INTERPUMP GROUP S.P.A.
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1 INTERPUMP GROUP S.P.A. Capitale sociale Euro ,20 i.v. Sede legale in Sant Ilario d Enza (Reggio Emilia) Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. n GRUPPO IPG HOLDING S.R.L. Capitale sociale Euro ,00 i.v. Sede legale in Milano, Via Appiani 12 Registro Imprese di Milano e C.F. n ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE DI GRUPPO IPG HOLDING S.R.L. STIPULATO IL 26/07/2007, CONTENENTE ANCHE ACCORDO DI SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO AZIONARIO DI AZIONI ORDINARIE INTERPUMP GROUP S.P.A. DEL 21/03/2006. Ai sensi dell art. 122 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 ( TUIF ) e degli artt. 129 e ss del Regolamento Consob n del 14/5/1999 (il Regolamento Consob ) si rende nota la stipula in data 26/7/2007 di un patto parasociale (il Patto ) avente ad oggetto quanto più innanzi indicato. 1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Il Patto ha ad oggetto le quote rappresentative dell intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding S.r.L., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano ( Gruppo IPG Holding ), società che detiene n azioni ordinarie pari al 22,227% del capitale sociale di Interpump Group S.pA., con sede in Sant Ilario d Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia ( Interpump ). Il Patto ha altresì ad oggetto lo scioglimento dell accordo denominato Sindacato azionario di azioni ordinarie Interpump Group S.p.A. (il Sindacato Interpump ) stipulato in data 21/03/2006 tra gli aderenti al Patto (ad eccezione di Beryle Lassaussois e di Rover S.p.A.) e Rover International S.A. (che ha sottoscritto il Patto a tali fini soltanto). 2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da: (i) le quote rappresentative dell intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding riportate nella tabella A di cui al successivo paragrafo 2 (le Quote ); (ii) le n azioni ordinarie rappresentative del 22,227% del capitale sociale di Interpump di proprietà di Gruppo IPG Holding (la Partecipazione ). Il capitale sociale di Interpump alla data odierna ammonta a Euro ,20 i.v., suddiviso in n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna ammesse alla trattazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le Azioni ). La Partecipazione è costituita in pegno a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il Pegno Mps ) a garanzia delle obbligazioni assunte con un finanziamento da quest ultima erogato (il Finanziamento Mps ). Il diritto di voto relativo alla Partecipazione spetta a Gruppo IPG Holding, ed in caso di inadempimento del Finanziamento Mps alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. 3. Soggetti aderenti al Patto La tabella A che segue indica ciascuno dei partecipanti al Patto (i Partecipanti ), nonché la quota dagli stessi detenuta in Gruppo IPG Holding e la relativa percentuale di partecipazione. Soci di Gruppo IPG Holding Valore nominale delle % del capitale di Quote Gruppo IPG Holding Sergio Erede ,868 % Giovanni Maria Cavallini ,950% 1
2 Beryle Lassaussois ,740% Totale Famiglia Cavallini, costituente un unico Gruppo di Partecipanti ,690% Fulvio Montipò ,218% Leila Montipò ,228% Laura Montipò ,228% Totale Famiglia Montipò, costituente un unico Gruppo di Partecipanti ,674% Tamburi Investment Partners S.p.A. ( Tip ) ,430% MAIS S.p.A. (direttamente controllata da Isabella Seragnoli) ( Mais ) ,716% Rover S.p.A. (indirettamente controllata da SIL.PA S.S.) ( Rover ) ,622% Totale Euro % La tabella B che segue indica i partecipanti al Sindacato Interpump, le Azioni da ciascuno di essi sindacate e la relativa percentuale di partecipazione del capitale sociale di Interpump. Azionista Numero di Azioni % su totale Azioni di sindacate Interpump Sergio Erede ,082% Giovanni Maria Cavallini ,000% Fulvio Montipò ,049% Leila Montipò ,162% Laura Montipò ,162% Tip ,652% Mais ,754% Rover International S.A ,472% Totale ,334% I Partecipanti al Patto non sono titolari, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate, di altre Azioni (o diritti di voto sulle stesse) oltre a quelle detenute mediante Gruppo IPG Holding, eccezion fatta per Giovanni Maria Cavallini, titolare in proprio di n Azioni. Le Persone Correlate ai Partecipanti non sono attualmente titolari di Azioni (o diritti di voto sulle stesse), neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate. Per Persone Correlate ai Partecipanti si intendono: - in relazione ai Partecipanti persone fisiche, i loro rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti, se conviventi, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti; - in relazione ai Partecipanti persone giuridiche, le società o gli enti controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, direttamente o indirettamente, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti. Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti. 4. Durata del Patto Il Patto ha efficacia dal 26/6/2007 e durata coincidente con la durata di Gruppo IPG Holding, che secondo lo statuto vigente è sino al 30/6/2010, salva proroga decisa dai soci con il voto favorevole del 96% del capitale. 5. Tipo e contenuto del Patto Il Patto rientra tra quelli di cui all art. 122, comma 1, e comma 5, lettere b) e d) del TUIF, in quanto contiene vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all acquisto di Azioni, nonché accordi per l esercizio del voto in Gruppo IPG Holding e in Interpump, come meglio di seguito specificato. 2
3 (a) Vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all acquisto di Azioni. Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) TUIF. (1) Ciascun Partecipante si obbliga a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità delle rispettive Quote, se non previo consenso scritto di Partecipanti titolari di Quote corrispondenti ad almeno il 51% del capitale di Gruppo IPG Holding detenuto da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante trasferente. Tale consenso non è necessario nei seguenti casi: (i) trasferimenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e ad altri parenti entro il terzo grado e a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante. A tal fine per controllo si intende il controllo esercitato mediante la titolarità della maggioranza del capitale avente diritto di voto; (ii) tra Partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo di Partecipanti; (iii) in caso di intestazione a società fiduciaria della quale il Partecipante sia fiduciante, ovvero a trust del quale il Partecipante sia il beneficiario economico; (iv) in caso di trasferimenti mortis causa da Partecipanti persone fisiche ad altre persone fisiche. I trasferimenti per i quali non è necessario il consenso potranno essere perfezionati solo dopo che i Partecipanti trasferenti ne abbiano data preventiva comunicazione agli altri Partecipanti. Prima che la società trasferitaria cessi di essere controllata dal Partecipante trasferente, o che il Partecipante cessi di essere il mandante della società fiduciaria o il beneficiario economico del trust, la quota di Gruppo IPG Holding trasferita dovrà essere ritrasferita al Partecipante stesso, o a società da esso controllata, o ad altra società fiduciaria della quale egli sia il mandante o ad altro trust del quale egli sia beneficiario economico. (2) Ciascun Partecipante assume l impegno, per l intera durata del Patto, di non acquistare, neppure indirettamente, alcuna Azione, con qualsiasi modalità. E fatta eccezione per i Partecipanti Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò i quali potranno acquistare ulteriori Azioni esercitando i diritti di opzione attribuiti loro nell ambito di piani di stock options approvati dall assemblea di Interpump, purché per effetto di tali acquisti le Azioni complessivamente detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate non eccedano, nel loro insieme, il 27% del capitale sociale di Interpump di tempo in tempo sottoscritto e versato. In caso di superamento di tale limite Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò saranno tenuti a vendere le Azioni eccedenti in modo da rendere applicabile l esenzione dall obbligo di promuove un offerta pubblica di acquisto prevista all art. 49, comma 1, lett. (e) del Regolamento Consob. Ciascun Partecipante si impegna (anche promettendo il fatto dell amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding non acquisti Azioni in misura tale da superare, anche solo temporaneamente, una partecipazione complessiva in Interpump del 25% del suo capitale, ovvero del 26% in caso di acquisto da parte di Gruppo IPG Holding delle n Azioni delle quali è attualmente titolare Giovanni Maria Cavallini. I Partecipanti sono addivenuti alla determinazione di stipulare il Patto facendo affidamento sul pieno rispetto degli impegni assunti per far sì che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate (anche indirettamente o per interposta persona) non eccedano nel loro insieme la soglia che obbliga a promuovere un offerta pubblica di acquisto. I Partecipanti che risultassero inadempimenti rispetto a tali impegni saranno tenuti ad assolvere ad ogni obbligo inerente l offerta pubblica di acquisto, a loro cura e spese, ed a tenerne gli altri Partecipanti e 3
4 Gruppo IPG Holding interamente manlevati ed indenni, fermo in ogni caso il diritto degli altri Partecipanti e di Gruppo IPG Holding al risarcimento di ogni danno subito. (b) Consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding e di Interpump Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell art. 122, primo comma, TUIF. (1) Ciascun Partecipante si impegna a partecipare alle decisioni dei soci di Gruppo IPG Holding e ad esprimere il proprio voto in modo tale che l organo amministrativo di Gruppo IPG Holding sia un consiglio di amministrazione composto di sei amministratori, dei quali uno designato da Sergio Erede, uno dai Signori Cavallini, uno dalla Famiglia Montipò, uno da Tip, uno da Mais ed uno da Rover. Il presidente del consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding sarà designato da Tip, il vicepresidente e amministratore delegato dalla Famiglia Cavallini e l amministratore delegato da Tip. In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori di Gruppo IPG Holding prima della scadenza del Patto il sostituto sarà designato dallo stesso Partecipante (ovvero congiuntamente dallo stesso Gruppo di Partecipanti) che aveva nominato l amministratore cessato, occorrendo anche mediante cooptazione. Il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) che, con il consenso degli altri Partecipanti, venda l intera quota di Gruppo IPG Holding di sua proprietà, dovrà far sì che l amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni. In tal caso sarà nominato un nuovo amministratore di Gruppo IPG Holding con decisione dei soci e, occorrendo, dal consiglio di amministrazione mediante cooptazione. In caso di vendita di una parte soltanto della quota di Gruppo IPG Holding, il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) dovrà far sì che l amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni, salvo diversa decisione degli altri Partecipanti. In entrambi i suddetti casi di vendita il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) venditore, su richiesta degli altri Partecipanti, dovrà far sì che il rappresentante nel consiglio di amministrazione di Interpump designato come al successivo punto (3) rassegni le proprie dimissioni da tale carica. (2) E principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione di Interpump debba avvenire con continuità rispetto al passato, anche con riferimento alla politica di crescita interna ed esterna. (3) I Partecipanti convengono che, ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding: (A) faranno parte del consiglio di amministrazione di Interpump le persone di seguito indicate, con le rispettive cariche: (i) Giovanni Maria Cavallini, presidente con deleghe di poteri, quale amministratore non indipendente designato dai Signori Cavallini; (ii) Sergio Erede, quale amministratore non indipendente da esso stesso designato; (iii) Fulvio Montipò, vice presidente e amministratore delegato, quale amministratore non indipendente designato dalla Famiglia Montipò; (iv) Giovanni Tamburi, quale amministratore non indipendente designato da Tip; (v) Giancarlo De Martis, quale amministratore non indipendente designato da Mais; (vi) Giuseppe Ferrero, quale amministratore non indipendente designato da Rover; (B) faranno parte del consiglio di amministrazione di Interpump anche altri amministratori designati dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding con il voto favorevole di almeno 5 amministratori. (4) In caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori di Interpump nominati ai sensi del precedente punto (3), i Partecipanti si impegnano a far sì che, ove ciò risulti possibile, l assemblea ed il consiglio di amministrazione di Interpump nominino altri amministratori in loro 4
5 sostituzione designati dal medesimo Partecipante o Gruppo di Partecipanti che hanno designato gli amministratori cessati, con le medesime cariche. (5) Qualora il consiglio di amministrazione di Interpump revochi o restringa significativamente le deleghe di poteri di gestione e di rappresentanza attualmente conferite a Giovanni Maria Cavallini o a Fulvio Montipò, rispettivamente, i Signori Cavallini e la Famiglia Montipò avranno diritto di recedere immediatamente dal Patto. In caso di rinunzia alle deleghe o di dimissioni dalla carica di amministratore di Interpump di Giovanni Maria Cavallini e/o di Fulvio Montipò, rispettivamente, i Signori Cavallini e la Famiglia Montipò continueranno ad essere vincolati dal Patto. 6. Altri impegni dei Partecipanti Il Patto prevede i seguenti ulteriori impegni dei Partecipanti. (a) Impegni relativi al Finanziamento MPS (1) Ciascun Partecipante si impegna a versare a Gruppo IPG Holding, in proporzione alla partecipazione nella stessa detenuta ed a titolo di finanziamento socio infruttifero di interessi, gli importi dovuti da Gruppo IPG Holding per reintegrare il Pegno MPS, qualora Gruppo IPG Holding non disponesse di liquidità o di affidamenti sufficienti per il reintegro o per la riduzione della esposizione. (2) Qualora uno o più Partecipanti non effettuassero, entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding, i versamenti di cui al precedente punto (1), tali versamenti potranno essere effettuati dagli altri Partecipanti, in proporzione alle partecipazioni in Gruppo IPG Holding dagli stessi detenute, ed i Partecipanti che abbiano omesso i versamenti di loro spettanza saranno tenuti a versare ai Partecipanti che li abbiano effettuati in loro vece, a titolo di penale, un importo pari al 40% dei versamenti omessi, penale che sarà tra questi ultimi ripartita in proporzione alle rispettive partecipazioni. (b) Liquidazione di Gruppo IPG Holding (1) Ciascun Partecipante si impegna, in sede di liquidazione di Gruppo IPG Holding, a compiere interamente e tempestivamente quanto stabilito all art. 25, comma 2, dello statuto di Gruppo IPG Holding vigente (i.e, acquisto pro-quota di Azioni detenute da Gruppo IPG Holding in misura tale da estinguere il Finanziamento MPS). (2) Ciascun Partecipante riconosce che l integrale e tempestiva esecuzione di quanto previsto al precedente punto (1) ha valore essenziale ai fini dell ottimizzazione della liquidazione di Gruppo IPG Holding, ed accetta che in caso di mancato compimento di quanto sopra una parte del saldo attivo di liquidazione venga devoluta agli altri soci di Gruppo IPG Holding che abbiano acquistato le Azioni di loro pertinenza, come previsto all art. 25, comma (4) dello statuto vigente. (3) Ciascun Partecipante si impegna a compiere quanto di propria pertinenza affinchè Gruppo IPG Holding venga sciolta anticipatamente rispetto al suo termine di durata qualora si verifichi anche uno soltanto dei seguenti eventi: (i) ricevimento da parte di Gruppo IPG Holding di un offerta formulata da soggetto diverso dai Partecipanti e relative Persone Correlate per l acquisto di tutte le Azioni detenute, qualora il prezzo offerto sia superiore al maggiore tra: - la media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni rilevati nei trenta giorni di Borsa aperta antecedenti l offerta; e - il costo complessivamente sostenuto da Gruppo IPG Holding per l acquisto delle Azioni detenute; (ii) la rilevazione, in ciascun giorno di Borsa aperta di un intero trimestre, di un prezzo ufficiale delle Azioni superiore al valore che si ottiene applicando al prezzo di acquisto della Partecipazione (i.e. Euro 9 per Azione) un tasso di ritorno sull investimento (internal rate of return IRR) pari al 25% in ragione d anno, per il periodo compreso tra il 26/7/2007 e l ultimo giorno del trimestre considerato. Nel computo di tale valore saranno inclusi anche i dividendi distribuiti (o 5
6 dei quali sarà stata deliberata la distribuzione) da Interpump dal 26/7/2007 sino all ultimo giorno del trimestre considerato. Ciascun Partecipante riconosce che, in linea di principio, non dovrebbe essere deciso lo scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding prima del decorso di 18 mesi dalla data di stipula del Patto. Anche nel caso di scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding ciascun Partecipante sarà tenuto al rispetto degli impegni indicati ai precedenti punti (1) e (2). 7. Clausole penali Fatta eccezione per la penale prevista al precedente paragrafo 5.(a)(2), non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto. 8. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni detenute da Gruppo IPG Holding. Il Finanziamento MPS stabilisce che le n Azioni detenute da Gruppo IPG Holding debbano rimanere depositate presso la Banca del Monte dei Paschi S.p.A. per intera durata dello stesso. 9. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto è depositato Il Patto è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia mediante trasmissione telematica in data 27/07/2007 n
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
INTERPUMP GROUP S.P.A. Capitale sociale Euro 41.558.535,20 i.v. Sede legale in Sant Ilario d Enza (Reggio Emilia) Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. n. 11666900151 ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE
Estratto dei patti parasociali di Gruppo IPG Holding S.p.A. stipulati il 7 maggio 2014
Informazioni essenziali sui patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 Interpump
Indesit Company S.p.A. Ai sensi dell art. 122 del TUF e delle disposizioni applicabili del RE si rende noto, per quanto occorrer possa, quanto segue.
Estratto delle pattuizioni comunicate alla Consob, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ( TUF ) e delle disposizioni
CARRARO S.P.A. ( Carraro o Società )
Informazioni essenziali ai sensi dell art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ) e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
SORIN S.P.A. Ai sensi dell art. 122 del TUF e dell art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.
Informazioni essenziali del patto parasociale pubblicato ai sensi dell art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il TUF ) e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il
Relazione del Consiglio di Amministrazione. (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99)
Relazione del Consiglio di Amministrazione (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99) Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - in prima
SORIN S.P.A. Ai sensi dell art. 122 del TUF e dell art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.
Informazioni essenziali del patto parasociale pubblicato ai sensi dell art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il TUF ) e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il
CARRARO S.P.A. ( Carraro o Società )
Informazioni essenziali ai sensi dell art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ) e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI (13 APRILE 2016 UNICA CONVOCAZIONE)
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COIMA RES S.P.A. SIIQ
Informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi dell art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, ( TUF ) e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Consob n.
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE Redatto ai sensi dell articolo 5 del Regolamento approvato dalla Consob con Delibera 117221 del 12 marzo 2010, e successive
mod. 9 SEG BANCA CARIGE
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2012 in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie
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Patto parasociale avente a oggetto azioni di Anima Holding S.p.A. Informazioni essenziali di cui all art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 Ai sensi dell art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il TUF ) e
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MAIRE TECNIMONT S.P.A. Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75 Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A Capitale sociale Euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato C.F./P.
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GRUPPO EDITORIALE L ESPRESSO S.P.A.
Informazioni essenziali, ai sensi dell art. 130 del Regolamento Emittenti, relative al patto parasociale comunicato alla Consob ai sensi dell art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in merito alla
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Gruppo Waste Italia S.p.A. Sede Legale: in Milano (MI), via privata Giovanni Bensi, n. 12/3 Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 93.902.051,17 Iscritta al Registro delle imprese di Milano
ordinarie Prelios sindacate 1. Alexis De Dietrich In proprio ,918% 2,070% 2. DEB Holding S.r.L. Daniel Buaron
Informazioni essenziali ai sensi dell art. 122 del D. Lgs. 58/1998 ( TUF ) e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 ( Regolamento Emittenti ) e successive modificazioni e integrazioni, in merito ad un
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ) e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14
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