Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

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1 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI ARBITRO AVV. MASSIMO CIARDULLO ARBITRO nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), nel procedimento di arbitrato (prot. N del 29 novembre 2006) promosso da: Dott. Tullio Lanese, nato il 10 gennaio 1947 a Messina, rappresentato e difeso dall Avv. Giuseppe Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, alla Via Umberto n. 311 (tel fax ) attore CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario Straordinario Avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Luigi Medugno e Guido Valori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Panama n. 58 (tel / fax e.mail luigi@medugno.it) convenuta Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23-2 piano - stanza Roma tel fax camera@coni.it - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni

2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO In data 22 giugno 2006 il Procuratore Federale, con atto prot. n. 1830/450/pf/SP/ad, deferiva innanzi alla Commissione d Appello Federale il Presidente dell Associazione Italiana Arbitri della F.I.G.C., Tullio Lanese, contestando la violazione dell art. 6, 1 e 2 comma, e dell art. 1, 1 comma, del C.G.S. e chiedendo che fosse comminata «la sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell ambito della F.I.G.C., oltre cinquemila di ammenda». La C.A.F., con decisione pubblicata sul C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006, riconosceva il Dott. Lanese esclusivamente responsabile della violazione dell art. 1, comma 1, del C.G.S. e irrogava la sanzione di due anni e sei mesi di inibizione. Contro tale decisione, in data 17 luglio 2006, il Dott. Tullio Lanese proponeva ricorso innanzi alla Corte Federale, chiedendo la riforma della decisione di primo grado «[ ] perché il fatto non costituisce violazione dei principi di cui all art. 1 comma 1 del C.G.S.; [ ] in linea subordinata, ma solo per scrupolo difensivo si chiede che venga esclusa l inibizione o quanto meno ridotta nel minimo edittale, e venga comminata solo l ammonizione o l ammonizione con diffida o l ammenda o l ammenda con diffida». La Corte Federale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 1/CF del 25 luglio 2006, confermava la sanzione precedentemente irrogata dalla C.A.F. Contro tale decisione, l ex Presidente dell A.I.A. proponeva istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo

3 Sport, prima dell instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo; in data 30 ottobre 2006 si svolgeva l incontro di conciliazione in occasione del quale il Conciliatore, Avv. Dario Buzzelli, preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura. Con atto depositato in data 29 ottobre 2006 (Prot. n. 2118), il Dott. Tullio Lanese proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport; il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI e 23 comma 1 del Regolamento, nominava il Prof. Avv. Maurizio Benincasa quale Presidente del Collegio Arbitrale e, pertanto, il Collegio arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) e Avv. Massimo Ciardullo (Arbitro). Gli arbitri nominati formulavano l accettazione di cui all art. 14 del Regolamento e, successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 5 febbraio 2007 presso la sede dell arbitrato. Il ricorrente formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «Per tutto quanto sopra esposto e motivato, la parte istante, chiede che venga deliberato il Lodo Arbitrale sulle questioni oggetto delle presunte controversie, finalizzato all annullamento dell impugnata decisione e alla revoca della sanzione dell inibizione per anni due e mesi sei. In via del tutto subordinata, chiede l adozione di ogni altra equa e si fa espresso riferimento alle richiamate posizioni oggetto di decisioni nel

4 medesimo procedimento soluzione che il Collegio Arbitrale vorrà adottare». Con atto del 7 dicembre 2006 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia il Collegio Arbitrale costituito, rigettare in toto il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto [ ]». All udienza del 5 febbraio 2007, dopo l esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva la discussione. Il Collegio autorizzava le parti al deposito di documenti, memorie e repliche. Le parti a sensi dell art. 20, comma 6 del Regolamento, concedevano la proroga di novanta giorni del termine di pronuncia del lodo. Il Collegio tratteneva il giudizio in decisione. Le parti, nei termini, depositavano documenti, memorie e repliche. MOTIVI 1. Il Dott. Tullio Lanese è stato riconosciuto responsabile della violazione dell art. 1, comma 1, del C.G.S. In particolare sono stati contestati all odierno istante: a) La partecipazione ad alcune cene con altri soggetti deferiti (Pairetto, Moggi e Girando); b) L acquisto di un autovettura Fiat con l applicazione di un consistente sconto; c) L aver «[ ] suggerito in termini perentori ad Ingargiola di non riferire le circostanze descrittegli, e poi [l aver] omesso di informarne gli

5 organi di giustizia sportiva, con un comportamento che, alla luce del colloquio telefonico successivamente intercorso con Moggi, appare univocamente finalizzato ad assicurare a quest ultimo impunità per quanto fatto [ ] (Decisione C.A.F. 14 luglio 2006 p. 98). Si tratta del noto episodio avvenuto al termine della gara Reggina / Juventus del 6 novembre 2004 tra Moggi e l arbitro Paparesta. Quanto al primo fatto in contestazione la difesa di Lanese deduce che le occasioni conviviali in questione «[ ] furono circoscritte nel lasso di tempo compreso tra il dicembre 2004 e l aprile 2005, periodo nel quale l istante si prodigava perché l Aia, che presiedeva ininterrottamente, per mandato elettivo, fin dal Novembre 2000, potesse essere, senza ulteriori indugi o tergiversazioni, riconosciuta come sesta componente Federale. Era il periodo in cui era necessario monitorare costantemente la situazione ed, infatti, cene ed incontri si susseguivano anche con altri dirigenti di società con rappresentanti nel Consiglio di Lega o nel Consiglio Federale [ ] E questo importantissimo risultato si ottenne, poi, compiutamente nel marzo 2005, come risulta dall art. 17 dello Statuto Federale che attribuisce ai delegati degli ufficiali di gara una rappresentanza nelle assemblee federali pari al 2% [ ] (p. 5 istanza di arbitrato). Sul secondo fatto contestato la difesa deduce che il Lanese avrebbe «[ ] sopportato il costo [dell autovettura, n.d.r.] usufruendo di uno sconto non richiesto e, comunque, non superiore al 25% (il che lo equipara a

6 quello di cui godono abitualmente molte personalità e/o categorie professionali) [.] (ist. cit. p.6). Sul terzo fatto in contestazione il Lanese sottolinea di aver dimostrato «[ ] soprattutto dopo le lievissime sanzioni comminate, dai giudici di prime cure, ad Ingargiola ed allo stesso Paparesta in accoglimento di medesime tesi difensive che il senso delle cose dette telefonicamente a chi aveva avuto demandato il compito di osservare l arbitro, gli assistenti ed il quarto uomo, era da ricondursi al dettato di cui all art. 5 del regolamento del giuoco del calcio che, espressamente, prevede, circoscrivendoli, come i compiti dell osservatore arbitrale siano solo di carattere tecnico e non debbano esorbitare da tale sfera [ ] nell occasione non vi furono, da parte dell istante, incorraggiamenti o inviti a comportamenti omissivi che, eventualmente, ove ravvisabili, erano da addebitarsi a soggetti diversi dall osservatore arbitrale [ ]» (ist. cit. pp. 6 e 7). La difesa dell istante prosegue deducendo che «[ ] non esist[e] agli atti alcuna telefonata di questo Presidente con arbitri, con designatori o con dirigenti di società dalla quale è possibile evincere un qualsiasi tentativo, anche subdolamente mascherato, di attuare o subire condizionamenti [ ]».(ist. cit. p. 10). E, ancora, si richiama la giurisprudenza di cui al lodo pronunciato nella controversia tra Carraro e FIGC (Lodo Arbitrale 8 novembre 2006). La difesa dell istante assume che anche nel caso sottoposto allo scrivente Collegio debba trovare applicazione il principio secondo il quale «[ ]

7 La responsabilità disciplinare ha, quindi il suo presupposto nella commissione da parte di soggetti associati di un illecito disciplinare il quale, però, è ravvisabile soltanto allorquando uno dei predetti soggetti ponga in essere fatti violativi di una ben precisa norma dello statuto o del regolamento federale o altra particolare disposizione ed a cui l Ordinamento ricollega una sanzione di carattere disciplinare [ ]» (ist. cit. p. 16). Sul piano procedurale l istanza di arbitrato evidenzia l illegittimità delle decisioni degli organi di giustizia federale a causa del divieto di utilizzazione delle intecettazioni telefoniche e della violazione delle regole sulla composizione della C.A.F. Sono, infine, svolte le seguenti censure: «[ ] C) eccesso di potere, nel senso della perplessità, contraddittorietà e comunque carenza di motivazione delle sentenze sportive. F) [ ] l eccesso di potere in ordine alla manifesta sproporzione, sia in relazione ai fatti, sia in relazione all addebito mosso [ ] della inibizione inflitta. G) [ ] l eccesso di potere per non essersi tenuto conto [ ] del curriculum dell odierno istante, arbitro internazionale con presenza in Coppa del Mondo, Campionati Europei, Finali di Coppa Campioni, oltre ai vari riconoscimentiai sensi dell art. 53 n. 4 del Regolamento A.I.A. [ ]» (ist. cit. p ). 2. La F.I.G.C. nella propria memoria di costituzione contesta quanto dedotto dal Lanese sia in ordine ai presunti vizi del procedimento disciplinare, sia in ordine al merito della controversia.

8 Sulla questione inerente all illegittimità della composizione del giudice sportivo di primo grado, la Federazione osserva, da un lato, che i provvedimenti di nomina dei membri della C.A.F. adottati dal Commissario Straordinario non hanno costituito oggetto di impugnazione e, pertanto, sono divenuti definitivi e inoppugnabili. Dall altro, che, come ha correttamente stabilito la Corte Federale, la decisione di reintegrare l organico della C.A.F. è esercizio di un insindacabile potere organizzativo del Commissario Straordinario e, inoltre, tale prerogativa non può considerarsi preclusa dalla presenza di altri membri, tenuto conto della circostanza che le norme federali prevedono un numero minimo e non massimo di componenti. In relazione alle censure concernenti l utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, la difesa della parte resistente assume che tale divieto non può trovare applicazione nell odierno procedimento disciplinare, richiamando anche la giurisprudenza dei Collegi Arbitrali che hanno operato nell ambito della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Nel merito, la F.I.G.C. evidenzia che il Lanese non ha contestato i fatti posti a fondamento della sanzione nel loro svolgimento e che le condotte ascritte rientrano nei confini della violazione dell art. 1, comma 1, del C.G.S. Infine, con riguardo alla misura della sanzione, si osserva «[ ] che essa è stata commisurata a livello apicale della posizione funzionale ricoperta dall incolpato e alla molteplicità delle condotte infrattive [ ]» (mem. Cost. F.I.G.C. p. 9).

9 In particolare, la F.I.G.C. sottolinea, per un verso, che gli incontri tra il Lanese e alcuni dirigenti della Juventus non sono stati nè sporadici, nè occasionali, assumendo, quindi, il carattere della regolarità e, di conseguenza, integrando la violazione dell art. 1, comma, 1, del C.G.S.. Per altro verso, che la condotta del Lanese relativa all acquisto dell autovettura FIAT «[ ] va qualificata come altamente censurabile proprio perchè posta in essere in ragione dell evidenziato presupposto, che ha consentito al ricorrente di sfruttare la carica ricoperta per conseguire un vantaggio, peraltro da soggetto estraneo ai rapporti di carattere sportivo, ma inserito in tale sistema (attese le relazioni tra il Gruppo FIAT e la Juventus F.C., il tutto in netto contrasto con i principi di cui all art. 1 C.G.S. [ ]» (mem. cit. p.3).. Per altro verso ancora, e con riguardo al c.d. episodio Ingargiola, che «[ ] il Presidente degli arbitri, anzichè avallare tale atteggiamento diretto a nascondere fatti obiettivamente rilevanti sulla base della normativa F.I.G.C., avrebbe dovuto, invece, farsi parte diligente affinchè i gravi episodi dei quali era venuto a conoscenza venissero sottoposti al vaglio degli Organi di Giustizia sportiva competenti ed effettuati tutti gli accertamenti e approfondimenti necessari ed opportuni. Non è, infatti, revocabile in dubbio che quanto narrato dall Ingargiola rappresentava sicuramente un fatto di tale gravità, che, ove acclarato nella sua materialità storica, non poteva che influire sull imparzialità e la serenità di giudizio degli arbitri [ ]» (mem cit. p. 5). 3.

10 Preliminarmente, il Collegio dichiara la competenza della Camera, affermando il potere di piena cognizione della controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale. Il Regolamento conferisce alla Camera il potere integrale di riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso posti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i poteri sono di volta in volta fondati, legati al tipo di vizio denunciabile, con la conseguenza che innanzi al Collegio sono deducibili questioni attinenti non solo alla legittimità, ma anche al merito della decisione impugnata. Il meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva è esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell art del D. L. n. 220 del 18 agosto 2003, convertito nella L. n. 280 del 2003). L attività della Camera, per quanto riferibile anche all ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, né l organo arbitrale che conosca dell impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto organo della federazione. Dunque, competono al Collegio tutti i poteri in forza del principio devolutivo del giudizio avanti la Camera, come già espresso nel lodo arbitrale reso tra la A.C.F. Fiorentina S.p.A. e la F.I.G.C., in data 27 ottobre 2006: «[ ] tale controversia può riguardare l applicazione delle norme così come l apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui

11 quella volontài è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità della sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata [ ]». 4. Il Collegio reputa opportuno, preliminarmente, esaminare le censure svolte dalla difesa del ricorrente con riferimento al divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nell ambito dei giudizi di natura sportiva e alla pretesa violazione delle regole sulla composizione della C.A.F. Quanto al primo aspetto il Collegio, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata dei Collegi Arbitrali che hanno operato nell ambito della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, reputa non condivisibile la dedotta censura di illegittimità della decisione impugnata per indebita utilizzazioni di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poichè l art. 270 c.p. esprime un principio nell ambito del processo penale la cui applicazione non è estensibile ad altri procedimenti e, in particolare, a quelli disciplinari. Quanto al secondo profilo, il Collegio, parimenti, reputa di non poter accogliere la prospettazione della difesa del ricorrente. In primo luogo, si osserva che il provvedimento del Commissario Straordinario di integrazione dei componenti della C.A.F. non è stato oggetto di impugnazione alcuna da parte del Lanese. In ogni caso, il Collegio condivide quanto affermato dalla Corte Federale sul punto e, in particolare, la considerazione secondo la quale il provvedimento commissariale de quo è stato legittimamente adottato

12 allo scopo di reintegrare l organico della Commissione, la cui consistenza era sensibilmente diminuita sia sotto il profilo numerico, sia sotto il profilo funzionale, in ragione della sopravvenuta carenza organizzativa all esercizio dell incarico da parte dei magistrati originariamente nominati, anche con funzioni semi-direttive. Il Collegio concorda sul fatto che al Commissario Straordinario della F.I.G.C. debba essere riconosciuta la prerogativa di reintegrare l organico ridotto della C.A.F., così da poterne garantire il funzionamento. Nè può essere condiviso l argomento relativo alla presenza di altri componenti, atteso che la regola federale prevede un numero minimo di componenti e non anche un numero massimo. Ugualmente, il Collegio reputa legittimo, da parte del Presidente della C.A.F., l esercizio del potere discrezionale di individuazione dei componenti dell organo di giustizia, in assenza di una norma che preveda criteri oggettivi e predeterminati di costituzione dei collegi. Le censure svolte sub c), f) e g) dell istanza di arbitrato sono talmente generiche da dover essere considerate inamissibili. 5. Venedo al merito della controversia, il Collegio reputa opportuno muovere dalla decisione della Corte Federale nella quale si legge: «[ ] va confermata l affermazione di responsabilità di Lanese ex art. 1 CGS, sotto il duplice profilo, congruamente valorizzato dai primi giudici, dei ripetuti, confidenziali ed impropri incontri con i dirigenti juventini e dei rapporti commerciali intrattenuti con essi. Nessun rilievo escludente o

13 attenuante della responsabilità di Lanese può essere riconosciuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla sua difesa, alla necessità degli incontri a causa del ruolo, in senso lato politico, di Presidente dell AIA. In contrario valgano tre considerazioni: a) mentre vi è la prova di un eccesso di confidenza conviviale e commerciale, del tutto inappropriata e biasmevole, tra l incolpato e Moggi e Giraudo, non vi è alcuna prova della connessione di tali incontri con il perseguimento di fini istituzionali dell Associazione, piuttosto che personali; b) proprio la delicatezza del ruolo istituzionale avrebbe imposto all incolpato un supplemento di prudenza, avvedutezza ed integrità; c) Lanese ha, comunque, impropriamente beneficiato, grazie al fativo intevento dei dirigenti juventini, di sconti commerciali che mai avrebbe dovuto chiedere quale che fosse l importo a persone che avrebbero potuto strumentalizzare la situazione di riconoscenza psicologica di cui egli sarebbe stato inevitabilmente portatore [ ]». Questa la motivazione dei giudici federali rispetto ai primi due fatti oggetto di contestazione: gli incontri conviviali con i dirigenti della Juventus e l acquisto dell autovettura FIAT con il beneficio di uno sconto. Il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza dei Collegi Arbitrali formatasi con riferimento a controversie che presentano tratti di similitudine con quella in esame, osserva quanto segue. Gli incontri conviviali del dott. Lanese con i dirigenti juventini sono stati, certamente, inopportuni e, nei temini che si esporranno, illegittimi. Come si è già dedotto in altra controversia simile (Lodo Pairetto/FIGC) «[ ] Egli

14 avrebbe dovuto ritenersi tra i custodi primi die valori di terzietà ed equidistanza che il ruolo di giudice, qual è proprio die direttori di gara, fa obbligo di mantenere [ ] Ogni ruolo di garanzia di interessi generali, postulando l indifferenza del garante rispetto agli interessi particolari tra di loro naturalmente confluggenti, necessita di manifestazioni di imparzialità destinate a prendere rilievo assolutamente pari allessenza pur doverosmanete neutrale della condotta [ ]». Tuttavia, se, come afferma la Corte Federale, non vi è prova della finalità istituzionale degli incontri in parola, neppure, osserva il Collegio, vi è prova della finalità delittuosa di tali incontri. Non consta, infatti, nè attraverso le intecettazioni telefoniche, nè attraverso altre fonti di prova, che il Dott. Lanese abbia influenzato, in qualche modo, la condotta degli arbitri al fine di favorire il club torinese. Tale circostanza, se non consente di escludere l illegittimità della condotta conviale del dott. Lanese fino ai caratteri della mera inopportunità, certamente va considerata ai fini della gravità della condotta e, conseguentemente, ai fini della determinazione della sanzione. Analoghe conclusioni devono essere svolte con riguardo alle contestazioni inerenti l acquisto dell autoverttura FIAT. Se è vero che tale sconto è stato praticato e che la relativa accettazione configura una violazione dell art. 1 del CGS, è, altrettanto vero, che non vi è prova che la relazione privilegiata de qua costituisse una stanza di compensazione dei vantaggi fruiti dalla Juventus.

15 Anche in tal caso, pertanto, va confermata l illegittimità della condotta, ma deve esserene attenuatola gravità. 6. Per quanto concerne il terzo fatto oggetto di contestazione a carico del dott. Lanese, la Corte Federale così ha motivato l affermazione della responsabilità: «[ ] si consideri la narrazione dell episodio (cfr. Telefonata, prog. 907), effettuati con toni a metà strada tra il grottesco e l incredulo dall osservatore Ingargiola a Lanese, il quale, ascoltando il racconto del collaboratore secondo cui non aveva mai visto un episodio simile nella propria vita, non trovava di meglio che impartigli la raccomandazione, come spessissimo è avvenuto nelle varie conversazioni telefoniche agli atti, di badare ai fatti propri (eviudentemente non coincidenti con quelli dell istituzione che rappresentava). [ ] il presidente Lanese ha tradito il proprio compito istituzionale di tutela della categoria ed il proprio dovere di ligia osservanza delle norme federali e di settore [ ]». Il Collegio ha esaminato sia le trascrizioni delle intecettazioni telefoniche in questione, sia le registrazioni audio prodotte agli atti. I toni e i contenuti delle intercettazioni, tuttavia, non pare siano tali da confermare l integrale responsabilità del dott. Lanese. In particolare, il Collegio reputa che non esistesse, in capo all Ingargiola, alcun obbligo di denunciare i gravi fatti avvenuti nello spogliatoio e, pertanto, non è possibile qualificare la condotta del Lanese in termini di invito (illegittimo) all osservatore a violare un proprio obbligo.

16 Piuttosto, è censurabile la condotta del Lanese, ma in termini di minore gravità, per non aver sollecitato l Ingargiola a convincere l arbitro Paparesta a denunciare il grave espisodio e, in generale, per non aver azionato gli strumenti in suo possesso affinchè venisse alla luce ciò che era accaduto e si potesse procedere a sanzionare i responsabili. 7. Il Collegio è, a questo punto, chiamato a valutare la misura della sanzione irrogata al dott. Lanese dalla giustizia federale. Pur dovendo essere confermata la responsabilità dell istante per violazione dell art. 1 del CGS, si deve tenere in considerazione, per le ragioni già esposte, la minore gavità di tale responsabilità e procedere ad una rideterminazione della sanzione che appare corretto fissare in mesi 12 di inibizione. 8. Tutte le altre domande ed eccezioni devono intendersi assorbite. La reciproca soccombenza delle parti induce ad un integrale compensazione delle spese del procedimento e per l assistenza difensiva. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in parziale riforma della determinazione della Corte Federale di cui al Comunicato Ufficiale n. 1/CF del 25 luglio 2006 applica al dott.

17 Tullio Lanese la sanzione della inibizione temporanea per mesi dodici; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; dichiara le parti tenute, in eguale misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio e delle spese di arbitrato, come liquidati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport con separata ordinanza; dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma in data 13 giugno 2007 all unanimità e in conferenza personale degli arbitri. F.to Maurizio Benincasa F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Massimo Ciardullo

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