PIANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DELLE NAVI PER IL PORTO DI MARINA DI CARRARA

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1 Autorità Portuale AUTORITÀ PORTUALE MARINA di CARRARA Ente di Diritto Pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n. 84 cod. fisc. n Viale C. Colombo, Marina di Carrara tel. (0585) fax. (0585) info@portauthoritymdc.ms.it website: PIANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DELLE NAVI PER IL PORTO DI MARINA DI CARRARA Novembre 2013 AL.MA-REC S.r.l. Sede legale Via Roma, Carrara (MS) Sede operativa Via G. Volpe, Pisa tel fax

2 INDICE 1 INQUADRAMENTO NORMATIVO La normativa comunitaria La normativa nazionale La normativa regionale Iter autorizzativo per il rinnovo del Piano IL Classificazione e descrizione del porto Gli operatori portuali Le merci movimentate e la logistica Gli sviluppi futuri Le attività portuali Il traffico portuale Imbarcazioni da diporto e da pesca CONTENUTI DEL PIANO Obiettivi del Piano Struttura del documento TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI RIFIUTI PRODOTTI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO Tipologia e quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (i) Valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta (a) Descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta (b) Indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione dei nuovi impianti di raccolta (c) Descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (d) Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (classe 14) Rifiuti liquidi pericolosi (classi 8, 9 e 10) e non pericolosi Residui del carico e rifiuti associati al carico (classi 1, 3, 6 e 7) Rifiuti urbani indifferenziati (classe 16) Rifiuti da raccolta differenziata (classi 4, 5, 13) Altri rifiuti Rifiuti sanitari Pulizia delle parti comuni Descrizione delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto (o) Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (r)

3 5 SISTEMA INFORMATIVO E REGISTRAZIONE DEI DATI Segnalazione delle eventuali inadeguatezze del servizio di raccolta (g) Consultazioni permanenti con le altre parti interessate (h) Indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano (m) Iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto (n) Descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta (p) e dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti (q) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO LINEE GUIDA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Premessa Requisiti ed autorizzazioni INDICE DELLE FIGURE Figura 1 - Foto aerea del Porto di Marina di Carrara Figura 2 - Sviluppo del Porto di Marina di Carrara (tratto dagli elaborati grafici del PRP) 30 Figura 3 - Ambito portuale del Porto di Marina di Carrara INDICE DELLE TABELLE Tabella 1 - Caratteristiche delle banchine portuali Tabella 2 - Numero di attracchi del periodo Tabella 3 - Traffico portuale valutato in Gross Tonnage complessive annue Tabella 4 - Numero di attracchi del periodo per classi di tonnellaggio Tabella 5 - Traffico portuale valutato in GT complessive annue per classi di tonnellaggio34 Tabella 6 - Traffico portuale delle navi di linea in collegamento con la Sardegna Tabella 7 - Tipologia e quantitativi di rifiuti prodotti nel periodo Tabella 8 - Tipologia e codici CER dei rifiuti prodotti nel periodo Tabella 9 - Fabbisogno degli impianti portuali sulla base dei dati del periodo Tabella 10 - Stoccaggi e depositi temporanei in ambito portuale Tabella 11 - Mezzi utili all erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e di polizia portuale Tabella 12 - Rifiuti prodotti in ambito portuale e impianti di destinazione finale

4 Tabella 13 - Costo annuo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti Tabella 14 - Valore di acquisto mezzi e determinazione del costo orario di utilizzo ALLEGATI Allegato 1 - Planimetria generale del Porto di Marina di Carrara e destinazione delle aree portuali Allegato 2 - Planimetria del Porto di Marina di Carrara con indicazione dell ubicazione degli impianti di raccolta e di trattamento rifiuti Allegato 3 - Documento informativo e di sensibilizzazione dell Autorità Portuale Allegato 4 - Modulo per la segnalazione delle inadeguatezze del servizio di raccolta 3

5 1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 1.1 La normativa comunitaria La Direttiva 2000/59/CE Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico, così come modificata dalla Direttiva 2002/84/CE, ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Per comprendere appieno la genesi della Direttiva 2000/59/CE, è opportuno evidenziare alcune delle considerazioni preliminari su cui la stessa si basa, tra le quali ritroviamo anche l'obiettivo principale del raggiungimento di un elevato livello di protezione ambientale. Di seguito si riportano alcune delle suddette considerazioni relative alle convenzioni, direttive e risoluzioni antecedenti la data di pubblicazione della Direttiva 2000/59/CE. (3) La Comunità nutre gravi preoccupazioni per l'inquinamento dei mari e dei litorali degli Stati membri provocato dagli scarichi di rifiuti e dai residui del carico riversato in mare dalle navi e, in particolare, per l'attuazione della convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), che disciplina i rifiuti che le navi possono scaricare nell'ambiente marino e prescrive inoltre che gli Stati firmatari garantiscano la fornitura di adeguati impianti portuali di raccolta. Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione Marpol 73/78. (4) È possibile proteggere ulteriormente l'ambiente marino riducendo gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Tale protezione può essere conseguita migliorando la disponibilità e l'utilizzo di impianti di raccolta e il regime coercitivo. Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari il Consiglio ha inserito, tra le azioni prioritarie, la necessità di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti di raccolta all'interno della Comunità. (5) La direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a 4

6 bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo), stabilisce che le navi che costituiscono una minaccia irragionevole per l'ambiente marino non sono autorizzate a riprendere il largo. È utile in merito alla normativa antecedente alla Direttiva 2000/59/CE fornire qualche ulteriore elemento relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi MARPOL 73/78 (MARitime POLlution). Essa è il frutto della combinazione di due trattati internazionali: il Protocollo 1973, che ha inglobato la normativa precedente del 1954 (OILPOL), e la conferenza TSPP (Tanker Safety Pollution Prevention) del 1978, tenutasi a seguito di gravi disastri ambientali che hanno interessato petroliere negli anni antecedenti. La MARPOL 73/78 riguarda disposizioni inerenti l'inquinamento (generato da qualsiasi sostanza ritenuta inquinante), prodotto dalle navi nelle normali operazioni o in occasione di eventi accidentali. In Italia tale norma è stata ratificata dalle Leggi 462/1980 (Marpol'73) e 438/82 (TSPP'78). La MARPOL 73/78 è costituita da 20 articoli e 6 annessi, ognuno dei quali riguarda una specifica tipologia di inquinamento o di rifiuto prodotto (I - oli minerali, II - sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, III - sostanze inquinanti trasportate in imballaggi, IV - liquami scaricati dalle navi, V - rifiuti solidi scaricati dalle navi, VI - inquinamento atmosferico di SOx e NOx da scarichi dei motori marini). Si riporta di seguito la descrizione dei 5 annessi di maggior interesse per la presente trattazione: Annesso I (oil) relativo ai rifiuti oleosi, ai fanghi, agli slops (acque di lavaggio delle cisterne, residui del carico, rifiuti oleosi generati nei locali macchine, acque di sentina, morchie, ecc.); Annesso II (noxious liquid substances) relativo alle sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa da navi apposite; 5

7 Annesso III (harmful substances) relativo alle sostanze nocive non trasportate alla rinfusa; Annesso IV (sewage) relativo alla gestione delle acque provenienti dalle latrine, dalle docce, dalle cucine, ecc., generate da qualsiasi tipo di nave; Annesso V (garbage) relativo ai rifiuti solidi prodotti dalle navi che sono distinti per tipologie generiche, ossia: rifiuti contenenti plastica; rifiuti contenenti materiale di imballaggio e tessuti; rifiuti contenenti carta, stracci, vetro, metallo, terracotta ecc.; rifiuti alimentari; ceneri provenienti da impianto di incenerimento in dotazione alla nave. La Direttiva 2000/59/CE all'art. 2 comma c) definisce i rifiuti prodotti dalla nave come tutti i rifiuti, comprese le acque reflue, e i residui diversi dai residui del carico, prodotti durante il servizio di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui agli Orientamenti (Guidelines) per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78, mentre al comma d) definisce i residui del carico come i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia; tali resti comprendono eccedenze di carico/scarico e fuoriuscite. Si rimanda l'esame del resto dei contenuti della Direttiva al paragrafo relativo alla normativa nazionale e in particolare all'esame dei contenuti del D.Lgs. 182/2003, che rappresenta in Italia l'attuazione della suddetta Direttiva. Un altro importante capitolo normativo di livello comunitario è il Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo 6

8 umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Esso stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Il Regolamento CE n. 1069/2009 al comma 2, lettera g), punto i) dell'art. 2 Ambito di applicazione prevede la sua applicazione ai rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. Ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applica dunque il citato Regolamento e la specifica disciplina nazionale che ne deriva. 1.2 La normativa nazionale L'art. 232 del D.Lgs. 152/2006 Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico al comma 1 prevede che la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n Il D.Lgs. 182/2003, pubblicato in G.U. n. 168 del 22/07/2003, dà attuazione alla Direttiva 2000/59/CE relativa, come visto, agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Dalla lettura del D.Lgs. 182/2003 e dalla contestualizzazione del suo campo di applicazione si evince quanto segue: la disciplina degli impianti portuali di raccolta, del piano di raccolta, del piano di gestione rifiuti, della notifica, del regime tariffario, delle esenzioni e delle ispezioni è contenuta e regolata dal D.Lgs. 182/2003, tutto quanto non espressamente disciplinato dal D.Lgs. 182/2003, come ad esempio la concreta gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e i relativi adempimenti documentali, è regolato dai contenuti del D.Lgs. 152/2006, norma generale che 7

9 torna operativa ove si conclude l'ambito di applicazione del D.Lgs. 182/2003; ciò è avvalorato dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 182/2003 secondo il quale i rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (ora D.Lgs. 152/2006, visto che il D.Lgs. 22/1997 è stato abrogato dall'entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, così come disciplinato dall'art. 264, comma 1, lettera i) dello stesso D.Lgs. 152/2006). I rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico delle navi sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Esaminando con maggior dettaglio i contenuti del D.Lgs. 182/2003 si evidenzia (art. 1) che esso ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui. L art. 2 del Decreto introduce le seguenti definizioni: a) nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g); b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662; c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78; 8

10 d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite; e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico; f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi; g) imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative; h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto; i) Autorità competente: l'autorità portuale, ove istituita, o l'autorità marittima. L ambito di applicazione del D.Lgs. 182/2003 (art. 3) è riferito alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali e ai porti dello Stato ove fanno scalo le suddette navi. L art. 4 del D.Lgs. 182/2003 prevede che il porto sia dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili. 9

11 La capacità dei suddetti impianti deve essere commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto. Al comma 4 dell art. 4 è chiaramente scritto che gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997), salvo che gli stessi impianti rispettino le condizioni stabilite all'articolo 183, comma 1, lettera bb), dello stesso D.Lgs. 152/2006 (ex art. 6 comma 2, lettera m) del D.Lgs. 22/1997), riportato integralmente di seguito: bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti ((o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci)), alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 10

12 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. L art. 4 comma 5 del D.Lgs. 182/2003 prevede l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente. L art. 5 comma 1 del D.Lgs. 182/2003 prevede che l'autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabori un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dia immediata comunicazione alla regione competente per territorio. L art. 5 comma 6 del D.Lgs. 182/2003 prescrive che il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti sia aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. L'art. 6 D.Lgs. 182/2003 prescrive al Comandante della nave diretta verso un porto la compilazione del modulo in Allegato III (relativo a quantità e tipologia dei rifiuti da conferire) allo stesso Decreto, mentre sono esentati i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri e le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. Il Comandante della nave, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 182/2003, conferisce i propri rifiuti prodotti all'impianto portuale di raccolta, salvo le deroghe previste. Per quanto concerne il regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave l'art. 8, ai commi 1 e 2, prevede che gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei 11

13 rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto... e che la tariffa di cui al comma 1 è determinata dall'autorità competente ed è calcolata in conformità alle disposizioni dell'allegato IV. Per quanto riguarda il conferimento dei residui del carico l'art. 10 prevede che gli stessi siano conferiti ad un impianto di raccolta in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78, che vengano prioritariamente avviati al riciclaggio e al recupero e che le relative tariffe siano poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti e i servizi di raccolta. L'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 182/2003 prevede che ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia, ovvero i seguenti Decreti: Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 22 maggio 2001 Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e accordo dell 01/07/04 tra il Ministero della salute, il Ministro dell Ambiente, il Ministro delle politiche agricole e forestali, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano recante Linee Guida per l applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell Unione Europea del 03/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ; Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n L art. 3 comma 2 del D.Lgs. 182/2003 prevede che il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, 12

14 dell'economia e finanze e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Il Decreto 19 Marzo 2008 Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 all'art. 5 Misure necessarie per il conferimento dei rifiuti e dei residuati del carico per i porti non militari nello specifico prevede che i comandanti delle navi militari a cui si applica il Decreto: predispongano le informazioni riportate nel modulo di cui alla tabella C dello stesso Decreto, notifichino, con congruo anticipo, le informazioni del suddetto modulo all'autorità marittima, nell'imminenza dell'arrivo nel porto di scalo, ove sussista la necessità di conferire i rifiuti prodotti dalla nave, conferiscano i rifiuti e i residui del carico prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta, prima di lasciare il porto. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui si configurino situazioni di necessità operativa militari. In merito a quanto chiaramente delineato è opportuno ricordare anche ciò che prevede il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328, che all'art. 77 Rifiuti di bordo prescrive che è vietato di tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, 13

15 nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto a una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto. Come anticipato il D.M. 22 Maggio 2001 prevede (art. 1) che (comma 1) i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-u.e. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione. Esso prevede anche (comma 3) che i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi U.E. devono essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti di cui al comma 1 qualora siano riuniti con questi ultimi. Nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti avvenga mediante avvio in discarica, previa sterilizzazione, devono essere osservate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma 4: la sterilizzazione deve garantire l'abbattimento della carica microbica tale da garantire il raggiungimento di un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6 e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94, parte prima, e successive modifiche e integrazioni; il procedimento deve comprendere anche l'essiccamento. Analogamente il D.P.R. 254/2003 disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5 (rifiuti sanitari non pericolosi, rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento, rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, 14

16 esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali e rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici), allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003 (che definisce l'operazione si sterilizzazione), possono essere assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. È interessante riportare di seguito l'interpretazione che le Linee Guida per l applicazione del Regolamento CE 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell Unione Europea del 03/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano danno alla dizione rifiuti da cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. L'espressione mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali non viene definita, ma è utilizzata da molti anni nella legislazione relativa alla salute degli animali (cfr. la direttiva 72/462/CEE, articolo 1, paragrafo 1, lettera d), modificata dalla direttiva 97/78/CE, articolo 16, lettera c)). Tale espressione copre il trasporto navale, aereo e terrestre (su strada, ferrovia, ecc.) tra paesi terzi e un qualsiasi Stato membro. Le direttive prescrivono la distruzione dei rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da tali mezzi di trasporto, a meno che i rifiuti siano trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e sotto vigilanza doganale. Tali condizioni (ed eccezioni) sono mantenute nel regolamento sui sottoprodotti di origine animale, che esclude dal proprio ambito di applicazione il transito per via marittima o aerea. La classificazione dei rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali non dipende dalla provenienza dall'ue di tali mezzi di trasporto, ma piuttosto dal fatto che operino a livello internazionale (coinvolgendo paesi terzi), anziché limitarsi al trasporto interno (ossia 15

17 unicamente negli Stati membri dell'ue). Solo i rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti nazionali sarebbero pertanto considerati materiali di categoria 3 a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera l). E importante menzionare anche il Decreto 17 novembre 2005, n. 269 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate, la cui applicazione è richiamata, in merito alla gestione della acque di sentina, anche dall art. 232 comma 2 del D.Lgs. 152/06. L art. 1 del D.M. 269/2005 specifica il suo campo di applicazione, che è relativo ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure semplificate per le attività di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi: a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi); b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol; c) acque di sentina delle navi. Il regolamento, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1 si applica esclusivamente alle attività di recupero svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni. Nell ambito dell esame normativo di livello nazionale deve essere citato anche il Decreto 27 gennaio 1992, n. 95 Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE 16

18 relative alla eliminazione degli olii usati, che disciplina la detenzione e le attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati. Come specificato in precedenza ove termina il campo di applicazione dei singoli Decreti attuativi di cui si sono sinteticamente illustrati i contenuti entra in gioco il D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, con specifico riferimento alle Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Prima di chiudere il presente paragrafo è opportuno citare anche la Legge 84/1994 Riordino della legislazione in materia portuale, che disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. In particolare l'art. 6 comma 5 della Legge 84/1994 prevede che l'esercizio delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica. Il successivo D.M. 14 novembre 1994 Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale (pubblicato in GU n. 275 del ) all'art. 1 comma b) definisce tra i servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati i servizi di pulizia e raccolta rifiuti: pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi), derattizzazione, disinfestazione e simili, 17

19 gestione della rete fognaria, pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali. 1.3 La normativa regionale La L.R. 25/98 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e successive modifiche ed in particolare gli artt. 6, 6bis, 6ter, 6quater definiscono le competenze amministrative delle Province. In particolare all'art. 6 comma 1, lettera a bis) è scritto che è competenza delle Province l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6 bis della presente legge (lettera inserita con L.R. 8 maggio 2006, n. 16, art. 4). L'art. 6 bis Disposizioni relative all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico (lettera inserita con L.R. 8 maggio 2006, n. 16, art. 5) ai commi 1 e 2 prevede che le province territorialmente competenti approvano i piani di raccolta dei rifiuti elaborati dall'autorità portuale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 182/2003, integrandoli, per gli aspetti relativi alla gestione, con i piani interprovinciali (parole così sostituite con L.R. 22 novembre 2007, n. 61, art. 4) di cui all'articolo 11 della presente legge. E che ai fini di cui al comma 1, la comunicazione del piano elaborato dall'autorità portuale è fatta sia alla Regione sia alla provincia competente, che procede all'approvazione nei successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale dei rifiuti Al comma 3 dello stesso articolo 6 bis è previsto che la Giunta regionale esprime il parere di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del piano elaborato dall'autorità portuale, mentre, come previsto al 18

20 comma 4 alle province competenti all'approvazione dei piani di cui al presente articolo è attribuita altresì la funzione relativa al controllo dello stato di attuazione del piano medesimo, di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 182/2003. Infine l'articolo 6 ter Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall Autorità marittima (articolo prima inserito con L.R. 8 maggio 2006, n. 16, art. 6, ed ora così sostituito con L.R.. 5 agosto 2011, n. 41, art. 2) al comma 1 prevede che l Autorità marittima adotta le ordinanze che, ai sensi dell articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 182/2003, costituiscono piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico d intesa con le province comprese nel territorio di competenza della medesima Autorità. Entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura delle stesse province, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni dei piani interprovinciali di cui all articolo 11 della presente legge, previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. Il comma 2 prevede che ai fini di cui al comma 1, il piano elaborato dall Autorità marittima è trasmesso, oltre che alle province competenti, alla Regione che esprime il parere di conformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dal ricevimento. Da segnalare infine il comma 3 dell'articolo 6 bis, di seguito riportato: 3. Alla predisposizione dello studio di cui all articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché all acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta, provvede la provincia che ricomprende il territorio di competenza dell Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, previa acquisizione, in quest ultimo caso, del parere delle altre province interessate. 19

21 Sulla base di quanto sopra la prima stesura del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi per il Porto di Marina di Carrara è stato approvato con Deliberazione della giunta Regionale Toscana 1 Agosto 2005, n. 770, mentre la prima revisione triennale dell'anno 2007 è stata approvata ai sensi dell art. 6 bis della L.R. 25/1998, così come introdotto (con la L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e la L.R. 8 maggio 2006, n. 16), da parte della Provincia di Massa-Carrara, acquisito il parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale dei rifiuti. La nuova revisione del Piano, oggetto del presente documento, dovrà essere approvata dalla Provincia di Massa-Carrara, acquisito il parere di conformità della Regione Toscana (in pratica come accaduto nel 2008). La stessa Provincia di Massa-Carrara ai sensi dell art 5 del D.Lgs 182/2003 integrerà il Piano per gli aspetti relativi alla gestione, con il vigente piano provinciale di Massa-Carrara di gestione dei rifiuti. Il presente Piano è redatto in conformità con i documenti di programmazione regionale che seguono: D.C.R.T. n. 88 del 07/04/1998 L.R. 4/95, art 5 - Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Approvazione 1 stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati, D.C.R.T. n. 385 del 21/12/1999 L.R. 25/98 art. 9 - Piano Regionale di Gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi ; D.C.R.T. n.167 del 21/12/2004 Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il presente Piano è redatto anche in conformità con i documenti di programmazione provinciale che seguono: Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Provinciale di Massa Carrara con DCP n. 36 del 29/09/2004 (BURT n 51 parte seconda del 22/12/2004 Supplemento 227), 20

22 Piano Provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (II stralcio del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti) Valutazione integrata (L.R. n. 1/2005 e D.P.G.R. 9 Febbraio 2007). In questo contesto è utile ricordare che la Regione Toscana con legge n.69 del 28/12/2011 ha istituto l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa. Sono stati avviati i procedimenti per l'approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti solidi urbani e del piano interprovinciale dei rifiuti speciali per le Province di Pisa, Massa-Carrara, Lucca e Livorno. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 61/2007, che stabilisce che le Province appartenenti a ciascun ATO approvano un unico Piano Interprovinciale anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli in cui si articola il Piano Regionale (Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani, Piano di gestione dei rifiuti speciali, Piano di bonifica dei siti contaminati), le Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara hanno stabilito di coordinare fra di loro le attività per lo svolgimento delle competenze attribuite dal comma b) dell articolo 6 della L.R.T. n. 25/1998 relativo all'approvazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti nel rispetto dei contenuti e della tempistica indicati nelle LL.R.T. n. 25/1998 e n. 61/ Iter autorizzativo per il rinnovo del Piano La nuova revisione del Piano, oggetto del presente documento, come anticipato al paragrafo precedente, sarà approvata dalla Provincia di Massa-Carrara, acquisito il parere di conformità della Regione Toscana. I contenuti del presente Piano sono già stati illustrati a tutti soggetti interessati lo scorso 05/02/2013 in occasione della Conferenza di Servizi, indetta dall'autorità Portuale di Marina di Carrara ex articolo 14 Legge 241/90 e s.m.i., specificatamente relativa al rinnovo del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei 21

23 residui del carico per il porto di Marina di Carrara. Con la convocazione della Conferenza dei Servizi a tutti i soggetti interessati era stata inviata la bozza del Piano dei Rifiuti predisposta in vista dell'elaborazione definitiva del Piano stesso, al fine di rendere efficace la consultazione delle parti interessate, ai sensi dell art. 5 comma 1 del D.Lgs. 182/03. I Soggetti/Enti/Organi interessati invitati alla Conferenza dei Servizi sono i seguenti: - Regione Toscana - Settore Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, - Provincia di Massa Carrara - Settore Ambiente, - Provincia di Massa Carrara - Settore Pianificazione Territoriale, - Comune di Carrara, - ARPAT - Dip. Prov.le di Massa Carrara, - Azienda ASL n. 1 di Massa Carrara, - Capitaneria di Porto, - Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Livorno, - Agenzie delle Dogane di Pisa, - Comando Vigili del Fuoco di Massa, - Guardia di Finanza, - Porto di Carrara S.p.A, - Assomarittima, - Agenzia Tirrena, - ANSEP UNITAM, - Corporazione Piloti Marina di Carrara, - Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli, - Rimorchiatori Marina di Carrara, - Rifornimento Idrico Navale S.n.c., - Impresa DUSTY S.r.l., - Club Nautico, - Circolo Pescatori Dilettanti Buscaiol, 22

24 - Circolo Pescatori Sportivi di Ponente, - Cooperative Scirocco e Maestrale, - Ornic Nautica, - Consorzio Nautiche Apuane. In sede di Conferenza di Servizi emerse la necessità, preliminarmente alla richiesta di approvazione da parte degli Enti Competenti del Piano, di sottoporre il Piano stesso alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, così come disposto dalle modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 Norme in materia ambientale da parte del D.Lgs. 4/2008 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e da parte del D.Lgs. 128/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e come disciplinato dalla Legge Regionale Toscana 10/2010 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Nello specifico il nuovo Piano rientra nella casistica di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/06, secondo il quale per i piani e i programmi di cui al comma 2 (tra i quali rientrano i piani che sono elaborati per i settori della gestione dei rifiuti), che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (vedi l'ambito portuale nel caso di interesse) e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, che disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità. A seguito della presentazione dell istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte dell Autorità Portuale (Autorità proponente), il Settore B3 - Pianificazione Rurale e Forestale - Protezione Civile - Programmazione Sviluppo Economico e Territoriale - Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Massa Carrara (Autorità procedente), sulla 23

25 base del parere del Nucleo Tecnico di Valutazione (Autorità competente), che si è espresso in riferimento alla procedura di verifica di VAS, ha deciso di non assoggettare il Piano dei Rifiuti alla procedura di valutazione ambientale strategica. In particolare con Determinazione n del 29/10/2013 il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi per il Porto di Marina di Carrara è stato escluso dalla procedura di VAS di cui all art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 e s.m.i... 24

26 2 IL 2.1 Classificazione e descrizione del porto Ai sensi dell art. 4 Classificazione dei porti della Legge 84/1994 Riordino della legislazione in materia portuale i porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. Il porto di Marina di Carrara è classificato porto di II categoria (porto non militare), I classe, in virtù della sua rilevanza economica di livello internazionale. Il porto di Carrara è ubicato in Latitudine Nord e in Longitudine ,5 Est. Esso è costituito da un bacino di acque sicure ricavato da due frangiflutti lunghi rispettivamente 610 mt (est) e 1067 mt (ovest) ed è dotato di quattro banchine attrezzate per movimentare ogni tipo di merce secca incluse quelle in containers. Il canale di accesso al porto è praticabile da navi con pescaggio di 10 m circa. Anche in rada il fondo è dell ordine degli metri ed è costituito da fango e sabbia. Di seguito si riporta una tabella nella quale sono contenute le caratteristiche delle banchine portuali del Porto. 25

27 Nome Lunghezza Larghezza Pescaggio Attrezzature Destinazione Fiorillo 500 m 70 m 10 m 3 gru Gottwald da 70 a 100 t Operazioni Portuali Buscaiol 297 m 100 m 10 m 3 gru Gottwald da 70 a 100 t Operazioni Portuali Taliercio 435 m 75 m 10 m 4 gru Gottwald da 70 a 100 t Operazioni Portuali Chiesa 390 m 65 m 10 m Servizi 80 m 30 m 7 m 3 gru Gottwald da 70 a 100 t Tabella 1 - Caratteristiche delle banchine portuali Operazioni Portuali (in radice sono ormeggiati i Rimorchiatori, unità da pesca ed alcune unità da diporto) Ormeggio unità addette ai servizi portuali e motovedette Oltre alle suddette banchine munite di aree per il deposito temporaneo delle merci solide, il porto dispone di un unico piazzale destinato al deposito merci, il piazzale Città di Massa, il cui ampliamento è stato da poco completato. Esso ha una superficie disponibile di mq. Nell ultimo triennio nel Porto non hanno ormeggiato navi cisterna che effettuano trasporto di idrocarburi o merci liquide pericolose e non trasportate alla rinfusa. In Allegato 1 è riportata una planimetria prodotta dall ufficio tecnico dell Autorità Portuale nella quale è possibile osservare la distribuzione spaziale delle banchine di cui alla Tabella 1, nonché le aree di stoccaggio merci e le aree di parcheggio. 26

28 2.2 Gli operatori portuali Il porto ospita, in posti diversi, unità da diporto (Club Nautico, Circolo Pescatori Dilettanti Buscaiol e Gruppo Pescatori Sportivi di Ponente), unità da pesca (Cooperative Maestrale e Scirocco), unità da diporto in allestimento o in manutenzione (Ornic Nautica S.r.l., Consorzio Nautiche Apuane), unità addette ai servizi portuali (Piloti, Ormeggiatori, Rimorchiatori, Raccolta Rifiuti, Rifornimento Idrico). In ambito portuale vi sono inoltre varie aree e manufatti in concessione dove vengono svolte attività varie inerenti al porto (magazzini merci, officine, ecc.) e manufatti in uso ad organi statali o assimilati per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al porto (Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, punti di controllo doganale, uffici della Guardia di Finanza, della polizia di Stato, ecc.). Non vi sono terminali indipendenti. 2.3 Le merci movimentate e la logistica Nel porto di Marina di Carrara vengono movimentati tutti i tipi di merce secca. Ogni anno oltre tre milioni di tonnellate di merci vengono imbarcate e sbarcate di cui il 78% è di natura lapidea. Il porto di Marina di Carrara è il principale centro mondiale intermodale per l'import e l'export di pietre naturali quali i graniti, i marmi ecc. ed è direttamente collegato agli importanti caselli autostradali di Carrara (2 km) e Massa (6 km), dai quali sono agevolmente raggiungibili alcune delle principali autostrade italiane (A1, A21, A4, A22). Inoltre, dall'inizio degli anni 2000, è stato realizzato e messo in funzione un apposito raccordo ferroviario che collega il porto con la stazione di Massa - zona industriale e pertanto con tutta la rete ferroviaria nazionale. Questa favorevole posizione geografica fa 27

29 del porto di Marina di Carrara un porto inserito perfettamente nel T.E.N. (TRANS EUROPEAN NETWORK) ed il naturale sbocco di molte produzioni provenienti e dirette non solo in Italia ma anche nell'europa orientale e centrale. Il porto di Marina di Carrara dispone di numerosi ormeggi per navi di lunghezza superiore a 200 m con pescaggio fino a 10 m. Oltre alle aree interne per il deposito delle merci per circa mq, il porto dispone di 5 moderni magazzini ed è collegato in modo funzionale con il centro intermodale retroportuale, distante solo 500 m, dotato di ulteriori mq di aree operative con magazzini coperti per mq. Sia il porto che il centro retroportuale sono serviti da raccordo ferroviario che offre la possibilità di ricevere e spedire merci con il vettore ferroviario agevolmente collegato con la dorsale tirrenica. Il porto di Marina di Carrara ha rapporti commerciali con almeno 85 porti di 48 nazioni sparsi nei diversi continenti. Ha linee di collegamento con tutti i paesi dell'area mediterranea, del Mar Nero, Nord Europa, Africa occidentale, Mar Rosso, Golfo Arabico, Sud Africa, India, Madagascar, Centro e Sud America, Canada, Stati Uniti, Estremo Oriente, Cina, Giappone, subcontinente Indiano, ecc.. I graniti che sbarcano nel porto di Marina di Carrara provengono principalmente dall'india e dal Brasile e per la restante parte dal Sud Africa e dal Nord Europa. I marmi di Carrara che vengono imbarcati dal porto di Marina sono destinati ovunque nel mondo ma, con particolare riferimento ai lavorati, le aree di riferimento sono gli Stati Uniti d'america, l'estremo Oriente (Giappone e Cina) e il Golfo Persico e il Mar Rosso (Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, ecc), mentre, relativamente ai blocchi non lavorati o informi, le destinazioni principali sono il Nord Africa (Tunisia, Egitto e ora, in particolare, Algeria e Libia) e il Mediterraneo Sud - Orientale (Libano, Siria, Beirut, Giordania, Israele). Nel porto si è registrato nell anno 2009, nel periodo che va da aprile a ottobre, anche un traffico di natura crocieristica che ha permesso ai turisti di visitare la città di 28

30 Carrara e la Toscana in genere. L attività crocieristica, ancora di entità limitata dalle dimensioni del porto e dalla sua vocazione commerciale ha una prospettiva di crescita e consolidamento a seguito della realizzazione dell'ampliamento del porto con particolare riferimento ad apposite infrastrutture di attracco e di servizi. 2.4 Gli sviluppi futuri L'Autorità Portuale ha redatto un nuovo piano regolatore che prevede un nuovo bacino portuale con 4 ulteriori banchine, con fondali fino a 10,5 metri con un fronte d'accosto complessivo pari a metri ed un porto turistico da oltre ormeggi. Il nuovo piano regolatore prevede inoltre un'area extradoganale destinata ai traffici roll-on e roll-off e passeggeri con relativa stazione marittima, ampi magazzini portuali per complessivi mq, viabilità dedicata al traffico su gomma originato o destinato al porto e il potenziamento della rete ferroviaria portuale. Di seguito si riportano una foto aerea del Porto di Marina di Carrara nella sua attuale configurazione e una planimetria ove sono evidenziate le opere di sviluppo futuro previste dal piano regolatore. 29

31 Figura 1 - Foto aerea del Porto di Marina di Carrara Figura 2 - Sviluppo del Porto di Marina di Carrara (tratto dagli elaborati grafici del PRP) 30

32 Le aree in marrone (ad Ovest) costituiscono le attuali infrastrutture portuali, mentre le aree in celeste (ad Est) rappresentano rispettivamente le nuove banchine ed il nuovo porto turistico. Il presente Piano, come meglio descritto di seguito, è redatto sulla base dei fabbisogni attuali (valutati sulla base dei dati dell ultimo triennio) del Porto di Marina di Carrara, mentre gli ulteriori potenziali sviluppi di cui sopra non sono presi in considerazione, anche perché essi hanno tempi di realizzazione superiori al periodo triennale che in genere è considerato per l aggiornamento del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. 2.5 Le attività portuali Nel porto di Marina di Carrara si svolgono le seguenti attività: le operazioni portuali di cui all art. 16 della Legge 84/1994 (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell ambito portuale), i servizi portuali (servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali), la fornitura di manodopera temporanea ai sensi dell art. 17 della L. 84/1994, il pilotaggio, l ormeggio, il rimorchio, il rifornimento idrico navale. Oggetto del presente piano sono i servizi di pulizia e raccolta rifiuti, che non sono inquadrabili come una vera e propria attività portuale, ma quali servizi di interesse 31

33 generale, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della Legge 84/1994, così come definito dal D.M. 14 novembre Il traffico portuale L art. 5 comma 6 del D.Lgs. 182/2003 prescrive che il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti sia aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. Di seguito si presenta una tabella nella quale sono evidenziati il numero di attracchi delle navi in transito dal Porto di Marina Carrara. Tipologia navi portarinfuse liquide navi merci varie navi passeggeri altre Totale Tabella 2 - Numero di attracchi del periodo Dall esame della Tabella 2, così come anticipato in precedenza, oltre il 95% degli attracchi è rappresentato da navi che trasportano merci di varia tipologia, mentre sono dell ordine delle unità gli attracchi delle navi portarinfuse liquide e delle navi passeggeri nell ambito di un anno solare. La percentuale raggiunge addirittura il valore del 100% nel Nella Tabella 3 che segue i dati dei traffici portuali sono invece espressi come valore annuo di Gross Tonnage (GT), che è la misura internazionale con la quale è 32

34 quantificata la stazza lorda delle navi, che in pratica è equivalente all unità di misura della Tonnellata di Stazza Lorda (TSL), utilizzata a livello nazionale. Una unità di GT e una unità di TSL rappresentano un volume interno della nave pari a 100 piedi cubi, ovvero 2,831 mc. Tipologia navi portarinfuse liquide navi merci varie navi passeggeri altre Totale Tabella 3 - Traffico portuale valutato in Gross Tonnage complessive annue Anche in questo caso nei tre anni una percentuale variabile tra l 84 e il 93% del traffico espresso in GT è riferibile a navi che trasportano merci di varia tipologia, mentre un peso minimo hanno le altre classi di navi. Nel 2012, come detto, sono attraccate nel Porto di Marina di Carrara solo navi che trasportano merci. Nelle tabelle che seguono (Tabella 4 e Tabella 5) si riportano invece il numero di attracchi e il totale della misura della stazza (GT) relativa al traffico di ogni anno ripartita in funzione delle dimensioni delle navi, sempre espresse in GT. Classi di tonnellaggio in GT Fino a Oltre fino a Oltre fino a Oltre fino a Oltre fino a Oltre Totale Tabella 4 - Numero di attracchi del periodo per classi di tonnellaggio 33

35 Classi di tonnellaggio in GT Fino a Oltre fino a Oltre fino a Oltre fino a Oltre fino a Oltre Totale Tabella 5 - Traffico portuale valutato in GT complessive annue per classi di tonnellaggio Il Porto di Marina di Carrara è servito anche da un collegamento con la Sardegna con navi di linea che negli ultimi quattro anni hanno fatto registrare il seguente traffico. Tipologia Navi di linea Tabella 6 - Traffico portuale delle navi di linea in collegamento con la Sardegna A proposito delle navi di linea è opportuno ricordare quanto disciplinato dal comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 182/2003 secondo cui per le navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati. 34

36 2.7 Imbarcazioni da diporto e da pesca Nel porto di Marina di Carrara vi sono gli insediamenti utilizzati da unità da diporto e da pesca di seguito descritti. Il Club Nautico Marina di Carrara è ubicato tra il Cantiere Navale e la concessione al Circolo Pescatori Dilettanti Buscaiol; tale struttura ospita circa 270 unità, delle quali 100 sono rappresentate da imbarcazioni entro gli 8 m di lunghezza, 162 con lunghezza compresa tra 9 e 14 m e le rimanenti 8 con lunghezza maggiore o uguale di 14 m. Nessuna delle 270 unità è autorizzata al trasporto di oltre 12 passeggeri. Il Circolo Pescatori Dilettanti Buscaiol è ubicato tra il Club Nautico e la banchina Buscaiol; tale struttura ospita circa 135 unità, nessuna delle quali è autorizzata al trasporto di oltre 12 passeggeri. Il Circolo pescatori sportivi di Ponente è ubicato sul prolungamento della Banchina Taliercio; tale struttura ospita circa 100 unità, nessuna delle quali è autorizzata al trasporto di oltre 12 passeggeri. La concessione Ornic Nautica ospita circa 5 unità, nessuna delle quali è autorizzata al trasporto di oltre 12 passeggeri. L insediamento pescatori professionisti è ubicato presso la radice della banchina Chiesa ed è utilizzato dalle cooperative Maestrale e Scirocco; tale struttura ospita circa 18 unità, nessuna delle quali è autorizzata al trasporto di oltre 12 passeggeri. Infine il Consorzio Nautiche Apuane, che allestisce unità da diporto in mare, può ospitare 3 unità, nessuna delle quali è autorizzata al trasporto di oltre 12 passeggeri. Per quanto concerne i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri è opportuno ricordare quanto disciplinato dal comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 182/2003 secondo cui l'autorità competente, in considerazione della 35

37 ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV. 36

38 3 CONTENUTI DEL PIANO 3.1 Obiettivi del Piano La Legge 84/1994 ha previsto l istituzione delle Autorità Portuali nei porti che hanno particolari requisiti previsti dalla stessa legge. Le Autorità Portuali sono enti aventi personalità giuridica pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dotati di autonomia finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dalla legge. Come ricordato in precedenza il D.M. 14 novembre 1994 ha definito tra i servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della Legge 84/1994 da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale, i servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Gli obiettivi del presente Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi per il Porto di Marina di Carrara sono definiti dall Allegato I del D.Lgs. 182/2003 Prescrizioni relative al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 1. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano. Detto piano comprende: a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto; b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta; c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee; 37

39 d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara; f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe; g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta; h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate; i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti; l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento; m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano; n) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto; o) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto; p) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta; q) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti; r) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. 38

40 Più in generale l obiettivo del Piano è quello di delineare l organizzazione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in modo che esso risponda ai criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l affidamento del servizio stesso, con procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e dotato delle necessarie risorse umane e materiali. 3.2 Struttura del documento Per quanto concerne il punto l) si rimanda al Capitolo 1 nel quale sono stati presentati i contenuti della vigente normativa applicabile. Per tutti gli altri punti si rimanda invece ai seguenti capitoli: Capitolo 4 per i punti i), a), b), c), d), o), r); Capitolo 5 per i punti g), h), m), n), p), q); Capitolo 6 per i punti e), f), eccettuato per le parti specifiche delle tariffe che saranno definite con strumenti amministrativi dedicati (es. bando di gara e capitolato prestazionale del servizio, ordinanza portuale, ecc.). 3.3 Settori esclusi Il presente Piano relativo alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi comprende anche i seguenti servizi che devono essere prestati dal concessionario unico, che si aggiudicherà la concessione da parte dell Autorità Portuale: spazzamento delle strade e delle aree pubbliche e gestione dei rifiuti derivanti, gestione, su chiamata, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento, non effettuato dal soggetto concessionario unico, 39

41 pulizia degli specchi acquei, gestione dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza giacenti o abbandonati nell ambito portuale, e su chiamata, giacenti o abbandonati su aree in concessione, servizio di derattizzazione e di controllo della popolazione murina. Resta invece esclusa la gestione di rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per i quali la vigente normativa (art Pulizia dell'ambito portuale del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328), prevede che ultimate le operazioni di carico e di scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine, mentre il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all art. 2 lettera d) del D.Lgs. 182/2003 riguarda i resti di materiali che rimangono a bordo delle navi. Il soggetto concessionario rimane comunque l unico soggetto titolato per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti da chi effettua le suddette operazioni portuali verso gli impianti finali di recupero e smaltimento. Più in generale i rifiuti prodotti dai concessionari che hanno l'accesso esterno alla recinzione portuale e che non gestiscono unità da diporto o da pesca sono esclusi dal seguente piano. Sono invece ricompresi nell ambito di attuazione del presente piano i rifiuti prodotti dalle navi e dalle unità che dovessero attraccare presso il Porto di Marina di Carrara per la realizzazione di interventi manutentivi presso i cantieri e le officine presenti in ambito portuale. 40

42 4 TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI RIFIUTI PRODOTTI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 4.1 Tipologia e quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (i) L art. 4 comma 1 del D.Lgs. 182/2003 prevede che in attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili. Al fine di dotare il Porto di Carrara degli idonei impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico si descrivono di seguito le tipologie e le quantità di tutti i rifiuti prodotti negli ultimi 5 anni (periodo ). Pos. NP O P Categoria rifiuto U.M NP 2 P Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra non pericolosi Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra pericolosi kg kg NP Rifiuti legnosi kg NP Rifiuti di carta e cartone kg NP Rifiuti in plastica kg NP Rifiuti di imballaggi misti kg NP Rifiuti metallici kg P Acque di sentina l P Altri rifiuti liquidi perico- l

43 10 NP/P 11 NP 12 P losi (contenenti olio) Altri rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi Altri rifiuti speciali solidi non pericolosi Altri rifiuti speciali solidi pericolosi l kg kg NP Rifiuti di vetro kg NP Rifiuti biodegradabili di cucine e mense kg NP Sfalci e potature del verde kg NP Rifiuti urbani indifferenziati kg NP Fanghi delle fosse settiche kg TOTALE kg o l Tabella 7 - Tipologia e quantitativi di rifiuti prodotti nel periodo N.B. L'assegnazione della classe (posizione numerica) è effettuata in base all'ordine progressivo assegnato ai rifiuti di interesse dal catalogo europeo dei rifiuti Pos. NP O P Categoria rifiuto CER 1 NP 2 P Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra non pericolosi Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra pericolosi NP Rifiuti legnosi NP Rifiuti di carta e cartone NP Rifiuti in plastica NP Rifiuti di imballaggi misti NP Rifiuti metallici P Acque di sentina P Altri rifiuti liquidi pericolosi (contenenti olio) NP/P Altri rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi

44 11 NP 12 P Altri rifiuti speciali solidi non pericolosi Altri rifiuti speciali solidi pericolosi NP Rifiuti di vetro NP Rifiuti biodegradabili di cucine e mense NP Sfalci e potature del verde NP Rifiuti urbani indifferenziati NP Fanghi delle fosse settiche Tabella 8 - Tipologia e codici CER dei rifiuti prodotti nel periodo I codici CER indicati nella precedente tabella sono quelli utilizzati per classificare i rifiuti smaltiti negli ultimi 5 anni. La lista degli stessi codici CER, in relazione al presente piano, è dunque da considerarsi indicativa e non esaustiva rispetto alle future classificazioni dei rifiuti prodotti in ambito portuale. Come è possibile notare il quantitativo totale dei rifiuti raccolti in ambito portuale nel periodo esaminato ha subito un forte decremento dal 2008 al 2009, mentre nell ultimo triennio il quantitativo è rimasto più stabile. Il totale dei rifiuti raccolti è diminuito di circa il 10% dal 2009 al 2011 a fronte di una diminuzione del traffico delle navi (espresso in GT) superiore al 20%. I dati del 2012, sia per traffico marittimo, che per rifiuti raccolti, sono assimilabili ai dati dell anno precedente. Ciò testimonia l'applicazione dell'attenta politica dell Autorità Portuale, volta, ai sensi del D.Lgs. 182/2003, a ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi mediante l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta. Infatti come evidenziato il decremento 43

45 quantitativo dei rifiuti prodotti è inferiore al decremento del traffico navale, quindi per unità di traffico misurato in GT in arrivo al Porto di Marina di Carrara, la quantità dei rifiuti è aumentata. Di seguito si forniscono maggiori dettagli in merito all'origine dei rifiuti riportati in tabella e alle relative modalità di gestione proposte in ambito portuale dal presente Piano. I rifiuti di cui alle posizioni 4, 5, 6, 7 e 13 sono prodotti sia dalle navi, che raccolti nei punti in cui sono collocati gli specifici contenitori della raccolta differenziata da prevedersi in ambito portuale. I rifiuti di cui alla posizione 14 sono prodotti esclusivamente dalle navi che provengono da porti di paesi extracomunitari o che consumano provviste di bordo approvvigionate in paesi extracomunitari; la raccolta e il trattamento dei suddetti rifiuti è organizzata in modo da essere conforme al Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 e il D.M. 22 Maggio Questa gestione dei rifiuti biodegradabili da cucine e da mense è applicata anche alle navi non di provenienza extrace, visto che le navi da carico che fanno scalo presso il porto di Marina di Carrara provengono quasi tutte da paesi extracomunitari, estendere il servizio anche alle navi non extrace non risulta particolarmente gravoso e offre le migliori garanzie in termini di protezione ambientale e della salute umana. Rifiuti di origine alimentare possono essere prodotti anche da unità da pesca, da diporto e da unità addette ai servizi portuali ecc., ma per tali rifiuti non vi è l obbligo di distruzione e pertanto possono essere gestiti come rifiuti speciali conferibili a impianti abilitati ad accettare rifiuti solidi urbani con il codice CER

46 I rifiuti aventi il codice CER (rifiuti urbani non differenziati) sono circa kg/anno (posizione 16) e provengono sia dalle imbarcazioni da diporto, da pesca e dalle unità addette ai servizi portuali, che dalle navi da carico. I rifiuti di cui alle posizioni 8, 9 e 10 rientrano nella categoria di cui all'annesso I (oil) della Marpol 73/78, relativo ai rifiuti oleosi, ai fanghi, agli slops (acque di lavaggio delle cisterne, residui del carico, rifiuti oleosi generati nei locali macchine, acque di sentina, morchie, ecc.). I rifiuti di cui alla posizione 8 possono essere gestiti secondo le disposizioni di cui al D.M. 17 novembre 2005, n. 269, Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. Tale normativa si applica alle acque di sentina delle navi da conferire sia agli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione ossia i cosiddetti depositi costieri sia agli impianti che non sono depositi costieri. Nell ambito portuale di Marina di Carrara non vi sono depositi costieri. La raccolta viene richiesta al concessionario del servizio portuale che provvede ad eseguirla utilizzando i mezzi a propria disposizione (autospurgo, cisterne, ecc.) ed a trasportare i rifiuti agli impianti autorizzati previsti dal presente piano. In particolare per le acque di sentina delle unità da diporto e da pesca è necessaria una specifica organizzazione che miri a rendere agevole il prelievo di tali acque senza operare direttamente sulle unità. Per i relativi dettagli si vedano i paragrafi seguenti. La gran parte dei rifiuti liquidi (acque di sentina, rifiuti liquidi pericolosi contenenti olio e altri rifiuti pericolosi) è prodotto dalle navi, mentre solo una piccola parte vengono ritirati dalle isole ecologiche presenti in porto. Obiettivo del presente piano è quello di definire gli elementi di miglioramento finalizzati a incrementare ulteriormente la raccolta dei rifiuti liquidi, con particolare riferimento alle acque di sentina prodotte dalle imbarcazioni da diporto e da pesca. 45

47 Gli oli esausti prodotti dalle unità da diporto, da pesca, addette ai servizi portuali nonché da quelle addette ai servizi di Stato possono essere conferiti gratuitamente presso le isole ecologiche posizionate in ambito portuale, fatti salvi gli eventuali costi di trasporto sostenuti dal concessionario unico per il conferimento verso gli impianti finali. Il concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti in ambito portuale provvede a svuotare periodicamente tali isole e conferire il contenuto agli impianti convenzionati con il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. Per oli esausti si intende olio con contenuto di sostanze estranee inferiore al 5% del volume complessivo, in tal caso si applica il codice CER *. Qualora tali condizioni non vengano rispettate il concessionario non è tenuto al ritiro gratuito. I rifiuti dovranno essere pertanto gestiti applicando un altro codice CER per la classificazione, quale ad esempio il CER delle acque di sentina: *. I rifiuti di cui alla posizione 17 rientrano nella categoria di cui all'annesso IV (sewage) della Marpol 73/78 relativo alla gestione delle acque provenienti dalle latrine, dalle docce, dalle cucine, ecc, generate da qualsiasi tipo di nave. Questi rifiuti vengono ritirati con autospurgo a richiesta delle navi interessate e vengono avviati ad uno degli impianti indicati nel presente piano. Per i residui del carico di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 182/2003, ovvero i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite l obbligo del conferimento è subordinato all attribuzione ai residui del carico della qualifica di rifiuti da parte del titolare dello stesso carico (comandante della nave, ricevitore, spedizioniere, assicurazione, ecc.). In mancanza di tale attribuzione i residui del 46

48 carico sono considerati carico a tutti gli effetti con l applicazione della relativa disciplina commerciale e fiscale. Dal momento dell attribuzione della qualifica di rifiuto i materiali di cui trattasi seguono la disciplina giuridica dei rifiuti e, se presenti a bordo, devono essere conferiti all impresa concessionaria del servizio di ritiro rifiuti a cura del comandante della nave. I residui solidi depositati in porto, fatta salva l applicazione delle sanzioni previste, verranno trasportati allo smaltimento con oneri a carico dell ultimo titolare del carico o del soggetto che ha richiesto lo sbarco o che ha abbandonato il materiale e, in via sussidiaria, dall impresa portuale che ha effettuato il deposito. I residui del carico sono costituiti generalmente da carico avariato o che ha perso le caratteristiche commerciali ed è stato rifiutato dal ricevitore oppure da carico rimasto a bordo dopo la pulizia delle stive. I codici dei residui del carico seguono quelli della merce da cui derivano tali rifiuti. I residui del carico sono distinti in: rifiuti giacenti a terra derivanti dalle operazioni portuali ossia quei rifiuti che sono il risultato delle attività di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento di merci e materiali; materiali che rimangono a bordo delle navi al termine delle operazioni portuali e che hanno terminato di svolgere la loro funzione di protezione del carico, ecc.. Come anticipato nell'ambito delle esclusioni di cui al presente piano per i rifiuti giacenti a terra derivanti dalle operazioni portuali spetta all impresa portuale effettuare la pulizia delle aree terrestri e degli specchi acquei sporcati, anche accidentalmente, nel corso delle operazioni portuali. Tali rifiuti devono essere differenziati, sistemati negli appositi impianti mobili di cui al presente piano e consegnati al concessionario unico del servizio di raccolta portuale. 47

49 Anche i rifiuti che rimangono a bordo delle navi al termine delle operazioni portuali devono essere conferiti al concessionario del servizio di raccolta, prima della partenza della nave dal porto di Marina di Carrara. I residui del carico sono essenzialmente costituiti dai rifiuti individuati alle classi 1 (rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra non pericolosi), 3 (rifiuti legnosi), 6 (rifiuti di imballaggi misti) e 7 (rifiuti metallici). Per i rifiuti di cui alle posizioni 11 e 12 il comandante della nave o il soggetto titolare di aree portuali in concessione è tenuto a servirsi del servizio portuale di raccolta. Nel caso in cui si trattasse di rifiuti per i quali non è ipotizzabile una disciplina tariffaria preventiva ed omogenea, la tariffa per lo specifico servizio deve essere concordata preventivamente. In caso di disaccordo può essere chiesta l approvazione della tariffa specifica e del codice CER da parte dell Autorità Portuale. Gli altri rifiuti riportati in Tabella 8 e non descritti in precedenza di cui alla posizione 15 sono rappresentati da rifiuti che sono prodotti in ambito portuale, ma non sono prodotti direttamente dalle navi o dalle operazioni di carico e scarico delle stesse. 4.2 Valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta (a) Ai sensi dell art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 182/2003 il porto deve essere dotato di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio. La capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, deve essere commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto 48

50 delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo. Allo stato attuale il Porto di Marina di Carrara non è dotato di apposite aree autorizzate allo stoccaggio dei rifiuti raccolti da parte del concessionario unico del servizio, ma si ricorre, quando sia necessario prima del conferimento agli impianti di trattamento esterni, ai disposti dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, che definisce il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Il deposito temporaneo, che non deve essere autorizzato ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/2006, è possibile alle specifiche condizioni normative vigenti. Al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti nell ambito portuale di interesse, con specifico riferimento si ritiene opportuno, così come previsto anche al comma 4 dell art. 4 del D.Lgs. 182/2003, prevedere la realizzazione di impianti fissi di stoccaggio per alcuni dei rifiuti prodotti, per i quali, a seguito dell'approvazione del seguente piano, sarà richiesta dall'autorità Portuale o dal concessionario unico del servizio, l autorizzazione alla costruzione ed esercizio ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/2006. In particolare le suddette aree di stoccaggio dovranno essere autorizzate come previsto dall articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006 alle attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta. Come anticipato, a valle dell'approvazione del seguente piano i suddetti stoccaggi saranno autorizzati alla costruzione ed esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con apposita istanza autorizzativa da parte dell'autorità Portuale o in alternativa del soggetto concessionario unico del servizio. 49

51 Nella tabella che segue si riportano, sulla base delle tipologie dei rifiuti definiti, i fabbisogni degli impianti portuali di raccolta, assumendo come valore di produzione degli specifici rifiuti il massimo quantitativo annuale prodotto nel periodo Classe Categoria rifiuto produzione (kg/anno) media (kg/giorno) 1 2 Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra non pericolosi Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra pericolosi Rifiuti legnosi Rifiuti di carta e cartone Rifiuti in plastica Rifiuti di imballaggi misti Rifiuti metallici Acque di sentina Altri rifiuti liquidi pericolosi (contenenti olio) Altri rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi Altri rifiuti speciali solidi non pericolosi Altri rifiuti speciali solidi pericolosi Rifiuti di vetro Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Sfalci e potature del verde Rifiuti urbani indifferenziati Fanghi delle fosse settiche Tabella 9 - Fabbisogno degli impianti portuali sulla base dei dati del periodo

52 Come si nota dalla tabella di cui sopra le principali tipologie di rifiuti in termini di quantitativi prodotti sono rappresentate dalle seguenti classi: 1: Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra non pericolosi, 3: Rifiuti legnosi, 8: Acque di sentina. Per questi rifiuti, come meglio specificato di seguito vengono previsti stoccaggi in cumulo all interno di baie appositamente predisposte (classi 1 e 3) e stoccaggio in serbatoi dedicati (classe 8). Per le classi 1 e 3 sarà possibile partizionare le baie al fine di stoccare in maniera segregata (se presenti contemporaneamente), i diversi codici CER che costituiscono la rispettiva classe. Per la classe 8 il serbatoio sarà dedicato allo stoccaggio dell unico codice CER *. I rifiuti di cui alle classi 2, 14, 15, 16, 17 non verranno stoccati nelle aree predisposte, in quanto alcuni di essi non sono prodotti in modo sistematico (classi 2, 15 e 17) e altri non possono essere stoccati (classi 14, 16), in quanto da condursi direttamente alle destinazioni finali (impianto di sterilizzazione o incenerimento per la classe 14, vista la tipologia del rifiuto e impianto di destinazione degli RSU indifferenziati per la classe 16, onde evitare fenomeni di putrescibilità dei rifiuti e conseguenti maleodorranze). Per i rifiuti di cui alle classi 9 e 10 è previsto lo stoccaggio all interno di cisternette ciascuna delle quali contenente fino a 1 mc di rifiuto liquido identificato da un unico codice CER ( * * per la classe 9 e * per la classe 10). Per le classi 4, 5 e 13, oltre ai punti di raccolta e di deposito temporaneo meglio specificati di seguito, è previsto lo stoccaggio all interno di cassonetti dedicati all interno delle aree di stoccaggio. I rifiuti delle classi 6 e 7, più importanti dal punto di vista quantitativo, saranno stoccati all interno di cassoni scarrabili posizionati dentro le aree di stoccaggio. 51

53 All interno delle aree di stoccaggio saranno create anche due zone ove potranno essere stoccati i rifiuti di cui alle classi 11 e 12. I suddetti rifiuti prima di essere stoccati nello spazio predisposto, verranno preventivamente confezionati, a seconda della tipologia, su pallet, all interno di fusti ermetici, in big-bag o in vasche di contanimento. Come anticipato in ogni caso non saranno miscelati rifiuti della stessa classe, aventi però differenti codici CER. 4.3 Descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta (b) Ai sensi dell art. 2 lettera e) del D.Lgs. 182/2003 un impianto portuale di raccolta è qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico Di seguito si descrivono tutte le strutture fisse galleggianti e mobili che si ritengono necessari per eseguire i servizi oggetto del presente Piano. Sulla base di quanto anticipato nel paragrafo precedente si riportano nella tabella che segue le caratteristiche degli stoccaggi e dei punti di raccolta dei rifiuti all interno dell ambito portuale. Per ciascuna zona allestita è specificato se trattasi di stoccaggio o di deposito temporaneo e quali tipologie di rifiuti possono essere presenti, definendo le relative modalità di stoccaggio/deposito temporaneo. Il deposito temporaneo, come anticipato, è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Nel caso di nostro interesse il luogo di produzione è rappresentato dalla nave, ma in coerenza con la normativa vigente è opportuno considerare quale luogo di produzione l intero ambito portuale. Infatti all interno del porto si svolgono le attività che hanno dato origine ai rifiuti (approdo di navi, operazioni di imbarco e sbarco merci, ecc.) ed è quindi consequenziale considerare applicabile il concetto di raccolta alla fattispecie che vede il gestore del servizio di gestione 52

54 dei rifiuti prodotti dalle navi procedere preliminarmente al ritiro degli stessi dai vari punti del porto (banchina, rada, aree in concessione), all eventuale raggruppamento temporaneo degli stessi nei mezzi per la raccolta, all eventuale raggruppamento temporaneo degli stessi in punti di deposito temporaneo (o stoccaggi), per poi procedere con il trasporto e lo smaltimento/recupero finale. Denominazione Ubicazione Stoccaggio o deposito temporaneo Sistema di stoccaggio/deposito preliminare Classe rifiuto (modalità) Stoccaggio Molo di Levante Circolo Pescatori Sportivi di Ponente Cooperative Pescatori Maestrale e Scirocco Club Nautico Zona posta tra il Molo di Levante e la Banchina servizi presso Circolo Pescatori Sportivi di Ponente presso Cooperative Pescatori Maestrale e Scirocco presso Club Nautico Stoccaggio Deposito temporaneo Deposito temporaneo Deposito temporaneo baia 5x10 mq baia 10x10 mq area per cassoni 5x10 mq area per cassoni serbatoio da 50 mc baia 5x10 mq baia 7,5x10 mq baia 7,5x10 mq baia 5x10 mq sede stradale sede stradale sede stradale 1 (cumulo) 3 (cumulo) 6, 7 (cassoni) 8 (serbatoio) 9, 10 (cisternette) 11 (confezionati) 12 (confezionati) 4, 5, 13 (cassonetti) 4, 5, 13, 16 (cassonetti), 9 (serbatoio COOU) e 8 (serbatoio) 4, 5, 13, 16 (cassonetti), 9 (serbatoio COOU) e 8 (serbatoio) 4, 5, 13, 16 (cassonetti), 9 (serbatoio COOU) e 8 (serbatoio) 53

55 Circolo Pescatori Dilettanti Buscaiol Banchina Fiorillo Banchina Servizi presso Circolo Pescatori Dilettanti Buscaiol all'inizio della Banchina Fiorillo lato varco di Levante presso la Banchina Servizi Deposito temporaneo Deposito temporaneo Deposito temporaneo sede stradale sede stradale sede stradale 4, 5, 13, 16 (cassonetti), 9 (serbatoio COOU) e 8 (serbatoio) 4, 5, 13, 16 (cassonetti) e 9 (serbatoio COOU) 4, 5, 13, 16 (cassonetti) e 9 (serbatoio COOU) Palazzina Autorità Portuale presso la Palazzina Autorità Portuale prima del Varco di Ponente Deposito temporaneo sede stradale 4, 5, 13, 16 (cassonetti) Varco di Levante presso il Varco di Levante Deposito temporaneo sede stradale 4, 5, 13, 16 (cassonetti) Tabella 10 - Stoccaggi e depositi temporanei in ambito portuale Gli stoccaggi per i quali sarà richiesta autorizzazione alla costruzione ed esercizio sono costituiti da un area di circa mq ubicata nella parte terminale del Molo di Levante, in prossimità della Banchina Servizi. Circa il 30% dalla superficie sarà dedicata all'effettivo stoccaggio, mentre il rimanente 70% sono spazi di manovra. Per l ubicazione degli stoccaggi e dei punti di deposito temporaneo in ambito portuale si faccia riferimento alla Tavola in Allegato 2. L area sarà dotata di copertura, quanto meno per le baie all interno delle quali sono stoccati rifiuti non confezionati, e sarà dotata di recinzione e cancello di chiusura in modo tale che l unico responsabile dell accesso alle aree di stoccaggio sia il concessionario unico del servizio, che quindi sarà l unico soggetto autorizzato a depositarvi i rifiuti raccolti in ambito portuale. 54

56 E opportuno evidenziare che la selezione dell area di stoccaggio presso il Molo di Levante rappresenta una variante migliorativa rispetto alla precedente soluzione, descritta in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, la quale prevedeva un area di circa 900 mq ubicata nella zona Nord-Est del piazzale Città di Massa. Tale ubicazione non è più possibile dato che in corrispondenza della zona inizialmente prescelta è adesso previsto il passaggio dei binari che collegheranno il Molo di Levante con la rete ferroviaria. Lo spostamento è ritenuto migliorativo in quanto: - è prevista una superficie di mq superiore rispetto a quella inizialmente prevista, - l area è ancora ricompresa all interno dell UTOE n. 1A1 porto commerciale e risulta ancor più distante da aree con presenza di insediamenti residenziali ubicati oltre il Viale Cristoforo Colombo. Per quanto concerne i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta si rimanda alla seguente tabella nella quale sono elencati i mezzi e i relativi servizi dagli stessi svolti. L elenco ha valore indicativo e non esaustivo e le caratteristiche inserite per ciascun mezzo devono essere considerate come di massima. Mezzo Autospazzatrice aspirante avente un cassone portarifiuti con capacità pari a 6 mc e 7 tonnellate di portata utile in grado di pulire una superficie di ampiezza non inferiore a mq, caratterizzata dalla presenza di rifiuti eterogenei caratteristici dell area portuale, per ogni ora di operatività. L autospazzatrice dovrà essere dotata di potenza non inferiore a 220 kw e di comandi idraulici per la movimentazione di contenitore portarifiuti e delle spazzole. Qualora vi sia un motore dedicato alla trazione ed uno dedicato al funzionamento delle apparecchiature di pulizia quest ultimo dovrà avere una Servizio svolto Pulizia delle aree portuali a terra, escluse quelle destinate al deposito e alla movimentazione delle merci 55

57 potenza non inferiore a 40 kw Autospazzatrice dalla potenza non inferiore a 55 kw e dalla portata non inferiore a 2 t al fine di operare in aree ristrette non accessibili alla macchina principale Pulizia delle aree portuali a terra, escluse quelle destinate al deposito e alla movimentazione delle merci nei casi di zone a operatività limitata Autobotte avente un motore di potenza non inferiore a 130 kw, una cisterna di capacità di almeno 8 mc e munita di apparecchiature irroratrici stradali complete di ugelli spruzzatori centrali e laterali per assicurare la bagnatura di una fascia non inferiore a 4 m di larghezza ad ogni passaggio Mezzo nautico abilitato alla navigazione nazionale locale, a- vente una stazza lorda non inferiore a 15 tonnellate e dotato di motore avente potenza non inferiore a 120 kw, nonché dotato di un sistema per il sollevamento dall acqua di rifiuti voluminosi e pesanti fino a 100 kg, di un sistema irroratore di prodotti disperdenti per il disinquinamento degli specchi acquei e di un cassone portarifiuti di capacità non inferiore a 5 mc Autospurgo (per stasatura pozzetti, tombini e fognature ubicate in ambito portuale), avente due serbatoi di capacità non inferiore a litri per l acqua pulita e litri per la raccolta del materiale di recupero e sistema di pompaggio dell acqua pulita in grado di fornire una pressione di uscita di circa 150 atm, mentre nel serbatoio di raccolta del materiale dovrà registrarsi una depressione non inferiore a 0,9 atm Autospurgo in ADR attrezzato con naspo superiore e depressore della capacità di litri/minuto, pompa volumetrica di travaso nonché radiocomando per comandare tutte le funzioni; motore non inferiore a 450 kw di potenza, due serbatoi di capacità non inferiore a litri per l acqua pulita e litri per la raccolta del materiale di recupero; l acqua pulita dovrà avere una pressione di uscita di circa 200 bar ed una portata non inferiore a 280 litri/minuto; nel serbatoio di raccolta del materiale dovrà registrarsi una depressione non inferiore a 0,9 atm Pulizia delle aree portuali a terra, escluse quelle destinate al deposito e alla movimentazione delle merci Pulizia degli specchi acquei prelievo di sostanze o materiali in sospensione Interventi di stasatura di pozzetti e fognature quando richiesti e aspirazione di acque di sentina Interventi di stasatura di pozzetti e fognature quando richiesti e aspirazione di acque di sentina 56

58 Imbarcazione di stazza lorda non inferiore a 7 tonnellate per il ritiro dei rifiuti delle navi in rada, abilitata alla navigazione nazionale locale e dotata di motore di potenza non inferiore a 80 HP Mezzo di trasporto terrestre per il ritiro dei rifiuti di origine alimentare provenienti da attività di cucina e ristorazione delle navi commerciali presenti in porto e per il successivo trasporto all impianto di termodistruzione/autolavaggio, dotato di motore di potenza non inferiore a 50 kw e di cassone stagno, di capacità non inferiore a 3,5 mc e con di chiusura impermeabile che non consenta la fuoriuscita accidentale dei rifiuti trasportati n. 2 Bettoline abilitate al trasporto di liquidi con punto di infiammabilità > 60 e ad effettuare navigazione nazionale litoranea. per il ritiro dei rifiuti liquidi anche di natura oleosa infiammabile dalle navi, ciascuna delle quali avente una capacità di almeno 50 mc Mezzo di trasporto terrestre scarrabile in ADR avente motore non inferiore a 250 kw di potenza e munito di impianto oleodinamico adibito al trasporto e movimentazione di contenitori scarrabili sino a 6 metri, per il trasporto al sito di smaltimento dei rifiuti ritirati dalla nave, dagli operatori portuali nonché di quelli raccolti durante la pulizia portuale Mezzo di trasporto terrestre scarrabile in ADR avente motore non inferiore a 250 kw di potenza, portata non inferiore a kg e munito di impianto oleodinamico abilitato al trasporto e movimentazione di contenitori scarrabili da 3,5 metri a 7,50 metri di lunghezza, per il trasporto al sito di smaltimento dei rifiuti ritirati dalle navi, dagli operatori portuali nonché di quelli raccolti durante la pulizia portuale Mezzo di trasporto terrestre per il ritiro dei rifiuti non differenziati, assimilabili agli urbani, provenienti dalla navi commerciali presenti in porto e dagli utenti portuali, e per il successivo trasporto all impianto di smaltimento, dotato di motore di potenza non inferiore a 70 kw e di cassone stagno, di capacità non inferiore a 5 mc, con copertura impermeabile che non consenta la fuoriuscita accidentale dei rifiuti trasportati n. 2 pale caricatrici di potenza non inferiore a 120 kw e benna da 2,5 mc Sollevatore dalla capacità di sollevamento non inferiore a 3 t Ritiro rifiuti solidi da navi in rada Ritiro rifiuti solidi da navi in banchina Ritiro acque di sentina da navi in rada Movimentazione cassoni da aree di stoccaggio e presso banchine per raccolta residui del carico Movimentazione cassoni da aree di stoccaggio e presso banchine per raccolta residui del carico Ritiro RSU da navi in banchina e cassonetti di raccolta in ambito portuale e ritiro rifiuti da raccolta differenziata da cassonetti di raccolta in ambito portuale Movimentazione rifiuti Movimentazione rifiuti 57

59 Cassone scarrabile da 25 mc dotato di gru oleodinamica attrezzata con polipo Attrezzatura/Cisterna scarrabile canal jet in ADR avente motore diesel autonomo della potenza non inferiore a 170 HP, serbatoio di capacità non inferiore a litri per l acqua pulita e litri per la raccolta del materiale di recupero; dotata di golfari di sollevamento al fine di essere caricata agevolmente su navi n. 6 cisterne scarrabili da mc 10 dotate di vasche di contenimento n. 1 cassone scarrabile in ADR da 30 mc n. 1 cassone scarrabile in ADR da 15 mc n. 1 cassone scarrabile dotato di apertura/chiusura idraulica da 30 mc n. 1 pianale scarrabile con sponde abbattibili da 15 mc n. 9 cassoni scarrabili da 30 mc n. 2 cassoni scarrabili da 15 mc Movimentazione rifiuti Deposito temporaneo rifiuti liquidi Deposito temporaneo rifiuti liquidi Deposito temporaneo rifiuti solidi Tabella 11 - Mezzi utili all erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e di polizia portuale 4.4 Indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione dei nuovi impianti di raccolta (c) Come anticipato in Tabella 10 sono indicate le ubicazioni delle aree portuali dedicate agli stoccaggi e ai depositi temporanei. Si rimanda alla Tavola in Allegato 2 per una migliore comprensione della dislocazione dei punti di interesse all interno del Porto di Marina di Carrara. Per il ricovero dei mezzi mobili terrestri utilizzati per la raccolta l Autorità Portuale metterà disposizione del concessionario unico del servizio un area coperta. I mezzi natanti utilizzati per la raccolta o la pulizia degli specchi acquei saranno invece attraccati presso la Banchina Servizi. 58

60 4.5 Descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (d) Preliminarmente alla descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è opportuno precisare che: per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero la nave rappresentata dal proprio comandante, per detentore si intende la persona giuridica che detiene i rifiuti, ovvero il concessionario unico del servizio. Il comandante della nave assolve a tutti gli obblighi, previsti dal D.Lgs. 152/2006 in capo ai produttori, con la notifica di cui all art. 6 del D.Lgs. 182/2003 e la consegna dei rifiuti al servizio portuale di raccolta. Ai sensi dell art. 6 del D.Lgs. 182/2003 il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica compilando il modulo di cui all'allegato III dello stesso Decreto, almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto, oppure non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo, oppure prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore. Il principio fondamentale a cui si ispira il presente piano è desumibile dall'art. 7 del D.Lgs. 182/2003, laddove è prescritto l'obbligo a carico del comandante della nave di conferire i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. 59

61 Questa disposizione implica il necessario rilascio da parte della nave al concessionario del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c) e d) (rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico) del comma 1 dell'art. 2 del citato Decreto Legislativo, al fine di conferire all impianto di raccolta portuale tutti i rifiuti prodotti e accumulati dalla nave prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell'interesse generale ad una maggior tutela dell'ambiente marino. In ogni modo ai sensi dell art. 7 comma 2 la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione dell'autorità marittima, che avvalendosi dell'autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorità competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto L obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. Ai sensi dell Allegato III del D.Lgs. 182/2003 Modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata nel porto, le informazioni riportate sul modulo sono le seguenti: 1. Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero d'identificazione IMO. 2. Stato di bandiera. 60

62 3. Ora presunta di arrivo (ETA). 4. Ora presunta di partenza (ETD). 5. Precedente porto di scalo. 6. Porto di scalo successivo. 7. Ultimo porto di scalo e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave. 8. L'intenzione di conferire tutti / alcuni / nessuno dei rifiuti in impianti portuali di raccolta 9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire o trattenuti a bordo e percentuale della capacità massima di stoccaggio della nave. Nel caso in cui si intenda scaricare tutti i rifiuti, deve essere compilata la seconda colonna del modulo, mentre se si intende scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto, devono essere compilate tutte le colonne. Sarà cura del concessionario unico del servizio di caratterizzare i rifiuti secondo la vigente normativa e in funzione del trattamento (recupero o smaltimento) a cui gli stessi rifiuti sono destinati. Allo scopo saranno prelevati dai lotti di rifiuti individuati campioni rappresentativi del lotto stesso da sottoporre ad analisi di caratterizzazione chimico-fisica presso laboratorio esterno accreditato. Nel presente piano si segnalano soltanto le classi di rifiuti che si ritiene debbano essere sottoposte a caratterizzazione prima dello smaltimento e che sono di seguito elencate: 1: Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra non pericolosi, 2: Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra pericolosi, 8: Acque di sentina, 9: Altri rifiuti liquidi pericolosi (contenenti olio), 10: Altri rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, 11: Altri rifiuti speciali solidi non pericolosi. 61

63 Per le altre classi di rifiuti definite non si ritiene necessaria la caratterizzazione prima dell invio del rifiuto all impianto finale Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (classe 14) I rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi possono essere suddivisi in base alla tipologia di navi dai quali provengono: a) navi da carico, da passeggeri e da diporto impegnate in tragitti internazionali con paesi non facenti parte dell Unione Europea o con la Sardegna; b) navi da carico e da passeggeri impegnate in tragitti nazionali (Sardegna esclusa) o con paesi facenti parte dell Unione Europea; c) navi da diporto e da pesca e navi addette ai servizi portuali non impegnate in tragitti internazionali con paesi non facenti parte dell Unione Europea o con la Sardegna; d) navi militari da guerra ed ausiliarie. I rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi di cui alla lettera a) sono soggetti alla disciplina del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 e del D.M. 22 maggio I rifiuti prodotti dalle navi di cui alle lettere b), c), sono soggetti alla disciplina generale del D.Lgs. 152/2006. Le navi di cui alla lettera d) sono soggette alla disciplina di cui al Decreto 19 Marzo 2008, che prevede per le stesse il conferimento dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. 182/2003, salvo situazioni di necessità operativa militari. In considerazione del fatto che le navi di cui alle lettere a) e b) sono obbligate ad ormeggiarsi presso le banchine destinate al traffico commerciale o in rada e data la esiguità del numero di navi che effettuano viaggi nell ambito della Comunità Europea, con il presente piano, per queste ultime si conferma la precedente impostazione, secondo la quale 62

64 vengono applicati i criteri più restrittivi relativi alle navi impegnate in viaggi con paesi non facenti parte dell Unione Europea o con la Sardegna. Per le navi di cui alle lettere c) e d), che ormeggiano in posti differenti da quelli destinati alle navi di cui alle lettere a) e b) i rifiuti sono raggruppati in relazione alle aree portuali in cui si trovano attraccate. I rifiuti della tipologia in oggetto sono quindi conferiti direttamente negli appositi impianti mobili di raccolta (cassonetto RSU) oppure al concessionario unico del servizio nel caso in cui sia richiesto il suo intervento. Tutte le navi di cui alle lettere a) e b) in sosta nel porto o nella rada di Marina di Carrara hanno l obbligo di conferire giornalmente i rifiuti prodotti nei locali adibiti ai servizi di cucina e cambusa, nonché nei locali normalmente adibiti ad uso ristoro, mensa, riposo e soggiorno dell equipaggio e dei passeggeri e ogni altro tipo di rifiuto biodegradabile, alla ditta concessionaria del servizio di pulizia e di raccolta dei rifiuti portuali. I rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi vengono collocati in appositi sacchi stagni di colore rosso a chiusura ermetica in modo da evitare, durante il loro normale uso, perdite solide o liquide di colaticci; essi vengono riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza. I suddetti sacchi devono riportare la seguente dicitura RIFIUTI DI CAT. I - DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL ELIMINAZIONE - REG.(CE)1069/2009. I sacchi contenenti i rifiuti devono essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della ditta concessionaria. Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato tutti i giorni dal concessionario unico del servizio, una volta al giorno, con personale adeguatamente formato e con comprovata esperienza nel settore della gestione dei rifiuti speciali in ambito portuale. Il servizio è effettuato, anche se la nave non abbia materialmente rifiuti da consegnare. 63

65 La raccolta dei rifiuti è effettuata con appositi mezzi (imbarcazione ed autocarro) muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o di eventuali colaticci durante il loro trasporto fino al luogo di smaltimento. Detti mezzi devono essere dichiarati idonei dall Ufficio di Sanità Marittima competente per territorio prima del loro utilizzo e devono riportare apposita etichetta riportante la seguente dicitura RIFIUTI DI CAT. I - DESTINATI ESLUSIVAMENTE ALL ELIMINAZIONE - REG.(CE)1069/2009. Tali mezzi rientrano inoltre tra gli impianti mobili portuali di raccolta e devono essere previsti nell autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 212 del D.Lgs. 152/2006 al concessionario unico del servizio. Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta è effettuato dall equipaggio della nave fatta salva l esplicita diversa richiesta, nel qual caso tale operazione è effettuata dal personale della ditta concessionaria che potrà applicare apposita maggiorazione tariffaria. La consegna dei rifiuti delle navi deve essere effettuata entro 30 minuti dall arrivo sottobordo del mezzo di raccolta. Oltre i 30 minuti di attesa la ditta potrà applicare apposita maggiorazione tariffaria. I rifiuti raccolti nei sacchi devono essere predisposti a bordo delle navi in posizione tale da renderne sicuro e veloce l'imbarco sui mezzi di raccolta anche in condizione di mare non perfettamente calmo. La ditta concessionaria del servizio consegna alla nave, dopo la raccolta dei rifiuti, apposito buono di servizio (modello ANSEP-UNITAM) dal quale risultano i seguenti dati: dati identificativi della ditta concessionaria, dati identificativi della nave, quantitativo dei rifiuti ritirati, data e ora del servizio effettuato. Completata l operazione di raccolta dei rifiuti di cui al presente paragrafo da tutte le navi, la ditta incaricata del servizio li trasporta in alternativa presso l impianto di termodistruzione individuato per lo smaltimento finale o presso impianto di sterilizzazione, 64

66 eventualmente presente in ambito portuale, per la successiva sterilizzazione e conferimento finale in discarica. La ditta mantiene sempre puliti e asciutti i veicoli ed i cassoni dei mezzi utilizzati per il trasporto allo smaltimento dei rifiuti di origine alimentare, che devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. L uso di inceneritori in dotazione alle navi è consentito se l inceneritore rispetta i requisiti previsti dal decreto del Ministero dell Ambiente n. 503 del (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari), se i rifiuti ad essere inceneriti sono solamente quelli prodotti dalla nave dotata dell inceneritore e se i rifiuti non vengono accumulati ma inceneriti giorno per giorno fatto salvo il caso di rifiuti conservati in locali refrigerati che possono essere inceneriti con cadenza periodica. L uso effettivo dell inceneritore deve essere preventivamente autorizzato dall Autorità Portuale che potrà far verificare dall ARPAT la conformità dell inceneritore alle vigenti Come anticipato in precedenza i rifiuti di questa tipologia prodotti dalle navi di cui alle lettere c) e d) non sono direttamente raccolti dal concessionario unico del servizio, a meno che non ne sia esplicitamente richiesto l intervento, ma sono predisposte nelle aree individuate appositi impianti mobili. I rifiuti sono conferiti all impianto finale individuato dal concessionario del servizio portuale di raccolta rifiuti, che provvede a svuotare periodicamente gli impianti mobili e a trasportare i rifiuti presso l impianto di smaltimento finale. 65

67 4.5.2 Rifiuti liquidi pericolosi (classi 8, 9 e 10) e non pericolosi Le navi impegnate in traffici commerciali che fanno scalo nel Porto di Marina di Carrara devono conferire i rifiuti liquidi presenti a bordo prima di lasciare il Porto. La raccolta dei rifiuti liquidi, che rientrano nelle tipologie di rifiuti di cui all annesso I della Marpol 73/78 (oil: rifiuti oleosi, fanghi, slops, acque di lavaggio delle cisterne, residui del carico, rifiuti oleosi generati nei locali macchine, acque di sentina, morchie, ecc.) deve essere richiesta dal comandante della nave, con un preavviso di 24 ore, al concessionario del servizio portuale che provvede ad eseguirla utilizzando i mezzi a propria disposizione (autospurgo, cisterne, ecc) ed a trasportare i rifiuti agli impianti autorizzati previsti dal presente piano. Il concessionario del servizio può applicare una maggiorazione nel caso in cui la comunicazione di richiesta del servizio non avvenga con il previsto preavviso. Possono richiedere il servizio anche le navi militari da guerra e ausiliarie, i piloti, gli ormeggiatori e i rimorchiatori. La raccolta dei rifiuti liquidi viene effettuata in genere con bettolina trainata da imbarcazione o operando da banchina con autospurgo/cisterna. In ogni caso, valutato il sito più idoneo in base all entità della richiesta, alle condizioni di traffico e a quelle meteorologiche, il personale addetto provvede a recarsi sottobordo con il relativo mezzo (bettolina o autospurgo/cisterna) dove viene estesa adeguata linea di trasferimento flessibile fino al gruppo valvole della nave richiedente. Il trasferimento dei reflui dalla nave al mezzo di raccolta avviene in genere mediante pompaggio effettuato dalla nave stessa o, se espressamente richiesto, dal concessionario unico del servizio mediante idonee pompe. Il servizio procede fino al riempimento del volume delle cisterna disponibile (con conseguente ricorso a seconda cisterna nel caso in cui il servizio non sia terminato) o all estinzione della richiesta. Quindi il personale addetto provvede a scollegare e recuperare la linea di trasferimento. Al servizio di raccolta dei rifiuti liquidi è associato un quantitativo minimo fatturabile pari a 8 mc. 66

68 Nel caso in cui durante le operazioni di ritiro e trasporto dei rifiuti si dovessero verificare sversamenti a terra o in mare il concessionario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese alle operazioni di bonifica. A tal fine dovrà disporre di panne antinquinamento e di segnaletica stradale e marittima diurna e notturna. Anche la raccolta delle acque reflue, che rientrano nelle tipologie di rifiuti di cui all annesso IV (sewage: acque provenienti dalle latrine, dalle docce, dalle cucine ecc, generate da qualsiasi tipo di nave) deve essere richiesta dal comandante della nave al concessionario del servizio portuale che provvede ad eseguirla utilizzando i mezzi a propria disposizione (autospurgo, cisterne, ecc) ed a trasportare i rifiuti agli impianti autorizzati previsti dal presente piano. Gli oli esausti prodotti dalle navi diverse da quelle di cui sopra devono essere consegnati al servizio portuale di raccolta rifiuti, che provvederà alla raccolta con appositi mezzi (autospurgo, autocisterna, cisterna) ed al successivo trasporto all impianto di smaltimento. Per le unità da diporto e da pesca, in riferimento alla specifica tipologia delle acque di sentina (classe 8), non è praticabile un servizio di raccolta con autospurgo o cisterna unità per unità, visto l elevato numero delle stesse, per cui come anticipato, è prevista la raccolta in un serbatoio (bulk da 1 mc), fornito dal concessionario unico del servizio, posizionato in prossimità delle zone di attracco delle unità da diporto e da pesca. In particolare, come evidenziato nella Tavola in Allegato 2, saranno predisposti specifici punti di raccolta in prossimità del Circolo Pescatori Sportivi di Ponente, delle Cooperative Pescatori Maestrale e Scirocco, del Club Nautico e del Circolo Pescatori Dilettanti Buscaiol. Questa scelta è senz altro la migliore in grado di offrire un servizio continuativo in relazione al limitato quantitativo delle acque prodotte, ma anche della necessità di raccoglierle per evitare che vengano scaricate in mare e che con il loro contenuto, seppure 67

69 modesto, di idrocarburi possa inquinare lo specchio acqueo e, di conseguenza i sedimenti marini sottostanti. Per le unità da pesca, le unità addette ai servizi portuali nonché quelle addette ai servizi di Stato, che generalmente effettuano uscite quotidiane o brevi navigazioni nonché per le unità da diporto che, specie durante il periodo invernale, lasciano il porto sporadicamente, in considerazione del fatto che tali navi producono limitati quantitativi di acque di sentina e spesso non sono muniti di attrezzature per l aspirazione meccanica o il pompaggio delle acque è organizzato un servizio che utilizzi il serbatoio di stoccaggio di cui sopra in modo da rendere agevole il travaso. Il concessionario del servizio di raccolta provvederà periodicamente a ritirare i rifiuti raccolti ed a svuotare il serbatoio ed a trasportare i rifiuti all impianto di smaltimento. Gli oli esausti prodotti dalle unità da diporto, da pesca, dalle navi addette ai servizi portuali, nonché da quelle addette ai servizi di Stato non commerciali possono essere conferiti gratuitamente presso le isole ecologiche posizionate in ambito portuale nelle postazioni precedentemente definite. Il concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti in ambito portuale provvederà a svuotare periodicamente tali isole e a trasportare i rifiuti presso gli impianti di smaltimento autorizzati aderenti al Consorzio Obbligatorio Oli Usati. I concessionari demaniali operanti in ambito portuale che gestiscono mezzi meccanici, automezzi, o altre apparecchiature che utilizzano oli lubrificanti sono tenuti a dotarsi di idonei raccoglitori per la raccolta degli oli usati. Essi non possono utilizzare gli impianti portuali di raccolta. Il contenuto di sostanze estranee all olio esausto nelle isole ecologiche non può superare il 5% del volume dei rifiuti. Qualora tali condizioni non vengano rispettate il concessionario dell area nella quale l isola ecologica è posizionata è tenuto a sostenere le 68

70 spese per lo smaltimento ordinario di tali rifiuti avvalendosi del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale Residui del carico e rifiuti associati al carico (classi 1, 3, 6 e 7) I comandanti delle navi sono tenuti a conferire al servizio portuale di raccolta rifiuti i residui del carico e i rifiuti associati al carico richiedendo al servizio la predisposizione degli impianti necessari in base al quantitativo ed alla tipologia di residui del carico. Per rifiuti associati al carico si intendono i materiali che rimangono a bordo delle navi al termine delle operazioni portuali e che hanno terminato di svolgere la loro funzione di protezione del carico. I rifiuti non pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli pericolosi. Per i residui del carico dovrà essere consegnata al concessionario del servizio la scheda tecnica del materiale. I rifiuti giacenti a terra derivanti dalle operazioni portuali si considerano prodotti dalle imprese portuali, di cui all art. 16 della Legge 84/1994, che svolgono le operazioni portuali e devono essere conferiti al servizio portuale di raccolta a spese dell impresa portuale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) l impresa portuale, al termine delle operazioni o dei servizi portuali è tenuta a provvedere alla pulizia delle aree terrestri utilizzate, nonché degli specchi acquei portuali sporcati, anche accidentalmente durante il lavoro, b) i soggetti di cui sopra possono effettuare le sole operazioni di spazzamento e pulizia delle aree utilizzate e la pulizia degli specchi acquei con proprio personale o affidare tali attività alla ditta concessionaria del servizio di pulizia nell ambito portuale; non è consentito utilizzare ditte o personale diverso da quello sopra indicato, 69

71 c) il deposito temporaneo dei rifiuti su ogni banchina è ammesso soltanto durante la fase di raccolta dei residui del carico, dopodiché i rifiuti raccolti devono essere consegnati al concessionario, che ha messo a disposizione il contenitore, e avviati agli impianti di smaltimento finale o in alternativa stoccati nell area di stoccaggio sita sul Molo di Levante. In considerazione del volume di rifiuti che può essere generato dalle operazioni portuali svolte su una singola nave il deposito temporaneo deve rispettare le prescrizioni dell art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/2006. Come anticipato in precedenza i residui del carico possono essere rappresentati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo dalle seguenti classi di rifiuti: 1 (rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra non pericolosi), 3 (rifiuti legnosi), 6 (rifiuti di imballaggi misti) e 7 (rifiuti metallici) Rifiuti urbani indifferenziati (classe 16) I rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalle navi sono raccolti con analoghe modalità rispetto ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense. La raccolta dei rifiuti è effettuata con appositi mezzi dedicati (imbarcazione ed autocarro) muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o di eventuali colaticci durante il loro trasporto fino al luogo di smaltimento. Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta (che in genere avviene contestualmente, ma in modo separato, al trasbordo dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense) è effettuato dall equipaggio della nave fatta salva l esplicita diversa richiesta, nel qual caso tale operazione è effettuata dal personale della ditta concessionaria che potrà applicare apposita maggiorazione tariffaria. La consegna dei rifiuti delle navi deve essere effettuata entro 30 minuti dall arrivo sottobordo del mezzo di raccolta. Oltre i 30 minuti di attesa la ditta potrà applicare apposita maggiorazione tariffaria. 70

72 I rifiuti raccolti nei sacchi devono essere predisposti a bordo delle navi in posizione tale da renderne sicuro e veloce l'imbarco sui mezzi di raccolta anche in condizione di mare non perfettamente calmo. La ditta concessionaria del servizio consegna alla nave, dopo la raccolta dei rifiuti, apposito buono di servizio (modello ANSEP-UNITAM) dal quale risultano i seguenti dati: dati identificativi della ditta concessionaria, dati identificativi della nave, quantitativo dei rifiuti ritirati, data e ora del servizio effettuato. Completata l operazione di raccolta dei rifiuti di cui al presente paragrafo da tutte le navi, la ditta incaricata del servizio li trasporta presso l impianto di smaltimento finale individuato. La ditta mantiene sempre puliti e asciutti i veicoli ed i cassoni dei mezzi utilizzati per il trasporto allo smaltimento dei rifiuti di origine alimentare, che devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. I rifiuti urbani indifferenziati diversi da quelli prodotti dalla navi di cui si è detto sopra sono raccolti dal concessionario unico del servizio dai punti di deposito temporaneo dislocati in ambito portuale. Completato il giro finalizzato alla raccolta questi rifiuti vengono trasferiti all impianto di smaltimento finale individuato Rifiuti da raccolta differenziata (classi 4, 5, 13) I rifiuti di carta e cartone, plastica e vetro sono raccolti dal concessionario unico del servizio dalle navi (in rada o in banchina) e dai punti di deposito temporaneo dislocati in ambito portuale. Questi rifiuti vengono trasferiti all interno dello stoccaggio ubicato sul 71

73 Molo di Levante, al fine di raggiungere un quantitativo minimo tale da ottimizzare il trasporto, dopodiché avviati agli impianti finali di recupero Altri rifiuti Tutti gli altri rifiuti di cui alla Tabella 7 (in particolare quelli di cui alle classi 11 e 12) che non sono stati trattati nei precedenti paragrafi devono essere conferiti, previa richiesta del servizio, separatamente al concessionario unico del servizio che provvederà al trasporto e allo smaltimento previo rilascio di apposito buono di servizio. Il confezionamento di questi rifiuti può essere realizzato a seconda della natura del rifiuto in uno dei seguenti modi: in big-bag omologati ONU in polipropilene adatti alla raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non che non diano origine a fenomeni di percolazione, quali ad esempio rifiuti di macchina, fusti, stracci sporchi, materiali isolanti non contenenti amianto, carta e cartone, ferro, legno, vetro e plastica non recuperabili, polveri, ecc., in fusti in metallo o in polipropilene a chiusura ermetica adatti alla raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non che possano dare origine a fenomeni di percolazione, quali ad esempio rifiuti di macchina, fusti, stracci sporchi, pile esauste, ecc., in contenitori rigidi in plastica adatti alla raccolta di rifiuti pericolosi, quali batterie e pile esauste, fusti e fustini contenenti vernici, diluenti e oli, ecc., in scatole di cartone adatte per raccolta di rifiuti quali tubi al neon, rifiuti sanitari, ecc Rifiuti sanitari Nell ultimo periodo nell ambito portuale di interesse non sono stati prodotti e raccolti rifiuti sanitari, eccettuati circa 6 kg di medicinali citotossici e citostatici (CER 18 72

74 01 08) nell anno Nell ipotesi che gli stessi possano essere prodotti nel prossimo futuro si riportano di seguito le modalità di raccolta e i relativi codici CER a cui le stesse modalità si riferiscono. Questi rifiuti potranno essere sterilizzati in ambito portuale, nel caso in cui sia operativo l impianto di sterilizzazione di cui al paragrafo 4.6 (e ovviamente autorizzato al trattamento degli specifici codici CER), dopodiché avviati a discarica oppure destinati agli impianti di incenerimento off-site di cui alla Tabella 12 (in particolare Geofor SpA, che è autorizzata al trattamento dei codici CER di seguito indicati). Modalità di effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti costituiti da materiali di medicazione e farmaci scaduti o revocati (CER oggetti da taglio eccetto *, * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, medicinali non pericolosi, * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici) eccetto citotossici o citostatici Il servizio ha luogo su specifica richiesta presentata al concessionario unico del servizio e, fermo restando l obbligo da parte della nave di confezionare a norma il rifiuto e conferirlo separatamente dagli altri, potrà essere assimilato allo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti. Il concessionario, sempre se richiesto, è tenuto a fornire idonei imballaggi con oneri a carico del richiedente Modalità del servizio raccolta e distruzione rifiuti costituiti da farmaci citotossici e citostatici scaduti o revocati (CER *) Il servizio avrà luogo su specifica richiesta presentata al concessionario unico del servizio con preavviso di almeno 48 h (escluso prefestivi e festivi) tenendo conto che: a bordo della nave, i farmaci stupefacenti scaduti o (revocati) devono essere stoccati in contenitori che evitino eventuali spandimenti, siano separati dai 73

75 farmaci in corso di validità e siano sempre identificabili da adeguata etichettatura, all arrivo in porto i contenitori devono essere consegnati al concessionario unico del servizio alla presenza del medico dell USMAF (Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) che verificherà il contenuto dei colli, li sigillerà con piombo dell ufficio e redigerà il verbale di consegna di cui una copia sarà consegnata al comandante (che avrà cura di annotare la variazione sul libro di carico e scarico stupefacenti), una sarà consegnata al concessionario unico del servizio, una sarà da lui trattenuta e una sarà inviata ai NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) competenti per territorio, il concessionario, ricevuti i colli organizzerà il trasporto all impianto di incenerimento autorizzato, certificandone l arrivo tramite bolla con su espressamente indicata l integrità dei sigilli e l avvenuta distruzione, il medico USMAF (o altro personale USMAF con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria) dovrà verificare che lo stupefacente arrivi all impianto e qui venga incenerito: a tale fine redigerà un verbale di avvenuta distruzione di cui una copia sarà consegnata al rappresentante della nave, una al personale del concessionario, una sarà da lui trattenuta ed una sarà inviata ai NAS competenti per territorio L organizzazione del servizio ed il coordinamento con i vari Enti solitamente è a cura dell agente della nave (agenzia marittima), ma per ovvia praticità potrà essere demandata al concessionario con esplicita richiesta scritta. In ogni caso, l effettuazione del servizio sarà vincolata all accettazione del concessionario dopo confermata disponibilità di tutti gli Enti interessati 74

76 La mancata esecuzione del servizio per motivi imputabili alla nave comporterà l addebito di una penale Pulizia delle parti comuni Fermo restando l obbligo di pulire che ricade in capo a chiunque sporchi, al servizio di pulizia ordinaria degli specchi acquei portuali, nonché delle aree terrestri destinate, ai sensi dell art.16 dell ordinanza n. 7 del 24/03/98, al transito ed alla sosta degli autoveicoli, provvede l Autorità Portuale, ai sensi dell art. 6 comma 1, lett. b) della Legge 84/94, tramite la ditta concessionaria del servizio di pulizia e raccolta rifiuti. Il servizio di cui al presente punto consiste nello spazzamento e nella bagnatura delle aree destinate al transito ed alla sosta di autoveicoli e nella raccolta dei rifiuti ivi abbandonati, a meno che tali rifiuti non siano attribuibili a soggetti identificabili. L Autorità Portuale curerà inoltre, tramite la ditta concessionaria del servizio di pulizia, la raccolta con idonei mezzi dei rifiuti giacenti sugli specchi acquei portuali. L Autorità Portuale potrà provvedere ad effettuare anche la pulizia di spazi operativi nel caso in cui rimangano inutilizzati per lunghi periodi. Nei casi di inquinamento provocato da sversamento di sostanze provenienti da navi provvede l Autorità Marittima ai sensi della Legge 31/12/82 n. 979 recante Norme sulla difesa del mare. 4.6 Descrizione delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto (o) All'interno del Porto di Marina di Carrara non si prevedono particolari trattamenti per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico, eccettuato che per i rifiuti biodegradabili di cucine e mense, che una volta raccolti con le modalità precedentemente descritte, a scelta del soggetto concessionario unico del servizio, potranno seguire una delle due seguenti strade: 75

77 invio a impianti di incenerimento fuori sito, invio a trattamento di sterilizzazione (in impianto autorizzato e operante all'interno del Porto di Marina di Carrara o presso impianto fuori sito) e successivo conferimento a impianto autorizzato. Attualmente il Porto di Marina di Carrara non è dotato di impianto di sterilizzazione, ma il presente piano ne prevede l installazione all interno dell edificio esistente indicato in Allegato 2. Come previsto in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, al termine della quale il piano dei rifiuti è stato escluso dalla VAS, a seguito dell approvazione del piano dei rifiuti, sarà facoltà della Autorità Portuale procedere direttamente e a proprio titolo con la richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio per l impianto di sterilizzazione o in alternativa prevedere che a farlo sia il concessionario unico del servizio, che si aggiudicherà la gara per la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi per il Porto di Marina di Carrara. Il D.M. 22 Maggio 2001 infatti prevede all'art. 1, comma 1 che i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra- U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione. Nel caso in cui il soggetto concessionario disponga in ambito portuale di impianto di sterilizzazione autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e intenda utilizzarlo per la sterilizzazione dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti dalle navi, la sterilizzazione, che diviene fase preliminare e propedeutica allo smaltimento in discarica, deve avvenire secondo le seguenti modalità: a) la sterilizzazione deve garantire l'abbattimento della carica microbica tale da garantire il raggiungimento di un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non 76

78 inferiore a 10-6 e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94, parte prima, e successive modifiche e integrazioni; b) il procedimento deve comprendere anche l'essiccamento. L'impianto deve avere una potenzialità di trattamento in grado di rispondere al fabbisogno identificato per la gestione quotidiana dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, che è stato individuato in circa 110 kg/giorno. Si ritiene quindi opportuno, nel caso in cui il soggetto concessionario unico proceda con l installazione di un impianto di sterilizzazione all'interno del Porto di Marina di Carrara, di prevedere un impianto avente una camera di sterilizzazione con volume di almeno 500 litri. Le modalità generiche di lavoro dell'impianto di sterilizzazione sono le seguenti: carico dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense all'interno di una carrello/cassone di contenimento adiacente all impianto di sterilizzazione e successivo carico all interno dello sterilizzatore, effettuazione di ciclo di sterilizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente con controllo del processo in automatico, tenuta di apposito registro di impianto sul quale annotare le partite di rifiuti sterilizzati divise per nave, nonché le ore di esercizio dell'impianto e le operazioni di manutenzione condotte. Nell'ambito dell'impianto di sterilizzazione non deve essere previsto lo stoccaggio dei rifiuti da sterilizzare, mentre è possibile a piè di impianto lo stoccaggio dei rifiuti sterilizzati. L ubicazione dell impianto di sterilizzazione è riportata nella Tavola in Allegato 2. 77

79 4.7 Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (r) I rifiuti raccolti sono trasportati dalla ditta concessionaria del servizio agli impianti di smaltimento indicati nell elenco che segue, che è da intendersi come indicativo e non tassativo: APUANA AMBIENTE Srl - Viale Zaccagna - Avenza (MS), CERMEC SpA - Via Dorsale - Massa (MS), CO.RO.FER. DI ROMEI SANDRINO Snc - Via Bordigona - Massa (MS), ECOCENTRO SOLUZIONI AMBIENTALI Srl Via dell'artigianato, 51 Montemurlo (PO), ECOFOR SERVICE SpA - Via dell'industria/gello - Pontedera (PI), DI CASALE PIETRO Srl con socio unico - Via Tavolara, 15 - Castelnuovo Magra (SP), FERDEGHINI AGOSTINO & C. SaS - Via Venezia, 42/Cerri - Follo (SP), G.A.I.A. SpA - Via Zaccagna, 18 - Carrara (MS), GEOFOR SpA - Via Granuccio, 1/Ospedaletto - Pisa, LABROMARE Srl - Via Leonardo da Vinci, 29 - Livorno, SEPOR TERRESTRE E MARITTIMA Srl - Porto Mercantile Molo Garibaldi - La Spezia, SERVIZI INDUSTRIA Srl - Via Antica Massa, 94 - Avenza (MS), SPEDI Srl - Via Traversagna Sud - Vecchiano (PI), VALFREDDANA RECUPERI Srl Via Salanetti Lunata (LU) VALORI FRANCO & C. Srl - Via Scolmatore, loc. Palmerino Casina (PI), VIVE Srl - Via Agreste, 16 - Livorno, WASTE RECYCLING SpA, Via dei Lancioni, Santa Croce sull'arno (PI). 78

80 Nella scelta degli impianti a cui saranno conferiti i rifiuti saranno privilegiati quelli che attuano operazioni di recupero sul rifiuto conferito piuttosto che operazioni di smaltimento, così come predisposto all art. 179 del D.Lgs. 152/06, che definisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, secondo la seguente gerarchia a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. Nella tabella che segue i suddetti impianti sono associati ai rispettivi codici CER, che sono autorizzati a ritirare sulla base delle proprie autorizzazioni. L associazione è effettuata mantenendo evidenziata la classificazione dei rifiuti introdotta nel presente Piano. I codici CER considerati sono quelli dei rifiuti prodotti in ambito portuale negli ultimi 5 anni. Nel caso in cui si producano in futuro rifiuti con codice CER diverso da quelli previsti nel presente piano sarà cura del concessionario unico del servizio verificare se tra gli impianti indicati ve ne sia uno in grado di ricevere il nuovo rifiuto e, nel caso in cui ciò non sia possibile, reperire idoneo impianto di recupero/smaltimento e richiedere l autorizzazione al conferimento all Autorità Portuale, preliminarmente al conferimento stesso. Classe NP o P 1 NP Categoria rifiuto CER Impianti di recupero/smaltimento Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra non pericolosi Servizi Industria Srl - Via Antica Massa, 94 - Avenza (MS) Ecocentro Soluzioni Ambientali Srl Via dell'artigianato, 51 Montemurlo (PO) Apuana Ambiente Srl - Viale Zaccagna - 79

81 2 P Rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra pericolosi 3 NP Rifiuti legnosi 4 NP Rifiuti di carta e cartone 5 NP Rifiuti in plastica 6 NP Rifiuti di imballaggi misti 7 NP Rifiuti metallici 13 Avenza (MS) Apuana Ambiente Srl - Viale Zaccagna - Avenza (MS) Di Casale Pietro Srl - Via Tavolara, 15 - Castelnuovo Magra (SP) Valori Franco & C. Srl - Via Scolmatore, loc. Palmerino Casina (PI) Servizi Industria Srl - Via Antica Massa, 94 - Avenza (MS) Valfreddana Recuperi Srl Via Salanetti Lunata (LU) CERMEC SpA - Via Dorsale - Massa (MS) Valfreddana Recuperi Srl Via Salanetti Lunata (LU) CERMEC SpA - Via Dorsale - Massa (MS) CERMEC SpA - Via Dorsale - Massa (MS) Apuana Ambiente Srl - Viale Zaccagna - Avenza (MS) Di Casale Pietro Srl - Via Tavolara, 15 - Castelnuovo Magra (SP) Apuana Ambiente Srl - Viale Zaccagna - Avenza (MS) Ferdeghini Agostino & C. SaS - Via Venezia, 42/Cerri - Follo (SP) Servizi Industria Srl - Via Antica Massa, 94 - Avenza (MS) CERMEC SpA - Via Dorsale - Massa (MS) Di Casale Pietro Srl - Via Tavolara, 15 - Castelnuovo Magra (SP) Apuana Ambiente Srl - Viale Zaccagna - Avenza (MS) CO.RO.FER. Di Romei Sandrino Snc - Via Bordigona - Massa (MS) 80

82 8 P Acque di sentina 9 P 10 NP/P 11 NP 12 P Altri rifiuti liquidi pericolosi (contenenti olio) Altri rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi Altri rifiuti speciali solidi non pericolosi Altri rifiuti speciali solidi pericolosi Valfreddana Recuperi Srl Via Salanetti Lunata (LU) VIVE Srl - Via Agreste, 16 - Livorno SEPOR Terrestre e Marittima Srl - Porto Mercantile Molo Garibaldi - La Spezia Labromare Srl - Via Leonardo da Vinci, 29 - Livorno VIVE Srl - Via Agreste, 16 - Livorno Labromare Srl - Via Leonardo da Vinci, 29 Livorno SEPOR Terrestre e Marittima Srl - Porto Mercantile Molo Garibaldi - La Spezia Labromare Srl - Via Leonardo da Vinci, 29 Livorno Waste Recycling, Via dei Lancioni, Santa Croce sull'arno (PI) SPEDI Srl - Via Traversagna Sud - Vecchiano (PI) Waste Recycling, Via dei Lancioni, Santa Croce sull'arno (PI) 81

83 NP Rifiuti di vetro NP 15 NP 16 NP 17 NP Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Sfalci e potature del verde Rifiuti urbani indifferenziati Fanghi delle fosse settiche SPEDI Srl - Via Traversagna Sud - Vecchiano (PI) Valfreddana Recuperi Srl Via Salanetti Lunata (LU) Labromare Srl - Via Leonardo da Vinci, 29 Livorno GEOFOR SpA - Via Granuccio, 1/Ospedaletto - Pisa CERMEC SpA - Via Dorsale - Massa (MS) CERMEC SpA - Via Dorsale - Massa (MS) Ecofor Service SpA - Via dell'industria/gello - Pontedera (PI) Tabella 12 - Rifiuti prodotti in ambito portuale e impianti di destinazione finale L Autorità Portuale può quindi autorizzare l utilizzo di altri impianti previa richiesta della ditta concessionaria del servizio e previa verifica della disponibilità degli stessi qualora risulti che gli impianti indicati nel presente piano siano saturi o siano stati chiusi o abbiano cessato l attività, o più semplicemente, se dovesse essere gestito un rifiuto che non può essere conferito agli impianti identificati. 82

84 5 SISTEMA INFORMATIVO E REGISTRAZIONE DEI DATI Ai sensi dell Allegato II del D.Lgs. 182/2003 Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico da fornire agli utenti del porto l'autorità competente fornisce al comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente: a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina; c) l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico trattati in via ordinaria; d) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico; e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti; f) la descrizione delle procedure per il conferimento; g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione; h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta. Un primo documento informativo di sensibilizzazione prodotto dall Autorità Portuale è riportato in Allegato Segnalazione delle eventuali inadeguatezze del servizio di raccolta (g) Eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta devono essere segnalate all Autorità Portuale di Marina di Carrara mediante compilazione del modulo riportato in 83

85 Allegato 4 da trasmettere via posta ordinaria, via fax o via posta elettronica. In alternativa il modulo può essere consegnato a mano presso l ufficio segreteria dell Autorità Portuale. 5.2 Consultazioni permanenti con le altre parti interessate (h) Per la consultazione permanente con i soggetti interessati all attuazione del presente piano verranno convocate apposite conferenze di servizio periodiche per effettuare inizialmente la prima valutazione ed apportare eventualmente le correzioni e le integrazioni necessarie per la successiva approvazione del piano da parte della Provincia di Massa-Carrara. Successivamente con cadenza annuale le conferenze di servizi serviranno a valutare la necessità di apportare correttivi all attuale organizzazione per il più proficuo raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano. Alle conferenze di servizi saranno invitati i seguenti soggetti: Capitaneria di Porto di Marina di Carrara Amministrazione Provinciale di Massa Carrara: dirigente del settore Ambiente; Comune di Carrara; ARPAT di Massa Carrara; ASL Servizio Igiene Pubblica; ASL Servizio Veterinario; Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Livorno; Assomarittima (in rappresentanza degli agenti marittimi che a loro volta rappresentano gli armatori delle navi); Club Nautico; Circolo Pescatori Dilettanti Buscaiol; Circolo pescatori sportivi di Ponente; 84

86 ORNIC NAUTICA; pescatori professionisti cooperative MAESTRALE E SCIROCCO; CNA Nautica; Piloti; Ormeggiatori; Rimorchiatori; Associazione Nazionale dei Servizi Ecologici Portuali (ANSEP-UNITAM) in rappresentanza dei lavoratori in ambito portuale; L impresa portuale operante in porto Porto di Carrara S.p.A.; Guardia di Finanza; Vigili del Fuoco; Servizio Idrico Portuale; Agenzia delle Dogane. Al termine di ogni conferenza di servizi verrà redatto un verbale che verrà trasmesso a tutti i convenuti. 5.3 Indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano (m) L Autorità Portuale di Carrara ha individuato nel Dirigente dell Area Tecnica Avv. Luigi Bosi il soggetto responsabile dell attuazione del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ai sensi del D.Lgs. 182/

87 5.4 Iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto (n) L Autorità Portuale di Marina di Carrara promuove un opera di sensibilizzazione degli utenti portuali al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti. Tale opera consiste nel consegnare a tutti i comandanti delle navi che fanno scalo nel porto di Marina di Carrara la comunicazione riportata in Allegato Descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta (p) e dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti (q) La registrazione dell uso effettivo degli impianti mobili di raccolta portuali nonché del quantitativo di rifiuti e residui conferiti viene effettuata dal concessionario del servizio portuale di raccolta rifiuti che rilascia apposito buono alle navi per ogni raccolta dei rifiuti e residui secondo la classificazione sopra riportata. Tale buono sarà utilizzato per la fatturazione del servizio prestato (le fatture sono emesse con data di pagamento di 30 gg dffm). La gestione dei rifiuti nel porto di Marina di Carrara si basa sull utilizzo degli stoccaggi e degli impianti mobili di raccolta descritti. Il servizio in genere è prestato ogni giorno dalle 8 alle 17. La registrazione dei quantitativi dei rifiuti avviene nel seguente modo: la nave richiede la messa a disposizione degli impianti di raccolta mobili al concessionario del servizio di raccolta; il concessionario provvede a ritirare l impianto pieno ed a metterne a disposizione, qualora necessario, altri impianti vuoti, 86

88 per ogni ritiro il concessionario del servizio provvede a rilasciare al comandante della nave apposita ricevuta dalla quale risulti il nome della nave, il quantitativo e la tipologia dei rifiuti raccolti ed eventuali annotazioni sul loro stato; tutte le ricevute devono essere sottoscritte per accettazione dal comandante della nave o, in sua sostituzione dall agente marittimo della nave stessa, l impresa concessionaria inoltre è tenuta ad effettuare tutte le registrazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti ad ogni uscita dei rifiuti dall ambito portuale (compilazione del formulario, eventuali formalità doganali, ecc.), incluso quanto previsto dalla vigente normativa in tema di Sistri (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). La ditta concessionaria del servizio di raccolta rifiuti è tenuta a comunicare con cadenza annuale all Autorità Portuale la quantità ed i codici CER dei rifiuti oggetto del servizio svolto in porto. La suddetta comunicazione non sostituisce quella prevista dalla normativa contenuta nel D. Lgs. 152/2006. Per quanto concerne la compilazione dei formulari essi saranno predisposti dal concessionario unico del servizio prima del conferimento dei rifiuti verso impianti esterni di recupero e/o smaltimento. Non sarà necessaria la compilazione del formulario per trasferire i rifiuti dai punti di raccolta e deposito temporaneo presenti in ambito portuale verso lo stoccaggio del Molo di Levante e verso l impianto di sterilizzazione ubicato all interno dell edificio esistente posto in prossimità del varco di Ponente, anche se per fare ciò i mezzi dovessero percorrere il breve tratto di strada pubblica che separa il varco di Ponente da quello di Levante. Ciò potrebbe avvenire solo per i rifiuti per i quali si è previsto lo stoccaggio nel caso in cui essi provengano dal molo di Ponente e per i rifiuti da cucina e ristorazione di navi attraccate a Levante. 87

89 In riferimento a quanto sopra si ricorda comunque che il Viale Cristoforo Colombo, il cui breve tratto dovrebbe essere percorso per passare dal varco di Ponente a quello di Levante e viceversa, così come si evince dalla figura che segue, è ricompreso nell ambito portuale del Porto di Marina di Carrara. Figura 3 - Ambito portuale del Porto di Marina di Carrara 88

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