PROVINCIA DI CAGLIARI SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

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1 PROVINCIA DI CAGLIARI SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ART. 1. OGGETTO CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO Il presente contratto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa della futura Città Metropolitana di Cagliari, per singoli lotti, con la necessità di garantire la tutela assicurativa della Città Metropolitana a decorrere dal momento della sua esistenza giuridica, per i rischi sotto indicati e descritti nelle singole relative polizze ( capitolati speciali d'appalto), allegate al presente documento: Lotto n. 1- Polizza n 1 - Assicurazione infortuni Lotto n. 2 - Polizza n 2 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti Lotto n. 3 -Polizza n 3 - Assicurazione furto, rapina e portavalori Lotto n. 4- Polizza n 4 - Assicurazione incendio, atti vandalici ed eventi speciali immobili e relativi contenuti Lotto n. 5 - Polizza n 5 - Responsabilità civile dirigenti, funzionari e professionale personale tecnico Lotto n. 6 -Polizza n 6 - Tutela legale Lotto n. 7 - Polizza n 7 KasKo auto dipendenti Lotto n. 8 - Polizza n 8 - R.C. auto Auto rischi diversi ART. 2 - DEFINIZIONI Nel testo (e nelle polizze) che segue si intendono per: Assicurazione : il Contratto di Assicurazione; Polizza : il documento che prova l assicurazione; Contraente : il soggetto che stipula l assicurazione, cioè la Provincia di Cagliari; Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Compagnia : la Compagnia Assicuratrice; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; Indennizzo : la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro; Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; 1

2 Subappaltatore : la persona fisica, o giuridica cui l Assicurato ha ceduto a norma di Legge l esecuzione di una parte dei lavori; Scoperto : percentuale variabile del danno che rimane a carico dell Assicurato; Franchigia : parte fissa del danno che rimane a carico dell Assicurato; Dipendenti : le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall Assicurato a norma di Legge, ovvero Personale sia in ruolo che a tempo determinato; Rischio : la probabilità del verificarsi del sinistro; ART. 3 - RAPPORTI TRA CONTRAENTE E COMPAGNIA Per il Contraente, i rapporti con la Compagnia saranno gestiti dall Ufficio Assicurazioni, presso il Servizio Provveditorato della Provincia. I nominativi e i numeri di telefono delle persone responsabili saranno comunicati prima dell inizio del contratto. La compagnia si impegna a far conoscere, entro gli stessi termini, i nominativi e il recapito telefonico delle persone incaricate della gestione del contratto e della gestione e liquidazione dei sinistri. ART. 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt c.c. L Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art.1898 c.c.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art.1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia, l omissione incompleta o inesatta della dichiarazione da parte dell assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità dell' assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della polizza, non pregiudicano tuttavia il diritto al completo risarcimentoo, sempreché tali ammissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. La compagnia ha diritto, peraltro, di percepire la differenza dipremio corrispondente al maggior rischio, dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto. ART. 6 - ALTRE ASSICURAZIONI Il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati o il contraente stesso avessero in corso o stipulassero con altre compagnie, salvi i casi espressamente previsti dalle singole polizze.in caso di sinistro il Contraente /Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli Assicuratori, se ne è a conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art del codice civile. 2

3 ART. 7 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO La Provincia di Cagliari deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art c.c.), salvo quanto previsto nell art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha la durata di anni 1 (uno): dalle ore del 01/02/2017 alle ore del 01/02/2018, per tutti i lotti. L'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare a propria discrezione e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, l'opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni normative ed economiche per ulteriori due anni o in alternativa di anno in anno sino ad un massimo di due annualità oltre la prima. Non è prevista alcuna revisione prezzi, ma esclusivamente la regolazione del premio di cui al successivo art. 13. ART. 9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'amministrazione (art c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 10 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Il Contraente ha facoltà di chiedere integrazioni/modifiche alle garanzie previste dai singoli capitolati speciali (polizze). La Società può rifiutare o accettare, applicando, in quest ultimo caso, le stesse condizioni delle polizze in essere. Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere approvate per iscritto. ART.11 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio verrà versato con cadenza semestrale, fatta eccezione per il versamento dei premi relativi alla Polizza Rc Auto (lotto n. 8), che avverrà con cadenza annuale. Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata del premio, all'agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza (oppure direttamente alla Compagnia, secondo le eventuali indicazioni in sede di gara), entro 30 gg. dalla decorrenza della stessa ferma restando la validità, l'efficacia e l'effetto della copertura come previsto nei precedenti articoli. Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato sempre in 30 gg. In caso di ritardo la garanzia sarà sospesa dalle ore del 90 giorno e riprenderà vigore alle ore del giorno di pagamento del premio fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto ad essa dovuto. Ai sensi del D.M n. 55/2013, a decorrere dal 31/03/2015, le pubbliche amministrazioni non potranno più accettare fatture cartacee, né effettuare alcun pagamento sino all'invio della fattura stessa in formato elettronico. La trasmissione della fattura in formato elettronico potrà avvenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SdI). Per quanto riguarda i dati da riportare nella fattura, si precisa che la fattura dovrà indicare il CIG di riferimento della gara e contenere il CODICE UNIVOCO UFFICIO UFOIZ3 attribuito dall IPA all Amministrazione provinciale di Cagliari, 3

4 da inserire nell elemento Codice destinatario nonché il codice identificativo dell Ufficio interno competente alla liquidazione che, per il Provveditorato, è CDC10FATT. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica La Ditta assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3 della L. n. 136/2010, comunicando al Servizio Provveditorato dell Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, accesi presso banche o presso società Poste Italiane SpA, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. ART. 12 PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI IN CASO DI COASSICURAZIONE In caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria coassicuratrice delegataria delle polizze provvederà ad effettuare per intero la liquidazione dei sinistri nei confronti dell'amministrazione danneggiata o comunque dell'avente diritto in deroga all'art del codice civile. ART REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio, per la parte convenuta in base ad elementi di rischio variabile, viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio indicato nell offerta (modulo predisposto dall amministrazione) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, l assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari come risultanti dal conto consuntivo o da altri atti ufficiali dell Ente. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione. Il pagamento da parte dell Ente è subordinato all invio, da parte della Compagnia, del conteggio della differenza, che dovrà essere vistato per regolarità dall Ufficio Assicurazioni della Provincia. Se l assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Rimane salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Se il contratto non è ancora scaduto, non si ha sospensione dell assicurazione. Per i contratti scaduti, se l assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti per il periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. ART. 14 SERVIZIO INFORMATIVO SUI SINISTRI La compagnia dovrà fornire all Assicurato un servizio informativo sull andamento dei sinistri. Le informazioni, da fornirsi con cadenza semestrale, ovvero a seguito di specifica richiesta, da parte del Contraente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, dovranno contenere l aggiornamento dei sinistri denunciati, dei sinistri liquidati, della causa dei sinistri, dell ammontare delle somme liquidate, delle cause relative alla mancata liquidazione dei sinistri e di tutti i dati essenziali perr assicurare il costante monitoraggio della corretta valutazione del rischio. Alla fine di ogni anno la Compagnia dovrà comunicare al contraente l ammontare delle somme poste a riserva per sinistri non ancora liquidati. 4

5 ART. 15 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA In deroga a quanto previsto dall art c.c. la compagnia rinuncia all azione di rivalsa nei confronti di Società consociate, collegate, controllate, amministratori e dipendenti dell'assicurato e delle Società controllate, consociate e collegate, fornitori, clienti e persone di cui devono rispondere l'assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo e sempre che la Provincia non eserciti, a sua volta, azione di responsabilità verso il responsabile. Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo. ART. 16 ISTITUZIONE UFFICIO SINISTR I Qualora nel territorio della Provincia di Cagliari non sia già presente un Ufficio Sinistri e/o una Agenzia Generale, la compagnia si impegna ad istituirlo entro tre mesi dall aggiudicazione dell appalto. Il mancato adempimento al precedente obbligo comporterà la risoluzione del contratto, con preavviso stabilito a discrezione del contraente. In caso di successiva chiusura dell Ufficio Sinistri e/o Agenzia Generale (durante la vigenza del contratto) le conseguenze saranno analoghe. In seguito alla risoluzione prevista dal presente articolo, il contraente non sarà tenuto al rimborso della quota di premio relativa al periodo assicurativo non goduto. ART OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 gg. da quando ne ha avuto conoscenza. L Assicurazione, entro i 30 giorni successivi, comunica all assicurato il numero di sinistro, chiede gli eventuali dati ulteriori per l istruttoria, e comunica la data presunta di chiusura del sinistro. Alla chiusura del sinistro, l assicurazione deve dare notizia completa all Assicurato dell esito della pratica. ART RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e comunque fino al 60 giorno da cui la società ha pagato o rifiutato l'indennizzo, la società ha la facoltà di recedere dal contratto a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In tal caso la società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La stessa facoltà è riconosciuta all Assicurato. In tali casi la società rimborserà il rateo di premio pagato e non goduto. Qualora alla data di effetto del recesso l'amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'assicuratore s'impegna a prprogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta ) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio. 5

6 ART. 19 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E fatto divieto di subappaltare qualsiasi parte del servizio, pena l immediata risoluzione dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, anche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell art c.c.. ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA A titolo di garanzia definitiva l'aggiudicatario versa la somma, corrispondente al 10% dell'ammontare netto del servizio assegnato, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali e dai vari capitolati di polizza, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La garanzia definitiva potrà essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente: - in contanti tramite versamento su c/c postale n intestato all Amministrazione Provinciale di Cagliari - Servizio Tesoreria - Viale Ciusa 17 - indicando la relativa causale; - assegno circolare non trasferibile intestato all Amministrazione Provinciale di Cagliari; - fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata, ai sensi e nei modi previsti dalla legge 348 del 10 Giugno 1982, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell albo di cui all art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell albo previsto dall art. 161 del D. Lgs. n. 58/ La garanzia prestata dovrà, a pena di esclusione: - a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; - b) prevedere espressamente la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del Codice Civile; Ai sensi dell art. 103, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; pertanto, le ditte in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, possono prestare una cauzione di importo ridotto del 50%. In caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi o unite in coassicurazione, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. Al fine di usufruire della riduzione, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, alla polizza assicurativa o fidejussione bancaria, l attestazione del sistema di qualità, esclusivamente in originale o in copia autenticata, ai sensi del DPR n. 445/2000. Per ulteriori riduzioni si veda art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Resta salvo, per l'amministrazione, l'esperimento di ogni azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 6

7 La mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro quindici giorni dalla richiesta, costituisce causa automatica di risoluzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. ART. 21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a tutto rischio e danno dell'impresa aggiudicataria del servizio, con riserva altresì di risarcimento degli ulteriori danni nei seguenti casi: - per persistenza nelle inadempienze contrattuali, nonostante la diffida scritta a causa della non puntuale esecuzione del servizio; - per gravi inadempimenti; - per grave negligenza nell esecuzione; - per sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura concorsuale; - nei casi di subappalto; - l esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.; - l inosservanza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (deliberazione del Commissario Straordinario n. 129 del 18/12/2013); - la violazione del Patto di Integrità della Provincia di Cagliari, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 222 del 02/10/ la mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro quindici giorni dalla richiesta, ai sensi dell' articolo in ogni altro caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali e dai vari capitolati di polizza e dalla vigente normativa in materia. La risoluzione del contratto per colpa dell aggiudicatario comporterà l incameramento della cauzione definitiva, nonché l addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe. In caso di risoluzione la ditta è obbligata a proseguire il servizio, su richiesta discrezionale dell Amministrazione, fino al subentro della nuova impresa. La ditta uscente sarà esclusa dalla partecipazione alla nuova gara d appalto. ART. 22 SPESE ED ONERI ACCESSORI Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della Compagnia aggiudicataria. ART. 23 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO In tutti i casi dubbi, le clausole si interpretano nel senso più favorevole all assicurato. ART FORO COMPETENTE 7

8 Il foro competente per le controversie relative l'esecuzione del presente contratto è quello di Cagliari. ART. 25 IMPOSTE E TASSE 1. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa. ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza, avendo esclusivamente le finalità connesse alla gara d'appalto ed alla successiva stipulazione e gestione del contratto. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato, derogato, precisato, con il presente capitolato valgono le norme legislative (con espresso richiamo al Codice Civile) e regolamentari e la normativa ANIA. 8

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