residenza dell emittente (depositary receipts) 7
9 Trasferimento della proprietà (Art. 3 DT) Data di regolamento effettiva / contrattuale Nel caso di azioni ammesse ad un sistema di gestione accentrata, il trasferimento della proprietà si considera avvenuto alla data di regolamento (effettiva) Il responsabile del versamento dell imposta, previo consenso del soggetto passivo, può assumere come data di trasferimento della proprietà la data di regolamento contrattualmente prevista In base al Q&A-E, la scelta tra data di regolamento effettiva / contrattuale è possibile solo quando il responsabile del versamento dell imposta sia diverso dal soggetto passivo Effettivo traslativo Per le altre azioni, si considera la data in cui si verifica l effetto traslativo Conversione, scambio, rimborso di obbligazioni. Physical settlement di derivati Si ha trasferimento della proprietà ai fini IFTT-E anche nel caso di: - conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con Azioni Tassate - physical settlement di derivati con consegna di Azioni Tassate 8
10 Valore della transazione (Art. 4 DT) Netting L imposta è dovuta sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto per data di regolamento e per singolo strumento finanziario Ai fini del netting: - rilevano acquisti / vendite su MR / SMN e OTC. Si possono considerare anche acquisti / vendite su mercati diversi e in diverse date di negoziazione, ma con medesima data di regolamento - si può fare riferimento alla data di regolamento contrattualmente prevista (se responsabile del versamento è diverso dal soggetto passivo) - non si tiene conto di acquisti / vendite escluse o esenti dall imposta Cross-broker netting: possibilità di individuare un unico intermediario responsabile del netting, quando si effettuano operazioni tramite diversi intermediari 9
11 Valore della transazione (Art. 4 DT) Prezzo Acquisto a pronti: controvalore pagato, senza considerare oneri accessori Physical settlement di derivati negoziati su MR / SMN: lo strike price Physical settlement di derivati non negoziati su MR / SMN - il maggiore tra lo strike price ed il prezzo di liquidazione del sottostante, cioè il prezzo di mercato del sottostante alla data specificata nel contratto ai fini del cash settlement - il maggiore tra lo strike price ed il prezzo di liquidazione del sottostante, cioè il prezzo ufficiale del sottostante del giorno precedente a quello del physical settlement (quando il contratto non fa riferimento ad alcun prezzo di liquidazione) - il maggiore tra lo strike price ed il valore normale del sottostante, se si tratta di azioni non quotate su MR / SMN 10
12 Soggetti passivi (Art. 5 DT) Soggetti passivi L IFTT-E è dovuta dall acquirente, indipendentemente: - dalla residenza, e - dal luogo di conclusione delle operazioni Soggetti responsabili del versamento L Art. 19 TD e il Provvedimento FTT identificano i soggetti responsabili del versamento dell imposta e degli adempimenti connessi (in alcuni casi non coincidono con i soggetti passivi) 11
13 Aliquota d imposta (Art. 6 DT) Aliquota ordinaria L IFTT-E è dovuta con aliquota dello 0,2% (0,22% nel 2013) Aliquota ridotta L aliquota è ridotta allo 0,1% (0,12% nel 2013) nei seguenti casi: - trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in MR / SMN - acquisto di Azioni Tassate tramite un intermediario che si interponga tra le parti acquistando su MR / SMN, a condizione che ci sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento - operazioni concordate ex Art. 19 del Regolamento 1287/2006/CE, qualora previste dal mercato Sono operazioni OTC quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing network, indipendentemente dalle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza post negoziale 12
14 Aliquota d imposta (Art. 6 DT) Netting Nel caso di netting tra acquisti / vendite su MR / SMN e OTC, l aliquota è pari alla media delle aliquote ponderate per il numero di titoli acquistati Physical settlement L IFTT-E dovuta sugli acquisti di Azioni Tassate in caso di physical settlement di derivati si calcola sempre con aliquota ordinaria (0,22% nel 2013, 0,2% poi) 13
15 Operazioni su equity derivatives IFTT-D Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
16 Ambito oggettivo di applicazione (Art. 7 DT) Derivati Tassabili L IFTT-D si applica alle operazioni sui seguenti derivati (Derivati Tassabili): 1. strumenti finanziari derivati (SFD) ex Art. 1(3) TUF, sia se negoziati su MR / SMN sia se sottoscritti o negoziati OTC, che abbiano come sottostante prevalentemente Azioni Tassabili o il cui valore dipenda prevalentemente da Azioni Tassabili (derivati non cartolarizzati: future, opzioni, swap, forward, CFD) 2. valori mobiliari (VM) ex Art. 1(1-bis) (c) and (d) TUF, che permettono di acquisire o vendere prevalentemente Azioni Tassabili o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad Azioni Tassabili (derivati cartolarizzati). La LS menziona specificamente warrant, covered warrant e certificati 15
17 Ambito oggettivo di applicazione (Art. 7 DT) Modifiche introdotte dal Decreto 16 settembre Il Decreto 16 settembre ha aggiunto un nuovo comma 3 all Art. 7: - SFD / VM che abbiano come sottostante o valore di riferimento dividendi su azioni sono out of scope (cfr. anche Q&A-D) - obbligazioni e titoli di debito (diversi da quelli esclusi ex Art. 15(1)(b/b-bis)) e diritti di opzione sono VM Obbligazioni e titoli di debito esclusi dall imposta Ai sensi dell Art. 15(1) DT sono escluse dall imposta: - le operazioni su obbligazioni e titoli di debito; dal 1 gennaio 2014, l esclusione si applica a strumenti capital protected (Art. 15(1)(b) TD) - le operazioni su obbligazioni e titoli di debito rilevanti ai fini di adeguatezza patrimoniale (Art. 15(1)(b-bis) DT) 16
18 Ambito oggettivo di applicazione (Art. 7 DT) Il Test di Prevalenza L Art. 7(2) DT definisce il concetto di prevalenza al fine di identificare i Derivati Tassabili: - il sottostante / valore di riferimento deve essere rappresentato per più del 50% dal valore di mercato di Azioni Tassate (il Test di Prevalenza) - quando il sottostante / valore di riferimento è composto da misure su azioni o indici, il Test di Prevalenza deve essere condotto sulle azioni / indici cui si riferiscono le misure - non si considera la componente non equity del sottostante / valore di riferimento 17
19 Ambito oggettivo di applicazione (Art. 7 DT) Quando deve essere effettuato il Test di Prevalenza? Il Test di Prevalenza deve essere effettuato in momenti diversi (Art. 7(2) DT, modificato dal Decreto 16 settembre): 1) SFD / VM quotati su MR / SMN: - solo alla data di emissione, se non è possibile modificare il sottostante / valore di riferimento - diversamente, alla data di emissione e alla data di variazione del sottostante / valore di riferimento 2) SFD / VM non quotati su MR / SMN: - alla data di sottoscrizione o emissione e alla data di variazione del sottostante / valore di riferimento Secondo quanto chiarito nel Q&A-D: - il Test di Prevalenza non è richiesto per gli swap dinamici su azioni / indici (ciascuna posizione è considerata come il sottostante di uno SFD separato) - il Test di Prevalenza deve essere effettuato nel caso di swap statici 18
20 Ambito oggettivo di applicazione (Art. 7 DT) Chiarimenti forniti nel Q&A-D in materia di Derivati Tassati Dividend swaps, CDS, index dividend futures sono out of scope Volatility swaps, variance swaps, correlation swaps: dovrebbero invece essere in scope Derivati con sottostante azioni emesse da emittenti low cap non sono Derivati Tassati Derivati con sottostante ETF / OICR che investono prevalentemente in Azioni Tassate sono in scope 19
21 Eventi impositivi (Art. 8 DT) Conclusione dell operazione Le operazioni su SFD / VM sono soggette ad imposta al momento della conclusione dell operazione e cioè: - al momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto (SFD) - al momento di trasferimento della titolarità dei VM (in base all Art. 3 DT) Si ha una modifica del contratto quando c è una variazione del nozionale (determinato in base all Art. 9), delle parti, della scadenza, del sottostante o del valore di riferimento Una modifica del sottostante o valore di riferimento è una variazione delle proporzioni in termini quantitativi delle azioni o titoli componenti l indice o il valore sottostante. Tuttavia, non è evento imponibile una variazione del sottostante / valore di riferimento che non sia decisa dalle parti, a condizione che il derivato sia già stato tassato (es future sul FTSE MIB, modifica all indice) Nel caso di modifica del nozionale (aumento / riduzione), che non dipenda da una variazione del sottostante / valore di riferimento, l imposta si paga sul delta Se cambiano le parti, l imposta è dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante 20
22 Eventi impositivi (Art. 8 DT) Chiarimenti forniti nel Q&A-D in materia di eventi impositivi Full / partial early termination di derivati OTC: non è modifica del contratto se viene esercitata una facoltà prevista contrattualmente Full / partial early termination per motivi non contemplati nel contratto: è una modifica del contratto (evento impositivo) Che differenza c è tra full / partial early termination e riduzione del nozionale? Reset di uno swap: non è evento impositivo a condizione che non cambino i flussi totali pagati / ricevuti sulla cd equity performance leg dello swap e che date e modalità di reset siano predeterminate 21
23 Eventi impositivi (Art. 8 DT) Chiarimenti forniti nel Q&A-D in materia di eventi impositivi Nel caso di swap dinamici su basket di azioni / indici: - non si effettua il Test di Prevalenza - l imposta si applica separatamente su ciascuna azione / indice, come se fosse il sottostante di un separato SFD - la base imponibile si calcola giornalmente per ciascuna controparte e ciascun sottostante, considerando separatamente le operazioni che generano una posizione lunga e quelle che generano una posizione corta - nessuna compensazione tra posizioni lunghe e corte o tra titoli / indici diversi - la base imponibile per ogni controparte / titolo-indice è pari alla somma del valore assoluto del valore nozionale di ogni singola operazione effettuata nel giorno Questi chiarimenti (quali?) non si applicano agli swap statici : - è richiesto il Test di Prevalenza - ma considero anche in questo caso separatamente le posizioni lunghe e corte, aggregando i rispettivi nozionali su base giornaliera? E nel caso di single name swap? 22
24 Valore nozionale (Art. 9 DT) I criteri per calcolare il valore nozionale L IFTT-D non è proporzionale al valore dell operazione, ma è dovuta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto L Art. 9 DT stabilisce i criteri per calcolare il valore nozionale per le diverse tipologie di SFD e VM Effetto leva Se il valore nozionale di un derivato (diverso da quelli con componente opzionale, per i quali il nozionale è pari al premio) è amplificato, si considera il valore nozionale effettivo (cioè, il valore nozionale del contratto moltiplicato per l effetto leva) 23
25 Soggetti passivi (Art. 10 / Art. 19 TD) Soggetti passivi L IFTT-D è dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni su SFD / VM, indipendentemente: - dalla residenza delle controparti, e - dal luogo di conclusione delle operazioni Soggetti responsabili del versamento L Art. 19 TD e il Provvedimento FTT identificano i soggetti responsabili del versamento dell imposta e degli adempimenti connessi (in alcuni casi non coincidono con i soggetti passivi) 24
26 Misura dell imposta (Art. 11 DT) Imposta ordinaria L IFTT-D è dovuta in misura fissa, che varia (da a 200) in funzione della natura dello strumento e del relativo valore nozionale, sulla base della tabella 3 allegata alla LS Imposta ridotta In base all Art. 11(1) DT l IFTT-D è ridotta ad 1/5 nei seguenti casi: - operazioni che avvengono su MR / SMN - acquisto di SFD / VM tramite un intermediario che si interponga tra le parti acquistando su un MR / SMN, a condizione che ci sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento - operazioni concordate ex Art. 19 del Regolamento 1287/2006/CE, qualora previste dal mercato Sono operazioni OTC quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing network 25
27 Esclusioni ed esenzioni Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
28 Esclusioni ed esenzioni (Art. 15 / Art. 16 DT) Regole generali Esclusioni: Art. 15 DT Esenzioni: Art. 16 DT Riguardano solo l IFTT-E e l IFTT-D Ai sensi dell Art. 19(3) e del Provvedimento FTT, gli intermediari responsabili del versamento non sono tenuti a versare l imposta a condizione che: - il contribuente attesti per iscritto che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all'art. 15 o di esenzione indicate all'art gli intermediari non sappiano o non abbiano ragione di sapere, in base all ordinaria diligenza, che l attestazione del contribuente è falsa o non affidabile L attestazione può non essere richiesta nel caso di esclusioni / esenzioni verificabili oggettivamente. Resta ferma la responsabilità dell intermediario nel caso di negligenza, imperizia o imprudenza 27
29 Esclusioni ed esenzioni (Art. 15 / Art. 16 DT) Esclusioni Operazioni di emissione ed annullamento di Azioni Tassate / VM, incluso il riacquisto dei titoli da parte dell emittente Acquisto di azioni di nuova emissione, anche per effetto di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni o physical settlement di derivati Operazioni su obbligazioni / titoli di debito (capital protected o rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale) Trasferimenti temporanei della proprietà di Azioni Tassate Trasferimenti della proprietà di azioni emesse da emittenti low cap / depositary receipts su queste azioni Operazioni intercompany su azioni e derivati Acquisti ed operazioni poste in essere da intermediari che operano in modalità riskless principal, a condizione che vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento Acquisti ed operazioni poste in essere da sistemi di compensazione e garanzia (anche in paesi black-list, post Decreto 16 settembre, a certe condizioni) 28
30 Esclusioni ed esenzioni (Art. 15 / Art. 16 DT) Esenzioni Operazioni con controparti sovranazionali (UE, BCE, banche centrali, fondi sovrani, enti / organismi internazionali) Trasferimento della proprietà e operazioni aventi ad oggetto OICR etici / socialmente responsabili. Sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli qualificati come etici / socialmente responsabili Non è chiaro a cosa si riferisca questa esenzione Operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di market making o di sostegno alla liquidità Fondi pensione, enti di previdenza obbligatoria, etc 29
31 Operazioni ad alta frequenza IFTT-H Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
32 Ambito oggettivo di applicazione (Art. 12 DT) Operazioni ad alta frequenza Si considerano operazioni ad alta frequenza le operazioni: - generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri - che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo (tempo tra immissione dell ordine e successiva modifica / cancellazione da parte dello stesso algoritmo Non si considerano gli algoritmi utilizzati: - per lo svolgimento dell'attivita' di market making (a condizione che gli ordini provengano da specifici desk dedicati all attività di market making) - esclusivamente per l'inoltro degli ordini dei clienti al fine di rispettare regole di best execution 31
33 Ambito oggettivo di applicazione (Art. 12 DT) Operazioni sul mercato finanziario italiano L IFTT-H si applica alle operazioni ad alta frequenza effettuate sul mercato finanziario italiano (MR / SMN autorizzati dalla Consob) ed aventi ad oggetto azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi, VM e SFD La formulazione dell Art. 12 è piuttosto infelice, ma la norma potrebbe includere anche strumenti finanziari che non sono soggetti alla IFTT-E o IFTT-D (a condizione che siano negoziati su MR / SMN italiani): - azioni emesse da società non residenti - azioni di emittenti low cap - SFD aventi come sottostante prevalentemente azioni (italiane, estere, low cap) 32
34 Applicazione dell imposta (Art. 13 DT) Soglia percentuale degli ordini cancellati / modificati L IFTT-H si applica con l'aliquota dello 0,02% ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari Si considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro l'intervallo di mezzo secondo L imposta si calcola per singola giornata di negoziazione sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60 per cento 33
35 Soggetti passivi (Art. 14 / Art. 19 DT) Soggetti passivi L IFTT-H è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'art. 12, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni Soggetti responsabili del versamento L Art. 19 TD e il Provvedimento FTT identificano i soggetti responsabili del versamento dell imposta e degli adempimenti connessi (in alcuni casi non coincidono con i soggetti passivi) Gli intermediari responsabili del versamento ex Art. 19 calcolano l imposta separatamente per ciascun soggetto passivo Se un soggetto passivo effettua operazioni ad alta frequenza tramite più intermediari, l imposta è liquidata separatamente da ciascun intermediario 34
36 Versamento dell imposta ed adempimenti connessi Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
37 Soggetti responsabili del versamento (Art. 19 DT) Intermediari responsabili del versamento L Art. 19 DT e il Provvedimento FTT identificano i soggetti responsabili del versamento dell imposta e degli adempimenti connessi (in alcuni casi non coincidono con i soggetti passivi) Art. 19(1) e par. 1.1 del Provvedimento FTT: sono responsabili del versamento dell imposta le banche, le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nel Paese d origine all esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d investimento assimilabili a quelle indicate dal TUF come negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, a esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori (Intermediario) Un Intermediario è responsabile del versamento quando interviene nell esecuzione delle operazioni soggette ad imposta 36
38 Soggetti responsabili del versamento (Art. 19 DT) Altri soggetti responsabili del versamento Il par. 2 del Provvedimento FTT identifica altri soggetti (non Intermediari) che in alcuni casi sono responsabili del versamento (solo per IFTT-E e IFTT-D): - i soggetti (residenti e non) abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), per le operazioni effettuate nell ambito di queste attività, se non si avvalgono di un Intermediario per l esecuzione degli ordini di negoziazione - le società fiduciarie (residenti e non), autorizzate nel Paese di origine all esercizio di attività assimilabili all amministrazione di beni per conto terzi, per le operazioni effettuate nell ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di un Intermediario per l esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata - i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l autentica di atti, compresi quelli esercenti l attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l imposta sia stata già applicata. Nel caso di atti formati o autenticati all estero e oggetto di deposito presso un notaio in Italia, l imposta deve essere versata da quest ultimo, sempreché il contribuente non attesti che l imposta sia stata già applicata 37
39 Soggetti responsabili del versamento (Art. 19 DT) Operazioni senza intervento di un responsabile d imposta In base all Art. 19(1) DT e al par. 2.2 del Provvedimento FTT, l imposta è versata direttamente dal soggetto passivo nel caso di operazioni effettuate senza l intervento di alcun responsabile d imposta Adempimenti dei responsabili d imposta I responsabili del versamento dell imposta devono versare l imposta, presentare la dichiarazione annuale e adempiere agli obblighi strumentali (registro delle operazioni), nei termini e con le modalità stabiliti con il Provvedimento FTT Il versamento dell imposta e gli adempimenti dichiarativi possono essere delegati a Monte Titoli. Gli obblighi strumentali restano comunque in capo al responsabile d imposta 38
40 Obblighi strumentali (par. 5 Provvedimento FTT) Intermediari Registrazione, in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nell allegato 8 (per le operazioni su azioni e derivati) e nell allegato 9 (per transazioni ad alta frequenza) Altri responsabili d imposta. Contribuenti diversi dalle persone fisiche Conservare la documentazione relativa alle operazioni Tenuta di un registro cronologico giornaliero Contribuenti persone fisiche Conservare la documentazione idonea ad attestare l avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari 39
41 Dichiarazione (par. 6 Provvedimento FTT) Termini e modalità La dichiarazione, relativa all anno solare precedente, deve essere presentata all'ade entro il 31 marzo di ciascun anno, di regola in via telematica La dichiarazione dei soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, può essere presentata tramite una delle seguenti modalità: - in via telematica - mediante spedizione postale effettuata dall estero utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La busta deve essere indirizzata all Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto il codice fiscale del dichiarante e la dicitura Contiene dichiarazione Modello FTT Modello di dichiarazione Il modello di dichiarazione è approvato con provvedimento del Direttore dell ADE (non ancora emanato) 40
42 Intermediari white / black (Art. 19(4) DT) Tre categorie di Intermediari Intermediari white-list: intermediari localizzati (sede legale) in uno degli Stati indicati nei Provvedimenti Stati Intermediari black-list: intermediari localizzati (sede legale) in uno Stato diverso da quelli indicati nei Provvedimenti Stati e che non si sono sbiancati Intermediari black-list sbiancati : intermediari localizzati (sede legale) in uno Stato diverso da quelli indicati nei Provvedimenti Stati e che si sono sbiancati seguendo una delle procedure previste dal Provvedimento FTT (dati pubblicati sul sito dell ADE): - stabile organizzazione in Italia - stabile organizzazione in uno Stato white list - nomina di un rappresentante fiscale - delega a Monte Titoli 41
43 Catene di Intermediari (Art. 19(4) DT) Catene di Intermediari Le catene possono essere solo tra Intermediari (cioè, soggetti ex par. 1.1 del Provvedimento FTT) Se nell operazione intervengono più Intermediari, il responsabile d imposta è quello più vicino al soggetto passivo Se l acquirente / controparte finale è un Intermediario white-list / black-list sbiancato, deve versare l imposta Se l acquirente / controparte finale è un Intermediario black-list, l imposta deve essere versata dall eventuale Intermediario white-list / black-list sbiancato nella catena Se in una catena di intermediari interviene, a qualsiasi titolo, un Intermediario black-list, deve essere considerato dagli altri Intermediari, ai fini del versamento e degli obblighi dichiarativi, come un acquirente / controparte finale. Rischio di doppia imposizione, che potrebbe però essere evitata a certe condizioni 42
44 Contact Vittorio Salvadori di Wiesenhoff T E vittorio.salvadori@freshfields.com 43
45 World map 44
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