COMUNE DI SOAVE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI SOAVE Provincia di VERONA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. del Regolamento di Polizia Mortuaria

2 CAPO I articolo 1 1. Le dichiarazioni e gli avvisi di morte devono essere resi all Ufficiale dello stato Civile dai familiari dei defunti o da chi per essi secondo le disposizioni contenute nel titolo VII del R.D. 9 Luglio 1939 n articolo 2 1. A norma dell art 103 lett. A del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n.1265, i Medici debbono, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. 2. Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclide radioattivi la denuncia della causa della morte deve contenere le indicazioni previste dall art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte deve essere fatta dal Medico necroscopo. 4. L obbligo della denuncia della causa di morte, incombe anche sui medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. 5. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità, d intesa con l istituto Nazionale di Statistica e distribuita dall Ufficio di Stato Civile. 6. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitario-statistiche. 7. A cura del Servizio Igiene Pubblica dell A.S.L. deve esser conservato e tenuto aggiornato un registro con l elenco dei deceduti nell anno e relativa causa di morte. articolo 3 1. Fermo restando per i sanitari l obbligo di cui all art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. articolo 4 1. L Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell art. 141 dell ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238, deve accertarsi della morte di cui ha ricevuto dichiarazione od avviso per il tramite di un Medico necroscopo o di altro Sanitario delegato. articolo 5 1. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all art. 141 del R.D. 9 Luglio 1939, n sono esercitate da un Medico nominato dall A.S.L. 2. Nel Presidio Ospedaliero dell A.S.L. 20 la funzione di Medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da altro Medico da lui delegato. 3. I Medici necroscopi dipendono per tale attività dal Medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull espletamento del servizio, anche in relazione a quanto stabilito dall art 365 del Codice penale. 4. I Medici necroscopi hanno il compito di accertare la morte, redigendo l apposito certificato di cui all art. 141 dell ordinamento dello Stato Civile. 5. La visita del Medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti nei successivi articoli 9, 10 e 11 e, comunque, non dopo le 30 ore. articolo 6 1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne darà subito comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all A.S.L.

3 2. Salva diversa disposizione dell Autorità Giudiziaria, l A.S.L. incaricata dell esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. articolo 7 1. L autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell art. 141 del R.D. 9 Luglio 1939 n sull Ordinamento dello Stato Civile, dall Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere o di ossa umane contemplate dall art. 6. articolo 8 1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell art. 74 del R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238, sull Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. 2. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all Ufficio dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall A.S.L. 3. A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presenta età inferiore alle venti settimane. 4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare entro 24 ore dall espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all A.S.L. accompagnata da un certificato medico che indichi la presunta età o di gestazione ed il peso del feto. CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI articolo 9 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi o conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l ausilio di apparecchi o strumenti. articolo Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall articolo precedente. articolo Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusa o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Medico Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. articolo Durante il periodo di osservazione il corpo, anche se affidato in custodia alle persone di famiglia ed ai conviventi, deve essere comunque posto in condizioni tali da non impedire eventuali manifestazioni di vita. 2. Per i corpi delle persone decedute a causa di malattia infettiva-diffusa si dovranno adottare tutte le misure cautelative prescritte dal Medico Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. articolo Non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo che sia trascorso il periodo di osservazione stabilito dagli articoli. precedenti.

4 CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE articolo Le salme delle persone: a) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; b) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento; c) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; devono essere trasferite presso il deposito di osservazione dell Ospedale di Soave. 2. Il mantenimento in osservazione delle salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all art. 100 del DPR 13 Febbraio 1964 n articolo Nei depositi di osservazione le salme sono deposte su appositi letti o tavole e potranno essere vegliate dai parenti o da persone autorizzate nel rispetto degli orari fissati dalla Direzione dell A.S.L.. 2. Dovrà comunque essere assicurata la sorveglianza da parte del custode ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. CAPO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI articolo Trascorso il periodo di osservazione, secondo le prescrizioni del Medico necroscopo, il cadavere può venire deposto nella cassa. 2. Ogni cadavere, all atto della deposizione nella cassa, deve essere vestito o almeno avvolto in un lenzuolo. 3. Nel caso di cadaveri che presentino il pericolo di una rapida putrefazione, deve porsi sul fondo della cassa uno strato di segatura, mista a disinfettante. 4.Quando la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusa fra quelle comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui era rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. articolo Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all atto del parto. articolo Per le inumazioni non è consentito l uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile. 2. L impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con Decreto del Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

5 3. Lo spessore delle tavole delle casse di legno non deve essere inferiore a centimetri 2 per le inumazioni nel Comune e di cm. 2,5 per le inumazioni e le cremazioni se il trasporto è fuori dal territorio del Comune. 4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. 5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ad assicurate con buon mastice. 6. Il coperchio sarà congiunto a questa tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri. 7. Le pareti laterali della cassa dovranno esser congiunte tra loro con collante di sicura duratura e presa. 8. E vietato l uso di materiale non biodegradabile nelle pareti decorative delle casse. 9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. articolo Ogni cadavere destinato alla tumulazione deve essere racchiuso in duplice cassa, l una di legno forte e l altra di metallo. 2. La cassa di metallo, sia che racchiuda quella di legno o che da questa sia racchiusa, deve essere saldata a fuoco e fra le due casse deve essere interposto uno strato di segatura di legno o di torba polverizzata o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. 3. Le saldature devono essere continue ed estese a tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. 4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm se è di zinco, a mm. 1,5 se è di piombo. le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. 5. E vietato applicare alle casse valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa. 6. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 2,5. 7. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza. 8. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza. 9. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 10. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte fra di loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Il fondo sarà, inoltre, assicurato con buon mastice. 11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera in ferro larghe non meno di 2 cm. distanti l una dall altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. 12. E superflua la cerchiatura : a) qualora alla cassa metallica sia applicata, ai sensi dell art. 77, terzo comma, del DPR 285/1990, una valvola od altro dispositivo atti a fissare o neutralizzare i gas. b) se la cassa in legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto. 13. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. articolo Su ogni feretro, prima dell inumazione o della tumulazione, deve essere applicata, a cura degli interessati, una targa di piombo recante il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto, impressi a martello. 2. Prima della chiusura del feretro è nella facoltà dei familiari del defunto di introdurvi una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. CAPO V CONSEGNA DEI CADAVERI AI CIMITERI articolo 21

6 1. L incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco. articolo Tutti i cimiteri devono avere almeno un custode. 2. Il custode per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l autorizzazione di cui all art. 6 del DPR 285/1990; egli inoltre iscrive giornalmente sopra un apposito registro in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità età o, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall atto di autorizzazione di cui all art. 6 del citato DPR, l anno, il giorno, l ora dell inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l indicazione del sito dove sono stati riposti; c) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall autorizzazione del Sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. articolo I registri, indicati nell articolo precedente devono essere presentati ad ogni richiesta degli Uffici Comunali o Governativi. articolo La camera mortuaria di ogni cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri dopo trascorso il periodo di osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione professata in vita dal defunto. 2. Detta camera deve presentare le caratteristiche e possedere i requisiti di cui agli artt. 64 e 65 del DPR 10 Settembre 1990 n CAPO VI TRASPORTO DI CADAVERI articolo Il trasporto dei cadaveri viene fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti idonei. I carri funebri devono avere le caratteristiche previste dall art Il trasporto al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme previste dall art. 19 del DPR 10 settembre 1990 n Il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio. articolo 26 Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni in vita. articolo 27

7 1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere riposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di una soluzione disinfettante. 2. E consentito rendere al defunto le estreme onoranze funebri, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza della manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. articolo Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue in carro chiuso. articolo I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere interamente rivestiti in lamiera metallica o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Responsabile di Igiene Pubblica dell A.S.L. il quale deve controllarne, almeno una volta all anno, lo stato di manutenzione. 2. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza. articolo Nel Comune non esistono rimesse di carri funebri. articolo L orario per il trasporto di cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti sono determinati dal Sindaco, tenendo conto dei desideri dei richiedenti. 2. Di norma il trasporto dovrà essere eseguito: a) nei mesi di: Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre Novembre e Dicembre: dalle ore 8.30 alle ore e dalle ore alle ore b) nei mesi di: Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre: dalle ore 8.00 alle ore e dalle ore alle ore Quando concorrono giustificati motivi, il Sindaco, sentito il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. può consentire, caso per caso, che sia fissato per il trasporto un orario diverso da quello sopraindicato. articolo L incaricato del trasporto di un cadavere, in possesso congiuntamente dell autorizzazione di commercio e di PS di cui all art. 115 del TU delle Leggi di PS deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. articolo Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l ambito del Comune in luogo diverso del Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. 2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. 3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto deve essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni. articolo Per i morti di malattie infettive-diffuse l autorizzazione di cui al precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto in una duplice cassa conforme alle prescrizioni di cui all art Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo 2 anni dal decesso e con l osservanza delle speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l estero previsti dagli artt. 27, 28, e 29 del DPR 285/1990 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse di cui all elenco previsto dal primo comma.

8 articolo Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzate con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso: All infuori di questo cado, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all autorizzazione di cui al precedente articolo 33. articolo I trasporti di salme da o per uno dei Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 Luglio 1937 n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse devono essere accompagnate da passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal Prefetto e deve portare il visto delle Autorità consolare dello stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel paese, è rilasciata alla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell Autorità consolare italiana. 2. Nei casi previsti dal presente articolo, il Prefetto e l autorità consolare agiscono nella qualità di autorità delegate dal Ministero della Sanità 3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e l Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 Giugno 1938 n articolo Per l introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l interessato alla traslazione della salma deve presentare all Autorità consolare italiana domanda corredata da: a) un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all art. 39; b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere. 2. L Autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltrata telegraficamente la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti per il tramite del Ministero degli Affari Esteri al Prefetto della provincia dove la salma è diretta, che concede l autorizzazione informandone la stessa Autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli Affari Esteri e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare. articolo Per l estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti: a) nullaosta per l introduzione, dell Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta; b) certificato del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all art. 39; c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere. 2. Il Prefetto ricevuta la domanda corredata come sopra, concede l autorizzazione informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare. 3. Nel concedere l autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità. articolo Per il trasporto all estero o dall estero o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno e l altra di metallo, conformi alle prescrizioni del precedente art Per il trasporto da un Comune ad un altra Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso previsto dall art. 34, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo del deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo. articolo 40

9 1. Il Ministero della Sanità può autorizzare per il trasporto di salme da Comune a Comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere. articolo Per i trasporti di cui all art. 39, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento anti putrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. 2. Negli altri mesi dell anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. 3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. articolo E considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale italiana. articolo L incaricato al trasporto del cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. 2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore. articolo Per il trasporto entro il territorio comunale o da Comune a Comune dei cadaveri destinati all insegnamento ed alle indagini specifiche, si seguono le norme degli artt. precedenti. articolo Il Direttore dell Istituto Universitario prende in consegna la salma dall incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio di trasporti funebri, dopo averne preventivamente avvertito il Sindaco. articolo Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli. non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. 2. Le ossa umane ed i resti assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a 0,666 mm., saldate a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto. 3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengano da un rinvenimento e non sia possibile l identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l indicazione del luogo e la data in cui sono stati rinvenuti. articolo Il carro adibito al trasporto funebre deve trovarsi presso l abitazione del defunto o presso il deposito di osservazione almeno 15 minuti prima dell ora di inizio del trasporto. 2. Qualora per qualsiasi ragione., il carro funebre non possa giungere in prossimità dell abitazione o del deposito di osservazione esso verrà fermato nel luogo accessibile più vicino. 3. Il feretro sarà trasportato a braccia o con apposito carrello., a cura dell impresa che esegue il servizio funebre fino al luogo dove si trova il carro predetto. articolo I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall abitazione al cimitero quando non vengono eseguite le funzioni religiose. 2. Il Sindaco può, in casi particolari autorizzare percorsi alternativi. articolo 49

10 1. Ove, il trasporto del feretro venisse effettuato a spalle, il carro funebre dovrà essere ugualmente richiesto e seguire il feretro. articolo I cortei funebri possono procedere a passo d uomo, non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. articolo Per le salme provenienti da altri Comuni, la Giunta Municipale con apposita delibera può stabilire un apposito diritto fisso d ingresso della salma. 2. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale il trasporto di salme di militari eseguite dalle Amministrazioni militari con mezzi propri. CAPO VII RISCONTRO DIAGNOSTICO articolo Fatti salvi i poteri in materia dell Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 13 Febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, o ad un deposito di osservazione o a un obitorio nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e Militari, nelle Cliniche Universitarie e negli Istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, Primari o Medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 2. Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusa o sospetta di esserlo o, a richiesta del Medico curante, quando sussista il dubbio sulla causa di morte. 3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del Primario o del Medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle Cliniche Universitarie e negli Ospedali dall anatomopatologo universitario od ospedaliero, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. 4.Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell Ente che lo ha richiesto. articolo I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 9, 69 e 74 del DPR 13 Febbraio 1964 n articolo I risultati dei riscontri diagnostici, dovranno essere dal Direttore Sanitario dell Ospedale o della Casa di Cura comunicati al Sindaco per l eventuale rettifica, da parte del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. della scheda di morte contemplata dall art.1 del più volte citato DPR 285/1990. Quando la causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa, la comunicazione deve essere fatta d urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell art. 254 del T.U.S.L. 27 Luglio 1934 n Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria.

11 CAPO VIII CADAVERI A SCOPO DI STUDIO articolo La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell art. 32 del T.U. delle leggi sull istruzione superiore 31 Agosto 1933 n all insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 8, 9 e E vietato il commercio di ossa umane. articolo 56 CAPO IX PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO articolo Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l accertamento delle morte segue le norme della Legge 2 Dicembre 1975 n. 644 e successive modifiche. 2. L accertamento della realtà della morte viene effettuato secondo le modalità della Legge 29 Dicembre 1993 n. 578 e del Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 Agosto CAPO X CIMITERI ISTITUITI NEL TERRITORIO COMUNALE articolo Nel territorio del Comune sono istituiti i seguenti cimiteri: Cimitero di SOAVE capoluogo; Cimitero della Frazione di CASTELLETTO; Cimitero della Frazione di COSTEGGIOLA; Cimitero delle Frazioni di CASTELCERINO e FITTA. articolo La costruzione di nuovi cimiteri e l ampliamento o la soppressione di quelli esistenti dovranno essere disposte secondo le norme contenute nel Capo 10 e 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 Settembre 1990 n. 285 i cui articoli si intendono qui integralmente riportati.

12 CAPO XI POLIZIA INTERNA ED ESTERNA DEI CIMITERI articolo Nei cimiteri del Comune devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune. qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma che hanno avuto in vita la residenza anche per periodi limitati; c) i cadaveri delle persone che hanno diritto ad una sepoltura in aree o tombe private; d) i nati morti ed i prodotti del concepimenti di cui all art. 8 ed i resti mortali delle persone sopraindicate. 2. In casi eccezionali il Sindaco può autorizzare deroghe al presente articolo. articolo I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l orario stabilito dal Sindaco, in relazione alle esigenze locali ed alle stagioni. 2. L orario di apertura ed eventuali altri avvisi devono essere esposti agli ingressi dei cimiteri. articolo E vietato l ingresso nei Cimiteri, escluso quelli di servizio, a qualsiasi veicolo (vetture, automezzi, biciclette, carri, ecc.). 2. E altresì vietato l ingresso a cani od altri animali anche se condotti a mano. 3. Nell interno dei cimiteri è vietato fumare, questuare e tenere un contegno scorretto. 4. E vietato arrecare guasti o sfregi ai muri, alle cancellate, alle lapidi, ai monumenti, alle aiole, ai fiori ed ad ogni altra cosa esistente nei Cimiteri. I contravventori saranno perseguiti a norma del C.C. articolo Il Sindaco ha la facoltà di cancellazione di epigrafi non conformi alla dignità del luogo. articolo Nei cimiteri Comunali nessun lavoro ( nuova costruzione, manutenzione, modifiche, ecc ) può essere fatto senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. articolo Le corone, i fiori, le piante messe a dimora per onorare i defunti non devono invadere i vialetti e le tombe attigue. 2. I fiori appassiti dovranno essere rimossi a cura dei familiari dei defunti e deposti negli appositi luoghi di raccolta. articolo L Amministrazione Comunale ha facoltà, assumendone la relativa spesa e previo avviso ai familiari dei defunti, senza che i concessionari abbiano ad accampare alcuna pretesa o diritto di sorta all infuori del mantenimento della concessione, a rimuovere monumenti funebri, aprire varchi, ristrutturare tombe ecc. CAPO XII

13 INUMAZIONI articolo In ogni cimitero sono delimitate apposite aree per le sepolture comuni ad inumazione. L ampiezza di tali aree viene determinata in base alle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del DPR 10 Settembre 1990 n articolo Il turno di rotazione delle inumazioni, di norma, è decennale. articolo 69 1.L utilizzazione delle fosse comuni deve farsi campo per campo. 2. Non potranno essere eseguite inumazioni in un campo sino a che non sia stata utilizzata ogni disponibilità del campo antecedente nel turno di rotazione. 3. I campi sono divisi in riquadri ed in ciascuno di essi l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità del riquadro medesimo e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. articolo Ogni fossa nei campi comuni è contrassegnata a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente all azione disgregatrice degli agenti atmosferici, riportante un numero progressivo e l indicazione dell anno di seppellimento. 2. Tale cippo verrà collocato dal custode-seppellitore del Cimitero, subito dopo che la fossa sarà stata riempita di terra e su di esso, a cura del Comune, ove non provvedano i familiari, entro sei mesi dall inumazione, verrà applicata una targhetta di marmo con l indicazione del nome e cognome del defunto e la data di nascita e di seppellimento. articolo Ogni fossa per inumazione deve avere una profondità non inferiore a m dal piano di superficie del cimitero. 2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone aventi oltre 10 anni di età devono avere nella parte più profonda la lunghezza media di m e la larghezza di m e devono distare l una dall altra almeno m da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq Le fosse per le inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m e, nella parte più profonda la lunghezza media di m e la larghezza di m e devono distare almeno m da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq per ogni inumazione. articolo In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell atto del parto e racchiusi in un unica cassa. articolo Per le inumazioni è vietato l uso di feretri di ferro o di altro materiale non biodegradabile. I feretri per le inumazioni devono presentare le caratteristiche precisate nel precedente articolo 18. articolo Nelle sepolture comuni vengono inumati tutti quei cadaveri per i quali non sia stato richiesto un altro tipo di sepoltura. articolo Per calare nella fossa un feretro si dovrà osservare la massima cura, rispetto e decenza. L operazione verrà eseguita con corde o a braccia od a mezzo di un sicuro meccanismo.

14 2. Deposto il feretro nella fossa questa dovrà essere colmata in modo, che la terra scavata in superficie sia la prima ad essere riversata nella fossa medesima e quella affiorata dalla profondità venga a trovarsi sulla superficie. 3. Salvo diversa disposizione dell Autorità Giudiziaria, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. articolo A cura dell Ufficio di Stato Civile verrà notificata al pubblico, mediante avvisi affissi nell Albo Pretorio Comunale ed agli ingressi dei cimiteri, la scadenza del periodo di inumazione dei cadaveri sepolti nei campi comuni. 2. Gli avvisi di cui sopra verranno pubblicati tre mesi prima dell inizio delle comunicazioni. 3. A familiari di cui sia noto l indirizzo, sarà data tempestiva comunicazione scritta dell esumazione dei loro congiunti. articolo Sulle fosse dei campi comuni è consentito il collocamento di copritombe, lapidi, croci, cippi, monumenti e simili aventi le seguenti dimensioni massime d ingombro: fosse per adulti e bambini: copritomba: lunghezza. m larghezza m. 0.70; lapidi od altri segni funebri: altezza m dal piano di campagna, compreso il basamento. articolo Ogni inumazione è soggetta al diritto comunale stabilito con apposito atto deliberativo. CAPO XIII TUMULAZIONI articolo Le sepolture per tumulazione devono essere costruite secondo le norme tecniche stabilite dall art 76 del DPR 285/1990. articolo Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in una duplice cassa, una di legno e l altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui agli art. 30 del DPR 285/1990 e 19 del presente regolamento. 2. Le norme anzidette devono essere osservate anche per le tumulazioni a carattere provvisorio. articolo E consentito la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro. articolo Ogni tumulazione è soggetta al diritto comunale stabilito con apposito atto deliberativo. CAPO XIV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

15 articolo Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie 2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, mentre le estumulazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione. 3. Le esumazioni e le estumulazioni di carattere straordinario sono ordinate dall Autorità Giudiziaria od autorizzate dal Sindaco per il trasporto di salme in altre sepolture del Cimitero stesso o di altra sede o per la cremazione, quando non è decorso rispettivamente un decennio dall inumazione ovvero non è trascorso il periodo della concessione. articolo Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco. 2. Esse vengono eseguite previo avviso al pubblico ed ai familiari delle salme, secondo quanto disposto dall art. 83. articolo Salvo i casi ordinati dall Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre; b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il Responsabile di Igiene Pubblica dell A.S.L. che essa può essere seguita senza pregiudizio per la salute pubblica. articolo Per le esumazioni e le estumulazioni autorizzate dal Sindaco su richiesta di privati, dovranno essere preventivamente versati alla cassa comunale i diritti previsti dalla tabella B annessa al presente regolamento. articolo Le ossa che si rinvengono nell escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell ossario del Comune, a meno che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda per raccoglierle e deporle in cellette e colombari da essi avuti in concessione nel recinto del Cimitero. 2. In tale caso i resti dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome, data di nascita del defunto. 3. I resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumenti sono equiparati a rifiuti speciali, di cui al DPR 10 Settembre 1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. articolo Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell Autorità Giudiziaria e l autorizzazione del Sindaco. 2. Le estumulazioni che si eseguono allo scadere del periodo di concessione sono regolate dal Sindaco ( art. 86 DPR n. 285/1990); 3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal custode del Cimitero. 4. I feretri estumulati, compresi quelli di sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo. articolo Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all art. 86 del DPR 10 Settembre 1990 n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell art. 88 del presente regolamento. articolo Il Sindaco può autorizzare, dopo un qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell anno, l estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Medico

16 Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per l opinione pubblica. 2. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. articolo 91 1.Per le esumazioni ordinate dal Sindaco si dovranno osservare tutte le prescrizioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del servizio Di Igiene Pubblica dell A.S.L. e che devono essere inserite nell ordinanza del Sindaco all uopo emessa a termini dell art. 83 del DPR. 285/1990. articolo Alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono sempre assistere il custode del Cimitero e due testimoni. 2. Alle esumazioni ed alle estumulazioni straordinarie devono assistere oltre al Custode e due testimoni, il Medico Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell A.S.L. od altro Medico a ciò delegato. articolo Delle operazioni di esumazione ed estumulazione deve essere redatto processo verbale e conservato presso l Ufficio di Stato Civile. CAPO XV SEPOLTURE PRIVATE articolo In ogni Cimitero il Comune può accordare a privati le seguenti concessioni per sepolture: a) aree per tombe di famiglia; b) aree per tombe a privati; c) colombari o loculi individuali; d) cellette o nicchie ossario. articolo Il diritto di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa di un bene a carattere demaniale, concessione che lascia in ogni caso integro il diritto di proprietà del Comune. 2. Con detta concessione il comune conferisce ai privati il diritto d uso temporaneo di una determinata area da adibire a sepoltura o a monumento cimiteriale. 3. Tale diritto non è commerciabile o alienabile.. 4. Le sepolture individuali sono vincolate alla salma e/o i resti mortali indicati nella concessione e non possono essere trasferiti ad altri. 5. Qualora per qualsiasi ragione ed in via definitiva le salme venissero rimosse prima della scadenza della concessione le sepolture ritornano in piena disponibilità del Comune. 6. In casi eccezionali come ad esempio la temporanea mancanza di aree o loculi il Sindaco può autorizzare la deroga al precedente comma 4 per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di sepoltura. 7. Il concessionario può usare dell opera o dell area assegnatagli in uso secondo le norme del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere attigue che il Comune può, in ogni tempo ed a sua discrezione, modificare ed impegnare per esigenze di servizio. articolo 96

17 1. Chi intende ottenere in concessione una sepoltura privata di qualsiasi specie, deve presentare domanda al Sindaco, fornendo le seguente indicazioni: a) cognome e nome del richiedente/i; b) la specie della sepoltura richiesta; c) l elezione del domicilio. 2. La domanda di concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espresse e non dichiarate nella domanda stessa. articolo Ogni concessione di sepoltura privata deve risultare da un apposito atto stipulato tra il Comune ed il concessionario, contenente tutte le clausole e condizioni particolari relative alla concessione medesima. 2. In particolare devono essere esplicitamente indicati. a) la natura della concessione; b) la descrizione della sepoltura; c) l esatto nominativo della persona o della famiglia cui la sepoltura deve servire; d) la prova dell avvenuto pagamento dei diritti di concessione stabiliti con apposita delibera dalla Giunta Municipale. 3. Con l atto della concessione il Comune può imporre determinati obblighi al Concessionario pena la decadenza della concessione. articolo I colombari o loculi e le cellette ossario consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune per tumulazioni singole. 2. La concessione dei colombari o loculi e delle cellette ossario è fissata in anni 50 con diritto da parte del concessionario di rinnovare alla scadenza la concessione pere altro uguale periodo contro pagamento della tariffa all atto del rinnovo. 3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell ossario comune. 4. I loculi sono concessi per persone decedute, ai loro coniugi, ai loro ascendenti o discendenti di 1 grado o a persone che abbiano compiuto il 65 anno d età. 5. In caso di rinuncia di nicchie o loculi delle persone alle quali venne fatta la concessione, che non siano mai stai utilizzati, il Comune ritorna ai richiedenti una somma pari al 70% dell importo pagato, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del articolo Alla manutenzione dei colombari o loculi e delle cellette ossario provvede direttamente il Comune. Le eventuali applicazioni decorative restano in manutenzione ai concessionari. articolo La concessione del diritto d uso di tombe di famiglia adoperate direttamente da privati è di durata non superiore a 99 anni salvo rinuncia. 2. Essa da diritto di tumulare nella relativa sepoltura le salme o i resti mortali di defunti fino a che dura la destinazione a cimitero dell area su cui la tomba è edificata, e fino al completamento della capienza di detto sepolcro. 3. Le tombe di famiglia costruite dal Comune possono essere cedute intere o frazionate. 4. Il diritto di concessione verrà di volta in volta determinato dalla Giunta Municipale in rapporto al valore della costruzione. 5. La tomba di famiglia privata o costruita direttamente dal Comune potrà essere concessa: a) ad una o più persone e per esse esclusivamente; b) ad una famiglia e per essa il concessionario. 6. Nel primo caso la concessione si intende fatta ai richiedenti con esclusione di ogni altro. 7. Nel secondo caso la concessione passa dal concessionario agli eredi legittimi ed a nessun altro. 8. Nel caso do morte del concessionario, gli eredi legittimi, debbono darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data del decesso, comprovando altresì. la loro posizione di eredi del de cuius.

18 9. Hanno diritto a sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera B il concessionario ed i seguenti famigliari: a) gli ascendenti ed i discendenti in linea retta di qualunque grado; b) il coniuge; c) i fratelli e le sorelle consanguinei; d) le donne e gli uomini entrati a far parte della famiglia a seguito di matrimonio; e) coloro che a seguito di legittimazione, riconoscimento, adozione ed affiliazione hanno assunto il cognome del concessionario. 10. Resta comunque la facoltà dell Amministrazione Comunale di determinare all atto della concessione della tomba di famiglia, le persone che vi potranno essere tumulate diversamente dalle disposizioni sopra esposte, sempre ché in tal senso vi sia una precisa richiesta del concessionario, nonché di consentire la tumulazione di salme di persone che risultano essere stato con questo conviventi, e di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei suoi confronti. articolo Le concessioni di sepolture private di qualsiasi tipo sono soggette a revoca, decadenza e rinuncia. 2. Sono vietate le concessioni di aree a persone od enti che mirino a farne oggetto di speculazione. articolo La revoca delle concessioni può essere esercitata dal Comune in via eccezionale per esigenze di pubblico interesse provvedendo peraltro, a concessioni sostitutive ovvero corrispondendo un adeguato indennizzo, sentite sempre le parti interessate, ad eccezione di quanto previsto dall art. 98/1990. articolo La decadenza delle concessioni può essere adottata, previa diffida, per inadempienza alle obbligazioni derivanti dalle concessioni medesime. articolo La rinuncia delle concessioni può avvenire per trasferimento delle salme in altre sepolture. 2. Se si tratta di un area senza opere edificate o di loculi o di cellette ossario individuali non occupati o di tombe di famiglia non costruite direttamente, avverrà la retrocessione al Comune medesimo. In tal caso verrà corrisposto agli interessati un indennizzo, da determinarsi caso per caso ma in ogni modo non superiore alla metà dell importo pagato per la concessione. articolo I provvedimenti in materia di revoca, decadenza e rinuncia alle concessioni di sepolture private vengano adottati dalla Giunta Comunale. CAPO XVI IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI E AUTOPSIE articolo Il trattamenti per ottenere e le modalità per fare realizzare l imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti secondo le norme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 10 Settembre 1990 n Il Comune è sprovvisto di forni crematori. articolo L autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Sindaco, dietro presentazione dei seguenti documenti: a) estratto legale di disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato; per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazione riconosciute che abbiano fra i propri fini quello della

19 cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno, o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal Presidente dell Associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi fino all ultimo istante di vita è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all Associazione medesima. La firma dell associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di residenza. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. Tale volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione dello stesso. b) certificato in carta libera del Medico curante o dal Responsabile di Igiene Pubblica dell A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. c) Il nulla osta dell Autorità Giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta. 2. Il trasporto del cadavere di persone decedute nel Comune per essere cremato in altro Comune e quello delle risultanti ceneri nel luogo del loro definitivo deposito qualora esso sia effettuato in altro Comune o nel Comune di residenza, è autorizzato con unico decreto del Sindaco cui deve essere unità l autorizzazione alla cremazione di cui al precedente comma. articolo La cremazione deve avvenire da personale appositamente autorizzato dalle Autorità Comunali. 2. Le urne contenenti le ceneri di un cadavere cremato devono portare all esterno l indicazione del Cognome e Nome, data di nascita del defunto nonché la data di morte del soggetto stesso. articolo Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere. articolo Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario ed inoltre saldamente chiuse e riposte in loculi o celle le cui dimensioni minime devono essere di cm. 30 X30 ed una profondità di cm. 50. per contenere apposite urne di dimensioni limitate (altezza cm. 21, larghezza cm. 27 profondità cm. 21). 2. Nel caso in cui venga richiesta la dispersione delle ceneri, esse, a cura del personale di custodia del cimitero troveranno accoglimento nell apposito cenerarium, dopo che saranno state tolte dall urna, in modo da evitare possibile futura identificazione delle stesse. articolo Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, non va soggetto ad alcuna misura precauzionale igienica stabilita per il trasporto di cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del servizio di Igieni Pubblica dell A.S.L. nel caso di presenza di niclidi radioattivi. articolo Le urne cinerarie, possono essere deposte, a mente dell art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n nelle sepolture private dei cimiteri, oppure in cappelle o templi appartenenti ad Enti morali. 2. La consegna delle urne cinerarie si farà constatare da apposito verbale in tre originali dei quali uno rimane nell archivio del Concessionario del crematorio, l altro presso il responsabile del servizio cimiteriale o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori dal cimitero ed il terzo viene trasmesso all Ufficio di Stato Civile. articolo Le autopsie anche se ordinate dall Autorità Giudiziaria, a norma dell art. 16 del RD. 28 Maggio 1931 n.602 devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all esercizio professionale. 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco, e da quest ultimo al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. per l eventuale rettifica della scheda di morte di cui all art. 1.

20 3. Quando la causi di morte risulti una malattia infettiva-diffusa, compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Medico che ha effettuato l autopsia deve darne d urgenza comunicazione al Sindaco ed al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti seguendo le prescrizioni di cui all art. 38 del DPR 285/ Quando nel corso di un autopsia, non ordinata dall Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria. CAPO XVII UFFICI E PERSONALE ADDETTI AI SERVIZI MORTUARI E CIMITERIALI articolo I servizi amministrativi attenenti alla manutenzione, all ordine ed alla vigilanza dei cimiteri sono espletati, secondo le relative competenze dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L., dall Ufficio di Stato Civile e dell Ufficio Tecnico Comunale. articolo Il,personale assegnato ad ogni Cimitero è responsabile dell assolvimento delle funzioni assegnategli dalle leggi in materia e dal presente regolamento. articolo Il personale assegnato al cimitero deve: a) curare la scrupolosa tenuta dei registri prescritti dalle vigenti leggi in materia; b) ricevere le casse mortuarie contenenti i cadaveri o resti di cadaveri destinati a sepolture/o consentirne l uscita in base alle prescritte autorizzazioni. c) procedere ai seppellimenti, alle esumazioni ed alle estumulazioni; d) accertare che l esecuzione dei lavori, la posa di segni funerari o di quanto altro previsto dal presente regolamento sia debitamente autorizzata; d) i seppellitori, durante le operazioni che si svolgono nel cimitero, devono indossare indumenti consoni al luogo e conformi alle prescrizioni di carattere igienico sanitario; e) essere sottoposto a vaccinazione antitetanica ( DPR 130/1965 e circ. minister. 52/1982); f) tenere un contegno corretto; g) svolgere tutte le mansioni attinenti ai servizi mortuari o cimiteriali attribuiti alla sua competenza dalle Leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni Comunali. CAPO XVIII SANZIONI AMMINISTRATIVE articolo 117

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