COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO. Rep. SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MMAB (MUSEO MONTELUPO ARCHIVIO BIBLIOTECA) DI P.ZZA VITTORIO VENETO, DEL
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1 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO Rep. (Provincia di Firenze) CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MMAB (MUSEO MONTELUPO ARCHIVIO BIBLIOTECA) DI P.ZZA VITTORIO VENETO, DEL CENTRO GIOVANI DI VIA GIRO LE MURA E DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DELLA PESA. IMPORTO ,00- CIG N. ZAF1C8F6C6 ; L anno duemilaquindici (2016) il giorno 23 del mese di dicembre presso la sede comunale TRA Il Comune di Montelupo Fiorentino, con sede in Montelupo Fiorentino (FI) Viale Cento Fiori 34, codice fiscale , siccome rappresentato dalla Sig.ra Bugetti Luisa, nata a Empoli (FI) il 21 gennaio 1960, domiciliata per la carica presso il palazzo comunale, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune predetto che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, giusto decreto di nomina del Sindaco n. 18 del 31/10/2014 ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, 3 comma lett.c) e 109, 2 comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, parte che nel proseguo potrà chiamarsi anche «amministrazione comunale» E la cooperativa sociale denominata Cooperativa Società Pegaso- Società 1
2 Cooperativa, con sede in Empoli (FI) Via Sottopoggio per San Donato n. 171 CAP 50055, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze codice fiscale , iscritta all Albo delle Società Cooperative col n. A dal 23/3/2005, iscritta all Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione B, siccome rappresentata dalla Sig. Francesco Cioni, nato a Empoli (FI) il 23 luglio 1985, domiciliato per la carica presso la sede legale della cooperativa sociale che rappresenta, come sopra indicata, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della predetta cooperativa sociale come risulta dalla visura camerale n.... conservata agli atti, in esecuzione del verbale del Consiglio d Amministrazione del 9/12/2014, conservato in copia agli atti del servizio competente, parte che nel proseguo potrà chiamarsi anche cooperativa sociale PREMESSO - che la predetta cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento delle attività inerenti i servizi degli enti pubblici finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate; - che le predette persone svantaggiate costituiscono almeno il 30% dei lavoratori; - che la predetta cooperativa si è dichiarata disponibile all esecuzione del servizio come specificato nel piano progetto presentato dalla stessa, nonché come previsto nel Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in sede di gara dalla stessa cooperativa per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/17, al prezzo di ,00 (prezzo del servizio) ,00 (oneri per la sicurezza per rischi 2
3 interferenziali presso il MMAB) per un totale di euro ,00 oltre IVA nella misura di legge e secondo quanto riportato nella presente convenzione approvata con la determinazione n. del con la quale i servizi oggetto della presente convenzione sono stati affidati alla Cooperativa Sociale Pegaso; - che la cooperativa sociale di cui trattasi è in regola con versamento dei contributi all Inps e dei premi all INAIL come risulta dal documento di regolarità contributiva in data 28/11/2016 conservato agli atti; TUTTO CIO PREMESSO che le parti riconoscono come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue ART.1 L amministrazione comunale affida alla Cooperativa Società Pegaso- Società Cooperativa, per la quale accetta il suo legale rappresentante Sig.Francesco Cioni, l espletamento del servizio di servizio di pulizia degli edifici dell area culturale del Comune di Montelupo Fiorentino: il MMAB (Montelupo Museo Archivio Biblioteca) in P.zza Vittorio Veneto n. 11/12, il Centro Giovani in via Giro Le Mura; nonchè i servizi igienici del Magazzino Comunale in via Della Pesa, secondo quanto di seguito riportato: - il legale rappresentante della cooperativa, come sopra costituitosi, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall art. 76 della predetta disposizione legislativa, che il personale utilizzato nei servizi oggetto della presente convenzione, è adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di pulizie e dell uso dei prodotti 3
4 per le pulizie, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08. La gestione del servizio di cui trattasi è finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all art.4, comma 1 della L.381/91. ART. 2 La cooperativa sociale provvederà alla gestione del servizio e delle attività affidatele attraverso l impiego di N. 4 operatori di cui n. 2 normodotati, n. 1 svantaggiato e n. 1 operatore disabile. La cooperativa sociale provvederà alle pulizie ed al mantenimento dei luoghi messi a disposizione dal Comune con scrupolosa attenzione e con la diligenza del buon padre di famiglia, garantendo il decoro e l igiene dell ambiente per la sua fruibilità da parte degli utenti e secondo quanto previsto nel Foglio Patti e Condizioni. ART.3 La Cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui alla presente convenzione tramite un organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia del servizio, che delle finalità di inserimento lavorativo previste. La Cooperativa svolge l attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di quanto contenuto nel piano progetto stesso, nel Foglio Patti e Condizioni e nella presente convenzione e si impegna a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. La Cooperativa dovrà conservare le strutture ove si svolge il servizio e le 4
5 relative attrezzature, da buon padre di famiglia, evitando qualsiasi danneggiamento e denunciando con tempestività all amministrazione comunale ogni e qualsiasi danno o deterioramento che venisse operato da terzi, nei confronti dei quali l amministrazione comunale si rivarrà per il risarcimento dei danni subiti. ART.4 Il responsabile delle attività oggetto della presente convenzione, per la Cooperativa sociale è Il Sig. Francesco Cioni. Il referente per l amministrazione comunale è la dott.ssa Benedetta Falteri per le pulizie presso il MMAB e il sig. Zeno Mancini per il magazzino comunale. ART.5 Non è previsto l impiego di volontari nell attività connessa al recupero e all inserimento lavorativo. ART.6 La Cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D.Lgs-81/08) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l organizzazione e svolgimento delle attività oggetto della convenzione. La cooperativa sociale si impegna a presentare copia del documento di valutazione del rischio ai sensi del D.lgs. 81/08 oltre agli attestati, del personale impegnato nel servizio, relativi alla formazione generica e di primo soccorso. Ai sensi dell art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 le parti richiamano a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non 5
6 materialmente allegato, il D.U.V.R.I da cui risulta che gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero per il Centro Giovani e il magazzino comunale, mentre sono pari a euro 1.000,00 (mille//00) per il MMAB. ART.7 La Cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della Cooperativa. La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell art.4 della L.381/91 per tutto il periodo della convenzione. ART.8 La Cooperativa assicura l applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate ed il rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei loro confronti e di dare comunicazione dei contributi versati all ente committente. I relativi oneri sono conteggiati nel corrispettivo di cui al successivo art. 11. ART.9 La Cooperativa sociale è tenuta a redigere ed a trasmettere all amministrazione comunale, alla scadenza del rapporto contrattuale, una relazione circa i risultati raggiunti nell attività di inserimento lavorativo e sull organizzazione del servizio. La Cooperativa si obbliga sin da ora a rivedere l organizzazione del servizio per adattarlo alle eventuali nuove esigenze che potrebbero insorgere. 6
7 ART.10 La presente convenzione è valida fino al 31/12/2017. ART.11 L amministrazione Comunale corrisponderà alla cooperativa sociale il corrispettivo mensile corrispondente ad un dodicesimo dell offerta economica presentata, e così per un importo pari ad 2.166,67 oltre IVA per tutta la durata del contratto. I prezzi orari indicati nel piano progetto tengono conto di qualunque costo di impresa che la cooperativa si assume, anche in riferimento alle procedure da attuare per l appropriato sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo. La cooperativa sociale provvederà all emissione di fatture elettroniche mensili entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferisce la competenza del documento ed il Comune provvederà al pagamento delle fatture stesse entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Sull importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell art. 4 del DPR n. 207/2010. ART.12 Presso l ufficio economato del Comune di Montelupo Fiorentino, è conservata tutta la documentazione afferente la presente convenzione. L amministrazione comunale procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell attività oggetto della presente convenzione ed in particolare riguardo alla qualità del servizio, in conformità con gli obiettivi previsti nel piano progetto presentato dalla Cooperativa sociale e conservato agli atti, all assicurazione dei volontari. Il personale della Cooperativa sociale, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo nei confronti 7
8 dell amministrazione comunale e risponde dell operato esclusivamente al responsabile della cooperativa sociale designato. L amministrazione comunale è esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell attività per la quale risponde unicamente la cooperativa sociale che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento possa causarsi, mediante polizza assicurativa n... rilasciata da Italiana Assicurazioni- Agenzia di Empoli. La cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto. ART.13 L accertamento di eventuali danni sarà effettuato dal responsabile del presente contratto nominato dal Comune alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla cooperativa sociale. Il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla cooperativa il giorno e l ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza della cooperativa a partecipare all accertamento, il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa. Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, il Comune potrà applicare alla cooperativa una penale pari a 1/10 del canone mensile per ogni giorno di non espletamento del servizio. Qualora, per quanto stabilito nella presente convenzione e nel piano progetto 8
9 presentato dalla cooperativa, il Comune dovesse constatare negligenze nelle stato di efficienza e funzionalità del servizio e/o difformità parziali o totali nella esecuzione del servizio rispetto al piano progetto approvato, ne darà comunicazione scritta alla cooperativa sociale la quale, nel tempo indicatogli, dovrà adempiere. Scaduto il termine assegnato, senza che la cooperativa abbia adempiuto, l amministrazione comunale potrà disporre la risoluzione anticipata della presente convenzione, oltre all eventuale richiesta di risarcimento danni anche in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro soggetto il servizio oggetto della presente convenzione. ART.14 La cooperativa Pegaso assume gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 obbligandosi a porre la stessa clausola a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale, negli eventuali rapporti contrattuali conclusi con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dal servizio oggetto del presente atto. La Cooperativa sociale dichiara che le somme ricevute in conto od a saldo della presente convenzione saranno riscosse dalla stessa tramite bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che sarà comunicato al servizio finanziario del Comune unitamente alle generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso ed in tal senso anche si obbliga. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Il mancato utilizzo del bonifico ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 9
10 La Cooperativa sociale si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ART. 15 La cooperativa sociale, tramite il proprio legale rappresentante, dà atto di quanto segue: - di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 nonché copia della deliberazione della G.C. n. 101 del 19/12/2013, esecutiva, recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune; - di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detti codici di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell art del codice civile. ART. 16 Le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico della cooperativa sociale. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, in particolare L.R.381/91 e L.R.87/97 e successive modificazioni ART. 17 1
11 Le parti dichiarano che il presente atto avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato in caso d uso ai sensi dell art.1, lett. b) Parte seconda della Tariffa di cui al D.P.R. 131/86 e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente atto inoltre, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 460/97 è esente da imposta di bollo in quanto la cooperativa sociale è una O.N.L.U.S Il presente atto, formato in modalità elettronica, in segno di completa accettazione di tutto quanto in esso contenuto viene firmato digitalmente dalle parti ai sensi degli articoli 1, comma1 lettera s), 21 comma 2 e 28 del D.Lgs. 82/2005 e le parti dichiarano che i certificati di firma da esse utilizzati sono validi e conformi all art. 1, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 82/2005. Il Responsabile del servizio La Cooperativa Sociale Luisa Bugetti Francesco Cioni 1
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