TIROCINI: DISPOSIZIONI IN MATERIA

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1 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 17/09/2013. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 17/09/2013 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Sindacale e Previdenziale Piazza Castello, Vicenza tel fax sindacale@confindustria.vicenza.it TIROCINI: DISPOSIZIONI IN MATERIA Introduzione Capitolo n. 1. Definizione Capitolo n. 2. Il rapporto Capitolo n. 3. Tirocini formativi e di orientamento Capitolo n. 4. Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo Capitolo n. 5. Tirocini estivi di orientamento Capitolo n. 6. Tirocini curriculari Capitolo n. 7. Modalità di attivazione Capitolo n. 8. Garanzie assicurative Capitolo n. 9. I compiti del soggetto promotore e di quello ospitante Capitolo n. 10. Vigilanza e disciplina sanzionatoria Capitolo n. 11. Normativa di riferimento Introduzione Tirocini: disposizioni in materia La Regione, con DGR 1324/2013 ha revisionato la precedente normativa in materia di tirocini (DGR 337/2012) accogliendo le modifiche introdotte con l'accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio In particolare si è operato verso una: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. Il provvedimento, a seguito della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 75 del 30 agosto 2013, è applicabile a tutti i tirocini non curriculari attivati dal 31 agosto 2013.

2 Capitolo n. 1 Definizione Lo stage, o tirocinio, è una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente un rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro attraverso una formazione ed un addestramento pratico direttamente in azienda. Esistono vari tipi di tirocini: - Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. - Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo. Sono finalizzati ad agevolare l inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali. Sono previste condizioni di favore nel caso in cui il tirocinio coinvolga soggetti disabili di cui alla L. n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/91, nonché soggetti appartenenti a categorie particolari di persone svantaggiate ai sensi del Regolamento comunitario n. 800/ Tirocini estivi di orientamento. Sono promossi durante le vacanze estive, periodo di sospensione degli studi, a favore di uno studente, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi. - Tirocini curriculari. Trattasi di quei tirocini inclusi nel piano di studi delle università o degli istituti scolastici la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di alternanza tra scuola e lavoro.

3 Capitolo n. 2 Il rapporto Il rapporto di tirocinio coinvolge tre soggetti: 1. l'ente promotore: Servizi per l'impiego delle Province, Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro, Organismi di formazione professionale accreditati, Università, U.L.S.S., Istituti scolastici di secondo grado statali e paritari, Cooperative sociali ti tipo A) 2. il soggetto ospitante: Aziende pubbliche o private, liberi professionisti, ecc.) 3. il tirocinante: Soggetto in età lavorativa (minimo 16 anni) che abbia assolto l'obbligo di istruzione (svolgimento di almeno 10 anni di istruzione obbligatoria)

4 Capitolo n. 3 Tirocini formativi e di orientamento Possono essere promossi unicamente a favore di: neo-diplomati (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) neo-laureati (diploma di laurea) neo-qualificati (qualifica professionale nel sistema regionale di formazione professionale) neo-dottorati (titolo di dottore di ricerca) entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio e sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nelle fasi di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il soggetto promotore. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente dai seguenti soggetti: - Servizi per l'impiego delle Province; - Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro; - Organismi di formazione professionale ai sensi della Legge Regionale n. 19/2002 (limitatamente a favore di ex allievi); - Università (limitatamente a favore di ex allievi). Il soggetto ospitante. Il soggetto che ospiterà il tirocinante potrà essere un datore di lavoro pubblico o privato, un libero professionista, un piccolo imprenditore anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto, a condizione di essere in regola con: - la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008); - la normativa riguardante il diritto al lavoro dei disabili ( L. n. 68/1999); - l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro. Il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare, sotto propria responsabilità che: - il tirocinante non verrà impiegato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; - di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e di non avere effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti (salvo se per giusta causa o giustificato motivo soggettivo). Seppur non costituendo rapporti di lavoro, i tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria (VenetoLavoro/CoVeneto) da parte del soggetto ospitante. Durata massima: 6 mesi, comprese eventuali proroghe. Durata minima: non può essere inferiore a 2 mesi. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Irripetibilità: ciascun tirocinante potrà svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante. È corrisposta al tirocinante una congrua indennit à per la partecipazione al tirocinio. Per contrastare possibili usi distorti dell'istituto, la DGR n. 1324/2013 obbliga il soggetto ospitante a corrispondere al tirocinante un compenso non inferiore a 400,00 euro lordi mensili, riducibili a 300,00 euro lordi mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Tale indennità è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Nel caso in cui il tirocinio preveda un impegno orario minore o uguale a 80 ore mensili, l'indennità è ridotta del 50%.

5 Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente deve rispettare i seguenti limiti : - 1 tirocinante per unità operative fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti); - 2 tirocinanti per unità operative che occupano tra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti); - il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) per unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili (l. n. 68/1999), delle persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. I summenzionati limiti numerici devono sussistere nel momento in cui il tirocinio viene attivato.

6 Capitolo n. 4 Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo Possono essere promossi a favore di soggetti: - disoccupati/inoccupati: per una durata massima di 6 mesi, comprese eventuali proroghe. - per i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti: per una durata massima di 6 mesi, comprese eventuali proroghe. - per i lavoratori disabili: per una durata massima di 18 mesi, comprese eventuali proroghe, elevabile a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all'interno delle convenzioni di cui all'art. 11 della l. 68/ per soggetti in condizione di svantaggio : per una durata massima di 12 mesi, comprese eventuali proroghe. A tal fine si considerano persone svantaggiate: - gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (Art. 4 Legge n. 381/1991) - i soggetti in condizione di fragilità sociale di cui all'art. 22 Legge n. 328/2000 (ad es. persone senza fissa dimora, persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana, i minori in situazioni di disagio, le donne in difficoltà, le persone anziane o disabili con problematiche relative alla residenza) per i quali un servizio pubblico abbia definito l'opportunità di svolgere un tirocinio. - per categorie particolari di persone svantaggiate: per una durata massima di 9 mesi, proroghe comprese. Tali categorie comprendono i soggetti che pur non essendo compresi nella "condizione di svantaggio" di cui al punto precedente, sono comunque inclusi nella definizione di lavoratore svantaggiato contenuta nell'art. 18 del Regolamento Comunitario n. 800/2008, e cioè: - chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; - i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; - adulti che vivono da soli con una o più persone a carico; - lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%; - membri di una minoranza nazionale, in funzione di un miglioramento delle prospettive di accesso ad una occupazione stabile, per il consolidamento delle proprie conoscenze linguistiche, di formazione professionale. Tuttavia l'estensione a 9 mesi del termine di durata massima opera solo nel caso in cui tali soggetti siano stati individuati nell'ambito di progetti, programmi o politiche del lavoro e formazione promossi dalla Regione o dalle Province. Il soggetto promotore. I tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo possono essere promossi unicamente dai seguenti soggetti: - Servizi per l'impiego delle Province; - Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro; - Organismi di formazione professionale ai sensi della Legge Regionale n. 19/2002 (limitatamente a favore di ex allievi); - Università (limitatamente a favore di ex allievi); - Unità Locali Socio Sanitarie, tramite proprio Servizio di Integrazione Lavorativa (limitatamente agli utenti interessati da percorsi terapeutici, riabilitativi o di inserimento sociale e lavorativo); - Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale (limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio presi in carico). Il soggetto ospitante. Il soggetto che ospiterà il tirocinante potrà essere un datore di lavoro pubblico o privato, un libero professionista, un piccolo imprenditore anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto, a condizione di essere in regola con: - la normativa in materia dio salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008);

7 - la normativa riguardante il diritto al lavoro dei disabili ( L. n. 68/1999); - l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro. Inoltre il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare, sotto propria responsabilità che: - il tirocinante non verrà impiegato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; - di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e di non avere effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti (salvo se per giusta causa o giustificato motivo soggettivo). Seppur non costituendo rapporti di lavoro, i tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria (VenetoLavoro/CoVeneto) da parte del soggetto ospitante. È corrisposta al tirocinante una congrua indennit à per la partecipazione al tirocinio. Per contrastare possibili usi distorti dell'istituto, la DGR n. 1324/2013 obbliga il soggetto ospitante a corrispondere al tirocinante un compenso non inferiore a 400,00 euro lordi mensili, riducibili a 300,00 euro lordi mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l erogazione del servizio mensa. Tale indennità è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Nel caso in cui il tirocinio preveda un impegno orario minore o uguale a 80 ore mensili, l'indennità è ridotta del 50%. Il contributo non è dovuto in due casi (ferma restando la possibilità di prevederlo comunque): 1) qualora il tirocinante sia percettore di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitore di ammortizzatori sociali; 2) nel caso di tirocinante disabile, svantaggiato o richiedente asilo e titolare di protezione internazionale il quale sia preso in carico dai servizi sociali della Pubblica Amministrazione e a condizione che il tirocinio abbia finalità terapeutico-riabilitativa. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente deve rispettare i seguenti limiti : - 1 tirocinante per unità operative fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato; - 2 tirocinanti per unità operative che occupano tra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato; - il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato per unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili (l. n. 68/1999), delle persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. I summenzionati limiti numerici devono sussistere nel momento in cui il tirocinio viene attivato Irripetibilità: ciascun tirocinante potrà svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante. Tale disposizione non si applica ai tirocini attivati in favore: di soggetti disabili, di soggetti in condizione di svantaggio di categorie particolari di persone svantaggiate di soggetti inseriti in percorsi di riqualificazione professionale (in tal caso la ripetibilità opera una sola volta)

8 Capitolo n. 5 Tirocini estivi di orientamento Possono essere promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di uno studente, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi. Si differenziano dai tirocini curriculari in quanto non sono espressamente previsti all'interno del programma formativo. Il soggetto promotore. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi unicamente dai seguenti soggetti: - Servizi per l'impiego delle Province; - Organismi di formazione professionale ai sensi della Legge Regionale n. 19/2002 (limitatamente a favore dei propri allievi); - Università (limitatamente a favore dei propri allievi); - Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie (limitatamente a favore dei propri allievi). Il soggetto ospitante. Il soggetto che ospiterà il tirocinante potrà essere un datore di lavoro pubblico o privato, un libero professionista, un piccolo imprenditore anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto, a condizione di essere in regola con: - la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008); - la normativa riguardante il diritto al lavoro dei disabili ( L. n. 68/1999); - l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro. Inoltre il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare, sotto propria responsabilità che: - il tirocinante non verrà impiegato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; - di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e di non avere effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti (salvo se per giusta causa o giustificato motivo soggettivo). Seppur non costituendo rapporti di lavoro, i tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria (VenetoLavoro/CoVeneto) da parte del soggetto ospitante. Durata massima. La durata massima coincide con il periodo di vacanza estivo e comunque non può superare i 3 mesi. I tirocini estivi non sono soggetti al limite della non ripetibilità, pertanto potranno essere ripetuti nelle estati successive e parimenti non escludono la possibilità di attivare altre tipologie di tirocinio con il medesimo soggetto ospitante. È corrisposta al tirocinante una congrua indennit à per la partecipazione al tirocinio. Per contrastare possibili usi distorti dell'istituto, la DGR n. 1324/2013 obbliga il soggetto ospitante a corrispondere al tirocinante un compenso non inferiore a 400,00 euro lordi mensili, riducibili a 300,00 euro lordi mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l erogazione del servizio mensa. Tale indennità è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Nel caso in cui il tirocinio preveda un impegno orario minore o uguale a 80 ore mensili, l'indennità è ridotta del 50%. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente deve rispettare i seguenti limiti : - 1 tirocinante per unità operative fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato; - 2 tirocinanti per unità operative che occupano tra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato; - il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato per unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili (l. n. 68/1999), delle persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

9 I summenzionati limiti numerici devono sussistere nel momento in cui il tirocinio viene attivato.

10 Capitolo n. 6 Tirocini curriculari Questa tipologia di tirocini è esclusa dall'ambito di applicazione sia delle Linee Guida in materia di Tirocini della Conferenza Stato Regioni adottate il 24 gennaio 2013, sia delle disposizioni dettate dalla DGR 1324/2013. Pertanto non si applicano : i limiti numerici l'indennità economica. Le modalità di svolgimento saranno concordate mediante apposita convenzione tra l'istituto formativo e il soggetto ospitante. Trattasi di quei tirocini inclusi nel piano di studi delle università o degli istituti scolastici la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di alternanza scuola-lavoro. Sono previsti per: - studenti universitari (master e dottorato); - studenti di scuola secondaria superiore; - allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione. Il soggetto promotore. I soggetti promotori possono essere: - le Università; - gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici; - un'istituzione scolastica che rilasci titoli di studio avente valore legale; - un organismo di formazione professionale iscritto nell elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

11 Capitolo n. 7 Modalità di attivazione I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Regione (scaricabili dalla sezione "riferimenti normativi" della presente guida) e sottoscritto da parte dei tre soggetti coinvolti (tirocinante, soggetto ospitante, soggetto promotore). I tirocinanti non devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro, fermo restando gli obblighi, anche di tipo documentale, relativi agli adempimenti di natura fiscale. Il progetto deve essere strutturato secondo le sezioni : - anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore; - elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, sede prevalente di svolgimento, durata e periodo del tirocinio, tempi di accesso ai locali aziendali, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante; - specifiche del progetto formativo: obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento, attività che interesseranno il tirocinante e relative modalità di svolgimento, presenza di eventuali facilitazioni (buoni pasto, rimborsi spese...), eventuale finalità riabilitativa. NB: i tirocini che coinvolgono soggetti svantaggiati o appartenenti a categorie particolari di persone svantaggiate non possono riferirsi ad un profilo professionale elementare, caratterizzato da compiti generici e ripetitivi. Quanto sopra detto non vale per i tirocini curriculari in quanto sono attivati direttamente dagli istituti formativi coinvolti.

12 Capitolo n. 8 Garanzie assicurative Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. Gli estremi della polizza assicurativa devono essere indicati nel progetto formativo. La convenzione che regola il tirocinio stabilisce chi, tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, assume l'onere economico relativo alle predette coperture assicurative.

13 Capitolo n. 9 I compiti del soggetto promotore e di quello ospitante I compiti del soggetto promotore sono : - favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio (procedure amministrative, predisposizione del progetto formativo); - individuare un referente quale responsabile organizzativo del tirocinio; - promuovere un'attività di monitoraggio sul buon andamento dell'esperienza di tirocinio; - rilasciare l'attestazione dei risultati specificando le competenze eventualmente acquisite; - contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini (redazione con cadenza annuale di un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati). I compiti del soggetto ospitante : - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo; - designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro; - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; - valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione da parte del soggetto promotore.

14 Capitolo n. 10 Vigilanza e disciplina sanzionatoria In funzione di una corretta applicazione della normativa sui tirocini, la delibera affida alla Regione alcune funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo sull'istituto. In caso di irregolarità le competenze regionali sono limitate, in quanto la Regione può intervenire unicamente nei confronti dei soggetti promotori mediante i provvedimenti restrittivi previsti dai sistemi di accreditamento per il lavoro e la formazione professionale. I reali poteri ispettivi e sanzionatori sono di competenza statale, esercitati dal Ministero del Lavoro attraverso i suoi organi territoriali: se in occasione delle ispezioni ministeriali il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste oltre al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di ad un massimo di euro.

15 Capitolo n. 11 Normativa di riferimento DGR_1324_2013.pdf ALLEGATO A DGR 1324_2013.pdf Modello Progetto formativo tirocinio.doc Modello Convenzione tirocini.doc

16 Confindustria Vicenza

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