IL NUOVO REGOLAMENTO 305/2011 PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE : COSA CAMBIA PER I SERRAMENTISTI? Relatore: Ing. Sergio Botta STUDIO BOTTA & ASSOCIATI

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1 IL NUOVO REGOLAMENTO 305/2011 PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE : COSA CAMBIA PER I SERRAMENTISTI? Relatore: Ing. Sergio Botta STUDIO BOTTA & ASSOCIATI

2 INDICE [1] LA MARCATURA CE: CONTESTO LEGISLATIVO E NORMATIVO 1.1 NORME EUROPEE: REGOLE COMUNI PER IL MERCATO EUROPEO [2] LA DIRETTIVA 89/106/CEE 2.1 COMMENTO ALLA DIRETTIVA 89/106/CEE [3] IL REGOLAMENTO 305/ INTRODUZIONE 3.2 DIFFERENZE TRA CPD E CPR 3.3 OBIETTIVI DEL CPR 3.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE 3.5 LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 3.6 LA MARCATURA CE 3.7 OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI 3.8 SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE ED ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA 3.9 SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 3.10 PROCEDURE SEMPLIFICATE 3.11 AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI (CAPO VII) [4] CONCLUSIONI 4.1 CHE COSA CAMBIA PER I SERRAMENTISTI?

3 [1] La Marcatura CE: contesto legislativo e normativo 1.1 NORME EUROPEE: REGOLE COMUNI PER IL MERCATO EUROPEO

4 1.1 NORME EUROPEE: REGOLE COMUNI PER IL MERCATO EUROPEO Qual è il ruolo delle Norme Europee? - creazione di un unico mercato UE - libero scambio di merci, servizi, persone, capitali - favorire la competizione e l innovazione - eliminare le barriere commerciali - regolare l accesso al mercato UE/EFTA Passare da 31 differenti standard nazionali ad un unico mercato UE/EFTA di 490 milioni di consumatori

5 1.1 NORME EUROPEE: REGOLE COMUNI PER IL MERCATO EUROPEO Dai singoli mercati nazionali...

6 1.1 NORME EUROPEE: REGOLE COMUNI PER IL MERCATO EUROPEO... ad un unico mercato EU/EFTA

7 1.1 NORME EUROPEE: REGOLE COMUNI PER IL MERCATO EUROPEO Su quali prodotti è attiva la Marcatura CE? - materiale elettrico di bassa tensione - recipienti semplici a pressione - giocattoli - macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento - dispositivi medici - dispositivi medici impiantabili attivi - apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche - dispositivi di protezione individuale - ascensori - strumenti per pesare a funzionamento non automatico - prodotti da costruzione - apparecchia a gas - esplosivi per uso civile - dispositivi medico diagnostici in vitro - impianti di trasporto pubblico a fune -...

8 [2] La Direttiva 89/106/CEE 2.1 COMMENTO ALLA DIRETTIVA 89/106/CEE

9 2.1 COMMENTO ALLA LA DIRETTIVA 89/106/CEE La Direttiva 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPD), come tutte le direttive europee si pone l obiettivo di effettuare un riavvicinamento tra le singole legislazioni europee secondo il seguente iter: Recepimento Commissione Europea Direttiva Europea Stato Nazionale Legge Nazionale Mandato OJUE Harmonized Standard OJ CEN Norma Europea Ente Normativo Nazione Norma Nazionale

10 2.1 COMMENTO ALLA LA DIRETTIVA 89/106/CEE Cosa comporta la Marcatura CE per il Consumatore? Fornisce al CONSUMATORE la fiducia e l informazione che il prodotto è realizzato in conformità ai requisiti di sicurezza e salute definiti dall UE Cosa comporta la Marcatura CE per il Fabbricante? Richiede al FABBRICANTE di dotarsi di un sistema di verifica delle prestazioni del prodotto in relazione ai requisiti di sicurezza e salute definiti dall UE Chi è il responsabile della Marcatura CE? Il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato UE o EFTA (utente non professionale) del prodotto finito. Può essere il Fabbricante o l Importatore (Mandatario) o il Distributore.

11 2.1 COMMENTO ALLA LA DIRETTIVA 89/106/CEE Ai fini della CPD la conformità di un prodotto da costruzione riguarda il soddisfacimento dei REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA di cui all Allegato I: 1. RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ 2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO 3. IGIENE, SALUTE E AMBIENTE 4. SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ NELL USO 5. PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE 6. RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

12 [3] Il Regolamento 305/ INTRODUZIONE 3.2 DIFFERENZE TRA CPD E CPR 3.3 OBIETTIVI DEL CPR 3.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE 3.5 LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 3.6 LA MARCATURA CE 3.7 OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI 3.8 SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE ED ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA 3.9 SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 3.10 PROCEDURE SEMPLIFICATE 3.11 AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI (CAPO VII)

13 3.1 INTRODUZIONE IERI: OGGI: Direttiva per i Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD) Regolamento per i Prodotti da Costruzione 305/2011 (CPR), che abroga la Direttiva CPD 89/106/CEE In occasione della seduta del , il Consiglio europeo ha adottato senza dibattito il testo finale relativo al nuovo Regolamento per i Prodotti da Costruzione 305/2011 (CPR), terminando con ciò la procedura legislativa ordinaria che ha visto l abrogazione della Direttiva CPD 89/106/CEE (CPD). Il CPR, che sostituisce la CPD, è entrato formalmente in vigore il e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ma effettivamente, come recita lo stesso CPR all art. 68, sarà applicabile solo a partire dal 1 Luglio 2013

14 3.1 INTRODUZIONE Il Regolamento, a differenza della direttiva NON ha bisogno di essere recepito formalmente dai singoli stati membri, ma è immediatamente applicabile nei confronti degli stessi: Commissione Europea Regolamento europeo NO Recepimento Stato Nazionale Mandato OJUE Harmonized Standard OJ CEN Norma Europea Ente Normativo Nazione Norma Nazionale

15 3.2 DIFFERENZE TRA CPD E CPR In sintesi CPD EOTA - European Organization for Technical Approvals AB - Approval Bodies ETA - European Technical Approval ETAG - European Technical Approval Guidelines CUAP - Common Understanding Assessment Procedure Essential Requirements Attestation of Conformity ITT - Initial Type Testing Inspection Body Declaration of Conformity CPR OTAB - Organization of TABs TAB - Technical Assessment Bodies ETA - European Technical Assessment EAD - European Assessment Documents Basic Requirements Assessment and Verification of Constancy Performance TT - Type Testing Factory Production Control Certification Body DoP - Declaration of Performance

16 3.3 OBIETTIVI DEL CPR Il Regolamento 305/2011 al fine di semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l immissione sul mercato dei prodotti da costruzione intende conseguire i seguenti 4 obiettivi principali: CHIARIFICAZIONE campo di applicazione del CPR significato ed uso della Marcatura CE prestazione dei prodotti (DoP) SEMPLIFICAZIONE procedure semplificate (micro imprese) shared ITT e cascading ITT introduzione dei TAB ARMONIZZAZIONE caratteristiche comuni da dichiarare per un prodotto (Reg. CE n. 764/08 - Mutuo riconoscimento) introduzione del 7 requisito CREDIBILITÀ criteri più rigorosi per designare gli organismi coinvolti verifica delle prestazioni dei prodotti vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia (Reg. CE n. 765/08 Sorveglianza del mercato)

17 3.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE CHIARIFICAZIONE Articolo 1 - Oggetto Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. NB: Scompare il concetto di idoneità all impiego previsto del prodotto da costruzione presente nella CPD che rimane a carico del responsabile del progettista dell opera

18 3.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE ARMONIZZAZIONE Articolo 3 Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione 1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all Allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate 2. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione

19 3.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE ARMONIZZAZIONE Articolo 3 Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione 1. RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ 2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO 3. IGIENE, SALUTE E AMBIENTE introduzione del concetto di impatto sul ciclo di vita 4. SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ NELL USO 5. PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE 6. RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE 7. USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere di costruzione; c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili NB Sarà necessario aspettare le prossime linee guida del CEN per capire come questo 7 requisito sarà trasferito in termini di caratteristiche essenziali per i prodotti da costruzione. In ogni caso vi dovrà essere la revisione dei mandati di normazione al CEN e di conseguenza delle relative norme di prodotto armonizzate.

20 1.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE Allegato I Requisito 1 CPD Resistenza meccanica e stabilità Requisito 1 1. Resistenza meccanica e stabilità L'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'utilizzazione non provochino: a) il crollo dell'intera opera o di una sua parte b) deformazioni di importanza inammissibile c) danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati. CPR Resistenza meccanica e stabilità 1. Resistenza meccanica e stabilità Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino: a) il crollo, totale o parziale, della costruzione b) gravi ed inammissibili deformazioni c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

21 1.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE Allegato I Requisito 2 CPD Sicurezza in caso di incendio Requisito 2 2. Sicurezza in caso di incendio L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio: CPR Sicurezza in caso di incendio 2. Sicurezza in caso di incendio Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio: - la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato - la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate - la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata - gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti - sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso. a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso

22 1.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE Allegato I CPD Requisito 3 Igiene, salute e ambiente Requisito 3 CPR Igiene, salute e ambiente 3. Igiene, salute e ambiente L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e, in particolare, in modo da non provocare: -sviluppo di gas tossici -presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi - 3. Igiene, salute e ambiente Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e d a non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi: a) sviluppo di gas tossici b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna c).

23 1.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE Allegato I CPD CPR Requisito 3 Igiene, salute e ambiente Requisito 3 Igiene, salute e ambiente 3. Igiene, salute e ambiente 3. Igiene, salute e ambiente.. - emissione di radiazioni pericolose - inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo - difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi - formazione di umidità su parti o pareti dell opera.. c) emissioni di radiazioni pericolose d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione

24 1.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE Allegato I Requisito 4 CPD Sicurezza nell impiego Requisito 4 4. Sicurezza nell impiego L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni. CPR Sicurezza nell impiego 4. Sicurezza nell impiego Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

25 1.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE Allegato I Requisito 5 CPD Protezione contro il rumore Requisito 5 5. Protezione contro il rumore L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro. CPR Protezione contro il rumore 5. Protezione contro il rumore Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

26 1.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE Allegato I Requisito 6 CPD Risparmio energetico e ritenzione di calore 6. Risparmio energetico e ritenzione di calore L'opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti. Requisito 6 CPR Risparmio energetico e ritenzione di calore 6. Risparmio energetico e ritenzione di calore Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

27 1.4 OGGETTO E REQUISITI DI BASE Allegato I CPD CPR Requisito 7 Uso sostenibile delle risorse naturali 7. Uso sostenibile delle risorse naturali Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione b) la durabilità delle opere di costruzione c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili Articolo 2 Definizioni 28) ciclo di vita, le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.

28 3.5 LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CHIARIFICAZIONE Articolo 4 Dichiarazione di Prestazione La Dichiarazione di Conformità lascia il posto alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) Il fabbricante redige obbligatoriamente una dichiarazione di prestazione quando ed ogni volta che immette il proprio prodotto sul mercato. Perché ciò avvenga è necessario che esista: una norma armonizzata (HS) una valutazione tecnica europea ETA (European Technical Assessment) NB L attuale Dichiarazione di Conformità attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di una Specifica Tecnica (Art. 13 CPD). La Dichiarazione di Prestazione descrive le prestazioni dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche tecniche pertinenti (Art. 6 CPR)

29 3.5 LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CHIARIFICAZIONE Articolo 6 - Contenuto della Dichiarazione di Prestazione La Dichiarazione di Prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni: a)il riferimento del prodotto-tipo tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta; b)il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (allegato V); c)il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale; d)se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.

30 3.5 LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CHIARIFICAZIONE Articolo 6 - Contenuto della Dichiarazione di Prestazione La dichiarazione di prestazione contiene altresì: a)l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente nte alla specifica tecnica armonizzata applicabile; b)l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati; c)la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati; d)se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali (continua)

31 3.5 LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CHIARIFICAZIONE Articolo 6 - Contenuto della Dichiarazione di Prestazione (segue) e)la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato; f)per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD NPD» (nessuna prestazione determinata); g)qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione del prodotto da costruzione (espressa in livelli o classi o in una descrizione) in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea. NB Al fine di evitare una Dichiarazione di Prestazione «vuota», deve essere dichiarata la prestazione almeno di una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all'uso o agli usi dichiarati.

32 3.5 LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CHIARIFICAZIONE Articolo 7 - Fornitura della Dichiarazione di Prestazione È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Esempio DoP per Serramenti NB Prevista la messa a disposizione della DoP sul sito web, ma mancano le condizioni fissate negli atti delegati della Commissione (Art. 60)

33 3.5 LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CHIARIFICAZIONE Articolo 5 Deroghe alla redazione della Dichiarazione di Prestazione Il fabbricante può astenersi dal redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) qualora (in assenza di disposizioni UE o nazionali che impongano la descrizione delle caratteristiche essenziali) il prodotto da costruzione: - sia fabbricato in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione (produzione occasionale) da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell incorporazione del prodotto, conformemente alle norma nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati alla sicurezza dell esecuzione delle opere - sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle opere di costruzione conformemente alle norma nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati alla sicurezza dell esecuzione delle opere - sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette, nel rispetto delle norma nazionali applicabili

34 3.6 LA MARCATURA CE ARMONIZZAZIONE Principi generali ed uso della Marcatura CE (Artt ) La marcatura CE, negli intenti sia della CPD che del CPR, armonizza quattro elementi fondamentali per il superamento delle barriere commerciali: 1. il sistema delle specifiche tecniche 2. il sistema di attestazione 3. la rete di Organismi Notificati 4. la presentazione dei dati tecnici

35 3.6 LA MARCATURA CE CHIARIFICAZIONE Articolo 8 - Principi generali ed uso della Marcatura CE La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato.

36 3.6 LA MARCATURA CE CHIARIFICAZIONE Articolo 10 Punti di Contatto di prodotti da costruzione Ciascuno Stato membro garantisce che i punti di contatto di prodotti (PCP PCP) da costruzione forniscano, utilizzando termini chiari e facilmente comprensibili, informazioni sulle disposizioni, nel proprio territorio, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all uso previsto di ciascun prodotto da costruzione (rif. Regolamento 764/2008)

37 3.7 OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI CHIARIFICAZIONE Obblighi degli operatori economici (Artt ) I FABBRICANTI redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli Artt. 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli Artt. 8 e 9 I MANDATARI eseguono i compiti specificati nel mandato conferito dal fabbricante tra cui vi rientra tenere la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza Gli IMPORTATORI immettono sul mercato dell'ue solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti applicabili al CPR I DISTRIBUTORI, quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato UE, esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del CPR NB I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall immissione del prodotto da costruzione sul mercato

38 3.7 OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI CHIARIFICAZIONE Obblighi degli operatori economici (Artt ) 16) Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Un IMPORTATORE o un DISTRIBUTORE, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio oppure modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un FABBRICANTE ai fini del CPR ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell Art. 11.

39 3.9 SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE SEMPLIFICAZIONE Articolo 28 - Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione I Sistemi di Attestazione della Conformità (SAC) previsti nella CPD diventano Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (SVVCP). Nel CPR abbiamo cinque sistemi SAC (1+, 1, 2+, 3 e 4) Nella CPD avevamo sei sistemi SVVCP (1+, 1, 2+, 2, 3 e 4) Nella sostanza i sistemi previsti dal CPR non si discostano da quelli previsti dalla CPD, basandosi sempre su prove/calcoli di tipo (TT/TC) e controllo della produzione di fabbrica (FPC), ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza e verifica continua della produzione in fabbrica e prove di controllo (audit test). Le principali differenze sono dovute alla semplificazione dei livelli (eliminazione del sistema 2) e delle prove di controllo (audit test) con prelevamento dei campioni solamente in fabbrica e non più anche dal mercato e dal cantiere come previsto dalla CPD.

40 3.9 SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE SEMPLIFICAZIONE Articolo 28 - Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione Sistemi di Attestazione di Conformità (SAC) secondo la CPD Sistemi di Attestazione di Conformità Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) Ispezione iniziale e del FPC Sorveglianza continua Prove Iniziali di Tipo (ITT) Altre prove su campioni prelevati secondo il piano di prove prescritto Prove di controllo di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere Sistema 1 + Fabbricante Organismo Notificato Organismo Notificato Organismo Notificato Fabbricante Organismo Notificato Sistema 1 Fabbricante Organismo Notificato Organismo Notificato Organismo Notificato Fabbricante - Sistema 2 + Fabbricante Organismo Notificato Organismo Notificato Fabbricante Fabbricante - Sistema 2 Fabbricante Organismo Notificato - Fabbricante - - Sistema 3 Fabbricante - - Organismo Notificato - - Sistema 4 Fabbricante - - Fabbricante - -

41 3.9 SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE SEMPLIFICAZIONE Articolo 28 - Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (SVVCP) secondo il CPR Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) Ispezione iniziale e del FPC Sorveglianza continua Prove Iniziali di Tipo (ITT/ITC) Altre prove su campioni prelevati secondo il piano di prove prescritto Prove di controllo di campioni Prelevati solo in fabbrica Sistema 1 + Fabbricante Organismo Notificato Organismo Notificato Organismo Notificato Fabbricante Organismo Notificato Sistema 1 Fabbricante Organismo Notificato Organismo Notificato Organismo Notificato Fabbricante - Sistema 2 + Fabbricante Organismo Notificato Organismo Notificato Fabbricante Fabbricante - Sistema 3 Fabbricante - - Organismo Notificato - - Sistema 4 Fabbricante - - Fabbricante - -

42 3.10 PROCEDURE SEMPLIFICATE SEMPLIFICAZIONE Procedure semplificate (Capo VI) Articolo 36 Uso della documentazione tecnica appropriata Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo (TT/TC) con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che: a)il prodotto da costruzione raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione;

43 3.10 PROCEDURE SEMPLIFICATE SEMPLIFICAZIONE Procedure semplificate (Capo VI) Articolo 36 Uso della documentazione tecnica appropriata b) il prodotto da costruzione corrisponde al prodotto-tipo tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l'autorizzazione di quest ultimo ultimo, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova; Procedura di SHARED ITT

44 3.10 PROCEDURE SEMPLIFICATE SEMPLIFICAZIONE Procedure semplificate (Capo VI) Articolo 36 Uso della documentazione tecnica appropriata c) il prodotto da costruzione è un insieme di componenti che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi solo con l'autorizzazione di tale fabbricante o fornitore di sistemi, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova. Procedura di CASCADING ITT NB In ogni caso, se un prodotto da costruzione rientra nel SVVCP 1 o 1+, la documentazione tecnica appropriata è verificata da un Organismo Notificato

45 3.10 PROCEDURE SEMPLIFICATE SEMPLIFICAZIONE Procedure semplificate (Capo VI) Articolo 37 - microimprese «MICROIMPRESE MICROIMPRESE» Relativamente ai prodotti da costruzione fabbricati da microimprese (imprese con meno di 10 addetti e con un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro) il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione (DPT) per i sistemi SVVCP 3 e 4 mediante l uso l di sistemi diversi da quelli previsti dalle norme armonizzate. Inoltre tali fabbricanti possono trattare i prodotti a cui si applica il SVVCP 3 conformemente alle disposizioni relative al SVVCP 4, attraverso l impiego di una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate. NB L Art. 37 vale solo per prodotti che rientrano nel campo di applicazione di HS e non per i prodotti che debbono effettuare un ETA

46 3.10 PROCEDURE SEMPLIFICATE SEMPLIFICAZIONE Procedure semplificate (Capo VI) Articolo Relativamente ai prodotti da costruzione fabbricati in. -un unico esemplare oppure -su specifica del committente in un processo non in serie (...) a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione (produzione occasionale)... il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione (DPT) del sistema SVVCP applicabile con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate. NB Nel caso di prodotti che rientrano nel SVVCP 1 o 1+, la documentazione tecnica specifica è verificata da un Organismo Notificato «PRODOTTO UNICO» NB L Art. 38 vale solo per prodotti che rientrano nel campo di applicazione di HS e non per i prodotti che debbono effettuare un ETA

47 [4] Conclusioni 4.1 CHE COSA CAMBIA PER I SERRAMENTISTI?

48 4.1 CHE COSA CAMBIA PER I SERRAMENTISTI? CPD Dichiarazione di Conformità Fornitura NON obbligatoria al Cliente della Dichiarazione di Conformità (carta) CPR Dichiarazione di Prestazione Fornitura obbligatoria al Cliente della Dichiarazione di Prestazione (carta + elettronico + web) n. 6 requisiti di sicurezza delle opere n. 7 requisiti di base (sostenibilità) delle opere NPD NPD NPD NPD - Obbligo di dichiarare la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del serramento pertinente all'uso dichiarato n. 6 Sistemi di Attestazione della Conformità n. 5 Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (no Sistema 2) Shared ITT e Cascading ITT Anno di apposizione della marcatura CE sull etichetta al momento dell immissione del serramento sul mercato documentazione tecnica appropriata Anno di apposizione della marcatura CE sull etichetta in cui la stessa è stata acquisita - Semplificazioni (microimprese e unico esemplare) Etichetta CE FPC Etichetta CE FPC

49 4.1 CHE COSA CAMBIA PER I SERRAMENTISTI? Dichiarazione di Conformità Dichiarazione di Prestazione HS relative al 7 requisito LCA LCA Life Cycle Assessment

50 Grazie per l attenzione Pad D Stand 25/50 Ing. Sergio Botta s.botta@studiobotta.it

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