ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI. (Ente Morale D.P.R. n del ) ROMA VIA G. TOMASSETTI, 9 REGOLAMENTO
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1 ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (Ente Morale D.P.R. n del ) ROMA VIA G. TOMASSETTI, 9 REGOLAMENTO per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina (D.M modificato con D.M )
2 Il Ministro Segretario di Stato PER L AGRICOLTURA E PER LE FORESTE VISTI gli artt. 1 e 2 della legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, n e l art. 3 della legge 27 maggio 1940, n. 627; VISTO il proprio decreto 30 giugno 1951, con il quale venne approvato il Regolamento tipo per il Libro genealogico ed i controlli funzionali delle razze bovine; VISTO l art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, sulla disciplina della riproduzione bovina, che riconosce compito delle Associazioni Nazionali Allevatori giuridicamente riconosciute l istituzione e la tenuta dei Libri genealogici; VISTA la legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulle norme per la fecondazione artificiale degli animali e le relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256; RITENUTA la necessità di meglio adeguare le norme tecnico organizzative per la tenuta dei Libri genealogici e l esecuzione dei controlli funzionali alle esigenze del lavoro di sistematico perfezionamento qualitativo e produttivo delle razze bovine; VALUTATA l opportunità di tenere distinta l attività selettiva delle singole razze, della quale i rispettivi Libri genealogici rappresentano lo strumento di sviluppo e perfezionamento, da quella attinente i controlli della produzione alla quale sono interessati allevatori di razze diverse a similare attitudine produttiva, indipendentemente dalla iscrizione o meno ai Libri genealogici predetti; TENUTA presente l attuale situazione organizzativa del settore degli allevatori, caratterizzata dall esistenza di Associazione nazionale di razza e dell Associazione italiana allevatori alla quale le prime aderiscono anche per l esercizio delle attività in questione; RITENUTO di dare attuazione a quanto prescritto dall art. 2 della richiamata legge n. 126 per quanto riguarda in un primo tempo le razze con attitudine alla produzione del latte; DECRETA Art. 1 Il Regolamento tipo per il Libro genealogico ed i controlli funzionali delle razze bovine, approvato con D.M. 30 giugno 1951, e le disposizioni integrative emanate a seguito del Decreto stesso, sono abrogati per la parte riguardante le razze a prevalente attitudine alla produzione del latte. Art. 2 Sono approvati gli uniti regolamenti, costituenti parte integrante del presente decreto, che recano norme tecnico organizzative per lo svolgimento di dette attività: a) Regolamento tipo per i Libri genealogici delle razze bovine con attitudine alla produzione del latte, comprendente 31 articoli; b) Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina, comprendente 19 articoli; Art. 3 L autorizzazione all istituzione, conformemente alle nuove norme dei Libri genealogici di cui al primo comma del richiamato art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, sarà
3 conferita alle Associazioni nazionali di razza con il decreto di approvazione dei singoli Regolamenti da esse formulati sulla base del Regolamento tipo di cui al precedente articolo, lett. a). L Associazione italiana allevatori è autorizzata ad esercitare i controlli della produzione del latte nella specie bovina, previsti dal citato art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, secondo le norme contenute nel Regola mento di cui al precedente articolo lett. b). 24 maggio 1967 Il Ministro RESTIVO
4 Il Ministro Segretario di Stato PER L AGRICOLTURA E PER LE FORESTE VISTO l art. 1 della legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, n. 1366; VISTO il proprio decreto 30 giugno 1951, con il quale è stato approvato il regolamento tipo per il Libro Genealogico ed i controlli funzionali delle razze bovine; VISTO l art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126 sulla disciplina del la riproduzione bovina, che riconosce compito della Associazioni Nazionali Allevatori giuridicamente riconosciute l istituzione è la tenuta dei Libri Genealogici; VISTA la legge 25 luglio 1952, n. 1009, contenente le norme per la Fecondazione artificiale degli animali e le relative norme di attuazione dettate con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256; VISTO il proprio decreto 24 maggio 1967, che ha abrogato le norme del D.M. 30 giugno 1951, per la parte riguardante le razze a prevalente attitudine alla produzione del latte ed ha approvato il Regolamento tipo per i Libri Genealogici delle razze bovine con attitudine alla produzione del latte ed il Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina; VISTE le lettere n del 9 dicembre 1974 e n. 102 del 9 gennaio 1975 con le quali l Associazione Italiana Allevatori ha proposto la modificazione dell art. 18, del Regolamento per lo svolgimento dei controlli del la produzione del latte nella specie bovina; RITENUTE valide le motivazioni di ordine tecnico ed economico sulle quali è fondata la suddetta proposta di modificazione; DECRETA L art. 18 del Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina, di cui al Decreto ministeriale 24 maggio 1967, è modificato con l aggiunta del seguente comma: «l Ufficio Centrale tuttavia può, a titolo sperimentale, nelle Province e secondo le modalità indicate dal Comitato tecnico centrale, disporre che le operazioni di controllo vengano effettuate secondo il principio B previsto dall art. III, Par. 2 dell accordo internazionale citato». Roma, 10 febbraio 1975 Il Ministro MARCORA
5 Il Ministro Segretario di Stato PER L AGRICOLTURA E PER LE FORESTE DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA DIV. III VISTO l art. 1 della legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, n VISTO il proprio decreto 30 giugno 1951, con il quale è stato approvato il regolamento tipo per il Libro Genealogico ed i controlli funzionali delle razze bovine; VISTO l art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126 sulla disciplina del le riproduzione bovina, che riconosce compito delle Associazioni Nazionali Allevatori giuridicamente riconosciute l istituzione e la tenuta dei Libri Genealogici; VISTA la legge 25 luglio 1952, N. 1009, contenente le norme per la Fecondazione artificiale degli animali e le relative norme di attuazione dettate con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256; VISTO il proprio decreto 24 maggio 1967, che ha abrogato le norme del D.M. 30 giugno 1951 per la parte riguardante le razze a prevalente attitudine alla produzione del latte ed ha approvato il Regolamento tipo per i Libri Genealogici delle razze bovine con attitudine alla produzione del latte ed il Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina; VISTA la lettera n. 290 del 13 gennaio 1977 con la quale l Associazione Italiana Allevatori ha proposto la modificazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina; RITENUTE valide le motivazioni di origine tecnica ed economica sul le quali è fondata la suddetta proposta di modificazione; DECRETA L art. 14 e l art. 15 del Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina, di cui al Decreto ministeriale 24 maggio 1967, sono modificati. 30 maggio 1977 Il Ministro MARCORA
6 Il Ministro Segretario di Stato PER L AGRICOLTURA E PER LE FORESTE DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA DIV. I VISTO l art. 71 lettera d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che demanda alla competenza statale l ordinamento e la tenuta dei Libri Genealogici e dei relativi controlli funzionali; VISTO l art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126 sulla disciplina del la riproduzione bovina che demanda alle Associazioni Nazionali Allevatori giuridicamente riconosciute la istituzione e la tenuta dei Libri Genealogici; VISTA la legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali e le relative norme di attuazione di cui al DPR 28 gennaio 1958, n. 1256; VISTO il D.M. 24 maggio 1967 con il quale è stato approvato, tra l altro, il Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina, ed autorizza l Associazione Italiana Allevatori ad effettuare i controlli stessi; VISTO il D.M. 10 febbraio 1975 con il quale è stata disposta la modifica dello articolo 18 del Regolamento per Io svolgimento dei controlli della produzione del latte; VISTO il D.M. 30 maggio 1977 con il quale sono state approvate modifiche agli articoli 14, 15 e 18 del citato Regolamento; VISTE le note in data 10 luglio 1978 e n in data 3 febbraio 1981 con le quale l Associazione Italiana Allevatori ha richiesto l approvazione delle modifiche degli articoli: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 e 17, deliberate dal Comitato Tecnico Centrale dei Controlli nelle riunioni del 27/2/1978 e dei 29/1/1981; CONSIDERATA l opportunità di accog liere la richiesta dell Associazione Italiana Allevatori e di disporre pertanto l approvazione delle modi fiche in parola dettate dalla necessità di adeguare il Regolamento per lo svolgimento dei controlli alla nuova realtà tecnica, giuridica ed economica; DECRETA ART. UNICO Gli articoli: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 e 17 del Regolamento per lo svolgimento dei controlli del latte, di cui al D.M. 24/5/1967 e successive modificazioni, sono approvati nella nuova formulazione, proposta dal Comitato Tecnico Centrale dei Controlli, quale risulta dal testo allegato al presente decreto. 28 settembre 1981 Il Ministro BARTOLOMEI
7 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI CONTROLLI DELLA PRODUZIONE DEL LATTE NELLA SPECIE BOVINA Capitolo I ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI Art. 1 Ai sensi dell art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 126, delle norme del Decreto del Ministero della Agricoltura e delle Foreste in data 24 maggio 1967 (Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1967) e all art. 71 lett. d) del D.P.R. 26 luglio 1977 n. 616, i controlli funzionali della produttività del latte nella specie bovina previsti dal citato articolo 2 della legge 126/63 sono esercitati dalla Associazione Italiana Allevatori, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n del 27 ottobre 1950 e disciplinati dal presente Regolamento in armonia con la normativa CEE. I controlli hanno Io scopo di realizzare in modo sistematico il rileva mento, la registrazione, l elaborazione, la pubblicazione e la divulgazione dei dati tecnici occorrenti per la attività di incremento e di miglioramento della produttività animale e per la valorizzazione economica delle produzioni. L espletamento di tali compiti è svolto dall Associazione Italiana Allevatori sotto la vigilanza del Ministero della Agricoltura e delle Foreste, fermo restando il disposto dell articolo 4. Art. 2 All attività dei controlli l Associazione italiana Allevatori provvede mediante: a) - Il Comitato tecnico centrale; b) - l Ufficio centrale; c) - gli Uffici provinciali dei controlli. Art. 3 Il Comitato Tecnico Centrale studia il piano di lavoro e determina i relativi programmi e propone eventuali modifiche del presente regolamento. Fanno parte del Comitato: n. 1 funzionario del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste dallo stesso Ministero nominato; n. 6 funzionari tecnici esperti in zootecnia rappresentanti delle Regioni a Statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano nelle quali il numero della popolazione bovina da latte (fattrici) abbia maggiore consistenza facendo salva comunque la partecipazione di un rappresentante ciascuno, rispettivamente per l Italia settentrionale, per l Italia centrale, per l Italia meridionale e Insulare. La nomina ditali funzionari viene fatta
8 dai competenti Organi regionali dell Agricoltura d intesa con le Associazioni Allevatori della Regione associate all Associazione italiana allevatori; n. 1 rappresentante del Ministero dello Sanità servizi veterinari dallo stesso Ministero nominato; n. 10 rappresentanti delle Associazioni nazionali allevatori delle razze da latte, nominati dalle Associazioni stesse proporzionalmente al numero dei capi controllati per ogni razza; n. 1 rappresentante per le razze che non raggiungono il numero necessario per essere rappresentate il quale verrà nominato dall Associazione Italiana Allevatori e sentite le corrispondenti Associazioni; n. 3 esperti in zootecnica, nominati dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste su proposta della Associazione italiana allevatori; il Presidente, o suo delegato, dell Associazione Italiana Allevatori; il Direttore dell Associazione Italiana Allevatori; un rappresentante della trasformazione del prodotto, nominato dall Associazione italiana allevatori. Partecipa di diritto, alle riunioni del Comitato Tecnico Centrale, il funzionario del Ministero dell Agricoltura incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell Associazione italiana allevatori o suo delegato. Il Comitato può essere integrato, per la trattazione di specifiche materie, da altri esperti con voto consultivo. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti. I componenti del Comitato rimangono in carica per un triennio e possono essere riconfermati. La convocazione del Comitato è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata ai singoli componenti. La riunione è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 4 Il funzionamento degli Uffici provinciali, a norma dell art. 77 dei D.P.R n. 616 è sottoposto alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste a norma dell Art. 4 del D.P.R n. 616.
9 Capitolo II FINANZIAMENTO Art. 5 Al finanziamento dell attività si provvede: in sede centrale con: quote versate dalle Associazioni provinciali allevatori; proventi derivanti dall utilizzazione del fondo di cui all art. 7 della legge n. 126 del sulla disciplina delle riproduzione bovina; contributi statali in applicazione dileggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste; eventuali altri proventi. In sede provinciale con: quote versate direttamente dagli allevatori per ciascun capo sottoposto ai controlli; proventi derivanti dall utilizzazione del fondo di cui all art. 7 della legge n. 126 dei sulla disciplina delle riproduzione bovina; contributi statali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione; proventi derivanti da prestazioni richieste dai Libri genealogici di razza, effettuata per delega dei Libri stessi; eventuali altri proventi. Capitolo III COMPITI DELL UFFICIO CENTRALE E DEGLI UFFICI PROVINCIALI Art. 6 L Ufficio centrale che sì compone di un Centro meccanogra fico, di una Sezione ispettiva e di una Sezione studi, provvede: a) a predisporre i moduli, le schede e i registri necessari per l espletamento dell attività; b) all elaborazione mensile, attraverso il Centro meccanografico, dei dati di controllo trasmessi dagli Uffici provinciali e alla restituzione agli Uffici stessi e agli Uffici centrali dei Libri Genealogici di razza dei certificati delle lattazioni mensilmente chiuse; c) alla predisposizione, alla fine di ciascun anno, del riepilogo delle lattazioni da inviare agli Uffici provinciali e a quelli centrali dei Libri genealogici di razza; d) alla pubblicazione di un rapporto annuale, nel quale siano sinteticamente illustrati i risultati conseguiti attraverso l effettuazione dei controlli;
10 e) a mettere a disposizione dei Libri genealogici la propria attrezzatura per la realizzazione della analisi genetica dei riproduttori; f) all impostazione attraverso la sezione studi, d intesa con i singoli Libri Genealogici di razza, indagini e ricerche atte ad illustrare aspeti particolari dell allevamento bovino; g) a vigilare, a mezzo dei propri ispettori, sui controlli e sulle attività degli Uffici provinciali onde coordinare il lavoro ed assicurare uniformità, regolarità e tempestività di esecuzione di quanto previsto dal presente regolamento; h) a concordare con gli Uffici centrali dei Libri Genealogici delle razze interessate al controllo del latte, le norme tecnico-organizzative per la pratica attuazione dei controlli ed eventuali compiti nel campo della propaganda e della organizzazione che si ritenesse opportuno delegare all Ufficio centrale dei controlli. Art. 7 Gli Uffici provinciali dei controlli provvedono: a) ad organizzare i controlli della produzione del latte; b) a tenere i contatti con l Ufficio centrale, per la trasmissione dei rapporti mensili dei controlli, con gli allevatori interessati per la comunicazione dei risultati per ciascuna vacca sottoposta al controllo; c) a compilare e aggiornare i moduli e gli schedari la cui tenuta, a norma del presente Regolamento, rientra nella competenza degli Uffici stessi; d) a svolgere i compiti inerenti ai Libri genealogici che per delega esplicita venissero affidati dalle competenti Associazioni nazionali di razza. Le Associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute ed associate all Associazione Italiana Allevatori, provvedono all organizzazione ed al funzionamento degli Uffici provinciali dei controlli. Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente, l Associazione Italiana Allevatori provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le attività anzidette. Qualora le condizioni dell allevamento e l assetto organizzativo funzionale lo richiedono, l Associazione Italiana Allevatori può unificare presso l Ufficio provinciale di una sola Associazione provinciale allevatori l attività di due o più Uffici provinciali dei controlli. Capitolo IV ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI Art. 8 L adesione degli allevatori ai controlli è volontaria. L allevatore che aderisce s impegna: 1) a concorrere finanziariamente per il pagamento delle quote stabilite dall Associazione provinciale allevatori; 2) ad osservare le prescrizioni del presente regolamento e tutte le istruzioni degli Uffici; 3) ad osservare le norme riguardanti la marcatura degli animali, la tenuta di eventuali registri di stalla e comunque le documentazioni prescritte per la regolare effettuazione dei controlli;
11 4) a provvedere in particolare, non appena la bovina partorisce o abortisce, e comunque non oltre i 7 giorni, a compilare la dichiarazione di nascita o di aborto da inviare all Ufficio provinciale. L allevatore ha l obbligo di fornire, a personale addetto ai controlli e ai tecnici dell Ufficio provinciale, tutti chiarimenti sul suo allevamento che possono essergli richiesti ai fini dei controlli. Per le irregolarità e le infrazioni l allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti: a) segnalazione personale della mancanza o ammonimento; b) annullamento dei risultati dei controlli o della marcatura di determinati soggetti; c) annullamento delle lattazioni; d) esclusione dai controlli; e) denuncia all Autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode. Il provvedimento di cui al punto a) è di competenza dell Associazione provinciale allevatori. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d), e) sono deliberati dall Associazione Italiana Allevatori su proposta o sentito il parere dell Associazione provinciale allevatori competente per territorio. Per i casi di cui ai punti b), c) e d) è ammesso il ricorso da parte dell allevatore all Associazione Italiana Allevatori Comitato Tecnico Centrale. Capitolo V MARCATURA DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI AI CONTROLLI Art. 9 Per i bovini appartenenti a razze per le quali non esista corrispondente Associazione Nazionale Allevatori giuridicamente riconosciuta e associata all Associazione Italiana Allevatori, e per i bovini appartenenti a popolazioni non definite sì provvede all identificazione mediante apposizione all orecchio sinistro di contrassegno del quale l Associazione Ita liana Allevatori detiene il brevetto per il marchio collettivo, ai sensi ed agli effetti del brevetto per marchio d impresa, contraddistinto con il numero /80, depositato il 10 novembre Tale contrassegno porta impressi su un lato la dicitura ASSOC.ITAL.ALLEVATORI, sull altro la sigla della Provincia e il numero di matricola. I numeri dei contrassegni devono essere progressivi nell ambito provinciale. E in ogni caso obbligatoria una individuazione sussidiaria dei soggetti, mediante l adozione di sistemi quali tatuaggio, rilevamento grafico delle pezzature, fotografia. La sostituzione di marche perdute o alterate va fatta con marche dello stesso tipo e riportanti lo stesso numero. Agli effetti dell identificazione dei bovini, sottoposti a controlli funzionali, appartenenti a razza per la quale esiste Libro Genealogico tenuto dalla corrispondente Associazione Nazionale Allevatori giuridicamente riconosciuta e associata alla Associazione Italiana Allevatori, è valida la identificazione effettuata mediante il contrassegno brevettato e depositato dall Associazione Nazionale interessata. Agli Uffici Provinciali dei Controlli è affidato dalle Associazioni Nazionali di razza il compito di provvedere alla marcatura dei soggetti appartenenti alla razza, iscritti o non al Libro Genealogico.
12 Capitolo VI REGISTRI E MODULI Art. 10 Per l organizzazione dei controlli funzionali delle razze bovine interessate alla produzione del latte, sono prescritti i registri e i moduli predisposti all uopo dall Ufficio centrale ed approvati dal Comitato Tecnico Centrale. Capitolo VII QUALIFICAZIONE E COMPITI DEI CONTROLLORI Art. 11 L effettuazione presso gli allevamenti delle varie operazioni relative alla esecuzione dei controlli funzionali, è demandata ai controllori zoo tecnici sulla base delle norme di cui ai successivi art. 13, 14 e 15 e delle istruzioni impartite dagli Uffici provinciali dei controlli. Prima di assumere servizio, i controllori devono essere adeguatamente preparati, a cura dell Associazione Italiana Allevatori, all assolvimento dei compiti ad essi affidati. Ai controllori sono affidati i seguenti compiti: a) marcare, nel termine stabilito, i vitelli nati: b) effettuare i prescritti controlli funzionali; c) vigilare sull andamento della riproduzione bovina, in modo da assicurare negli allevamenti sottoposti a controllo la esatta registrazione degli interventi fecondativi, il rilascio e la conservazione delle bollette di monta e di fecondazione artificiale; d) eseguire qualsiasi altro compito affidato dall Ufficio provinciale. Art. 12 I controllori, oltre ad assolvere i compiti loro spettanti, devono segnalare ogni anormalità o qualsiasi infrazione al presente Regolamento. Qualsiasi inadempienza nell esercizio di tali compiti può essere oggetto di provvedimenti disciplinari, ed eventualmente, secondo la natura dell infrazione, di denuncia alla Autorità giudiziaria da parte delle Associazioni provinciali allevatori.
13 Capitolo VIII MODALITA DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI Art. 13 I controlli e i rilevamenti di cui ai precedenti e successivi articoli si eseguono su tutte le vacche presenti nella stalla, iscritte e non iscritte ai Libri Genealogici, per tutta la loro carriera. Art. 14 I controlli produttivi riguardano: a) il rilevamento della quantità di latte prodotto; b) la determinazione della percentuale di sostanza grassa; c) la determinazione della percentuale di proteine; d) altri rilevamenti da determinarsi dal Comitato Tecnico Centrale. I controlli di cui alle lett. a), b), e c) sono obbligatori per tutti gli Uffici provinciali. Per quanto riguarda i controlli di cui ai punti b) e c) si procederà ad estensione generale secondo i programmi operativi della Associazione Italiana Allevatori, a norma del presente Regolamento. Dovranno inoltre osservarsi le seguenti prescrizioni: 1) i controlli vanno effettuati per tutta la durata della lattazione e cioè dal parto all asciutta; 2) la durata della lattazione standard di riferimento, è stabilita in 305 giorni, in ogni caso deve sempre indicarsi per ciascun soggetto la durata della lattazione effettiva; 3) l inizio della lattazione ufficiale decorre dal giorno successivo al parto; 4) il primo controllo non può essere effettuato prima della sera del 40 gior no successivo al parto; 5) il controllo dell intera lattazione va eseguito con periodicità mensile, da mantenere constante per tutta la durata della lattazione; comunque l intervallo fra un controllo e quello successivo deve essere contenuto nei limiti estremi da 26 a 33 giorni. Può essere ammessa, per cause di forza maggiore o per ferie del per sonale, la sospensione del controllo. Il Comitato Tecnico Centrale stabilisce il limite massimo del periodo di intervallo tra due controlli successivi. Deroghe alla periodicità dei controlli, per i soggetti iscritti ai Libri Genealogici, compatibili con la regolarità dei controlli, potranno essere auto rizzate esclusivamente dall Ufficio centrale del Libro Genealogico competente. Art. 15 Le modalità di esecuzione dei controlli sono stabilite come appresso: a) ogni controllo del latte deve essere fatto su tutte le mungiture ordinariamente praticate dall allevatore nelle 24 ore, annotando anche l ora in cui si effettua il controllo stesso e, ove sia ritenuto necessario, sarà fatta precedere alle mungiture ufficiali una mungitura di precontrollo;
14 b) la quantità del latte rilevato deve indicarsi in chilogrammi; c) il latte deve essere pesato con la bilancia o determinato con lattometri o vasi aventi sensibilità di almeno 100 grammi. I tipi di lattometro e di vaso e le modalità del loro impiego sono stabilite dal Comitato Tecnico Centrale; d) i campioni per la determinazione della sostanza grassa e delle proteine nel latte devono essere prelevati per tutte le bovine; per ciascuna bovina il prelevamento deve farsi per l intero periodo di controllo e per tutte le mungiture di ciascun controllo, I campioni prelevati nelle mungiture di ogni controllo devono mescolarsi in proporzione in un unico campione per le analisi; e) i campioni di latte di cui al numero precedente, devono essere conservati, anche se le determinazioni si eseguono subito dopo il prelevamento, con apposito additivo, idoneo al metodo di analisi, approvato dal Comitato Tecnico Centrale; f) la determinazione della sostanza grassa del latte deve eseguirsi non più tardi di 5 giorni dal prelevamento dei campioni; g) i metodi di analisi della sostanza grassa sono: il Gerber, il Milko - tester, a raggi infrarossi. Le modalità di analisi sono stabilite dal Comitato Tecnico Centrale, cui compete anche l approvazione di altri metodi e delle relative modalità; h) i metodi di analisi per le proteine sono: amido nero, arancio, a raggi infrarossi. Le modalità di analisi sono stabilite dal Comitato Tecnico Centrale, cui compete l approvazione di altri metodi e delle relative modalità. Capitolo IX ELABORAZIONE DEI DATI DI CONTROLLO Art. 16 L elaborazione dei dati relativi a ciascuna bovina e a ciascuna lattazione deve riguardare: a) l età del parto; b) la data e il numero del parto; c) il periodo fra il parto e la fecondazione (periodo del servizio); d) la data dell asciutta; e) la durata effettiva in giorni della lattazione a partire dal giorno dopo il parto; f) la quantità di latte (in kg.) prodotto nell intera lattazione effettiva da calcolarsi con il procedimento seguente: si moltiplica la media della quantità di latte rilevata in due controlli successivi per il numero dei giorni che intercorrono tra i due controlli presi in esame. La somma delle quantità parziali, così ottenuta, dà la produzione complessiva dell intera lattazione. La produzione del periodo dal parto al 1 controllo si calcola considerando come media giornaliera di tale periodo, quella accertata nel 1 controllo. Per il calcolo della quantità parziale del latte prodotto nel periodo dall ultimo controllo produttivo alla data dell asciutta che, in forma convenzionale viene fatta coincidere indipendentemente dalla data effettiva della messa in asciutta con il 14 giorno successivo
15 all ultimo controllo normale, si considera come media giornaliera di tale periodo quella accertata nell ultimo controllo stesso. Nell elaborazione, non possono essere adoperati coefficienti di maggiorazione. g) la quantità totale (in kg.) di sostanza grassa e di proteine prodotte nella intera lattazione, va calcolata con lo stesso procedimento usato per il calcolo della quantità totale del latte; h) la percentuale media di sostanza grassa e di proteine nell intera lattazione con la formula: Kg. sostanza grassa o Kg. proteina totale x 100 = % sostanza grassa o proteina quantità totale di latte in Kg. i) eventualmente anche la quantità totale di burro prodotta con la formula: Kg. sostanza grassa totale x 1,18 = Kg. burro 1,031 l) nel caso in cui la durata dell intera lattazione sia superiore al periodo ufficiale di 305 giorni, il calcolo si arresta al 305 giorno a partire dal primo giorno dopo il parto fatto salvo quanto precisato al punto 2 del precedente art. 14. Devono inoltre essere enunciati nella elaborazione i seguenti elementi: m) numero delle mungiture giornaliere; n) località in cui è stato effettuato il controllo; o) eventuali malattie nel periodo di controllo. Ai fini di una migliore conoscenza delle attitudini produttive dei singoli animali o di determinati allevamenti sottoposti a controlli, si possono, all elaborazione obbligatoria di cui sopra, abbinare elaborazioni diverse per chiarire e mettere in evidenza alcuni particolari aspetti dell allevamento. Si richiamano in particolare le elaborazioni riguardanti il controllo delle statistiche vitali quali: l età del primo parto; l intervallo interparto; il numero dei parti e le produzioni realizzate, da ciascun animale, nella intera carriera; numero di inseminazioni per concepimento; epoca di comparsa del primo calore dopo il parto.
16 Capitolo X NORME GENERALI Art. 17 Registri, certificati e moduli di cui al precedente art. 10 hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia tali documenti nonché i contrassegni metallici di cui all art. 9 è perseguito a norma di legge. Le modifiche al presente Regolamento, d iniziativa del Ministero del l Agricoltura e delle Foreste oppure proposte dall Associazione Italiana Allevatori su conforme parere del Comitato Tecnico Centrale, entrano in vigore dopo l emanazione del relativo decreto di approvazione. Art. 18 Il presente Regolamento si uniforma ai metodi e alle norme sancite dall Accordo Internazionale per i controlli del latte del , sottoscritto dall Associazione Italiana Allevatori. Le operazioni di controllo si effettuano tramite controllori ufficiali, secondo il principio A 4 previsto dall art. 3 dell Accordo citato. L Ufficio Centrale, per particolari condizioni, può nelle province e secondo le modalità indicate dal Comitato Tecnico Centrale, disporre che le operazioni di controllo vengano effettuate secondo i principi A 6 e B previsti dall art. 3 dell Accordo citato.
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