ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI. (Ente Morale D.P.R. n del ) REGOLAMENTO

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1 ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (Ente Morale D.P.R. n del ) REGOLAMENTO per lo svolgimento dei controlli della produttività dei bovini da carne (D.M )

2 Il Ministro Segretario di Stato PER L AGRICOLTURA E PER LE FORESTE DIREZ. GEN. PRODUZIONE AGRICOLA.-DIV. 1 a PROD. VISTO l art. 1 della legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, n. 1366; VISTO l art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, sulla disciplina della riproduzione bovina, che riconosce compito delle Associazioni Nazionali Allevatori giuridicamente riconosciute l Istituzione e la tenuta del Libri Genealogici; VISTO l art. 71 let. b) del D.P.R. 16 luglio 1977, n. 616 che demanda alla competenza statale l ordinamento e la tenuta dei Libri Genealogici e dei relativi controlli funzionali; VISTA la nota n del 4 febbraio 1983 con la quale l Associazione Italiana Allevatori ha chiesto l approvazione del Regolamento per lo svolgimento dei controlli dalla produttività dei bovini da carne; VISTO Il parere del Consiglio Superiore del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste con il quale il Consiglio medesimo nella riunione del 5 giugno 1984 si è favorevolmente espresso sull istituzione del Regolamento dei controlli della produttività dei bovini da carne; RITENUTA la necessità di adeguare le norme tecnico-organizzative per la tenuta dei Libri Genealogici e l esecuzione. dei controlli funzionali alle esigenze del lavoro di sistematico perfezionamento qualitativo e produttivo delle razze bovine; CONSIDERATA l opportunità di tenere distinta l attività selettiva delle singole razze, della quale i rispettivi Libri Genealogici rappresentano lo strumento di sviluppo e perfezionamento, da quella attinente i controlli della produzione alla quale sono interessati allevatori di razze diverse a similare attitudine produttiva, indipendentemente dalla iscrizione o meno ai Libri Genealogici predetti; TENUTA presente l attuale situazione organizzativa del settore degli allevatori, caratterizzata dall esistenza di Associazioni nazionali di razza e dell Associazione Italiana Allevatori alla quale le prime aderiscono anche per l esercizio dell attività in questione; DECRETA: Art. 1 - E approvato il Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produttività dei bovini da carne, costituito da 18 articoli, costituente parte integrante del presente decreto. L Associazione Italiana Allevatori è autorizzata ad esercitare i controlli della produzione della carne nella specie bovina, secondo le norme contenute nel Regolamento dl cui al precedente art. 1. Roma, 28 agosto 1984 Il Ministro PANDOLFI

3 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DELLA PRODUTTIVITA DEI BOVINI DA CARNE CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI Art. 1 Ai sensi dell art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 126, delle Norme del Decreto del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste in data 24 maggio 1967 (Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1967) e dell art. 71 lett. d) del D.P.R. 26 luglio 1977 n. 616, i controlli funzionali della produttività per la carne nella specie bovina previsti dal citato art. 2 della legge 126/63, sono esercitati dall Associazione italiana Allevatori, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n del 27 ottobre 1950 e disciplinati dai presente Regolamento. I controlli hanno lo scopo di realizzare in modo sistematico il rilevamento, la registrazione, l elaborazione, la pubblicazione e la divulgazione dei dati tecnici occorrenti per l attività di Incremento e di miglioramento della produttività animale e per la valorizzazione economica delle produzioni. L espletamento di tali compiti è svolto dall Associazione italiana Allevatori sotto la vigilanza del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste, fermo restando il disposto dell art. 4. Art. 2 All attività del controlli l Associazione Italiana Allevatori provvede mediante: a) il Comitato Tecnico Centrale; b) l Ufficio Centrale; c) gli Uffici Provinciali dei Controlli. Art. 3 Il Comitato Tecnico Centrale studia il piano di lavoro e determina i relativi programmi e propone eventuali modifiche del presente Regolamento. Fanno parte del Comitato: n. 1 funzionario del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste dallo stesso Ministero nominato;

4 n. 4 funzionari tecnici esperti in zootecnia rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle province di Trento e di Bolzano nelle quali il numero delle fattrici bovine sottoposte a controlli funzionali per la produzione della carne abbia maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti Assessorati all Agricoltura; n. 1 rappresentante del Ministero della Sanità Servizi Veterinari, dallo stesso Ministero nominato; n. 10 rappresentanti delle Associazioni Nazionali Allevatori delle razze bovine da carne, nominati dalle Associazioni stesse, facendo salva la rappresentanza di ogni singola razza. Il rimanente numero dei rappresentanti di ciascuna Associazione Nazionale viene stabilito dall Associazione italiana Allevatori in base al numero dei capi controllati per ciascuna razza secondo quanto previsto dall art. 6, comma b; n. 3 esperti in zootecnia, di cui due a livello universitario ed uno sperimentatore dell istituto Sperimentale per la Zootecnia, nominati dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste su proposta dell Associazione Italiana Allevatori che terrà conto anche dei suggerimenti delle Associazioni di razza interessate; il Presidente, o suo delegato, dell Associazione Italiana Allevatori; il Direttore dell Associazione Italiana Allevatori. Partecipa con voto deliberativo alle riunioni del Comitato Tecnico Centrale Il funzionario del Ministero dell Agricoltura incaricato di vigilare. con carattere di continuità, sull attività dei controlli. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell Associazione Italiana Allevatori o da un suo delegato. Il Comitato può essere integrato per la trattazione di specifiche materie, da altri esperti con voto consultivo, su invito dei Presidente. Il Comitato elegge nel proprio ambito il Presidente e due Vice Presidenti. I componenti del Comitato rimangono in carica per un triennio e possono esser riconfermati. La convocazione del Comitato è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per le riunioni a mezzo lettera raccomandata ai singoli componenti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo del componenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 4 Il funzionamento degli Uffici provinciali, a norma dell art. 77 dei D.P.R: 26 luglio 1977 n. 616 è sottoposto alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste a norma dell art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1977 n. 616.

5 CAPITOLO II FINANZIAMENTO Art. 5 Al finanziamento dell attività si provvede: a) in sede centrale con: quote versate dalle Associazioni Provinciali Allevatori; proventi derivanti dall utilizzazione del fondo di cui all art. 7 della legge n. 126 del 3 febbraio 1963 sulla disciplina della riproduzione bovina; contributi statali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste; proventi derivanti da interventi CEE o Nazionali per servizi quali marcatura, ecc.; eventuali altri proventi; b) in sede provinciale con: quote versate direttamente dagli allevatori per ciascun capo sottoposto ai controlli; proventi derivanti dall utilizzazione del fondo di cui all art. 7 della legge n. 126 del 3 febbraio 1963 sulla disciplina della riproduzione bovina; contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione; proventi derivanti da interventi CEE o Nazionali per servizi quali marcatura, ecc.; eventuali altri proventi. CAPITOLO III COMPITI DELL UFFICIO CENTRALE E DEGLI UFFICI PROVINCIALI Art. 6 L Ufficio centrale, strutturato secondo quanto previsto all art. 6 del Regolamento dei controlli per i bovini da latte (D.M. 24 maggio 1967) e successive modificazioni, provvede: a) a predisporre i moduli, le schede e documenti necessari per l espletamento dell attività secondo quanto previsto dall art. 10; b) alla raccolta dei dati statistici sul numero dei soggetti controllati; c) all elaborazione periodica dei dati di controllo trasmessi dagli Uffici Provinciali e alla comunicazione dei risultati agli Uffici Provinciali e agli Uffici Centrali dei Libri Genealogici delle razze interessate;

6 d) alla predisposizione, alla fine di ciascun anno, del riepilogo del risultati dei controlli d intesa con gli Uffici centrali dei Libri Genealogici; nel rapporto annuale devono essere sinteticamente illustrati i dati conseguiti attraverso l effettuazione dei controlli; e) a stabilire l intesa con gli Uffici Centrali dei Libri Genealogici per una funzionale integrazione dei dati dei controlli con quelli dei Libri Genealogici al fine della migliore efficienza dell attività da svolgere; f) a mettere a disposizione dei Libri Genealogici la propria attrezzatura di elaborazione per la creazione di una banca dati, e per realizzare, su richiesta delle singole Associazioni Nazionali di Razza, la valutazione genetica dei riproduttori; g) all impostazione, d intesa con i singoli Libri Genealogici di Razza, di indagini e ricerche atte ad illustrare aspetti particolari dell allevamento bovino; h) a vigilare, a mezzo dei propri ispettori, sui controlli e sulle attività degli Uffici Provinciali onde coordinare il lavoro ed assicurare uniformità, regolarità e tempestività di esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento; i) a concordare con gli Uffici Centrali dei singoli Libri Genealogici delle razze interessate al controllo della carne le norme tecnico-organizzative per la pratica attuazione dei controlli ed eventuali compiti nel campo della divulgazione e della organizzazione che di comune intesa si ritenesse opportuno delegare all Ufficio centrale dei controlli. Art. 7 Gli Uffici provinciali dei controlli provvedono: a) ad organizzare i controlli della produzione della carne; b) a tenere contatti con l Ufficio Centrale, per la trasmissione dei dati dei controlli, con gli allevatori interessati per la comunicazione dei risultati per i soggetti sottoposti a controllo; c) a compilare e aggiornare i moduli ed i documenti la cui tenuta, a norma del presente Regolamento, rientra nelle competenze degli Uffici stessi. Le Associazioni provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciuta ed associate all Associazione italiana Allevatori, provvedono all organizzazione ed al funzionamento degli Uffici provinciali dei controlli. Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente, l Associazione italiana Allevatori provvederà ad espletare direttamente in via temporanea, le attività anzidette. Qualora le condizioni dell allevamento e l assetto organizzativo funzionale lo richiedano, l Associazione Italiana Allevatori può unificare presso l Ufficio Provinciale di una sola Associazione Provinciale Allevatori l attività di due o più Uffici Provinciali dei controlli.

7 CAPITOLO IV ADESIONE ED OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI Art. 8 L adesione degli allevatori ai controlli è volontaria. L allevatore che aderisce si impegna: 1) ad osservare le prescrizioni del presente Regolamento e tutte le istruzioni degli Uffici Provinciali e dell Ufficio Centrale; 2) ad osservare le norme riguardanti la marcatura degli animali, la tenuta di eventuali registri di stalla e comunque le documentazioni prescritte per la regolare effettuazione dei controlli; 3) l allevatore ha l obbligo di fornire al personale addetto ai controlli e ai tecnici dell Ufficio Provinciale e Centrale tutte le informazioni sul suo allevamento che possono essergli richieste ai fini dei controlli; 4) a concorrere finanziariamente al pagamento delle quote stabilite dalle competenti Associazioni Provinciali Allevatori. Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento, l allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti: a) segnalazione della mancanza o ammonimento; b) annullamento dei risultati dei controlli di determinati soggetti; c) sospensione o esclusione dai controlli; d) denuncia all Autorità Giudiziaria nel caso di comprovata frode. Il provvedimento di cui al punto a) è di competenza dell Associazione Provinciale Allevatori provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono deliberati dalla Associazione Italiana Allevatori su proposta o sentito il parere dell Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio. Per i casi di cui ai punti b) c) d) è ammesso ricorso da parte dell allevatore al Comitato Tecnico Centrale. CAPITOLO V MARCATURA DEI SOGGETTI SOSSTOPOSTI AI CONTROLLI Art. 9 Nel quadro di quanto previsto dall art. 9 primo comma, per i bovini appartenenti a razze per le quali non esiste corrispondente Associazione Nazionale Allevatori giuridicamente riconosciuta e associata all Associazione Italiana Allevatori e per i bovini appartenenti a popolazioni non definite si provvede all identificazione mediante apposizione all orecchio sinistro di contrassegni del quale l Associazione Italiana Allevatori detiene il brevetto per il marchio collettivo, ai sensi ed agli effetti del brevetto per marchio d impresa, contraddistinto con il n /80 depositato il 10 novembre Tale contrassegno porta impressi su un lato la dicitura ASSOC. ITAL. ALLEVATORI, sull altro la sigla della provincia ed il numero di matricola.

8 I numeri di contrassegno devono essere progressivi nell ambito provinciale. E in ogni caso obbligatoria una individuazione sussidiaria dei soggetti, mediante l adozione di sistemi quali tatuaggio, rilevamento grafico delle pezzature. fotografie. La sostituzione delle marche perdute o alterate va fatta con marche dello stesso tipo e riportanti lo stesso numero. Agli effetti dell identificazione dei bovini sottoposti a controllo, appartenenti a razze per le quali esiste Libro Genealogico tenuto dalla corrispondente Associazione Nazionale Allevatori giuridicamente riconosciuta ed associata all Associazione Italiana Allevatori è valida l identificazione effettuata mediante il contrassegno brevettato e depositato dalla Associazione Nazionale interessata. Il compito di provvedere alla marcatura dei soggetti iscritti o non al L.G., è affidato, con apposita normativa, dalle Associazioni Nazionali agli Uffici Provinciali dei Controlli, i quali rispondono a tutti gli effetti agli Uffici centrali dei rispettivi Libri Genealogici. CAPITOLO VI REGISTRI E MODULI Art. 10 Per l organizzazione dei controlli funzionali delle razze bovine interessate alla produzione della carne, sono prescritti i registri ed i moduli all uopo predisposti dall Ufficio Centrale ed approvati dal Comitato Tecnico Centrale. Opportune intese possono intervenire tra Ufficio Centrale dei Controlli e Uffici Centrali del LG. per l adozione di moduli comuni. CAPITOLO VII QUALIFICAZIONE E COMPITI DEI CONTROLLORI Art. 11 L effettuazione presso gli allevamenti delle varie operazioni relative ai controlli funzionali, è demandata ai controllori zootecnici, o a persone qualificate e all uopo incaricate con la collaborazione dell allevatore, sulla base delle norme di cui ai successivi articoli e delle disposizioni impartite dagli Uffici provinciali dei controlli. Prima di assumere servizio i controllori o le altre persone devono essere adeguatamente preparati a cura dell Associazione Italiana Allevatori all assolvimento dei compiti ad essi affidati. Ai controllori sono affidati i seguenti compiti: a) raccogliere i dati relativi agli interventi fecondativi e ai parti: b) provvedere alle marcature dei vitelli ed eventualmente del bestiame adulto, effettuando anche se previsto il tatuaggio; c) effettuare i prescritti controlli del peso e la compilazione del modulo dei controlli ponderali; d) effettuare altri controlli e svolgere altri eventuali compiti affidati dall Ufficio provinciale.

9 Art. 12 I controllori, oltre ad osservare ai compiti loro spettanti, devono segnalare ogni anormalità o qualsiasi infrazione al presente regolamento. Qualsiasi Inadempienza nell esercizio dei propri compiti può essere oggetto di provvedimenti disciplinari ed eventualmente, secondo la natura dell infrazione, di denuncia all Autorità Giudiziaria da parte dell Associazione Provinciale Allevatori o dell Associazione Italiana Allevatori. CAPITOLO VIII MODALITA DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI Art. 13 I controlli ed i rilevamenti di cui ai precedenti e successivi articoli, si eseguono su tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico presenti nell allevamento, destinati alla riproduzione, per tutta la loro carriera. Art. 14 I controlli ponderali riguardano: a) la prima pesata, che deve essere eseguita dall allevatore entro cinque giorni dalla nascita: negli allevamenti bradi il peso alla nascita può essere stimato; b) le pesate successive da effettuare, secondo quanto disposto dalle norme tecniche del Libro Genealogico delle rispettive razze, segnalando eventuali modifiche all Ufficio Centrale dei Controlli; c) i pesi in età adulta secondo quanto disposto dalle norme tecniche del Libro Genealogico. Deroghe, compatibili con la validità dei controlli, possono essere stabilite esclusivamente dall Ufficio Centrale del Libro Genealogico per la razza di competenza. Art. 15 Le modalità di esecuzione dei controlli sono così stabilite: a) ogni pesata deve essere fatta annotando la data in cui viene eseguita; b) il peso rilevato deve essere indicato in kg; c) la pesata deve essere effettuata con bilancia aziendale o con un mezzo messo a disposizione dall Ufficio provinciale dei controlli: d) la sensibilità della bilancia deve essere di almeno un kg; e) i tipi di bilancia utilizzati e le modalità del loro impiego saranno oggetto di studio da parte del Comitato Tecnico Centrale, che potrà impartire istruzione sulle modalità di impiego delle stesse.

10 CAPITOLO IX ELABORAZIONE DEI DATI DI CONTROLLO Art. 16 L elaborazione di dati relativi a ciascun soggetto riguarda: a) il peso e l incremento medio giornaliero alle età tipiche stabilite dal Regolamento del Libro Genealogico di ciascuna razza determinati mediante interpolazione tra pesate precedenti e successive. I limiti entro i quali possono essere usati i controlli per l interpolazione e l estrapolazione dei pesi saranno stabiliti dall Ufficio Centrale del Libro Genealogico per ciascuna razza, tenuto conto della specifica curva di accrescimento derivante dai controlli effettuati. In via temporanea rimane in vigore la metodica di calcolo sin qui adottata e depositata presso l Ufficio Centrale dei Controlli. L incremento medio giornaliero all età tipica si calcola nel seguente modo: dove: Pet Pn ig = ig = incremento medio giornaliero in grammi Pet = peso in età tipica Pn = peso alla nascita et = età tipica espressa i giorni. L elaborazione per ciascuna vacca deve riguardare: b. 1) l età al parto b. 2) il periodo tra il parto e la fecondazione (periodo del servizio) b. 3) l intervallo interparto et b. 4) la frazione di vitello prodotto. Ai fini di una migliore conoscenza delle attitudini produttive dei singoli animali e degli allevamenti sottoposti a controllo, si eseguono altre elaborazioni per mettere in evidenza alcuni aspetti dell allevamento.

11 CAPITOLO X NORME GENERALI Art.17 Registri, certificati e moduli di cui al precedente art. 10 hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia tali documenti, nonché i contrassegni metallici di cui all art. 9 è perseguito a norma di legge. Le modifiche al presente Regolamento, d iniziativa del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste oppure proposte dalla Associazione Italiana Allevatori su conforme parere del Comitato Tecnico Centrale, entrano in vigore dopo l emanazione del relativo decreto di approvazione. Art. 18 I pesi all età tipiche e gli incrementi medi giornalieri calcolati fino all emanazione del presente Regolamento in base alla metodica sin qui adottata rimangono validi a tutti gli effetti.

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