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1 Supplemento straordinario n. 11 al B. U. della Regione Calabria - Parti IeII-n.1del15gennaio Accordo quadro territoriale tra la Regione Calabria, Assessorato Formazione Professionale e l Ufficio Scolastico Regionale della Calabria sui percorsi integrati di istruzione e formazione per l attuazione dell anno 2004/2005 del dirittodovere dell istruzione e della formazione professionale fino ai 18 anni. ACCORDO QUADRO TERRITORIALE TRA LA REGIONE CALABRIA Assessorato Formazione Professionale E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CALABRIA Visto il Decreto legislativo 28 agosto 1997, n Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Allegato Vista la Legge 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema dell istruzione. Vista la Legge 17 maggio 1998, n. 144 e, in particolare, l articolo 68 concernente l obbligo di frequenza di attività formative fino ai 18 anni. Visto il D.P.R. 2 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell articolo 68 della citata legge n Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norma in materia dell autonomia delle istituzioni scolastiche. Visto il decreto legislativo 31 marzo 1988 n Vista la legge quadro 21 dicembre 1978 n. 845 in materia di formazione professionale. Vista la legge regionale 19 aprile 1985 n. 18 sulla formazione professionale in Calabria. Vista la legge regionale 12 agosto 2002 n. 34, che all articolo 137 assegna alla Regione la competenza di programmazione del sistema formativo integrato e di definizione degli ambiti di cooperazione. Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 5/3/ 2002, con la quale sono state approvate le Linee-guida per l obbligo formativo in Calabria, con responsabilità di attuazione degli interventi assegnata al Dipartimento alla Formazione Professionale della Regione Calabria. Visto il Decreto Dirigenziale n del 13/8/2003 del Dipartimento Formazione Professionale, pubblicato in BURC del 25/8/2003, con il quale è stato approvato il «Piano regionale per l obbligo formativo relativo all anno 2003», che ha disciplinato la sperimentazione delle attività di formazione professionale per l obbligo formativo dai 15 al 18 anni in Calabria nelle more dell attuazione della Legge 53/2003. Visto l Accordo-quadro in Conferenza Unificata del 19/6/2003 di definizione delle linee-guida per la realizzazione di una offerta formativa sperimentale a partire dall anno scolastico 2003/2004 di istruzione e formazione professionale nelle more dell emanazione dei Decreti Legislativi di attuazione della Legge 53/2003. Visto il Protocollo d intesa sottoscritto in data 23/9/2003 tra Regione Calabria, il MIUR ed il Ministero del Lavoro e P.S., in esecuzione all art. 6 dell Accordo-quadro del 19/6/2003, per la realizzazione dell anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale. Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 782 del 14/ 10/203, che ha approvato il Protocollo d intesa sottoscritto tra Regione Calabria, MIUR e Ministero del Lavoro e P.S., ed ha delegato l Assessore Regionale alla F.P. alla successiva stipula dell Accordo integrativo regionale. Considerato che: L Accordo-quadro richiamato del 26/6/2003 tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane ha inteso attivare nell anno scolastico 2003/2004, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale, rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestano la volontà di accedervi. Il Protocollo d Intesa richiamato del 23/9/2003 tra la Regione Calabria, il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recuperando quanto affermato nel punto 6. del citato accordo

2 Supplemento straordinario n. 11 al B. U. della Regione Calabria - Parti IeII-n.1del15gennaio 2005 quadro, ha definito la tipologia dei percorsi formativi integrati, le modalità ed i livelli di integrazione tra istituzioni scolastiche e sistema della formazione professionale. Il Protocollo d intesa citato all art. 6 rinvia per la realizzazione degli interventi previsti dal protocollo medesimo ad un successivo Accordo regionale territoriale tra Regione Calabria e Ufficio Scolastico Regionale con riferimento al punto 8 dell Accordo-quadro della Conferenza Unificata. Si rende quindi necessario pervenire alla sottoscrizione dell Accordo regionale territoriale di terzo livello tra Regione Calabria Assessorato alla Formazione Professionale e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria per la disciplina degli interventi tesi a dare attuazione ai percorsi integrati di istruzione formazione professionale in Calabria a decorrere dall anno scolastico 2004/2005 in attuazione alle disposizioni del diritto-dovere alla istruzione e formazione fino ai 18 anni stabilite dalla legge n. 53/2003 in attesa dei Decreti legislativi di attuazione in corso di emanazione. La sperimentazione dei percorsi integrati a regime nell ambito del diritto-dovere all istruzione ed alla formazione, essendo stata avviata nel precedente anno la sperimentazione dell obbligo formativo fino ai 18 anni in esecuzione alla D.G.R. 194 del 5/3/ 2002 ed al Decreto Dirigenziale n del 13/8/2003, stante i tempi trascorsi, va attivata a decorrere dall anno scolastico 2004/ Nella Regione Calabria è alto il rischio di dispersione formativa di ragazzi che, avendo conseguito nell anno scolastico 2003/2004 i1 diploma di Licenza Media, non proseguono il corso degli studi nell anno scolastico 2004/2005. Si rende indispensabile anche nella Regione Calabria rafforzare la collaborazione fra istituzioni scolastiche e sistema della formazione professionale, al fine di consentire ai ragazzi in età di obbligo formativo di compiere il proprio percorso formativo anche nel sistema della formazione professionale. È stata già avviata una positiva esperienza di percorsi integrati (progetti pilota), che impegnano nella realizzazione di due corsi di formazione l IPSSCTP di Crotone e l ITIS di Polistena rispettivamente, con i Centri Regionali di Formazione Professionale (C.R.F.P.) di San Giovanni in Fiore e di Laureana di Borrello; Al fine di rendere operativi i contenuti sia dell Accordo quadro del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, sia del Protocollo d Intesa tra Regione Calabria, il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell anno scolastico 2004/2005. Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, Tra la Regione Calabria Assessorato alla Formazione Professionale, rappresentata dall Assessore dr. Pietro Aiello e l Ufficio scolastico regionale della Calabria del M.I.U.R., rappresentato dal Direttore Generale dr. Ugo Panetta 1. Si stipula quanto segue: Art. 1 Finalità Le parti si impegnano ad attivare in via sperimentale, a decorrere dall anno scolastico , un sistema formativo di istruzione e formazione professionale, che assicuri ai giovami l esercizio del diritto-dovere alla formazione fino ai 18 anni (di cui all art. 2 comma 1, lettera c. della Legge 28/3/2003 n. 53), o comunque fino al conseguimento di una qualifica, caratterizzato dalla realizzazione di percorsi triennali integrati tra istruzione e formazione professionale, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 2, comma 2, e dalla Legge Regionale 19/4/1985 n. 18, nelle more dell emanazione dei Decreti legislativi di attuazione della legge 28/3/2003 n. 53. I percorsi integrati di istruzione e formazione professionale hanno la finalità di consentire ai giovani soggetti all obbligo formativo di potenziare la loro capacità di scelta e agevolare i passaggi ed i rientri tra l istruzione e l istruzione e formazione professionale. Ai percorsi integrati di istruzione e formazione accedono i ragazzi che hanno conseguito il diploma di licenza media e sono in età di obbligo formativo e coloro che, senza il diploma di licenza media, sono comunque soggetti all obbligo stesso. Le parti riconoscono formalmente la pari dignità dei diversi percorsi formativi, come previsti dalla Legge n. 53/2003, in modo da valorizzare e integrare le specificità del sistema regionale di formazione professionale, favorendone la connessione con il sistema dell istruzione ed il sistema regionale dei servizi al lavoro, nella prospettiva della piena integrazione dei sistemi formativi ed educativi così come definita dall Unione Europea, e nel riconoscimento del diritto del cittadino alla formazione lungo l arco della vita («life long learning»), nonché del diritto del cittadino stesso alla libera scelta pluralistica nell ambito dei percorsi scolastici ed educativi. Art. 2 Caratteristiche della sperimentazione I percorsi sperimentali sono realizzati in modo integrato da Istituti autonomi e da Agenzie formative accreditate, e devono: avere durata triennale promuovere e favorire una flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi in un sistema di crediti formativi; favorire la comparabilità dei diversi percorsi integrati di istruzione e di formazione per facilitare i passaggi tra i due sistemi, in applicazione alla Legge 53/2003; consentire il conseguimento di un attestato di qualifica professionale, valido per l iscrizione ai Centri per l impiego e per l acquisizione dei crediti formativi per l eventuale rientro nel sistema dell istruzione, riconosciuto a livello nazionale e spendibile in ambito dell Unione Europea; realizzare esperienze di «Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti», atti a consentire i passaggi verticali ed orizzontali attraverso i percorsi attivati; realizzare azioni di orientamento e di personalizzazione dei percorsi educativi degli allievi; essere finalizzati anche alla prevenzione e al recupero dell abbandono scolastico; prevedere apposite misure di accompagnamento, atte a facilitare il conseguimento dell attestato di qualifica professionale, e che comprendono anche azioni riferite all accoglienza, al riconoscimento dei crediti in entrata, all orientamento e al riorientamento, al sostegno ai passaggi ed alla personalizzazione del percorso;

3 Supplemento straordinario n. 11 al B. U. della Regione Calabria - Parti IeII-n.1del15gennaio garantire il sostegno, forme specifiche di tutoraggio e facilitazioni per l inserimento nel contesto sociale e lavorativo, per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.); garantire livelli essenziali di prestazione (competenze di base, competenze trasversali, competenze tecniche e professionali). L attività di promozione, monitoraggio e valutazione delle diverse azioni di cui ai punti precedenti, realizzata nell ambito del presente protocollo, sarà svolta dalla Regione Calabria e dall Ufficio Scolastico Regionale della Calabria in partenariato con gli Enti Locali e nel confronto con le Parti Sociali, al fine di consentire la massima connessione e integrazione con il territorio di riferimento. La Regione Calabria si riserva le modalità di coinvolgimento, nei processi di pianificazione e coordinamento delle iniziative di cui al presente accordo, delle Amministrazioni Provinciali a seguito del completamento del processo di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale in esecuzione e nei limiti determinati dalla Legge Regionale 34/2002. Art. 3 Tipologia dell offerta formativa I percorsi formativi di cui all art. 1 sono riferiti ai settori produttivi individuati dalla Regione Calabria e dall Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, d intesa con le Amministrazioni Provinciali e sentite le Parti Sociali, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro. Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) sono garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio e facilitazioni per l inserimento nel contesto sociale e lavorativo. I percorsi formativi triennali per l esercizio del diritto-dovere all istruzione e formazione professionale fino ai 18 anni sono definiti in una apposita Conferenza di servizio tra la Regione Calabria e l Ufficio Scolastico Regionale. Essi sono coerenti con i profili professionali individuati dalle Province attraverso la concertazione con il partenariato istituzionale e sociale. Per l individuazione dell utenza, i Centri per l Impiego delle Province, le Istituzioni Scolastiche e le Agenzie formative accreditate per l obbligo formativo presso la Regione Calabria operano con il supporto delle banche-dati dell anagrafe dell obbligo formativo. I modelli sperimentali che coinvolgono l istruzione e la formazione professionale sono caratterizzati dalle seguenti tipologie di offerta. a) Percorsi integrati di professionalità, strutture, risorse e attività didattico curriculari tra istituzioni scolastiche e sistema della formazione professionale. La Regione Calabria e l Ufficio Scolastico Regionale garantiscono l integrazione dei percorsi formativi tra istituzioni scolastiche e sistema della formazione professionale, come di seguito disciplinato. La presente tipologia è caratterizzata, relativamente al monteorario assegnato all Istituzione Scolastica, dalla partecipazione degli alunni, frequentanti il corso di formazione, all attività didattico-curriculare della Scuola. Sulla base del processo di individuazione del fabbisogno operato congiuntamente, la Regione Calabria e l Ufficio Scolastico Regionale, attivano per quanto di propria competenza. le procedure per l individuazione dell offerta formativa integrata che farà parte del catalogo regionale. In particolare: a.1) Regione Calabria La Regione Calabria, a seguito della definizione dei profili professionali, d intesa con le Amministrazioni Provinciali, attiverà una manifestazione di interesse per l individuazione dei Progetti ammissibili e finanziabili, proposti da Agenzie formative accreditate per l obbligo formativo in Calabria ai sensi delle Delibere della Giunta Regionale nn. 192/2003 e 232/2003, e successive integrazioni e modifiche, e del D.M. 166/2001 del Ministero del Lavoro e P.S., e selezionate sulla base di indicatori di qualità dell offerta formativa, anche con la collaborazione dell Ufficio Scolastico Regionale. I percorsi formativi triennali con un monte ore di ore nel triennio, dovranno essere caratterizzati dall integrazione tra Agenzie formative accreditate, istituzioni Scolastiche di Istruzione Superiore e sistema delle Imprese. In particolare l Agenzia formativa che propone e realizza l intervento dovrà garantire lo svolgimento di percorsi integrati con le istituzioni scolastiche per almeno 950 ore per le competenze di base e trasversali, e ore di stage e di alternanza formazione/lavoro sulla base di accordi con il sistema delle Imprese, gli Enti Bilaterali e le Parti Sociali. A tale scopo l Agenzia formativa accreditata promuoverà l organizzazione di un Gruppo paritetico con l istituto di istruzione superiore, al fine di curare la progettazione esecutiva del Corso. I progetti formativi integrati, elaborati sulla base dei profili professionali definiti come da procedura di cui al comma precedente, saranno attivati sul territorio sulla base delle opzioni dei giovani in età tra i 14 e 18 anni a seguito delle procedure di orientamento e incontro domanda-offerta operata dai Centri per l Impiego e dagli Istituti di Istruzione Superiore, che opereranno con il supporto delle banche-dati dell anagrafe dell obbligo formativo e del catalogo dell offerta formativa predisposta dalla Regione Calabria, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, e dall Ufficio Scolastico Regionale. La formulazione definitiva del catalogo dell offerta formativa rimane di competenza della Commissione Paritetica Regionale di cui all art. 7. I percorsi di durata triennale e con un monte ore di ore nel triennio sono definiti dalla Regione Calabria, secondo i criteri indicati dalla Commissione Paritetica Regionale, con riferimento alla durata e articolazione, alle modalità di svolgimento, al quadro delle attività, ai livelli di integrazione didattico-curriculare tra istruzione e formazione professionale. I livelli di integrazione formativa, previsti per la presente tipologia, sono i seguenti; attività didattica e curriculare delle Istituzioni scolastiche (all interno e nei limiti del percorso integrato); simulazione d impresa; alternanza scuola-lavoro; stage.

4 Supplemento straordinario n. 11 al B. U. della Regione Calabria - Parti IeII-n.1del15gennaio 2005 a.2) Ufficio Scolastico Regionale L Ufficio Scolastico Regionale, coordinandosi anche con le scelte compiute dalla Regione Calabria e seguendo i criteri indicati dalla Commissione Paritetica Regionale in tema di percorsi, procede alla selezione dei percorsi triennali. L assegnazione dei Corsi alle Istituzioni Scolastiche avverrà a seguito di comunicazione, che indicherà modalità di partecipazione, requisiti richiesti, criteri di selezione dei progetti presentati. I percorsi formativi triennali, con un monte ore di 3200 nel triennio, devono essere caratterizzati dall integrazione tra Istituti Scolastici, Agenzie Formative accreditate con la Regione Calabria, Sistema delle imprese. Di norma, l Istituto Scolastico garantisce all Agenzia formativa accreditata 950 ore per le attività definite nel progetto, 1000 ore all impresa coinvolta nel percorso per attività di stage o di alternanza scuola-lavoro. A tale scopo, l Istituzione scolastica coinvolta nel percorso promuove con l Agenzia accreditata l organizzazione di un Gruppo paritetico, al fine di curare la progettazione esecutiva del Corso. I livelli di integrazione formativa, previsti per la presente tipologia, sono i seguenti: attività didattica e curricolare delle istituzioni scolastiche (all interno e nei limiti del percorso integrato); simulazione d impresa; alternanza scuola-lavoro; stage. b) Percorsi integrati di risorse, strutture e professionalità tra istituzioni scolastiche e sistema della formazione professionale. I percorsi sono selezionati rispettivamente, dalla Regione Calabria e dall Ufficio Scolastico Regionale sulla base delle risultanze della Conferenza di servizio e dei criteri indicati dalla Commissione paritetica regionale, di cui al successivo art. 7, con riferimento alla durata e articolazione, alle modalità di svolgimento, al quadro delle attività. Le attività formative sono organizzate in relazione alle esigenze dell utenza e, pertanto, possono anche svolgersi nella forma di corsi serali o essere concentrate in determinati periodi del triennio di durata. Le attività formative sono organizzate in relazione alle esigenze di svolgimento dell attività didattica nelle Istituzioni scolastiche coinvolte nei percorsi, e non prevedono integrazioni con l attività curriculare. Modalità e procedure per l assegnazione dei corsi sono le medesime previste nella lettera a), sia per la Regione Calabria sia per l Ufficio Scolastico Regionale. c) Percorsi integrati tra istituzioni scolastiche e sistema della formazione professionale per soggetti che non hanno assolto l obbligo scolastico Calabria promuovono interventi di rimotivazione allo studio, di orientamento e di accompagnamento nei confronti dei giovani i quali ancorché prosciolti dall obbligo scolastico non hanno portato a conclusione il primo ciclo d istruzione dell obbligo scolastico, e sono conseguentemente privi del titolo di accesso al sistema dei Licei e dell Istruzione e Formazione Professionale. A tal fine vengono promossi interventi integrati, come al punto a) ed al punto b), per una data triennale ed un monte ore di ore per il recupero delle competenze scolastiche di base, pianificati nell ambito delle indicazioni della Commissione paritetica regionale, in collaborazione e intesa tra le Istituzioni scolastiche, i Centri Territoriali permanenti per l educazione degli adulti e gli organismi di formazione professionale, allo scopo di consentire il conseguimento del diploma di primo grado e la prosecuzione degli stessi anche in percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché il riconoscimento dei crediti validi ai fini di organismi di successivo percorso. Al termine del 1 o anno di percorso, gli alunni che hanno seguito il percorso per almeno 2/3 del monte-ore annuo, accedono agli esami di licenza media secondo le modalità definite dall Ufficio Scolastico Regionale. Modalità e procedure per l assegnazione di corsi sono le medesime previste nella lettera a), sia per la Regione Calabria sia per l Ufficio Scolastico Regionale. Art. 4 Altre tipologie di azioni La Regione Calabria e l Ufficio Scolastico Regionale assumono l impegno di dare continuità, nell ambito della programmazione dell anno scolastico 2004/2005, alle iniziative sperimentali di integrazione dei percorsi formativi integrati (progetti pilota) di due corsi di formazione l IPSSCTP di Crotone e l ITIS di Polistena, rispettivamente, con i Centri Regionali di Formazione Professionale (C.R.F.P.) di San Giovanni in Fiore (CS) e di Laureana di Borrello (RC). A tal fine la Regione Calabria conferma il proprio contributo pari al 30% della spesa complessiva ai due percorsi formativi già avviati. Calabria si danno atto che l assolvimento del diritto-dovere fino ai 18 anni nell ambito dell apprendistato verrà regolamentato ai sensi dell art. 48 e ss. del D.Lgs. 276/2003 attuativo della Leggedelega n. 30/2003, e che comunque verranno garantite adeguate forme di integrazione dei percorsi formativi tra istruzione e formazione professionale e sistema delle Imprese nell ambito delle prospettive dell integrazione dei sistemi formativi e di riconoscimento dei crediti formativi. Art. 5 Integrazione dei giovani in situazione di handicap La Regione Calabria e l Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria concordano nel definire e sostenere gli interventi formativi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale dei soggetti in situazione di handicap. A tal fine si impegnano a: promuovere ed estendere anche ai rapporti tra istituti scolastici e organismi di formazione professionale le forme di collaborazione previste dall art. 14 comma 1 c) della Legge 104/92 per la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola; favorire la progettazione e l attuazione di percorsi integrati volti a personalizzare gli interventi, ed a potenziare le capacità e gli aspetti motivazionali del soggetto disabile ed assicurare la realizzazione delle azioni su esposte, verrà favorita la stipula di appaiate convenzioni tra istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale ai sensi dell art. 7 comma 9 del D.P.R. 2754/99. Nel caso siano presenti nella sperimentazione allievi in situazione di handicap, si applica la normativa vigente in materia di integrazione di disabili con docenti di sostegno individuati dal-

5 Supplemento straordinario n. 11 al B. U. della Regione Calabria - Parti IeII-n.1del15gennaio l Agenzia formativa o dalla Istituzione scolastica con preferenza per coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione o abbiano già maturato esperienze in proposito. Art. 6 Strumenti di orientamento e di alternanza formazione/lavoro Calabria si impegnano ad attivare le necessarie azioni di accompagnamento di orientamento scolastico-professionale per la piena realizzazione del sistema di diritto-dovere all istruzione e formazione professionale fino ai 18 anni, attivando sulla base di una apposita intesa successiva un programma organico di orientamento sulle risorse delle Misure FSE del POR Calabria 2000/ 2006 a carico della Regione Calabria. A tal fine si prevede di attivare una sperimentazione integrata scuola/formazione professionale/sistema delle imprese/servizi per il lavoro, anche con il coinvolgimento delle Università Calabresi, per la realizzazione di un sistema articolato e anche personalizzato di orientamento a favore dei giovani studenti calabresi, che supporti l avvio della riforma ma anche e soprattutto il diritto dei cittadini ad un sistema personalizzato di «consueling» lungo tutto l arco dell esperienza educativa. Calabria si impegnano a valorizzare al massimo, nell ambito dei percorsi integrati di cui al precedente art. 4, e dei percorsi scolastici e formativi in attuazione alla Legge 53/2003, l integrazione con il sistema delle Imprese e delle Parti Sociali, al fine di esaltare il carattere di alternanza formazione/lavoro degli interventi formativi. A tal fine, e sulla base delle indicazioni assunte in Commissione paritetica regionale, verranno sottoscritti protocolli d intesa con le Associazioni di categoria, gli Enti Bilaterali, le Organizzazioni Sindacali, per realizzare le attività di stage, tirocini aziendali, visite guidate, simulazione di impresa, osservazione in ambiente lavorativo, interventi di alternanza formazione/lavoro e di orientamento alla cultura dell imprenditorialità e del lavoro nei percorsi integrati, che potranno essere finanziati dalla Regione Calabria nell ambito delle risorse dell obbligo formativo o delle Misure FSE del POR Calabria 2000/2006. Tali protocolli saranno integrati a quelli già sottoscritti dall Ufficio Scolastico Regionale della Calabria con le Parti Sociali, le Organizzazioni di categoria ed UnionCamere per la sperimentazione di esperienze di alternanza formazione/lavoro in attuazione all art. 4 della Legge 53/2003. Art. 7 Organismi di coordinamento e indirizzo Per la realizzazione del presente accordo, sono costituiti i seguenti organismi di indirizzo e coordinamento di sistema: Commissione paritetica regionale; Coordinamento regionale dei tutor per il Nuovo Obbligo Formativo. La Commissione paritetica regionale é composta da sei rappresentanti, nominati in eguale numero dalla Direzione Scolastica Regionale e dalla Regione Calabria. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente con compiti di coordinamento. Compiti della Commissione paritetica sono: compilazione ed aggiornamento del catalogo dell offerta formativa sul territorio regionale circa i percorsi integrati di istruzione e formazione; compilazione dell elenco dei profili professionali, nel rispetto delle competenze delle Province e della concertazione sociale; definizione dei criteri generali per l organizzazione strutturale dei percorsi integrati in relazione ai profili professionali prescelti; definizione delle attività integrate di formazione e aggiornamento congiunta dei docenti (l attività comprende congiuntamente i docenti delle Agenzie accreditate e delle Istituzioni scolastiche); determinazione in via provvisoria delle modalità di certificazione dei crediti formativi in attesa della regolamentazione nazionale concertata; monitoraggio; selezione e diffusione delle buone prassi. La Regione Calabria si riserva, sulla base del processo di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale in esecuzione e nei limiti stabiliti dalla Legge Regionale n. 34/2002 di coinvolgere nell organismo i rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali. Il Coordinamento regionale dei tutor per il nuovo obbligo formativo è costituito dai tutor delle istituzioni scolastiche e delle Agenzie formative interessati ai percorsi integrati di istruzione e formazione. Compiti del Coordinamento sono: definizione delle azioni di orientamento-riorientamento e conferma nella scelta; definizione degli interventi sulla dispersione scolastica e formativa; proposta formativa. Art. 8 Misure di accompagnamento e di sistema Ogni progetto-percorso integrato dovrà prevedere apposite misure di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, riallineamento, potenziamento, personalizzazione dei percorsi, orientamento e monitoraggio, nonché azioni di sostegno all ambiente familiare di provenienza dell allievo. I docenti dei corsi di formazione integrata scuola-formazione professionale seguono appositi corsi di formazione su tematiche normative e formative riguardanti i percorsi integrati. I corsi sono organizzati e finanziati dalla Regione Calabria, anche con il ricorso alle risorse della Misura 3.5 del POR Calabria 2000/2006, sulla base delle intese raggiunte tra Regione Calabria e Ufficio Scolastico Regionale. La Regione Calabria si riserva di finanziare, sempre sulle Misura 3.5 del POR Calabria 2000/2006 in coerenza con il Complemento di Programmazione dell Asse III Risorse Umane, altre iniziative di sistema finalizzate a consolidare l integrazione dei sistemi formativi e la realizzazione dei percorsi integrati, tra cui attività di studio e ricerca, sperimentazione di modelli formativi innovativi, scambi e visite transregionali e trasnazionali, elaborazione di materiali didattici multimediali, circolazione di esperienze, e così via, sulla base delle intese raggiunte in seno alla Commissione paritetica, regionale.

6 Supplemento straordinario n. 11 al B. U. della Regione Calabria - Parti IeII-n.1del15gennaio 2005 La Regione Calabria darà continuità, nell ambito delle risorse ministeriali dell obbligo formativo, alle azioni di tutoraggio e animazione dei progetti formativi già attivate con la precedente sperimentazione, e all implementazione e consolidamento dell anagrafe dell obbligo formativo attivata dalle Amministrazioni Provinciali. Art. 9 Organizzazione amministrativa dei percorsi integrati L attività amministrativa dei progetti integrati è regolamentata dagli accordi tra le Agenzie formative e le Istituzioni scolastiche coinvolte. L attività amministrativa dei percorsi affidati agli Istituti Scolastici è svolta dall Ufficio amministrativo dell istituzione scolastica coinvolta nel percorso integrato: la direzione dell intervento in tal caso è assunta dal dirigente scolastico (o da un docente delegato), per quanto attiene agli aspetti sia amministrativi, sia didattico-formativi, sia gestionali. L Ufficio Scolastico Regionale si riserva di dare istruzioni alle Istituzioni Scolastiche su aspetti specifici di carattere gestionale ed amministrativo. La rendicontazione delle spese avviene nei confronti dell Ufficio Scolastico Regionale o della Regione Calabria, nelle forme che saranno indicate dai suddetti Uffici. Le risorse assegnate alle Agenzie formative vengono gestite dalle stesse sulla base delle norme di legge vigenti e delle disposizioni della Convenzione sottoscritta con la Regione Calabria o con l Ente Delegato. L Ufficio Scolastico Regionale regolamenta le modalità di funzionamento e gestione amministrative delle istituzioni scolastiche coinvolte nei percorsi di propria competenza. Art. 10 Standard formativi minimi certificazione e riconoscimento dei crediti La Regione Calabria s impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell Accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi. Per realizzare le finalità sopraindicate, la Regione Calabria e l Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, in relazione agli standard minimi nazionali, si impegnano ad attuare le seguenti forme di intervento: a. Definire un modello di Repertorio regionale di competenze e qualifiche regionali; b. Implementare un sistema regionale di valutazione e certificazione delle competenze e dei titoli, in sintonia con quanto previsto dagli Accordi-quadro Stato-Regioni e in linea con la Legge 53/2003; c. Fornire indicazioni e strumenti organizzativi e didattici al fine di sostenere le attività di progettazione e realizzazione dei percorsi formativi congruenti con il sistema dell istruzione e con quello della formazione professionale. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi triennali integrati definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l autonomia delle istituzioni scolastiche e formative. In via provvisoria la determinazione delle modalità di certificazione dei crediti formativi è affidata alla Commissione Paritetica Regionale. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi nel passaggio tra i sistemi, le certificazioni, rilasciate a conclusione dei percorsi formativi integrati, devono contenere: quadro descrittivo del corso triennale; valutazione analitica per capacità, competenze, conoscenze; elementi identificativi del percorso individuale dell allievo nello svolgimento del corso. I progetti dei percorsi formativi integrati di istruzione e formazione dovranno tenere conto delle disposizioni di cui al presente articolo ed attenersi alle stesse. Il riconoscimento dei crediti avviene secondo le procedure previste dall art. 6 del D.P.R. n. 257/00. Tutte le certificazioni regionali relative al conseguimento di una qualifica sono valide ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, di cui all art. 12 del D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante disciplina degli Esami di Stato). Art. 11 Anagrafe dell obbligo formativo La Regione Calabria, al fine di garantire a decorrere dall anno scolastico 2004/2005 in via sperimentale il diritto-dovere all istruzione e formazione professionale fino ai 18 anni, assume l impegno di attivare l anagrafe dell obbligo formativo presso i Servizi per l impiego delle Amministrazioni Provinciali Calabresi, ed un catalogo dell offerta formativa sul territorio. Calabria si impegnano a completare l attività di realizzazione dall anagrafe dei giovani in età dai 14 ai 18 anni interessati al diritto-dovere di istruzione e formazione professionale (obbligo formativo), garantendone l aggiornamento sistematico annuale, presso i Servizi per l Impiego delle Amministrazioni Provinciali, al fine di integrare tale procedura nel sistema territoriale di incontro domanda-offerta sul mercato del lavoro e di orientamento dei Centri per l Impiego. A tal fine l Ufficio Scolastico Regionale si impegna a garantire la massima collaborazione delle istituzioni scolastiche all invio e scambio delle informazioni anagrafiche degli studenti, attuando i necessari accordi con Regione Calabria e Province per lo scambio delle informazioni e delle banche-dati anagrafiche tra Sistema informativo SISSI e Sistemi informativi dei Servizi per l Impiego delle Province. Art. 12 Risorse Per la realizzazione della presente intesa l Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria concorre con le risorse assegnate dal Ministero dell Istruzione Università e Ricerca, nonché con altre eventualmente messe a disposizione dal MLPS. La Regione Calabria impegnerà le risorse per l anno 2004/ 2005, di cui al D.D. MLPS dell 1/7/2003 (in GURI n. 171 del

7 Supplemento straordinario n. 11 al B. U. della Regione Calabria - Parti IeII-n.1del15gennaio /7/2003) per la realizzazione delle azioni di sistema e delle attività formative integrate triennali di cui ai punti a), b) e c) dell art. 3. La Regione Calabria si impegna ad integrare le risorse di cui al comma 2 con altre proprie, cofinanziate con il F.S.E., individuate nell Asse III Risorse Umane del POR Calabria 2000/2006, nell ambito degli interventi di formazione di base e di alternanza formazione/lavoro, nonché delle azioni di orientamento professionale e delle azioni di sistema, in coerenza con le disposizioni del Complemento di Programmazione del POR. Art. 13 Monitoraggio e valutazione Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all articolo 6, lettera c) del protocollo di intesa del 23/9/2003. Il monitoraggio e la valutazione a livello regionale, saranno finalizzati all esigenza di raccogliere tutti gli elementi che consentano di verificare la congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, nonché di riconsiderare analiticamente l intero processo, al fine di introdurre azioni di miglioramento, anche mediante la diffusione delle buone pratiche. Fermo restando le funzioni di monitoraggio dell ISFOL per l obbligo formativo, e delle funzioni di monitoraggio e di valutazione del POR Calabria per gli interventi cofinanziati con il FSE, e la Commissione paritetica regionale che definisce le azioni e le modalità del monitoraggio. L attività di monitoraggio mira a definire: la tipologia degli alunni frequentanti i percorsi integrati; il rapporto tra attività produttive del territorio, profili professionali e percorsi integrati. Art. 14 Durata dell Accordo Il presente Accordo, di carattere sperimentale, ha durata triennale a partire dall anno scolastico e formativo 2004/2005, e potrà essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime. Ove, nel frattempo, intervenissero normative nazionali e regionali si garantirà comunque il compimento delle attività triennali iniziative, con gli opportuni adattamenti. Art. 15 Intese territoriali Le parti si impegnano a diffondere il presente Accordo nei rispettivi ambiti di competenza ed a promuovere Intese con altrui soggetti istituzionali anche territorialmente competenti in materia di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro. Art. 16 Norma di rinvio Per quanto non espressamente richiamato nel presente Accordo, si rinvia alle previsioni contenute nei Protocolli e nelle Intese e Accordi-quadro di cui alle premesse, in quanto compatibili. Catanzaro, lì 13 settembre 2004 la tipologia dei percorsi integrati, gli elementi di forza e di debolezza; i livelli di integrazione tra istruzione e formazione; la corrispondenza tra i percorsi integrati ed i profili professionali prescelti; L Uff. Scolastico Regionale della Calabria Il Direttore Generale Dott. Ugo Panetta La Regione Calabria Assessorato alla Formazione Prof. L Assessore regionale alla F.P. Dott. Pietro Aiello

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