atf - federfarma brescia associazione dei titolari di farmacia della provincia di brescia
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1 Brescia, 23 gennaio 2012 Circ. n. 44 atf - federfarma brescia associazione dei titolari di farmacia della provincia di brescia A tutti i Signori Titolari e Direttori di Farmacia Loro Sedi Oggetto: Decreto legge su concorrenza,liberalizzazioni e infrastrutture Comunichiamo che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulla concorrenza, le liberalizzazioni e le infrastrutture. Di seguito si illustrano, sotto un profilo tecnico, le disposizioni dell art.11, che riguardano il servizio farmaceutico, sulla base del testo ufficioso ad oggi disponibile (allegato n.1), rinviando ad una distinta Circolare le indicazioni sulle iniziative di carattere sindacale promosse da Federfarma. In ogni caso si trasmette il testo del deliberato assembleare del 21 gennaio 2012 (allegato n.2), la Comunicazione al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute, ai Presidenti delle Regioni e alla Commissione di Garanzia per l attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali recante la proclamazione di una giornata di chiusura delle farmacie per la data del 1 febbraio 2012 (allegato n.3). Quorum (comma 1) Il decreto ha modificato il quorum previsto dall art.1 della legge 475/1968. Il rapporto del numero di farmacie rispetto al numero di abitanti è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni abitanti. Pertanto il nuovo decreto ha introdotto un quorum unico applicabile in tutti i Comuni a prescindere dal numero di abitanti. In ogni caso è prevista una differenziazione tra Comuni per quanto riguarda la disciplina dei resti. Il decreto consente l apertura di una ulteriore farmacia qualora la popolazione eccedente il quorum predetto superi i 500 abitanti. Nei Comuni fino a abitanti l ulteriore farmacia può essere autorizzata qualora la popolazione eccedente sia superiore a abitanti. Approvazione straordinaria della pianta organica e sospensione del diritto di prelazione da parte dei Comuni (comma 2) Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, le Regioni e le Province Autonome dovranno procedere alla revisione straordinaria della pianta organica in base al nuovo quorum. Per le nuove sedi farmaceutiche, istituite a seguito della modifica della pianta organica sopra indicata, non si applica il diritto di prelazione da parte dei Comuni. Concorso straordinario per titoli ed esami (commi 2 e 5) Entro 30 giorni dall approvazione straordinaria della pianta organica, le Regioni e le Province Autonome devono bandire un concorso straordinario secondo le disposizioni previste dal decreto in commento. In ogni caso il decreto precisa che, oltre alle disposizioni ivi previste, si applicano anche tutte le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche nonché le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare lo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
2 Il decreto prevede quanto segue. Il concorso è riservato a farmacisti non titolari e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. La selezione deve avvenire per titoli ed esami. Le farmacie da mettere a concorso sono quelle di nuova istituzione o vacanti per le quali non sia già stata espletata la procedura concorsuale. I farmacisti possono concorrere per la gestione in forma associata della farmacia sommando i titoli posseduti; in tal caso la permanenza della titolarità della sede farmaceutica assegnata ai farmacisti che hanno concorso per la gestione associata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su basi paritarie, fatta salva, unicamente, la premorienza o la sopravvenuta incapacità. Tale disposizioni pone una serie di problemi applicativi e interpretativi concernenti le modalità di partecipazione al concorso in forma associata, la valutazione degli esami, e l indissolubilità del vincolo associativo, che richiederanno un chiarimento. L attività svolta dal farmacista nelle parafarmacie e nei corner farmaceutici comporta l assegnazione di punti 0,35 per anno, per primi dieci anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni. Pertanto, tenendo conto della normativa vigente, per la valutazione dell esercizio professionale saranno assegnati i punteggi di seguito indicati: a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,50 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni; b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni; c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni; d) per l attività nelle parafarmacie e nei corner farmaceutici per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della Sanità e dell'istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province Autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni. Si ricorda che, ai sensi dell art.9 della legge 221/1968, ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori deve essere riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,5. Si ricorda, altresì, che ai sensi dell art.4 della legge 362/1991, possono essere ammessi al concorso i cittadini di uno Stato membro dell UE, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all Albo professionale dei farmacisti che non abbiano compito i 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Poteri sostitutivi (comma 7) Qualora le Regioni e le Province Autonome non rispettino i termini per la revisione straordinaria della pianta organica e/o per l indizione del concorso straordinario, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta la procedure concorsuali. Tale disposizione sostituisce quella contenuta nelle precedenti bozze che
3 prevedevano la vendita dei medicinali di fascia C con ricetta medica al di fuori della farmacia nelle Regioni che non avessero aperto l 80% delle farmacie messe a concorso. Aperture di farmacie in deroga (comma 3) Il decreto in commento ha introdotto la possibilità di aprire farmacie in deroga al criterio demografico, in determinate strutture ad alto afflusso di pubblico, tassativamente individuate. In particolare, le Regioni e le Province Autonome hanno la facoltà di istituire una farmacia nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico servite da servizi alberghieri o di ristorazione. Tali farmacie possono essere istituite purché non vi sia una farmacia aperta ad una distanza inferiore a 200 metri. Inoltre, le Regioni e le Province possono aprire una farmacia nei Centri commerciali e nelle grandi strutture di vendite con superficie superiori metri quadri, purché non sia già aperta una farmacia a meno di metri. Diritto di prelazione da parte dei Comuni sulle farmacie in deroga (comma 4) Fino al 2022, su tutte le farmacie istituite nelle strutture suddette, i Comuni possono esercitare il diritto di prelazione. Orari e turni di apertura (comma 6) I turni e gli orari delle farmacie stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Tale norma liberalizza gli orari di apertura nel senso di considerare gli orari previsti da disposizioni vigenti anche da parte di enti locali, come orari minimi. Le farmacie pertanto devono comunque rispettare i turni previsti. Non è chiarito se la nuova disposizione si applichi anche alla chiusura per ferie che, se così fosse, dovrebbero essere considerate facoltative. Presumibilmente tale disposizione renderà poco sostenibile lo svolgimento del turno, in particolare quello notturno, rischiando di compromettere i delicati equilibri del servizio. Considerando che tale disposizione potrebbe violare la competenza regionale in materia di orari turni e ferie delle farmacie, si invitano le organizzazioni in indirizzo a sensibilizzare le Regioni ad una attenta valutazione del possibile impatto di tale norma. Sconti (comma 6) E consentito alle farmacie di praticare sconti su tutti i prodotti e su tutti i farmaci, compresi quelli di fascia A se acquistati al di fuori del SSN, dando adeguata comunicazione alla clientela delle condizioni praticate. Ereditarietà (comma 8) Nel caso di morte del titolare di farmacia o del socio di società è stato ridotto a 6 mesi il termine entro il quale gli eredi possono effettuare il trasferimento della titolarità della farmacia o della quota a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore. Tale disposizione, obbligando la vendita della farmacia in un così breve lasso di tempo, rischia di pregiudicare la continuità del servizio farmaceutico.
4 Fondo di solidarietà (comma 11) Il decreto istituisce presso l ENPAF un fondo di solidarietà nazionale per l assistenza farmaceutica nei Comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane attraverso il versamento a favore dell ENPAF di una quota percentuale del fatturato della farmacia. Il decreto stabilisce che l entità del contributo è determinata dall Ente in misura sufficiente ad assicurare il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al CCNL nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. Numero minimo obbligatorio di farmacisti collaboratori (comma 12) Il Ministro della Salute, con proprio decreto, previa Intesa Conferenza Stato-Regioni, sentita la FOFI, fisserà i livelli di fatturato delle farmacie il cui superamento comporta per i titolari di farmacia l obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della Convenzione con il SSN, di uno o più farmacisti collaboratori. Non è precisato se il fatturato di riferimento sia il fatturato SSN o il fatturato complessivo. Inoltre, non appaiono del tutto chiare le conseguenze dell eventuale mancato adempimento di tale obbligo. Prescrizione farmaci generici (comma 9) Il comma 9 introduce nuove disposizioni in ordine alla prescrizione dei farmaci equivalenti stabilendo che il medico è tenuto in ogni prescrizione a riportare sulla ricetta la dizione o farmaco equivalente se di minor prezzo. L unica eccezione riguarda il caso in cui sussistano ragioni terapeutiche contrarie alla apposizione di tale dicitura. La formulazione della disposizione, obiettivamente non chiara, necessita evidentemente di una interpretazione da parte degli organi competenti, in particolare per quanto riguarda le conseguenze sul piano della spedibilità della ricetta stessa. Nelle more degli auspicati chiarimenti, Federfarma, ritiene doveroso assumersi la responsabilità di fornire indicazioni operative che siano in grado di assicurare lo svolgimento del servizio farmaceutico, considerato che la disposizione entra immediatamente in vigore. A giudizio di Federfarma, per quanto riguarda le prescrizioni SSN, la nuova disposizione deve essere correttamente collocata nel contesto normativo recato dall articolo 7 della legge 405/01 che non risulta abrogato, né incompatibile con le nuove disposizioni. Se, come affermato in più occasioni, il Governo ha inteso inserire una disposizione che favorisca lo sviluppo dei farmaci equivalenti, deve ritenersi che l obiettivo sia stato quello di rimuovere alcuni ostacoli di natura psicologica ancora presenti nell utente nel momento in cui il farmacista, secondo quanto previsto dalla legge, propone la sostituzione del farmaco prescritto dal medico. E pratica comune constatare come in talune circostanza il cittadino sia propenso a pagare la differenza di prezzo per rispettare la prescrizione del medico. Tale risultato è stato perseguito obbligando il medico prescrittore a confermare con la frase o farmaco equivalente se di minor prezzo che non sussistono ragioni di carattere sanitario che sconsiglino la sostituzione da parte del farmacista. Sul piano pratico, pertanto, a giudizio di Federfarma, ove il medico non riporti la frase suddetta, il farmacista dovrà, comunque, spedire la ricetta, proponendo al cittadino la sostituzione. Deve infatti ritenersi tuttora vigente la disposizione recata dall articolo 7 della legge 405/01. Nel caso in cui il medico non intenda permettere, per diversi motivi, la sostituzione dovrà riportare quindi la dizione non sostituibile prevista dalla della legge 405/01. Accessibilità dei farmaci negli esercizi commerciali (comma 10) Come si ricorderà, il decreto salva Italia prevedeva una disposizione (comma 2, articolo 32 della legge 214/11) secondo la quale tutti gli esercizi commerciali, ovunque ubicati (anche nei Comuni al di sotto di abitanti ) dovevano assicurare che la vendita dei medicinali avvenisse nell ambito di un apposito
5 reparto delimitato, rispetto al resto dell area commerciale, da strutture in grado di garantire l inaccessibilità ai farmaci, anche negli orari di chiusura. Il comma 10 del decreto in commento chiarisce ora che l inaccessibilità di cui sopra deve ritenersi riferita ai farmaci di fascia c) che potranno essere venduti, senza ricetta, anche al di fuori dalle farmacie sulla base dell elenco in corso di realizzazione da parte dell AIFA e del Ministero della Salute. Cordiali saluti. Il Segretario Il Presidente (Dott. Marco Belloni) (Dott.ssa Clara Mottinelli) Questa circolare è resa disponibile per le farmacie, nell area riservata del sito
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