COMMISSIONE. Linee Guida per la presentazione dei P.A.M.A.
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1 Dipartimento X Politiche Ambientali ed Agricole Comune di Roma COMMISSIONE PER L ESAME DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE E DEI PIANI AMBIENTALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO (D.D. n. 841 del ) Linee Guida per la presentazione dei P.A.M.A. Premessa Come previsto dall art. n. 2 del Regolamento della Commissione per l esame dei PAMA del X Dipartimento del Comune di Roma, si riportano di seguito alcuni elementi utili quali riferimenti nell ambito dell attività di valutazione dei Piani da parte dei componenti della suddetta Commissione. 1.0 La figura del proponente L art. 57 della L.R. 38/99 prevede che per le zone agricole, il PAMA sia presentato dagli imprenditori agricoli, così come definiti all articolo 2135 del codice civile, singoli o associati. La normativa comunale prevede che il PAMA è un Piano di iniziativa privata o eventualmente anche pubblica, se su area pubblica, presentato dal proprietario del fondo o dal conduttore dell azienda agricola, o dal legale rappresentante di cooperative agricole e associazioni di imprenditori agricoli - costituite ai sensi della legislazione vigente - o di società cooperative o associazioni con finalità di gestione agricola del territorio e di promozione delle attività integrative legate al tempo libero, all educazione ambientale, all agriturismo. Si deve a tale proposito ricordare che il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prevede che l'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 1
2 Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. 2.0 Gli interventi previsti dal Piano Secondo quanto prescritto dalla normativa del Comune di Roma (Del. G. R. n. 856/2004) il PAMA è sottoposto alla procedura di cui all art. 57 della L.R. 38/99. Tale articolo prevede che il Piano, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi; detto Piano (PUA PAMA) deve essere sottoposto al preventivo parere di una commissione comunale che si dovrà in particolare esprimere su: a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali; b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici; c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore. Il comma 5 del suddetto art. 57 della 38/99 prescrive inoltre l'obbligo per il richiedente di: a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali; b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano; c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione; d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse; e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono. Da ciò è possibile desumere che i nuovi fabbricati previsti dal Piano dovranno possedere i requisiti di ruralità previsti dalla legge. I fabbricati rurali sono tutti i manufatti che per destinazione economica si ritengono necessari 2
3 al normale esercizio di un'azienda agraria 1. Per legge vanno annoverati rurali i locali destinati (Art. 16 del Testo Unico R.D. 08/10/1931, n D.P.R. 29/9/1973, n. 604 e successive integrazioni): - all'abitazione delle persone addette alla coltivazione e alla custodia del fondo e alla vigilanza dei lavoratori agricoli; - al ricovero del bestiame e degli animali di bassa corte, sempreché essi costituiscano una pertinenza del fondo e la loro alimentazione si effettui, per almeno un quarto, con foraggi o mangimi prodotti dallo stesso fondo, quali stalle, ovili, porcili, pollai, ecc.; - alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti in prevalenza dal fondo di cui i locali stessi sono parte integrante, quali cantine, magazzini, caseifici, fienili, silos, ecc.; - alla custodia e alla manutenzione delle macchine e degli attrezzi agricoli in quanto costituenti lo strumento tecnico necessario per la normale gestione del fondo di cui fanno parte integrante: tettoie, capannoni, porticati, rimesse, ecc. A solo titolo indicativo, relativamente alle definizioni di casa di abitazione e di annesso rustico, è utile ricordare che gli investimenti, per la loro realizzazione, hanno il carattere del miglioramento fondiario in quanto trattasi di capitali stabilmente investiti sul capitale terra. Il miglioramento fondiario per essere riconosciuto tale deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti: deve essere conveniente: l'incremento di valore fondiario o di reddito o di P.L.V. che ne consegue deve almeno essere pari al costo per la sua esecuzione 2 ; deve essere proporzionato al fondo; deve essere in connessione con le sue esigenze, valutate anche secondo il criterio della normalità; deve essere riconosciuto tecnicamente idoneo per gli scopi che si intendono perseguire: anche a tale riguardo può essere preso a confronto il carattere della normalità. In particolare l'annesso rustico deve costituire una pertinenza del fondo agricolo, essere connesso con l'esercizio su di esso di una attività agricola e soddisfare a un collegamento funzionale con il fondo stesso. Non si può pertanto considerare rurale un manufatto che, nei limiti dell'ordinarietà, non risponda ad uno dei requisiti sopra indicati. non sono comunque le caratteristiche costruttive che fanno distinguere un fabbricato civile da un altro rurale, ma soltanto la destinazione economica del fabbricato stesso. In considerazione di quanto sopra descritto è possibile affermare che in un fondo rustico, per quanto concerne i fabbricati, tre sono praticamente i casi che si possono presentare: Fabbricati sufficienti e proporzionali alle normali esigenze aziendali; 1 Cfr. I. Michieli, Trattato di estimo Edagricole, Il bilancio aziendale post miglioramento dovrà quindi riportare il valore dei nuovi immobili tra le dotazioni fondiarie con la relativa incidenza tra le voci di spesa: manutenzione ordinaria e assicurazione fabbricati e manufatti, quote di ammortamento, ecc. 3
4 Fabbricati insufficienti al normale fabbisogno aziendale; Fabbricati eccedenti il normale fabbisogno aziendale. A tale proprosito, tornando alla normativa regionale, è bene ricordare che l art. 54 della citata L. 38/99, in merito all edificazione in zona agricola, vieta: a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili; b) ogni lottizzazione a scopo edilizio; c) l apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l utilizzazione agricola e forestale del suolo. Inoltre, il successivo art. 55 della stessa legge prevede che: - (1 comma) Fermo restando l obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse 3 ; - (5 comma) Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell azienda agricola. Per quanto attiene infine alla voce attività zootecniche eventualmente previste dal Piano ed in particolare al carico di bestiame compatibile, si ritiene opportuno - anche con rimando a quanto stabilito dalle NTA del NPRG adottato dal Comune di Roma utilizzare, quali parametri di riferimento, i rapporti Unità Bovino Adulto/ha di Superficie foraggiera (UBA/s.f.) indicati dal codice di Buona Pratica Agricola normale (BPAn). N. B.: La realizzazione del PAMA è garantita con atto d obbligo unilaterale redatto ai sensi dell art.57, comma 4, LR 38/1999, da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura del richiedente. Tale Atto d Obbligo o Convenzione stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di: 3 Anche la DGR Lazio 12 dicembre 2000, n Criteri ed indirizzi per l individuazione delle diverse aree produttive del Lazio, ai fini degli adempimenti comunali di cui all art. 2 della L.R. 4 settembre 2000, n. 28, solo in parte modificata dalla L.R. 17 marzo 2003, n. 8, al punto 4. Rilascio delle concessioni in zona agricola, prescrive che: - l edificazione dovrà essere strettamente correlata alla conduzione del fondo, relazionata alla contingenza dell attualità produttiva e nel presupposto di una sua continuità temporale; - il rilascio dovrà essere subordinato alla verifica che l edificazione si inserisca, laddove possibile, in un unico aggregato nell ambito dell azienda agraria e che sarà strettamente funzionale alle reali esigenze residenziali del nucleo familiare. 4
5 a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali; b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano; c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione; d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse; e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono. Il PAMA ha durata poliennale e comunque non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su richiesta dell azienda agricola dopo il triennio, a scadenze biennali con le stesse procedure relative all approvazione. All atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni previste dal PAMA, verrà istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell edificio per cui si è richiesta la concessione. Trascorsi tre anni dal rilascio della concessione edilizia l Amministrazione comunale potrà eseguire una verifica sui luoghi finalizzata ad accertare l effettiva realizzazione della totalità degli interventi previsti nel Piano. Qualora tale verifica non avesse esito positivo, il Parere rilasciato dal X Dipartimento sul Piano perderà di efficacia e ne verrà data contestuale comunicazione agli uffici competenti. Si ricorda infine che le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38, estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell articolo 55 della suddetta legge. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo. 5
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