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1 Revisione dell assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Schema di decreto legislativo n. 277) N aprile 2016

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Revisione dell assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Schema di decreto legislativo n. 277) N aprile 2016

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

4 Estremi del provvedimento Atto n.: 277 Natura dell atto: Titolo breve: Schema di decreto legislativo Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 Riferimento normativo: articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 Relatore per la Commissione di merito: Gruppo: Garofani PD Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla IV Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 26 aprile 2016) Alla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 26 aprile 2016)

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6 INDICE ARTICOLO DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 7/ ARTICOLI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 8/ I

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8 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. I due decreti legislativi sono stati adottati in attuazione della legge n. 244/2012, recante delega per la revisione dello strumento militare nazionale. Il provvedimento è adottato ai sensi dell art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012, che consente al Governo di adottare - entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti legislativi 1 - disposizioni integrative e correttive delle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Con riferimento al D.lgs. n. 7/2014, si rammenta che questo è stato adottato in attuazione dell articolo 2, comma 1, lett. a), b) e d) della legge n. 244/2012. Tali norme individuano, tra i principi e i criteri direttivi, la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche delle Forze armate anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedi, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto. L articolo 1, comma 2, della legge n. 244/2012 ha previsto, altresì, che i risparmi di spesa derivanti dall adozione dei decreti delegati (D.lgs. nn. 7 e 8 del 2014) potranno essere destinati 2 alle esigenze della Difesa, al netto degli effetti di risparmio prodotti dalle disposizioni del DL 95/2012 relative alle FF.AA. e al Ministero della difesa, che sono destinati, in virtù del medesimo decreto, al miglioramento dei saldi bilancio 3. Si evidenzia che alle norme di legge e al decreto legislativo n. 7 del 2014, non sono stati ascritti effetti finanziari. A tale riguardo, la RT relativa al D.lgs. n. 7/2014, sintetizza in una tabella 4 gli effetti economici, non scontati preventivamente, connessi al programma di revisione strutturale fornendo il quadro delle minori esigenze di spesa per ciascun anno dal 2014 al 2025, evidenziando un effetto cumulativo complessivo di minor spesa al 2025 di euro e precisando, comunque, che le disponibilità così ricavate saranno destinate a contribuire al riequilibrio dei principali settori di spesa della funzione Difesa secondo le seguenti proporzioni: 50% personale, 25% esercizio, 25% investimento. Tali minori oneri vengono definiti dalla RT come di carattere programmatico e meramente previsionale, tenuto conto che gli effetti finanziari reali al termine del processo di riordino potranno essere rilevati soltanto a consuntivo febbraio Ai sensi dell art. 4, della medesima legge. 3 Il DL 95/2012 reca disposizioni (articolo 7, commi da 12 a 15) finalizzate alla riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Con riguardo al Ministero della difesa erano ascritti dalla RT risparmi, ai fini di saldi di finanza pubblica, pari a 269,5 milioni a decorrere dal Per i dettagli si rinvia alla tabella D, della relazione tecnica relativa allo schema di decreto legislativo n

9 In merito al D.lgs. n. 8/2014, si rammenta, altresì, che questo è stato adottato in attuazione dell articolo 2, comma 1, lett. c) ed e) e dell articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 244/2012. Tali disposizioni, tra i principi e i criteri direttivi, prevedono: modalità anche negoziali di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle FF.AA. in favore di altri soggetti, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie [articolo 2, comma 1, lett. c)]; verifica dei programmi d armamento basata sulla rimodulazione degli impegni [articolo 2, comma 1, lett. e)]; revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (articolo 3, commi 1 e 2). Anche in tal caso, alle norme richiamate non sono stati ascritti effetti finanziari. A tale riguardo, la RT relativa al D.lgs. n. 8/2014 evidenziava gli effetti economici non scontati ai fini dei saldi, attesi dalle misure di riduzione delle dotazioni organiche del personale della Difesa e dalle altre misure finalizzate all ottimizzazione della funzionalità del dicastero, precisando che le minori esigenze finanziarie derivanti dalla revisione dello strumento militare, al netto di quelle derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate e al Ministero della difesa di cui al DL n. 95/2012, andranno considerate, anche in tal caso, in relazione all obiettivo del riequilibrio generale del bilancio della funzione difesa nei termini proporzionali ritenuti ottimali già evidenziati. Si evidenzia, infine, che ai sensi dell art. 4, comma 1, della legge n. 244/2012, in relazione, tra l altro, ai processi di riassetto e riduzione degli organici, di cui ai D.lgs. nn. 7 e 8/2014, dispone che la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF) riporti, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo. Il medesimo articolo prevede altresì che la legge di stabilità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provveda alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa. Le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative. Si prevede infine (art. 4, comma 1, lett. d) che nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, alla quale si rinvia per l illustrazione degli elementi di dettaglio 5. 5 V. relazione tecnica allegata all atto del Governo n

10 Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLO 1 Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 7/2014 Normativa vigente: il D.lgs. n. 7/2014, fra l'altro, ha introdotto nel Codice dell'ordinamento militare gli articoli da 2188-bis a 2188-quinquies che prevedono un programma sessennale di revisione in senso riduttivo degli assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate (Comandi, enti e reparti delle Aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% così come previsto, tra i principi e i criteri direttivi, dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge di delega n. 244/2012. La norma reca, tra l altro, la novella degli articoli 2188-bis e 2188-quater del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell ordinamento militare), concernenti il programma di rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi, rispettivamente dell Esercito italiano e dell Aeronautica militare, mediante la soppressione e la riconfigurazione di comandi ed enti operativi o di supporto [comma 1, lett. p) e q)]. Vengono, altresì, modificati gli artt. 306 e 307, del Codice dell ordinamento militare, disciplinanti la dismissione, rispettivamente, di alloggi di servizio e di altri beni immobili del Ministero della difesa. In particolare viene disposta la trasformazione da annuale in biennale del termine previsto 6 per l adozione del decreto di gestione del patrimonio alloggiativo della Difesa, nonché la conferma del diritto di prelazione per l acquisto dell alloggio da parte del conduttore, escludendo, altresì, dal diritto di prelazione il conduttore proprietario di altra abitazione ubicata nella medesima provincia (comma 1, lett. n); Viene, inoltre, confermato il diritto di prelazione 7 ai concessionari a titolo gratuito di beni immobili militari, nell ambito della procedura di alienazione del bene oggetto di concessione prevista alla scadenza 8 della medesima. La novella prevede, altresì, che nel riconoscimento di tale diritto di prelazione si tenga conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione [comma 1, lett. n), n. 1.2)]. 6 Ai sensi dell art. 306, comma 2, del COM. 7 Di cui all art. 307, comma 3-bis, del COM. 8 La durata della concessione prevista dal comma 307, comma 3-bis, del COM è decennale e non è rinnovabile

11 La relazione tecnica afferma che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto, nel suo complesso, ad apportare integrazioni e correzioni ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, prevalentemente attraverso la modifica di alcuni articoli del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell ordinamento militare - COM). Con riguardo alle disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dell assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, di cui al D.lgs. n. 7/2014 (Articolo l), la relazione tecnica afferma che le modifiche recate con il presente provvedimento si connotano per il carattere della marginalità ; ciò, in quanto con il provvedimento in esame non sono incisi, e dunque sono rimasti pienamente validi nella propria connotazione originaria, i seguenti profili: a) le premesse concettuali della rimodulazione strutturale e ordinativa delle Forze armate; b) l attuazione dei principi di cui all art. 2, comma l, lett. b) della legge di delega; c) l approccio metodologico; d) lo strumento attuativo del programma di riduzioni; e) la filosofia di razionalizzazione, riorganizzazione e revisione strutturale e infrastrutturale dello strumento militare. Sul punto, la relazione tecnica fa integrale rinvio alla RT di accompagnamento al D.lgs. n. 7/ La relazione tecnica evidenza, altresì, che la summenzionata marginalità è comprovata, tra l altro, dal fatto che: con riferimento alla Marina militare sono stati integralmente confermati gli interventi in riduzione previsti dall articolo 2188-ter, del COM che pertanto non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame; con riguardo all Aeronautica militare il provvedimento in esame si è limitato, invece a prorogare di un anno [dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016], la soppressione del 50 Stormo con sede a Piacenza e ad aggiungere, fra le riconfigurazioni [di cui all articolo 2188-quater), comma l, lett. b)] quella del Poligono di Salto di Quirra. Gli interventi correttivi al programma di riduzione recati dal provvedimento in esame riguardano, dunque, principalmente l Esercito e sono volti ad introdurre effetti di ulteriore razionalizzazione soprattutto attraverso una più intensa applicazione del principio riorganizzatorio dell accorpamento delle funzioni 10. Viene, altresì, precisato che le modifiche apportate al programma originario non sono in grado d incidere negativamente sulla percentuale minima di riduzione, imposta dal citato art. 2, comma. 1, lett. b) della 9 Visualizzabile al seguente link: 10 La relazione tecnica rinvia alla relazione illustrativa, per l esposizione dei termini e della portata del programma di riduzione degli assetti strutturali delle Forze amate, così come rimodulato dal presente provvedimento

12 legge di delega e che anzi, tenuto presente l incremento meramente numerico delle soppressioni e delle riconfigurazioni, la percentuale di riduzione, semmai, è da valutarsi, in rialzo, ancorché di poco. La relazione tecnica riporta 11 in una tabella (Tabella A) l intero programma delle riorganizzazioni strutturali (soppressioni e riconfigurazioni) dello strumento militare, nei termini in cui questo risulta modificato ovvero integrato dal presente provvedimento. La relazione tecnica riporta, altresì, una tabella che evidenzia la percentuale di riduzione degli assetti (31,75 %), conseguita per effetto del programma di rimodulazione realizzato con lo schema di decreto in esame e mostra come tale riduzione percentuale - in linea con quella prevista ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. b) della legge di delega sia superiore a quella ascritta (31,52 %) dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto legislativo n. 7/2014 agli interventi di riassetto disposti dal medesimo decreto 12. La relazione tecnica precisa che con riferimento ai Comandi/Enti non soggetti a riordino, rispetto al decreto legislativo n. 7, il numero complessivo delle strutture ordinative non interessate dal riordino, sia in termini di soppressione che di riconfigurazione, è sceso da 382 a 380 in virtù del fatto il presente provvedimento, determina l'inclusione fra gli enti comandi soggetti a riordino ai sensi dell art bis, del COM anche il Centro studi e ricerche sanità e veterinaria dell'esercito e il poligono di tiro interforze di Salto di Quirra assegnato alla gestione dell'aeronautica non inclusi nel programma originario. Con riguardo ai Comandi/Enti soppressi, il numero complessivo delle soppressioni s'incrementa di un'unità in ragione della prevista soppressione del Centro studi e ricerche sanita e veterinaria dell Esercito. In merito ai Comandi/Enti riorganizzati, il numero complessivo delle riorganizzazioni s'incrementa di una sola unità in ragione di quella aggiuntiva prevista in seno al poligono interforze di Salto di Quirra. Le ulteriori riconfigurazioni e accorpamenti, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, non determinano effetti trattandosi di provvedimenti di riconfigurazione riferiti ad enti, comandi e strutture ordinative già riconfiguratati ai sensi del decreto legislativo n. 7 e dunque già considerati nella determinazione della percentuale di riduzione originariamente conseguita. La relazione tecnica afferma che la marginale rimodulazione del programma, nei termini percentuali sopra evidenziati, non comporta riflessi rilevabili sulle stime, effettuate in termini programmatici, delle minori esigenze di spesa preventivate e rappresentate dalla Tabella D della relazione tecnica di accompagnamento al D.lgs. n. 7/2014 (euro complessivi per il periodo ) che dunque, in questa sede, vengono integralmente confermate. La relazione tecnica afferma che la metodologia seguita per la citata quantificazione programmatica, riferita non solo all esito dell intero programma di revisione strutturale, ma anche a ciascun anno in cui 11 Con evidenza della disaggregazione per Forza armata e della tipologia di provvedimento da adottare ai fini del riassetto (decreto ministeriale, ovvero determinazione ordinativa dei Capi di stato maggiore). 12 Per eventuali approfondimenti si rinvia alla relazione tecnica allegata al testo del provvedimento in esame (AG. n. 277) - 7 -

13 questo si articola - ferma restando, in ogni caso, la necessità delle previste verifiche a consuntivo - si basa sull utilizzo, quale parametro di calcolo, del costo medio di gestione delle strutture parametrato per unità di personale; parametro, quest ultimo, individuato in ragione di risultanze oggettive fissate al 31 dicembre 2012, e cioè dei costi totali di gestione delle Forze Armate, con esposizione delle spese per voci di costo e dello sviluppo programmatico delle dotazioni annue medie del personale. Alla luce di quanto sopra riepilogato, anche con riferimento ai parametri e alla metodologia di calcolo delle stime delle minori esigenze di spesa, la relazione tecnica rileva che le marginali modifiche allo stesso programma non sono in grado di incidere né sul decalage degli organici di personale e cioè sullo sviluppo programmatico delle dotazioni annue medie del personale, né sugli altri parametri di calcolo. Conseguentemente vengono confermate le suddette stime programmatiche. La relazione tecnica afferma, inoltre, che gli eventuali scostamenti dalle citate stime, attualmente non rilevati, laddove invece risulteranno in concreto esistenti, anche in parte minima, potranno essere quantificati e accertati in occasione delle necessarie fasi di verifica, parziali e a consuntivo, d intesa con la Ragioneria generale dello Stato, così come previsto dall art. 4 della legge n. 244/2012. La relazione tecnica evidenzia che risulta altresì accertata l invarianza di spesa anche con riferimento al reimpiego del personale civile, derivante dall applicazione delle misure di cui all art. 21 della legge n. 836/1973, relativamente alla corresponsione della sola indennità di prima sistemazione, cosi come modificate dall art. 4, comma 44, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012). Si rammenta che la richiamata disposizione della legge di stabilità 2012, ha soppresso tutte le indennità e i compensi connessi al trasferimento d autorità per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni. In particolare è stata soppressa: l indennità di trasferta per il tempo impiegato per il viaggio; il rimborso delle spese sostenute per il viaggio; il rimborso per le spese per il trasporto di mobili e masserizie. In relazione alla specificità dei comparti è stato escluso dall applicazione della norma il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Infatti, relativamente agli ulteriori provvedimenti di riconfigurazione dell Esercito e dell Aeronautica introdotti con il presente provvedimento correttivo, la relazione tecnica sottolinea che questi non comportano alcun caso di trasferimento d autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente, trattandosi di provvedimenti di riconfigurazione per accorpamento di strutture spesso insistenti addirittura nel medesimo sedime. Al riguardo, si osserva che l articolo 1 del provvedimento in esame è volto a modificare ed integrare le disposizioni del D.lgs. n. 7/2014 che, in attuazione delle norme di delega contenute nella legge 244/2012, hanno ridefinito in senso riduttivo l assetto strutturale e - 8 -

14 organizzativo delle Forze armate nell ambito di un programma sessennale volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%. Pertanto alla disposizione in esame, al pari di quanto previsto per il decreto legislativo n. 7/2014, non sono ascritti effetti scontati ai fini dei saldi, di finanza pubblica, in quanto, i relativi risparmi 13 sono programmaticamente destinati alle esigenze della Difesa. Dette disponibilità, secondo quanto stabilito dalla legge delega n. 244/2012, dovrebbero costituire risorse aggiuntive rispetto ai risparmi scontati (269,5 oneri annui dal 2016) con riferimento al DL. n. 95/2012. Premessa l opportunità di una conferma circa il carattere effettivamente addizionale delle risorse di cui all articolo in esame rispetto ai predetti risparmi, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione. ARTICOLI 2-14 Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 8/2014 Normativa vigente: l'articolo 2, comma 3, del DL 95/2012, ha demandato ad un DPCM la riduzione (entro il 1 gennaio 2016) della dotazione organica delle Forze armate (in precedenza fissata dall art. 798, comma 1, del Codice dell ordinamento militare in unità). La riduzione deve avvenire in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale ripartizione dei volumi organici. In attuazione di tale norma il DPCM 11 gennaio 2013 ha fissato la dotazione organica a unità. L art. 3, comma 1, lett. a) e b), della legge 244/2012 ha previsto, con riguardo al personale militare: a) la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'esercito, della Marina e dell'aeronautica a unità, da conseguire entro il 2024; b) la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente (per le medesime armi, escluso il Corpo delle capitanerie di porto) a 310 unità di ufficiali generali e ammiragli e a unità di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente. L art. 3, comma 2, della legge 244/2012 ha previsto, con riguardo al personale civile, la riduzione entro il 2024 delle dotazioni organiche complessive a unità. L articolo 4, comma 1, della medesima legge ha previsto che le risorse recuperate a seguito dell attuazione del processo di revisione dello strumento militare vengano destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative. Il D. lgs. n. 8/2014, ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 244/2014, provvedendo alla modifica del Codice dell ordinamento militare e alla riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa nei termini sopra evidenziati. La relazione tecnica relativa al 13 Come previsto dalla legge delega n. 244/

15 D.lgs. n. 8/2014 dà conto dei risparmi attesi dal processo riordino con specifico riferimento ai singoli interventi disposti 14. Le norme recano disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché di funzionalità della medesima amministrazione. In particolare si dispone: l unificazione dei Corpi del genio navale e delle armi navali della Marina militare nel nuovo Corpo del genio della Marina militare, suddiviso in tre specialità (genio navale, armi navali e infrastrutture) (articoli 2 e 3). Nello specifico, l articolo 2 disciplina il processo di unificazione in riferimento prevedendo il transito e il trasferimento degli ufficiali in servizio nei vari corpi del genio navale e delle armi navali nei ruoli dell istituendo Corpo del Genio della Marina; l articolo 3 reca, altresì, taluni interventi di natura transitoria. I transiti e i trasferimenti avvengono mantenendo l anzianità di grado e la posizione di stato. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, vengono determinate con DPCM ai sensi dell art ter del COM 15. Viene, altresì, previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2017 il numero delle promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale dell istituendo Corpo, nelle varie specialità, è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità del nuovo Corpo. la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale delle Forze armate e dell Arma dei Carabinieri (articolo 4). In particolare, la norma interviene sulle discipline relative al collocamento in congedo per inidoneità militare e/o professionale, ai periodi minimi di frequenza dei corsi istituzionali, agli obblighi di ferma, al calcolo delle aliquote di ufficiali dell Arma dei carabinieri da collocare in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), al transito di ufficiali dell Aeronautica in congedo in altri ruoli, ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alla gestione dei sottoufficiali appartenenti alle bande musicali delle Forze armate non più idonei; la revisione della disciplina dell avanzamento degli ufficiali dell Esercito italiano, della Marina militare, dell Aeronautica militare e dell Arma dei Carabinieri con le relative disposizioni transitorie (articoli 5 e 6). L articolo 5, in particolare prevede la soppressione dell articolo 1067, comma 4, del COM al fine di eliminare la possibile coesistenza, prevista a legislazione vigente, di un quadro di avanzamento a scelta e di anzianità per lo stesso grado (lettera a). Viene, altresì, modificato l articolo 1084 del COM 16 estendendo la possibilità di accedere alla promozione al grado superiore per cessazione dal servizio al personale 14 Sul punto Cfr.: nota di verifica delle quantificazioni (Servizio bilancio dello Stato-Servizio Commissioni) n ottobre 2013, relativa allo schema di decreto legislativo n L art ter del COM disciplina la riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'aeronautica a unità complessive. 16 Si evidenzia che l art del COM che disciplina una specifica ipotesi di promozione alla vigilia non è stato interessato dalle abrogazioni disposte dal comma 258, della legge di stabilità 2015, che ha previsto la generale Abrogazione dell istituto delle promozione alla vigilia della cessazione dal servizio per il personale delle FF.AA. Sul punto Cfr.: quanto evidenziato nella relazione tecnica

16 militare deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, superando la limitazione che a normativa vigente circoscrive l accesso a tale beneficio ai i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'arma dei carabinieri (lettera b). Viene modificato l'articolo 1090 del COM, con l introduzione della verifica della sussistenza dei requisiti generali di avanzamento, ai fini della promozione successiva, anche per gli ufficiali promossi a seguito di ricorso (lettera c). La disposizione sopprime, inoltre, il comma 5 dell'articolo 1099 del COM che consente promozioni annuali extra-organico per i tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD) (lettera d). Viene, altresì, modificata una nota contenuta nei dei Quadri IV e V delle Tabelle 1, 2 e 3 allegate al COM, al fine di consentire il collocamento in posizione sovrannumeraria dei maggiori generali dei vertici dei corpi logistici delle Forze armate, quando siano destinati ad incarichi di direttore generale/centrale (lettera e). Viene aggiunta, altresì, una nota ai Quadri IV e V delle Tabelle 1 e 3 allegate al COM, al fine di rivedere la ripartizione tra i ruoli delle dotazioni organiche dell alta dirigenza per le esigenze di impiego dell Esercito e dell Aeronautica, nelle posizioni organiche dei maggiori generali (e gradi corrispondenti) dei Corpi di sanità e di commissariato (lettera f). E prevista, quindi, la sostituzione dei Quadri II e VII della Tabella 3 allegata al COM rispettivamente riguardanti il ruolo normale e il ruolo speciale delle Armi dell'aeronautica, allo scopo di modificare l'assetto organico dei due ruoli con lo spostamento di 16 ufficiali dal ruolo speciale al ruolo normale, con un aumento di due colonnelli nelle dotazioni organiche del ruolo normale e una corrispondente riduzione nel ruolo speciale (lettera g). Viene integrato, inoltre, il Quadro VIII della Tabella 3 allegata al COM in materia di servizio utile per l avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (lettera h). Viene, infine modificato il Quadro II della Tabella 4 allegata al COM, riducendo da 10 a 9 anni l'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'arma dei carabinieri (lettera i). Le disposizioni transitorie di cui all articolo 6, prevedono che con decreto del Ministro della difesa, per il 2017 e il 2018, possa essere ridotto il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello nel limite del 30 per cento (lettera a). Viene anticipata di un anno la rimodulazione dell iter formativo degli ufficiali dell attuale 3^ classe dell Accademia navale di Livorno (lettera b) e viene prevista la non applicabilità del requisito della laurea specialistica per l'avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo naviganti normale e del ruolo normale delle armi dell'aeronautica militare aventi anzianità di grado 2010 (lettera c). La disposizione detta, infine, un regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli SPAD (lettera d). la revisione della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell avanzamento dei sottufficiali dell Esercito italiano, della Marina militare, dell Aeronautica militare e dell Arma dei carabinieri con le relative disposizioni transitorie (articoli 7 e 8); la revisione della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell avanzamento dei graduati e militari di truppa dell Esercito italiano, della

17 Marina militare, dell Aeronautica militare e dell Arma dei Carabinieri con le relative disposizioni transitorie (articoli 9 e 10); Tra le disposizioni di cui all articolo 9, comma 1, viene prevista la modifica dell art del COM, al fine di inserirvi una previsione in materia di paghe giornaliere dovute agli allievi delle scuole e accademie militari, che vengono fissate, con il rinvio all art. 1791, comma 2, del COM, al 70% dello stipendio parametrale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente, a fronte di quanto previsto a normativa vigente che non indica alcun parametro percentuale (lettera e). Il comma 1 dell articolo 10, in particolare, modifica l'articolo 2209-septies del COM al fine di prevedere che nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici (nel 2024), il personale militare non dirigente in eccedenza, possa essere collocato in aspettativa per riduzione quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica (ARQ): - d'autorità a 3 anni dal limite di età (anziché a 2 anni, come previsto a legislazione vigente) e potrà fruire della possibilità, riconosciuta a legislazione vigente ai soli dirigenti, di essere collocato in ARQ; - a domanda a non più di 5 anni dal limite di età, prescindendo dai requisiti pensionistici (attualmente tale possibilità è riservata al personale in possesso di detti requisiti) (lettera a). Viene, inoltre, modificato l'articolo 2209-octies del COM anticipando dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare (lettera b). Viene, inoltre, modificato l'articolo 2229 del COM concernente disposizioni transitorie per il collocamento del personale militare nella posizione di ausiliaria prevedendo che le posizioni non impiegate per una categoria al fini del collocamento anticipato in ausiliaria a domanda possano essere destinate all'altra categoria, nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Viene, inoltre, prorogata fino al 2024, la possibilità di transito in ausiliaria a domanda di personale con almeno 40 anni di servizio effettivo (lettera c). Viene, quindi, conseguentemente modificato anche l'articolo 2230 del COM, disponendo un incremento totale dei contingenti di ufficiali e di marescialli da collocare in ausiliaria a domanda a cinque anni dai limiti di età, per gli anni dal 2016 al 2024, pari a 377 unità per gli ufficiali e unità per i sottufficiali (lettera d). Vengono, inoltre, dettate disposizioni in materia di formazione del personale civile del Ministero della difesa (articolo 11) in materia di sanità militare e misure di assistenza (articolo 12) e in tema di razionalizzazione delle procedure di nomina dei vertici militari (articolo 14). L articolo 11, tra l altro prevede la modifica dell articolo 2259-ter, comma 7, del COM (lettera c) al fine di anticipare dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale stesso. L articolo 12, comma 1, alla lettera a) introduce l articolo

18 bis nel COM prevedendo in modo espresso l obbligo per il personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all estero. La relazione tecnica, con riguardo alle disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 8/2014 (Articoli da l a 14), evidenzia quanto segue. 1 Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare (Artt. 2 e 3). L articolo 2, comma l, contiene una serie di interventi normativi, di cui alle lettere da a) ad o), diretti, in un ottica di razionalizzazione e revisione dei profili di carriera degli ufficiali e in attuazione del criterio di delega di cui all art. 3, comma 1, lett. c), della legge n. 244/2012, a disciplinare l unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nell istituendo Corpo del genio della Marina, dal l gennaio L intervento è volto ad omologare la configurazione generale degli organici della Marina militare a quella di Esercito e Aeronautica, che dispongono di un solo corpo ingegneri. Tale unificazione comporta, tra ruoli nomali e speciali, un risparmio di 251 ufficiali rispetto alla sommatoria di quelli che componevano i preesistenti Corpi del genio navale e delle Armi navali; le unità recuperate vengono pertanto contestualmente trasferite, sul piano numerico, nel Corpo di stato maggiore della Marina, ferma restando l invarianza complessiva delle dotazioni organiche degli ufficiali della medesima Forza armata, fissata a regime in 4000 unità, ad esclusione del Corpo delle capitanerie di porto, dall articolo 798-bis del Codice. Lo sviluppo dei nuovi organici dell istituendo Corpo del genio della Marina e del Corpo di Stato maggiore della Marina, illustrato nell Allegato l alla relazione tecnica (al quale si rinvia per approfondimenti) non determina pertanto nuovi o maggiori oneri. L articolo 3, comma l, reca invece alcuni interventi normativi di natura transitoria, di cui alle lett. a) e b), volti a conseguire l obiettivo dell unificazione in parola e anch essi privi di nuovi o maggiori oneri. 2 Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'esercito italiano, della Marina militare, dell Aeronautica militare e dell'arma dei carabinieri (Art. 4). I provvedimenti recati dall articolo 4, comma l, lettere da a) a z), sono sostanzialmente privi di effetti finanziari e riguardano procedure di reclutamento, devoluzione di posti ad altre categorie di riservatari, collocamenti in congedo di frequentatori dei corsi formativi iniziali per inidoneità militare e/o professionale, periodi minimi di frequenza dei corsi istituzionali, obblighi di ferma, calcolo delle aliquote di ufficiali dell Arma dei carabinieri

19 da collocare in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), anzianità da attribuire agli ufficiali dei ruoli normali al termine dei corsi formativi iniziali, transito degli ufficiali dell Aeronautica in congedo ad altri ruoli, rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, gestione dei sottufficiali appartenenti alle bande musicali delle Forze armate non più tecnicamente idonei 3 Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'esercito italiano, della Marina militare, dell'aeronautica militare e dell'arma dei carabinieri (Art. 5). L articolo 5, comma l, reca disposizioni integrative e correttive in materia di avanzamento degli ufficiali dell Esercito italiano, della Marina militare, dell Aeronautica militare e dell Arma dei carabinieri. In particolare, l intervento di cui alla di cui alla lettera b), prevede una modifica dell articolo 1084 del Codice che si rende necessaria per definire compiutamente il personale destinatario della medesima norma a seguito dell abrogazione dell articolo 1076 del Codice stesso, prevista dall articolo l, comma 258, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), senza peraltro alterare i risparmi di spesa associati a quest ultima modifica normativa. Si rammenta che il comma 258 della legge n. 190/2014, ha abrogato le disposizioni del COM che disciplinano il c.d. meccanismo di promozione alla vigilia della cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni. Le norme abrogate sono: l art COM (Promozione in particolari situazioni degli ufficiali); l art COM (Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati); l art COM (Promozioni all atto del collocamento in congedo per ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età); l art COM (Benefici connessi alle summenzionate promozioni). Alle disposte abrogazioni sono ascritti sui saldi finanza pubblica effetti lordi di minore spesa corrente pari 2,2 milioni di euro nel 2016 e a 2,6 milioni di euro a decorrere dal La relazione tecnica afferma che sono, inoltre, complessivamente privi di nuovi o maggiori oneri: l abrogazione del comma 4 dell articolo 1067 (lettera a); l intervento correttivo volto a contenere l insorgere di contenzioso in sede di avanzamento (lettera c); l abrogazione della norma che consentiva promozioni annuali extra-organico per i tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD), ossia il comma 5 dell articolo 1099 (lettera d). La relazione tecnica, a tale riguardo, precisa che tale intervento appare idoneo a produrre risparmi di spesa, come illustrato nell Allegato 3 e sintetizzato a seguire

20 (milioni di euro) Risparmi complessivi (TFS+retribuzioni) per riduzione promozioni da Ten. Col. a Col. SPAD (*) Dal 2023 al ,927 10,777 10,326 11,748 12,653 12,730 14,085 14,508 Nella tabella (frutto di un elaborazione su dati contenuti nella RT) sono evidenziati, in modo sintetico, gli importi (in milioni di euro) forniti dall Allegato 3. Si evidenzia che, a decorrere dal 2013 e fino al 2030, i risparmi derivanti dalla misura in riferimento sono pari a circa 14, 508 milioni di euro annui; l integrazione, recata dalla lettera e), di una nota già presente nei Quadri, allegati al COM, relativi ad alcuni ruoli delle Forze armate. Tale nota prevede che, in caso di affidamento al generale di grado più elevato (maggior generale o grado corrispondente previsto) di un incarico di Direttore generale/centrale, sia effettuata una promozione aggiuntiva al medesimo grado. A tale disposizione sono associati oneri - comprensivi di quelli riflessi a carico dell amministrazione e dell IRAP - pari ad euro l anno, calcolabili considerando un valore pari alla differenza di trattamento economico tra i gradi di Brig. Gen. e Magg. Gen. Nel concreto, si tratterebbe di una promozione in occasione della nomina del nuovo Direttore generale di Bilandife nell anno corrente, considerando la nuova promozione a far data dal 10 luglio c.a., con un onere di euro (pari a euro /2). A partire dal 2017 l onere complessivo può essere stimato in euro , derivante dalla presenza continuativa di un Ufficiale Generale in incarico di livello dirigenziale generale. La relazione tecnica afferma che tale onere viene compensato dai risparmi complessivi derivanti dalla riduzione dello SPAD (lettera d); La relazione tecnica precisa che si considera, quindi, il collocamento in posizione sovrannumeraria dei maggiori generali dei vertici dei corpi logistici delle Forze armate, quando questi sono destinati ad incarichi di Direttore generale/centrale (allo stato attuale uno, corrispondente a quello di Direttore di Ufficio centrale). L integrazione, in particolare, è volta a precisare che in questo caso per il titolare del citato incarico non può scattare il meccanismo di collocamento in ARQ. Tale correttivo è indispensabile perché, nell ipotesi di assunzione dei citati incarichi di livello dirigenziale generale, è prevista nei corpi in parola la promozione a maggior generale di un altro ufficiale. Ciò, prima dell abrogazione per i corpi stessi del grado di tenente generale, disposta dalla legge di stabilità per il 2015, non dava luogo ad alcuna particolare conseguenza, mentre adesso potrebbe comportare una consistenza massima, a regime, di due maggiori generali a fronte di una sola posizione organica, con l effetto di determinare in maniera automatica il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), al 31 dicembre successivo, di quello anagraficamente più anziano (peraltro verosimilmente proprio quello appena destinato all'assunzione di uno dei citati incarichi di livello dirigenziale generale). Da ciò l esigenza di considerarne uno in posizione sovrannumeraria. A causa dell abrogazione dell art. 1095, infatti, ove non venisse introdotta la nota in

21 questione, si verrebbe a creare un loop pressoché costante di nomina a Direttore generale/centrale- nuova promozione- ARQ; l intervento di cui alla lettera f) aggiunge una nota ai Quadri IV e V delle Tabelle l e 3 allegate al COM, al fine di rivedere la ripartizione tra i ruoli delle dotazioni organiche dell alta dirigenza in modo da soddisfare le esigenze di impiego dell Esercito e dell Aeronautica, nelle posizioni organiche dei maggiori generali (e gradi corrispondenti) dei Corpi di sanità e di commissariato. Tale previsione, ispirata a similare nota già in vigore per il ruolo normale dell Arma dei trasporti e materiali dell Esercito e per il ruolo normale delle Armi dell Aeronautica, in occasione dell apertura del quadro di avanzamento prevede che con determinazione del Ministro possa essere devoluta 1 unità ai volumi organici del grado dei corpi interessati, decurtando contestualmente - ad invarianza di spesa - la medesima unità dai volumi organici rispettivamente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell esercito e del ruolo naviganti normale dell Aeronautica, fermo restando che tale posizione viene riportata in aumento a questi ultimi ruoli il 30 dicembre dell anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento; la sostituzione dei Quadri II e VII della Tabella 3 allegata al Codice (lettera g), che comporta una perequazione di dotazioni organiche tra due ruoli degli ufficiali dell Aeronautica militare, con invarianza del dato complessivo; la modifica al Quadro VIII della Tabella 3 allegata al COM (lettera h) volta a modificare il periodo minimo di qualificato servizio richiesto per l avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico. Non comporta oneri finanziari l intervento di cui alla lettera i), che prevede la riduzione strutturale di un anno nella permanenza da capitano per l avanzamento a maggiore degli ufficiali del ruolo speciale dell Arma dei carabinieri. In effetti i destinatari della disposizione hanno già maturato almeno 15 anni dalla nomina ad ufficiale (già percepiscono la cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale"), per cui non ci sono variazioni nel trattamento economico. 4 Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare (Art. 6). L articolo in esame reca disposizioni transitorie, prive di nuovi o maggiori oneri, volte a: consentire di prevedere con decreto del Ministro della difesa, per il 2017 e il 2018, una riduzione del numero di promozioni a scelta al grado di colonnello nel limite del 30 per cento (lettera a)

22 La relazione tecnica precisa che la misura è idonea a conseguire risparmi di spesa e che l esigenza è sentita alla luce della recente disposizione della legge di stabilità 2015 che ha abrogato la norma che consentiva lo scomputo del personale dirigente all estero ai fini della determinazione del numero di soggetti da collocare in ARQ; anticipare di un anno la rimodulazione dell iter formativo degli ufficiali dell attuale 3^ classe dell Accademia navale di Livorno (lettera b); precisare la non applicabilità del requisito della laurea specialistica per l avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo naviganti normale e del ruolo normale delle armi dell'aeronautica militare aventi anzianità di grado 2010 (lettera c); ridurre progressivamente le promozioni aggiuntive riservate ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio permanente a disposizione (SPAD), abrogate a regime dal precedente articolo 5, lettera d) (lettera d). La relazione tecnica precisa che la misura è idonea a conseguire risparmi di spesa. 5 Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'esercito italiano, della Marina militare, dell'aeronautica militare e dell'arma dei carabinieri (Art. 7). La relazione tecnica afferma che sono prive di nuovi o maggiori oneri le previsioni del comma l, lettera a), finalizzate a introdurre, - per il reclutamento delle professioni sanitarie, una prova di selezione su argomenti indicati dal Ministero dell istruzione, ai fini della successiva ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso; - per il reclutamento con concorso interno riservato al personale tratto dai ruoli dei volontari e dei sergenti, il requisito di aver prestato servizio nei due anni precedenti riportando una qualifica pari almeno a superiore alla media (invece che almeno nella media ); - la possibilità di bandire concorsi per reperire dall esterno soggetti di età non superiore ai 32 anni già in possesso dei titolo di laurea. La relazione tecnica evidenzia che sono senza oneri anche le previsioni di cui alla lettera b), in materia di iter formativo dei sottufficiali, come pure l insieme delle norme recate dalle lettere c) e d), trattandosi di disposizioni volte a dare evidenza pubblica sui portali istituzionali delle Forze armate dei quadri d avanzamento a scelta e anzianità di sottufficiali e di graduati. La modifica normativa di cui alla lettera e) si rende necessaria per definire le modalità di transito al ruolo superiore nel caso di promozioni straordinarie per la figura apicale del ruolo dei marescialli. Tale disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri. Infine, le disposizioni di cui alle lettere j), g) e h), riferite all equipollenza

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