Helvetia Gestione Libera Assicurazione Mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale

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1 Helvetia Gestione Libera Assicurazione Mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale Il presente Fascicolo informativo, contenente: Scheda sintetica Nota informativa Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata Glossario Polizza in versione facsimile deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa

2 SCHEDA SINTETICA Sommario 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione 1.b) Denominazione del contratto 1.c) Tipologia del contratto 1.d) Durata 1.e) Pagamento del premio 2. Caratteristiche del contratto 3. Prestazioni assicurative 4. Costi 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata 6. Diritto di ripensamento Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 2 di 39 Copia per

3 Scheda Sintetica ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è: Helvetia Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla vita (Helvetia Vita S.p.A.) Società appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero HELVETIA. 1.b) Denominazione del contratto Il prodotto è denominato HELVETIA GESTIONE LIBERA. 1.c) Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi. 1.d) Durata La durata di HELVETIA GESTIONE LIBERA varia - da un minimo di 3 anni ad un massimo di 3 anni e 11 mesi - in funzione della data di decorrenza del contratto, fermo restando che la data di scadenza del contratto è fissa e coincide con il 30 Marzo In particolare, la data da cui convenzionalmente viene misurata la durata di HELVETIA GESTIONE LIBERA denominata data di decorrenza viene fissata al giorno 30 del mese precedente la data di conclusione del contratto. Nel caso il mese precedente la data di conclusione del contratto sia Febbraio, la data di decorrenza coinciderà con l ultimo giorno del mese di Febbraio. Ai fini della prima rivalutazione delle prestazioni assicurate, in luogo della data di decorrenza, si fa riferimento alla data di conclusione del contratto. Trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto che comporta la liquidazione, da parte della Società, di un importo pari al valore di riscatto. 1.e) Pagamento del premio HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede il pagamento da parte del Contraente di un premio unico. L ammontare del premio unico varia, a scelta del Contraente, tra un minimo di Euro ed un massimo di Euro Caratteristiche del contratto HELVETIA GESTIONE LIBERA è una soluzione di investimento assicurativo a premio unico dedicata a chi intende ottenere una crescita costante delle prestazioni assicurate senza esporsi ai rischi derivanti dall andamento dei mercati finanziari. Le prestazioni di HELVETIA GESTIONE LIBERA infatti, si incrementano di anno in anno sulla base dell andamento della gestione separata Helvirend, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l obiettivo di minimizzare il rischio e di offrire stabilità di rendimenti nel medio-lungo periodo. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 3 di 39 Copia per

4 Scheda Sintetica HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede, inoltre, un garanzia di rendimento minimo delle prestazioni assicurate che opera nei termini e con le modalità indicate al successivo punto 3. Si precisa che sul premio versato non gravano costi per la copertura dei rischi demografici. La parte di premio trattenuta a fronte dei costi del contratto, dettagliatamente descritti al punto 7 della Nota Informativa, non concorre alla formazione delle prestazioni liquidabili sul contratto. Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione. La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. 3. Prestazioni assicurative HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede le seguenti tipologie di prestazioni: Prestazione in caso di vita Prestazione in caso di decesso Consolidamento delle rivalutazioni Rendimento minimo garantito In caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente: del capitale assicurato; di un bonus di fedeltà, pari all 1,00% del premio unico versato. In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. I rendimenti annualmente attribuiti al contratto sotto forma di misura reale di rivalutazione (di cui al punto 5 B.3. della Nota Informativa) restano acquisiti in via definitiva. Alla liquidazione delle prestazioni assicurate intervenuta in caso di vita dell Assicurato alla scadenza contrattuale, in caso di decesso dell Assicurato o per riscatto la Società garantisce un rendimento minimo del capitale assicurato che opera, nella misura del 2,00% annuo composto, per il periodo intercorso tra la data di conclusione del contratto e la data di liquidazione delle prestazioni. Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso la prestazione ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 3 delle Condizioni Contrattuali. 4. Costi La Società, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall ISVAP, l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 4 di 39 Copia per

5 Scheda Sintetica Il Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il Costo percentuale medio annuo del 10 anno è pari all 1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10 anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell 1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il Costo percentuale medio annuo del 15 anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate del contratto ed impiegando un ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell imposizione fiscale. Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo Gestione Separata Helvirend Premio unico: Euro Premio unico: Euro Premio unico: Euro Durata: 3 anni e 4 mesi Durata: 3 anni e 4 mesi Durata: 3 anni e 4 mesi Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 1 2,58% 1 2,58% 1 2,58% 2 2,07% 2 2,07% 2 2,07% 3 1,90% 3 1,90% 3 1,90% 3 anni e 4 mesi 1,64% 3 anni e 4 mesi 1,64% 3 anni e 4 mesi 1,64% Il costo percentuale medio annuo riportato nelle tabelle è stato calcolato ipotizzando che la data di decorrenza del contratto coincida con il 30 Novembre 2009 e che pertanto (considerato che HELVETIA GESTIONE LIBERA ha una scadenza fissa al 30 marzo 2013) detto contratto abbia a scadenza una durata di 3 anni e 4 mesi. 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Helvirend negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 5 di 39 Copia per

6 Scheda Sintetica 2 Anno Rendimento realizzato dalla gestione separata Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati(*) Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni Inflazione ,47% 5,47% 3,59% 2,00% ,07% 5,07% 3,16% 1,70% ,53% 4,53% 3,86% 2,00% ,14% 4,14% 4,41% 1,71% ,67% 3,67% 4,46% 3,23% (*) il rendimento rappresentato in tabella coincide con il rendimento della gestione separata in quanto il contratto non prevede un prelievo diretto (attraverso aliquota di partecipazione o minimo trattenuto) sul rendimento della gestione stessa. Per valutare il rendimento effettivamente attribuito al contratto (misura reale di rivalutazione), bisogna tenere conto delle spese di gestione, di cui al punto della Nota Informativa, che diminuiscono il capitale assicurato, già incrementato per effetto del rendimento della gestione, nella misura dell 1,5% del capitale stesso. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. Diritto di ripensamento Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa. Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 6 di 39 Copia per

7 Nta rmat NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Conflitto di interessi B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 3. Prestazioni assicurative 4. Premio 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA 6. Gestione separata D. INFORMAZIONE SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 7. Costi 8. Misure e modalità di eventuali sconti 9. Regime fiscale E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 10. Modalità di perfezionamento del contratto 11. Riscatto e riduzione 12. Diritto di recesso 13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni 14. Prescrizione 15. Legge applicabile al contratto 16. Lingua in cui è redatto il contratto 17. Reclami 18. Ulteriore informativa disponibile 19. Informativa in corso di contratto 20. Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati 21. Diritto proprio del Beneficario F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 7 di 39 Copia per

8 Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola in sei sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione: Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la Società), appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia Sede Legale e Direzione Generale: Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia) Recapito telefonico: Sito internet: t Indirizzo direzione.vita@ helvetia.it. Autorizzazione: la Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n del 2 Novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 Novembre 1987 ed è iscritta all Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n , mentre il Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di Imprese di assicurazione al n Società di revisione: KPMG S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani 25, Milano (Italia). 2. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota Informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Società si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 3. Prestazioni assicurative 3.1. Durata La durata di HELVETIA GESTIONE LIBERA varia - da un minimo di tre anni ad un massimo di tre anni e 11 mesi - in funzione della data di decorrenza del contratto, fermo restando che la data di scadenza del contratto è fissa e coincide con il 30 Marzo In particolare, la data da cui convenzionalmente viene misurata la durata di HELVETIA GESTIONE LIBERA denominata data di decorrenza viene fissata al giorno 30 del mese precedente la data di conclusione del contratto. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 8 di 39 Copia per

9 Nota Informativa Nel caso il mese precedente la data di conclusione del contratto sia Febbraio, la data di decorrenza coinciderà con l ultimo giorno del mese di Febbraio. Ai fini della prima rivalutazione delle prestazioni assicurate, in luogo della data di decorrenza, si fa riferimento alla data di conclusione del contratto Prestazioni assicurative HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede una a) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL ASSICURATO Alla scadenza contrattuale, sempreché l Assicurato sia in vita a tale data, la Società si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati, una prestazione risultante dalla somma: del capitale assicurato rivalutato, fino alla data di scadenza, ai sensi del successivo punto 5; di un bonus di fedeltà, pari all 1,00% del premio unico versato. Alla scadenza contrattuale la Società garantisce un rendimento minimo del capitale assicurato che opera - nella misura del 2,00% annuo composto - per il periodo intercorso tra la data di conclusione del contratto e la data di scadenza. Il capitale minimo garantito a scadenza, indicato in polizza, è dato dalla somma tra: il capitale assicurato rivalutato in base al rendimento minimo garantito; un bonus di fedeltà pari all'1,00% del premio unico versato. A scadenza, pertanto, la Società liquiderà il maggiore tra: il capitale assicurato rivalutato ai sensi del successivo punto 5 ed aumentato del bonus di fedeltà; il capitale minimo garantito già comprensivo del bonus di fedeltà, come sopra determinato. b) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ASSICURATO In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale la Società si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato rivalutato sino alla data del decesso ai sensi del successivo punto 5. In caso di decesso dell Assicurato la Società garantisce un rendimento minimo del capitale assicurato che opera - nella misura del 2,00% annuo composto - per il periodo intercorso tra la data di conclusione del contratto e la data del decesso. L ammontare del capitale assicurato iniziale è pari al premio versato diminuito delle spese iniziali di cui al successivo punto Si precisa che una parte del premio versato viene trattenuta per far fronte ai costi del contratto - quali indicati al successivo punto 7 e che tale parte non concorre alla formazione delle prestazioni liquidabili sul contratto. 4. Premio HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede il pagamento da parte del Contraente di un premio unico. L ammontare del premio unico varia, a scelta del Contraente, tra un minimo di Euro ed un massimo di Euro Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 9 di 39 Copia per

10 Nota Informativa Modalità di versamento del premio HELVETIA GESTIONE LIBERA non consente il pagamento di premi aggiuntivi. Il pagamento del premio unico avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; assegno non trasferibile intestato all'intermediario; carta di debito o credito, se accettata dall'intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell'intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA GESTIONE LIBERA avviene in base al rendimento della gestione separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend alla Sezione C della presente Nota Informativa. Ferme le prestazioni assicurate di cui al punto 3.2. della presente Nota Informativa, nel corso della durata contrattuale la Società si riserva la facoltà di sostituire la gestione separata Helvirend con una gestione separata di nuova costituzione - derivante dalla fusione della predetta gestione Helvirend con altre gestioni della Società - cui sarà correlata la rivalutazione delle prestazioni assicurate. In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione separata. A) Tasso di rendimento Helvirend Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione Helvirend che viene maturato dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l 1 Marzo successivo attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione il rendimento della gestione stessa, qui denominato come tasso di rendimento Helvirend. Alla scadenza contrattuale nonché qualora si verifichi il decesso dell Assicurato od il riscatto in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione Helvirend applicabile per quell anno (cioè nel caso il decesso o il riscatto avvenga tra l 1 Gennaio ed anteriormente all 1 Marzo), ai fini della determinazione del tasso di rendimento Helvirend applicabile si farà riferimento al tasso di rendimento Helvirend certificato l anno precedente. B) Rivalutazione del capitale assicurato Ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato, in coincidenza del 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il capitale stesso viene prima incrementato per effetto dell applicazione del tasso di rendimento Helvirend e quindi diminuito delle spese di gestione indicate al successivo punto B.2.. Il rendimento effettivamente attribuito ad ogni contratto per effetto delle operazioni sopra richiamate viene denominato misura reale di rivalutazione, di cui al successivo punto B. 3.. Il capitale assicurato risultante dal suddetto incremento (per effetto dell applicazione del tasso di rendimento Helvirend) e dalla successiva diminuzione (derivante dall applicazione delle suddette spese di gestione) costituisce il nuovo capitale assicurato rivalutato. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 10 di 39 Copia per

11 Nota Informativa alla prima data di rivalutazione a partire dalla seconda data di rivalutazione B.1. Incremento del capitale assicurato per effetto del tasso di rendimento Helvirend B.1.1. Alla data di rivalutazione di ogni anno il capitale assicurato viene incrementato nei termini seguenti: il capitale assicurato iniziale viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A) riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di conclusione del contratto e la data di rivalutazione immediatamente successiva; il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A). B.1.2. Alla scadenza del contratto il capitale assicurato viene incrementato nei termini seguenti: il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l 80% dell ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A) riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione precedente e la data di scadenza. B.1.3. In caso di liquidazione - per decesso dell Assicurato o per riscatto - sempreché il decesso o il riscatto si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione: il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l 80% dell ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A) riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione precedente e la data del decesso o del riscatto. Nel caso il decesso dell Assicurato si verifichi anteriormente alla prima data di rivalutazione, ai fini dell incremento del capitale assicurato si fa riferimento al periodo di tempo intercorso tra la data di conclusione del contratto e la data del decesso. B.2. Spese di gestione applicate al capitale incrementato Ad ogni data di rivalutazione ed all epoca di ogni liquidazione sul contratto il capitale assicurato, incrementato per effetto del tasso di rendimento Helvirend, viene ridotto per l applicazione delle spese di gestione gravanti sul contratto. Dette spese di gestione sono pari all 1,5% annuo del capitale assicurato incrementato. L ammontare prelevato a titolo di spese di gestione sarà commisurato alla frazione di anno intercorsa: tra la data del versamento del premio e la prima data di rivalutazione, ai fini del punto B.1.1.; tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di scadenza, ai fini del punto B.1.2.; tra la data di rivalutazione immediatamente precedente (o la data di conclusione del contratto nel caso il decesso si verifichi anteriormente alla prima data di rivalutazione) e la data del decesso o del riscatto, ai fini del punto B B.3. Misura reale di rivalutazione La misura del rendimento effettivamente attribuita sul contratto, quale risultante a seguito del prelievo delle spese di gestione, viene denominata misura reale di rivalutazione e sarà comunicata dalla Società all interno dell estratto conto annuale. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 11 di 39 Copia per

12 Nota Informativa Detta misura reale di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa. I rendimenti annualmente attribuiti al contratto sotto forma di misura reale di rivalutazione (al netto, cioè, delle spese di gestione applicate al capitale incrementato) restano acquisiti in via definitiva. Si rinvia per i dettagli della gestione separata alla Sezione C della presente Nota Informativa. Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA 6. Gestione separata Le prestazioni del presente contratto si rivalutano in funzione del rendimento di una gestione separata. Le principali caratteristiche sono: a) denominazione della gestione: Helvirend ; b) valuta di denominazione: Euro; c) finalità della gestione: volta alla conservazione del capitale investito, all osservanza della garanzia dei rendimenti finanziari contrattualmente stabiliti, ed al consolidamento dei risultati ottenuti annualmente; d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: anno solare che decorre dall'1 gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno; e) composizione della gestione separata al 31/12/2008: a. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso i. BTP (4,46%) ii. Altri titoli di Stato emessi in Euro (26,91%) iii. Obbligazioni quotate in Euro (45,76%) iv. Obbligazioni non quotate in Euro (4,86%) b. Altri attivi patrimoniali v. Quote di OICR (12,89%) vi. Liquidità (5,12%) I limiti minimi o massimi di investimento in determinate categorie di attivi previsti dal Regolamento della gestione sono quelli consentiti dalla Legge; f) stile gestionale: ha origine dall'allocazione degli attivi, in funzione degli impegni assunti dalla Società e punta a realizzare il migliore rendimento possibile per un basso livello di rischio. Rammentiamo che le gestioni separate sono identificabili sotto il profilo di rischio come una gestione prudente del risparmio. Questa allocazione nasce dall analisi di diversi scenari possibili che, attraverso apposite statistiche, delineano diverse alternative strategiche. Alla data di redazione della presente Nota Informativa la gestione Helvirend è sottoposta a certificazione da parte di KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani 25, Milano. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 12 di 39 Copia per

13 Nota Informativa Per maggiori informazioni, si rinvia al Regolamento della gestione Helvirend che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali. D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 7. Costi 7.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio A fronte delle spese di acquisizione e di gestione del contratto, al contratto stesso vengono applicate delle spese iniziali pari all 1,0% del premio versato. Le spese di emissione del contratto, già comprese nelle spese iniziali, sono quantificate in Euro Costi per riscatto Si segnala che, qualora il riscatto si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione, ai fini dell incremento del capitale assicurato per il periodo di tempo intercorso tra la data del riscatto e la data di rivalutazione precedente si applica il tasso di rendimento Helvirend nella misura dell 80% (e non in misura piena), secondo quanto indicato al precedente punto 5 B Costi sul capitale incrementato (spese di gestione) Al 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione) successivo alla data di decorrenza del contratto, la Società trattiene, per la gestione del contratto stesso, una percentuale del capitale incrementato per effetto del tasso di rendimento Helvirend, secondo quanto indicato nella tabella seguente: Spese di gestione annuali spese di gestione sul capitale incrementato 1,5% Alla prima data di rivalutazione l entità delle spese di gestione applicabili è commisurata al periodo intercorso tra la data di versamento del premio e la data di rivalutazione successiva. Al pagamento della prestazione per riscatto, scadenza o decesso, tali spese sono commisurate al periodo intercorso tra la data di rivalutazione precedente la liquidazione e la data in cui avviene detta liquidazione. 7.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione Ai fini della determinazione del tasso di rendimento Helvirend, di cui al precedente punto 5 A), la Società non trattiene alcun costo. * * * * Si segnala inoltre che, alla scadenza contrattuale e nel caso in cui il decesso dell Assicurato si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione, ai fini dell incremento del capitale assicurato per il periodo di tempo intercorso tra la data di scadenza o la data di decesso e la data di rivalutazione precedente si applica il tasso di rendimento Helvirend nella misura dell 80% (e non in misura piena), secondo quanto indicato ai precedenti punti 5 B.1.2. e 5 B Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 13 di 39 Copia per

14 Nota Informativa 8. Misure e modalità di eventuali sconti Questo prodotto non ammette sconti. Regime fiscale sui premi Tassazione delle prestazioni assicurate 9. Regime fiscale. I premi del presente contratto sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Questo prodotto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. Caso Vita Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa, costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l ammontare percepito e quello dei premi pagati e vengono assoggettate ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50%. Qualora conseguiti da soggetti che esercitano attività d impresa, tali proventi, per effetto dell articolo 45 comma 1 del TUIR, non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d impresa, e pertanto ad essi non sarà applicata la predetta imposta sostitutiva. Caso di Decesso Le somme corrisposte in caso di decesso sono esenti dall IRPEF e dall imposta sulle successioni. E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Conclusione del contratto Decorrenza del contratto 10. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'assicurato se diverso dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio. La data di decorrenza viene convenzionalmente fissata al giorno 30 del mese precedente la data di conclusione del contratto. Nel caso il mese precedente la data di conclusione del contratto sia Febbraio, la data di decorrenza coinciderà con l ultimo giorno del mese di Febbraio. Si segnala che ai fini della prima rivalutazione delle prestazioni assicurate, in luogo della data di decorrenza, si fa riferimento alla data di conclusione del contratto. 11. Riscatto e riduzione Trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto, purché l Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto. Riscatto totale Il valore di riscatto liquidabile sul contratto è pari al maggiore tra: il capitale assicurato rivalutato ai sensi del precedente punto 5; il capitale assicurato rivalutato in base al rendimento minimo garantito dalla Società che opera - nella misura del 2,00% annuo composto - per il periodo intercorso tra la data di conclusione del contratto e la data del riscatto. Non sono ammessi riscatti parziali. Il presente contratto non prevede un valore di riduzione. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 14 di 39 Copia per

15 Nota Informativa Il Contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l Intermediario cui è assegnato il contratto. L ufficio della Società cui chiedere informazioni sul valore di riscatto è: Helvetia Vita S.p.A. Operations - Via G. B. Cassinis 21, Milano, oppure al n. di fax , oppure utilizzando la direzione.vita@helvetia.it. Per motivi legati alla Privacy, le richieste alla Società devono pervenire per iscritto. Si rinvia al Progetto esemplificativo delle prestazioni di cui alla Sezione F per l illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto: si precisa che i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato. 12. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Operations - Via G. B. Cassinis 21, Milano Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, trattenendo le spese di emissione del contratto pari ad Euro 25, già comprese nelle spese iniziali di cui al precedente punto Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni Per la liquidazione delle prestazioni assicurate previste dal contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata nell apposito modulo Richiesta di pagamento allegato al presente Fascicolo informativo per ciascun caso ivi specificato. La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta o, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione completa presso l Intermediario cui è assegnato il contratto o presso la Società. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. 14. Prescrizione Si ricorda che il Codice Civile (articolo 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). 15. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione, al verificarsi dell esigenza la Società proporrà quella da applicare fermo restando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano. 16. Lingua in cui è redatto il contratto. Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana, le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, al verificarsi dell esigenza la Società proporrà quella da utilizzare. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 15 di 39 Copia per

16 Nota Informativa 17. Reclami. Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Helvetia Vita S.p.A. Ufficio Reclami Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia) Fax reclami@helvetia.it. Possono essere presentati all ISVAP (Via del Quirinale 21, Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 18. Ulteriore informativa disponibile La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l ultimo rendiconto annuale della gestione separata e l ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. I suddetti documenti sono disponibili anche sul sito internet della Società Informativa in corso di contratto La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: a) premio versato; b) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell estratto conto; c) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell estratto conto; Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 16 di 39 Copia per

17 Nota Informativa d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. 20. Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (articolo 1923, comma 2 del Codice Civile). 21. Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario. F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni contrattuali e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente pari al 2,00%; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Ai fini dello sviluppo delle prestazioni, il capitale assicurato viene prima incrementato per effetto del predetto tasso di rendimento (4,00%) e quindi diminuito delle spese di gestione pari all 1,5%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegati. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 17 di 39 Copia per

18 Nota Informativa SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Conclusione del contratto: 31 Dicembre 2009 Decorrenza del contratto: 30 Novembre 2009 Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00% Età e sesso dell'assicurato: ininfluenti Durata: 3 anni e 4 mesi Premio unico versato: Euro Data di rivalutazione (*) Premio versato nell'anno Capitale assicurato in caso di vita Capitale assicurato in caso di decesso Valore di riscatto 31/12/ , , , ,00 31/12/ , , ,96 31/12/ , , ,96 30/03/ , , ,49 (*) Il 30/03/2013 è la data fissa di scadenza del contratto. N.B. La prestazione in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto è comprensiva di un bonus pari all 1,00% del premio versato e viene rivalutata con un tasso pari all'80% dell'ultimo tasso di rendimento Helvirend, come riportato al punto 5 B B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Conclusione del contratto: 31 Dicembre 2009 Decorrenza del contratto: 30 Novembre 2009 Tasso di rendimento finanziario: 4,00% Età e sesso dell'assicurato: ininfluenti Tasso di rendimento retrocesso: 4,00% Spese di gestione sul capitale incrementato per effetto del rendimento del 4,00%: 1,50% Durata: 3 anni e 4 mesi Premio unico versato: Euro Dat a di rivalutazione (*) Premio versato nell'anno Capitale assicurato in caso di vita Capitale assicurato in caso di decesso Valore di riscatto 31/12/ , , , ,56 31/12/ , , ,01 31/12/ , , ,50 30/03/ , , ,41 (*) Il 30/03/2013 è la data fissa di scadenza del contratto. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 18 di 39 Copia per

19 Nota Informativa N.B. La prestazione in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto è comprensiva di un bonus pari all 1,00% del premio versato.e viene rivalutata con un tasso pari all'80% dell'ultimo tasso di rendimento Helvirend, come riportato al punto 5 B Nota Bene Annualmente vengono prelevate delle spese di gestione sul capitale incrementato per effetto del tasso di rivalutazione, quantificate in un aliquota pari a 1,5%. Alla prima rivalutazione tale aliquota è commisurata al periodo intercorrente tra il versamento del premio e il successivo 31 dicembre. Al pagamento della prestazione per riscatto, scadenza o decesso, tale aliquota è commisurata rispettivamente al periodo intercorrente tra il 31 dicembre precedente la liquidazione e la data in cui avviene detta liquidazione. Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono espresse in Euro e al lordo degli oneri fiscali. Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 19 di 39 Copia per

20 CONDIZIONI CONTRATTUALI DISCIPLINA DEL CONTRATTO Il presente contratto è disciplinato dalle: CONDIZIONI CONTRATTUALI; NORME DI LEGGE per quanto non espressamente disciplinato. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 20 di 39 Copia per

21 Condizioni Contrattuali Prestazioni assicurate Art. 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento: a) alla scadenza contrattuale, sempreché l Assicurato sia in vita a tale data, di una prestazione risultante dalla somma: del capitale assicurato rivalutato fino alla data di scadenza ai sensi del successivo articolo 3; di un bonus di fedeltà, pari all 1,0% del premio unico versato; b) immediatamente, in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, del capitale assicurato rivalutato, sino alla data del decesso, ai sensi del successivo articolo 3. Alla scadenza contrattuale o in caso di decesso dell Assicurato la Società garantisce un rendimento minimo del capitale assicurato che opera - nella misura del 2,00% annuo composto - per il periodo intercorso tra la data di conclusione del contratto e, rispettivamente, la data di scadenza o del decesso. Il capitale minimo garantito a scadenza, indicato in polizza, è dato dalla somma tra: il capitale assicurato rivalutato in base al rendimento minimo garantito; un bonus di fedeltà pari all'1,00% del premio unico versato. A scadenza, pertanto, la Società liquiderà il maggiore tra: il capitale assicurato rivalutato ai sensi del successivo articolo 3 ed aumentato del bonus di fedeltà; il capitale minimo garantito già ricompreso del bonus di fedeltà, come sopra determinato. L ammontare del capitale assicurato iniziale è pari al premio unico versato diminuito delle spese iniziali pari all 1,0% del premio stesso. Art. 2 Premio I l presente contratto HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede il pagamento da parte del Contraente di un premio unico. L ammontare del premio unico varia, a scelta del Contraente, tra un minimo di Euro ed un massimo di Euro Il pagamento del premio avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; assegno non trasferibile intestato all'intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell'intermediario; carta di debito o credito se accettata dall'intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Art. 3 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA GESTIONE LIBERA avviene in base al rendimento della gestione separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 21 di 39 Copia per

22 Condizioni Contrattuali A) Tasso di rendimento Helvirend Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione Helvirend che viene maturato dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l 1 Marzo successivo attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione il rendimento della gestione stessa, qui denominato come tasso di rendimento Helvirend. Alla scadenza contrattuale nonché laddove si verifichi il decesso dell Assicurato od il riscatto in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione Helvirend applicabile per quell anno (cioè nel caso il decesso o il riscatto avvenga tra l 1 Gennaio ed anteriormente all 1 Marzo), ai fini della determinazione del tasso di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della gestione Helvirend certificato l anno precedente. B) Rivalutazione del capitale assicurato Ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato, in coincidenza del 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il capitale stesso viene prima incrementato per effetto dell applicazione del tasso di rendimento Helvirend e quindi diminuito delle spese di gestione. Il rendimento effettivamente attribuito ad ogni contratto per effetto delle operazioni sopra richiamate viene denominato misura reale di rivalutazione, di cui al successivo punto B. 3. Il capitale assicurato risultante dal suddetto incremento (per effetto dell applicazione del tasso di rendimento Helvirend) e dalla successiva diminuzione (derivante dall applicazione delle suddette spese di gestione) costituisce il nuovo capitale assicurato rivalutato. B.1. Incremento del capitale assicurato per effetto del tasso di rendimento Helvirend B.1.1. Alla data di rivalutazione di ogni anno il capitale assicurato viene incrementato nei termini seguenti: alla prima data di rivalutazione il capitale assicurato iniziale viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A) riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di conclusione del contratto e la data di rivalutazione immediatamente successiva; a partire dalla seconda data di rivalutazione il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A). B.1.2. Alla scadenza del contratto il capitale assicurato viene incrementato nei termini seguenti: il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l 80% dell ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A) riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione precedente e la data di scadenza. B.1.3. In caso di liquidazione - per decesso dell Assicurato o per riscatto - sempreché il decesso o il riscatto si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione, il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 22 di 39 Copia per

23 Condizioni Contrattuali pari al prodotto del capitale stesso per l 80% dell ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A) riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione precedente e la data del decesso o del riscatto. Nel caso il decesso dell Assicurato si verifichi anteriormente alla prima data di rivalutazione, ai fini dell incremento del capitale assicurato si fa riferimento al periodo di tempo intercorso tra la data di conclusione del contratto e la data del decesso. B.2. Spese di gestione applicate al capitale incrementato Ad ogni data di rivalutazione ed alla scadenza del contratto il capitale assicurato, incrementato per effetto del tasso di rendimento Helvirend, viene ridotto per l applicazione delle spese di gestione gravanti sul contratto. Dette spese di gestione sono pari all 1,5% annuo del capitale assicurato incrementato. L ammontare prelevato a titolo di spese di gestione sarà commisurato alla frazione di anno intercorsa: tra la data del versamento del premio e la prima data di rivalutazione, ai fini del punto B.1.1.; tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di scadenza, ai fini del punto B.1.2.; tra la data di rivalutazione immediatamente precedente (o la data di conclusione del contratto nel caso il decesso si verifichi anteriormente alla prima data di rivalutazione) e la data del decesso o del riscatto, ai fini del punto B Il capitale risultante a seguito dell applicazione delle suddette spese di gestione costituisce il nuovo capitale assicurato rivalutato. B.3. Misura reale di rivalutazione La misura del rendimento effettivamente attribuito sul contratto, quale risultante a seguito del prelievo delle spese di gestione, viene denominata misura reale di rivalutazione e sarà comunicata dalla Società all interno dell estratto conto annuale. Detta misura reale di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa. I rendimenti annualmente attribuiti al contratto sotto forma di misura reale di rivalutazione (al netto, cioè, delle spese di gestione applicate al capitale incrementato) restano acquisiti in via definitiva. C) Sostituzione della gestione separata di riferimento Ferme le prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1, nel corso della durata contrattuale la Società si riserva la facoltà di sostituire la gestione separata Helvirend con una gestione separata di nuova costituzione - derivante dalla fusione della predetta gestione Helvirend con altre gestioni della Società - cui sarà correlata la rivalutazione del capitale assicurato. In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione separata. Art. 4 Riscatto Trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto, purché l Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto. Il valore di riscatto liquidabile sul contratto è pari al maggiore tra: il capitale assicurato rivalutato ai sensi del precedente articolo 3; Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 23 di 39 Copia per

24 Condizioni Contrattuali il capitale assicurato rivalutato in base al rendimento minimo garantito dalla Società che opera - nella misura del 2,00% annuo composto - per il periodo intercorso tra la data di conclusione del contratto e la data del riscatto. Non sono ammessi riscatti parziali. Art. 5 Conclusione del contratto Il presente contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio. Art. 6 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. - Operations - Via G. B. Cassinis 21, Milano Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto ( previa restituzione dell originale di polizza e delle eventuali appendici), al netto delle spese di emissione del contratto già comprese nelle spese iniziali di cui all articolo 1 quantificate in Euro 25. Art. 7 Decorrenza e durata La durata del contratto varia - da un minimo di tre anni ad un massimo di 3 anni e 11 mesi - in funzione della data di decorrenza della polizza, fermo restando che la data di scadenza del contratto è fissa e coincide con il 30 Marzo La data da cui convenzionalmente viene misurata la durata di HELVETIA GESTIONE LIBERA denominata data di decorrenza viene fissata con il giorno 30 del mese precedente la data di conclusione del contratto. Nel caso il mese precedente la data di conclusione del contratto sia Febbraio, la data di decorrenza coinciderà con l ultimo giorno del mese di Febbraio. Ai fini della prima rivalutazione delle prestazioni assicurate, in luogo della data di decorrenza, si fa riferimento alla data di conclusione del contratto. Art. 8 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull originale di polizza o su appendice, che diviene parte integrante della polizza stessa. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale richiedono l assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario. Art. 9 Beneficiari Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della polizza, i Beneficiari (quelli in caso di decesso dell Assicurato e quelli, a scadenza, in caso di vita dell Assicurato) e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 24 di 39 Copia per

25 Condizioni Contrattuali dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo il decesso del Contraente; dopo che, verificatosi il decesso dell Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all articolo 1922 del Codice Civile. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Società o mediante testamento. Art Pagamenti della Società Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Società a mezzo raccomandata A/R corredata dai seguenti documenti: In caso di scadenza: richiesta di liquidazione sottoscritta in originale dagli aventi diritto a scadenza; certificato di esistenza in vita dell Assicurato (se l Assicurato è diverso dal Contraente) o autocertificazione; originale di polizza ed eventuali appendici, (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa); codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto; coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall avente diritto stesso. In caso di riscatto: richiesta di riscatto sottoscritta in originale dall avente diritto; certificato di esistenza in vita dell Assicurato (se l Assicurato è diverso dal Contraente) o autocertificazione; originale di polizza ed eventuali appendici, (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa); codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto; coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall avente diritto stesso. In caso di decesso dell Assicurato: consenso all utilizzo dei dati personali sottoscritto dai Beneficiari in caso di decesso (legge 196/2003); originale di polizza ed eventuali appendici, (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa); codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto; certificato di morte dell Assicurato (in originale); denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell Assicurato; atto notarile (ovvero dichiarazione sostitutiva) per l individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l Assicurato è morto senza lasciare testamento) o testamento dell Assicurato; copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace; Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 25 di 39 Copia per

26 Condizioni Contrattuali coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall avente diritto stesso; La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento della documentazione completa ovvero, se posteriore, dalla data di esigibilità dei pagamenti stessi. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Art. 11 Tasse ed imposte Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Art. 12 Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 26 di 42 Copia per

27 Condizioni Contrattuali Regolamento HELVIREND ART. 1 GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI HELVETIA VITA attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Helvirend. ART. 2 ATTIVITÀ DEL FONDO SPECIALE Nel Fondo Helvirend confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche. La gestione Helvirend è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con circolare nr. 71 del , e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. ART. 3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEL FONDO La gestione del Fondo Helvirend è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell articolo 8 del D.P.R , nr. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, al rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. ART. 4 DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL FONDO Il rendimento annuo del Fondo Helvirend, per l esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo, di competenza di quell esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli, nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinate in base al costo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. ART. 5 VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO ANNUO Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre dell anno di certificazione. ART. 6 IL RISULTATO FINANZIARIO Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società. Ai fini della determinazione del risultato finanziario, si precisa che le spese sostenute per l attività di certificazione del Fondo sono a carico dello stesso. ART. 7 EVENTUALI MODIFICHE La Società si riserva di apportare al precedente articolo 6 quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 27 di 42 Copia per

28 Glossario GLOSSARIO Assicurato: in termini generali, l Assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dal cui decesso o sopravvivenza dipende l obbligo per l assicuratore di pagare un capitale o una rendita. Beneficiario: persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del Beneficiario può non coincidere con quella del Contraente e/o con quella dell Assicurato. Capitale assicurato: nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al Beneficiario in alternativa all erogazione di una rendita vitalizia. Carenza (periodo di): periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall assicuratore diviene concretamente efficace. Caricamenti: rappresentano la parte del premio versato dal Contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. Condizioni Contrattuali: clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza del contratto, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive. Condizioni particolari: insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la copertura assicurativa di base prevista dalle Condizioni Contrattuali. Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita). Contratto di assicurazione: contratto con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l Assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Controassicurazione: clausola che prevede una garanzia specifica a completamento della prestazione base del contartto. Tale clausula consente la restituzione dei premi pagati nel caso in cui l'assicurato sia deceduto durante il periodo di differimento. ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Nota Informativa: documento che l assicuratore deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La Nota Informativa contiene informazioni relative alla Società e informazioni relative al contratto (coperture ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.) Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 28 di 39 Copia per

29 Glossario Polizza caso morte: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi il decsso dell Assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque al decesso dell Assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica. Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l assicuratore si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione. Polizza di assicurazione: documento comprovante l esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall assicuratore e consegnata al Contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari. Premio: il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la copertura offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della copertura. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni. Questionario anamnestico (questionario sanitario): è il documento che il Contraente deve compilare prima della stipulazione di un assicurazione contro i danni alla persona o di un assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell Assicurato. Le informazioni fornite dal Contraente servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Riduzione: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista) è facoltà dell Assicurato di conservare tale qualità, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali. Riscatto: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), è facoltà del Contraente di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall assicuratore il valore di riscatto, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali. Riserva matematica: principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta il debito che la Società ha maturato nei confronti dei suoi Assicurati. Essa è costituita dall accantonamento di una quota dei premi pagati dal Contraente. Il presente Fascicolo informativo è stato redatto in Milano nel mese di Novembre 2009, data dell ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi. Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 29 di 39 Copia per

30 MODULISTICA Edizione Novembre 2009 Mod. C-FI-GL-0/RP RICHIESTA DI PAGAMENTO Spedire a: Helvetia Vita S.p.A. Operations Polizza n. HELVETIA GESTIONE LIBERA Intermediario Codice Contraente Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per: Codice (indicare il codice) 1 SCADENZA 2 DECESSO DELL ASSICURATO 3 RISCATTO con la seguente modalità (barrare la casella prescelta) bonifico sul conto corrente n intestato a presso IBAN assegno intestato agli aventi diritto; altro (specificare) Si allegano i seguenti documenti (sono necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto sottostante la voce SI, che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato) Originale di polizza con le eventuali appendici emesse (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa) Decesso dell Assicurato Scadenza Riscatto SI SI SI Certificato di esistenza in vita dell Assicurato (se l Assicurato è diverso dal Contraente) o autocertificazione SI SI Certificato di decesso dell Assicurato Codice fiscale e fotocopia di un documento d identità degli aventi diritto SI SI SI Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell Assicurato Atto notarile (ovvero dichiarazione sostitutiva) per l individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) o testamento dell Assicurato SI SI SI Luogo e data Firma dell'intermediario (per autenticità delle firme degli aventi diritto) Firme degli aventi diritto Firme degli aventi diritto Mod. C-FI-GL-0/RV RICHIESTA DI VARIAZIONI Spedire a: Helvetia Vita S.p.A. Operations Polizza n. HELVETIA GESTIONE LIBERA Intermediario Codice Contraente Con la presente si richiede la seguente variazione sulla polizza in oggetto (barrare la casella relativa all operazione richiesta): CAMBIAMENTO DI BENEFICIO: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della polizza in oggetto come segue: in caso di vita dell Assicurato a scadenza in caso di decesso dell Assicurato TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di: (di cui si allega fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità) ALTRO (specificare) Luogo e data Firma del Contraente Firma dell'intermediario Firme dell eventuale Cessionario (nuovo Contraente ) Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 30 di 42 Copia per

31 Contraente: Intermediario: Copia per Polizza N. Helvetia Gestione Libera Prospettiva serena FACSIMILE

32 Contraente Assicurato Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto Beneficiari Dati generali di polizza Data di nascita: Codice Fiscale: Residente in: Cap: Città: Data di nascita: Età: Sesso: Luogo di nascita: Codice Fiscale: (Tariffa: Capitale assicurato iniziale ) Polizza Capitale assicurato minimo garantito a scadenza comprensivo del Bonus di fedeltà pari a (gli importi sopra indicati, espressi in Euro, sono comprensivi di eventuali imposte) Durata: Decorrenza: Scadenza: In caso di decesso dell'assicurato In caso di vita dell'assicurato alla scadenza FACSIMILE ,000,01 Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 32 di 39 Copia per

33 Premio Premio unico Mezzi di pagamento Clausola di ripensamento ( di cui spese iniziali ) , ,00 (gli importi sopra indicati sono espressi in Euro) Il pagamento del premio avviene presso l intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: assegno non trasferibile intestato all'intermediario; bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell'intermediario; carta di debito o credito se accettata dall'intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. E' escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Operations - Via G. B. Cassinis 21, Milano (Italia). La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, trattenendo le spese di emissione del contratto pari ad Euro 25, già comprese nelle spese iniziali di cui al precedente punto FACSIMILE Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 33 di 39 Copia per

34 Ai fini della vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), si riportano di seguito ulteriori dati relativi a: Contraente Esecutore dell operazione Luogo di nascita: Sesso: Professione: Sottogruppo Attività Economica: Ramo Attività Economica: Documento di riconoscimento: Rilasciato da: Data rilascio: Legame con il Contraente: di: Data scadenza: Di seguito si riporta il grado di parentela con il Contraente dei Beneficiari designati. Beneficiari Identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio In caso di decesso dell'assicurato In caso di vita dell'assicurato alla scadenza FACSIMILE Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 34 di 39 Copia per

35 Adeguatezza del contratto Di seguito è riportato il Questionario per l adeguatezza del contratto compilato sulla base delle dichiarazioni fornite dal Contraente. FACSIMILE Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 35 di 39 Copia per

36 Privacy Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue: 1. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento a) è diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa. 2. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi. 3. Conferimento dei dati Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell interessato stesso. 4. Rifiuto di conferimento dei dati L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell interessato. 5. Comunicazione di dati a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, medici legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri); b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale. 6. Diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. Trasferimento dei dati all estero I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all Unione Europea. FACSIMILE Mod. M-PC-TT-T Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 36 di 39 Copia per

37 8. Diritti dell interessato L art. 7 del Decreto conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L interessato ha la possibilità di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei suoi dati personali a fini commerciali, promozionali, pubblicitari e di marketing tramite Fax ( ) o (privacy.marketing@helvetia.it). 9. Titolare e responsabile del trattamento Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A., con sede in Via G. B. Cassinis, Milano. Responsabile del trattamento è il Responsabile della Funzione Supporto Tecnico Vita pro tempore vigente. L elenco completo dei responsabili è conoscibile inoltrando richiesta via all Ufficio Legale di Gruppo/Privacy (privacy@helvetia.it) o via fax Impegno a fornire l'informativa Il Contraente si impegna a rendere, in nome e per conto dell'assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia fornito alla Società i dati personali con la stipula del presente contratto. Contraente (o Legale Rappresentante) Consenso per il trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art e 26 del D.Lgs. 196/2003 Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": dà/nega il consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa dà/nega il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi la finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la società non potrà dare corso ad o- perazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa FACSIMILE Contraente Assicurato (o Legale Rappresentante) (se diverso dal Contraente) Mod. M-PC-TT-T Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 37 di 39 Copia per ClienteFAC-SIMILE

38 Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto: il Progetto esemplificativo personalizzato; il Fascicolo Informativo: Modello Edizione Contraente (o Legale Rappresentante) Il sottoscritto esprime il consenso alla stipula dell assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell art del Codice Civile; dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni Contrattuali nonché le clausole contenute nel presente documento di polizza; di aver preso visione e di approvare specificatamente la clausola "Sostituzione della gestione separata di riferimento" di cui al punto C) dell'art. 3 delle Condizioni Contrattuali, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 14/2008. Il presente documento è composto da N. 39 pagine. Helvetia Vita S.p.A (Amministratore Delegato e Direttore Generale) Fabio Bastia Luogo e data Questo documento è stato emesso in Intermediario: il Contraente (o Legale Rappresentante) Assicurato (se diverso dal Contraente) Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati alla Società, ovvero all intermediario della Società stessa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dall'indicazione, riportata di seguito, dell'importo pagato e dall'apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione del premio. FACSIMILE Dichiarazione di perfezionamento Dichiaro che il premio di perfezionamento di Euro è stato incassato salvo buon fine in data precedono. ed attesto l'autenticità delle firme che Intermediario (o il suo incaricato) Mod. C-FI-GL-0 Ed. 11/2009 Stampato il Pagina 38 di 39 Copia per

39 Mod. C -FI-GL-0 Ed. 11/2009 Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Via G.B.Cassinis, Milano - Tel (20 linee) Fax direzione.vita@helvetia.it - Capitale Sociale Euro i.v. - Numero di iscrizione del registro delle imprese di Milano, Cod. Fisc. e Part.I.V.A R.E.A. n Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppo di Ass. n. d ordine 031 Società con unico socio Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazione SA Imp. Autor. con D.M. n del 2/11/ Pubbl.su G.U. n. 263 del 10/11/1987 ClienteFAC-SIMILE 42 42

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