studio dei titolari di protezione internazionale
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- Artemisia Pellegrini
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1 Il riconoscimento dei titoli di studio dei titolari di protezione internazionale
2 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO LA NORMATIVA L art 170 del RD 1592 del 3/ 31/08/33 /33di approvazione del Testo Unico delle leggi sull Istruzione Superiore stabilisce che: i titoli conseguiti all estero non hanno valore legale in Italia, salvo nei casi di legge. Art 379 Dlgs 297/94, modificato dall art 13 della L. 29/2006 riconoscimento dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondaria di primo e secondo grado Art 48 DPR 394/99 Convenzione di Lisbona e legge di ratifica L. 148/2002 riconoscimento dei titoli accademici Art 49 DPR 394/99 Direttiva UE 36/2005 e Dlgs 206/07 riconoscimento i delle qualifiche professionali Dpr 189/09 e art 38 Dlgs 165/01 riconoscimento dei titoli per finalità non accademiche Art 73 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 riconoscimento dei dottorati conseguiti all estero 2
3 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO LA DIRETTIVA EUROPEA PER I TITOLARI DI PROTEZIONE La direttiva europea 2004/83/CE stabilisce che: gli Stati membri devono garantire la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri. 3
4 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA La direttiva europea 2004/83/CE è stata recepita con il Dlgs 251/07 che stabilisce: Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani. 4
5 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO DEFINIZIONI Cos è un titolo di studio: un certificato che attesta le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso degli studi. Cos è il riconoscimento di un titolo di studio: il procedimento attraverso il quale un Paese riconosce effetti giuridici ad un titolo conseguito in un altro Paese. 5
6 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO EQUIPOLLENZA E RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA o ATTRIBUZIONE DEL VALORE LEGALE è la procedura mediante la quale l Autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano. Riconosciuta l equipollenza, l autorità competente rilascia all interessato il titolo di studio italiano equivalente. Il RICONOSCIMENTO è l'attestazione formale da parte di una Autorità competente del valore di un titolo di studio estero ai fini della prosecuzione degli studi o all accesso alle professioni. Il riconoscimento, dunque, produce effetti giuridici minori rispetto all equipollenza. 6
7 Il riconoscimento i dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado 7
8 I TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA LA NORMATIVA Per il riconoscimento dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, si applica la disciplina prevista dall art art. 379 Dlgs 297/94, così come modificato dall art. 13 L.29/06. La procedura per ottenere l equipollenza dei titoli di studio conseguiti all estero dai titolari di protezione internazionale è la stessa prevista per i cittadini italiani e comunitari che abbiano conseguito un titolo all estero. 8
9 I TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA LE AUTORITA COMPETENTI La domanda va presentata: All Ufficio i Scolastico Provinciale i della Provincia i di residenza del richiedente per ottenere l equipollenza dei titoli corrispondenti alla licenza elementare e media. A qualsiasi Ufficio Scolastico Provinciale a scelta dell interessato per l equipollenza dei titoli corrispondenti ai diplomi. 9
10 Le procedure per l equipollenza dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado
11 I TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE a. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, tradotto e legalizzato, corredato da Dichiarazione di Valore in loco b. Curriculum degli studi seguiti dall interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo. Tale curriculum, redatto e firmato dall interessato stesso, indicherà inoltre l esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l equipollenza c. Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all estero estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza Diplomatico Consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali d. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana e. Dichiarazione della competente Rappresentanza Diplomatico Consolare italiana, relativa lti al criterio i di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo 11
12 UN APPROFONDIMENTO LA DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO Documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito a una determinata persona da un Istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano. E un documento di natura esclusivamente informativa, e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione. Generalmente fornisce le informazioni utili per la successiva valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti, quali: stato giuridico e natura dell Istituzione rilasciante; requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo; durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore; valore del titolo nel sistema/paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali. 12
13 LA DICHIARAZIONE DI VALORE IL CASO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE I titolari di protezione internazionale possono ottenere la legalizzazione e la dichiarazione di valore in loco inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso a mezzo assicurata e tramite l Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri a restituire agli interessati gli originali perfezionati. 13
14 LA DICHIARAZIONE DI VALORE L ASSISTENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Presso il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese Ufficio VII, i titolari di protezione internazionale possono ricevere assistenza per richiedere la dichiarazione di valore in loco. 14
15 I TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA LE PROVE INTEGRATIVE L equipollenza dei titoli può essere subordinata al superamento delle prove integrative eventualmente ritenute necessarie. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal dirigente dell Ufficio Scolastico Provinciale al quale è avanzata la domanda. 15
16 Il i i t d i tit li d i i Il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all estero
17 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI LA NORMATIVA Si applicano: L art. 48 DPR 394/99: Riconoscimento i dei titoli di studio conseguiti all estero La c.d. Convenzione di Lisbona : Convenzione sul Riconoscimento dei titoli di Istruzione Superiore nella Regione Europea L art art. 2 L. 148/2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona 17
18 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI LE AUTORITA COMPETENTI E I TERMINI Autorità competente per il riconoscimento: Università e Istituti di istruzione universitaria, che esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi ligli accordi bilaterali li in materia Termini per il riconoscimento: 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa Nel caso in cui le Autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari 18
19 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI I DIPLOMI DI SCUOLA SUPERIORE Il riconoscimento può riguardare: titoli di studio stranieri di scuola secondaria, solo se il titolare di protezione internazionale intenda iscriversi all Università In Italia i titoli idonei all accesso all università sono tutti tti quei titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni. Gli studenti che provengono da Paesi in cui il sistema di formazione prevede un percorso di durata inferiore a 12 anni di scolarità dovranno dimostrare di aver superato tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari (nel caso di un sistema scolastico locale di 11 anni) o di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici (nel caso di un sistema scolastico locale di 10 anni). 19
20 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI GLI ATTESTATI ACCADEMICI Il riconoscimento può riguardare: periodi i didi studio compiuti, i nell ambito di un programma di insegnamento superiore, in un altro Stato membro; titoli tto accademici c ai fini della prosecuzione posecu o edegli studi; titoli di studio di istruzione superiore (lauree). 20
21 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI RICONOSCIMENTO PARZIALE O TOTALE Il riconoscimento i può essere: parziale: si garantisce il riconoscimento di singoli esami, con la conseguente possibilità da parte dell interessato di ottenere l iscrizione ad un determinato anno del corso di studi italiano per completare gli esami e discutere la tesi finale (abbreviazione di corso); totale: viene dichiarata l equivalenza, i l a tutti gli effetti, del titolo accademico estero con quello corrispondente dell Università italiana. 21
22 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI L OBBLIGO AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO La Convenzione di Lisbona pone in capo agli Stati il generico obbligo di riconoscimento dei titoli di studio di istruzione i superiore, a meno che non sussistano it sostanziali e comprovate differenze fra il titolo di cui si richiede il riconoscimento e il corrispondente titolo del Paese cui esso si richiede. In ogni caso il Paese in cui è avanzata richiesta ihi di riconoscimento, deve consentire di ottenere una valutazione di quel titolo di studio. 22
23 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI IL DECRETO RETTORALE La richiesta ihi di riconoscimento i del titolo di studio si conclude con l emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera del Senato accademico 23
24 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI DISPOSIZIONI A FAVORE DEI RIFUGIATI La Convenzione di Lisbona,, nella sezione VII, stabilisce che: Ogni paese, nell ambito del proprio sistema di istruzione e in conformità con le proprie p disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati, soddisfano i requisiti per l accesso all insegnamento, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative anche nei casi in cui i titoli di studio dichiarati non possano essere comprovati da relativi documenti. Ad oggi l Italia non ha dato espressa attuazione a tale disposizione 24
25 L d il i i t Le procedure per il riconoscimento di titoli di studio accademici conseguiti all estero
26 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE a. Domanda diretta al Rettore dell'università italiana prescelta b. Originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore necessario per l ammissione all'università che ha rilasciato il titolo accademico, tradotto, legalizzato e munito di Dichiarazione di Valore in loco c. Originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo) tradotto d. Programmi di studio (su carta intestata dell Università straniera o avvalorati con timbro della Università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano e. Originale del titolo accademico posseduto tradotto, legalizzato e munito di Dichiarazione di Valore in loco a cura della Rappresentanza Diplomatico Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo 26
27 Il i i t d ll lifi h f i li Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all estero
28 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LA NORMATIVA Si applicano: L art. 49 DPR 394/99 L art. 50 DPR 394/99 che prevede disposizioni particolare per gli esercenti le professioni sanitarie Dlgs 206/07 Titolo III 28
29 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LE AUTORITA COMPETENTI Sono competenti alcuni Ministeri, ad esempio: il Ministero della Salute, per tutte le professioni sanitarie; il Ministero dell Istruzione Istruzione, dell Università e della Ricerca per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, i ti tecnico e ausiliario i della scuola; e poi ancora i Ministeri del Lavoro, della Giustizia, dello Sviluppo Economico. 29
30 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LE MODALITA DEL RICONOSCIMENTO Il riconoscimento può avvenire: sulla base della qualifica professionale; sulla base dell esperienza. 30
31 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LA CONFERENZA DEI SERVIZI Ricevuta la richiesta di riconoscimento della qualifica professionale, l Autorità competente indice una Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le autorità coinvolte: i Ministeri; il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; il Ministero degli Affari Esteri. Nella Conferenza dei Servizi sono sentiti anche un rappresentante dell'ordine o Collegio professionale, ovvero della categoria professionale interessata. 31
32 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LE MISURE COMPENSATIVE Il riconoscimento della qualifica può essere subordinato al superamento di misure compensative quali: tirocinio di adattamento prova attitudinale solamente nel caso in cui: la durata della formazione e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia; la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 32
33 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI IL RICONOSCIMENTO La durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'autorità competente t a seguito della Conferenza dei Servizi i e, in caso di esito sfavorevole, possono essere ripetute. Entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato, l Autorità competente provvede in merito al riconoscimento, con decreto motivato pubblicato nella Gazzetta Ufficialei della Repubblica Italiana. 33
34 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Riconosciuta la qualifica professionale, i beneficiari possono esercitare la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana. 34
35 L d il i i t d ll Le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all estero
36 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE a) Copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta (con l'indicazione degli esami sostenuti necessari per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, contemplate all'articolo 14 della suddetta Direttiva) b) Copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito c) Copia autenticata dell'iscrizione all'albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso d) Dichiarazione di valore in originale rilasciata dall Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento e) Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio i della professione che si intende esercitare rilasciato i dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza f) Certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti) 36
37 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI LA DIMOSTRAZIONE DELL ESERCIZIO EFFETTIVO Il decreto legislativo 206/07 relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplina la possibilità di riconoscere le qualifiche professionali, di una serie di professioni elencate nell allegato IV, sulla base della dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione. 37
38 IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI AD ESEMPIO Attività di riparazione di automezzi, cicli e motocicli, fabbricazione di strumenti ottici e apparecchi fotografici, fi i fabbricazione bbi i di materiale medico chirurgico i e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse), bigiotteria, oreficeria, gioielleria, fabbricazione e riparazione orologi, istallazioni varie per l edilizia, finitura locali, panetteria e pasticceria, parrucchieri, è necessario che tali attività siano state precedentemente esercitate: a) per 6 anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per 3 anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per 4 anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure d) per 3 anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno 5 anni come lavoratore subordinato; oppure e) per 5 anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno 3 anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività i in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 38
39 Il riconoscimento per finalità non accademiche dei titoli di studio conseguiti all estero
40 IL RICONOSCIMENTO PER FINALITA NON ACCADEMICHE LA NORMATIVA Il riconoscimento i dei titoli di studio per finalità non accademiche è regolato dal DPR 189/2009, che all art. t 2 stabilisce tbili che, per il riconoscimento i dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, i ai fini i dell'accesso ai pubblici i concorsi, si applicano le procedure previste dall'art. 38, comma 3, Dlgs 30 marzo 2001, n L applicazione di tale disciplina è limitata al riconoscimento dei titoli di studio accademici rilasciati dagli Istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona. 40
41 IL RICONOSCIMENTO PER FINALITA NON ACCADEMICHE LE AUTORITA COMPETENTI Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca; Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica. 41
42 Le procedure per il riconoscimento per finalità non accademiche dei titoli di studio conseguiti all estero
43 IL RICONOSCIMENTO PER FINALITA NON ACCADEMICHE LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE a. Titolo di studio estero, tradotto e legalizzato a. Certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio, tradotto b. Dichiarazione di Valore in loco della Rappresentanza Diplomatico Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio c. Bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso 43
44 Il riconoscimento dei dottorati conseguiti all estero
45 IL RICONOSCIMENTO DEI DOTTORATI LA NORMATIVA Il riconoscimento dei dottorati conseguiti all estero è disciplinato dall art. 74 del DPR 11 luglio 1980, n
46 IL RICONOSCIMENTO DEI DOTTORATI LE AUTORITA COMPETENTI Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca L'eventuale riconoscimento i è operato con decreto del Ministro dell Istruzione su conforme parere del Consiglio Universitario it i Nazionale (CUN). 46
47 Le procedure per il riconoscimento dei dottorati conseguiti all estero
48 IL RICONOSCIMENTO DEI DOTTORATI LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE a. Laurea italiana o di un titolo universitario straniero di cui sia stata già ottenuta l'equipollenza con una Laurea italiana b. Documentazione ufficiale che il Dottorato straniero è stato conferito dopo minimo 3 anni di studi e ricerche c. Titolo di ricerca (Dottorato) conseguito all'estero in originale o in copia autenticata tradotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di valore della Rappresentanza diplomatica o Consolare italiana all'estero competente per territorio d. Tesi o lavoro scientifico con cui si è conseguito il titolo di ricerca, insieme al relativo curriculum studiorum (non è consentito, in alternativa alla tesi, spedire pubblicazioni i i scientifiche ifi che ne sono derivate) e. Eventuali attestati del tutor o del supervisore della ricerca, o del responsabile dei corsi di Dottorato f. Quanto altro si reputi utile per una più completa valutazione da parte del CUN 48
istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri.
istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri. A) Studenti provenienti da scuole italiane all estero pareggiate o aventi riconoscimento v. D. Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art.
Dettaglio Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297(artt. 379, 381, 382, 383, 384, 385, e 386)
Ministero dell'istruzione dell'università della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LUCCA Via Barsanti e Matteucci,66 55100 Lucca Tel.05834221 Fax 0583422276
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