AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE, ANTICIPI S.B.F., SCONTO COMMERCIALE E SCONTO FINANZIARIO

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1 FOGLIO INFORMATIVO (Decreto legislativo n. 385/93 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari) AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE, ANTICIPI S.B.F., SCONTO COMMERCIALE E SCONTO FINANZIARIO Informazioni sulla Banca CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. Sede Sociale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 Capitale Sociale euro ,00 i.v. Registro delle Imprese di Terni Codice Fiscale e Partita I.V.A Albo delle Banche n Gruppo Banca Popolare di Bari Iscritto Albo Gruppi Creditizi n Gruppo Banca Popolare di Bari RI n Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Apertura di credito in conto corrente Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente). Per le aperture di credito garantite da titoli o merci il cliente concede in pegno alla banca i predetti titoli o merci rispettando lo scarto pattuito. Sconto commerciale Lo sconto commerciale è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell interesse, anticipa al cliente l importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari. Con l affidamento per operazioni di sconto commerciale, che può essere a tempo determinato o indeterminato, la banca consente al cliente di presentare allo sconto, in una o più volte ed entro i limiti di fido, crediti cartolari ancorché con scadenze differite. Il pagamento alle varie scadenze dei crediti scontati va a deconto della linea di credito concessa dalla banca e consente al cliente di effettuare ulteriori operazioni di sconto, sempre entro i limiti del fido accordato. Anticipi s.b.f. L anticipazione in conto corrente su portafoglio commerciale è il contratto con cui la banca anticipa al cliente, al netto dello scarto concordato, l importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L operazione di anticipazione si sostanzia in un apertura di credito in conto corrente economicamente garantita dalla cessione di un credito; presupposto dell anticipazione è l esistenza di un credito non scaduto del cliente cedente verso terzi e funzione peculiare dell anticipazione effettuata dalla banca è quella di consentire al cliente cedente la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dell anticipazione possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali), crediti incorporati in titoli di natura non cambiari, ricevute bancarie (Ri.Ba.), fatture, contratti o documenti similari. Con l affidamento per anticipi s.b.f., che può essere a tempo determinato o indeterminato, la banca consente al cliente di ottenere, una o più volte ed entro i limiti di fido, anticipi in conto corrente su crediti anche non cartolari a scadere, al netto dello scarto concordato. Il pagamento alle varie scadenze dei crediti oggetto di anticipazione va a deconto della linea di credito concessa dalla banca e consente al cliente di effettuare ulteriori operazioni di anticipazione, sempre entro i limiti del fido accordato e nel rispetto dello scarto pattuito. Sconto finanziario Lo sconto finanziario è l operazione con cui la banca concede, previa deduzione dell interesse, un finanziamento al cliente a fronte del rilascio da parte di quest ultimo di pagherò diretti o cambiali all ordine della banca medesima. Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; variabilità del tasso di cambio, qualora l apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA); la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto o dell anticipazione non venga onorato. Pagina 1 di 9

2 Condizioni economiche Avvertenza: I tassi d interesse e le restanti condizioni economiche sotto riportati sono indicati nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte. In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura. SCOPERTI DI CONTO CORRENTE Tasso nominale annuo debitore, per utilizzi entro i limiti del fido concesso (con capitalizzazione trimestrale) entro 5.000,00 14,500% (corrispondente al tasso annuo effettivo tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi) (15,308%) oltre 5.000,00 13,680% (corrispondente al tasso annuo effettivo tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi) (13,680%) Tasso nominale annuo debitore su utilizzi oltre i limiti del fido concesso (con capitalizzazione trimestrale) entro 5.000,00 17,500% (corrispondente al tasso annuo effettivo, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi) (18,405%) oltre 5.000,00 13,680% (corrispondente al tasso annuo effettivo, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi) (13,680%) Commissione trimestrale di massimo scoperto per valuta entro i limiti del fido accordato calcolata sul massimo saldo debitore registrato nel periodo 0,990% Commissione trimestrale di massimo scoperto per valuta oltre i limiti del fido accordato calcolata sul massimo saldo debitore registrato nel periodo 0,990% Onere trimestrale da conteggiare in fase di liquidazione sui rapporti affidati che utilizzano la disponibilità oltre il limite di fido accordato 150,00 Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile. FINANZIAMENTI SU PORTAFOGLIO COMMERCIALE (S.B.F.), CON UTILIZZO IN CONTO CORRENTE (Finanziamenti per Anticipi in conto corrente su cessione di effetti, fatture e documenti S.B.F.) Tasso nominale annuo debitore entro i limiti contrattuali (con capitalizzazione trimestrale): entro 5.000,00 9,750% (corrispondente al tasso annuo effettivo, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi) (10,112%) oltre 5.000,00 9,330% (corrispondente al tasso annuo effettivo, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi) (9,330%) Tasso nominale annuo debitore oltre i limiti contrattuali (con capitalizzazione trimestrale): entro 5.000,00 9,750% (corrispondente al tasso annuo effettivo, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi) (10,112%) oltre 5.000,00 9,330% (corrispondente al tasso annuo effettivo, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi) (9,330%) Commissione trimestrale di massimo scoperto per valuta entro i limiti contrattuali calcolata sul massimo saldo debitore registrato nel periodo 0,990% Commissione trimestrale di massimo scoperto per valuta oltre i limiti contrattuali calcolata sul massimo saldo debitore registrato nel periodo 0,990% Tasso di mora tasso del finanziamento maggiorato di 4 punti percentuali (comunque non oltre il tasso soglia usura previsto dal decreto ministeriale in vigore al momento della stipula) Commissione di incasso per ogni singolo assegno, effetto, documento, fattura accreditati sbf 5,00 Onere trimestrale da conteggiare in fase di liquidazione sui rapporti affidati che utilizzano la disponibilità oltre il limite di fido accordato 150,00 Valute di accredito in conto corrente su effetti presentati S.B.F.: a scadenza su sportello Istituto 15 gg. dalla scadenza su sportello di altri Istituti 20 gg. dalla scadenza a vista su sportello Istituto 20 gg. dalla data operazione su sportello di altri Istituti 25 gg. dalla data operazione Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile. Pagina 2 di 9

3 SCONTO DI EFFETTI (PORTAFOGLIO COMMERCIALE) Tasso nominale annuo debitore di sconto entro 5.000,00 9,750% oltre 5.000,00 9,330% Modalità di calcolo degli interessi l ammontare degli interessi, da corrispondersi in unica soluzione e in via anticipata, viene calcolato, sulla base dell anno civile, per il periodo intercorrente tra la data di presentazione degli effetti e la data di scadenza degli stessi, maggiorato dei giorni banca Commissione di incasso per ogni singolo effetto accreditato sbf 5,00 Commissioni per operazioni di sconto 0,15% Tasso di mora tasso del finanziamento maggiorato di 4 punti percentuali (comunque non oltre il tasso soglia usura previsto dal decreto ministeriale in vigore al momento della stipula) SCONTO DI PAGHERÒ DIRETTI (PORTAFOGLIO FINANZIARIO) Tasso nominale annuo debitore di sconto entro 5.000,00 9,750% oltre 5.000,00 9,330% Modalità di calcolo degli interessi Tasso di mora l ammontare degli interessi, da corrispondersi in unica soluzione e in via anticipata, viene calcolato, sulla base dell anno civile, per il periodo intercorrente tra la data di presentazione degli effetti e la data di scadenza degli stessi, maggiorato dei giorni banca tasso del finanziamento maggiorato di 4 punti percentuali (comunque non oltre il tasso soglia usura previsto dal decreto ministeriale in vigore al momento della stipula) Commissione di incasso per ogni singolo effetto 5,00 Commissioni per operazioni di sconto 0,15% Giorni banca per il calcolo degli interessi (da aggiungere a quelli intercorrenti tra la data di presentazione e la data di scadenza dell effetto) su sportello Istituto 8 giorni su sportello di altri Istituti 8 giorni se trattasi di effetti brucianti 25 giorni Spese annuali di istruttoria/revisione pratiche di affidamento (anche per i rapporti collegati a convenzioni) fino a ,00 persone fisiche 85,00 persone giuridiche 120,00 fino a ,00 persone fisiche 115,00 persone giuridiche 140,00 fino a ,00 persone fisiche 190,00 persone giuridiche 220,00 fino a ,00 persone fisiche 240,00 persone giuridiche 280,00 fino a ,00 persone fisiche 400,00 persone giuridiche 450,00 oltre a ,00 persone fisiche 500,00 persone giuridiche 650,00 Recupero spese per visure ipocatastali e pregiudizievoli, per nominativo 30,00 Recupero spese per visure camerali e protesti, per nominativo 3,00 Spese di smobilizzo/recupero crediti rivenienti da affidamenti in conto corrente, anticipi s.b.f. e sconto di effetti e/o pagherò diretti: spese di costituzione in mora 10,00 spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono 10,00 spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione (per ogni 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero) 30,00 spese legali sostenute recupero integrale Recupero spese per valutazioni di rischio mediante accesso a banche dati (CRIF), per singola istruttoria 20,00 I tassi di interesse praticati e tutte le altre spese e condizioni riguardanti il rapporto di conto corrente sono riportati nel foglio informativo "Conto corrente bancario" Scheda 3. Le altre spese di portafoglio relative ai Servizi di incasso sono riportate nella Scheda n. 10 dei Fogli Informativi. Pagina 3 di 9

4 Principali clausole contrattuali che regolano il servizio La presente sezione riporta una sintesi delle principali clausole contrattuali, il cui testo integrale è contenuto nel/i relativo/i contratto/i; ciò al fine di richiamare l attenzione del Cliente sui suoi principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con la Banca. Per clausole contrattuali si intendono le singole pattuizioni, che, prese nel loro insieme, costituiscono il regolamento contrattuale. Esse sono predisposte dalla Banca che le sottopone all approvazione del Cliente, il quale, sottoscrivendo il contratto, aderisce al regolamento prestabilito dalla Banca. Disciplina generale del rapporto tra la Banca ed il Cliente (normativa contrattuale applicabile a tutti i prodotti e servizi della Banca) Sintesi discorsiva del contratto CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE PREMESSA Le Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente sono state redatte dalla Banca sulla base dell omonimo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori. Esse sono definite generali in quanto si applicano - salvo diversi specifici accordi - a tutti i rapporti che il Cliente, ancorché consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), intrattiene con la Banca e a quelli che verranno costituiti successivamente. Nel caso in cui il consumatore sia destinatario di una disciplina contrattuale più favorevole, ciò è chiaramente precisato nel corpo del contratto. I rapporti tra la Banca e il Cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal cod.civ.. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che sono nulle eventuali clausole di rinvio agli usi per determinare tassi di interesse, prezzi e spese. Avvertenza Il termine: consumatore ovvero consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni) sta ad indicare la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie (cfr. art. 2) La Banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio reclami della clientela e dell Ombudsman Giurì Bancario, il quale prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Pertanto, per ogni contestazione o reclamo in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della stessa e, nelle ipotesi previste, all Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell apposito Regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le filiali della Banca. Diritti di ritenzione e compensazione (cfr. artt. 10 e 11) La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei diritti di compensazione, pegno e ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare, i diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli o valori per un importo comunque non superiore a due volte il credito vantato dalla Banca. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione - per fatto del debitore - delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente tali da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; detta facoltà è, però, esclusa - salvo diverso specifico accordo - quando il Cliente riveste la qualità di "consumatore". Il predetto diritto di compensazione può essere, inoltre, esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell avvenuta compensazione la Banca è tenuta a dare al Cliente una pronta comunicazione scritta; contro di essa il Cliente non può in alcun caso eccepire la convenzione di assegno. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di compensazione, ritenzione e pegno, sino alla concorrenza dell intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Al fine di consentire l esercizio dei predetti diritti di pegno, ritenzione e compensazione la Banca è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi - a titolo esemplificativo - titoli, quote di fondi d investimento, certificati di deposito, polizze assicurative presso la Banca e le altre società del Gruppo. Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali. Diritto di recesso del Cliente (cfr. art. 13) Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti sono indicate nei relativi contratti. Fatto salvo quanto diversamente previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le condizioni normative previste nel contratto "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", sia le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) sotto forma di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei contratti di durata il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli d intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc.. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): Pagina 4 di 9

5 variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all'andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio EURIBOR, LIBOR, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc.. Commissioni e spese - Oneri fiscali (cfr. artt. 14 e 15) Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri addebitati al Cliente in relazione ai singoli rapporti sono espressamente previsti nei relativi contratti o, comunque, nei Fogli informativi a sua disposizione presso tutte le filiali della Banca. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai singoli rapporti sono, in ogni caso, a carico del Cliente. Foro competente (cfr. art. 16) Fatto salvo quanto previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente per tutte le azioni intraprese dal Cliente conto la Banca è esclusivamente quello di Orvieto, mentre per tutte le azioni intraprese dalla Banca contro il Cliente il Foro competente può essere liberamente scelto dalla Banca fra i seguenti: il Foro di Orvieto, ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la filiale dove è incardinato il singolo rapporto, ovvero il domicilio dichiarato dal Cliente in riferimento al singolo rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, il Foro competente è elusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente. CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE a) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente (cfr. art. 3) La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e con le modalità pattuiti nei singoli contratti, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a rifiutare l incarico. In tal caso deve dargliene tempestiva comunicazione. In assenza di particolari istruzioni, è la Banca a determinarne le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio della diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente. Nell esecuzione dell incarico la Banca può farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario; il Cliente a sua volta può revocare l incarico conferito fino a quando lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. b) Invio di comunicazioni e corrispondenza (cfr. artt. 4 e 5) Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale presso cui sono intrattenuti i rapporti. L invio al Cliente di lettere, estratti conto, nonché le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamente effettuati all ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, compreso l invio degli estratti conto, sono fatte ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri. c) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza (cfr. artt. 7 e 8) Il Cliente è tenuto a depositare, presso la filiale della Banca ove il rapporto è intrattenuto, la propria firma e quelle delle persone da lui eventualmente autorizzate ad operare con la Banca per suo conto, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le predette facoltà possono essere revocate o modificate dal Cliente in qualsiasi momento, come pure può intervenire la rinuncia del delegato. In ogni caso la Banca deve essere informata tempestivamente mediante specifica comunicazione scritta, la quale deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente alla filiale ove è intrattenuto il rapporto. Le revoche, modifiche e rinunce non produrranno alcun effetto se non dopo che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della predetta comunicazione scritta. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. Eventuali modifiche di dette facoltà di rappresentanza devono essere devono essere comunicate per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La revoca può essere, invece, disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato a informarne gli altri cointestatari. Infine, nei rapporti con la Banca il Cliente e le persone autorizzate devono utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata. d) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto (cfr. art. 9) Quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascun intestatario ha la facoltà di compiere separatamente, a sua sola firma, qualsiasi operazione (ivi compresa l estinzione del rapporto) con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La modifica o la revoca di tale facoltà di disposizione separata devono essere effettuate da tutti i cointestatari. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi del cointestatario acquistano anch essi tale diritto di disposizione separata; essi, però, lo devono esercitare congiuntamente. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il suo legale rappresentante può disporre separatamente del rapporto. In entrambi i casi (morte o sopravvenuta incapacità), se uno solo dei cointestatari comunica alla Banca - anche con semplice lettera raccomandata - la propria opposizione alla facoltà di disposizione separata del rapporto, la Banca pretende che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eventuali eredi e il legale rappresentante dell incapace. SINTESI DISCORSIVA DEL CONTRATTO AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE, ANTICIPI S.B.F. E SCONTO COMMERCIALE SCONTO FINANZIARIO (imprese, professionisti e clientela corporate) Il contratto di "Affidamento in conto corrente, anticipi s.b.f., sconto commerciale sconto finanziario è stato redatto dalla Banca, per la parte relativa alle norme comuni a tutti gli affidamenti, sulla base dell analogo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori. Pagina 5 di 9

6 NORME COMUNI A TUTTI GLI AFFIDAMENTI Modalità di utilizzo dei fidi Operatività, durata ed eventuale riduzione degli stessi (cfr. artt. 1, 2, 4, comma 9, e 10) Nel caso in cui la Banca ritenesse - a suo insindacabile giudizio - di concedere al Cliente un affidamento in conto corrente e/o per anticipi s.b.f. e/o per sconto commerciale o finanziario (l importo massimo delle singole linee di credito è specificato nel contratto di affidamento), lo stesso può utilizzare in una o più volte le somma messegli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. L effettivo utilizzo degli affidamenti concessi è, comunque, subordinato ad apposita comunicazione scritta, con la quale la Banca informa il Cliente che essi sono stati resi operativi. Ciascun affidamento può essere pattuito a tempo indeterminato (valido fino a revoca ) ovvero a tempo determinato (valido fino alla data indicata nel contratto) senza tacito rinnovo alla scadenza. Se l affidamento è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta non comportano il ripristino dell affidamento neppure per l importo delle disposizioni eseguite, come pure l eventuale scoperto consentito oltre il limite di fido non comporta l aumento di tale limite. Qualora sia prevista una riduzione nel tempo dell affidamento, sia sulla base di uno specifico piano di rientro che per effetto dell adeguamento automatico del fido a parametri convenuti, il Cliente è tenuto ad eseguire immediatamente i pagamenti necessari ad adeguare il proprio debito verso la Banca all importo del fido come diminuito o variato, senza bisogno di alcuna richiesta da parte della Banca. Recesso dall apertura di credito, compensazione e pagamento di assegni - Tempi per il versamento di quanto dovuto dal Cliente (cfr. artt. 4 e 5) La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito (o affidamento), ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 10 giorni. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo ( consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ) e l apertura di credito sia stata stipulata a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere: a) ai sensi dell art. 33, comma 3, lettera a), Codice del consumo, senza preavviso, qualora via sia un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente; b) ai sensi dell art. 1845, comma 3, cod. civ., mediante preavviso di almeno 15 giorni, qualora non vi sia giustificato motivo. Qualora il Cliente rivesta la predetta qualità di consumatore e l apertura di credito sia stata stipulata a tempo determinato, la Banca ha facoltà di recedere o ridurre l affidamento esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente se consumatore, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno 15 giorni. Analoghe facoltà di recesso sono concesse anche al Cliente, il quale, per esercitarle, è tenuto a pagare contestualmente tutto quanto dovuto alla Banca. In ogni caso il recesso ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell apertura di credito neppure per l importo delle disposizioni eseguite. In caso di recesso dall apertura di credito da parte della Banca, il Cliente deve costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni da lui emessi prima del ricevimento della comunicazione, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Sempre in caso di recesso dall apertura di credito da parte della Banca, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall art. 11, comma 2, delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente. Obblighi del Cliente in ordine ai fidi concessi Clausola risolutiva espressa (cfr. art. 8) Il Cliente si obbliga, tra l altro, a non utilizzare i fidi per un importo superiore ai singoli limiti di accordato, ad effettuare i versamenti necessari in caso di riduzione di uno o più affidamenti o alla loro scadenza, ad integrare le garanzie divenute insufficienti ovvero a prestare nuove garanzie, a presentare alla Banca - con cadenza almeno annuale o a richiesta della stessa - un quadro aggiornato della propria situazione giuridica, economica e finanziaria e a fornire dati e notizie in ordine alle garanzie prestate. In caso di inadempimento, parziale o totale, dei predetti obblighi la Banca ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell art cod. civ. e, di conseguenza, di richiedere l immediato rimborso di tutto quanto dovutole dal Cliente. Modifica delle condizioni economiche e contrattuali (cfr. art. 9) La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli affidamenti, secondo le pattuizioni di cui all art. 13 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente. A parziale deroga di quanto previsto al comma 2 del predetto art. 13, la facoltà per la Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche si applica anche alle aperture di credito è a tempo determinato. Rinvio alle norme contenute nelle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, nel contratto di Conto Corrente Bancario e di Servizio di incasso o accettazione di effetti, documenti, assegni Ri.Ba. (cfr. art. 11) Per quanto non espressamente previsto del Contratto di Affidamento in Conto Corrente, Anticipi S.B.F. e Sconto Commerciale Sconto Finanziario, si applicano le norme contenute nelle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, nonché tutte le norme contenute nel contratto di "Conto Corrente Bancario relative al rapporto di conto corrente su cui insistono gli affidamenti e nel contratto di Servizio di incasso o accettazione di effetti, documenti, assegni, Ri.Ba.. NORME SPECIFICHE IN CASO DI ANTICIPI S.B.F. E SCONTO COMMERCIALE Computo degli interessi (cfr. art. 3, commi 2 e 3) Gli interessi sono computati con le seguenti modalità: a) in caso di sconto commerciale, gli interessi sono calcolati dalla Banca nella misura pattuita ad ogni singola presentazione ed addebitati in unica soluzione e in via anticipata sul conto corrente ordinario del Cliente contestualmente all accredito del valore nominale degli effetti scontati; b) in caso di anticipazione s.b.f. su appunti creditori presentati dal Cliente, gli interessi, determinati nella misura pattuita, vengono addebitati con la periodicità contrattualmente prevista sul conto anticipi di riferimento e, quindi, girati con valuta compensata sul conto corrente ordinario del Cliente. Crediti ceduti allo sconto o al salvo buon fine Autorizzazione all addebito in conto degli appunti insoluti Termini per il versamento di quanto dovuto dal Cliente cedente in dipendenza di appunti insoluti Facoltà della Banca di richiedere l integrale rimborso dell importo anticipato in caso di recesso dall apertura di credito (cfr. art. 6) Pagina 6 di 9

7 Tutti i crediti del Cliente verso terzi (rappresentati da effetti, ricevute, contratti o documenti in genere), a fronte dei quali la Banca concede un anticipazione e/o dai quali gli appunti creditori presentati per lo sconto o l anticipazione hanno causa o titolo, si intendono ceduti alla Banca pro solvendo al momento delle singole presentazioni, a garanzia del fido concesso e di ogni altro credito - passato, presente o futuro della Banca nei confronti del Cliente cedente, ancorché non liquido ed esigibile e/o assistito da altra garanzia. Al fine di facilitare l incasso del credito ceduto, il Cliente si obbliga a fornire al debitore ceduto le opportune istruzioni affinché i pagamenti vengano effettuati direttamente presso la Banca ed autorizza, nel contempo, la Banca a compiere tutti gli interventi comunque connessi con l operazione di anticipazione. La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare i titoli o documenti ritenuti, a suo insindacabile giudizio, irregolari o non graditi, dandone immediata comunicazione al Cliente cedente. Le singole presentazioni si intendono accettate dalla Banca solo nel momento in cui la stessa mette a disposizione del Cliente l importo anticipato. Eventuali proroghe della scadenza delle fatture o documenti presentati potranno essere concesse dalla Banca a proprio insindacabile giudizio, previa richiesta del Cliente cedente presentata in data anteriore di almeno 10 giorni rispetto a quella di scadenza. In caso di mancato pagamento, da parte del debitore ceduto, dei singoli appunti il cui importo è stato, anche in parte, anticipato dalla Banca, la stessa è autorizzata ad addebitare l intero credito da essa vantato sul conto corrente ordinaria del Cliente cedente o, in difetto di capienza, su qualsiasi altro suo conto o deposito, anche in deroga a diverse pattuizioni particolari che regolano i predetti conti o depositi, compresa l eventuale convenzione di assegno. In mancanza di copertura anche parziale sui predetti conti o depositi, il Cliente è, comunque, tenuto a rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto alla stessa per capitale, interessi ed accessori vari entro il termine perentorio di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Banca medesima con lettera raccomandata A.R.. Nell ipotesi in cui la Banca receda dall apertura di credito, la stessa ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento integrale dell ammontare utilizzato, comprensivo dell importo dei titoli e documenti presentati per lo sconto o al salvo buon fine non ancora scaduti o di cui non sia noto l esito. In caso di loro successivo pagamento, il relativo importo verrà dalla Banca tenuto a disposizione del Cliente cedente ovvero portato a decurtazione dell importo dallo stesso dovuto. Interessi di mora (cfr. art. 7) In caso di mancato pagamento, da parte del Cliente cedente, di effetti, ricevute, fatture, contratti o documenti in genere presentati allo sconto o al salvo buon fine e ritornati insoluti, su ciascun di essi maturano a favore della Banca gli interessi di mora nella misura prevista in contratto dal giorno di scadenza a quello di effettivo pagamento senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora da parte della Banca. NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO LE OPERAZIONI DI SCONTO FINANZIARIO Determinazione e computo degli interessi, spese, commissioni e diritti (cfr. art. 12) Ad ogni presentazione di effetti finanziari, emessi cioè all ordine della Banca, quest ultima determina gli interessi, spese, commissioni e diritti in base alle condizioni economiche pattuite e li addebita in unica soluzione e in via anticipata sul conto corrente ordinario del Cliente contestualmente all accredito del valore nominale degli effetti scontati, ovvero accredita sul conto corrente dello stesso l importo netto dell operazione (valore nominale degli effetti al netto degli interessi ed oneri calcolati in via anticipata), ovvero gli riconosce per contanti il predetto importo netto. Rinnovo parziale o totale del finanziamento (cfr. art. 13) Concedere o meno il rinnovo parziale o totale del finanziamento è facoltà esclusiva ed insindacabile della Banca. Decadenza del beneficio del termine (cfr. art. 14) Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione per fatto del debitore delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o del coobbligato, la Banca può chiedere agli stessi il pagamento immediato di tutto quanto da essi dovuto, ancorché il termine non sia ancora scaduto. Interessi di mora (cfr. art. 15) In caso di mancato pagamento, sull importo complessivamente dovuto per ogni singolo effetto maturano a favore della Banca gli interessi di mora nella misura prevista in contratto dal giorno di scadenza a quello di effettivo pagamento senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora da parte della Banca. Tempi di chiusura dei rapporti 5 giorni lavorativi, previo azzeramento del saldo debitore. Per gli affidamenti che insistono su un rapporto di conto corrente, i tempi di chiusura del conto corrente sono specificati nel relativo Foglio informativo. Recesso dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato Recesso da parte della Banca: in qualsiasi momento, anche mediante semplice comunicazione verbale (il recesso comporta l immediata sospensione della linea di credito accordata). Se il Cliente è un consumatore e l apertura di credito è a tempo indeterminato, il recesso da parte della Banca è consentito senza preavviso qualora vi sia un giustificato motivo ovvero con un preavviso di 15 giorni qualora non vi sia un giustificato motivo; se, invece, l apertura di credito è a tempo determinato il recesso è possibile solo al ricorrere di una giusta causa. Quanto detto, si applica anche nel caso in cui la Banca riduca o sospenda l affidamento accordato. Recesso da parte del Cliente: in qualsiasi momento, previo pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca. (cfr. art. 4 del Contratto di affidamento in conto corrente, anticipi s.b.f. e sconto commerciale sconto finanziario ) Termini per l esercizio di facoltà o per l adempimento di obblighi Recesso, senza penalità e spese di chiusura, dal singolo contratto da parte del Cliente in caso di modifica unilaterale, da parte della Banca, delle condizioni economiche e/o contrattuali, con diritto di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l applicazione delle precedenti condizioni: entro 60 giorni dalla Proposta di modifica unilaterale del contratto da darsi in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente - con preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche proposte. (cfr. art. 13 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente) Pagamento, da parte del Cliente, di tutto quanto da lui dovuto in caso di recesso, da parte della Banca, dall apertura di credito: entro il termine di preavviso indicato nella comunicazione inviata dalla Banca con lettera raccomandata, il quale non può essere, comunque, inferiore a 10 giorni. (cfr. art. 4 del Contratto di affidamento in conto corrente, anticipi s.b.f. e sconto Pagina 7 di 9

8 commerciale sconto finanziario ) Costituzione, da parte del Cliente, dei fondi necessari per il pagamento di assegni tratti con data anteriore a quella di recesso, da parte della Banca, dell apertura di credito o a quella di intervenuta compensazione legale o convenzionale: immediatamente e, comunque, prima della presentazione al pagamento degli assegni. (cfr. art. 5 del Contratto di affidamento in conto corrente, anticipi s.b.f. e sconto commerciale sconto finanziario ) Ulteriori obblighi a carico del Cliente in caso di presentazione allo sconto o al salvo buon fine di titoli, ricevute, fatture o documenti similari Il Cliente si obbliga a fornire al proprio debitore ceduto le opportune istruzioni affinché il pagamento venga effettuato a favore della Banca cessionaria ed autorizza la stessa a compiere ogni intervento comunque connesso con l operazione di anticipazione. In caso di appunti creditori ceduti e ritornati insoluti, il Cliente autorizza, con la sottoscrizione del contratto di affidamento, la Banca ad addebitare l importo dalla stessa vantata sul proprio conto corrente ordinario o su qualsivoglia conto o deposito intrattenuti presso la Banca medesima. In caso di incapienza, il Cliente è tenuto a rimborsare integralmente la Banca entro 8 giorni dal ricevimento di specifica richiesta a mezzo di lettera raccomandata A.R.. In caso di recesso dall affidamento, il Cliente è tenuto a rimborsare la Banca dell intero credito da essa vantato, comprensivo dell eventuale importo di titoli o documenti non ancora scaduti. (cfr. art. 6 del Contratto di affidamento in conto corrente, anticipi s.b.f. e sconto commerciale sconto finanziario ) ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE La Cassa di Risparmio di Orvieto aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio Reclami della clientela e dell Ombudsman- Giurì Bancario, la cui gestione è in capo all'associazione del Conciliatore Bancario con sede in Roma. Tale Accordo prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. L Ufficio Reclami e l'ombudsman-giurì Bancario sono entrambi competenti a definire i reclami della clientela in ordine all effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi da parte della Banca. Per qualsiasi soluzione delle controversie rivenienti dall esecuzione di operazioni e dalla prestazione di servizi di cui al presente Foglio Informativo il Cliente può rivolgersi al predetto Ufficio e, nelle ipotesi previste, all Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell apposito Regolamento il cui testo è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Legenda delle principali nozioni dell operazione Saldo contabile Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione. Saldo disponibile Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata. Tasso debitore: Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale. per utilizzi entro i limiti del fido Il tasso effettivo tiene conto della trimestralità delle capitalizzazioni. per utilizzi oltre i limiti del fido Commissione massimo scoperto: Commissione calcolata sul più alto saldo debitore del trimestre. per utilizzi entro i limiti del fido per utilizzi oltre i limiti del fido Spese di istruttoria/revisione pratiche Spese per l esame di concedibilità e/o di revisione di un fido. di affidamento Cessione di credito Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). Cessione pro solvendo Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento. Nota di pegno È un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle. Scarto Differenza tra il valore dei beni dati in pegno e l ammontare della somma anticipata. Pegno Diritto reale di garanzia costituito su un bene mobile per assicurare al creditore il soddisfacimento del credito con preferenza rispetto agli altri creditori.. Pegno irregolare Pegno che comporta il passaggio dei beni impegnati in proprietà della Banca. Salvo buon fine (s.b.f.) Indica la clausola in forza della quale la banca è esonerata da ogni responsabilità in merito al puntuale pagamento alla scadenza dei titoli e/o documenti presentati dal cliente, con la conseguenza che, in caso di mancato pagamento, la banca addebita al cliente il valore nominale degli stessi, maggiorato di eventuali spese, commissioni e diritti, qualora essa abbia già effettuato l accredito o il pagamento a favore del cliente ovvero siano stati presentati dallo stesso per lo sconto o l anticipazione. Pagina 8 di 9

9 Offerta Fuori Sede Da compilare a cura dei Promotori Finanziari, del personale di Società convenzionate e del personale del nostro Istituto, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza. DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell iscrizione in Albi o Elenchi) NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA (DATA) (FIRMA) Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Pagina 9 di 9

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