GUIDA OPERATIVA AL PROPRIO MUTUO

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1 1 MUTUI PORTABILITÀ ESTINZIONE ANTICIPATA RINEGOZIAZIONE RINEGOZIAZIONE AI SENSI DEL D.L. n. 93 del 27 MAGGIO 2008 COSA SCEGLIERE? GUIDA OPERATIVA AL PROPRIO MUTUO Massimo Melpignano

2 e Maria Rizzi Introduzione aggiornato al 24 settembre 2008 Oltre 3,2 milioni di cittadini italiani hanno stipulato dal 2001 ad oggi un mutuo a tasso variabile (fonte Adusbef). L apparente originaria convenienza del tasso variabile però è stata quasi subito vanificata dall aumento esponenziale dei tassi. Le rate sono diventate sempre più pesanti fino a diventare insostenibili. Oggi le famiglie indebitate a tasso variabile, per prestiti di lunga durata, sono sempre più spesso nella impossibilità di pagare la rata del mutuo: la conseguenza è l insolvenza, il pignoramento ed infine la vendita della propria casa. La rilevanza e gravità del fenomeno, unitamente alle ripetute denunce sulla mancata applicazione da parte delle banche del decreto Bersani sui mutui, hanno determinato ripetuti interventi ai massimi livelli. Con la finanziaria 2008 il governo ha Bankitalia Draghi è intervenuto inviando una lettera alle banche per invitarle a rispettare il decreto Bersani e ad applicare la portabilità dei mutui senza costi per gli utenti. L Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha aperto una indagine nei confronti di 10 grandi banche italiane, accusate di aver addebitato ai propri clienti costi non dovuti per la portabilità dei mutui, e comunque di aver incentivato la stipula di nuovi (e più onerosi) mutui piuttosto che adottare la surroga o la rinegoziazione (molto meno onerose se non addirittura gratuite). Uno dei primi atti del nuovo governo è stato un decreto legge per calmierare il tasso dei mutui a tasso variabile, abbassando l importo della rata ma allungando il finanziamento. Insomma una emergenza. Ma anche una giungla di norme non immediatamente comprensibili per tutti. Oggi l utente bancario, che ha stipulato con la banca un contratto di mutuo ma che ha difficoltà a pagare le relative rate, ha istituito un fondo di solidarietà per le famiglie. Il governatore di 2

3 di fronte a sè una serie di alternative, che di seguito verranno illustrate in dettaglio. Importante, per poter muoversi all interno di questo contesto, è l informazione. Il consumatore che si reca in banca deve essere già informato e consapevole delle varie possibilità, prima ancora dell incontro con la banca. Questa guida cerca di fornire piccole e semplici indicazioni, per aiutare il cittadino consumatore a comprendere la variegata normativa ed a maturare la scelta migliore. Le appendici, con il testo vigente dei riferimenti normativi richiamati nella guida, possono essere utili per chi intende approfondire ed andare alla fonte. Buona lettura. Massimo Melpignano [email protected] skype: massimomelpignano 3

4 Nozione Oggetto c.c. testo integrale in Appendice 1), ovvero si chiude il PORTABILITÀ vecchio mutuo con la vecchia banca e se ne accende uno nuovo con una nuova banca, ma sempre con la stessa Possibilità di trasferire un mutuo da un istituto bancario ipoteca originaria. ad un altro. Può accadere che, in seguito alla stipula del contratto con Cosa cambia: - il tipo di tasso una determinata banca, ci si accorga che altri istituti - la misura del tasso propongono forme di finanziamento più accessibili e - la durata del mutuo vantaggiose, che meglio si adattano alle proprie - la banca esigenze. Spese: - Non ci sono commissioni bancarie È il caso di decidere per il trasferimento dalla vecchia - Non ci sono spese di acquisizione di banca alla nuova banca. documenti presso la Conservatoria L ipoteca rimane la stessa del vecchio creditore (vecchia - Non ci sono spese di iscrizione di nuova banca), a cui si sostituisce un nuovo creditore (nuova ipoteca banca). La banca che subentra (nuova banca) provvederà - Non ci sono spese di nuova perizia a pagare il debito che residua e si sostituirà alla banca dell immobile originaria (vecchia banca). - Si sosterranno solo le spese dell autentica Il meccanismo disegnato dalla legge del 2007 prevede la della dichiarazione di surroga dell ipoteca. totale gratuità. Scopo Possibilità di cambiare l istituto di credito concordando Tutti i mutui possono essere portati presso altro istituti con quest ultimo le nuove condizioni senza alcuna spesa, di credito diverso da quello originario. Ciò avviene eccetto quella dell atto di surroga attraverso il meccanismo della surrogazione (art

5 Contesto normativo Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (anche detto Decreto Bersani bis) convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 che all Art. 8 prevede la portabilità del mutuo attraverso la surrogazione (testo integrale in Appendice 2) A chi interessa la norma: A chiunque ha stipulato un contratto di mutuo ed ha intenzione di sostituire l istituto bancario originario e portare il proprio mutuo presso quello che garantisce le condizioni contrattuali migliori e aderenti alle proprie esigenze. 5

6 Nozione Oggetto Cancellazio ne dell Ipoteca Contesto ESTINZIONE ANTICIPATA Si decide di chiudere il contratto di mutuo in qualsiasi momento, in anticipo rispetto alla scadenza, pagando la residua somma ancora dovuta. Estinto il contratto anticipatamente, non si pagheranno più gli interessi né la penale per il recesso anticipato prevista per i vecchi contratti. In caso di estinzione totale del mutuo la legge n. 40/07 all art 13 c. 8 septies (testo integrale in Appendice 3), ha semplificato il procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. L ipoteca si estingue automaticamente dopo 30 giorni dall avvenuto pagamento. È la stessa banca che entro trenta giorni da quando è stata pagata, deve inviare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la comunicazione dell avvenuta estinzione del mutuo. La novità è prevista dal Decreto legge n. 7 del 31 normativo gennaio 2007 (c.d. Decreto Bersani bis entrato in vigore il 2 febbraio) convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 che all Art. 7 (testo integrale in Appendice 4) prevede: -l estinzione anticipata dei mutui immobiliari -il divieto di clausole penali per i contratti futuri -applicazione di una penale a percentuale variabile per i vecchi contratti stipulati prima del 2 febbraio 2007 L Art 2 comma 450, lett. b) della Legge finanziaria 2008 n. 244/07 (testo integrale in Appendice 5) ha specificato l ambito di applicazione della disciplina sull estinzione anticipata dei mutui ipotecari e sul procedimento di cancellazione delle ipoteche di cui al d.l. 7/07 convertito con modificazioni in L. 40/07: "Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata". Percentuale Per i contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio della penale 2007 per l acquisto della prima casa e per i contratti di da pagare mutuo stipulati prima del 3 aprile 2007 per l acquisto 6

7 per i e ristrutturazione di immobili adibiti per lo svolgimento Mutui a tasso fisso stipulati prima del 31 dicembre contratti di attività professionale è lo stesso decreto che stabilisce 2000, valgono le stesse penali massime del tasso anteriori al un limite minimo e uno massimo delegando, per variabile (compresa la clausola di salvaguardia). 2 febbraio l individuazione dei vari limiti, l Abi e le Associazioni 2007 dei consumatori riconosciute. Mutui a tasso fisso stipulati dopo il 1 gennaio 2001, si applicano Contenuto L'accordo, firmato il 2 maggio 2007 (testo integrale in Nella prima metà del periodo di ammortamento 1,90% dell accordo Appendice 6), è diventato operativo il 1 giugno Nella seconda metà del periodo di ammortamento. 1,50% ABI/Associa Fino a quella data le banche hanno applicato le penali di Nel terzultimo anno. 0,20% zione dei contratto, ma rimborseranno la differenza rispetto ai Negli ultimi due anni 0% Consumato ri massimi dell'accordo, però solo dietro richiesta del cliente. Stesso discorso vale per i mutui estinti dal 2 febbraio 2007 in avanti. Per gli altri ancora non estinti il cliente deve compilare apposita richiesta di A chi interessa la norma A tutti coloro che hanno stipulato un mutuo per le seguenti finalità: l acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo rinegoziazione della penale. svolgimento della propria attività economica o Così sono state stabilite le percentuali di Penale professionale da parte di persone fisiche. massima di estinzione anticipata da applicare a: Mutui a tasso variabile Prima del terzultimo anno della scadenza del contratto 0,50% Nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo 0,20% Negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo..0% 7

8 possibile alle proprie esigenze in accordo con la banca RINEGOZIAZIONE stipulante. Nozione Si modificano le condizioni originarie (ad esempio Contesto La legge n. 244 del 24 dicembre Manovra durata e tipo di tasso) del mutuo esistente presso la normativo Finanziaria 2008, art. 2 c. 450 lett. b) (testo integrale in medesima Banca. I contraenti, banca e mutuatari, Appendice 5) recita che resta salva la possibilità del rimangono sempre gli stessi. creditore originario e del debitore di pattuire la Dipende, però, dalla volontà comune dei contraenti: variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di la banca non è obbligata a rinegoziare (ma neanche il mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non cliente). autenticata. Oggetto Modificazione di alcune clausole del contratto di mutuo A chi A chiunque abbia stipulato un contratto di mutuo. stipulato con la medesima banca. interessa la Cosa cambia: - tipo di tasso norma - la sua misura del tasso - la durata del mutuo Scopo Spese: - Non ci sono costi di commissioni bancarie -Non ci sono costi notarili: la rinegoziazione si fa con una semplice scrittura privata anche non autenticata Migliorare le condizioni facendole aderire quanto 8

9 RINEGOZIAZIONE MUTUI PRIMA CASA DECRETO LEGGE N. 93 DEL 27 MAGGIO 2008 (C.D. DECRETO TREMONTI) CONVERTITO CON MOD, IN L. N. 216 DEL 24 LUGLIO 2008 Nozione Oggetto Il nuovo decreto introduce un meccanismo di rinegoziazione che consente, a quanti hanno stipulato, o si sono accollati, un mutuo a tasso variabile fino a tutto il 28 maggio 2008, di poter scegliere di pagare la rata del mutuo ad un tasso fisso per tutta la durate del mutuo. Ma attenzione non è uno sconto. Il meccanismo prevede una rata a tasso fisso fino all estinzione del mutuo e aa decorrere dal 1 gennaio Per i contratti stipulati rinegoziati o accollati fino al 31 dicembre 2006, la rata sarà ricalcolata applicando un tasso fisso risultante dalla media di quelli avuti nel 2006, ovvero il 4,2 %. Per i contratti stipulati rinegoziati o accollati dopo il 31 dicembre 2006, la rata sarà ricalcolata adottando il parametro per il calcolo della prima rata di ammortamenti successiva alla stipula, alla rinegoziazione, all'accollo La differenza tra quanto pagato, effetto della rinegoziazione, e quanto si doveva pagare, in base al contratto di mutuo originario, sarà accantonato in un conto accessorio (al tasso che si ottiene in base all'irs a 10 anni, dalla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50 per cento). All estinzione del mutuo sarà effettuato il conteggio finale e in caso di saldo a credito del mutuatario, la banca restituirà l indebito; in caso di debito del mutuatario lo stesso lo rimborserà con successive rate. Dunque, la durata del mutuo dipenderà dall innalzamento o diminuzione dei tassi di interessa dal momento della rinegoziazione all estinzione del mutuo. Sul conto di finanziamento accessorio vengono inoltre addebitate le eventuali rate scadute e non pagate prima del 29 maggio L'eventuale debito del conto accessorio sarà rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti di importo pari alla rata rinegoziata. 9

10 Scopo A chi interessa la norma Cosa cambia: - La rata da variabile a fissa -Tasso applicato -La durata resta inizialmente invariata; il suo eventuale Contesto normativo È quanto prevede l'art. 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 (pubblicato sulla G.U. 28 maggio 2008) come modificato dalla L. n. 126 del allungamento dipenderà 24 luglio 2008 (testo vigente integrato con le all andamento dei tassi di interesse modifiche in Appendice 7), che prevede la rinegoziazione dei mutui per la prima casa. Spese: - Non ci sono spese né commissioni commissioni da pagare alla banca. Operatività Tale meccanismo sarà attuato a partire dalla prima rata successiva al 1 gennaio del Alleggerire il costo delle rata mensile allungando la durata del mutuo. Convenzione La Convenzione tra ABI e Ministero Economia ABI/Ministero (testo integrale in Appendice 8) ha il fine di A chi ha stipulato, o si è accollato, un contratto di dell Economia puntualizzare le modalità e i criteri di rinegoziazione mutuo a tasso variabile fino a tutto il 28 maggio dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la 2008 per l acquisto, la costruzione, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione ristrutturazione della abitazione principale, o principale, secondo quanto previsto dal d.l. n. abbia effettuato interventi di ristrutturazione per 93/2008. uso abitativo e anche per attività professionali. Possono accedere alla rinegoziazione anche i Provvedimento Anche l Autorità Garante della Concorrenza e del soggetti inadempienti alla data 28 maggio 2008 Antitrust Mercato è intervenuta con un provvedimento avente purchè non sia intervenuta a tale data la ad oggetto Misure urgenti per aumentare il risoluzione del contratto. 10

11 Osservatorio permanente potere d acquisto delle famiglie e per lo sviluppo, in data 27 maggio 2008, il n. AS452 (testo integrale in Appendice 9). Tale provvedimento dell Autority è teso a evidenziare la necessità di assicurare la portabilità del mutuo a costo zero e una adeguata informativa al cliente, nonché la previsione di condizioni migliorative. Al fine - scrive l'authority - di tutelare i mutuatari e non disincentivare il confronto competitivo nel settore bancario, è indispensabile che i criteri dettati nella convenzione oggetto del provvedimento lascino spazi a politiche differenziate da parte delle banche a vantaggio della clientela e non disincentivino il ricorso a mobilità alternative. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Osservatorio permanente con il compito di verificare l'attuazione della legge, risolvere problematiche interpretative, proporre eventuali modifiche, verificare l'andamento della portabilità, segnalare alle Autorità di vigilanza comportamenti con conformi alla normativa di settore, L'Osservatorio redigerà relazione annuale sulla propria attività (testo integrale in Appendice 10). 11

12 APPENDICE RIFERIMENTI NORMATIVI 12

13 APPENDICE 1 ( ) Art c.c. Surrogazione per volontà del debitore: Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1.che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2.che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3.che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione. 13

14 APPENDICE 2 Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 ( ) Art. 8 Portabilità del mutuo; surrogazione 1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile. 2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. 4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali. 4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto. 4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. 4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 14

15 APPENDICE 3 Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 ( ) Art. 13. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari ( ) 8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore. 8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8- septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo. 15

16 APPENDICE 4 Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 ( ) Art 7 Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali 1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante. 2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. (Soppresso). 5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. 6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità e' stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere. 7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6. 16

17 APPENDICE 5 La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ( ) Art. 2 c ( ) Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "un contratto di mutuo" sono inserite le seguenti: "stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,"; b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata"; c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi"; d) all'articolo 8, comma 4, le parole: "di cui al presente articolo non comporta" sono sostituite dalle seguenti: "e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano"; e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: "da contratto di mutuo" sono inserite le seguenti: "stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,"; f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: "alla scadenza" sono sostituite dalle seguenti: "all'estinzione". 17

18 APPENDICE 6 MUTUI: SIGLATO ACCORDO TRA ABI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI Tutte le Associazioni dei consumatori hanno sottoscritto l intesa che introduce anche delle clausole di salvaguardia. Al via un comitato congiunto per il monitoraggio. Per Faissola si tratta di un accordo di grande rilevanza strategica È stato raggiunto oggi a Roma l accordo tra l ABI e tutte le Associazioni dei consumatori, rappresentative a livello nazionale e riconosciute nell elenco del Ministero dello sviluppo economico, sulla determinazione del livello delle misure massime per l estinzione dei mutui in essere, come previsto dalla legge sulle liberalizzazioni recentemente approvata. Il Presidente dell ABI, Corrado Faissola, ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di un accordo di grande rilevanza strategica per i rapporti tra ABI e Associazioni dei consumatori. È il segno di un significativo avvicinamento del settore bancario al sistema dei rappresentanti dei consumatori. Siamo certi che questo percorso troverà ulteriori evoluzioni e applicazioni nel futuro. È un intesa di grande importanza ha aggiunto il Direttore generale, Giuseppe Zadra che ha visto l unanimità delle Associazioni dei consumatori, riuscendo a soddisfare con equilibrio le esigenze dei risparmiatori e delle imprese bancarie. È estremamente positivo essere riusciti tutti insieme a chiudere con successo un negoziato che era alla base dell attuazione di una legge. In dettaglio la misura massima per l estinzione sarà: per i contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 punti percentuali 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio ,50 punti percentuali 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre ,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. 18

19 L accordo determina anche l introduzione di una clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono misure della commissione di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite con l intesa. In questi casi: per i mutui a tasso variabile, e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, l ulteriore riduzione sarà di 0,20 punti percentuali. Nei mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali, si applicherà una riduzione di 0,25 punti percentuali; sarà invece di 0,15 punti percentuali con una misura inferiore a 1,25 punti percentuali. Per i contratti di mutuo a tasso misto (quelli con una tipologia di tasso che varia dal fisso al variabile o viceversa) sono state trovate delle soluzioni specifiche che fanno corrispondere le misure della commissione rispettivamente ai mutui a tasso fisso o variabile. Le parti si sono impegnate a costituire un Comitato che si riunirà trimestralmente e sarà composto da rispettivi rappresentanti con l incarico di monitorare l applicazione dell accordo. Tale Comitato alla luce di quanto accaduto nel primo anno di applicazione potrà valutare lo stato complessivo di attuazione dell intesa. Roma, Palazzo Altieri, 2 maggio

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28 APPENDICE 7 Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 (pubblicato sulla G.U. 28 maggio 2008) ( ) Art. 3. Rinegoziazione mutui per la prima casa 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni. 2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo. 3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'irs a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo. 4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista. 28

29 5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente. 6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, APPENDICE 8 il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell ambito di un operazione di cartolarizzazione con cessione CONVENZIONE di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell operazione tra di cartolarizzazione. 7.Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla il Ministero dell economia e delle finanze-dipartimento del tesoro, di seguito MEF, in persona del Prof. Vittorio Grilli Direttore Generale del Tesoro, convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata e in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1 gennaio l Associazione Bancaria Italiana, di seguito ABI, in persona del Dott. Giuseppe Zadra Direttore Generale Associazione Bancaria Italiana, 8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti per da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti. LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO VARIABILE STIPULATI ANTERIORMENTE AL 29 MAGGIO 2008 E 8-bis. Le disposizioni del presente FINALIZZATI articolo ALL ACQUISTO, sono derogabili COSTRUZIONE solo in senso più E favorevole RISTRUTTURAZIONE al mutuatario. DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE. PREMESSO CHE - il mercato dei mutui è stato caratterizzato in Italia, a partire dal 2001, da un forte ricorso a operazioni a tasso variabile; - il rialzo dei tassi di interesse di mercato avviatosi dalla fine del 2005 a seguito delle politiche monetarie adottate dalla Banca Centrale Europea, accentuatosi a partire dalla metà del 2007 a seguito della crisi dei mutui sub-prime negli USA, e la riduzione del potere di acquisto delle famiglie hanno comportato, per una quota Pubblicazione dei mutuatari a cura italiani, di criticità in una soddisfacente e Studio pianificazione Legale Melpignano finanziaria; - Bari 29

30 - specifica considerazione meritano i mutui a tasso variabile stipulati per l acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell abitazione principale; - l articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entrato in vigore il 29 maggio 2008, ha stabilito che il MEF e l ABI definiscono con apposita convenzione stipulata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge ed aperta all adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito banche e intermediari ) le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell articolo 120, comma 2, del citato d.lgs. n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 per l acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell abitazione principale (di seguito rinegoziazione dei mutui ); - è comune intenzione di MEF ed ABI, dando attuazione alle disposizioni dell articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, quella di perseguire altresì l obiettivo di offrire alla clientela di banche ed intermediari interessata all applicazione del citato articolo 3 (di seguito clientela interessata ovvero cliente interessato ovvero clienti interessati ) un quadro trasparente e preciso delle regole applicative della norma primaria, nell ambito delle quali è centrale il principio secondo il quale la rinegoziazione dei mutui costituisce per la clientela interessata uno strumento aggiuntivo, e non sostitutivo, di una gamma più ampia di valide opportunità, fra le quali continua a vigere quella della portabilità dei mutui, di cui all articolo 8 del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni (di seguito portabilità del mutuo ); MEF e ABI convengono quanto segue: 30

31 Art Banche e intermediari che aderiscono alla presente convenzione: a) forniscono ai clienti interessati una informativa trasparente, chiara ed esaustiva in ordine alle varie opportunità di scelta che essi attualmente hanno, e cioè: i) continuare a rimborsare il mutuo a banche e intermediari secondo il piano di ammortamento in corso; ii) proporre a banche e intermediari una rinegoziazione delle condizioni del mutuo in essere, da concordare appositamente; iii) avvalersi della portabilità del mutuo; iv) ricorrere alla rinegoziazione dei mutui ai sensi dell articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, obbligatoria per banche e intermediari che aderiscono alla presente convenzione; v) possibilità di usufruire anche di più di una di tali diverse opportunità, in particolare cumulando quella sub iii) a quella sub iv); b) procedono alla rinegoziazione dei mutui secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 2. Per i mutui di cui all articolo 2, che siano stati oggetto di un operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, possono altresì aderire alla presente convenzione i soggetti cui siano stati ceduti i crediti. In tale caso, procede alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Per banche e intermediari, nonché per i soggetti di cui al comma 2, le disposizioni legislative di cui all articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008 costituiscono uno standard minimo, restando ferma, per banche e intermediari, la possibilità di proporre alla clientela interessata, in via generalizzata, condizioni economicamente ancora più favorevoli, in particolare per quanto riguarda lo spread, rispetto a quelle previste dalle disposizioni legislative, dandone comunicazione contestuale all ABI al momento in cui aderiscono alla presente convenzione. Nulla è altresì innovato in materia di portabilità dei mutui. 31

32 Art Possono formare oggetto di rinegoziazione, ai sensi dell articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, nonché della presente convenzione, i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, fino a tutto il 28 maggio 2008, finalizzati all acquisto, costruzione, ristrutturazione dell abitazione principale ed erogati da banche e intermediari. A questi soli fini, si intende per abitazione principale quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente. Possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo. Art La rinegoziazione assicura la riduzione dell importo delle rate del mutuo da corrispondere con scadenza successiva al 1 gennaio 2009 ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all importo e alla scadenza originari del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell anno Per i contratti stipulati, rinegoziati o accollati anche a seguito di frazionamento dopo il 31 dicembre 2006 l importo della rata da corrispondere con scadenza successiva al 1 gennaio 2009 è pari a quello risultante sulla base dei parametri per il calcolo della prima rata di ammortamento rispettivamente successiva alla stipula, alla rinegoziazione e all accollo. Resta fermo quanto previsto nel successivo comma La differenza tra l importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l importo della rata risultante dall atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio e produce interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene in base all IRS a dieci anni, maggiorato, fermo quanto previsto dall articolo 1, comma 3, di uno spread di 0,50 punti percentuali e quello contrattualmente previsto, come determinati entrambi in misura fissa alla data di rinegoziazione. Sono altresì addebitate nel conto di finanziamento accessorio le eventuali rate scadute e non pagate prima del 29 maggio 2008, nonché quant altro maturato fino alla data di rinegoziazione. 3. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione del mutuo, la differenza tra l importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l importo della rata risultante dall atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato, a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista se più favorevole per il mutuatario rispetto a quella determinata in importo fisso. 4. L eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti di importo uguale all ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione. L ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio. Se più favorevole per il cliente si applica il tasso contrattualmente stabilito come determinato, in misura fissa, alla data 32 di originaria scadenza del mutuo.

33 5. I clienti interessati che rinegoziano il mutuo ricevono annualmente da banche e intermediari mutuanti una comunicazione informativa, completa e chiara, sull andamento della loro posizione nei riguardi della banca o intermediario medesimo, nonché sull esposizione complessivamente derivante dall operazione di rinegoziazione in termini di debito residuo e saldo del conto di finanziamento accessorio. 33 Art L estinzione anticipata del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi della presente convenzione non comporta l applicazione di penali. Non si applicano penali neanche in caso di rimborso anticipato del saldo del conto accessorio. Art Banche e intermediari formulano la proposta di rinegoziazione alla clientela interessata ai sensi dell articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008 ed entro tre mesi dalla data di sua entrata in vigore, ossia entro tutto il 29 agosto La proposta è effettuata nel rispetto altresì della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e alla sua normativa di attuazione, con modalità di comunicazione chiare, comprensibili e con appropriata evidenziazione grafica, anche utilizzando, ove possibile, le comunicazioni che banche e intermediari effettuano periodicamente alla clientela. 2. La proposta, scritta e datata, richiama in modo esplicito le diverse opportunità cui il cliente interessato può fare ricorso in materia di mutui, ossia quelle di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), specificato che il mutuatario può usufruire anche di più di una di tali opportunità. 3. La proposta riporta altresì i contenuti dell offerta di rinegoziazione, formulata ai sensi dell articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, in relazione al contratto in essere con il mutuatario, includendo elementi che consentano al mutuatario di valutare gli effetti della rinegoziazione in termini di riduzione dell importo delle rate nonché le possibili implicazioni sulla durata del mutuo in funzione dell evoluzione dei tassi di interesse. 4. L accettazione della proposta, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il mutuatario attesta il ricorrere dei requisiti per il suo accesso alla rinegoziazione, è comunicata dal mutuatario alla banca o all intermediario. L accettazione della proposta assicura la riduzione dell importo delle rate del mutuo da corrispondere a partire quanto meno dal terzo mese successivo al mese di comunicazione dell accettazione della proposta medesima, relativamente alle rate del mutuo in scadenza successivamente al 1 gennaio 2009.

34 3. L acquisizione, la gestione ed ogni modalità di trattamento dei dati da parte dell Osservatorio permanente, anche ai fini della relazione annuale al Ministro dell economia e delle finanze, sono Pubblicazione effettuate in a via cura aggregata di e nel pieno rispetto della e Studio riservatezza Legale Melpignano dei dati stessi - Bari e delle finalità previste nella presente convenzione. 34 Art Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità al riguardo. 2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui possono essere effettuate anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di portabilità sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. La clientela interessata non sostiene alcun costo amministrativo, ivi incluse commissioni bancarie, conseguenti alle operazioni di rinegoziazione e per tutta la durata residua del mutuo, anche sulle eventuali rate aggiuntive finali. La clientela interessata non sostiene altresì costi notarili, ove mai necessario l intervento del notaio. Art Banche e intermediari, nonché i soggetti di cui all articolo 1, comma 2, che intendono effettuare operazioni di rinegoziazione dei mutui ai sensi della presente convenzione, devono aderirvi per il tramite dell ABI, Segreteria Generale, inviando a quest ultima, e per conoscenza al MEF, un apposita comunicazione, nella quale sono indicate altresì le eventuali condizioni migliorative che gli stessi intendono offrire alla clientela interessata. Art Presso il MEF è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Osservatorio permanente con i seguenti compiti: a) verifica della piena attuazione delle disposizioni legislative in materia di portabilità dei mutui e di rinegoziazione dei mutui, nonché dei relativi accordo e convenzione applicativi; b) risoluzione di eventuali questioni interpretative che si dovessero porre in relazione ai contenuti delle citate disposizioni e convenzioni; c) proposta di eventuali modifiche alla predette convenzioni, in linea con quanto previsto dalle disposizioni di legge alla luce dell esperienza applicativa; d) verifica dell andamento delle operazioni di portabilità dei mutui e di rinegoziazione dei mutui; e) segnalazione alle Autorità di vigilanza, per le iniziative di loro competenza, di comportamenti non conformi alle disposizioni in materia di rinegoziazione e di portabilità dei mutui; f) relazione annuale al Ministro dell economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, sulle attività svolte dall Osservatorio permanente. 2. L Osservatorio è composto da due rappresentanti del MEF, da due della Banca d Italia, da tre dell ABI, nonché da tre rappresentanti delle Associazioni dei consumatori iscritte all albo del Ministero dello sviluppo economico, da queste designati unitariamente. L incarico dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori può essere di durata determinata, ove richiesto a fini di turnazione dalle stesse Associazioni.

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36 APPENDICE 9 AS452 - MISURE URGENTI PER AUMENTARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E PER LO SVILUPPO Roma, 27 maggio 2008 Senato della Repubblica Presidente Senatore Renato Giuseppe Schifani Camera dei Deputati Presidente Onorevole Gianfranco Fini Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente Onorevole Silvio Berlusconi Ministro dell Economia e delle Finanze Onorevole Giulio Tremonti Ministro per lo Sviluppo Economico Onorevole Claudio Scajola L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell esercizio dei compiti ad essa assegnati dall articolo 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, intende formulare alcune osservazioni in merito all articolo 3 del provvedimento recante misure urgenti per aumentare il potere di acquisto delle famiglie e per lo sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio In linea generale, l Autorità ritiene fondata l esigenza, che motiva il citato provvedimento, di incentivare ed agevolare i processi di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, stipulati anteriormente alla sua data di entrata in vigore, per l acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell abitazione principale, migliorando le condizioni dell offerta in senso favorevole per i consumatori. Trattasi, infatti, di un intervento straordinario, a tutela di una specifica tipologia di mutuatari che, in una fase economica particolarmente critica - in termini di potere d acquisto, di evoluzione dai tassi di interesse e di instabilità in generale nel settore dei mutui per noti eventi internazionali -, risulta oggettivamente esposta a situazioni difficilmente sostenibili. L incremento del costo del denaro negli ultimi due anni, deciso per controllare i processi inflazionistici dalla Bce, quindi dell intera fascia dei tassi passivi, ha infatti determinato aumenti nelle rate indicizzate a seconda della durata e ammontare del mutuo - anche del 20%, con il raggiungimento di tassi variabili (Euribor) di poco inferiori al 5% e con incrementi di questi ultimi di quasi 2 punti percentuali. L Autorità ha già segnalato AS431 Procedura per la portabilità dell ipoteca nei contratti di mutuo - come gli interventi legislativi - prima il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successivamente il d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 -, abbiano costituito uno stimolo per favorire la mobilità della clientela e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali piene tra gli operatori nell offerta dei servizi finanziari. Al tempo stesso l Autorità ha anche ravvisato il rischio che una specifica disciplina in merito ai mutui bancari possa comportare procedure obbligate Pubblicazione o comunque a cura vincolanti, di limitative della concorrenza e tra Studio banche. Legale Melpignano - Bari In particolare, l Autorità ha sostenuto che la possibilità per il cliente di beneficiare, mettendo in concorrenza le offerte attraverso la surrogazione del mutuo e delle relative garanzie accessorie, di condizioni 36 economiche più favorevoli sia essenziale in un ottica di stimolo del confronto competitivo e acquista

37 evidentemente ancora più rilevanza nel contesto economico attuale caratterizzato da vari rialzi dei tassi di interesse. Nell ottica sopra descritta e nel quadro definito dalla convenzione che verrebbe stipulata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in corso di emanazione, tra banche e intermediari finanziari ai sensi dell articolo 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n.385, vanno salvaguardati tre requisiti essenziali al fine di generare effetti positivi e non trasformare alcune criticità, da essa derivabili, in disincentivi al confronto competitivo. In primo luogo, è importante che le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti possano autonomamente adottare condizioni e/o strategie commerciali migliori per la clientela, evitando di rendere omogenee le strategie dal lato dell offerta, le quali disincentiverebbero l adozione di modalità diverse e competitive a vantaggio dei mutuatari. A titolo esemplificativo, il riferimento a criteri molto rigidi - basati sulla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto in essere, all anno 2006, nonché ad uno specifico tasso sul conto accessorio (IRS con spread dello 0,50) può condurre le banche a non differenziarsi nelle condotte e invece a seguire la procedura, come se fossero rigidamente definiti tutti i criteri, senza alcun incentivo a competere, migliorando ulteriormente le condizioni a vantaggio della clientela. Sarebbe, pertanto, necessario esplicitare nella convenzione la possibilità che le singole banche adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni migliorative rispetto a quanto già previsto nel provvedimento, rendendo così chiaro che la convenzione indica condizioni non vincolanti e derogabili a vantaggio dei mutuatari. Solo rendendo evidente lo spazio di competizione tra le banche, l'adesione alla convenzione, in quanto volontaria, può non omogeneizzare e quindi non disincentivare la dinamica competitiva del mercato. Le banche che ritengono di poter offrire alla propria clientela condizioni più vantaggiose di quelle previste dalla convenzione non aderiranno o aderiranno pubblicizzando però l offerta migliorativa; analogamente non aderiranno - per ragioni opposte - quelle che la reputano eccessivamente onerosa. Le prime informeranno di questa loro decisione per convincere i mutuatari che possono ottenere condizioni migliori di quelle offerte dal resto del mercato. Le seconde saranno più esposte alla migrazione dei clienti che eserciteranno l'opzione di portabilità del mutuo. In secondo luogo, è essenziale mantenere gli stimoli concorrenziali che derivano dall altra misura, oggetto di intervento da ultimo della legge 2 aprile 2007, n. 40, ossia la surrogazione del mutuo c.d. portabilità. L Autorità intende rilevare che solo dal confronto di più offerte può derivare un effettivo sviluppo competitivo dei mercati, tra i quali anche il mercato degli impieghi bancari. Nel merito si rileva che allo stato risultano ancora elevati gli ostacoli alla mobilità e il processo di portabilità appare ancora eccessivamente complesso. A questo riguardo, ad avviso dell Autorità, è cruciale che vengano garantiti costi nulli per il cliente, e ciò non solo per la parte dei servizi strettamente bancari, ma anche per quanto riguarda altri eventuali costi richiesti, quali i costi dei servizi notarili. In relazione a questi ultimi appare opportuno garantire forme di maggior trasparenza che eliminino l attuale stato di vischiosità sui servizi e atti necessari. Assicurare costi nulli per la portabilità appare il solo strumento per eliminare gli switching cost ancora esistenti di ostacolo alla mobilità e quindi alla piena concorrenza. In terzo luogo, è fondamentale che sia fornita una adeguata informativa alla clientela. Posto che la trasparenza dal lato della domanda nel settore bancario è stata più volte richiamata quale fattore determinante per lo sviluppo di rapporti competitivi tra le banche offerenti AS 394 Ostacoli allo sviluppo concorrenziale dei mercati dei Pubblicazione servizi bancari a cura per di la clientela retail -, rileva osservare e Studio che ciò Legale vale Melpignano a maggior ragione - Bari per la procedura suddetta. In particolare risulta essenziale che il mutuatario sia messo nella condizione di valutare gli effetti della rinegoziazione prevista dalla procedura, in termini di riduzione delle rate in tutto 37l arco temporale previsto dall ammortamento, tenendo conto della maggior durata che essa comporta in termini di allungamento del prestito iniziale nonché dei rischi connessi in funzione delle diverse possibili evoluzioni dei tassi di interesse. Redigere fogli informativi sintetici, in grado di fornire stime dei costi e dei vantaggi attesi in base, ad esempio, ad ipotesi alternative sull andamento dei tassi e

38 sull allungamento del finanziamento, appare in quest ottica di fondamentale rilevanza per una scelta economicamente razionale ed informata dal lato della domanda. E infatti sulla base di tali informazioni che il mutuatario può valutare ed eventualmente innescare positive spinte competitive ricercando anche soluzioni alternative con la surrogazione del mutuo presso altre banche concorrenti. L Autorità intende quindi evidenziare che, al fine di contemperare l obiettivo di tutela dei mutuatari e quello di non disincentivare il confronto competitivo nel settore bancario, è indispensabile che i criteri dettati nella convenzione oggetto del provvedimento lascino spazi a politiche differenziate da parte delle banche a vantaggio della clientela e non disincentivino il ricorso a modalità alternative, quali la surrogazione invece della rinegoziazione del mutuo, in un contesto di massima trasparenza e completa informazione della domanda. In conclusione, l Autorità auspica che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti, tengano in adeguata considerazione le suesposte osservazioni, al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quale quello in discussione, di primaria rilevanza per l economia nazionale. IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 38

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40 APPENDICE 10 BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL ART. 106 DEL D.LGS 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ADERENTI ALLA CONVENZIONE ABI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE PER LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI EX ART. 3 DL. N. 93/2008 Banche / Intermediari aderenti Condizioni Migliorative Offerte alla Clientela B@nca 24-7 S.p.A. 1) estensione della rineg.a tutti i mutui a tasso misto Banca Adige Po Credito Cooperativo Lusia Banca Agricola Mantovana S.p.A. Banca Agricola Popolare di Ragusa Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo Scpa - Schio Banca Antonveneta Banca Apuana- Credito Cooperativo di Massa Carrara 40

41 Banca Apuana- Credito Cooperativo di Massa Carrara Banca Capasso Antonio S.P.A. Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia estensione della rinegoziazione alle seguenti tipologie di mutui: - mutui con tasso massimo prefissato; - mutui a tasso fisso per la durata iniziale di due anni e poi variabile; - mutui a tasso bilanciato (due piani di ammortamento, uno a tasso fisso ed uno a tasso variabile, ciascuno applicato ad una parte prefissata del mutuo); - estendere la predetta rinegoziazione ai mutui a tasso variabile e rata variabile ed alle tipologie di mutui sopra indicate oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione di crediti a società veicolo. Banca Carim Cassa di Risparmio di Rimini Banca Carime S.p.A. 1) estensione della rineg.a tutti i mutui a tasso misto 2) azzeramento dello spread previsto art.3 comma 2 Conv.quale maggiorazione del tasso IRS 10Y Banca Caripe Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Banca Centropadana Credito offrire alla clientela le seguenti condizioni migliorative: IRS 10Y + 0,40 con capitalizzazione annuale Cooperativo 41

42 Banca Cesare Ponti S.p.A. estensione della rinegoziazione ai mutui con tasso massimo prefissato; mutui a tasso fisso per la durata iniziale di due anni e poi variabile; mutui a tasso bilanciato (due piani di ammortamento, uno a tasso fisso ed uno a tasso variabile, ciascuno applicato ad una parte prefissata del mutuo); estensione della rinegoziazione ai mutui a tasso variabile e rata variabile ed alle tipologie di mutui sopraindicate oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo Banca Cooperativa Cattolica arl Banca Cras - Credito Cooperativo Sovicille Banca Credito Cooperativo Area Pratese Banca Credito Cooperativo Avetrana riduzione di 0,50 % rispetto al tasso da calcolare come indicato all art.3, comma 1 Convenzione (ovvero tasso di interesse pari alla media dei tassi applicati al contratto nell anno 2006 ridotto di 0,50%) Banca Credito Cooperativo Banca del Mugello Banca Credito Cooperativo Banca del Valdarno Banca Credito Cooperativo Banca della tasso su conto di finanziamento accessorio pari IRS a 10 anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread pari a Bergamasca 0,25% Banca Credito Cooperativo Banca della Costa d'argento 42

43 Banca Credito Cooperativo Banca della Versilia e della Lunigiana Banca Credito Cooperativo Banca di Ancona Banca Credito Cooperativo Banca di Arborea Banca Credito Cooperativo Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori Banca Credito Cooperativo Banca di Cascina Banca Credito Cooperativo Banca di Forlì Banca Credito Cooperativo Banca di Pescia Banca Credito Cooperativo Banca di Pistoia Banca Credito Cooperativo Banca Suasa Banca Credito Cooperativo Basciano Banca Credito Cooperativo Battipaglia 43

44 Banca Credito Cooperativo Casalgrasso Sant'Albano Stura Banca Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana dell'agro Pontino estensione dell'ambito di applicazione della convenzione, quale condizione migliorativa offerta alla clientela ai sensi del nuovo comma 1 art.3 del Decreto come modificato dalla legge in convenzione anche ai "mutui che prevedono che nel periodo di preammortamento il tasso rimane fisso e successivamente il tasso diventa variabile indicizzato all'euribor" Banca Credito Cooperativo Castellana Grotte - Cassa Rurale ed Artigiana Banca Credito Cooperativo di Sarsina Banca Credito Cooperativo Pitigliano Banca Credito Cooperativo Pontassieve Banca Credito Cooperativo Ravennate & Imolese tasso annuo per l'importo addebitato sul conto di finanziamento accessorio: IRS a 10 anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread pari a 0,30 punti percentuali 44

45 Banca Cremonese Credito Cooperativo Società Cooperativa Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola Banca del Canavese Credito Cooperativodi Vische e del V.C.O. Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.c. Banca del Crotonese Credito Cooperativo s.c.p.a. Banca del Fucino Banca del Monte di Lucca S.p.A. estensione della rinegoziazione alle seguenti tipologie di mutui - mutui con tasso massimo prefissato; mutui a tasso fisso per la durata iniziale di due anni e poi variabile; mutui a tasso "bilanciato" (due piani di ammortamento, uno a tasso fisso ed uno a tasso variabile, ciascuno applicato ad una parte prefissata del mutuo) estenderela predetta rinegoziazione ai mutui a tasso e rata variabile ed alle tipologie di mutui sopra indicate oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo. Banca del Piemonte Banca dell Adriatico S.p.A. Banca dell Artigianato e dell Industria rinegoziazione anche con riferimento ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo 45

46 Banca dell Artigianato e dell Industria Banca della Campania S.p.A. Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto Banca delle Marche tasso applicato al conto di finanziamento accessorio = tasso IRS a 10 anni; rinegoziazione di tutte le tipologie di mutuo ad eccezione dei mutui a tasso fisso; estendere la rinegoziazione ai mutui oggetto di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo Banca dello Jonio Credito Cooperativo - Albidona Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo Banca di Bergamo estensione della rinegoziazione ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo; tasso applicato al conto finanziamento accessorio = IRS a 10 anni; nel caso di accollo, rinegoziazione o riduzione di capitale viene applicato il tasso più favorevole per il cliente tra quello applicato nella prima rata di ammortamento successiva a tali eventi e la media dei tassi del 2006 (per i mutui stipulati fino al 31/12/2006) oppure il tasso della prima rata dopo la stipula (per i mutui stipulati dopo il 31/12/2006) Banca di Bologna estensione della rinegoziazione anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo 46

47 Banca di Capranica Credito Cooperativo Banca di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo Banca di Chianciano Terme Credito Cooperativo Val D'Orcia - Amiata Banca di Cividale S.p.A. Banca di Cosenza Credito Cooperativo Banca di Credito Cooperativo Abbruzzese Cappelle sul Tavo Banca di Credito Cooperativo Alba Langhe e Roero Banca di Credito Cooperativo Bassa Friulana Banca di Credito Cooperativo Canosa - Loconia Banca di Credito Cooperativo Cascia di Reggello Società Cooperativa 47

48 Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano Banca di Credito Cooperativo Cattedrale Adria Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani Banca di Credito Cooperativo del Belice Banca di Credito Cooperativo del Carso ammissione ai benefici di cui all art. 3 del citato D.L.93/2008 dei mutui con tasso di entrata fisso e poi passaggio al tasso variabile per tutta la durata del mutuo Banca di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino Banca di Credito Cooperativo del Circeo Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale estensione della rinegoziazione ai mutui originariamente non contratti per l acquisto, costruzione e ristrutturazione dell abitazione principale Banca di Credito Cooperativo del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Banca di Credito Cooperativo del Lametino 48

49 Banca di Credito Cooperativo del Metauro Banca di Credito Cooperativo del Molise Banca di Credito Cooperativo del Polesine Banca di Credito Cooperativo del Velino Banca di Credito Cooperativo del IRS 10Y + 0,40 PP. estensione della rinegoziazione ai mutui, finalizzati all acquisto, costruzione e ristrutturazione dell abitazione principale, che prevedono un periodo iniziale pari o inferiore a 60 mesi a tasso fisso e successivamente a tasso variabile estensione della rineg. anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo Veneziano S.c. Banca di Credito Cooperativo dell Alta Brianza Alzate Brianza Banca di Credito Cooperativo dell Alta Padovana s.c.r.l. di non effettuare la capitalizzazione periodica sul conto di finanziamento accessorio quale ulteriore beneficio per il mutuatario. tasso di interesse sul conto di finanziamento accessorio, di cui al comma 3 dell art. 3 del D.L. 93/2008, pari all IRS a dieci anni alla data di rinegoziazione senza alcuna maggiorazione. Banca di Credito Cooperativo dell Alto Reno sc Banca di Credito Cooperativo della Garfagnana Banca di Credito Cooperativo della Montagna Pistoiese - Maresca 49

50 Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide - Spezzano Albanese Banca di Credito Cooperativo della Sila estensione della rinegoziazione anche ai rapporti di mutuo a tasso variabile concessi con diverse finalità Piccola S.c.r.l. Taverna Banca di Credito Cooperativo della Valtrompia Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi tasso applicato al conto di finanziamento accessorio = IRS a 10 anni + spread 0,30; estensione della rinegoziazione ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cesione dei crediti a società veicolo; estensione della rinegoziazione a mutui caratterizzati da tasso fisso per la durata iniziale massima di 12 mesi e poi variabile Altofonte e Caccamo Aquara offrire alla clientela interessata le seguenti condizioni migliorative: a) tasso di interesse sul conto di finanziamento accessorio pari all IRS a dieci anni maggiorato di o,40 punti percentuali; b) esclusione della capitalizzazione degli interessi sul conto di finanziamento accessorio. Basiliano Bellegra Bene Vagienna 50

51 Calcio e di Covo S.c. adesione alla Convenzione anche con riferimento ai mutui oggetto di cartolarizzazione Campiglia dei Berici Caravaggio Cartura S.C. Carugate tasso di interesse sul conto di finanziamento accessorio pari all'irs a 10 anni maggiorato di uno spread di 0,40 punti percentuali Cassano delle Murge e Tolve S.c. Castel Goffredo S.c. Castenaso estensione della rinegoziazione a tutti i mutui a tasso misto; estensione della rinegoziazione ai mutui originati dalla banca oggetto di operazione di cartolarizzazione, con cessione del credito a società veicolo Castigione M. Raimondo e Pianella Cherasco 51

52 offrire alla clientela interessata le seguenti condizioni migliorative: Cittanova spread da applicare all IRS pari a + 0,40. Corinaldo S.c. Cremeno S.c. Creta - Credito Cooperativo Piacentino Doberdò e Savogna Dovera e Postino Fano S.c. Fiumicello ed Aiello del Friuli estensione della rinegoziazione ai mutui a tasso misto; applicazione al conto di finanziamento accessorio un tasso pari all IRS a 10 anni. tasso applicato al conto di finanziamento accessorio = IRS a 10 anni + 0,35%; nessuna capitalizzazione periodica sul conto di finanziamento accessorio applicazione sul conto di finanziamento accessorio di un tasso di interesse fisso commisurato all'irs a 10 anni maggiorato di uno spread di 0,45 punti percentuali tasso di interesse sul conto finanziamento accessorio pari all'irs a 10 anni maggiorato di uno spread dello 0,45%; quanto alla periodicità di capitalizzazione degli interessi sul conto di finanziamento accessorio, si esclude la capitalizzazione estensione della rinegoziazione ai mutui con tasso di entrata fisso e poi passaggio al tasso variabile per tutta la durata del mutuo 52

53 Flumeri S.c. applicazione di spread inferiore a quello massimo previsto dalla Convenzione da applicare all IRS 10 anni sul conto di finanziamento accessorio, quantificato nella misura dello 0,40%; estensione, nell ambito di applicabilità della Convenzione anche ai mutui a tasso indicizzato per tutta la durata del rapporto i cui contratti già prevedano un tasso di interesse massimo non oltrepassabile; estensione, nell ambito di applicabilità della Convenzione anche ai mutui a tasso indicizzato per tutta la durata del rapporto concessi per finalità miste, cioè per acquisto, costruzione e ristrutturazione della abitazione principale e, allo stesso tempo, per rinegoziazione debitoria pregressa, anche qualora tale seconda finalità sia quantitativamente prevalente. Gatteo tasso fisso pari ad un tasso medio applicato sui singoli rapporti di mutuo calcolato nell anno 2006 Gaudiano di Lavello S.c. Impruneta Inzaco Lercara Friddi Lesmo tasso applicato al conto di finanziamento accessorio pari all'irs a 10 anni maggiorato di uno spread di 0,25 punti percentuali, con frequenza di capitalizzazione degli interessi annuali Locorotondo C.R.A. 53

54 Macerone Maierato Manzano S.c. Marcon-Venezia Masiano Montecorvino Rovella Società estensione della rinegoziazione anche ai mutui che prevedano nel periodo iniziale il tasso fisso e successivamente il tasso variabile indicizzato all euribor tasso applicato al conto di finanziamento accessorio = IRS a 10 anni + 0,25% per i soci;tasso applicato al conto di finanziamento accessorio = IRS a 10 anni + 0,40% per la clientela ordinaria; estensione della rineg. ai mutui originati dalla banca oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti alla società veicolo. maggiorazione dello spread sul conto di finanziamento accessorio pari allo 0,25% con capitalizzazione annuale / applicazione della convenzione anche ai mutui a tasso misto Cooperativa Montepaone Montepulciano Monterenzio s.c. Mozzanica Soc. Coop. 54

55 Nettuno Ostra Vetere Palestrina Soc. Coop. Pedemonte Pergola Pianfei e Rocca dè Baldi S.C. riduzione dello spread sull IRS a 10 anni da 0,50 a 0,30 sulla remunerazione del conto di finanziamento accessorio; estensione della convenzione anche alla clientela titolare di un mutuo a tasso variabile alla data del , ma che originariamente prevedeva un periodo a tasso fisso. estendere l operatività della convenzione anche ai mutui originariamente non contratti per l acquisto, costruzione e ristrutturazione dell abitazione principale che successivamente abbiano acquisito tale finalità, sulla base di dichiarazione del mutuatario. Pompiano e della Franciacorta Scrl Pontassieve Società Cooperativa Quinto Vicentini S.c. 55

56 Riano Roma adesione anche per i mutui cartolarizzati con cessione di crediti alla SPV Credito Finance SPA in data 20 settembre 2001 (collocamento del 27/09/01) Ronciglione S. Giorgio e Meduno S.c. estensione della rineg. anche ai mutui cartolarizzati allorché il veicolo non vi aderisca; ammissione ai benefici di cui all art. 3 del D.L. 93/2008 ai mutui con tasso di entrata fisso e poi passaggio al tasso variabile per tutta la durata del mutuo. S. Pietro in Vincio Sala di Cesenatico San Barnaba di Marino San Giovanni Rotondo San Marco dei Cavoti determinare il tasso di interesse sul conto finanziamento accessorio, in misura pari all IRS a 10 anni più lo spread dello 0,35 annuo. San Marco di Calatabiano 56

57 Sant'Elena Santeramo in Colle il conto di finanziamento accessorio sarà regolato al tasso che si ottiene in base all IRS a dieci anni, alla data di Sassano rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,45. Sesto San Giovanni Signa S.c. estensione della rinegoziazione ai mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 e finalizzati all'acquisto, costruzione e ristrutturazione della abitazione principale originati dalla banca e oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo Tasso applicato al conto accessorio di finanziamento: IRS 10 anni + 0,30% Sorisole e Lepreno S.C. Spello e Bettona Spinazzola Staranzano S.c. 57

58 Turriaco S.c. Valle Seriana Valledolmo Vergato S.C. Vignole estensione della proposta a tutti i mutui contrattualizzati con un periodo iniziale di ammortamento a tasso fisso estensione della rinegoziazione anche ai mutui cartolarizzati Villesse S.c. Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano Banca di Credito Cooperativo Fiorentino Campi Bisenzio Società Cooperativa Banca di Credito Cooperativo Formello e Trevignano Romano Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo Banca di Credito Cooperativo Laudense S.c. 58

59 Banca di Credito Cooperativo Monte spread su tasso di interesse applicato al conto di finanziamento accessorio pari a 0,40 punti percentuali Pruno di Roscigno e di Laurino Banca di Credito Cooperativo Orobica di Bariano e Cologno al Serio Banca di Credito Cooperativo Picena Società Cooperativa possibilità di rinegoziare i mutui proponendo, in costanza di rapporti a tasso variabile, rate di importo fisso personalizzate sulla base dell effettiva capacità di rimborso del cliente; estensione anche ai mutui cartolarizzati la facoltà di rinegoziazione secondo i criteri e le modalità indicati nella predetta convenzione, pur in assenza di adesione alla stessa da parte della SVP. Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Banca di Credito Cooperativo Pratola Peligna Banca di Credito Cooperativo S. tasso applicato al conto di finanziamento accessorio: IRS a 10 anni + 0,50% Giuseppe di Petralia Sottana Banca di Credito Cooperativo San estensione della rinegoziazione a tutti i mutui a tasso indicizzato a rata variabile Felicita M. di Affile Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli Banca di Credito Cooperativo San offre la seguente condizione migliorativa: il conto finanziario accessorio produrrà interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo che si ottiene in base all IRS a dieci anni, maggiorato di uno spread di 0,25. tasso applicato al conto di finanziamento accessorio commisurato all'irs a 10 anni maggiorato dello 0,40% (valore 59

60 Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Banca di Credito Cooperativo Santa Maria Assunta - Adria Banca di Credito Cooperativo Saturnia Banca di Credito Cooperativo Valdostana Banca di Credito Cooperativo estensione della proposta di rinegoziazione ai mutui con tasso di ingresso fisso e poi tasso variabile per tutta la durata Verolavecchia Banca di Credito Cooperativo Vibanca Banca di Credito Popolare scpa Banca di Imola S.p.A. Banca di Legnano Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro offre alla clientela interessata, in via generalizzata, condizioni economicamente più favorevoli concernenti il conto di finanziamento accessorio (di cui all'art. 3, 2 com ma della suddetta convenzione) e consistenti nella maggiorazione dell'irs a 10 anni di uno spread di 0,40 punti percentuali (anzichè 0,50 p.p.) riduzione da 0,50 a 0,25 punti percentuali della maggiorazione al tasso IRS a 10 anni applicato sul conto di finanziamento accessorio 60

61 Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo estensione della rinegoziazione ai mutui originati dalla banca e oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo Banca di Pesaro Credito Cooperativo Società Cooperativa Banca di Piacenza Banca di Ripatransone Credito Cooperativo Soc. Coop. Banca di Romagna estensione della rinegoziazione ai mutui originati dalle Banche controllate oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessioni dei crediti a società veicolo, secondo i criteri e le modalità indicati nella citata Convenzione Banca di Romano e S. Caterina Credito Cooperativo S.c. Banca di Sassari Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere Banca di Taranto - Banca di Credito Cooperativo Banca di Teramo 61

62 Banca di Trento e Bolzano S.p.A. Banca di Treviso Banca di Udine Credito Cooperativo Banca di Valle Camonica S.p.A. rinegoziazione anche con riferimento ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo IRS a 10 anni alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread di punti 0,50 1) estensione della rineg.a tutti i mutui a tasso misto 2) azzeramento dello spread previsto art.3 comma 2 Conv.quale maggiorazione del tasso IRS 10Y Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid s.c.a. Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale S.c. Banca Farnese S.p.A. Banca Federico del Vecchio Banca Fideuram S.p.A. estensione dell ambito di applicazione della Convenzione ai mutui con tasso di entrata fisso e poi passaggio al tasso variabile per tutta la durata del mutuo; ai mutui a tasso variabile con ammortamento alla francese ma con cap; ai mutui che prevedono che nel periodo di preammortamento il tasso rimane fisso e successivamente il tasso diventa variabile indicizzato all Euribor; IRS a 10 anni alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread di punti 0,40 tasso applicato al conto di finanziamento accessorio: IRS 10Y + 0,45%; il cliente potrà scegliere la rata minore tra la prima rata del finanziamento a tasso variabile e la rata calcolata sulla base della media dei tassi per l'anno 2006 rinegoziazione anche con riferimento ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo Banca Malatestiana Credito Cooperativo estensione della proposta di rinegoziazione ai mutui con tasso di ingresso fisso; 62

63 Banca Mediolanum Banca Meridiana Banca Modenese S.p.A. Banca Molisana di Credito Cooperativo S.c. estensione della proposta di rinegoziazione ai mutui a tasso variabile, che prevedono la facoltà per il cliente di variare, ad una scadenza prestabilita, ad un tasso misto; estensione della proposta di rinegoziazione ai mutui a tasso misto, che prevedono la facoltà per il cliente di variare, ad una scadenza prestabilita, le percentuali di composizione del tasso. Il tasso di interesse applicato al conto di finanziamento accessorio sarà ogni anno quello più favorevole tra i due tassi così definiti: 1) tasso Convenzione, che rimane fisso per tutta la durata del rimborso (pari al più basso, alla data di rinegoziazione, tra il valore dell IRS a 10 anni, maggiorato di uno spread pari a 0,40% e il tasso previsto dal contratto di mutuo originario); 2) il tasso medio annuale previsto dal contratto di mutuo originario, ricalcolato ogni anno. In ogni caso il tasso applicato, non potrà mai essere superiore al tasso Convenzione. estensione della rinegoziazione ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo; tasso applicato al conto finanziamento accessorio = IRS a 10 anni; nel caso di accollo, rinegoziazione o riduzione di capitale viene applicato il tasso più favorevole per il cliente tra quello applicato nella prima rata di ammortamento successiva a tali eventi e la media dei tassi del 2006 (per i mutui stipulati fino al 31/12/2006) oppure il tasso della prima rata dopo la stipula (per i mutui stipulati dopo il 31/12/2006) IRS a 10 anni alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread di punti 0,40 Banca Monte dei Paschi di Siena Banca Monte di Parma 63

64 Banca Monteriggioni Credito Cooperativo Soc. Coop. a r.l. Banca Nuova estensione della proposta di rinegoziazione anche ai mutui a tasso misto ed ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione; per i mutui stipulati prima del 31/12/06, ma che successivamente sono stati oggetto di accollo o rinegoziazione, applicazione del tasso di interesse più favorevole per il cliente tra il valore medio dei tassi applicati al mutuo nell'anno 2006 e il tasso applicato alla prima rata di ammortamento successiva all'accollo o rinegoziazione stessi Banca Passadore & C. Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. Banca Picena Truentina Credito tasso annuo applicato sulle somme addebitate sul conto finanziario accessorio pari all IRS a 10 anni maggiorato di uno Cooperativo S.c. spread di 0,40 Banca Popolare Commercio e Industria estensione della rinegoziazione a tutti i mutui a tasso misto; azzeramento dello spread previsto all art. 3 comma 2 della Convenzione quale maggiorazione del tasso IRS10Y Banca Popolare del Lazio Banca Popolare del Materano S.p.A. Banca Popolare dell Emilia Romagna estensione della rinegoziazione ai mutui a tasso variabile con un tasso d ingresso fisso per i primi 6 mesi di ammortamento 64

65 Banca Popolare delle Province Molisane Banca Popolare dell'etruria e del Lazio Banca Popolare di Ancona tasso applicato al conto di finanziamento accessorio: IRS 10Y + 0,45%; il cliente potrà scegliere la rata minore tra la prima rata del finanziamento a tasso variabile e la rata calcolata sulla base della media dei tassi per l'anno 2006; estensione dell'offerta a tutte le tipologie di mutuo che prevedono nel contratto una variabilità nel tasso applicato; opzione "Movirata" che consente al cliente di sospendere il pagamento delle rate di mutuo con successiva rimodulazione del piano di ammortamento tasso applicato al conto di finanziamento accessorio: IRS 10Y + 0,45%; il cliente potrà scegliere la rata minore tra la prima rata del finanziamento a tasso variabile e la rata calcolata sulla base della media dei tassi per l'anno 2006; estensione dell'offerta a tutte le tipologie di mutuo che prevedono nel contratto una variabilità nel tasso applicato; opzione "Movirata" che consente al cliente di sospendere il pagamento delle rate di mutuo con successiva rimodulazione del piano di ammortamento estensione della rinegoziazione a tutti i mutui a tasso misto; azzeramento dello spread previsto dall art. 3 comma 2 della Convenzione quale maggiorazione del tasso IRS 10Y. Banca Popolare di Aprilia S.p.A. Banca Popolare di Bari Banca Popolare di Bergamo S.p.A. estensione della rinegoziazione ai mutui con CAP e ai mutui con opzione sulla tipologia di tasso scaduta e non esercitata 1) estensione della rineg.a tutti i mutui a tasso misto 2) azzeramento dello spread previsto art.3 comma 2 Conv.quale maggiorazione del tasso IRS 10Y Banca Popolare di Cividale 65

66 Banca Popolare di Crema S.P.A. Banca Popolare di Cremona Banca Popolare di Crotone Banca Popolare di Fondi Banca Popolare di Intra S.P.A. estensione della rinegoziazione ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo; tasso applicato al conto finanziamento accessorio = IRS a 10 anni; nel caso di accollo, rinegoziazione o riduzione di capitale viene applicato il tasso più favorevole per il cliente tra quello applicato nella prima rata di ammortamento successiva a tali eventi e la media dei tassi del 2006 (per i mutui stipulati fino al 31/12/2006) oppure il tasso della prima rata dopo la stipula (per i mutui stipulati dopo il 31/12/2006) Banca Popolare di Lanciano e Sulmona Banca Popolare di Lodi Banca Popolare di Mantova Banca Popolare di Marostica Banca Popolare di Milano estensione della proposta di rinegoziazione anche ai mutui che prevedono un periodo iniziale a tasso fisso e successivamente sono regolati a tasso variabile, purché il periodo di validità del tasso fisso sia pari o inferiore a 60 mesi. maggiorazione dell'irs a 10 anni di uno spread di 0,40 punti percentuali (anziché 0,50 p.p.); integrare la propria adesione alla citata convenzione per i mutui cartolarizzati alle SPV B.P.M. Securitization 2 srl e B.P.M. Covered Bond srl. 66

67 Banca Popolare di Monza e Brianza estensione della rinegoziazione ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo; tasso applicato al conto finanziamento accessorio = IRS a 10 anni; nel caso di accollo, rinegoziazione o riduzione di capitale viene applicato il tasso più favorevole per il cliente tra quello applicato nella prima rata di ammortamento successiva a tali eventi e la media dei tassi del 2006 (per i mutui stipulati fino al 31/12/2006) oppure il tasso della prima rata dopo la stipula (per i mutui stipulati dopo il 31/12/2006) Banca Popolare di Novara Banca Popolare di Puglia e Basilicata estensione del beneficio della precisata Convenzione ABI-MEF ai mutuatari di mutui a tasso variabile assistito da Cap sul Tasso - applicazione alla c.to finanziamento accessorio di un tasso di interesse pari all'irs a 10 anni incrementato di uno spread ridotto allo 0,40% Banca Popolare di Ravenna Banca Popolare di Roma S.p.A. Banca Popolare di Sondrio Banca Popolare di Spoleto IRS a 10 anni alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread di punti 0,40 estensione della rinegoziazione ai mutui a tasso misto estensione della rinegoziazione anche ai mutui che hanno formato oggetto di cartolarizzazione con la società Spoleto Mortgages S.r.l. corrente in Roma Banca Popolare di Sviluppo S.C.P.A. Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero SPA 67

68 Banca Popolare di Vicenza estensione della proposta di rinegoziazione anche ai mutui a tasso misto ed ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione; per i mutui stipulati prima del 31/12/06, ma che successivamente sono stati oggetto di accollo o rinegoziazione, applicazione del tasso di interesse più favorevole per il cliente tra il valore medio dei tassi applicati al mutuo nell'anno 2006 e il tasso applicato alla prima rata di ammortamento successiva all'accollo o rinegoziazione stessi Banca Popolare Etica Banca Popolare FriulAdria S.p.A. Banca Popolare Lecchese applicazione della Convenzione anche ai mutui stipulati con tasso di ingresso fisso per un periodo limitato con piano di ammortamento a tasso variabile per tutta la restante durata del mutuo. tasso applicato al finanziamento accessorio IRS 10Y + 0,45% - il cliente potrà scegliere la rata minore tra la prima rata del finanziamento a tasso variabile e la rata calcolata sulla base della media dei tassi per l'anno 2006; estensione della rinegoziazione a tutte le tipologie di mutuo che prevedono nel contratto una variabilità nel tasso applicato; opzione moravita che consente al cliente di sospendere il pagamento delle rate di mutuo con successiva rimodulazione del piano di ammortamento Banca Popolare Pugliese Banca Popolare S. Angelo Banca Reggiana Banca Regionale Europea S.p.A. 1) estensione della rineg.a tutti i mutui a tasso misto 2) azzeramento dello spread previsto art.3 comma 2 Conv.quale maggiorazione del tasso IRS 10Y; 3) estensione della rinegoziazione a tutti i mutui erogati dalla banca e successivamente oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni garantite (covered bond) con cesisone del credito 68

69 Banca Romagna Centro Credito Cooperativo Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada S.C. Banca SAI Banca San Francesco Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vic. Banca Santo Stefano Credito Cooperativo Banca Sella Nord Est Bovio Calderari S.p.A. Banca Sella S.p.A. Banca Sella Sud Arditi Galati S.p.A. estensione della rinegoziazione ai mutui a tasso di entrata fisso (a tasso variabile alla data del 28/5/2008); i mutui a tasso variabile con tasso massimo (cap) estensione della rinegoziazione ai mutui a tasso di entrata fisso (a tasso variabile alla data del 28/5/2008); i mutui a tasso variabile con tasso massimo (cap); i mutui originati da Banca Sella S.p.A. ed oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo estensione della rinegoziazione ai mutui a tasso di entrata fisso (a tasso variabile alla data del 28/5/2008); i mutui a tasso variabile con tasso massimo (cap); Banca Suasa Credito Cooperativo estensione ai mutui oggetto di cartolarizzazione con cessione di crediti a società veicolo. 69

70 Banca UCB S.p.A. Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro Banca Valpolicella Credito Cooperativo di Marano Banca Valsabbina S.c.p.a. Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise BancApulia S.p.A. Bancasciano Credito Cooperativo Banco Desio Lazio sul conto di finanziamento accessorio si applicherà IRS a 10 anni + 0,25 spread Banco Desio S.p.A. Banco Desio Toscana sul conto di finanziamento accessorio si applicherà IRS a 10 anni + 0,25 spread sul conto di finanziamento accessorio si applicherà IRS a 10 anni + 0,25 spread Banco Desio Veneto sul conto di finanziamento accessorio si applicherà IRS a 10 anni + 0,25 spread 70

71 Banco di Brescia Banco di Credito P. Azzoaglio 1) estensione della rineg.a tutti i mutui a tasso misto; 2) azzeramento dello spread previsto art.3 comma 2 Conv.quale maggiorazione del tasso IRS 10Y; 3) estensione della rineg. anche ai mutui erogati dalla banca e successivamente oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione del credito a società veicolo. spread applicato al conto di finanziamento accessorio = 0,25% Banco di Lucca S.p.A. Banco di Napoli S.p.A. Banco di San Giorgio estensione della rinegoziazione anche con riferimento ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo 1) estensione della rineg.a tutti i mutui a tasso misto 2) azzeramento dello spread previsto art.3 comma 2 Conv.quale maggiorazione del tasso IRS 10Y; Banco di Sardegna Banco di Sicilia S.p.A. Barclays Bank PLC Benaco Banca Credito Cooperativo Costermano Bipop Carire estensione della rinegoziazione anche ai mutui cartolarizzati aventi come originator Barclays Bank PLC estensione della proposta di rinegoziazione ai mutui che prevedono, dopo il periodo di preammortamento, il mantenimento per uno o più trimestri di un tasso fisso estensione della rinegoziazione ai mutui cartolarizzati con le proprie operazioni denominate: Bpca Cordusio RMBS ( s.p.v. Capital Pubblicazione Mortgage Srl) a cura di e Studio Legale Melpignano - Bari 71

72 Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli BNL - Banca Nazionale del Lavoro CARIFANO - Cassa di Risparmio di Fano S.P.A. CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. tasso applicato al conto di finanziamento accessorio = tasso IRS a 10 anni; rinegoziazione di tutte le tipologie di mutuo ad eccezione dei mutui a tasso fisso. Cariri Cassa di Risparmio di Rieti Carisap - Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Carispaq - Cassa di Risparmio della Provincia dell'aquila Carivit - Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A. 72

73 Cassa di Risparmio Città di Castello Cassa di Risparmio del Friuli e della Venezia Giulia S.p.A. Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. estensione della rinegoziazione anche ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo estensione della rinegoziazione anche ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo Cassa di Risparmio di Alessandria Cassa di Risparmio di Asti Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. maggiorazione IRS a 10 anni - spread applicato al conto di finanziamento accessorio 0,40% estensione della rinegoziazione anche ai mutui con tasso di ingresso; estensione della rinegoziazione ai mutui originati oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società veicolo estensione della rinegoziazione anche ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo Cassa di Risparmio di Bra Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. estensione della rinegoziazione alle seguenti tipologie di mutui: - mutui con tasso massimo prefissato; - mutui a tasso fisso per la durata iniziale di due anni e poi variabile; - mutui a tasso bilanciato (due piani di ammortamento, uno a tasso fisso ed uno a tasso variabile, ciascuno applicato ad una parte prefissata del mutuo). Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. estensione della proposta di rinegoziazione anche ai mutui a tasso misto; ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione e ai mutui con tasso di ingresso. 73

74 Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. Cassa di Risparmio di Fabriano e estensione della rinegoziazione anche ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo IRS a 10 anni quale tasso di interesse relativamente al conto accessorio Cupramontana S.p.A. Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. IRS a 10 anni alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread di punti 0,40 estensione della rinegoziazione anche ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo Cassa di Risparmio di Foligno Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. estensione della rinegoziazione anche ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. estensione della rinegoziazione anche ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo 74

75 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. estensione della rinegoziazione anche ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo applicazione della convenzione anche ai mutui a tasso variabile rata variabile che consentano di esercitare in modo irreversibile l opzione per il tasso fisso una sola volta nel corso della vita del mutuo e per i quali tale opzione non sia stata ancora esercitata alla data di ricevimento della proposta, nonché ai mutui stipulati con tasso di ingresso fisso per un periodo limitato con piano di ammortamento a tasso variabile per tutta la restante durata del mutuo Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. estensione della rinegoziazione anche ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo estensione della proposta di rinegoziazione anche ai mutui a tasso misto ed ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione; per i mutui stipulati prima del 31/12/06, ma che successivamente sono stati oggetto di accollo o rinegoziazione, applicazione del tasso di interesse più favorevole per il cliente tra il valore medio dei tassi applicati al mutuo nell'anno 2006 e il tasso applicato alla prima rata di ammortamento successiva all'accollo o rinegoziazione stessi Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. Cassa di Risparmio di San Miniato 75

76 Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A. Cassa di Risparmio di Terni e Narni Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. estensione della rinegoziazione anche ai mutui originati dalle Banche, oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a Società Veicolo Cassa di Risparmio di Volterra Cassa Lombarda Cassa Padana Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Cassa Rurale Adamello- Brenta offrire alla clientela interessata le seguenti condizioni migliorative: a) quanto al tasso di interesse sul conto di finanziamento accessorio, di determinarlo in misura pari a IRS 10 anni + 0,20 (nel caso di saldo avere il tasso applicato sarà pari a IRS 10 anni + 0,50); b) quanto alla periodicità di capitalizzazione degli interessi sul conto di finanziamento accessorio, di escludere la capitalizzazione; c) quanto all ambito di applicazione della convenzione di estenderla ai mutui concessi a privati per l acquisto, costruzione e ristrutturazione dell abitazione principale. estensione della rinegoziazione anche ai mutui cartolarizzati 76

77 Cassa Rurale Aldeno e Cadine Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Alta ValdiSole e Pejo Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo S.c. rinegoziazione dei mutui anche con riferimento ai mutui cartolarizzati estensione della rinegoziazione anche ai mutui cartolarizzati Cassa Rurale Bassa Anaunia Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Bassa Vallagarina Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale d Anaunia Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale del Cremasco - Banca di Credito Cooperativo sul conto di finanziamento accessorio verrà applicato un tasso fisso commisurato all'irs a dieci anni maggiorato di uno spread di 0,45 punti percentuali, senza capitalizzazione degli interessi. Cassa Rurale di Bretonico - Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di Caldonazzo Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale di Castello Tesino Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale di Condino Banca di Credito Cooperativo Scpa 77

78 Cassa Rurale di Fiemme Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale di Folgaria Società Cooperativa estensione della rinegoziazione anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione Cassa Rurale di Giovo Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale di Isera Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale di Ledro BCC Società Cooperativa Cassa Rurale di Mezzocorona Banca di estensione della rinegoziazione anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale di Rovereto Banca di estensione dell offerta anche ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale di Strembo Bocenago e Caderzone Cassa Rurale di Tassullo e Nanno Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di Tuenno Val di Non, Banca di Credito Cooperativo S.c. estensione della rinegoziazione ai mutui cartolarizzati con cessione dei crediti a Società veicolo; 78

79 Cassa Rurale Don Lorenzo Guetti di Quadra-Fiavè-Lomaso Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale e Artigiana di Cortina d Ampezzo e delle Dolomiti Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Lucinico Farra e Capriva estensione della proposta di rinegoziazione ai mutui con tasso di entrata fisso e poi passaggio al tasso variabile per tutta la durata del mutuo; estensione della proposta di rinegoziazione ai mutui che nel periodo di preammortamento prevedono che il tasso rimanga fisso e successivamente diventi variabile indicizzato all Euribor; estensione della proposta di rinegoziazione ai mutui originati dalla Banca e oggetto di operazione di cartolarizzazione con cessione del credito a società veicolo. Cassa Rurale e Artigiana di Treviso Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo estensione della rinegoziazione ai mutui originati dalla cassa oggetto di operazioni di cartolarizzaizone, con cessione del credito alla società veicolo; applicazione al punto di finanziamento accessorio del tasso IRS a 10 anni dalla data di rinegoziazione aumentato dello 0,25%. Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte 79

80 Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova Credito Cooperativo Soc. Coop. Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra tasso applicato al conto di finanziamento IRS a 10 anni + 0,45% estensione della rinegoziazione anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Levico Terme Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Lizzana Cassa Rurale Mezzolombardo e S. estensione della rinegoziazione anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione Michele all Adige Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Mori Val di Gresta estensione della rinegoziazione anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Cassa Rurale Olle Samone - Scurelle Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Pergine Banca di Credito Cooperativo S.c. 80

81 Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Pinzolo Banca di Credito estensione della rinegoziazione anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione estensione della rinegoziazione anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione Cooperativo S.c. Cassa Rurale Rabbi e Caldes Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Saone Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Sopramonte Banca di Credito Cooperativo S.c. applicazione al conto di finanziamento accessorio il tasso annuo che si ottiene in base all IRS a dieci anni, maggiorato di uno spread do 0,50 punto percentuali; estensione della convenzione a tutti i mutui accesi da clientela privata con garanzia ipotecaria, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, prima del 28 maggio 2008 per l acquisto, costruzione o ristrutturazione dell abitazione principale, anche se non presentano la caratteristica del tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del finanziamento Cassa Rurale Spiazzo e Javrè Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino estensione della rinegoziazione anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione Banca di Credito Cooperativo S.c. Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi - estensione della rinegoziazione anche ai mutui oggetto di cartolarizzazione Banca di Credito Cooperativo S.c. Centrobanca Banca di Credito tasso applicato al conto di finanziamento accessorio: IRS a 10 anni (senza Pubblicazione maggiorazione); a cura di estensione della rinegoziazione ai e Studio Legale Melpignano - Bari 81

82 CentroMarca Banca Credito Cooperativo S.c. Credem - Gruppo Bancario Credito Emiliano Credicoop Cernusco sul Naviglio valore spread da applicare all'irs + 0,45 CrediFriuli - Credito Cooperativo Friuli Credito Artigiano Credito Bergamasco Credito Cooperativo - Cassa Rurale Treviglio Credito Cooperativo Bolognese Credito Cooperativo di Brescia tasso di interesse sul conto finanziamento accessorio pari a IRS 10 anni + 0,20 estensione della rinegoziazione anche ai mutui con tasso di entrata fisso per un periodo massimo di due anni e tasso variabile per tutta la durata successiva, con inizio del periodo a tasso variabile ante ; ai mutui cartolarizzati, fermo restando l obbligo per i clienti di pagare la rata intera nell eventualità di sopraggiunta impossibilità per la banca di adempiere l obbligazione assunta per gravi ed inderogabili motivi. estensione della rinegoziazione a tutti i mutui che prevedono un tasso d ingresso fisso e poi variabile per tutta la durata Credito Cooperativo Valdinievole 82

83 Credito di Romagna Credito Piemontese Credito Siciliano Credito Trevigiano Banca di Credito estensione della proposta di rinegoziazione anche ai mutui a tasso variabile con un tasso di ingresso fisso per i primi 6 mesi Cooperativo Credito Valtellinese CrediUmbria - Banca di Credito Cooperativo CreverBanca IRS 10 anni alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread di punti 0,40 Deutsche Bank S.p.A. Emil Banca - Credito Cooperativo estensione della rinegoziazione ai mutui con tasso di entrata fisso per un periodo massimo di due anni e tasso variabile per tutta la durata successiva, con inizio del periodo a tasso variabile ante ; estensione della rinegoziazione ai mutui cartolarizzati, fermo restando l obbligo per i clienti di pagare la rata intera nell eventualità di sopraggiunta impossibilità per la banca di adempiere l obbligazione assunta per gravi ed inderogabili motivi. 83

84 Eurobanca del Trentino GE CAPITAL BANK S.A. MPS Banca Personale S.p.A. Romagna Est Banca di Credito estensione della rinegoziazione ai mutui cartolarizzati con cessione dei crediti a Società veicolo; Cooperativo S.c. UBI Banca Popolare Commercio & Industria UBI Banca Private Investment 1) estensione della rineg.a tutti i mutui a tasso misto 2) azzeramento dello spread previsto art.3 comma 2 Conv.quale maggiorazione del tasso IRS 10Y 1) estensione della rineg.a tutti i mutui a tasso misto 2) azzeramento dello spread previsto art.3 comma 2 Conv.quale maggiorazione del tasso IRS 10Y Unicredit Banca - Bologna Unicredit Banca di Roma estensione della rinegoziazione anche ai mutui cartolarizzati con la propria operazione denominata Capital Mortgage (s.p.v. Capital Mortgage S.r.l.) Unicredit Banca per la Casa estensione della rinegoziazione ai mutui cartolarizzati con le operazioni denominate: " Cordusio RMBS 3 - UBCasa 1 S.r.l."; "Heliconus"; "FE Mortgages I"; "FE Mortgages II" Unicredit Banca S.p.A. estensione dell offerta ai mutui cartolarizzati con le operazioni denominate: Cordusio 1 (s.p.v. Cordusio Rmbs S.r.l.); Cordusio 2 (s.p.v. Pubblicazione Cordusio RMBS a cura 2 di S.r.l. ora Cordusio RMBS e Studio Legale Melpignano - Bari 84

85 UniCredit Corporate Banking S.p.A. Unipol Banca S.p.A. Veneto Banca estensione dell offerta ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione estensione della rinegoziazione ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione dei crediti a società veicolo; tasso applicato al conto finanziamento accessorio = IRS a 10 anni; nel caso di accollo, rinegoziazione o riduzione di capitale viene applicato il tasso più favorevole per il cliente tra quello applicato nella prima rata di ammortamento successiva a tali eventi e la media dei tassi del 2006 (per i mutui stipulati fino al 31/12/2006) oppure il tasso della prima rata dopo la stipula (per i mutui stipulati dopo il 31/12/2006) 85

86 Massimo Melpignano e' nato a Bari il 24 giugno Laureato cum laude in giurisprudenza, è avvocato dal E' sposato ed ha un figlio. Si occupa prevalentemente di diritto civile, bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela del contraente debole / consumatore. Ha ottenuto la remissione alla Corte Costituzionale del c.d. decreto "Salvacompagnie", il primo decreto ingiuntivo in Italia nei confronti di una banca per la consegna di documentazione relativa ad investimenti finanziari. Ha conseguito importanti vittorie per il recupero di interessi anatocistici, per il risarcimento dei danni da investimenti prodotti finanziari (Bond argentina, Parmalat, Cirio, Cerruti), e derivati (Swap). Dal 1999 e' responsabile di Adusbef. E' coautore del manuale di diritto delle comunicazioni - diritto penale, della privacy e del lavoro della collana "Diritto ed economia delle comunicazioni". Collabora alla rivista di diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie - RDEGNT -, occupandosi di consumerismo. E' citato come fonte nel manuale "Premi assicurativo illegittimamente versati: rimborsi e tutele. Lineamenti, giurisprudenza, formulario" nonche' nel manuale "Il fermo amministrativo - lineamenti, giurisprudenza, formulario" della collana diretta da Giuseppe CASSANO "Le nuove voci del diritto".e' stato relatore in numerosi convegni tra cui La lealtà nel contratto tra banca e cliente, La comunicazione come fenomeno e-business, Risparmio tradito, anatocismo, prodotti derivati: fidarsi delle banche?, Problematiche in tema di obbligazioni e contratti con particolare riferimento alla compravendita immobiliare Anatocismo, conti correnti bancari, mutui agrari: difendersi dagli abusi ed ipotesi di riforma Problematiche in tema di contratti del consumatore Class action (Azione risarcitoria collettiva) Swap e Derivati, La tutela dei consumatori. E spesso ospite di emittenti radiofoniche e televisive relativamente alla divulgazione delle problematiche consumeristiche. E' molto attivo sul web. Alla voce massimo melpignano, il motore di ricerca Google segnala ricorrenze (dati al 27 maggio 2008). I video divulgativi sono stati scaricati su you tube volte (dati al 27 maggio 2008). Le sue web conference riprese da sono state scaricate volte nel solo mese di maggio 2008 (dati al 27 maggio 2008). Le recensioni giornalistiche relative alla sua attività professionale e di avvocato dei consumatori, sono consultabili al link c1=29 Maria Rizzi è nata a Bari il 29/10/1980. E' avvocato praticante presso lo studio legale Melpignano. Collabora a 86

87 11,00 87

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