Adeguamento requisiti pensionistici all incremento della speranza di vita (comma 4)

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1 ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO TURISMO E SERVIZI CONFESERCENTI 1 - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE (ART. 18) Pensioni di vecchiaia per le lavoratrici (comma 1) A decorrere dal 1 Gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all art. 12, Legge n 122/10 e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell A.G.O. e delle forme sostitutive della medesima, nonché della Gestione separata (art. 26, Legge n 335/95), il requisito anagrafico di 60 anni per l accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di 60 anni nel sistema contributivo (art. 1, comma 6, lett. b), Legge n 243/04 e succ. modif. e integr.), sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori: due mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2021; tre mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2022; quattro mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2023; cinque mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2024; sei mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1 Gennaio Rivalutazione automatica delle pensioni (comma 3) Per il biennio , ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, al rivalutazione automatica delle pensioni (art. 34, comma 1, Legge n 448/98), non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS, con riferimento alla quale l indice di rivalutazione automatica è applicato, per il predetto biennio, nella misura del 70%. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato Adeguamento requisiti pensionistici all incremento della speranza di vita (comma 4)

2 2 Sono apportate modifiche all art. 12, Legge n 122/10 (prec. Circ. ITACO nn /) in merito all adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, all incremento della speranza di vita rilevato dall ISTAT. In pratica, è anticipato il primo al 1 Gennaio 2013 (anziché 2015) il primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all indice di speranza di vita. E, quindi, anticipata al 2011, la comunicazione che l ISTAT deve rendere disponibile entro il 31 Dicembre di ogni anno, dei dati relativi nel triennio precedente della speranza di vita corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia Pensioni ai superstiti (comma 5) Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1 Gennaio 2012 l aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell ambito del regime dell A.G.O. e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della Gestione separata (art. 26, Legge n 335/95), è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall art. 1, comma 41, Legge n 335/ Indennità integrativa speciale (commi da 6 a 9) Viene fornita l interpretazione autentica dell art. 21, Legge n 730/83, riguardante i criteri di calcolo della perequazione automatica dell indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici, al raggiungimento dell età pensionabile Enti privatizzati Obbligo di iscrizione e contribuzione per i soggetti già pensionati (commi 11 e 12) Per i soggetti già pensionati, gli Enti previdenziali di diritto privato (D.Lgs. nn 509/94 e 103/96) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l obbligatorietà dell iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli Enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo. L art. 2, comma 26, Legge n 335/95, si interpreta nel senso che, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all iscrizione presso l apposita Gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (enti previdenziali di diritto privato), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11

3 3 (soggetti già pensionati). Resta ferma la disposizione di cui all art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n 103/96. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi dell art. 2, comma 26, Legge n 335/95. Con decreto interministeriale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative Contribuzione ENASARCO (comma 13) Con specifico riferimento all Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), compreso tra gli Enti di cui al D.Lgs. 509/94, viene confermata che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla Legge n 613/66, come previsto dall art. 2, Legge n 12/ Convenzione Enti per il contrasto dell evasione contributiva (comma 14) Il Ministero del Lavoro, l INPS, l INAIL, l Agenzia delle entrate e gli Enti di diritto privato, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell omissione ed evasione contributiva mediante l incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso. Con decreto interministeriale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative Calcolo delle prestazioni temporanee dei lavoratori agricoli a tempo determinato (comma 18) L art. 4, D.Lgs. n 146/97 e l art. 1, Legge n 81/06, ex D.L. n 2/06, si interpretano nel senso che, la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva Fondo casalinghe (comma 20) A decorrere dal 1 Ottobre 2011 il finanziamento al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari di cui al D.Lgs. n 565/96, può essere effettuato anche delegando il centro servizi o l azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisiti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalità attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono stabilite dall INPS Contributo di solidarietà trattamenti pensionistici superiori a euro (comma 22- bis) In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1 Agosto 2011 e fino al 31 Dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente euro lordi annui,

4 4 sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell anno di riferimento, all atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l anno considerato. L INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, è tenuto a fornire a tutti gli Enti interessati i necessari elementi per l effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli Enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all entrata del bilancio dello Stato Decorrenza delle pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contributi (commi da 22-ter a 22-quinquies) I soggetti che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall età anagrafica, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito dall art. 12, comma 2, primo periodo, per coloro che maturano i requisiti nell anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 Gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito dall art. 59, comma 9, Legge n 449/97 e succ. modif.. Con riferimento ai soggetti sopra indicati, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti di lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti a decorrere dal 1 Gennaio 2012: ai lavoratori collocati in mobilità (artt. 4 e 24, Legge n 223/91) sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 Giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità (art. 7, comma 2, Legge n 223/91); ai lavoratori collocati in mobilità lunga (art. 7, commi 6 e 7, Legge n 223/91 e succ. modif.) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 Giugno 2011; ai lavoratori che, all entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (art. 2, comma 28, Legge n 662/96). L INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori in esame che intendono avvalersi del regime di decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di domande di pensione, l INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui sopra esposta.

5 5 2 CONTRIBUTO UNIFICATO NEI PROCESSI PER CONTROVERSIE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 37, commi da 6 a 9) Sono apportate modifiche e integrazioni al D.P.R. 30 Maggio 2002, n Testo Unico Disposizioni Legislative e Regolamento in Materia di Spese di Giustizia (in particolare agli artt. 9, 10, 13, 14 e 18). Per quanto di nostro interesse, è stabilito (art. 9, nuovo comma 1-bis) che: nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito, risultante dall ultima dichiarazione, superiore a tre volte l importo previsto dall art. 76 (limite reddituale per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato), sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura euro 37. Inoltre viene disposto (art. 13, nuovo comma 3-bis) che, ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell atto introduttivo del giudizio nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. 3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (ART. 38) 2. 1 Estinzione dei processi in materia previdenziale (Inps) di valore non superiore a 500 euro (comma 1, lett. a) I processi in materia previdenziale nei quali sia parte l INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 Dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente 500,00 euro, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d ufficio. Per le spese del processo si applica l art. 310, quarto comma del c.p.c. e, pertanto, le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate Giudizi per prestazioni previdenziali (comma 1, lett. b, punto 2 e comma 3) All articolo 152 delle disposizioni per l attuazione del c.p.c. e disposizioni transitorie ( Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali ), l ultimo periodo risulta come di seguito integrato: Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l importo nelle conclusioni dell atto introduttivo. In sede di prima applicazione delle suddette disposizioni e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

6 Termini per l azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali (comma 1, lett. d) e comma 4) Sono apportate modifiche e integrazioni all art. 47 D.P.R. 30 Aprile 1970, n 639, come di seguito esposto: 47. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. 47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Le disposizioni di cui sopra, si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulle questioni riguardanti il contributo unificato nei processi per controversie di previdenza ed assistenza, nonché le nuove disposizioni sui giudizi previdenziali (dichiarazione del volume della prestazione) ci riserviamo di un successivo approfondimento con un parere legale.

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