VERSO IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA MEDICA IL CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO E L ATTO DI INDIRIZZO

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1 VERSO IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA MEDICA IL CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO E L ATTO DI INDIRIZZO

2 INDICE CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO 4 Articolo 1. Campo di applicazione 4 Articolo 2. Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva 6 Articolo 3. Comparto delle funzioni centrali 7 Articolo 3. Comparto delle funzioni centrali 8 Articolo 4. Comparto delle funzioni locali 9 Articolo 5 Comparto dell istruzione e della ricerca 10 Articolo 6 Comparto della sanità 11 Articolo 7 Aree dirigenziali 12 Articolo 8 Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 Articolo 9 Norme transitorie 14 Articolo 9 Norme transitorie 15 Articolo 10 Clausole speciali 16 Articolo 11 Norme finali 16 Articolo 12 Disapplicazioni 16 DICHIARAZIONI CONGIUNTE 17 ATTO DI INDIRIZZO 18 TITOLO I - LINEE GENERALI DI CONTESTO quadro di riferimento 19 2 Una premessa 19 3 Le linee di contesto generale La struttura contrattuale e il sistema delle relazioni sindacali. 22 TITOLO II DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE Definizione delle disponibilità delle risorse. 24 TITOLO III - ASSETTO PROFESSIONALE 26 1 Il nuovo assetto della dirigenza 26 TITOLO IV - ISTITUTI DEL RAPPORTO DI LAVORO Esclusività del rapporto per i dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari Copertura assicurativa. 29 2

3 3. Orario di lavoro 30 la direttiva in materia di orario di lavoro del 4 novembre Disciplina revisione degli incarichi strategie per la valorizzazione dei dirigenti senior. 34 TITOLO V FINANZIAMENTO DELLA PARTE VARIABILE Fondi contrattuali la compartecipazione del personale nella lotta agli sprechi 36 TITOLO VI RISERVA ED ALTRE DISPOSIZIONI altre disposizioni riserva. 38 DOCUMENTI PUBBLICATI SU QUOTIDIANO SANITÀ 39 editoriale pubblicato da Quotidiano Sanità il 13 luglio commento del sottosegretario De Filippo 13 luglio commento di Massimo Garavaglia (Comitato di settore) 13 luglio commento di Riccardo Cassi (CIMO) del 15 luglio commento di Giuseppe carbone (FIALS) del 15 luglio commento di Biagio Papotto (CISL MEDICI) 15 luglio commento di Guido Quici 18 luglio considerazioni di Renzo Alessi e Saverio Proia 24 luglio replica di Guido Quici a Renzo Alessi e Saverio Proia 24 luglio Giuseppe Montante ANAAO 29 luglio LE OSSERVAZIONI DEL MEF 23 agosto Mangiacavalli IPASVI 31 agosto Bottega NURSIND 31 agosto considerazioni del sottosegretario De Filippo 2 settembre Franco Lavalle (Universo Sanità Sindacato Medici Ospedalieri) 67 Alleanza per la professione medica 15 settembre Alleanza per la professione medica 19 settembre

4 CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO Articolo 1. Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n (Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo (*) 4 3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel prosieguo del presente contratto è indicato come decreto legislativo n. 165 del (*) Particolare rilievo riveste il riferimento all articolo 40 del decreto legislativo 165 che al comma 1, nel testo modificato dall articolo 54 comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ridefinisce, in termini drasticamente riduttivi, le materie oggetto di contrattazione collettiva, precisando che La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

5 Perseverando nella perversa prassi di legiferare per rinvii, rendendo incomprensibile ad un lettore non dotato di una cultura giuridica immensa e di una memoria particolare l immediata comprensione del testo, si ridefiniscono gli ambiti della contrattazione collettiva escludendo esplicitamente le materie indicate al comma 1 lettera c) della legge 23 ottobre 1992, n Quell inciso che la tecnica del rinvio rende indecifrabile concerne peraltro materie di particolare rilevanza, precisando che Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie: 1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. Se si confronta il testo attualmente vigente del comma 1 dell articolo 40 del decreto legislativo 165 con quello originario si ha una misura della drastica riduzione degli ambiti negoziali dei principali istituti che disciplinano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. Il testo originario disponeva infatti che La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. La formulazione originaria era ampiamente inclusiva, coerentemente con una impostazione che, secondo quanto disposto dal comma 1 dell articolo 2 del decreto legislativo 165, individua nei contratti di lavoro una delle fonti primarie della disciplina degli stessi. La legge delega 4 marzo 2009 n. 15, ed il successivo decreto legislativo attuativo 27 ottobre 2009, n. 150, ripristinando la priorità della legge rispetto al contratto, attua una inversione di tendenza che è stata efficacemente definita decontrattualizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. La conseguente riduzione del ruolo e delle prerogative delle organizzazioni sindacali costituisce una delle priorità che devono essere affrontate e risolte nella tornata negoziale che si sta per aprire. Recuperare un ruolo di critica e di proposta nei processi riorganizzativi che incidono pesantemente sulla qualità del lavoro e sulla stessa qualità della vita dei medici italiani costituisce un obiettivo irrinunciabile delle organizzazioni sindacali mediche, incidendo in modo diretto sulla loro stessa ragion d essere e conseguentemente sulla loro stessa sopravvivenza. A questo tema, per la rilevanza che esso riveste, sono dedicate alcune riflessioni riportate nel capitolo le priorità emergenti dai quesiti posti dagli iscritti, congiuntamente con quelle che concernono altri due temi che con questo sono intrinsecamente connessi: i poteri di organizzazione che l articolo 5 del decreto legislativo 165, nel testo modificato dall articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 150 del 2009 conferisce agli organi preposti alla gestione, e l esigenza di disciplinare con regolamenti aziendali l applicazione dei più rilevanti istituti normativi che disciplinano il rapporto di lavoro. 5

6 Articolo 2. Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall articolo 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (*) nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) comparto delle funzioni centrali; B) comparto delle funzioni locali; C) comparto dell istruzione e della ricerca; D) comparto della sanità. (*) Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. 6

7 Articolo 3. Comparto delle funzioni centrali 1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno n. 748, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993) e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, (personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia) dipendente da: I.: Ministeri Avvocatura generale dello Stato Consiglio di Stato, Corte dei conti e Consiglio nazionale dell economia e del lavoro CNEL; Agenzia italiana del farmaco - AIFA; Agenzia nazionale per i giovani; Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL; Agenzia per la coesione territoriale; Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo; Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane ICE; Agenzia per l Italia digitale AGID; Ispettorato nazionale del lavoro; Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM; Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN; 7 II.: Agenzia delle entrate; Agenzia delle dogane e dei monopoli;

8 Articolo 3. Comparto delle funzioni centrali III.: Accademia nazionale dei Lincei; Aero club d Italia; Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA; Automobile club d Italia ACI; Club alpino italiano CAI; Consorzio dell Adda; Consorzio dell Oglio; Consorzio del Ticino; Enti Parco nazionali; Ente per lo sviluppo dell irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia; Ente strumentale della Croce rossa italiana; Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL; Istituto nazionale di previdenza sociale INPS; Lega italiana per la lotta contro i tumori; Lega navale italiana; Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali; Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato; 8 IV.: Ente nazionale aviazione civile ENAC; Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV.

9 Articolo 4. Comparto delle funzioni locali 1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni locali, comprende il personale non dirigente dipendente da: regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti province, città metropolitane, enti di area vasta, liberi consorzi comunali; comuni; Comunità montane; ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di comuni; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Autorità di bacino 9

10 Articolo 5 Comparto dell istruzione e della ricerca 1. Il comparto di contrattazione collettiva dell istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dipendente da: I.: Scuole statali dell infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale; II.: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati; III.: Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lettera a) dell articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; IV.: Consiglio nazionale delle ricerche CNR; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l analisi dell economia agraria CREA; Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile LAMMA Consorzio per l area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park); Ente per le nuove tecnologie, l energia e l ambiente ENEA; Istituto italiano di studi germanici IISG; Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»; Istituto nazionale di astrofisica INAF; Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE; Istituto nazionale di fisica nucleare INFN; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV; Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale OGS; Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM; Istituto nazionale di statistica ISTAT; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI; Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL; Istituto superiore di sanità ISS; Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA; Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»; Stazione zoologica «Antonio Dohrn»; 10 V.: Agenzia spaziale italiana ASI.

11 Articolo 6 Comparto della sanità 1. Il comparto di contrattazione collettiva della sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da: 288; Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all articolo 5, comma 1, punto III; (*) Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA; Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA; Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà INMP. (*) Il comma 2 dell articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (disciplina dei rapporti tra SSN ed Università) disponeva che: Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative: a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università. 11 Il successivo comma 3 dello stesso articolo ribadiva la connotazione transitoria e sperimentale di questa distinzione, che invece è tuttora operante, precisando che Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero - universitaria.

12 Articolo 7 Aree dirigenziali 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall articolo 74, comma 3 (*) del decreto legislativo n. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: A) area delle funzioni centrali; B) area delle funzioni locali; C) area dell istruzione e della ricerca; D) area della sanità. (*) Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. 2. L area delle funzioni centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni centrali di cui all articolo 3, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui all articolo 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, e dai professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali L area delle Funzioni locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni locali di cui all articolo 4, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanità di cui all articolo 6, nonché, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124, i segretari comunali e provinciali. 4. L area dell istruzione e della ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all articolo L area della sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto sanità di cui all articolo 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.

13 Articolo 8 Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all interno dei nuovi comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili. 13

14 Articolo 9 Norme transitorie 1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all accertamento della rappresentatività per il triennio ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all articolo 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti «Funzioni centrali» e «Istruzione e ricerca», in quanto risultanti dall aggregazione di due o più dei preesistenti comparti previsti dal CCNQ dell 11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all articolo Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. 4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, «idonea documentazione», adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. 5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta. 6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse. 14

15 Articolo 9 Norme transitorie 7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l accertamento della rappresentatività relativo al triennio Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31 di- cembre 2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all Aran esclusivamente via PEC all indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all articolo 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre L Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all articolo 43, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5. 15

16 Articolo 10 Clausole speciali 1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 misurati nei comparti ed aree definiti nel presente CCNQ. 2. Per la medesima finalità di cui all articolo 8, comma 1, nei comparti Funzioni centrali e Istruzione e ricerca e nelle corrispondenti aree del- la dirigenza, limitatamente ai rinnovi contrattuali per il triennio , sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato la procedura di cui all articolo 9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree preesistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area. 3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali e non con- corrono al raggiungimento delle soglie di cui all articolo 43, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del Articolo 11 Norme finali 1. Le organizzazioni sindacali, che si avvalgono della facoltà di cui all articolo 9, comma 3, comunicano all Aran, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo l eventuale modifica della confederazione di riferimento, con le modalità previste dall articolo 9, comma Articolo 12 Disapplicazioni 1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1 febbraio 2008.

17 DICHIARAZIONI CONGIUNTE Dichiarazione congiunta 1 In vista dell avvio della nuova tornata contrattuale, di cui il presente accordo costituisce il fondamentale presupposto, le parti concordano sulla necessità di un confronto ed una riflessione congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro pubblico al fine di delineare percorsi evolutivi ed innovativi di revisione degli stessi. Dichiarazione congiunta 2 Le parti si danno atto che, con riferimento all articolo 4, l eliminazione, dopo la locuzione «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», della dizione «e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto» prevista nei precedenti CCNQ di definizione dei Comparti, non implica il venir meno della possibilità per tali Unioni regionali di applicare, ove nella loro autonomia lo ritengano opportuno, il medesimo CCNL del comparto Funzioni locali. 17

18 COMITATO DI SETTORE COMPARTO REGIONI E SANITÀ ATTO DI INDIRIZZO Personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. triennio contrattuale (L ATTO DI INDIRIZZO È AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL COMITATO DI SETTORE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL MEF SULLA BOZZA PRESENTATA AL GOVERNO IL 16 LUGLIO 2016 TALI MODIFICHE SONO EVIDENZIATE IN ROSSO COME NEL DOCUMENTO ORIGINALE) 18

19 indice TITOLO I - LINEE GENERALI DI CONTESTO 1. quadro di riferimento I documenti che costituiscono riferimenti primari dell atto di indirizzo Il Comitato di Settore, nell ambito del presente atto di indirizzo, prende atto dei contenuti e degli obiettivi presenti nei documenti che si richiamano: la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento alla modifica dell articolo 41 del decreto legislativo 165/2001 che ha ridisciplinato le competenze e i vincoli di mandato dei Comitati di Settore; la legge 7 agosto 2015 n.124, che con la previsione della nuova collocazione del personale dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del S.S.N. nel ruolo unico della dirigenza regionale, ha prodotto il ridisegno degli ambiti negoziali, come descritto nel successivo punto; il contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto da ARAN e Organizzazioni Sindacali il 4 aprile 2016, nel quale si rideterminano i comparti della contrattazione collettiva (articolo 2) ed in particolare quello della Sanità (articolo 6) e delle aree dirigenziali (articolo 7). 2 Una premessa Il Comitato di Settore, tenendo conto che la nuova stagione contrattuale in sanità si colloca in uno scenario profondamente modificato rispetto a quello che ha prodotto il contratto collettivo nazionale di lavoro , assume il presente atto di indirizzo considerando i seguenti elementi di contesto generale utili al fine di delineare un rinnovo contrattuale coerente per la crescita del modello organizzativo che il legislatore ha inteso dare alla Pubblica Amministrazione. 19 Si tratta di un rinnovo che giunge dopo ben due trienni di blocco della contrattazione disposto ex lege dal decreto legge 78/2010 e si innesta in un sistema di lavoro pubblico considerevolmente modificato nella sua consistenza quali-quantitativa, nelle sue linee retributive e nella dinamica dell ordinamento professionale, per effetto principalmente di interventi connessi a manovre di finanza pubblica. Lo stesso ordinamento di lavoro pubblico è in fase di profonda trasformazione in connessione con l attuazione delle deleghe prevista dalla legge 124/2015 e la complessiva revisione dell impianto del Decreto legislativo 165/2001. D altra parte restano sul campo, per lo più inattuate, molte delle previsioni contenute nella cosiddetta riforma Brunetta nate anch esse con l ambizione di modificare profondamente il pubblico impiego, ma rimaste sulla carta anche per il blocco della contrattazione. Di questa riforma ciò che resta di rilevante è l inversione della supremazia delle fonti normative, di cui vi è traccia nei CCNL stipulati nel 2009, nel rapporto tra legge e contrattazione a favore della fonte unilaterale.

20 3 Le linee di contesto generale. La contrattazione collettiva e l evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale Il Comitato di Settore, preso atto del quadro descritto, intende collocare il presente atto di indirizzo all interno dei seguenti elementi evolutivi: i rinnovi contrattuali vanno considerati come strumento funzionale all attuazione del patto della salute e della conseguente valorizzazione del lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale; nel recente periodo il S.S.N. è stato ambito di profonde modifiche nell impianto organizzatorio istituzionale con notevole impatto sull organizzazione complessiva delle Aziende, sul lavoro e sulle responsabilità professionali dei dirigenti operanti nel Servizio Sanitario medesimo; questo complesso insieme di modifiche e integrazioni è avvenuto in più fasi temporali e con interventi sia del Legislatore Nazionale e sia delle Regioni (intese singolarmente e nei loro Organismi di partecipazione) e, non ultimo, della Commissione Europea attraverso alcune importanti Direttive; tale insieme si è inserito in un contesto normativo e contrattuale storicamente definito e consolidato, creando una stratificazione di disposizioni e la presenza di alcune disorganicità, ovvero incoerenze, alle quali questa stagione contrattuale deve dare necessariamente risposta. Gli interventi richiamati hanno tratto, a loro volta, origine e motivazione in ambiti diversi, tra cui si ricordano le nuove linee economiche e la necessità di rivedere i modelli organizzativi (o alcune delle loro parti) a seguito delle modificate norme regolanti il mondo professionale. 20 La complessità del quadro che si è venuto a determinare difficilmente ha un parallelo in altro comparto della Pubblica Amministrazione e dei servizi.

21 Le criticità alle quali deve dare risposta il nuovo CCNL Per questo motivo la primaria esigenza di questo rinnovo contrattuale diventa quella di individuazione di una corretta soluzione per uniformare le disposizioni contrattuali al modificato quadro normativo, tenendo presente che: tale esigenza trova conforto proprio nei risultati che si registrano a seguito del profondo riordino organizzatorio che si è verificato assieme, e a volte, guidato dall oramai pluriennale condizione di contenimento delle risorse unitamente ai costi; il nuovo assetto organizzatorio si fonda su un delicato equilibrio tra strutture e funzioni, dove accanto ad una rivista struttura ospedaliera per acuzie, articolata funzionalmente e strutturalmente per dipartimenti, si è articolato un modello organizzativo per intensità di cure e dove il rapporto tra ospedale e territorio è segnato dalla coesistenza di strutture organizzate secondo i modelli preesistenti, magari con forti differenziazioni tra singole realtà regionali; questo assetto organizzativo, per molti versi e in molte realtà tutt ora in progress, ha già prodotto importanti risultati di impatto sul versante contrattuale e del personale, in senso lato, i più rilevanti dei quali appaiono essere una consistente riduzione degli incarichi di alta gestione, con la riduzione di oltre 2000 incarichi di direzione di struttura complessa su 9000, un ridimensionamento della risorsa lavoro, anche specialista, e un consistente aumento delle condizioni di disagio. Tutti elementi che impongono un ridisegno dell assetto delle carriere e una riconsiderazione del modello di utilizzo delle risorse (i fondi contrattuali in primis). Il trinomio carriere professioni risorse 21 Il Comitato di Settore Regioni Sanità, inoltre, ritiene che nel quadro del rinnovo contrattuale vadano ricercate soluzioni che introducano importanti elementi utili per favorire la motivazione del professionista e, in quest ambito, la revisione dell assetto contrattuale del trinomio carriere rapporto tra professioni risorse (quantificazione e certezza) assume carattere centrale. L importanza dell elemento motivazionale ovvero della ricerca di fattori finalizzati a motivare al meglio i professionisti rappresenta la giusta risposta per la valorizzazione del grande patrimonio di professionalità e coglie nella sua composizione complessiva un elemento di straordinaria ricchezza e nella sua articolazione interna il fattore determinante per il rilancio del sistema. In questa logica di necessario adeguamento dell assetto contrattuale va considerata attentamente la grande evoluzione scientifica, tecnologica e dei bisogni emergenti che ha investito la professione medica, veterinaria e sanitaria nel suo complesso. Per queste motivazioni è indispensabile far sì che i rinnovi contrattuali diventino funzionali e strumentali ai processi di riorganizzazione in atto nel S.S.N.

22 4. La struttura contrattuale e il sistema delle relazioni sindacali. 4.1 La struttura contrattuale. Un nuovo equilibrio tra contrattazione nazionale e aziendale Nella logica di innovazione del processo contrattuale, occorre rivedere la funzione e la struttura del contratto stesso, delineando un CCNL che includa tutele, garanzie e minimi contrattuali omogenei per tutto il personale e, nel contempo, ampli gli spazi di autonomia procedurale, assegnando una giusta rilevanza ai contenuti della contrattazione aziendale (altrimenti definibile di secondo livello), all interno di un puntuale e rinnovato quadro di regole e certezze. In altri termini, va potenziato il ruolo di indirizzo e di garanzia del CCNL, semplificando alcuni elementi che nel tempo si sono stratificati, assegnando un importante peso all ambito della contrattazione aziendale e rilanciando il ruolo di sostegno attuativo del confronto regionale all interno dell ambito assegnato allo stesso dal CCNL. Occorre, in particolare, rispondere positivamente ad una delle criticità più rilevanti che si sono osservate nel vigente modello contrattuale e cioè la certezza attuativa, che rappresenta una esigenza oggettiva di tutte le parti firmatarie del CCNL. Questa criticità va superata prevedendo opportune modifiche del modello contrattuale, miranti a ridurre lo spazio interpretativo del livello aziendale alle disposizioni riservate alla contrattazione nazionale, rafforzando le garanzie reciproche di applicazione dei contratti individuali che devono affermarsi in una loro completa estensione sul territorio nazionale e devono contenere con una stringente precisione l insieme delle regole che governano, in applicazione del CCNL, il rapporto tra singolo professionista e datore di lavoro, al fine di evitare i contenziosi e dare le dovute e reciproche certezze Il sistema delle relazioni sindacali. I principi che devono informare il sistema Considerato che l area della dirigenza è stata investita da un profondo mutamento, voluto dal legislatore e confermato dall accordo quadro sulle aree negoziali del 4 aprile 2016, di esso va tenuto opportunamente conto in sede di prima applicazione individuando, se e per quanto necessario, gli opportuni adattamenti di modello. Considerato, altresì, il carattere che deve assumere questo rinnovo contrattuale, in termini di fondamentale strumento tendente a favorire l attuazione del Patto per la Salute, va determinato un modello di relazioni sindacali che, fondandosi sui consolidati principi di correttezza e buona fede, veda la partecipazione delle rappresentanze sindacali nelle varie fasi di riorganizzazione del SSN, al fine di favorire la condivisione e consenso nonché il contributo di idee e sapere che rappresenta un valore assoluto. Una partecipazione che, nel considerare la puntuale riaffermazione delle singole sfere di responsabilità e competenza, preveda precise sedi e puntuali modalità di coinvolgimento dei soggetti firmatari del contratto collettivo e la chiara definizione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, di concertazione e informazione.

23 L esigenza di un effettivo coinvolgimento dei professionisti e delle loro organizzazioni sindacali Questa necessaria scelta è supportata dai seguenti elementi e richiami: l articolo 5 del Patto per la Salute sancisce che: Per un efficientamento del settore delle cure primarie, si conviene che è importante una ridefinizione dei ruoli, delle competenze e delle relazioni professionali con una visione che assegna a ogni professionista responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi, abbandonando una logica gerarchica per perseguire una logica di governance responsabile dei professionisti coinvolti prevedendo sia azioni normativo/contrattuali che percorsi formativi a sostegno di tale obiettivo ; questo concetto è stato rafforzato dall articolo 22, sempre del Patto per la Salute che prevede: Al fine di garantire la nuova organizzazione dei servizi sanitari regionali, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle rete ospedaliera, ai servizi territoriali e le relative forme di integrazione, alla promozione della salute e alla presa in carico della cronicità e delle non autosufficienze e di garantire un collegamento alla più ampia riforma della Pubblica Amministrazione, si conviene sulla necessità di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e di favorire l integrazione multidisciplinare delle professioni sanitarie e i processi di riorganizzazione dei servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ; l Accordo ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, recante istituzione di una Cabina di regia per il coordinamento nazionale sulla regolazione della vita professionale ed organizzativa degli operatori del sistema sanitario, individuando le Organizzazioni Sindacali quale protagonista fattivo di processi di nuova organizzazione del S.S.N. 23 La consapevolezza che trattasi di una particolare e fondamentale fase di avvio di profonde modifiche dell organizzazione del lavoro nel settore, porta a considerare importante, al fine di favorire la comprensione e la condivisione, il coinvolgimento dei professionisti che operano nel SSN e delle loro organizzazioni sindacali, fermo restando il quadro di responsabilità, competenze ed autonomie definite dal legislatore ed avendo cura di assicurare l allineamento tra la normativa nazionale e la disciplina contrattuale dei modelli di relazione sindacale.

24 TITOLO II DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE 1. Definizione delle disponibilità delle risorse. I criteri che devono ispirare l utilizzo delle risorse Il Comitato di settore prende visione ed atto della procedura prevista dal legislatore per la definizione dei criteri e dei principi atti alla quantificazione delle disponibilità economiche per la contrattazione nazionale collettiva nei comparti della Pubblica Amministrazione ed in particolare l articolo 48, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l articolo. 1, commi 466 e 469 della legge 28 dicembre 2015, n Il Comitato prende altresì atto dei contenuti del DPCM del 18 aprile 2016, prevedendo che le risorse complessivamente disponibili per gli incrementi da riconoscere nell ambito dei rinnovi contrattuali siano pari, per ogni area e per il triennio, a: 0,4% del monte salari relativo alle voci fisse della retribuzione, al netto dell indennità di vacanza contrattuale, da destinare alla rivalutazione delle medesime; 0,4% del monte salari relativo alle voci variabili della retribuzione da destinare alla rivalutazione delle medesime. Il Comitato si riserva di integrare tale suddivisione a seguito di una eventuale diversa disponibilità economica che dovesse esser prevista dalla legge di stabilità. Le Regioni, nel rispetto e soddisfatti i vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi Servizi Sanitari, potranno destinare, esclusivamente al personale direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione, miglioramento organizzativo e razionalizzazione, parte delle economie aggiuntive conseguite con risparmi sui costi per le risorse umane ed individuare specifici ed ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi, principalmente mirati alla riduzione delle liste di attesa, alla piena e qualificata erogazione dei LEA e alle condizioni di lavoro. Tali risorse, da indirizzare esclusivamente nell ambito della retribuzione di risultato, non possono, in ogni caso, finanziare voci irreversibili della retribuzione ed in nessun caso possono essere oggetto di consolidamento nei fondi ordinariamente definiti. 24 Per quanto attiene alle modalità di certificazione della quantificazione del risparmio, possono essere previste deliberazioni annue del collegio dei revisori. Mentre, per quanto attiene il limite di utilizzo delle risorse così certificate, esso viene fissato nel 50% delle stesse. Tale previsione non si pone in contrasto con quanto previsto dal decreto legge 78/2015 in quanto si fa riferimento a risparmi ottenuti a parità di strutture. Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 466 Per il triennio , in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

25 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 469 Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio , nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai docenti e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma

26 TITOLO III - ASSETTO PROFESSIONALE 1 Il nuovo assetto della dirigenza Tra la funzione di gestione e la funzione professionale l esigenza di ridisegnare contrattualmente l assetto della carriera L organizzazione dei servizi ospedalieri, che coniuga una semplificata e potenziata dipartimentalizzazione con un modello di lavoro per intensità di cura, accanto al nuovo assetto delle cure primarie ed allo sviluppo che le strutture operanti sul territorio hanno, indicano come priorità la indispensabilità di ridisegnare contrattualmente l assetto della carriera della dirigenza sanitaria nel suo complesso. Appare, quindi, quanto mai necessario ridisegnare, per via contrattuale, il percorso di carriera non solo gestionale, ma anche, e soprattutto, quello professionale della dirigenza nel suo complesso, individuando linee applicative del trattamento economico sovrapponibili a tutti i livelli tra i due percorsi e, in questo quadro, vanno previste norme più stringenti finalizzate alla attuazione della parità di genere nell attribuzione degli incarichi dirigenziali, a tutti i livelli di responsabilità, fermo restando l intercambiabilità dei due percorsi. Coerentemente va realizzato un percorso di carriera, sviluppato ed attivato in sede di contrattazione aziendale per la dirigenza medico - veterinaria e sanitaria, nel quale gli incarichi professionali e di alta professionalità, con la dovuta graduazione contrattuale, abbiano omogenea dignità giuridica e la stessa parametrazione economica di quelli gestionali, compresi quelli di struttura complessa, anche in considerazione della prevista ed estesa riduzione degli incarichi di Unità Semplice e di Unità Complessa. 26 In altri termini va resa sistematica una soluzione contrattuale che risponda al crescente (nella realtà e nel percepito) sbilanciamento tra competenza gestionale e quella professionale. In questo caso vanno rimodulate le disposizioni contrattuali relative alla gestione dei fondi per mettere in condizione le aziende che riducono gli incarichi gestionali di utilizzare i risparmi conseguenti per valorizzare gli incarichi professionali, dando attuazione al principio fondante il Patto per la Salute per il quale tutti i risparmi generati dalla riduzione degli incarichi di struttura che si fanno nel settore vanno rifinalizzati all interno del medesimo S.S.N. Il riordino del percorso di carriere del personale afferente all area della dirigenza medica-veterinaria e sanitaria, avverrà, a parità di risorse ovvero rientra nella disponibilità dei fondi contrattuali, non figurando nell ambito dell articolo 9 quinques del decreto legge 78/2015. Il riordino, nello specifico, riguarderà la graduazione delle funzioni che le aziende attuano in base alla capienza dei fondi aziendali. La previsione appare quindi come indicazione contrattuale alle aziende e ciò a parità di risorse disponibili. Il delineato quadro di priorità va declinato in disposizioni particolari, per le quali si riportano di seguito la schematizzazione dei principali elementi:

27 1.1 Personale dirigente Medico, Veterinario e Sanitario: le direttrici portanti del riordino del sistema degli incarichi dirigenziali nell ottica di alleggerimento dell organizzazione e della sua architettura, in coerenza con le azioni di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione disposte dalle normative vigenti, vanno meglio delineati i contenuti delle strutture semplici e a valenza dipartimentale; semplificare l attuale sistema di individuazione e conferimento degli incarichi, legando i passaggi tra i vari livelli di graduazione delle funzioni a parametri oggettivi basati su fasi di sviluppo professionale specifici e misurabili; individuare e disciplinare, nei tratti generali, la procedura di assegnazione degli incarichi, prevedendo la comparazione delle esperienze professionali e formative e garantendo la valutazione di tutto il servizio svolto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Le disposizioni che prevedono la valutazione del tempo determinato ed indeterminato, sono già previste nella normativa contrattuale all articolo 12 comma 3, lettera B, CCNL biennio economico dell area della dirigenza medica-veterinaria e all articolo 11, comma 4, lettera B CCNL biennio economico dell area della dirigenza sanitaria. Quanto riportato dal Titolo III, punto 1.1, terzo alinea fa riferimento al disallineamento tra l equiparazione e le assegnazioni di incarico. In ogni caso entrambe le voci sono finanziate dai fondi e non comportano quindi una maggiore spesa. coerentemente va delineato e definito un sistema premiale che sappia coniugare la necessità e positività del meccanismo di valutazione con la peculiarità specifica dei professionisti rientranti in quest area negoziale; 27 semplificare la struttura retributiva del personale dirigente, al fine di consentire, a livello di singola Azienda, la possibilità individuare chiaramente e con immediatezza la retribuzione correlata direttamente all incarico assegnato o ricoperto semplificando quindi la definizione della graduazione delle posizioni dirigenziali; disciplinare le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali alle posizioni di responsabilità delle professioni sanitarie, ai sensi della Legge n.251/2000; dare certezza nei tempi, nella procedura e nella definizione di uno schema di contratto individuale che sia veramente uno strumento di certezze e rappresenti realmente un patto di lavoro assoluto tra datore di lavoro e professionista con reali contenuti e vincoli ovviamente all interno del quadro di disposizioni contrattualmente definito.

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