PMI Combi Basilese L assicurazione per le imprese di commercio al dettaglio

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1 PMI Combi Basilese L assicurazione per le imprese di commercio al dettaglio Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione 2015 La vostra sicurezza ci sta a cuore.

2 2 Informazione sul prodotto Informazione sul prodotto Condizioni contrattuali dalla pagina 6 L informazione sul prodotto vuole contribuire a far comprendere meglio la documentazione contrattuale. 1. Per Partner il contenuto contrattuale e la determinazione dell estensione dei 2 reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il 2. Estensione della copertura assicurativa 2 contratto d assicurazione e le condizioni contrattuali 3. (CC). Validità temporale e territoriale 3 4. Inizio della copertura assicurativa 4 Il contratto d assicurazione sottostà al diritto svizzero, 5. in Durata particolare della copertura alla Legge assicurativa sul contratto d assicurazione 4 6. (LCA). Premi Nei e franchigie contratti con riferimento al Principato del 4 Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida 4 la legge rispettiva. In questi casi sono valide in complemento 8. Altri obblighi a queste del CC contraente le «Disposizioni supplementari per 4 i 9. contratti Danno causato d assicurazione per propria colpa soggetti alla legislazione del Liechtenstein». Fine della copertura assicurativa Protezione dei dati Reclami 5 1. Partner contrattuale Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea. In internet ci troverà presso: 2. Estensione della copertura assicurativa Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC. L assicurazione PMI Combi Basilese permette di comporre la copertura assicurativa in modo ottimale in funzione dei fabbisogni individuali. L assicurazione comprende 5 moduli di base (B1 B5) che possono essere conclusi individualmente o in combinazione con i moduli supplementari (S1 S16). Responsabilità civile d impresa (B1) L assicurazione responsabilità civile d impresa offre la copertura assicurativa in caso di danni verso terzi causati dal contraente, dal suo rappresentante o dai suoi lavoratori, nonché dal personale ausiliario durante le attività svolte per l azienda assicurata. Noi versiamo l indennità per i diritti motivati, sosteniamo le spese di prevenzione e riduzione del danno, nonché le spese per la difesa dai diritti ingiustificati (funzione di protezione giuridica). La copertura di base copre i seguenti danni: morte, lesioni o altri danni alla salute di persone (danni corporali) distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali) danni a terzi derivanti da edifici ed impianti difettosi (rischio d installazioni) danni a terzi derivanti da attività aziendali (rischio d esercizio) danni a terzi derivanti dalla fabbricazione o vendita di prodotti difettosi (rischio derivante dai prodotti) responsabilità civile del contraente in qualità di committente responsabilità civile del contraente come detentore o utente di veicoli a motore non immatricolati responsabilità civile del contraente in qualità di utente di biciclette e motorini protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico rischi accessori La sicurezza della vostra impresa ci sta a cuore. Per esempio con una copertura assicurativa senza lacune per tutti i rischi importanti un semplice e chiaro contratto collettivo moduli di base selezionabili individualmente coperture complementari fatte su misura la prevenzione nell ambito del Mondo della sicurezza della Basilese Altri consigli di sicurezza li trovate su nonché i moduli di sicurezza: garanzia doppia pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati. La copertura responsabilità civile d impresa può essere completata dai seguenti moduli supplementari: Danni da locatario a locali affittati (S1) La responsabilità civile per i danni causati a locali presi in locazione, in leasing o in affitto. Spese di richiamo merce (S2) Le spese di richiamo in relazione con un prodotto fabbricato o fornito dal contraente che si trova già in possesso di terzi. Danni ad oggetti lavorati o presi in consegna (S3) La responsabilità civile per i danni a cose prese in consegna o ricevute da un assicurato, per farne uso o lavorarle.

3 3 Informazione sul prodotto Danni da carico e scarico (S4) La responsabilità civile per i danni a veicoli a motore di terzi compresi soprastrutture e rimorchi come pure container, durante le operazioni di carico e scarico. Protezione giuridica impresa (B2) La protezione giuridica impresa prevede la copertura di molteplici questioni giuridiche, con le quali la sua impresa potrebbe confrontarsi. Si compone delle seguenti coperture: protezione giuridica aziendale impresa, protezione giuridica immobili, protezione giuridica concernente i viaggi professionali e se esplicitamente indicato nel contratto di assicurazione protezione giuridica complementare in materia di contratti. L assicurazione copre l assicurato, la sua famiglia ed il / la partner impiegato / a nell azienda, i soci e i dipendenti nell esercizio delle loro mansioni per l azienda assicurata. La consulenza ed il disbrigo del caso giuridico assicurato vengono gestiti da Assista Protezione giuridica SA. Inventario del commercio (B3 B5) Tutti i beni mobili appartenenti al contraente, comprese le cose che sono prese in leasing o in affitto e che sono di proprietà di terzi. La copertura assicurativa può essere completata con i seguenti moduli supplementari: Riserva per l inventario del commercio (S5) Riserva sulla somma d assicurazione per nuovi acquisti ed aumenti di valore. Interruzione d esercizio (S6) Perdita della cifra d affari nonché spese supplementari ulteriori dovute a un interruzione dell esercizio dell azienda. Danni di ripercussione (S6.1) Perdita della cifra d affari e spese supplementari, se un esercizio di terzi viene toccato da un danno (B3 B5), e in seguito a ciò l esercizio del contraente viene interrotto momentaneamente, parzialmente o in modo totale. Cose particolari e spese (S7) Valori pecuniari (S8) Valori pecuniari di proprietà del contraente, compresi valori pecuniari affidati, di proprietà di terzi. Incendio / Eventi naturali (B3) Danni dovuti ad incendio (ad es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) ed i seguenti eventi della natura: piena, inondazione, tempesta, grandine, valanga, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti (ma non terremoti). La copertura assicurativa può essere completata con il seguente modulo supplementare: estesa (S9) Danni causati da disordini interni e danneggiamento doloso. Sono anche assicurati danni dovuti a liquidi, danni dovuti alla massa in fusione, urto di veicoli e crollo di stabili. Furto con scasso / rapina (B4) Furto con scasso, rapina e conseguenti danni / atti di vandalismo. La copertura assicurativa può essere completata con il seguente modulo supplementare: Scasso di vetrine e distributori automatici all aperto (S10) Danni a seguito di scasso violento o di tentativo di scasso a vetrine e distributori automatici all aperto, incluso il contenuto. Acque (B5) Danni dovuti a fuoriuscita di acqua e di liquidi da condutture, infiltrazione nello stabile di acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde freatiche e le acque di scorrimento all interno dello stabile. I moduli di base B3 B5 possono essere completati con i seguenti moduli supplementari: Rottura vetri (S11) Danni da rottura di vetrate di edifici e mobilia. Epidemia (S12) Danni a merci e spese a seguito d epidemia. Interruzione d esercizio e costi salariali consecutivi ad interruzione dell attività (S6) Perdita della cifra d affari e costi salariali per danni causati dall interruzione totale o parziale dell esercizio che il contraente subisce temporaneamente in seguito ad epidemia (S12). Merci refrigerate e surgelate (S13) Perdita e avaria dell inventario del commercio (merci e installazioni compresi i materiali da fiera e d esposizione) durante i trasporti, fiere ed esposizioni, al massimo per una durata di 30 giorni. I seguenti moduli supplementari possono essere conclusi con i seguenti moduli di base B1, B3, B4 e B5: Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi (S14) Danni ad apparecchi ETI, apparecchi elettrici ed elettronici d ufficio, di cassa, di comunicazione, di sicurezza, di sorveglianza, di misure e di controllo tecnico così come le insegne luminose. Assicurazione dei dati (S14.1) Le spese per la ricostituzione dei dati su supporti di dati dopo una perdita o un danneggiamento fisico dei supporti di dati. Interruzione d esercizio (S6) Spese supplementari per il mantenimento dell attività nelle stesse condizioni precedenti un danno assicurato secondo S14 e S14.1 e provocato agli apparecchi ETI, altri apparecchi ed ai dati. Cargo Trasporti, fiere ed esposizioni (S15) Perdita e avaria dell inventario del commercio (merci e installazioni compresi i materiali da fiera e d esposizione) durante i trasporti, fiere ed esposizioni, per una durata massima di 30 giorni. Il seguente modulo supplementare può essere concluso con ogni modulo di base: Assistenza visitatori (S16) Spese per il trasporto in taxi di un visitatore o cliente infortunatosi presso il contraente come pure le spese per la sostituzione o la pulizia di vestiti o cose danneggiate. La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni individuali, come p. es. la somma d assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d assicurazione. 3. Validità temporale e territoriale L assicurazione vale per i danni che si verificano o vengono causati durante la validità contrattuale. La validità territoriale dipende dalla scelta della copertura assicurativa. I luoghi e paesi nei quali i rischi sono coperti sono menzionati nelle CC e nel contratto d assicurazione.

4 4 Informazione sul prodotto La garanzia accordata per i danni della natura come pure per i disordini interni e il danneggiamento doloso resta limitata alla Svizzera, al Principato del Liechtenstein e alle enclavi Büsingen e Campione anche nel caso in cui sia stata convenuta una copertura che si estende oltre i luoghi di assicurazione. 4. Inizio della copertura assicurativa La copertura assicurativa inizia alla data indicata nel contratto d assicurazione. 5. Durata della copertura assicurativa Se l assicurazione viene stipulata per un anno o una durata maggiore, tras corsa la validità contrattuale concordata il contratto d assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contraente con un preavviso di 3 mesi. 6. Premi e franchigie Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere pagato in anticipo. L ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. È possibile pagare il premio in rate semestrali o trimestrali, viene però richiesto il pagamento di un supplemento. Se il contratto d assicurazione è annullato prima della scadenza dell anno assicurativo, la Basilese rimborsa al contraente la parte di premio non utilizzata in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell annullamento del contratto, se il contraente disdice il contratto d assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro il contratto d assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese. Il contraente è tenuto, durante e dopo un sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o della sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all indennizzo (obbligo di informazione). Per l ammontare del danno spetta al contraente l onere della prova (ricevute, giustificativi). In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia; il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione. Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale. In qualità di rappresentante degli assicurati, la Basilese conduce le trattative con il danneggiato. Se essa ritiene necessario ricorrere ai servizi di un avvocato, il contraente deve darle la necessaria procura a tale scopo. In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione. 9. Danno causato per propria colpa In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione. In caso di sinistro, se concordato, la franchigia sarà a carico dell avente diritto. 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell interruzione neppure dopo la riattivazione. Il contratto d assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione). 8. Altri obblighi del contraente Il contraente deve rispondere alle domande della proposta assicurativa in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale). Durante la validità del contratto d assicurazione deve essere comunicato alla Basilese il subentrare di modifiche dei fatti rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati nella proposta assicurativa e nel contratto d assicurazione (aggravamento del rischio). In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Basilese.

5 5 Informazione sul prodotto 10. Fine della copertura assicurativa Il contratto d assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto. Parte recedente Motivi del recesso Termine di recesso Momento dell espirazione Ambedue le parti contrattuali Contraente Assicuratore Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d assicurazione Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese La cosa assicurata cambia nell insieme il proprietario (cambiamento di proprietà, non valevole per persone giuridiche) Aumento di premio e della franchigia, p. es in seguito a modifiche tariffarie Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio Contravvenzione all obbligo di informazione precontrattuale secondo l art. 3 LCA Contravvenzione all obbligo di notifica precontrattuale Importante aggravamento del rischio Doppia assicurazione e coassicurazione 3 mesi Scadenza del contratto Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento Assicuratore: 14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario Acquisitore: 30 giorni dal cambiamento di proprietà Prima della fine dell anno assicurativo in corso 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio 4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell aggravamento entro 14 giorni dalla ricezione della notifica 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell assicuratore 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario Passaggio di proprietà Fine dell anno assicurativo in corso 30 giorni dopo la ricezione della disdetta Ricezione della disdetta Ricezione della disdetta 30 giorni dopo la ricezione della disdetta 30 giorni dopo la ricezione della disdetta Frode assicurativa Nessuno Ricezione della disdetta Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l intero contratto d assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta. Motivi dell espirazione Durata contrattuale inferiore a 12 mesi Fallimento del contraente Momento dell espirazione Scadenza del contratto Apertura del fallimento 11. Protezione dei dati Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative ricorrono all elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Clausola per la concessione d autorizzazione: In vista dell elaborazione dei dati, la proposta d assicurazione contiene una clausola per la concessione d autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l elaborazione dei dati in conformità alla legge. Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati, come la ricerca, la custodia, l uso, la rielaborazione, la notifica, l archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del contraente riportati nella proposta d assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se necessario la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es.: assicuratore precedente). Infine la Basilese può elaborare i dati anche nell ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta di assicurazione il contraente viene informato in merito al proprio diritto di negare per iscritto alla Basilese l uso dei dati personali a scopo pubblicitario. Scambio dei dati: Nell interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei dati. Intermediari: possono ricevere i dati riguardanti il contraente disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto ad osservare il loro particolare obbligo al segreto e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente. Diritto di informazione e di rettifica: A norma della LPD, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti. 12. Reclami L accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti: Basilese Assicurazione SA Gestione delle reclamazioni Aeschengraben 21, casella postale CH-4002 Basilea Telefono: Fax: reclamazioni@baloise.ch

6 6 Condizioni contrattuali Responsabilità civile d impresa Condizioni contrattuali Responsabilità civile d impresa (B1) Modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1) 6 Danni da locatario a locali affittati (S1) 10 Spese di richiamo merce (S2) 10 Danni RCI1 ad oggetti lavorati o presi in consegna (S3) 10 È assicurata la responsabilità civile legale che incombe all impresa Danni da carico e scarico (S4) 11 designata nel contratto in caso di danni risultanti da Protezione rischio d installazioni giuridica impresa (B2) 11 rischio derivante dai prodotti Inventario del commercio (B3 B5) 14 rischio d esercizio Riserva per l inventario del commercio (S5) 15 in seguito a Interruzione morte, ferite d esercizio o altri danni (S6) alla salute di persone (danni corporali) 15 distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali). Danni di ripercussione (S6.1) 16 Non è considerato danno materiale una cosa che viene pregiudicata particolari soltanto nella e spese sua funzionalità (S7) senza ripercussioni sulla sua 16 Cose sostanza. Valori pecuniari (S8) 18 La morte, il ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita Incendio / Eventi naturali (B3) 18 di animali sono equiparati ai danni materiali, il risarcimento avviene però assicurativa secondo i principi estesa giuridici (S9) qui previsti Copertura 19 Furto con scasso / Rapina (B4) 20 RCI2 Scasso Le prestazioni di vetrine della e Basilese distributori comprendono automatici all aperto (S10) 21 il risarcimento delle pretese fondate Acque (B5) la difesa contro le pretese infondate 21 Rottura vetri (S11) 22 RCI3 Epidemia (S12) 22 Nell ambito della somma d assicurazione convenuta, le prestazioni Merci contrattuali refrigerate comprendono e surgelate anche (S13 ) 23 le spese di perizia Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi le spese d avvocato (S14) le spese giudiziarie 23 gli interessi del danno Assicurazione dei dati (S14.1) 24 L insieme di tutti i danni e spese assicurati dovuti alla medesima Cargo Trasporti, fiere ed esposizioni (S15) 25 causa (p. es.: più pretese risultanti da danni che derivano dallo stesso Assistenza difetto, quale visitatori errore di (S16) concezione, di costruzione, di produzione 27o d istruzione, o dallo stesso atto, rispettivamente dalla stessa omissione) viene considerato come un solo evento (danni di serie). Il nu- Generalità 27 In mero caso di di danneggiati, sinistro di coloro che avanzano pretese o degli aventi 30 diritto è irrilevante. Le prestazioni e i loro limiti si regolano secondo le disposizioni del contratto d assicurazione (comprese quelle relative alla somma d assicurazione ed alla franchigia), che erano in vigore al momento del verificarsi del danno secondo G6, cpv. 2. La copertura assicurativa si estende in particolare a RCI10 Rischio d installazioni La responsabilità civile del contraente derivante dalla proprietà (ma non dalla proprietà per piani) o dal possesso di fondi, edifici, locali ed impianti, e questo indipendentemente dal fatto che servano o meno all impresa assicurata. P.es.: il tetto dello stabile della ditta crolla e danneggia un automobile stazionata su terreno pubblico. RCI11 Rischio derivante da prodotti La responsabilità civile derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione di prodotti. P.es.: a seguito di un difetto del televisore fornito, l appartamento prende fuoco. RCI12 Danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all ambiente La responsabilità civile per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all ambiente, purché questo sia la conseguenza di un evento unico, repentino ed imprevisto, che esiga inoltre misure immediate. È considerato pregiudizio all ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell aria, dei corsi d acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, nonché ogni stato di cose designato dal legislatore come «danno all ambiente». RCI13 Rischio del committente La responsabilità civile del contraente quale committente fino a un costo di costruzione globale di CHF per le pretese risultanti da danni causati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione. Se però un assicurato esegue lui stesso completamente o in parte tali lavori, se ha elaborato i relativi piani, se gestisce o dirige l esecuzione della costruzione, tali pretese sono ugualmente assicurate anche se il costo di costruzione supera CHF , purché il danno sia imputabile ad una colpa commessa durante una delle suddette attività. P.es.: in seguito a delle misure inesatte, durante lo scavo, masse di terra sono state spostate ed hanno provocato delle crepe allo stabile vicino. RCI14 Veicoli a motore e biciclette la responsabilità civile come detentore o in seguito all uso di veicoli a motore non immatricolati senza assicurazione di detentore, purché questi siano utilizzati per corse approvate dalle autorità e legalmente autorizzate (per es. carrello elevatore). L obiezione concernente le corse non approvate dalle autorità o non legalmente autorizzate non è applicabile purché si tratti di sinistri che si sono verificati nel perimetro dell impresa del contraente. È ugualmente assicurata la responsabilità civile risultante dall utilizzo di veicoli a motore immatricolati per l esecuzione di lavori (ad esempio uso di un apparecchio di sollevamento) per i quali non esiste nessun obbligo assicurativo a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, purché il danno non sia coperto da un assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore. la responsabilità civile come utilizzatore di biciclette, nonché ciclomotori, biciclette elettriche e mezzi equiparati a veicoli, purché il danno non sia o non debba essere coperto da un assicurazione responsabilità civile legalmente prescritta. P.es.: durante una corsa all interno del recinto della società, il carrello elevatore danneggia la vettura di un visitatore. RCI15 Spese di modifica di serrature Le spese necessarie per la modifica o la sostituzione di serrature e relative / i chiavi / badges in caso di perdita di chiavi / badges affidate / i di immobili, locali ed impianti estranei all impresa, nei quali le persone assicurate devono svolgere dei lavori.

7 7 Condizioni contrattuali Responsabilità civile d impresa RCI16 Danni ad installazioni di telecomunicazione La responsabilità civile per danni causati ad installazioni fisse prese in affitto o in leasing, che servono solamente alle telecomunicazioni, come: apparecchi telefonici stazionari, installazioni per videoconferenze, segreterie telefoniche, nonché cavi che collegano direttamente questi impianti e apparecchi, come pure la centrale dello stabile (installazioni interne). RCI17 Spese di constatazione e d eliminazione di difetti o danni Le spese consecutive alla distruzione o al danneggiamento di cose, rese necessarie per la constatazione e l eliminazione di difetti o danni quando un assicurato ha eseguito dei lavori su opere immobiliari o se sono stati utilizzati dei materiali da lui fabbricati o forniti. P.es.: la parete appena intonacata e pitturata dal pittore deve essere aperta per poter sostituire la tubazione difettosa fornita dal commerciante in ferramenta. RCI18 Spese di prevenzione e di riduzione di danni Le spese a seguito di misure appropriate per scongiurare la sopravvenienza imminente di un danno corporale o materiale assicurato, consecutivo ad un evento imprevisto (spese di prevenzione di danni) come pure per limitare un danno corporale o materiale assicurato già verificatosi (spese di riduzione di danni). P.es.: evacuazione di clienti messi in pericolo dal rischio di esplosione di una conduttura di gas. le tasse giudiziarie o altre spese procedurali a carico dell assicurato le indennità processuali accordate dal tribunale alla controparte. Se risulta necessario l incarico ad un difensore penale, la Basilese, di comune accordo con l assicurato stesso, dà mandato ad un avvocato. Se questi non accetta gli avvocati proposti dalla Basilese, dovrà egli stesso proporne tre alla Basilese, tra i quali essa sceglierà l avvocato che sarà incaricato della difesa. L assicurato non è autorizzato a dare mandato ad un avvocato senza l autorizzazione della Basilese. La Basilese può rifiutare di iniziare un ricorso contro una multa o l appello ad un istanza superiore contro una sentenza, se sulla base di quanto risulta dagli atti d inchiesta, un successo sarebbe improbabile. Le spese di processo e altre indennità aggiudicate all assicurato, spettano alla Basilese sino a concorrenza delle sue prestazioni e purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall assicurato stesso o un compenso per i servizi da lui prestati. L assicurato è tenuto a portare immediatamente a conoscenza della Basilese tutte le comunicazioni e ordinanze concernenti la procedura penale o disciplinare di diritto pubblico e di attenersi alle disposizioni della Basilese. Se egli, di sua iniziativa o contrariamente alle disposizioni della Basilese, intraprende una qualsiasi azione, in particolare se fa appello senza il consenso esplicito della Basilese, lo fa per proprio conto ed a suo rischio e pericolo. Se tale condotta ha dato risultato nettamente più favorevole, la Basilese rimborsa successivamente le spese nell ambito delle citate disposizioni. RCI19 Persone assicurate È assicurata la responsabilità civile del contraente, così come dei suoi rappresentanti dei dipendenti ed ausiliari del contraente nell adempimento delle loro attività per conto dell impresa assicurata. È ugualmente coassicurata la responsabilità civile di terzi nella loro qualità di proprietari di fondi su cui hanno accordato al contraente un diritto di superficie. RCI20 Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati (modulo di sicurezza) Le pretese fondate sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per pregiudizi economici puri derivanti dalla violazione delle prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, in rapporto con dati personali. È ugualmente assicurato l indennizzo dei danni immateriali che ne risultano a causa della violazione di un diritto della personalità. RCI21 Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico Se, in relazione con un evento di responsabilità civile assicurato dal presente contratto, viene aperta una procedura penale o una procedura disciplinare di diritto pubblico, la Basilese si assume le spese per la necessaria rappresentanza legale dell assicurato nella procedura penale o nella procedura disciplinare di diritto pubblico le spese per le perizie richieste dal tribunale o dall avvocato incaricato con l accordo della Basilese RCI22 Rischi accessori La responsabilità civile legale derivante dall organizzazione e dall esecuzione di manifestazioni nell interesse dell impresa assicurata quali «giornate delle porte aperte», congressi o altre manifestazioni analoghe per il proprio personale o terzi dalla partecipazione a fiere ed esposizioni da manifestazioni d impresa di ogni genere, quali feste dell impresa, uscite d impresa, corsi di formazione da istituzioni sociali a favore del personale dell impresa, quali mense, nidi d infanzia, ecc., anche se sono occasionalmente utilizzate da terzi, derivante dalla messa a disposizione di club sportivi dell impresa e dei loro membri di terreni, locali e materiale, nonché alla responsabilità civile di questi dal possesso e l utilizzazione di sostanze tossiche, infiammabili o esplosive dall attività dei medici d impresa a titolo principale o accessorio, nonché dei loro ausiliari dall attività dei vigili del fuoco d impresa, anche in caso d interventi ed esercitazioni al di fuori dell impresa dal funzionamento di distributori di benzina, stazioni di servizio e officine per la manutenzione di veicoli, anche se questi impianti sono utilizzati dal personale e occasionalmente da terzi dalla qualità di detentore di cani da guardia

8 8 Informazione sul prodotto Responsabilità civile d impresa RCI30 Danni propri le pretese per danni subiti dal contraente che colpiscono la persona del contraente (p. es. perdita di sostegno) subiti dalle persone viventi in comunione domestica con l assicurato responsabile RCI31 Crimini e delitti la responsabilità dell autore di un crimine o di un delitto intenzionale. P.es.: furto ad opera di un dipendente presso un cliente. RCI32 Accettazione di responsabilità le pretese fondate su una responsabilità contrattuale eccedente le prescrizioni legali. P.es.: prolungamento di un termine di garanzia. RCI33 Inesecuzione dell obbligo d assicurazione le pretese derivanti dall inadempimento di obblighi d assicurazione legali o contrattuali. P.es.: non è stata conclusa l assicurazione obbligatoria LAINF. RCI34 Subappaltatore la responsabilità civile degli imprenditori e mandatari indipendenti ai quali ricorre il contraente, come i subappaltatori. Rimangono assicurate le pretese per i danni causati da questi imprenditori e mandatari indipendenti, nella misura in cui esse sono avanzate nei confronti di un assicurato. RCI35 Pretese di regresso le pretese di regresso di terzi avanzate contro persone assicurate che non esercitano alcuna funzione dirigenziale. P.es.: un dipendente dell assicurato causa colposamente un danno d acqua. Il regresso dell assicuratore cose verso l autore del danno è escluso. RCI36 Veicoli la responsabilità civile in qualità di detentore e / o in seguito all uso di veicoli a motorenella misura in cui questa responsabilità civile non è espressamente coperta nell ambito di RCI14 del modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1) P.es.: un dipendente causa un incidente con un veicolo della ditta. in qualità di detentore e / o in seguito all uso di natanti o aeromobili di ogni genere, per i quali il detentore ha in Svizzera l obbligo legale di concludere un assicurazione responsabilità civile, risp. di fornire garanzie, o che sono immatricolati all estero derivante dalla fabbricazione, risp. dal montaggio finale, dalla vendita o locazione di aeromobili, risp. di parti di aeromobili che sono palesemente destinate alla costruzione o al montaggio in aeromobili e che svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la sicurezza aerea, nonché derivante da lavori di riparazione o manutenzione di aeromobili o di tali parti di aeromobili. Questa disposizione è applicabile per analogia alle astronavi, risp. parti di astronavi. RCI37 Danni prevedibili la responsabilità civile per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali. RCI38 Danni all ambiente la responsabilità civile per il danno all ambiente propriamente detto (danno ecologico). RCI39 Pretese in rapporto con un pregiudizio all ambiente derivante da luoghi contaminati (p. es. suolo inquinato) causato da installazioni di deposito, trattamento, riciclaggio o eliminazione di rifiuti appartenenti o che servono all impresa, a meno che non si tratti di installazioni che servono al deposito intermedio di rifiuti di breve durata o di installazioni che servono al trattamento delle acque di scolo o al compostaggio se le misure di prevenzione, di diminuzione o di riparazione del danno sono state occasionate solo dall azione simultanea di più eventi simili quanto ai loro effetti, mentre non sarebbero necessarie per eventi unici della stessa natura P.es.: infiltrazioni occasionali goccia a goccia nel suolo, di sostanze nocive, deflussi ripetuti di sostanze liquide da recipienti mobili. derivante dalla violazione colposa di prescrizioni legali o decretate dalle autorità verificatosi negli USA o nel Canada, nonché i danni e le spese che ne risultano, anche se la causa del danno è riconducibile ad un evento accidentale, repentino ed imprevisto RCI40 Installazioni di deposito di rifiuti la responsabilità civile per danni cagionati ad installazioni destinate al deposito, al riciclaggio, al trattamento o all eliminazione di rifiuti dalle materie apportatevi, ad eccezione degli impianti destinati al trattamento delle acque di scolo. P.es.: l olio usato provoca un incendio in una discarica. RCI41 Danni nucleari la responsabilità civile per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese. RCI42 Danni patrimoniali le pretese per danni patrimoniali che non derivano né da un danno corporale assicurato né da un danno materiale assicurato cagionato al danneggiato. Restano riservate le disposizioni RCI15 e RCI20 del modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1).

9 9 Condizioni contrattuali Responsabilità civile d impresa RCI43 Spese di prevenzione e dei riduzione di danni provocate dalla constatazione di fughe, di perturbazione di funzionamento e delle cause del danno, lo svuotamento ed il riempimento di installazioni, recipienti e condutture, nonché per i lavori di riparazione e trasformazione conseguenti (p. es.: spese di risanamento) consistenti in attività che fanno parte della buona esecuzione del contratto, come l eliminazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite e lavori effettuati RCI44 Spese di richiamo le pretese per spese in relazione con il ritiro o la ripresa di cose e relative necessarie misure di preparazione di queste attività o al posto del ritiro o della ripresa, con effettivi costi per ulteriori misure; queste non sono da considerarsi neanche come spese di prevenzione. RCI49 Danni a software e a dati informatici le pretese per il danneggiamento (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non sia la conseguenza di un danno assicurato ai supporti di dati. P.es.: durante dei lavori di perforazione un cavo viene danneggiato e l alimentazione elettrica interrotta; di conseguenza vanno persi dei dati informatici senza che il computer o il disco rigido siano stati danneggiati. RCI50 Spese di constatazione e d eliminazione le perdite di rendimento ed altri pregiudizi economici conseguenti alle spese di constatazione o d eliminazione di difetti o di danni assicurate. P.es.: spese supplementari che incombono al committente in quanto non può abitare la casa nei termini previsti. RCI45 Danni a cose affidate i danni a cose prese in locazione o in affitto, o prese o ricevute in un altro modo da un assicurato. P.es.: una vetrina presa in prestito viene danneggiata durante l utilizzo. RCI46 Danni a cose lavorate i danni a cose su o con le quali un attività è stata o avrebbe dovuto essere eseguita da un assicurato. Sono anche considerate attività in questo senso l elaborazione di progetti, la direzione, l impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza, il controllo e lavori simili. P.es.: cambiando una lampadina di una lampada di valore, di proprietà di un cliente, questa cade sul pavimento e si rompe. Se un attività è esercitata solo su parti di cose immobili, l esclusione riguarda soltanto le pretese per danni a queste parti ed alle parti vicine nella misura in cui queste erano praticamente comprese nell attività. P.es.: durante il montaggio di una lampada vengono danneggiate le piastrelle di ceramica adiacenti. RCI47 Danni di garanzia le pretese tendenti all esecuzione di contratti o, in sua vece, a prestazioni compensatrici per causa di inesecuzione o di esecuzione imperfetta, pure se sono fondate su una responsabilità extracontrattuale P.es.: sostituzione di merce difettosa. le pretese e/o spese in relazione con la constatazione o l eliminazione di difetti o danni a cose che il contraente o una persona da lui incaricata ha fabbricato o fornito, o a lavori effettuati, nonché le pretese per perdite di reddito o altri danni economici consecutivi a tali difetti o danni. Resta riservata la disposizione RCI17 del modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1). RCI48 Consegna di brevetti, licenze, ecc. la responsabilità civile derivante dalla consegna di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani di costruzione, di fabbricazione o di opere, software o dati elaborati da computer (non è considerata consegna di software, la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando da software). RCI51 Punitive damages le pretese relative ad indennità di carattere penale, in particolare i «punitive» o «exemplary damages». RCI52 Sostanze e prodotti particolari Le pretese in relazione con l amianto o con sostanze o prodotti che contengono amianto, nella misura in cui i danni sono imputabili alle proprietà dannose specifiche dell amianto l ureaformaldeide gli impianti di silicone RCI53 Organismi geneticamente modificati o patogeni La responsabilità per danni derivanti dall utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti a loro assimilabili, in seguito alla modifica del materiale genetico organismi patogeni a causa delle loro qualità patogene intrinseche a condizione che l impresa assicurata, nella fattispecie, sottostia a un obbligo d autorizzazione o di notifica ai sensi della legislazione svizzera, o qualora tale obbligo sussisterebbe, in caso di corrispondente utilizzazione all estero, se ciò fosse avvenuto in Svizzera. Per più non è assicurata la responsabilità derivante dalla fabbricazione o dal commercio di foraggi o additivi che contengono degli organismi geneticamente modificati. RCI54 Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati (modulo di sicurezza) Le pretese derivanti da spese in relazione con accessi, rettifiche, blocchi e cancellazioni nonché le spese derivatene; inoltre le multe, le pene e le spese legate a tali procedure di terzi legati alle persone o imprese assicurate da rapporto d unione personale, di socio o da partecipazione finanziaria o capitalistica RCI55 Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico obblighi che rivestano carattere penale o simile (p. es.: le multe) prestazioni purché siano assicurate dal modulo di base B2

10 10 Condizioni contrattuali Danni da locatario a locali affittati Spese di richiamo merce Danni ad oggetti lavorati o presi in consegna Danni da locatario a locali affittati (S1) Modulo supplementare Spese di richiamo merce (S2) Modulo supplementare LL1 La responsabilità civile per danni causati a locali presi in locazione, in leasing o in affitto. LL2 La responsabilità civile per danni a parti di stabili e locali utilizzati in comune con altri locatari, prenditori di leasing o affittuari, o con il proprietario. CR1 Spese di richiamo in relazione con un prodotto fabbricato o fornito dall assicurato, che si trova già in possesso di terzi, se il richiamo serve ad evitare un danno assicurato a persone o cose o se il richiamo è stato ordinato da un autorità competente. Per tali spese si intendono i costi per l informazione via posta, telefono o tramite i mezzi pubblici d informazione come stampa, radio e televisione. LL10 Danni causati da incendio, fulmine, esplosione, piena, inondazione, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti causati da acqua fuoriuscita dalle condutture, acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio, dal rigurgito dell acqua di scarico della canalizzazione o dell acqua del sottosuolo a vetri (come finestre, vetrine, pavimenti, tetti, porte e pareti in vetro) Questa esclusione è però limitata a danni agli stessi oggetti presi in locazione, in leasing o in affitto e non è valida per perdite d esercizio o altri pregiudizi economici consecutivi a tali danni. LL11 dovuti alla graduale influenza di umidità così come danni sopraggiunti a poco a poco. CR2 Prima di iniziare l azione di richiamo è fatto obbligo di avvisare immediatamente la Basilese. La decisione in merito alla necessità del richiamo e le misure da prendere vengono concordate tra l assicurato e un rappresentante della Basilese, a meno che solo un azione immediata dell assicurato possa scongiurare la minaccia di un danno a persone o cose. CR10 i costi per il trasporto, l esame o la distruzione, la riparazione o la tras formazione dei prodotti. CR11 il valore di prodotti sostitutivi e danni patrimoniali (interruzione d esercizio, impossibilità di rispettare i termini di fornitura, perdite della cifra d affari, ecc.) come conseguenze di un richiamo. LL12 spese per il ripristino dello stato originario di una cosa per voluta modifica della stessa da parte di un assicurato o su sua richiesta. LL13 danni al mobilio come a macchine e apparecchiature, pur se collegate in modo fisso con il terreno, con lo stabile o i locali, purché non si tratti di installazioni per riscaldamento e approvvigionamento d acqua calda, scale mobili, ascensori e montacarichi come pure impianti di climatizzazione, areazione e sanitari. Danni ad oggetti lavorati o presi in consegna (S3) Modulo supplementare OL1 La responsabilità civile per danni a cose prese in consegna o ricevute da un assicurato, per farne uso o lavorarle. OL2 La responsabilità civile per danni a cose su cui o con cui un assicurato ha esercitato o avrebbe dovuto esercitare un attività.

11 11 Condizioni contrattuali Danni ad oggetti lavorati o presi in consegna Danni da carico e scarico Protezione giuridica impresa OL10 danni a cose prese in consegna o ricevute da un assicurato per custodirle o trasportarle, in commissione o per motivi di esposizione o che ha preso in locazione, in leasing o in affitto. In caso di coassicurazione di S1 restano riservate le relative disposizioni. OL11 danni a cose o parti di esse con o sulle quali è stata o avrebbe dovuto essere eseguita direttamente un attività. Per attività s intende anche progettazione e direzione, impartire istruzioni e disposizioni, sorveglianza e controllo e lavori simili, inoltre prove di funzionamento indipendentemente da chi le svolge. OL12 danni a veicoli a motore, natanti o aeromobili. In caso di coassicurazione di S4 restano riservate le relative disposizioni. Danni da carico e scarico (S4) Modulo supplementare persone legate all impresa da un contratto di lavoro i membri della famiglia, il coniuge o partner del contraente che lavorano per l impresa Salvo indicazione contraria, la copertura territoriale applicabile in seguito è quella Svizzera. PGI2 Diritto della responsabilità civile Pretese legali dell assicurato in risarcimento del danno (compreso un eventuale torto morale) da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente per colpa o per legge, comprese richieste di risarcimento dell assicurato derivanti dalla legge federale concernente l aiuto alle vittime di reati. Per questi litigi si applica la copertura Europa. PGI3 Diritto delle assicurazioni Litigi dell assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti di assicurazione, casse malati e casse pensioni, private o pubbliche, situate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a seguito di un evento coperto dalla presente assicurazione. PGI4 Contratto di affitto e di locazione Litigi in qualità di locatario o affittuario di edifici o locali situati in Svizzera e utilizzati per lo svolgimento della propria attività aziendale. CS1 La responsabilità civile per danni a veicoli a motore e natanti di terzi, che non siano però presi a noleggio, in prestito o in leasing, compresi soprastrutture e rimorchi come pure container, durante le operazioni di carico e scarico, rispett. di riempimento e svuotamento. CS10 danni da carico e scarico di merci alla rinfusa (con eccezione di prodotti liquidi) così come da eccessivo riempimento o sovraccarico. Per merci alla rinfusa s intendono cose che vengono caricate o scaricate in maniera non ferma e non imballate, come cereali, sabbia, ghiaia, pietre, pezzi di roccia, carbone, rifiuti, materiale da demolizione e scavo. Protezione giuridica impresa (B2) Modulo di base PGI1 Persone assicurate Sono assicurate le seguenti persone nell ambito delle attività professionali dichiarate dall impresa il contraente (persona fisica o giuridica) l associato che vi lavora PGI5 Contratto di lavoro Litigi del contraente in qualità di datore di lavoro. PGI6 Contratto di fornitura di energia Litigi dell assicurato derivanti da un contratto concluso con un fornitore di energia elettrica, gas, o acqua destinati agli edifici o locali utilizzati dall impresa assicurata per lo svolgimento della propria attività. PGI7 Altri contratti legati al bisogno proprio dell azienda Litigi dell assicurato derivanti dai seguenti contratti concernenti materiali e animali destinati direttamente ed esclusivamente all uso proprio dell azienda assicurata (lista esaustiva): contratto di compravendita contratto di locazione contratto di appalto contratto di leasing contratto di mutuo contratto di comodato contratto di deposito, di spedizione e di trasporto contratto di manutenzione e di servizio Per questi litigi si applica la copertura Europa. PGI8 Procedura amministrativa Difesa dell assicurato nell ambito di procedure amministrative concernenti la revoca, la limitazione o il mancato rinnovo di autorizzazioni aziendali o di esercizio professionale che concernono l impresa assicurata.

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