COMUNE DI MONTE DI MALO
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1 COMUNE DI MONTE DI MALO REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 05/07/2012
2 SOMMARIO TITOLO I: PRINCIPI GENERALI...3 ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO...3 ART. 2 FINALITÀ...3 ART. 3 CLASSIFICAZIONE...3 ART. 4 INVENTARIO...4 ART. 5- CONSEGNATARI DI BENI IMMOBILI...4 TITOLO II: ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO...4 ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI...4 ART. 7 - PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI...4 ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO...5 ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA...5 ART METODI DI ALIENAZIONE...5 ART PROCEDURE DI GARA PER ASTA PUBBLICA...5 ART PERMUTA DI BENI IMMOBILI...6 ART TRATTATIVA PRIVATA...6 ART. 14 GARANZIE...6 ART DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DI USO PUBBLICO A RICHIESTA DEL PRIVATO...7 ART. 16 CESSAZIONE DELL USO PUBBLICO DI STRADE COMUNALI...7 TITOLO III - CONCESSIONE ED USO DEL PATRIMONIO...8 ART. 17 USO DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI...8 ART MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI...8 ART CONCESSIONE GRATUITA O COMODATO...8 ART LOCAZIONE ATTIVA DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI...9 TITOLO VI- NORME FINALI...9 ART ABROGAZIONE DI NORME...9 ART. 22 RICHIAMI NORMATIVI...9 2
3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art.1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dei beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune. Art. 2 Finalità 1. Le finalità che l Amministrazione intende perseguire con il presente regolamento sono le seguenti: a. migliorare la gestione del patrimonio comunale; b. semplificare i procedimenti di alienazione e di concessione del patrimonio dell ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e valorizzazione del patrimonio comunale; c. definire la gestione della rete stradale comunale o, comunque, pubblica, per favorire un miglior utilizzo di beni che non soddisfano più l interesse pubblico. Art. 3 Classificazione 1. I beni immobili comunali si classificano in beni: riservati, destinati, collettivi e disponibili. 2. Sono beni riservati i beni che la legge riserva all appartenenza pubblica in ragione delle loro caratteristiche naturali. Sono riservati i beni demaniali elencati agli artt. 822 e 826 del codice civile. 3. Sono beni destinati quei beni che sono destinati ad una funzione o ad un servizio pubblico per decisione normativa o del Comune di Monte di Malo. Una volta che la destinazione è in concreto realizzata, il bene acquista la qualità di bene pubblico, e viene assoggettato alla relativa disciplina, così come previsto dagli artt. 828 e 830 del codice civile. I beni destinati non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano. 4. I beni destinati, fino a quando permane la destinazione, seguono le regole previste per i beni riservati. 5. Ai beni riservati non si applicano le normali regole civilistiche, per cui tali beni sono incommerciabili ovvero inalienabili, impignorabili e imprescrittibili. Tali beni, se previsto dalla normativa statale, possono essere concessi a terzi, in godimento temporaneo, revocabile in ogni momento per sopravvenuta incompatibilità con l'interesse pubblico, e sempre che non venga meno del tutto la destinazione all'uso pubblico del bene. 6. Sono beni collettivi i beni di proprietà dell ente, in quanto rappresentativo di una determinata collettività, o comunità di abitanti, alla quale i beni appartengono, ai sensi dell art. 825 del codice civile. 7. I beni riservati o destinati possono essere oggetto di concessione. 8. I beni riservati o destinati possono diventare beni patrimoniali disponibili a seguito di un provvedimento di declassificazione. I beni patrimoniali disponibili sono beni di proprietà privata dell Ente e, come tali, sono soggetti alle regole comuni del diritto privato, eccetto la alienazione che deve avvenire con modalità tali da garantire la massima trasparenza ed 3
4 imparzialità nella scelta del contraente, anche ai fini di ottenere il miglior prezzo in linea con il mercato. Art. 4 Inventario 1. I beni immobili comunali con le loro destinazioni attuali, sono inventariati in appositi elenchi a cura del Segretario comunale. L'inventario dei beni immobili contiene la descrizione dei beni, desunta dai rispettivi catasti, elenchi e registri. Art. 5- Consegnatari di beni immobili 1. Tutti i beni di proprietà comunale, ovvero in utilizzo anche temporaneo da parte del Comune, possono essere dati in consegna ad "agenti" consegnatari. 2. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna. 3. Sono "agenti" consegnatari i funzionari, i dirigenti scolastici, i dirigenti preposti ad aziende o servizi speciali, i legali rappresentanti di organismi che hanno in dotazione beni di proprietà del Comune, i soggetti con cui il Comune ha istituito rapporti di concessione del bene ed i soggetti che l'amministrazione vorrà individuare, nei casi in cui venga ritenuto opportuno ai fini di una migliore custodia del bene. 4. Sulla scheda inventariale di ogni bene immobile è annotato il nominativo dell eventuale consegnatario. 5. Il segretario comunale, con la collaborazione dell ufficio tecnico, verifica lo stato dei beni dati in consegna e le relative operazioni poste in essere dai consegnatari, impartisce direttive e svolge ispezioni al fine di accertare la regolarità dell'attività dei consegnatari. TITOLO II: ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO Art. 6 - Disposizioni generali 1. Il presente titolo del regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n.127, l'alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Monte di Malo. In ogni caso restano salve le procedure e i vincoli posti dal d.lgs. 42/2004 per l alienazione di beni culturali. 2. I beni riservati o destinati possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente titolo, previa approvazione degli specifici provvedimenti di cessazione della destinazione pubblica da parte del Consiglio Comunale. 3. In ogni caso il motivato inserimento di tali beni nel programma delle alienazioni di cui al successivo art. 7 costituisce implicito provvedimento di cessazione della destinazione pubblica. Art. 7 - Programma delle alienazioni 1. La programmazione delle alienazione e delle valorizzazioni è approvata ai sensi dell art. 42 del d.lgs. 267/2000 dal Consiglio Comunale. La delibera consiliare di approvazione del Piano delle 4
5 alienazioni e delle valorizzazioni viene redatta ai sensi dell art. 58 del D.L , n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge , n. 133 e successive modifiche. 2. L inserimento nel piano delle alienazioni determina la classificazione del bene come patrimonio disponibile. 3. Il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni e è approvato annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale allegata al Bilancio di Previsione. Il Consiglio Comunale può stabilire, in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, la modifica al Piano delle Alienazioni. Art. 8 - Responsabile del procedimento 1. Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il Segretario comunale. 2. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività necessarie all alienazione dei beni, a partire dalla predisposizione del programma delle alienazioni. In particolare il responsabile del procedimento è competente all adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale fino alla stipula del contratto di cessione dell immobile all aggiudicatario. Art. 9 - Determinazione del valore di vendita 1. Il valore di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta dal responsabile dell ufficio tecnico, o in casi motivati di notevole complessità, da tecnico esterno all uopo incaricato, con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. La perizia deve comunque tener conto di tutte le circostanze particolari concernenti il bene da alienare, compreso l effettivo grado di interesse all acquisto da parte di privati e il possibile mercato di riferimento (nazionale o locale). 2. Il prezzo di stima è determinato al netto degli oneri fiscali, che sono di norma a carico dell acquirente, unitamente alle spese tecniche per la redazione di frazionamenti catastali, le spese per le altre pratiche necessarie alla formalizzazione dell atto di vendita, le spese contrattuali e quelle di volturazione e trascrizione. Art Metodi di alienazione 1. L Amministrazione Comunale procede all alienazione dei beni immobili mediante la procedura dell asta pubblica con rialzo sul prezzo, salvo i casi di vendita diretta o di trattativa privata indicati nei seguenti articoli. Art Procedure di gara per asta pubblica 1. In via generale alle alienazioni immobiliari si procede mediante asta pubblica, secondo le modalità previste dagli articoli 73 lettera c) e 76, 2 comma del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d asta. 2. L indizione dell asta pubblica è resa nota mediante pubblici avvisi, o lettere d invito a seconda della procedura di vendita, nei quali sono indicati: a) i beni da vendere; b) i prezzi a base d asta sui quali si apre l incanto; c) i diritti, i pesi e le servitù passive di cui eventualmente sono gravati gli immobili; d) l anno, il mese, il giorno, l ora ed il luogo in cui si procede all incanto; 5
6 e) l ufficio presso cui sono ottenibili i documenti; f) l ammontare del deposito a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere all asta, nonché l indicazione della tesoreria, presso cui devono effettuarsi i depositi; g) le principali condizioni di vendita, di cui sia opportuno che si abbia cognizione; h) le modalità con cui si procede all incanto. 3. Il pubblico avviso è pubblicato sul sito Internet, sull Albo Pretorio del Comune di Monte di Malo e dei comuni limitrofi. In base a valutazioni del responsabile del procedimento, il bando può essere pubblicato anche sul B.U.R. Il bando viene idoneamente pubblicizzato mediante altri canali ritenuti idonei a raggiungere il più ampio numero di potenziali acquirenti. Art Permuta di beni immobili 1. L'Amministrazione comunale è autorizzata a permutare a trattativa privata immobili di proprietà comunale con altri immobili, quando ciò risulti conveniente nel perseguimento dei propri fini istituzionali previa stima dell immobile secondo le modalità previste all'art L'eventuale conguaglio è effettuato in denaro. Art Trattativa privata 1 Si potrà procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata nei seguenti casi: a. quando il pubblico incanto sia andato deserto e non si ritenga opportuno effettuare un secondo esperimento; b. nel caso in cui il valore di stima risulti inferiore a , Inoltre, si potrà procedere sempre alla vendita con il sistema della trattativa privata con uno o più soggetti nei seguenti casi: a) quando l appetibilità del bene è, per la sua ubicazione, di scarso interesse ovvero interessa un ristretto numero di soggetti nella zona di ubicazione dell immobile stesso; b) quando gli immobili hanno bassa redditività o la gestione degli stessi è particolarmente onerosa; c) in presenza di soggetti che sono già titolari di diritti reali o personali di godimento sull immobile di cui si procede alla vendita; d) quando il bene non sia autonomamente utilizzabile o non soddisfi alcuna autonoma esigenza; e) in caso di vendita della quota di comproprietà di un unità immobiliare e qualora vi sia la presenza di un unico altro soggetto comproprietario. 3. La trattativa è sempre svolta nel rispetto dei principi della trasparenza e pubblicità. Art. 14 Garanzie 1. Per partecipare alla singola gara deve essere richiesta la costituzione di una cauzione almeno pari al 5% del valore posto a base della gara. La cauzione viene incamerata dal Comune qualora l aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula del contratto di vendita dopo formale convocazione. 2. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato all offerta, a pena di esclusione, il documento comprovante la costituzione della cauzione, in originale o in copia autenticata. 3. La cauzione può essere costituita o tramite versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale oppure tramite fideiussione. La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata dai soggetti di cui all art. 107 del D.Lgs 385/93. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà contenere l assunzione dell obbligo da parte del fideiussore di pagare l importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest ultimo 6
7 qualsiasi eccezione. Dovrà inoltre contenere l espressa rinuncia del fideiussore al beneficio preventiva escussione del debitore principale previsto dall art del codice civile nonché l espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all art del codice civile. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta. 4. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del corrispettivo, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo l'aggiudicazione della gara. 5. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione sarà automaticamente incamerata dall'amministrazione Comunale di Monte di Malo, salvi eventuali ulteriori risarcimenti. Art Dichiarazione di cessazione di uso pubblico a richiesta del privato 1. Qualora ricorrano i presupposti, l Ente provvede alla dichiarazione di cessazione dell uso pubblico su istanza di parte. In questo caso, il soggetto interessato a tale dichiarazione può presentare apposita richiesta all Ufficio Tecnico redatta in carta semplice e corredato di: - Documentazione fotografica della zona interessata, - Estratto di mappa catastale. 2. L Ufficio analizza la possibilità di trasferire il bene dal patrimonio destinato (indisponibile) a quello disponibile valutando se, nel caso specifico, il bene oggetto della richiesta abbia perso la destinazione pubblica, tenuto conto della identificazione catastale e della destinazione urbanistica prevista dal piano regolatore vigente. 3. Nel caso in cui il bene mantenga ancora una destinazione pubblica, l ufficio respingerà la richiesta e provvederà all archiviazione della domanda. Nel caso in cui il bene non abbia più le caratteristiche legate all'uso pubblico, verrà avviata l istruttoria e la competenza, qualora la programmazione della dismissione sia già stata effettuata dal Consiglio Comunale, è direttamente del responsabile dell ufficio tecnico. Art. 16 Cessazione dell uso pubblico di strade comunali 1. Il provvedimento dichiarativo di cessazione della destinazione pubblica potrà aver luogo d ufficio ovvero ad istanza di parte. La valutazione che sottende il provvedimento dovrà accertare la sussistenza dei seguenti presupposti: a. che la strada, o porzioni di essa, non sia più destinata alla viabilità pubblica e che non sia più inclusa in detta viabilità; b. che l area interessata non costituisca via d accesso a fabbricati o a fondi privati; c. che la domanda sia inoltrata da soggetto avente diritto. 2. Per quanto riguarda la vendita di strade, o porzioni di esse, l Amministrazione Comunale fa riferimento a due parametri: - per le aree edificabili, aree produttive, di completamento, ecc., verranno utilizzati i valori di mercato contenuti nella Delibera di Giunta Comunale che annualmente determina l applicazione ai fini IMU - per le zone agricole verranno usati i valori agricoli medi più elevati in riferimento alla determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Vicenza individuate dalla commissione provinciale (art. 41 DPR 327/2001). La stima finale sarà comunque legata alla valutazione del tecnico comunale, in base a quanto definito all art Prima di procede alla vendita di ex strade comunali, il Comune deve garantire, con idonee forme di pubblicità, il diritto di prelazione all acquisto da parte dei frontisti, curando che gli stessi siano 7
8 posti a conoscenza del corrispettivo. Per far valere la prelazione, gli interessati, nel termine di 30 giorni dall avvenuta conoscenza del procedimento, dovranno far pervenire la loro accettazione. Decorsi i 30 giorni, i frontisti saranno considerati rinunciatari e sarà immediatamente disposta la vendita a terzi o a colui che ha inoltrato la richiesta. TITOLO III - CONCESSIONE ED USO DEL PATRIMONIO Art. 17 Uso di beni patrimoniali disponibili 1 Con il presente articolo, si disciplinano le concessioni in uso a terzi, pubblici e privati di beni riservati e destinati appartenenti o nella disponibilità del Comune di Monte di Malo, nel rispetto dei principi di economicità della gestione, di efficienza, di produttività, di redditività, e di razionalizzazione dell uso delle risorse, fermo restando le finalità sociali da valutarsi per alcuni beni. 2 I beni oggetto di concessione saranno quelli individuati dal Consiglio Comunale tra quelli individuati come riservati o destinati. La concessione è un atto amministrativo potestativo unilaterale, revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno. 3 Le concessioni si intendono di norma onerose ed il relativo canone o indennizzo sono determinati nel rispetto delle legge vigenti e delle disposizioni del presente regolamento. Art Modalità di rilascio delle concessioni 1. L atto di concessione prevede: a) la durata della concessione; b) l ammontare del canone concessorio; c) l uso per il quale il bene viene concesso; d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l esercizio delle attività cui è destinato; e) l ammontare della penale e della eventuale cauzione che dovrà versare il concessionario; f) il trattamento fiscale dell atto ed eventuale trascrizione dello stesso. 2 L Amministrazione Comunale procede all individuazione del concessionario, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno 5 soggetti interessati, se sussistono in tale numero. Per l individuazione dei soggetti interessati l amministrazione comunale può procedere con avviso pubblico. Art Concessione gratuita o Comodato 1 Il Comune può concedere in concessione gratuita i propri beni riservati o destinati ovvero in comodato i beni del patrimonio disponile agli Enti Pubblici, alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n 266, per lo svolgimento delle loro attività. 8
9 2 La valutazione delle attività svolte, il rilievo sociale delle medesime unitamente alla valutazione dell opportunità di concedere in concessione gratuita od in comodato una porzione del patrimonio dovranno essere valutate e approvate con singoli provvedimenti di Giunta. L amministrazione potrà valutare, fra l altro, la tipologia di attività svolta, la programmazione futura e l intenzione di prevedere la realizzazione di eventuali lavori accessori o di ristrutturazione al di là della manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. 3 La concessione gratuita od il comodato non potranno comunque avere durata superiore ad anni 10 (dieci) e non sono comunque rinnovabili tacitamente. 4 La concessione gratuita od il comodato in uso a terzi si intendono revocabili esclusivamente per mutate esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso. 6 Il concessionario ed il comodatario sono tenuti al pagamento diretto ovvero al rimborso delle utenze. 7 La concessione gratuita od il comodato in uso a terzi sono atti stipulati sotto forma di scrittura privata con la sottoscrizione, per conto dell amministrazione, da parte del responsabile dell area contabile. Art Locazione attiva di beni patrimoniali disponibili 1. I beni patrimoniali disponibili, per loro stessa natura, hanno un valore prevalentemente economico e di essi l amministrazione si avvale in quanto producono un reddito. Essi sono oggetto di negozi di diritto privato quali: locazione, comodato, ecc, per i quali valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia. La Giunta comunale è informata sull utilizzo e sui contratti in essere su beni patrimoniali dell ente e approva, in schema, i relativi contratti. L ufficio competente a concedere l utilizzo di beni patrimoniali dell ente è l area contabile finanziaria che potrà richiedere il pagamento legato all utilizzo del bene. 2. Di norma i beni appartenenti al patrimonio disponibile, suscettibili di essere utilizzati per il reperimento di risorse economiche, in quanto non destinati ad uso pubblico, sono dati in locazione a terzi ad un valore non inferiore a quello di mercato. TITOLO VI- NORME FINALI Art Abrogazione di norme 1 È abrogato il Regolamento comunale per l alienazione degli immobili di proprietà comunale approvato con delibera C.C. n. 53 del 28/11/2000 e successive modifiche Art. 22 Richiami normativi 1 Quando non è disposto diversamente dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal codice civile e le previsioni indicate nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. 9
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