ACCETTAZIONE DI EREDITÀ

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1 L'ACQUISTO DELL'EREDITÀ E LA RINUNCIA PROF.SSA MANUELA COCCA

2 Indice 1 ACCETTAZIONE DI EREDITÀ ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO GIACENZA DELL EREDITÀ RINUNCIA ALL EREDITÀ BIBLIOGRAFIA di 17

3 1 Accettazione di eredità Una volta esclusa l incapacità a succedere ed individuato il soggetto chiamato all eredità, questi ha dieci anni per accettare. L art. 459 c.c. stabilisce che l eredità si acquista con l accettazione. Dunque, soltanto con l accettazione avrà luogo il fenomeno della successione universale mortis causa (a differenza del legato in cui il successore a titolo particolare acquista il diritto automaticamente, senza necessità di accettazione). Ciò si spiega in quanto il chiamato all eredità potrebbe non voler divenire erede di un determinato soggetto per motivi morali (si pensi all ipotesi di un eredità appartenente ad un noto delinquente) o economici (si pensi all ipotesi in cui l eredità sia composta di soli debiti). L accettazione può essere pura e semplice o con beneficio di inventario. Per effetto dell accettazione pura e semplice si verifica la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell erede, che si fondono in un unico patrimonio. Dunque, l erede succede in universum ius defuncti: sia nell attivo che nel passivo. Pertanto, egli deve pagare i debiti del defunto anche se superano l ammontare dell attivo che gli perviene dall eredità. Si ha invece accettazione con beneficio di inventario quando il patrimonio del chiamato e quello del defunto non si uniscono in un unico patrimonio, dunque attraverso tale tipo di accettazione non si verifica la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell erede. 3 di 17

4 Tale tipologia di accettazione risponde all esigenza di consentire all erede di sottrarsi alle conseguenze negative che gli deriverebbero, in virtù della confusione ereditaria, da un eredità che presenti un passivo superiore all attivo. La conseguenza del ricorso all accettazione con beneficio di inventario è che si mantengono separati il patrimonio del defunto e quello dell erede non solo nei confronti di quest ultimo, ma anche nei confronti dei creditori dell eredità e dei legatari, che avranno prevalenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell erede. Pertanto, l erede risponde dei debiti ereditari nei limiti di quanto ricevuto. Qualora i beni del defunto non siano sufficienti, i suoi creditori non possono aggredire il patrimonio dell'erede. L art. 476 c.c. dispone che L'accettazione è tacita quando il chiamato all eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Pertanto, possiamo definire tacita l'accettazione che avviene a seguito di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità pur in assenza di una dichiarazione espressa in tal senso. Dunque, non un qualunque comportamento può giustificare l accettazione di eredità, ma è necessario che l accettazione si concreti in un atto che l erede non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Pertanto, è necessario che il chiamato sappia della delazione in suo favore e che abbia l intenzione di disporre i beni del patrimonio ereditario. 4 di 17

5 Ad esempio, si considera un atto di accettazione tacita il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro proveniente dell'eredità. Vi sono poi delle ipotesi previste dal codice civile, in cui l acquisto dell eredità avviene automaticamente 1. Si parla in proposito di accettazione presunta, legale, o coatta: è la legge che fa scaturire, da un determinato comportamento del chiamato e a prescindere da una sua manifestazione di volontà, le conseguenze proprie dell'accettazione. In tali ipotesi, il chiamato decade dalla possibilità di rinunziare all'eredità e si considera erede puro e semplice. Anzitutto, l art. 485 c.c. stabilisce che se il chiamato all eredità che sia nel possesso di beni ereditari non faccia l inventario entro tre mesi dal giorno dell' apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, è considerato erede puro e semplice. Poi vi è l art. 487 c.c., che stabilisce che se il chiamato all eredità, che non sia nel possesso di beni ereditari, dopo aver fatto la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario non compia l inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, è considerato erede puro e semplice. Infine, l art. 527 c.c. stabilisce che se il chiamato all eredità abbia sottratto o nascosto beni spettanti all eredità stessa, decade dalla facoltà di rinunziarvi e si considera erede puro e semplice. Come già detto, il diritto di accettare va esercitato entro il termine di dieci anni. È tuttavia possibile che gli altri successibili chiedano al giudice di imporre al chiamato la fissazione di un termine entro il quale egli deve dichiarare se intende accettare o meno. 1 Sul punto, v. MUSSUMECI, In tema di accettazione c.d. presunta dell eredità, in Giur. it., 1994, I, 1, p di 17

6 In tale ipotesi si può esperire la c.d. actio interrogatoria, attraverso la quale l autorità giudiziaria fissa un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all eredità. accettare. Trascorso tale termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di L accettazione si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo. il dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto Per quanto concerne l errore, l art. 483 c.c. stabilisce che tale vizio della volontà non rileva, in quanto il tale ipotesi l errore potrebbe cadere solo sull ammontare dei debiti ereditari rispetto all attivo e, come ben sappiamo, il chiamato che non voglia rispondere dei debiti ereditari oltre quanto ricevuto in eredità può optare per l accettazione con beneficio di inventario. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si era a conoscenza al tempo dell'accettazione pura e semplice, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Il diritto di accettare si può trasmettere (c.d. trasmissione del ius delationis). L art. 479 c.c. stabilisce che se il chiamato all eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi, disciplinando il fenomeno della c.d. trasmissione della delazione. La norma si applica se il chiamato all'eredità (c.d. trasmittente), prima di aver accettato l eredità, muoia dopo l'apertura della successione di un altro soggetto. In tal caso, il diritto di accettare l'eredità del primo de cuius entra a far parte del patrimonio del trasmittente e, al momento 6 di 17

7 della morte di questo, è ricompreso tra i diritti sui quali si apre la successione. Gli eredi, cioè, subentrano nella medesima posizione del defunto: se costui è chiamato all eredità, i suoi eredi subentreranno anche nella titolarità di accettarla. Pertanto, la rinuncia all eredità del trasmittente, in cui è ricompreso anche il diritto di accettare l eredità dell originario de cuius, determina la perdita del diritto di accettare l eredità di quest ultimo 2. 2 Cfr. art. 479, 3 comma, c.c., che stabilisce: La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta 7 di 17

8 2 Accettazione con beneficio di inventario Occorre ora soffermarsi sull accettazione con beneficio di inventario 3. dell erede. Come già detto, essa impedisce la confusione del patrimonio ereditario con quello Inoltre, essa produce l ulteriore effetto di limitare la responsabilità dell erede nei confronti dei creditori ereditari e dei legatari nell ambito dell attivo ereditario. Di conseguenza, i creditori del defunto ed i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori personali dell erede. La legge stabilisce alcuni soggetti che devono necessariamente acquistare l eredità con beneficio di inventario. Le persone giuridiche diverse dalle società 4, i soggetti incapaci di intendere e volere assoluti e relativi (minori, interdetti, inabilitati) non possono accettare l eredità se non con il beneficio di inventario. Se tali soggetti accettino in maniera pura e semplice, tale accettazione è nulla. L effetto dell accettazione con beneficio di inventario (ossia la limitazione della responsabilità dell erede nell ambito del patrimonio ereditario) consegue al compimento di due distinte formalità: 3 Sul punto, v. GIUSEPPE MUSOLINO, L'accettazione di eredità con beneficio di inventario e il rilascio dei beni ai creditori (nota a Cass., sez. II, 14 giugno 2013 n ), in Rivista del Notariato, fasc. 5, 2013, pag. 1240; MAURO DI MARZIO, L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, in Il Diritto Privato Oggi, a cura di P. Cendon, Giuffrè, Sul punto, v. GIUSEPPE MARGIOTTA, Sulla necessità per le persone giuridiche di accettare l'eredità con beneficio d'inventario e conseguenze in caso di omissione, in Riv. notariato, 2005, pag di 17

9 - L accettazione di eredità con beneficio di inventario; - La redazione dell inventario che deve precedere o seguire detta dichiarazione. L accettazione con beneficio di inventario è un atto formale ad substantiam. Essa esige pertanto una forma particolare: dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Inoltre, essa esige un particolare regime di pubblicità: la dichiarazione inserita nel registro delle successioni conservato presso il tribunale, deve essere trascritta 5, entro un mese, presso l ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. È un atto unilaterale ricettizio. È actus legitimus: termini e condizioni sono inapponibili. È atto irrevocabile. Analizziamo ora l adempimento della redazione dell inventario. Essa consiste nella individuazione e descrizione dei beni. Scopo è l esatta determinazione della consistenza del patrimonio ereditario. L inventario viene effettuato dal cancelliere o da un notaio nelle forme previste dal codice di procedura civile. L inventario deve essere inserito nel registro delle successioni (ai fini di pubblicità-notizia). 5 La trascrizione è prescritta anche nel caso in cui non vi siano beni immobili nell eredità in quanto è diretta a divulgare la limitazione di responsabilità dell erede. 9 di 17

10 I termini prescritti dalla legge per il completamento dell inventario variano a seconda che il chiamato si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari. Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l inventario entro tre mesi dall apertura della successione e deve decidere se accettare con o senza beneficio di inventario oppure se rinunziare entro i quaranta giorni successivi. Trascorso il termine di tre mesi senza aver compiuto l inventario o trascorsi i quaranta giorni senza che abbia deliberato se accettare l eredità, il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.). Invece, il chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione. In mancanza, è considerato erede puro e semplice. Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità (art. 487 c.c.). L erede che abbia accettato con beneficio di inventario diviene titolare del patrimonio e ha il diritto di amministrarlo. Egli deve cioè compiere tutti gli atti utili alla sua conservazione e quelli necessari alla liquidazione per soddisfare i creditori ereditari e i legatari 6. 6 Uno dei momenti più importanti è proprio quello del soddisfacimento di creditori e legatari. L erede può optare per una delle tre seguenti vie: a) l erede paga creditori e legatari a misura che creditori e legatari si presentano (è una liquidazione individuale); b) qualora i creditori si oppongano a tal modo di pagamento (oppure su iniziativa dello stesso erede) si può procedere tramite liquidazione concorsuale. Creditori e legatari sono inviatati a presentare la dichiarazione di credito, poi si procede alla liquidazione dell attivo e alla formazione dello stato di graduazione. Una volta divenuto definitivo, l erede deve procedere a pagare creditori e legatari in conformità dello stato di graduazione; c) l erede può 10 di 17

11 3 Giacenza dell eredità Qualora il chiamato all eredità non accetti immediatamente, ma faccia trascorrere del tempo per decidere se gli conviene accettare o meno, nell intervallo di tempo tra l apertura della successione e l accettazione del chiamato il patrimonio del defunto rimane senza titolarità. Sorge dunque la necessità di assicurare la gestione del patrimonio ereditario durante quel lasso di tempo. Si parla a tal proposito di eredità giacente 7, disciplinata dagli artt. 528 e ss. c.c. Nonostante il codice civile non esprima una nozione di eredità giacente, è opinione prevalente che sia a tal fine necessario: che il chiamato non abbia ancora accettato l eredità, che non sia nel possesso dei beni ereditari e che sia stato nominato un curatore dell eredità giacente. Dunque, è di fondamentale importanza ai fini dell operatività della normativa sull eredità giacente che sia stato nominato un curatore. Legittimato attivo a chiedere la nomina è qualsiasi interessato e si può procedere anche d ufficio (proprio per l interesse che ha lo Stato a che i beni non rimangano incustoditi). La competenza relativa alla nomina del curatore spetta al Tribunale del luogo in cui è aperta la successione. rilasciare tutti i beni a creditori e legatari. Ciò determina non il trasferimento della proprietà, ma l indisponibilità dei beni da parte dell erede. Il giudice nomina un curatore che provvede alla liquidazione concorsuale dei beni. 7 Sull argomento, v. NICOLÒ, Eredità giacente, in Foro it., 1940, I, c. 203 ss.; MICCOLI, voce Erede: eredità giacente, in Enc. Dir., XV, Milano, 1960, p. 210; DI LORENZO, Eredità vacante, eredità giacente, in Tratt. succ., I, 2009, p. 1157; GARCIA HERRERA, La polemica intorno al concetto di eredità giacente, in Familia, 1994, p. 593; ZANNI, L eredità giacente: classicità dell istituto e attualità delle problematiche, in Riv. not., 2003, p. 925 ss.; TRIMARCHI, L eredità giacente, Milano, 1954, p. 50; FOSCHINI, Eredità giacente pro quota e tutela del chiamato all eredità, in Giur. it., 2002, p. 61 ss. 11 di 17

12 Il curatore ha molteplici funzioni. Anzitutto, egli deve effettuare l inventario dell eredità, ha il possesso dei beni ereditari al fine di amministrare e gestire il patrimonio ereditario in funzione prevalentemente conservativa. Infine, egli è legittimato attivo e passivo in giudizio. Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l eredità è stata accettata 8. 8 Per completezza, va rilevato che la giacenza cessa anche quando l eredità si devolve allo Stato che acquista senza bisogno di accettazione quando siano decorsi dieci anni dall apertura della successione senza che gli altri successibili abbiano accettato. 12 di 17

13 4 Rinuncia all eredità Con la rinuncia il chiamato all eredità manifesta la volontà di non acquistare l eredità 9. Essa ha natura giuridica di una dichiarazione unilaterale inter vivos non recettizia. La rinuncia è un negozio giuridico formale: deve essere ricevuta, a pena di nullità, da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui è aperta la successione. successioni. Inoltre, ai fini dell opponibilità ai terzi, essa deve essere inserita nel registro delle La rinuncia è un actus legitimus: non si possono apporre termini o condizioni. La legge sanziona con la nullità la rinuncia a cui siano apposti termini o condizioni (art. 520 c.c.). Parimenti nulla è la rinuncia parziale. Quanto al termine per rinunciare, la legge non stabilisce alcunché, pertanto il chiamato ha la possibilità di rinunciare finché non sia stata in qualche modo accettata o fino a che non si sia verificata un ipotesi in cui la legge riconnette automaticamente l acquisto della qualità di erede. Dunque, se il chiamato non è possessore dei beni ereditari e non ha compiuto atti che comportino l accettazione tacita non vi sono particolari problemi. Invece, qualora il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari se non effettua l inventario entro tre mesi dall apertura della 9 Per un approfondimento dell argomento, v. COPPOLA, La rinunzia all eredità, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. BONILINI, Milano, 2009, I, P ss.; Sciarrino Ruvolo, La rinunzia all eredità, Artt , in Il codice Civile. Commentario, Milano, 2008; PERLINGIERI, Rinunzia all eredità, in Diritto delle successioni, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, Napoli, 2008; PEREGO, Rinuncia all eredità e sottrazione di beni da parte del chiamato, in Giur. civ., 1985, I, p. 1974; CUFFARO, Rinuncia e accettazione dell eredità: considerazioni sul disposto dell art. 527 c.c., in Giur. it., 1986, p di 17

14 successione è considerato erede puro e semplice, quindi dopo tale termine, non potrà più rinunciare all eredità. Va poi sottolineato che affinché la rinuncia sia validamente effettuata, è necessario che il chiamato abbia la capacità di agire 10. Quanto agli effetti della rinuncia, va osservato che il primo comma dell art. 521 c.c. dispone che chi rinuncia all eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato. Dunque, la rinuncia ha effetto retroattivo: il chiamato all'erede che vi abbia rinunciato è considerato come se non fosse mai stato chiamato. Infine, la rinuncia può essere revocata (art. 525 c.c.), ossia è possibile rinunziare e poi accettare entro il periodo di prescrizione, purché non sia intervenuta l accettazione di un eventuale ulteriore chiamato. A tal proposito va evidenziato che il termine revoca della rinuncia è usato impropriamente in quanto in realtà essa implica sempre l accettazione dell eredità. 10 Qualora a rinunciare sia un minore o un interdetto, essi possono rinunciare a mezzo dei loro legali rappresentati purché preventivamente autorizzati dal giudice tutelare. Le persone giuridiche potranno validamente rinunciare a mezzo del proprio legale rappresentante. 14 di 17

15 Bibliografia M. Bessone - Istituzioni di diritto privato, Torino, Giappichelli F. Bocchini E. Quadri, Diritto privato, Torino Giappichelli F. Galgano- Istituzioni di diritto privato, Padova, CEDAM L. Nivarra - V. Ricciuto - C. Scognamiglio, Istituzioni di diritto privato, Torino Giappichelli M. Paradiso, Istituzioni di diritto privato, Torino, Giappichelli F. Gazzoni- Manuale di diritto privato, edizioni scientifiche italiane C. M. Bianca - Istituzioni di diritto privato, Giuffrè P. Perlingieri Manuale di diritto civile, edizioni scientifiche italiane Torrente Manuale di diritto privato, Giuffrè Trabucchi Istituzioni di diritto civile, CEDAM Capozzi G., Ferrentino C., Ferrucci A., Successioni e donazioni, Giuffrè, 2015 Coppola, La rinunzia all eredità, in Tratt. di diritto delle successioni e donazioni, diretto da Bonilini, Milano, 2009, p ss. Cuffaro, Rinuncia e accettazione dell eredità: considerazioni sul disposto dell art. 527 c.c., in Giur. it., 1986, p.1 15 di 17

16 Di Lorenzo, Eredità vacante, eredità giacente, in Tratt. succ., I, 2009, p M. Di Marzio, L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, in Il Diritto Privato Oggi, a cura di P. Cendon, Giuffrè, Ferri, Successioni in generale. Art , in Commentario del c.c., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980 Foschini, Eredità giacente pro quota e tutela del chiamato all eredità, in Giur. it., 2002, p. 61 ss Garcia Herrera, La polemica intorno al concetto di eredità giacente, in Familia, 1994 G. Margiotta, Sulla necessità per le persone giuridiche di accettare l'eredità con beneficio d'inventario e conseguenze in caso di omissione, in Riv. notariato, 2005, pag. 390 Miccoli, voce Erede: eredità giacente, in Enc. Dir., XV, Milano, 1960, p. 210 G. Musolino, L'accettazione di eredità con beneficio di inventario e il rilascio dei beni ai creditori (nota a Cass., sez. II, 14 giugno 2013 n ), in Rivista del Notariato, fasc. 5, 2013, p 1240 Mussumeci, In tema di accettazione c.d. presunta dell eredità, in Giur. it., 1994, I, 1, p Nicolò, Eredità giacente, in Foro it., 1940, I, c. 203 ss. Perego, Rinuncia all eredità e sottrazione di beni da parte del chiamato, in Giur. civ., 1985, I, p di 17

17 Perlingieri, Rinunzia all eredità, in Diritto delle successioni, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, Napoli, 2008 G. Prestipino, Delle successioni in generale. Art , in Commentario teoricopratico al Codice Civile, Roma 1981 Ravazzoni, Beneficio d inventario, in Enc. giur. Treccani, IV, Roma, 1988 Rescigno, Trattato breve delle successioni e donazioni, Cedam, 2010 Sciarrino Ruvolo, La rinunzia all eredità, Artt , in Il codice Civile. Commentario, Milano, 2008 Trimarchi, L eredità giacente, Milano, 1954, p. 50 Zanni, L eredità giacente: classicità dell istituto e attualità delle problematiche, in Riv. not., 2003, p. 925 ss. 17 di 17

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