REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE

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1 COMUNE DI VIGODARZERE Provincia di Padova Settore Tecnico - Servizio 6 Ambiente, Ecologia, Verde Pubblico tel. 049/ fax. 049/ REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE Approvato con delibera consiliare n. 30 del , esecutiva il Pubblicato all Albo Pretorio dal 14 al 29 agosto 2007 Esecutivo il

2 Indice Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Campo di applicazione pag. 4 Titolo II Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo Art. 2 Definizione pag. 4 Sezione I - Cantieri edili, stradali ed assimilabili Art. 3 Impianti ed attrezzature pag. 5 Art. 4 Orari pag. 5 Art. 5 Limiti assoluti da utilizzare per i cantieri in deroga ai limiti Previsti dal DPCM pag. 5 Art. 6 Emergenze pag. 6 Art. 7 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga in base a dichiarazione (procedura semplificata) ed in base ad autorizzazione pag. 6 Sezione II- Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili Art. 8 Definizioni pag. 7 Art. 9 Localizzazioni pag. 7 Art.10 Limiti e orari pag. 7 Art.11 Modalità per il rilascio di autorizzazioni pag. 8 Titolo III Discoteche, sale da ballo e similari, attività complementari di intrattenimento e tutte le strutture destinate allo spettacolo Art.12 Limiti del rumore pag. 9 Art.13 Integrazione domanda di Permesso di costruire/dia pag. 9 Art.14 Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico pag. 9 Art.15 Circoli privati pag.11 Titolo IV Documentazione di impatto acustico Art.16 Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto Acustico Art.17 Contenuto della documentazione di impatto acustico Art.18 Rilascio Permesso di costruire e agibilità pag.11 pag.12 pag.12 Titolo V Difesa dall inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli Art.19 Controllo pag.13 Art.20 Contenimento e abbattimento pag.13 Titolo VI Altre attività rumorose incomode Art.21- Macchine da giardino Art.22 Altoparlanti Art.23 Cannoncini antistorno Art.24 Disposiviti acustici antifurto Art.25 Autolavaggi Art.26 Condizionatori Art.27 Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico Art.28 Orari per l uso di macchinari o impianti rumorosi Titolo VII Controlli e sanzioni Art.29 Ordinanze pag.13 pag.13 pag.14 pag.14 pag.14 pag.15 pag.15 pag.15 pag.15 2

3 Art.30 Misurazioni e controlli Art.31 Sanzioni amministrative Titolo VIII Norme transitorie e finali Art.32 Procedimenti e pratiche autorizzative in corso Art.33 Abrogazione di norme Art.34 Elaborati grafici Art.35 Entrata in vigore pag.15 pag.16 pag.16 pag.16 pag.16 pag.17 Allegato A Allegato B Allegato C Allegato D Allegato E Tabella 1) pag.18 pag.19 pag.20 pag.22 pag.23 pag.24 3

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell art.7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata. 2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-tv, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell art. 659 del Codice Penale. 3. E parte integrante del presente regolamento la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del relativa alla classificazione acustica, allegata sotto la lettera A. Nel caso in cui la delibera consiliare sopra richiamata dovesse subire modificazioni queste si intendono tacitamente riportate nel presente Allegato A a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima. 4.Per quanto riguarda gli allegati tecnici B, C, D, E del Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento 5. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell industria,artigianato, agricoltura e commercio operanti all interno della fascia oraria diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), devono rispettare i limiti di zona previsti per i ricettori potenzialmente esposti, sia del rumore emesso che immesso previsti nella zonizzazione acustica del Comune di cui all Allegato A. Le stesse attività devono rispettare i limiti di immissione differenziali (secondo quanto previsto dal DPCM ) che si misurano all interno delle realtà abitative le quali possono essere interessate dalla rumorosità prodotta dalle attività esaminate. I limiti di immissione differenziali sono: non superi di 5 db il livello di rumore residuo, per il periodo diurno; non superi di 3 db il livello di rumore residuo, per il periodo notturno; (art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997). TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO Art. 2 Definizione 1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. 2. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n

5 Art. 3 Impianti ed attrezzature Sezione I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI 1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). 2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. Art. 4 Orari 1. L attivazione di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell orario: invernale (dal 1 ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 18,00; estivo (dal 1 maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle ore 19, L attivazione di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00; in particolare l uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 db(a) deve essere limitato nell orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore 18,00. E vietato l uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. 3. L attivazione di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal piano di classificazione acustica è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20, Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l attivazione di macchine rumorose per l esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo. Art. 5 Limiti assoluti da utilizzare per i cantieri in deroga ai limiti previsti dal DPCM I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, sono: - 70 db(a) in tutte le zone Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il 5

6 limite di 65 db(a) all interno dei locali dove si eseguono i lavori; dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Art. 6 Emergenze 1. Per il ripristino urgente dell erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento. Art. 7 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga in base a dichiarazione (Procedura semplificata) e in base ad autorizzazione 1. L attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione, con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni: Orari di cui al precedente articolo 4; Limiti di cui al precedente articolo 5; Tali condizioni saranno riportate nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (Allegato B ) (Procedura semplificata). 2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti orari e di livello sonoro previsti dall autorizzazione in deroga con procedura semplificata, indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, 30 giorni prima dell inizio dei lavori. Il Responsabile del Servizio competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli. 3. La durata complessiva dell attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all ingresso del cantiere o dell area sede dell attività stessa. 4. Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Responsabile del Servizio competente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento. 6

7 Sezione II MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI Art. 8 Definizioni 1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. Gare di cross, rally) e quant altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei. 2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo sia all interno che all esterno e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate 1 nell arco di un anno solare. 3. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 16 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n Per le attività che si svolgano negli spazi verdi pubblici e per le rassegne cinematografiche all aperto, può essere richiesta ed autorizzata la deroga al numero massimo di 16 giorni di cui al comma 3, fino ad un massimo di n. 30 giorni. Se le attività sono organizzate dall Amministrazione Comunale, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale, può essere richiesta ed ottenuta la deroga fino a n. 60 giorni. Resta salva la facoltà del Servizio competente di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire l assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni. Art. 9 Localizzazioni 1. Le manifestazioni di cui all art. 8 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto di cui all art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95 individuate nella zonizzazione acustica. 2. Potranno svolgersi anche in luoghi indicati dal richiedente, purchè ritenuti idonei dall Amministrazione. Art. 10 Limiti ed orari 1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell art. 8 è consentito nei limiti ed orari indicati nella Tabella 1), allegata al presente regolamento. 2. Le deroghe indicate in Tabella 1) sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici, e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone 1 Per giornate si intendono eventi di durata inferiore alle 24 ore 7

8 che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell arco di un anno. 3. Le categorie indicate nella Tabella 1) sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale. 4. I limiti indicati in Tabella 1) sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in Tabella 1). Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni. 5. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 db(a). Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. 6. I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì: fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato: fino alle ore 24, Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l uso di apparecchi elettroacustici per l amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella I e presentare la comunicazione di cui al prossimo art Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione. Art. 11 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni 1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui all art. 8 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nella Tabella I, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell inizio della manifestazione, una dichiarazione. Tale comunicazione deve contenere: una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui alla Tabella I; l elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l ulteriore limitazione del disturbo. 2. Per tutte le attività non comprese in Tabella I, o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell inizio della manifestazione. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell area di intervento con l identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori. 8

9 TITOLO III DISCIPLINA AUTORIZZATIVA DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE E/O ESERCIZI DESTINATI ALL INTRATTENIMENTO MUSICALE E/O DANZANTE ANCHE A SCOPO LUDICO E/O DIDATTICO, ALLO SPETTACOLO E ALLA RICREAZIONE E/O AL TEMPO LIBERO NONCHE TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI DOVE LA MUSICA EMESSA DAGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI E/O DA STRUMENTI MUSICALI ACUSTICI SIA MOTIVO DI INTRATTENIMENTO Art. 12 Limiti del rumore 1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, pubblici esercizi, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215). Art. 13 Integrazione domanda di Permesso di costruire/d.i.a. 1. La domanda di Permesso di costruire o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere una idonea documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell Allegato C al presente regolamento. 2. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di Permesso di costruire, o denuncia di inizio attività (D.I.A.), la Doc.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività. 3. Il rilascio del Permesso di Costruire non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, ma la realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell agibilità della struttura. 4. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al servizio. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A. Art. 14 Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico. 1. Per i procedimenti relativi all Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo di cui al presente titolo, (compresa l attività di intrattenimento complementare alla somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi quali apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda l orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici. Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l orario d utilizzazione di apparecchi per karaoke, jukebox, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23,30. Inoltre, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 9

10 a) Planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature utilizzate; b) Relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando: - valori di livello equivalente, LEQ (db(a)) o pressione sonora, indotti nell ambiente esterno o all interno di eventuali unità abitative potenzialmente disturbate, con e senza l attività complementare di trattenimento; - situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc.). 2. Per ottenere la deroga all orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l impatto ambientale dell esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona: 2.1) che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all interno dell esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l intervento della Polizia Municipale o delle Forze di polizia; 2.2) si prevengano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati, nel rispetto delle normative in vigore; 2.3) che sia limitato il rumore anche installando i limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali; 2.4) che siano rispettati gli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell unità immobiliare, sia confinanti che non confinante con altri ambienti, sia finestrati che non finestrati; 2.5) che siano presi tutti gli accorgimenti atti a garantire l isolamento del locale adibito all attività, nei limiti di legge; 2.6) che sia valutato l indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per limitarne l impatto ambientale. 3. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un attività limitata alle ore serali e notturne. 4. Gli esercizi che effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l orario di esercizio oltre le ore 22,00 devono garantire che il rumore prodotto dall attività sia contenuto entro i limiti di legge, mediante: a) verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell unità immobiliare; 10

11 b) misure strutturali e gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all attività (vociare degli avventori, emissione di impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti previsti dalla normativa. 5. La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca della stessa autorizzazione in deroga agli orari. 6. Ai responsabili delle attività di cui al presente titolo è, inoltre, fatto obbligo di vigilare affinché, all uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario. 7) I responsabili delle attività di cui al presente titolo, già esistenti alla data di entra in vigore del presente regolamento, devono produrre la Doc.I.A. entro 6 mesi dall entrata in vigore del regolamento, se richiesta. Art. 15 Circoli privati 1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti. 2. Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario. 3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell Allegato C al presente regolamento, contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell insediamento nei locali previsti. 4) I responsabili delle attività di cui al presente titolo, già esistenti alla data di entra in vigore del presente regolamento, devono produrre la Doc.I.A. entro 6 mesi dall entrata in vigore del regolamento, se richiesta. TITOLO IV DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO Art Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico: Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico: - I progetti relativi a immobili e infrastrutture da adibire ad impianti produttivi, attività commerciali, sportive e ricreative. - I progetti di edifici o fabbricati, diversi da residenziali, per i quali il committente non ha definito l attività a cui è destinato l edificio stesso non necessitano di Doc. I.A. che dovrà essere presentata nel momento in cui l edificio verrà utilizzato per una delle attività comprese nel presente articolo o per altre attività soggette alla Doc.I.A. 11

12 2. Con le domande per il rilascio di Permessi di costruire e/o i provvedimenti comunali che abilitano all utilizzazione di immobili e infrastrutture adibiti ad impianti produttivi, nonché costruzione o impianti destinati ad attività sportive e ricreative, ovvero con le domande di autorizzazione o licenza a svolgere queste attività, dovrà essere presentata la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell Allegato C al presente regolamento, rispettivamente: * contestualmente alla domanda di Permesso di costruire; * contestualmente alla domanda volta ad ottenere il provvedimento comunale che abiliti all utilizzazione dell immobile e/o infrastruttura; * contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all esercizio delle predette attività. 3. Sono soggette alla presentazione della Doc.I.A., a cura dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, le domande volte ad ottenere la trasformazione, ristrutturazione, ampliamenti di: aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; 4. E obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: scuole in genere compresi gli asili nido; ospedali, case di cura, case di riposo o soggiorno; parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai commi 1 e La Doc. I.A. deve, inoltre, essere presentata, a corredo del progetto, nei casi di edifici di civile abitazione, limitatamente agli impianti condominiali, per gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento (per il disturbo verso altri condomini). Art. 17 Contenuto della documentazione di impatto acustico 1. Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, dovrà tenere conto dei criteri e degli elaborati previsti negli Allegati C e E, fino alla definizione con Legge Regionale dei criteri previsti all art. 4 comma 1 lettera l della Legge 447/95. Art. 18 Rilascio Permesso di Costruire e agibilità 1. Il rilascio di Permesso di costruire e agibilità per le opere previste nei Titoli III e IV è subordinato ad espresso nullaosta, da formularsi in base alla corrispondenza della documentazione a quanto previsto dal presente Regolamento, da parte del Responsabile del Servizio, che può essere espresso anche in sede di conferenza di servizi, a condizione che risulti da apposito verbale. 12

13 2. Ai fini dell agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come da Allegato C. TITOLO V DIFESA DALL INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI Art. 19 Controllo 1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dai competenti uffici comunali in collaborazione con l ARPAV. Art. 20 Contenimento e abbattimento 1. Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico. 2. Sono previsti i seguenti divieti per l abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico: fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati; eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità; eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurne la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente; utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli; attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari; azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità. TITOLO VI ALTRE ATTIVITA RUMOROSE INCOMODE Art. 21 Macchine da giardino 1. L uso di macchine e impianti rumorosi per l esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle Le macchine e gli impianti in uso per l esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l inquinamento acustico nelle aree adiacenti. Devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie. 13

14 Art. 22 Altoparlanti 1. L uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell art. 59 del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per il periodo dal 16 settembre al 14 giugno e dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 dal 15 giugno al 15 settembre. Art. 23 Cannoncini antistorno 1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso residenze; b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una idonea recinzione; c) fascia oraria : 6,30/13,00 e 15,00/19,00 - cadenza di sparo ogni tre minuti; d) in caso di piccoli vigneti valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose. Art. 24 Dispositivi acustici antifurto 1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi. 2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. 3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente. Art. 25 Autolavaggi 1. L impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore e nei giorni festivi dalle 9.00 alle e comunque nel rispetto dei limiti di legge. 2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse. 14

15 Art. 26 Condizionatori 1. I condizionatori devono essere istallati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall art. 4 del DPCM 14 novembre I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida. Art. 27 Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico 1. Per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di immissione ed entro il limite differenziale di immissione, quest ultimo ridotto a 3 db (A) dopo la mezzanotte calcolandolo sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse. Art. 28 Orari per l uso di macchinari o impianti rumorosi 1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l uso di macchinari o impianti rumorosi è: - dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 20,30 dal lunedì al venerdi Art. 29 Ordinanze TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI 1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all inquinamento acustico. 2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza: limiti d orario per l esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento; particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica. Art. 30 Misurazioni e controlli 1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti. 2. L attività di controllo è demandata all A.R.P.A.V. ed al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze. 15

16 Art. 31 Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall art. 10 della Legge 447/95. Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell art. 10 delle Legge 447/95 in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell autorizzazione in deroga o nella dichiarazione di cui agli artt. 7 e 12, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento, riguardanti le attività temporanee, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 della Legge Regionale 21/99. Le violazioni al presente regolamento, non costituenti reato e non punite da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000 con una sanzione da euro 75,00 a euro 500,00 Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall art. 650 C.P. per l inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall autorità sanitaria per ragioni di igiene, nonché il corpo sanzionatorio così come previsto dalla normativa vigente. 2. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento. 3. Qualora un attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Responsabile del Servizio competente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l intera attività. Con la stessa ordinanza il Responsabile può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative. TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 32 Procedimenti e pratiche autorizzative in corso 1. Le richieste di permessi di costruire ed autorizzazioni all esercizio di attività industriali produttive commerciali ricreative a carattere permanente, potenzialmente capaci di perturbare il clima acustico esistente, in corso d istruttoria all entrata in vigore al presente regolamento, devono essere integrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, con la Doc.I.A. come stabilito nei precedenti articoli; Art. 33 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente. Art. 34 Elaborati grafici 16

17 1. Gli allegati grafici che a vario titolo dovranno esibirsi a corredo di documentazione per il rilascio di autorizzazioni dovranno essere redatti in base a quanto stabilito nell Allegato E al presente regolamento. Art. 35 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, dopo l esecutività della delibera che lo approva, viene pubblicato all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Entra in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione. 17

18 ALLEGATO A DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VIGODARZERE (omissis) 18

19 ALLEGATO B CANTIERI EDILI Testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie/d.i.a. LIMITI DI RUMOROSITA E ORARI Tabella dei valori limite di immissione previsti per attività temporanee con autorizzazioni in deroga ai limiti previsti dal DPCM db(a) in tutte le zone Gli orari in cui è consentita l attivazione di macchinari rumorosi e/o l esecuzione di lavorazioni rumorose sono: a) Per i cantieri edili od assimilabili all aperto: i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell orario: invernale (dal 1 ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 18,00; estivo (dal 1 maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00; b) Per lavori in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso): i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell orario: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00; in particolare l uso di macchinari le cui emissioni certificate sono superiori a 75 db(a) deve essere limitato nell orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 ed è escluso l uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. Eventuali deroghe ai limiti e/o agli orari suindicati devono essere richieste all Ufficio Ambiente almeno 30 giorni prima dell inizio dei lavori. Per cantieri che si prevede rispettino i limiti e gli orari suindicati, è sufficiente la presentazione di una comunicazione con la quale il responsabile di cantiere dichiara il contemporaneo rispetto di limiti e orari del cantiere stesso. CANTIERI STRADALI Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale Per lavori in cantieri stradali od assimilabili: i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20. Eventuali deroghe ai limiti e/o agli orari suindicati devono essere richieste all Ufficio Ambiente almeno 30 giorni prima dell inizio dei lavori. Per cantieri che si prevede rispettino i limiti e gli orari suindicati, è sufficiente la presentazione di una comunicazione con la quale il responsabile di cantiere dichiara il contemporaneo rispetto di limiti e orari del cantiere stesso. 19

20 ALLEGATO C DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Doc. I. A.) La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto. La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Fino all approvazione della Legge Regionale che stabilirà i criteri per la redazione della Documentazione di impatto acustico prevista dall art. 8, commi 2,3 e 4 della Legge 447/95 la relazione deve contenere: Descrizione dell attività e del ciclo lavorativo. Descrizione dell ubicazione dell insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice (Allegato E ). Descrizione delle sorgenti di rumore: analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni anche con indicazione delle possibili vie di fuga; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetria e prospetti; valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime, come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all ingresso e le misure previste per limitare l impatto ambientale; indicazioni delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase si esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo, nonché la presenza di componenti tonali e di eventi impulsivi. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell altezza delle finestre degli edifici esposti ecc.) e dei limiti di zona previsti per i ricettori. Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, industriali, ricreative, deve essere prodotta anche: in fase di rilascio di Permesso di costruire e/o D.I.A.: specifica dichiarazione comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 5/12/1997; in fase di rilascio di licenza d uso: verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (Allegato D ); in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nullaosta all esercizio: quando sia prevista l apertura o il funzionamento oltre le ore 22,00: produrre specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall attività entro i vigenti limiti di legge; descrizione dettagliata delle fonti sonore; verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (Allegato D ); misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa 20

21 Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici, specificando, i parametri di calcolo o di misura ( posizione, periodo, durata, ecc.). Indicazione dei livelli di rumore DOPO l attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Per le sorgenti interne dovrà essere riportato anche l indice del potere fonoisolante (Rw) dei materiali costituenti le pareti esterne. Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione (compresi i limiti differenziali). Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l adeguamento ai limiti fissati dalla legge o dal regolamento, supportati da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l entità prevedibile delle riduzioni stesse. Descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla norma non fossero rispettati. Qualsiasi altra informazione ritenuta utile. Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la Doc.I.A. ai sensi dell art. 2 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 31/8/1998. La documentazione di impatto acustico dovrà essere corredata di planimetria in scala non inferiore a 1/

22 ALLEGATO D DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI Necessaria per il rilascio del permesso di abitabilità o agibilità (DPCM 5 dicembre 1997 ) Per ognuna delle categorie sotto elencate deve essere prodotta la certificazione del potere fonoisolante e dell indice di valutazione misurato in opera: al rumore aereo di: una parete verticale; una parete di facciata; un solaio; al rumore di calpestio di: un solaio categoria A : edifici adibiti a residenza o assimilabili; categoria B : edifici adibiti ad uffici e assimilabili; categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili; categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. Deve essere prodotta inoltre la documentazione relativa al rumore immesso dagli impianti a servizio discontinuo come: ascensori; scarichi idraulici bagni servizi igienici; rubinetteria; e a servizio continuo come: impianti di riscaldamento; impianti di aerazione; impianti di condizionamento. Le certificazioni di collaudo in opera devono essere firmate da un tecnico competente ai sensi dell art. 2, commi 6, 7, e 8 della legge 447/

23 ALLEGATO E APPENDICE ========== Gli elaborati cartografici devono contenere: planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendendo l insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell insediamento; prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.; indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte ciò dovrà essere evidenziato graficamente (retinatura o colorazione); indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro (da specificare); indicazione ed individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelli non pertinenti all insediamento e la rete stradale, nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa. 23

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