CENTRO PER LA FORMAZIONE IN ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO RURALE STATUTO
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1 CENTRO PER LA FORMAZIONE IN ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO RURALE STATUTO Già Approvato con Decreto Interministeriale del 31/07/2007. Modificato dal Consiglio di Amministrazione dell Ente in data 18 gennaio 2010.
2 STATUTO DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE IN ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO RURALE PORTICI Art. 1 Il Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, con sede in Portici (NA), di seguito denominato Centro, di cui all art.13 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n.454, già Centro di Specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, è Ente pubblico di ricerca, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Art. 2 Il Centro ha sede in Portici, Napoli, alla Via Università, 96. Art. 3 Il Centro, come previsto dal D. Lgs. 29/10/99 n.454, art.13, comma due, svolge la propria attività nell interesse della formazione tecnica superiore e della formazione specialistica in economia e politica dell'agricoltura e dello sviluppo rurale in Italia e altri paesi dell U.E., nonché degli studi sullo sviluppo economico, ed in particolare agricolo, con attenzione speciale ai problemi del Mezzogiorno. A tal fine il Centro può: a) promuovere e realizzare, anche su base interdisciplinare ed internazionale, corsi di formazione e di specializzazione, e, (al fine di assicurare il livello delle attività formative e il necessario aggiornamento del personale scientifico e tecnico), studi e ricerche sulla realtà economica e sull'agro-alimentare dei paesi suddetti (nel quadro economico ed istituzionale regionale, nazionale, comunitario ed internazionale) nonché studi e ricerche di carattere teorico e metodologico nei campi dell'economia generale, dell'economia agraria, dell'economia ambientale e delle risorse naturali, della sociologia, della statistica, dell'econometria; b) conferire borse di studio nel rispetto della normativa vigente; c) promuovere e realizzare su base interdisciplinare seminari, convegni, conferenze, attività formative e quanto altro possa contribuire all individuazione dei problemi, alla diffusione dei risultati delle ricerche, e alla qualificazione e all'aggiornamento dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni nazionali e internazionali, nonché di funzionari, docenti,
3 ricercatori, operatori, dipendenti di pubbliche amministrazioni, su temi specifici nei settori e nelle discipline di sua competenza; d) promuovere e realizzare la formazione di ricercatori, docenti e funzionari pubblici e privati nei settori di studio di proprio interesse e collaborare alla realizzazione dei corsi di Master Universitari di I e II livello e di dottorato di ricerca, a norma della legge 21/2/1980 n.28 e delle disposizioni conseguenti o collegate, e degli altri titoli di studio previsti dagli ordinamenti universitari europei; e) instaurare relazioni di scambio e collaborazione culturale scientifica e operativa, anche a carattere sistematico, con istituzioni scientifiche e amministrazioni pubbliche italiane o straniere, operanti in settori di comune interesse; f) instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, particolarmente con quelle operanti, anche all'estero, nel campo delle attività e dei settori di specifica competenza del Centro, nonché partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; g) fornire, nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali, servizi a terzi in regime di diritto privato. Art. 4 Il patrimonio del Centro è costituito: a) dalle attrezzature; b) dai beni immobili necessari per il perseguimento delle finalità del Centro; c) da donazioni di Enti o privati; d) da ogni altro bene che agevoli il perseguimento dell'attività del Centro. Art. 5 Il funzionamento del Centro è sostenuto: a) da un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per l espletamento dei compiti previsti dall art. 13 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454; b) dai finanziamenti dell Unione Europea, di altre amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti pubblici e privati, anche stranieri; c) dai finanziamenti derivanti da convenzioni o contratti in ordine alla realizzazione di specifici programmi di formazione e/o ricerca; d) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204; e) da contributi di enti pubblici o privati;
4 f) dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali; g) da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attività svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali; h) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio; i) da ogni altra entrata. Art. 6 Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3 il Centro si avvale: a) di personale proprio, scientifico, amministrativo, tecnico, adeguato alle necessità di funzionamento; b) di docenti e ricercatori dell'università degli Studi di Napoli Federico II o di altre Università (italiane o straniere), nonché di studiosi particolarmente qualificati, che assicurino la propria disponibilità a collaborare continuativamente al complesso delle attività del Centro, sulla base di contratti professionali previsti dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n.454, art.17, comma 1, nonché di altri contratti e convenzioni; c) della collaborazione, temporanea e limitata ad attività o progetti specifici, di altri soggetti nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente e in particolare dai documenti di finanza pubblica. Ai docenti e ricercatori menzionati sopra in b) che abbiano collaborato con il Centro per almeno 24 degli ultimi 36 mesi il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Tecnico, di cui agli art. 20 e 21, può conferire la qualifica di "Collaboratore Scientifico Ordinario", nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente e in particolare dai documenti di finanza pubblica, escludendo anche nelle modalità delle prestazioni, qualsiasi rapporto di dipendenza. Tale qualifica decade automaticamente in qualsiasi momento in cui venga a cessare il requisito sopra indicato di collaborazione con il Centro per almeno 24 degli ultimi 36 mesi. Art. 7 Al fine di valorizzare le risorse proprie, nonché di consentire il prosieguo della stretta collaborazione fin qui realizzata, il Centro potrà stipulare con l'università degli Studi di Napoli Federico II convenzioni per regolare i rapporti fra le due istituzioni. Le convenzioni disciplineranno, nel rispetto della legislazione vigente e delle finalità e competenze di ciascun organismo: a) la natura, l'entità ed i criteri di valutazione dei singoli e reciproci apporti;
5 b) l'uso in comune di locali, attrezzature e servizi del Centro e del Dipartimento di Economia e Politica Agraria, e il potenziamento comune della Biblioteca; c) l'eventuale impiego coordinato del personale tecnico, dei due organismi nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente e in particolare dai documenti di finanza pubblica; d) la coordinazione dei programmi scientifici di comune interesse; e) la collaborazione nei rispettivi programmi didattici, e lo sviluppo di programmi comuni, anche con altre strutture dell'università. Art. 8 Il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3 si attua in base a programmi annuali e piani triennali d attività proposti dal Comitato Tecnico e approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le linee generali di indirizzo indicate dal Consiglio Scientifico. Al fine di realizzare l'attività prevista dallo stesso art. 3 si potrà dar luogo allo sviluppo di progetti comuni ad altre istituzioni scientifiche e amministrazioni pubbliche italiane o straniere. La realizzazione di tali progetti dovrà essere definita e regolata da apposite convenzioni che ne indicheranno gli obiettivi, i metodi, i soggetti incaricati, la durata e il costo. Art. 9 Sono organi del Centro: - Il Presidente; - Il Consiglio di Amministrazione; - Il Consiglio Scientifico; - Il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 10 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sull esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Presidente ha il compito di:
6 - convocare e presiedere il Consiglio d Amministrazione, stabilendo l ordine del giorno delle relative riunioni; - sottoporre all esame del Consiglio d Amministrazione per la necessaria deliberazione, il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore generale; - proporre al Consiglio d Amministrazione l esperto di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale per la nomina a Direttore generale; - assumere, ove necessario, deliberazioni d urgenza e sottoporle a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio d Amministrazione; - adottare i provvedimenti delegatigli dal Consiglio d Amministrazione; - convocare e presiedere il Consiglio Scientifico, stabilendo l ordine del giorno delle relative riunioni; - esercitare tutte le altre competenze non espressamente riservate ad altri Organi da disposizioni normative e regolamentari o dal presente statuto; - promuovere lo sviluppo delle attività del Centro e curarne i rapporti esterni. Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, il consigliere designato dall Università degli Studi di Napoli Federico II. Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Di esso fanno parte, oltre al Presidente, quattro membri nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno in rappresentanza dell Università degli Studi di Napoli Federico II, e uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il Consiglio dura in carica quattro anni, e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i componenti il Consiglio d Amministrazione prestano la propria opera a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso forfetario delle spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio stesso, da corrispondere sotto forma di gettone di presenza, con divieto di cumulo per più sedute nella medesima giornata. L importo del gettone di presenza è determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzioni consultive, il Direttore del Centro di cui al successivo art. 19.
7 Su invito del Presidente possono avere luogo sedute comuni del Consiglio d Amministrazione e del Consiglio Scientifico di cui agli art. 15, 16, 17 per la discussione di questioni generali in materia di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di ricerca. Art. 12 Spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione: 1) deliberare annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il rendiconto consuntivo, sulla scorta dei progetti elaborati dal Direttore del Centro; 2) deliberare sulle spese per il personale ed il materiale che eccedano gli importi di competenza del Direttore del Centro, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità; 3) nominare il Direttore del Centro, di cui al successivo art. 19, su proposta del Presidente; 4) determinare le esigenze di personale occorrente per i servizi del Centro; 5) adottare ogni necessaria deliberazione in ordine all'assunzione di personale, in accordo con la normativa vigente; 6) deliberare in ordine ai contratti e convenzioni con terzi; 7) approvare i programmi e i piani di attività proposti dal Consiglio Scientifico secondo le linee generali di indirizzo di cui all art.16 comma a); 8) deliberare lo Statuto, i Regolamenti di Organizzazione e di Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del Centro, da sottoporre, all approvazione ai sensi dell art. 16, comma 2, del decreto legislativo 454/99 del Ministero vigilante; 9) deliberare i Regolamenti di Organizzazione e di Funzionamento, di Contabilità del Centro, da sottoporre, ove normativamente richiesto, all approvazione del Ministero vigilante; 10) nominare uno dei componenti del Comitato Tecnico, di cui ai successivi art. 20 e 21; 11) indire le elezioni dei tre membri del Comitato Tecnico eletti dal personale scientifico di cui all art. 6, comma 1 lettera a) e b) e a tal fine nominare il Collegio elettorale composto da 3 scrutatori; 12) esercitare tutte le competenze per l'amministrazione del Centro che non sono espressamente riservate ad altri organi. Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede del Centro, almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente, mediante lettera raccomandata o, in caso di motivata urgenza, mediante telegramma, inviati rispettivamente almeno dieci giorni o almeno due giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne facciano domanda motivata almeno tre Consiglieri.
8 Per la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipino nell anno a più di due sedute, anche non consecutive, decadono di diritto dalla carica e devono essere sostituiti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente. Funge da segretario, non componente, il Direttore del Centro o, in sua assenza, il più giovane dei Consiglieri presenti. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal segretario ed a cura di questi sono inviati al Presidente ed a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e si intendono approvati se non pervengono esplicite opposizioni entro 15 giorni dal loro invio. Altrimenti essi saranno discussi ed eventualmente approvati a maggioranza nella riunione successiva alla seduta cui si riferiscono. I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal segretario, sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal Direttore. Art. 14 Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali potrà provvedere al commissariamento per un periodo non superiore all anno. Art. 15 Il Consiglio Scientifico svolge funzioni generali di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca. Esso è costituito dal Presidente del Centro e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i componenti del Consiglio Scientifico prestano la propria opera a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso forfetario delle spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio stesso, da corrispondere sotto forma di gettone di presenza, con divieto di cumulo per più sedute nella medesima giornata. L importo del gettone di presenza è determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze.
9 Art. 16 Spetta esclusivamente al Consiglio Scientifico: a) proporre le linee di indirizzo triennali per l attività del Centro per la successiva approvazione da parte del Consiglio d Amministrazione, da trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; b) valutare preventivamente il coordinamento dei programmi annuali di attività, in coerenza con le linee di indirizzo, nonché la relazione annuale sull attività svolta, esprimendo il relativo parere, per la successiva approvazione da parte del Consiglio d Amministrazione, da trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; c) esprimere parere sulle questioni attinenti indirizzo, coordinamento e controllo, sottoposte dal Presidente. Art. 17 Il Consiglio Scientifico si riunisce, di regola, presso la sede del Centro, su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta o, in caso di motivata urgenza, mediante telegramma, inviati rispettivamente almeno dieci giorni o almeno due giorni prima della riunione. Per la validità della costituzione del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente. Funge da segretario, non componente, il Direttore del Centro o, in sua assenza, un suo delegato. I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico sono redatti dal segretario ed a cura di questi sono inviati al Presidente ed ai componenti del Consiglio Scientifico e si intendono approvati se non pervengono esplicite opposizioni entro 15 giorni dal loro invio. Altrimenti essi saranno discussi ed eventualmente approvati nella riunione successiva alla seduta cui si riferiscono. Art. 18 Il controllo di regolarità amministrativa contabile del Centro è esercitato dal Collegio dei revisori dei Conti secondo le modalità e la disciplina prevista dalla normativa vigente e dal Regolamento di amministrazione e contabilità del Centro. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. Il presidente e un membro supplente sono
10 designati dal Ministro dell Economia e delle Finanze. Il Collegio dei revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta. I Revisori devono essere iscritti al registro di cui all art. 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. Il Collegio dei revisori esamina gli atti di amministrazione dell Ente sotto il profilo della legittimità e sotto quello della proficuità economico-finanziaria e verifica l applicazione delle norme vigenti; procede al controllo della corretta tenuta delle scritture e dei libri e registri obbligatori; esamina il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo procedendo alla redazione di appositi verbali; stabilisce la cadenza delle proprie riunioni. Collegialmente o singolarmente i revisori procedono, con periodicità di regola trimestrale, alla verifica della cassa e delle scritture dell Ente. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio d Amministrazione. Gli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze. Art. 19 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Centro su proposta del Presidente tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Il Direttore è responsabile della gestione dell'ente ed è preposto all organizzazione ed al coordinamento di ogni attività del Centro, che svolge sulla scorta dei pareri del Comitato Tecnico. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio d Amministrazione e del Consiglio Scientifico con funzioni consultive e di segretario verbalizzante. Art. 20 Nella attuazione delle attività programmate il Centro si avvale di un Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico è composto da sei membri e precisamente:
11 - dal Direttore del Dipartimento di Economia e Politica Agraria dell'università degli Studi di Napoli Federico II; - da un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione del Centro; - da un membro nominato dal Consiglio Scientifico del Centro; - da tre membri eletti al loro interno dal personale scientifico del Centro di cui al precedente art. 6, comma 1 lett. a) e dai collaboratori scientifici ordinari di cui al precedente art. 6, comma 1 lett. b). Ciascun elettore potrà votare solo per una persona. Il Comitato Tecnico rimane in carica quattro anni. Esso elegge al suo interno il Presidente. Il Presidente ed i componenti del Comitato Tecnico prestano la propria opera a titolo gratuito. Le riunioni del Comitato Tecnico sono convocate dal Presidente e, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Comitato stesso ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio Scientifico. La prima riunione del Comitato Tecnico di nuova nomina dovrà aver luogo entro 10 giorni dalle elezioni. Il Comitato Tecnico decide sugli argomenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente del Comitato Tecnico. Art. 21 Il Comitato Tecnico: - formula le proposte relative ai programmi di attività di ricerca e formazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; - formula le proposte relative alle convenzioni con altre istituzioni, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; - esprime i pareri sui programmi di attività dei singoli ricercatori; - formula proposte per il Consiglio di Amministrazione in merito alle assunzioni di personale scientifico ed alla istituzione di rapporti di collaborazione nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente e in particolare dai documenti di finanza pubblica; - formula proposte per il Consiglio di Amministrazione in merito al riconoscimento del titolo di "Collaboratore Scientifico Ordinario" e cura gli adempimenti previsti dal precedente articolo 6 in merito al mantenimento dei requisiti necessari alla qualifica di "Collaboratore Scientifico Ordinario"; - elabora la proposta di relazione annuale sull'attività del Centro. Art. 22 In considerazione delle sue limitate dimensioni, l ente è strutturato su un unico ufficio dirigenziale, al quale competono anche le funzioni di ufficio per le relazioni con il pubblico.
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