HELVETIA PROGETTO VALORE
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- Aloisio Donati
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1 HELVETIA PROGETTO VALORE Assicurazione Collettiva Mista, a premi unici o ricorrenti, con partecipazione agli utili Il presente Fascicolo informativo, contenente: Scheda sintetica Nota informativa Condizioni contrattuali comprensive della Convenzione e del Regolamento della Gestione Separata Glossario Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
2 HOME INSURANCE INFORMATIVA Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013 sulla home page del sito internet sono disponibili apposite aree riservate attraverso le quali ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione.
3 Scheda sintetica SCHEDA SINTETICA La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA. La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è: Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (Helvetia Vita S.p.A.), Società appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia Il patrimonio netto della Società, all ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro , di cui Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, alla stessa data, è pari a 153,36% ed è stato calcolato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro ) e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro ). 1.c) Denominazione del contratto Il prodotto è denominato HELVETIA PROGETTO VALORE. 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi. 1.e) Durata La durata della Convenzione è pari a 5 anni, rinnovabile tacitamente di 5 anni in 5 anni, salvo disdetta di una delle Parti, fermo restando che le eventuali posizioni assicurative in essere alla data della disdetta rimarranno regolarmente in vigore. La durata del contratto, intendendosi per tale l arco di tempo durante il quale operano le coperture assicurativa, è determinata per ogni Assicurato. In particolare la scadenza è fissata al 31 Dicembre dell anno di compimento dell età pensionabile in funzione del regime pensionistico di ogni Assicurato (per sottoscrizioni riguardanti l accantonamento del TFR) o al termine del mandato (per sottoscrizioni riguardanti il TFM). Ciascuna posizione assicurativa inserita in Convenzione/Polizza è riscattabile, trascorso almeno 1 anno dalla data dell inserimento nella stessa dell Assicurato cui si riferisce. 1.f) Pagamento del premio Il presente contratto prevede la corresponsione di premi unici o ricorrenti. E comunque facoltà del Contraente effettuare, in qualsiasi momento, versamenti aggiuntivi. Con riferimento ai premi ricorrenti il piano dei versamenti viene stabilito dal Contraente all atto della compilazione della proposta. 2. Caratteristiche del contratto HELVETIA PROGETTO VALORE è una soluzione di investimento assicurativo, che soddisfa le esigenze di risparmio del Contraente, per mezzo del versamento di premi unici o ricorrenti, investiti in una Gestione Separata e pertanto senza esporsi ai rischi derivanti dall andamento dei mercati finanziari. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 1 di 4
4 Scheda sintetica Le prestazioni di HELVETIA PROGETTO VALORE, infatti, si incrementano di anno in anno sulla base dell andamento della gestione separata Helvirend, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l obiettivo di minimizzare il rischio e di offrire stabilità di rendimenti nel medio - lungo periodo. HELVETIA PROGETTO VALORE prevede una garanzia di rendimento minimo delle prestazioni assicurate che opera nei termini e con le modalità indicate al punto 2.3. della Nota informativa. Si precisa che sul premio versato non gravano costi per la copertura dei rischi demografici. La parte dei premi trattenuta a fronte dei costi previsti sul contratto, dettagliatamente illustrati al punto 5 della Nota informativa, non concorre alla formazione delle prestazioni liquidabili sul contratto. Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuti nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione in caso di vita In caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia prevede il pagamento del capitale assicurato - inizialmente pari al primo premio versato diminuito dei costi previsti al punto della Nota informativa, rivalutato fino alla scadenza del contratto, secondo quanto indicato all'art. 15 delle Condizioni contrattuali. b) Prestazione in caso di decesso In caso di decesso di ogni Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia prevede il pagamento del capitale assicurato rivalutato fino al momento del decesso dell Assicurato, secondo quanto indicato all'art. 15 delle Condizioni contrattuali. In ogni caso, Beneficiario delle prestazioni sia in caso di vita sia in caso di decesso di ogni Assicurato è l Azienda Contraente. HELVETIA PROGETTO VALORE prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00% annuo composto riconosciuto: alla scadenza contrattuale; in caso di liquidazione per riscatto; in caso di liquidazione per decesso di ogni Assicurato. In ogni caso il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Si precisa che in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 5, 6, 7, 8 e 15 delle Condizioni Contrattuali. 4. Costi La Compagnia, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 2 di 4
5 Scheda sintetica effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Premio unico: Euro Sesso ed età dell Assicurato: ininfluenti Tasso di rendimento degli attivi: 4,00% Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo Gestione Separata HELVIREND Durata: 15 anni Durata: 20 anni Durata: 25 anni Anno CPMA Anno CPMA Anno CPMA 5 1,25% 5 1,25% 5 1,25% 10 1,14% 10 1,14% 10 1,14% 15 1,11% 15 1,11% 15 1,11% 20 1,09% 20 1,09% 25 1,08% 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata HELVIREND negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Anno Rendimento realizzato dalla gestione separata Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (*) Rendimento medio dei titoli di Stato Inflazione ,00% 4,00% 3,54% 0,75% ,50% 3,50% 3,35% 1,55% ,50% 3,50% 4,89% 2,73% ,50% 3,50% 4,64% 2,97% ,60% 3,60% 3,35% 1,17% (*) il rendimento rappresentato in tabella coincide con il rendimento della gestione separata in quanto il contratto non prevede un prelievo diretto (attraverso aliquota di partecipazione o minimo trattenuto) sul rendimento della gestione stessa. Per valutare il rendimento effettivamente attribuito al contratto (misura reale di rivalutazione), bisogna tenere conto delle spese di gestione, di cui al punto della Nota informativa, che diminuiscono il capitale assicurato, già incrementato per effetto del rendimento della gestione, nella misura dell 1,00% del capitale stesso. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 3 di 4
6 Scheda sintetica 6. Diritto di ripensamento Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa. ****** Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia La presente Scheda sintetica è stata redatta in Milano nel mese di Maggio 2014, data dell ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 4 di 4
7 Nota informativa NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione: Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito la Compagnia), appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia. b) Indirizzo sede legale e direzione generale: Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia). c) Recapito telefonico: Sito internet: Fax: / Indirizzo [email protected] d) Autorizzazione: la Compagnia è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n del 2 Novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 Novembre 1987 ed è iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n , mentre il Gruppo Assicurativo Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di Imprese di Assicurazione al n. d'ordine 031. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 2.1. Convenzione, Proposta, Convenzione/Polizza HELVETIA PROGETTO VALORE è un assicurazione sulla vita in forma collettiva mista; detta assicurazione, infatti, può essere stipulata mediante un accordo quadro (c.d. Convenzione ), in cui: Contraente sia l Azienda che ha stipulato la Convenzione con la Compagnia; Assicurato sia ciascun membro di una collettività intesa come gruppo omogeneo di persone facenti parte della medesima Azienda Contraente o che entreranno a farne parte e richiamate all interno della proposta e quindi confermati nella Convenzione/Polizza; Polizza è il documento che in conformità alla proposta - rende operanti, con riferimento a ciascun Assicurato, le coperture assicurative previste dalla Convenzione contenuta nelle Condizioni contrattuali. Il documento di Polizza viene emesso, la prima volta, congiuntamente alla Convenzione, successivamente a condizione che la Convenzione sia in essere a fronte dell estensione a nuovi Assicurati della copertura medesima e in occasione di ogni versamento effettuato. 2.2 Durata La durata della Convenzione è pari a 5 anni, rinnovabile tacitamente di 5 anni in 5 anni. La durata del contratto, intendendosi per tale l arco di tempo durante il quale operano le coperture assicurativa, è determinata per ogni Assicurato. In particolare la scadenza è fissata al 31 Dicembre: dell anno di compimento dell età pensionabile in funzione del regime pensionistico di appartenenza di ogni Assicurato (per sottoscrizioni riguardanti l accantonamento del TFR). In tal caso ogni Assicurato indicherà direttamente in proposta la data di scadenza della propria posizione; dell anno in cui termina il mandato (per sottoscrizioni riguardanti il TFM) Prestazioni assicurative HELVETIA PROGETTO VALORE prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione in caso di vita di ogni Assicurato In caso di vita di ogni Assicurato alla scadenza della relativa posizione assicurativa verrà liquidato il capitale assicurato rivalutato fino a tale data. L ammontare del capitale assicurato è pari alla somma dei versamenti effettuati, al netto delle spese iniziali sul premio e delle spese di gestione annue sul capitale assicurato, di cui ai successivi punti e , rivalutato a partire dalla data di perfezionamento del contratto e fino alla scadenza, nei termini ed alle condizioni di cui all Art. 15 delle Condizioni contrattuali. Tale prestazione è liquidata all Azienda Contraente. HELVETIA PROGETTO VALORE prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00% annuo composto riconosciuto: alla scadenza contrattuale; in caso di liquidazione per riscatto; in caso di liquidazione per decesso di ogni Assicurato. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 1 di 8
8 Nota informativa b) Prestazione in caso di decesso di ogni Assicurato La Compagnia si impegna a liquidare un capitale in caso di decesso di ogni Assicurato prima della scadenza contrattuale. La prestazione in caso di decesso è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso dell Assicurato in base a quanto riportato all Art. 15 delle Condizioni contrattuali. Tale prestazione è liquidata all Azienda Contraente. In ogni caso il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. 3. Premi Le prestazioni di cui al precedente punto 2.3. sono garantite a fronte della corresponsione, da parte del Contraente, di premi unici o ricorrenti di importo stabilito dallo stesso al momento della sottoscrizione della proposta. Con riferimento ai premi ricorrenti gli stessi possono essere versati in funzione di un piano di versamento deciso dal Contraente a momento della sottoscrizione o successivamente. L unica periodicità di versamento ammessa è quella annuale. Il Contraente inoltre può, nel corso della vita contrattuale, modificare, sospendere, riprendere il piano dei versamenti (in caso di premi ricorrenti), mediante comunicazione scritta alla Compagnia da far pervenire almeno 60 giorni prima della data di effetto della variazione. Per richiedere le suddette variazioni il Contraente può utilizzare il modulo Richiesta di variazioni allegato alle Condizioni contrattuali. E inoltre possibile effettuare versamenti aggiuntivi sul medesimo contratto. Per la determinazione della prestazione sono ininfluenti il sesso, l età e lo stato di salute dell Assicurato. Il pagamento dei premi avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; assegno non trasferibile intestato all'intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell Intermediario; carta di debito presso l'intermediario; carta di credito se accettata dall'intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F e BIC BCITITMMXXX (per le Agenzie Helvetia Vita e per gli altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT80K e BIC BCITITMMXXX (per i Broker): per importi di premio superiori ad Euro (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto); in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP, il nome del prodotto). E escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA PROGETTO VALORE avviene in base al rendimento della gestione separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend al Regolamento della gestione stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 2 di 8
9 Nota informativa A) Tasso di rendimento Helvirend Annualmente la Compagnia calcola il rendimento della gestione separata Helvirend che viene maturato dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l 1 Marzo successivo attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione il rendimento della gestione stessa, qui denominato come tasso di rendimento Helvirend. B) Rivalutazione del capitale assicurato Ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato, in coincidenza del 31 Dicembre (data di rivalutazione) il capitale stesso viene prima incrementato per effetto dell applicazione del tasso di rendimento Helvirend e quindi diminuito delle spese di gestione indicate al successivo punto Il rendimento effettivamente attribuito ad ogni contratto per effetto delle operazioni sopra richiamate viene denominato misura reale di rivalutazione. Il capitale assicurato risultante dal suddetto incremento (per effetto del tasso di rendimento Helvirend) e della successiva diminuzione (derivante dall applicazione delle suddette spese di gestione) costituisce il nuovo capitale assicurato rivalutato. La rivalutazione per periodi inferiori all anno verrà effettuata in proporzione. La prima rivalutazione sarà commisurata alla frazione di anno intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto ed il 31 Dicembre immediatamente successivo. Qualora sia necessario determinare la prestazione nel corso dell anno (in caso di riscatto, in caso di decesso di un Assicurato o nell ultima frazione d anno prima della scadenza), prima che sia noto il tasso medio di rendimento della gestione separata Helvirend per quell anno, verrà applicata, per la frazione di anno interessata e come stima del rendimento della gestione stessa, l 80,00% dell ultimo rendimento riconosciuto sul contratto. Per i dettagli inerenti il meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia alla Clausola di Rivalutazione di cui all'art. 15 delle Condizioni contrattuali. Si rinvia alla successiva Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto. D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Il caricamento sui premi (unici e/o ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) viene determinato in funzione del cumulo degli stessi con riferimento all intero premio di collettiva, tenendo in considerazione anche gli eventuali riscatti parziali effettuali, secondo quanto riportato nella tabella seguente: Cumulo dei premi complessivamente versati sulla collettiva (Euro) Spese totali sul premio Caricamento (% del premio) Caricamento di emissione (% del premio) Caricamenti totali applicati a scaglioni IRPEF Sino a ,00 0,50% 0,50% 1,00% Superiore a ,00 0,25% 0,25% 0,50% In caso di recesso la Compagnia tratterrà le spese di emissione del contratto, con un importo massimo in cifra fissa pari a 100,00 Euro Costi per riscatto Si segnala che, qualora il riscatto si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione, ai fini dell incremento del capitale assicurato per il periodo di tempo intercorso tra la data di richiesta di riscatto e la data di rivalutazione precedente si applica il tasso di rendimento Helvirend nella misura dell 80,00% (e non in misura piena), secondo quanto indicato al precedente punto 4.B) Costi sul capitale incrementato (spese di gestione) Al 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione) successivo alla data di decorrenza del contratto, la Compagnia trattiene, per la gestione del contratto stesso, una percentuale del capitale incrementato per effetto del tasso di rendimento Helvirend, secondo quanto indicato nella tabella seguente: Spese di gestione sul capitale incrementato 1,00% Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 3 di 8
10 Nota informativa Alla prima data di rivalutazione l entità delle spese di gestione applicabili è commisurata al periodo intercorso tra la data di versamento del premio e la data di rivalutazione successiva. Al pagamento della prestazione del riscatto, scadenza o decesso, tali spese sono commisurate al periodo intercorso tra la data di rivalutazione precedente la liquidazione e la data in cui avviene detta liquidazione. 5.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione Ai fini della determinazione del tasso di rendimento Helvirend, di cui al precedente punto 4.A), la Compagnia non trattiene alcun costo. Si segnala inoltre che, alla scadenza contrattuale o nel caso in cui il decesso dell Assicurato si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione, ai fini dell incremento del capitale assicurato per il periodo di tempo intercorso tra la data di richiesta di scadenza o la data di decesso e la data di rivalutazione precedente si applica il tasso di rendimento Helvirend nella misura dell 80,00% (e non in misura piena), secondo quanto indicato al precedente punto 4.B. ****** La quota parte percepita in media dagli Intermediari, con riferimento all intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 31,93%. 6. Sconti La Compagnia ha la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Compagnia. 7. Regime fiscale Imposta sui premi I premi del presente contratto sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Tassazione delle prestazioni assicurate Caso Vita Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, hanno un trattamento fiscale differente in funzione del soggetto che le percepisce: quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l eventuale plusvalenza, ovvero per la parte corrispondente alla differenza se positiva tra l importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati). La misura dell imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente; qualora conseguite da soggetti esercenti l attività d impresa non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d impresa. Se i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell ambito dell attività commerciale, al fine di non applicare la predetta imposta sostitutiva la Compagnia dovrà acquisire una dichiarazione da parte degli interessati riguardo alla sussistenza di tale circostanza. Caso di Decesso Le somme corrisposte in caso di decesso sono esenti dall IRPEF, dall imposta sostitutiva sulla plusvalenza e dall imposta di successione. ****** Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria sede legale in un altro Stato membro dell'unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'unione Europea. Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova sede legale). Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 4 di 8
11 Nota informativa circa ogni diversa e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all Art. 2 della Convenzione e all Art. 3 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di perfezionamento del contratto e alla decorrenza delle coperture assicurative. 9. Riscatto e riduzione Su esplicita richiesta del Contraente ciascuna posizione assicurativa inserita in Convenzione/Polizza è riscattabile, trascorso almeno 1 anno dalla data dell inserimento nella stessa dell Assicurato cui si riferisce e purché lo stesso sia in vita. Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato al 31 dicembre che precede la data di richiesta di riscatto, ulteriormente rivalutato per la frazione di anno intercorrente dal suddetto 31 dicembre alla data della richiesta, sulla base dell 80,00% dell ultimo tasso di rivalutazione della gestione separata accreditato alla Convenzione. Trascorso 1 anno dalla data di decorrenza è prevista la concessione anche di riscatti parziali, nel limite dell 80,00% del valore di riscatto e a condizione che sul contratto rimanga un capitale residuo pari ad almeno Euro. L importo concesso come riscatto parziale andrà a decurtare il capitale assicurato al 31 Dicembre precedente la data di richiesta del riscatto, e rivalutata alla stessa data in base all 80,00% dell ultimo rendimento certificato della gestione separata Helvirend. Si rimanda agli Artt. 9 e 10 delle Condizioni contrattuali per le modalità di determinazione del valore di riscatto totale e parziale. Esiste l eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati. In ogni caso il Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto di ciascuna posizione assicurativa presso l Intermediario cui è assegnato il contratto. L ufficio della Compagnia cui chiedere informazioni sul valore di riscatto è: Helvetia Vita S.p.A. Operations Vita Previdenza e Collettive Via G. B. Cassinis 21, Milano, fax: , [email protected], che si impegna a fornirle entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Per motivi legati alla Privacy le richieste alla Compagnia devono pervenire per iscritto. Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto. Il presente contratto non prevede un valore di riduzione. 10. Revoca della proposta Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso, inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. Operations Vita Previdenza e Collettive Via G. B. Cassinis, Milano Italia. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna. 11. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A - Operations Linea Aziende - Via G. B. Cassinis, Milano Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto delle spese per l emissione del contratto sostenute dalla Compagnia, pari allo 0,50% del premio (se il premio è inferiore o uguale a ,00 Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 5 di 8
12 Nota informativa Euro), o di una percentuale dello 0,25% del premio stesso (se il premio è superiore a ,00 Euro), pari alle spese di emissione effettivamente sostenute per l emissione del contratto, con un importo massimo in cifra fissa di 100,00 Euro. 12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Per la liquidazione delle prestazioni assicurate previste dal contratto è necessario fornire alla Compagnia la documentazione indicata all Art. 13 delle Condizioni contrattuali e comunque riportati anche nell apposito modulo Richiesta di pagamento allegato alle stesse, per ciascun caso ivi specificato. La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta o, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione completa presso l Intermediario cui è assegnato il contratto o presso la Compagnia. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 13. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell esigenza la Compagnia proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano. 14. Lingua Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 15. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia presso: Helvetia Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis Milano (Italia) Fax [email protected]. Possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 6 di 8
13 Nota informativa di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. 16. Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare (data di rivalutazione), l estratto conto annuale delle posizioni assicurative contenente l indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione. La Società comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo derivanti da future innovazioni normative. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria sede legale in un altro Stato membro dell'unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento, ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni contrattuali. 17. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Compagnia si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti. Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati. E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Ai fini dello sviluppo delle prestazioni, il capitale assicurato viene prima incrementato per effetto del predetto tassi di rendimento (4,00%) e quindi diminuito delle spese di gestione pari all 1,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00% annuo composto Età e sesso dell Assicurato: ininfluenti Durata Convenzione: 5 anni Premio unico versato: Euro ,00 Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 7 di 8
14 Nota informativa Anni trascorsi Premi versati nell anno Capitale assicurato in caso di vita Valore di riscatto Capitale assicurato in caso di decesso , , , , , , , , , , , , , , , ,60 L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, entro il primo anno. B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 4,00% Tasso di rendimento retrocesso: 4,00% Età e sesso dell Assicurato: ininfluenti Spese di gestione sul capitale incrementato per effetto del rendimento del 4,00%: 1,00% Durata Convenzione: 5 anni Premio unico versato: Euro ,00 Anni trascorsi Premi versati nell anno Capitale assicurato in caso di vita Valore di riscatto Capitale assicurato in caso di decesso , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Tutti gli importi delle tabelle si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza del contratto coincida con il 31 Dicembre, in quanto contrattualmente la rivalutazione verrà effettuata al 31 Dicembre di ogni anno. Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono espresse in Euro e al lordo degli oneri fiscali. HELVETIA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia La presente Nota informativa è stata redatta in Milano nel mese di Maggio 2014, data dell ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 8 di 8
15 Convenzione CONVENZIONE Tra l Azienda Contraente la collettiva ed Helvetia Vita S.p.A. viene stipulata la presente Convenzione avente lo scopo di garantire la prestazione in caso di vita a scadenza o la prestazione in caso di decesso di ogni Assicurato. Art. 1. Contraente, Assicurati e Beneficiari HELVETIA PROGETTO VALORE è un assicurazione sulla vita in forma collettiva mista; detta assicurazione, infatti, può essere stipulata mediante un accordo quadro (c.d. Convenzione ), in cui: Contraente sia l Azienda che ha stipulato la Convenzione con la Compagnia; Assicurato sia ciascun membro di una collettività intesa come gruppo omogeneo di persone facenti parte della medesima Azienda Contraente o che entreranno a farne parte e richiamate all interno della Proposta e quindi confermati nella Convenzione/Polizza. Polizza è il documento che in conformità alla Proposta - rende operanti, con riferimento a ciascun Assicurato, le coperture assicurative previste dalla Convenzione contenuta nelle Condizioni contrattuali. Il documento di Polizza viene emesso, la prima volta, congiuntamente alla Convenzione, successivamente a condizione che la Convenzione sia in essere a fronte dell estensione a nuovi Assicurati della copertura medesima ed in occasione di ogni versamento effettuato. In Polizza viene riportato l elenco degli Assicurati inseriti in Convenzione con l indicazione, per ciascuno di essi, delle prestazioni assicurate e dei premi unici o ricorrenti da versare. Tale elenco, nonché le successive integrazioni e/o variazioni costituirà parte integrante della Convenzione. Beneficiario delle prestazioni in caso di vita e di premorienza di ciascun Assicurato è L Azienda Contraente. Art. 2. Effetto della Convenzione, decorrenza e scadenza delle posizioni assicurative La data di effetto della Convenzione (decorrenza) viene fissata all ultimo giorno del mese di stipulazione della stessa. Per ciascun Assicurato, all atto del suo inserimento in Convenzione, verrà riportato sull elenco di cui all articolo precedente la data di decorrenza e la durata della relativa posizione assicurativa. La scadenza di ciascuna posizione assicurativa è fissata al 31 Dicembre dell anno di compimento dell età pensionabile in funzione del regime pensionistico di appartenenza di ogni Assicurato (per sottoscrizioni riguardanti l accantonamento del TFR) o al termine del mandato (per sottoscrizioni riguardanti il TFM). Art. 3. Premi da corrispondere Per ciascuno degli Assicurati inseriti in Convenzione/Polizza il Contraente verserà un premio unico o ricorrente. E comunque facoltà del Contraente effettuare, in qualsiasi momento, versamenti aggiuntivi. Art. 4. Prestazioni assicurate Il capitale assicurato iniziale per ogni posizione viene riportato sulla Convenzione/Polizza ad elenco ed è pari al premio unico versato al netto delle spese di cui all Art. 6 delle Condizioni contrattuali. Le prestazioni assicurate sono quelle derivanti dall impiego dei premi versati dal Contraente, con riferimento ad ogni Assicurato inserito in Convenzione, ed utilizzati per il pagamento, ad un epoca prestabilita, di un capitale annualmente rivalutabile nei termini e secondo le modalità previste all Art. 15 delle Condizioni contrattuali (Clausola di rivalutazione). Viene comunque garantito, al momento della liquidazione, un importo minimo ottenuto capitalizzando la prestazione iniziale, al tasso del 2,00% annuo composto, per il tempo trascorso dalla data di perfezionamento del contratto fino alla data di liquidazione. Art. 5. Pagamento delle prestazioni assicurate In base a quanto previsto all articolo 13 delle Condizioni contrattuali, la Compagnia provvederà al pagamento del capitale assicurato rivalutato secondo quanto indicato all articolo 15 delle Condizioni contrattuali, dietro presentazione dell idonea documentazione. Art. 6. Tasse e imposte Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Le prestazioni saranno assoggettate alle imposte di legge vigenti. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 1 di 11
16 Convenzione Art. 7. Riferimenti normativi La Convenzione è regolata dalle Condizioni contrattuali, comprensive della Clausola di Rivalutazione, per quanto qui non derogate e dalle eventuali appendici che verranno emesse dalla Compagnia. Resta inteso che eventuali modifiche alle attuali condizioni determinate da indicazioni dell autorità di controllo (IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) si applicheranno alla Convenzione a partire dalla data di effetto delle modifiche stesse. Art. 8. Durata della Convenzione La presente Convenzione rimane in vigore per un periodo di 5 anni e si intenderà automaticamente rinnovata per uno stesso periodo di tempo e così di seguito, salvo disdetta di una delle Parti con un preavviso di almeno 3 mesi, da effettuarsi tramite lettera raccomandata A.R. Resta però inteso che le posizioni assicurative acquisite alla data della disdetta rimarranno regolarmente in vigore alle condizioni della presente Convenzione. Art. 9. Procedimento di mediazione e foro competente Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. Art. 10. Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie Nei casi di: cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario; modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale; trasferimento, anche parziale, del portafoglio, fusione e scissione del portafoglio stesso; la Compagnia renderà al Contraente, entro 10 giorni dalla data di efficacia delle suddette operazioni, un informativa di dettaglio. Il Contraente è tenuto a suo volta a comunicare tali variazioni ad ogni Assicurato inserito nella Convenzione/Polizza. Art. 11. Dovere del Contraente Qualora gli Assicurati siano portatori di un interesse alla prestazione assicurata, in quanto i rispettivi aventi causa sono designati quali Beneficiari della Convenzione, il Contraente dovrà consegnare copia delle presenti Condizioni Contrattuali a ciascun Assicurato. CONTRAENTE (nella persona del Delegato) HELVETIA VITA S.p.A. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 2 di 11
17 Condizioni contrattuali CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 Obblighi della Compagnia Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla Convenzione e dalle appendici rilasciate dalla Compagnia e da documenti di polizza dalla medesima firmati. Art. 2 Premi Per ciascuno degli Assicurati inseriti nella Convenzione/Polizza il Contraente potrà versare premi unici o ricorrenti di importo stabilito dallo stesso al momento della sottoscrizione della Proposta. Con riferimento ai premi ricorrenti gli stessi possono essere versati in funzione di un piano di versamento deciso dal Contraente a momento della sottoscrizione o successivamente. L unica periodicità di versamento ammessa è quella annuale. In Contraente inoltre può, nel corso della vita contrattuale, modificare, sospendere, riprendere il piano dei versamenti (in caso di premi ricorrenti), mediante comunicazione scritta alla Compagnia da far pervenire almeno 60 giorni prima della data di effetto della variazione. Per richiedere le suddette variazioni il Contraente può utilizzare il modulo Richiesta di variazioni allegato alle Condizioni contrattuali. È inoltre possibile effettuare versamenti aggiuntivi sul medesimo contratto. Il pagamento dei premi avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; assegno non trasferibile intestato all'intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell Intermediario; carta di debito presso l'intermediario; carta di credito se accettata dall'intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F e BIC BCITITMMXXX (per le Agenzie Helvetia Vita e per gli altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT80K e BIC BCITITMMXXX (per i Broker): per importi di premio superiori ad Euro (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto); in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP, il nome del prodotto). E escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Art. 3 Entrata in vigore dell Assicurazione Il contratto si intende perfezionato qualora siano state sottoscritte la Proposta (ad opera del Contraente e di ogni Assicurato) e la Convenzione/Polizza da parte della Compagnia e del Contraente e quest ultimo abbia versato il primo premio. L assicurazione collettiva entra in vigore ed ha quindi efficacia, a condizione che sia stato pagato il primo premio convenuto, dalle ore 24:00 del giorno in cui la Convenzione/Polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dalla Compagnia. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l assicurazione entra in vigore alle ore 24:00 del giorno previsto. Art. 4 Recesso dal contratto Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A - Operations Vita Previdenza e Collettive - Via G. B. Cassinis, Milano Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto delle spese per l emissione del contratto sostenute dalla Società, pari allo 0,50% del premio (se il premio è inferiore o uguale a ,00 Euro), o di una percentuale dello 0,25% del premio stesso (se il premio è superiore a ,00 Euro), pari alle spese di Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 3 di 11
18 Condizioni contrattuali emissione effettivamente sostenute per l emissione del contratto, con un importo massimo in cifra fissa di 100,00 Euro. Art. 5 Prestazioni assicurate Il presente contratto ha durata pluriennale e prevede il pagamento di: un capitale in caso di decesso di ogni Assicurato, se precedente la scadenza contrattuale, un capitale alla scadenza stessa, se l Assicurato è in vita. Il capitale assicurato, determinato come indicato nel successivo articolo, viene annualmente rivalutato nella misura e secondo le modalità stabilite all Art Clausola di Rivalutazione. Art. 6 Definizione e determinazione del Capitale assicurato Il caricamento sui premi (unici e/o ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) viene determinato in funzione del cumulo degli stessi con riferimento all intero premio di collettiva, tenendo in considerazione anche gli eventuali riscatti parziali effettuali, secondo quanto riportato nella tabella seguente: Cumulo dei premi complessivamente versati sulla collettiva (Euro) Spese totali sul premio Caricamento (% del premio) Caricamento di emissione (% del premio) Caricamenti totali applicati a scaglioni IRPEF Sino a ,00 0,50% 0,50% 1,00% Superiore a ,00 0,25% 0,25% 0,50% L ammontare di ogni capitale assicurato iniziale è pertanto pari al primo premio versato diminuito del caricamento determinato in funzione dell intero premio di collettiva versato, in base alla tabella sopra riportata. Inoltre, ad ogni 31 Dicembre successivo alla data di decorrenza del contratto, la Compagnia trattiene, per la gestione dello stesso, un aliquota del capitale rivalutato pari all 1,00%, così come previsto al successivo Art. 15.B.2. Art. 7 Prestazione minima garantita In caso di liquidazione anticipata della polizza (per riscatto o decesso dell Assicurato), così come alla scadenza contrattuale, la Compagnia garantisce, alla data di liquidazione, una prestazione minima pari alla capitalizzazione dei premi versati, ciascuno al netto delle spese iniziali e ricorrenti previste, ad un tasso annuo composto pari al 2,00%, per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di effetto della relativa operazione. Art. 8 Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato in una data diversa dal 31 Dicembre, verrà liquidato il maggior importo tra: il capitale assicurato alla data del decesso, rivalutato ai sensi dell Art. 15 B.1.3.; la prestazione minima garantita alla data del decesso, calcolata ai sensi del precedente Art. 7. Art. 9 Riscatto Il riscatto totale è ammesso su richiesta del Contraente, trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza. In tal caso verrà liquidato per ciascuna posizione assicurativa interessata il maggiore tra: il capitale assicurato alla data della richiesta, rivalutato ai sensi dell Art. 15 B.1.3.; la prestazione minima garantita alla data della richiesta ai sensi del precedente Art. 7. Art. 10 Riscatti parziali Trascorso 1 anno dalla data di decorrenza è prevista anche la concessione di riscatti parziali, nel limite dell 80,00% del valore di riscatto, a condizione che sulla singola posizione assicurativa rimanga un capitale residuo pari ad almeno Euro. L importo concesso come riscatto parziale andrà a decurtare la prestazione assicurata al 31 Dicembre antecedente la data di richiesta di pagamento, e rivalutata alla stessa data in base all 80,00% dell ultimo rendimento certificato della gestione separata Helvirend. Art. 11 Cessione, pegno e vincolo Cessione, pegno e vincolo del contratto non sono ammessi. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 4 di 11
19 Condizioni contrattuali Art. 12 Beneficiari Ai sensi dell Art del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione. Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della Proposta, i Beneficiari (quelli in caso di decesso di ogni Assicurato e quelli, a scadenza, in caso di vita di ogni Assicurato) e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo il decesso del Contraente; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. Nei primi due casi le operazioni di riscatto richiedono l assenso scritto del Beneficiario. Sono comunque salve le prescrizioni di cui all Art del Codice Civile. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Compagnia o mediante testamento. Art. 13 Pagamenti della Compagnia Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia tramite l apposito modulo Richiesta di pagamento allegato alle presenti Condizioni contrattuali oppure tramite lettera raccomandata A/R corredata dai seguiti documenti: In caso di dimissioni: richiesta di liquidazione sottoscritta in originale dagli aventi diritto per dimissioni; documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro dell Assicurato o del mandato dell Amministratore; dichiarazione se le somme vengono percepite nell ambito dell attività d impresa (per contratti stipulati dal ); coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall avente diritto stesso. In caso di scadenza: richiesta di liquidazione sottoscritta in originale dagli aventi diritto a scadenza; codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente); Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario giuridicamente incapace (minore età, interdetto, ecc.); dichiarazione se le somme vengono percepite nell ambito dell attività d impresa (per contratti stipulati dal ); coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall avente diritto stesso. In caso di riscatto sia totale che parziale: richiesta di riscatto sottoscritta in originale dall avente diritto; codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente); dichiarazione se le somme vengono percepite nell ambito dell attività d impresa (per contratti stipulati dal ); coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso. In caso di decesso dell Assicurato: denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell Assicurato; certificato di decesso dell Assicurato (in originale); codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente); nei casi in cui i Beneficiari designati risultino essere o gli eredi legittimi o gli eredi testamentari dell'assicurato deceduto, atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato: se l'assicurato deceduto ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 5 di 11
20 Condizioni contrattuali quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire (solo qualora gli eredi legittimi siano i Beneficiari in caso di decesso designati). Qualora la prestazione liquidabile per un sinistro risulti inferiore ad Euro ,00 potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati; decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario giuridicamente incapace (minore età, interdetto, ecc.); coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dagli aventi diritto stessi. La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione a fronte di particolari esigenze istruttorie. Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa sopra riportata presso la propria sede, ovvero alla data di ricevimento presso l'intermediario interessato, se anteriore. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società/Intermediario è entrata in possesso della documentazione completa. Si ricorda che il Codice Civile (articolo 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 14 Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili e sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923, comma 2 del Codice Civile). Art. 15 Clausola di rivalutazione La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA PROGETTO VALORE avviene in base al rendimento della gestione separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. A) Tasso annuo di rivalutazione Annualmente la Compagnia calcola il rendimento della gestione Helvirend che viene maturato dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l 1 Marzo successivo attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione il rendimento della gestione stessa, qui denominato come tasso di rendimento Helvirend. Qualora sia necessario determinare la prestazione nel corso dell anno (in caso di riscatto, in caso di decesso di un Assicurato o nell ultima frazione d anno prima della scadenza), prima che sia noto il tasso medio di rendimento della gestione separata Helvirend per quell anno, verrà applicata, per la frazione di anno interessata e come stima del rendimento della gestione stessa, l 80,00% dell ultimo rendimento riconosciuto sul contratto. B) Rivalutazione del capitale assicurato Ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato, in coincidenza del 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il capitale stesso viene prima incrementato per effetto dell applicazione del tasso di rendimento Helvirend e quindi diminuito delle spese di gestione. Il rendimento effettivamente attribuito ad ogni contratto per effetto delle operazioni sopra richiamate viene denominato misura reale di rivalutazione, di cui al successivo punto B.3. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 6 di 11
21 Condizioni contrattuali Il capitale assicurato risultante dal suddetto incremento (per effetto dell applicazione del tasso di rendimento Helvirend) e dalla successiva diminuzione (derivante dall applicazione delle suddette spese di gestione) costituisce il nuovo capitale assicurato rivalutato. B.1. Incremento del capitale assicurato per effetto del tasso di rendimento Helvirend B.1.1. Alla data di rivalutazione di ogni anno il capitale assicurato viene incrementato nei termini seguenti: alla prima data di rivalutazione: il capitale assicurato iniziale viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A), riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di perfezionamento del contratto e la data di rivalutazione immediatamente successiva; a partire dalla seconda data di rivalutazione: il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A). B.1.2. Alla scadenza del contratto il capitale assicurato viene incrementato nei termini seguenti: il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l 80,00% dell ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A), riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione precedente e la data di scadenza. B.1.3. In caso di liquidazione - per decesso dell Assicurato o per riscatto - sempreché il decesso o il riscatto si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione: il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l 80,00% dell ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A), riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione precedente e la data del decesso o del riscatto. Nel caso il decesso dell Assicurato si verifichi anteriormente alla prima data di rivalutazione, ai fini dell incremento del capitale assicurato si fa riferimento al periodo di tempo intercorso tra la data di perfezionamento del contratto e la data del decesso. B.2. Spese di gestione applicate al capitale incrementato Ad ogni data di rivalutazione ed alla scadenza del contratto il capitale assicurato, incrementato per effetto del tasso di rendimento Helvirend, viene ridotto per l applicazione delle spese di gestione gravanti sul contratto. Dette spese di gestione sono pari all 1,00% annuo del capitale assicurato incrementato. L ammontare prelevato a titolo di spese di gestione sarà commisurato alla frazione di anno intercorsa: tra la data del versamento del premio e la prima data di rivalutazione, ai fini del punto B.1.1.; tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di scadenza, ai fini del punto B.1.2.; tra la data di rivalutazione immediatamente precedente (o la data di perfezionamento del contratto nel caso il decesso si verifichi anteriormente alla prima data di rivalutazione) e la data del decesso o del riscatto, ai fini del punto B Il capitale risultante a seguito dell applicazione delle suddette spese di gestione costituisce il nuovo capitale assicurato rivalutato. B.3. Misura reale di rivalutazione La misura del rendimento effettivamente attribuito al contratto, quale risultante a seguito del prelievo delle spese di gestione, viene denominata misura reale di rivalutazione e sarà comunicata dalla Compagnia all interno dell estratto conto annuale. Detta misura reale di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa. I rendimenti annualmente attribuiti al contratto sotto forma di misura reale di rivalutazione (al netto, cioè, delle spese di gestione applicate al capitale incrementato) restano acquisiti in via definitiva. Art. 16 Comunicazione dovute dal Contraente Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria sede legale in un altro Stato membro dell'unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'unione Europea. Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova sede legale). Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 7 di 11
22 Condizioni contrattuali REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA HELVIREND Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata Helvetia Vita S.p.A. (la Società ) ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata Helvirend, separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Con riferimento ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali. La gestione Helvirend è denominata in Euro. La gestione Helvirend è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata Il valore delle attività della gestione Helvirend non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa. La gestione finanziaria ha l obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione Helvirend ; le scelte di investimento si fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell interesse della massa degli Assicurati, l equilibrio e la stabilità della gestione Helvirend. In linea generale, le risorse della gestione Helvirend possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi. Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura. La gestione Helvirend può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all Ocse. E ammesso l investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all 80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade 1 ; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade 2 purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione Helvirend. Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l investimento azionario si realizza attraverso l acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. L investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi. I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente. 1 Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-. 2 Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 8 di 11
23 Condizioni contrattuali Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating Investment Grade. Fanno eccezione i soli conti correnti dove sono ammesse anche controparti Below Investment Grade o senza rating, ma con il limite massimo del 3%. L operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti. Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in: crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi; immobili destinati all esercizio della Società; crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP 38/2011; immobilizzazioni materiali; spese di acquisizione da ammortizzare. Le operazioni con le controparti di cui all Art. 5 del Regolamento Isvap 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. best execution ) e in coerenza con la normativa Isvap vigente. Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione Helvirend. L uscita delle attività dalla gestione Helvirend può avvenire esclusivamente da realizzo. Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata Il periodo di osservazione ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della gestione Helvirend è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il tasso medio di rendimento della gestione Helvirend, relativo ad un periodo di osservazione, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo di osservazione. Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione Helvirend, e cioè al prezzo di acquisto per l attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione per i beni già di proprietà della Società. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione Helvirend non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 9 di 11
24 Condizioni contrattuali Per valore medio annuo degli investimenti della gestione Helvirend si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa. La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione Helvirend. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione Helvirend. Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata La gestione Helvirend è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell art. 43, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento. In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l adeguatezza dell ammontare delle riserve matematiche. Art. 5 - Fusione/Scissione della gestione separata La Società, qualora ne ravvisasse l opportunità, per perseguire l interesse dei Contraenti e in un ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione, potrà procedere alla fusione o scissione della gestione Helvirend con una o più gestioni istituite dalla Società aventi analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per i Contraenti, le relative attività finanziarie della gestione Helvirend presso la gestione derivante dall operazione di fusione o scissione, dandone preventiva comunicazione ai Contraenti e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso. Art. 6 - Eventuali modifiche La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati. La presente Convenzione e le Condizioni contrattuali sono state redatte in Milano nel mese di Maggio 2014, data dell ultimo aggiornamento dei dati in esse inclusi. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 10 di 11
25 Mod. HV019/RP RICHIESTA DI PAGAMENTO Spedire a: HELVETIA VITA S.p.A. Operations Vita Previdenza e Collettive Intermediario Codice Contraente Conv. N. Prodotto: HELVETIA PROGETTO VALORE Tariffa 722 Ramo 84 Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata con la Convenzione in oggetto per: (barrare la casella relativa all operazione richiesta) ASSICURATO (Cognome e Nome): DIMISSIONI RISCATTO TOTALE RISCATTO PARZIALE SCADENZA DECESSO DELL ASSICURATO Con la seguente modalità (barrare la casella prescelta): bonifico sul C/C IBAN intestato a: altro (specificare) Si allegano i seguenti documenti (sono necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto sottostante la voce SI, che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato): Dimissioni Riscatto Scadenza Decesso Documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro dell Assicurato o del mandato dell Amministratore SI Dichiarazione se le somme vengono percepite nell ambito dell attività d impresa (per contratti stipulati dal ) SI SI SI Certificato di decesso dell Assicurato (in originale) SI Codice fiscale e fotocopia di un documento d identità degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente) SI SI SI Decreto del Giudice Tutelare se l avente diritto è persona giuridicamente incapace (minore d età, interdetto, ecc.) SI SI Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell Assicurato SI Atto di notorietà (ovvero dichiarazione sostitutiva a norma di quanto previsto all Art. 13 delle Condizioni contrattuali) per l individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che SI l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) e/o testamento dell Assicurato Coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall avente diritto stesso. SI SI SI SI Luogo e data Firma degli aventi diritto Firma dell Intermediario (per autenticità delle firme degli aventi diritto) Firma degli aventi diritto Mod. HV019/RV RICHIESTA DI VARIAZIONE Spedire a: HELVETIA VITA S.p.A. Operations Vita Previdenza e Collettive CONTRAENTE (Ragione sociale): ASSICURATO (Cognome e Nome): Con la presente si richiede la seguente variazione sulla Convenzione in oggetto: Luogo e data Firma dell Intermediario Firma del Contraente Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 11 di 11
26 Glossario GLOSSARIO Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni. Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni. Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente. Assicurato: in termini generali, l Assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dal cui decesso o sopravvivenza dipende l obbligo per l assicuratore di pagare un capitale o una rendita. Beneficiario: soggetto a cui deve essere corrisposta la prestazione dell assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del Beneficiario può non coincidere con quella del Contraente e/o con quella dell Assicurato. Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 60 giorni. Capitale assicurato: nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al Beneficiario in alternativa all erogazione di una rendita vitalizia. Caricamenti: rappresentano la parte del premio versato dal Contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell impresa di assicurazione. Collettive: le assicurazioni collettive sono forme contrattuali utilizzate per assicurare una pluralità di persone. Compagnia (di assicurazione): Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto Helvetia Vita S.p.A. Condizioni Contrattuali: clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza del contratto, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive. Condizioni Particolari: insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle Condizioni contrattuali. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente. CONSOB: Commissione nazionale per le le Società e la Borsa la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilità dal contratto e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto. Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Contratto di assicurazione: contratto con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data In virtù di tale accordo, a partire dal , gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia. Imposta sostitutiva: posta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Compagnie di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti: 1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio; 2) approvazione da parte dell autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento; 3) rispetto degli obblighi di trasparenza. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 1 di 3
27 Glossario L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D.Lgs. 58/1998,TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato. L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro. L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni. Nota informativa: documento che l assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.). Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'art. 1 Allegato Tecnico AL D. Lgs. 231/ Rif. art. 1, co. 2, lett. o D. Lgs. 231/2007 sono le persone fisiche residenti in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei seguenti criteri: 1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s intendono: a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale; 2) per familiari diretti si intendono il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i precedenti soggetti riportati ed i genitori; 3) ai fini dell individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d affari con una persona di cui al comma 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1; 4) senza pregiudizio dell applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. Polizza caso morte: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque alla morte dell assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica. Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l assicuratore si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione. Polizza di assicurazione: documento comprovante l esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall assicuratore e consegnata al contraente. Premio: il premio rappresenta il prezzo che la Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni. Proposta di assicurazione: documento con il quale il Contraente chiede formalmente alla Società di concludere il contratto assicurativo. Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 120 giorni. Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1800 giorni. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 2 di 3
28 Glossario Riscatto: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), è facoltà del contraente di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall assicuratore il valore di riduzione, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali. Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta. Riserva matematica: principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta il debito che l impresa di assicurazione ha maturato nei confronti dei suoi assicurati. Essa è costituita dall accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente. Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 180 giorni. Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. Società di revisione: società diversa dalla Società di assicurazione che controlla e certifica i risultati della gestione separata. È prescelta nell ambito di un apposito albo tenuto dalla Consob cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti. Sostituto d imposta: soggetto obbligato, all atto della corresponsione di emolumenti, all effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento. Titolare effettivo: ai sensi dell'art. 2 dell'allegato Tecnico al D.Lgs. 231/ Rif. Art. 1, co. 2, lett. u D.lgs. 231/2007, per titolare effettivo si intende: 1) in caso di società: a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica; 2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un entità giuridica; b) se le persone che beneficiano dell entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica; c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un entità giuridica. Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 90 giorni. II presente Glossario è stato redatto in Milano nel mese di Maggio 2014, data dell ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 3 di 3
29 Linea Aziende Helvetia Progetto Valore Contratto di assicurazione sulla vita in forma collettiva mista a premi unici ricorrenti, con partecipazione agli utili MODULO DI PROPOSTA COLLETTIVA Helvetia Progetto Valore Mod. HV019 - Ed. 02/2013 FAC-SIMILE
30 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA DI HELVETIA PROGETTO VALORE (COD. 722) N. COPIA PER LA L INTERMEDIARIO IL CLIENTE DIREZIONE 2 La presente Proposta rappresenta la base legale dell assicurazione che L Azienda Contraente desidera stipulare e, pertanto, se ne raccomanda la conservazione. Il presente documento, quantunque accompagnato dal versamento del premio, dovrà essere confermato dal rilascio dell originale di Convenzione con la relativa Polizza ad elenco, firmati dalla Compagnia, e farà parte integrante del contratto. CONTRAENTE BENEFICIARI Ragione sociale (da compilare obbligatoriamente) Sede: indirizzo INTERMEDIARIO CODICE INTERMEDIARIO COD. PRODUTTORE C.F./ Partita IVA Città CAP Prov. Nazione Indirizzo di corrispondenza Città di corrispondenza CAP Prov. Nazione Indirizzo Caso decesso: l Azienda Contraente Caso vita: l Azienda Contraente Tel. Ufficio DATI TECNICI (selezionare la tariffa di interesse) 722 Codice tariffa Decorrenza Durata contratto Durata piano pag. premi DELEGATO AD OPERARE (LEGALE RAPPRESENTANTE) (Da compilare obbligatoriamente) ANNUALE Frequenza versamenti ricorrenti Cognome e Nome Codice fiscale Nato a il Sesso Indirizzo di residenza MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CLIENTE (Da indicare obbligatoriamente la tipologia) Città di residenza CAP Prov. Nazione REINVESTIMENTO La presente proposta di assicurazione è un reinvestimento di una precedente polizza di Helvetia Vita S.p.A. SI NO (barrare la casella relativa) In caso si sia barrata la casella SI, si prega di compilare quanto segue: Tipo reinvest. T (totale) P (parziale) ramo polizza imp. da reinv., Euro Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Prospetto di confronto per l operazione di reinvestimento, ovvero sottoscrizione di un nuovo contratto con il riscatto di una precedente polizza. Posta elettronica: il Contraente dichiara di accettare di ricevere le comunicazioni in corso di contratto tramite posta elettronica al seguente indirizzo Luogo e data Firma dell Intermediario 31/12/ Scadenza del contratto (x TFR) Si ricorda che insieme alla proposta è necessario inviare copia del documento di identità in corso di validità del Delegato. FAC-SIMILE Firma del Contraente (o Delegato) Firma dell Assicurando (solo se diverso dal Contraente) Proposta - Mod. HV019 ed. 02/2013 Pagina 2 di 8 M F
31 ASSICURANDI Qualora il numero degli Assicurati (c.d. teste assicurate ) sia tale da dover utilizzare più di una proposta, in ciascuna di esse dovranno esere riportati almeno la ragione sociale dell Azienda e la denominazione del prodotto nonché il numero della proposta in cui i dati completi delle sezioni Contraente e Dati Tecnici sono riportati; in alternativa potrà essere allegato un elenco, sottoscritto dalla Contraente, delle stesse teste assicurate corredate dai dati richiesti. M F 1 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Codice fiscale, Residenza (Via, Città, Cap, Prov.) 31/12/ Premio di perfezionamento (Euro) Scadenza - anno di pensionamento (X TFR) M F 2 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Codice fiscale, Residenza (Via, Città, Cap, Prov.) 31/12/ Premio di perfezionamento (Euro) Scadenza - anno di pensionamento (X TFR) M F 3 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Codice fiscale Premio di perfezionamento (Euro), Residenza (Via, Città, Cap, Prov.) 31/12/ Scadenza - anno di pensionamento (X TFR) 4 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Codice fiscale Premio di perfezionamento (Euro), Residenza (Via, Città, Cap, Prov.) 31/12/ Scadenza - anno di pensionamento (X TFR) 5 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Codice fiscale Premio di perfezionamento (Euro), Residenza (Via, Città, Cap, Prov.) 31/12/ Scadenza - anno di pensionamento (X TFR) 6 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Codice fiscale Premio di perfezionamento (Euro), Residenza (Via, Città, Cap, Prov.) 31/12/ Scadenza - anno di pensionamento (X TFR) 7 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Codice fiscale Premio di perfezionamento (Euro), Residenza (Via, Città, Cap, Prov.) 31/12/ Scadenza - anno di pensionamento (X TFR) 8 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Codice fiscale Premio di perfezionamento (Euro), Residenza (Via, Città, Cap, Prov.) 31/12/ Scadenza - anno di pensionamento (X TFR) 9 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Codice fiscale Premio di perfezionamento (Euro), Residenza (Via, Città, Cap, Prov.) 31/12/ Scadenza - anno di pensionamento (X TFR) 10 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Codice fiscale FAC-SIMILE Premio di perfezionamento (Euro), Residenza (Via, Città, Cap, Prov.) 31/12/ Scadenza - anno di pensionamento (X TFR) Indicare il numero complessivo degli Assicurandi, riportati sia qui che in altre eventuali proposte ed i totali dei premi, se disponibili: Numero di Assicurandi in elenco Importo totale dei premi in elenco (Euro), Barrare le caselle necessarie: si allega la seguente documentazione prevista per il prodotto prescelto, come indicato in Nota informativa; M M M M M M M F F F F F F F i dati della presente Proposta integrano quelli riportati nella Proposta n si allega elenco di nominativi di Assicurandi corredati delle informazioni sopra indicate; in allegato alla presente si fornisce altra Proposta con ulteriori nominativi. Luogo e data mfirma m del Contraente (o Delegato) Proposta - Mod. HV 019 ed. 02/2013 Pagina 3 di 8
32 DICHIARAZIONI DEGLI ASSICURANDI Gli Assicurandi: esprimono il consenso alla stipula dell assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell art del Codice Civile, anche ai fini dei rinnovi annuali della copertura assicurativa nell ambito della relativa Convenzione; prendono atto che l assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni riportate nella presente Proposta e negli eventuali documenti allegati. Luogo e data DICHIARAZIONI FINALI DEL CONTRAENTE Il Sottoscritto: dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente la Convenzione e le Condizioni Contrattuali contenute nel Fascicolo informativo sotto indicato; prende atto del fatto che, qualora non vengano riportate nella presente Proposta o in Allegato le informazioni o i documenti richiesti, non potrà essere emesso il contratto da parte della Compagnia; prende atto che la Società si riserva di stabilire le condizioni di accettazione del rischio e che, di conseguenza, la presente Proposta non può assumere efficacia di Polizza; prende atto che l assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni riportate nella presente Proposta e negli eventuali documenti allegati; è a conoscenza delle dichiarazioni fornite dagli Assicurandi; dichiara, ad ogni effetto di legge, che le informazioni e le risposte contenute nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere ed esatte, che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in relazione alle domande ed alle dichiarazioni riportate all interno del presente documento, assumendo ogni responsabilità delle risposte e delle dichiarazioni stesse, anche se materialmente scritte da m altri. Luogo e data Firma del 1 Assicurando Firma del 2 Assicurando Firma del 3 Assicurando Firma del 4 Assicurando Firma del 5 Assicurando Firma del 6 Assicurando Firma del 7 Assicurando Firma dell 8 Assicurando Firma del 9 Assicurando Firma del 10 Assicurando FAC-SIMILE Il sottoscritto dichiara inoltre che il contratto rientra non rientra (selezionare la risposta corretta) tra le tipologie di cui al Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 163/2006 per i quali è previsto l obbligo di richiedere il codice identificativo di gara (CIG) all AVCP nonché l assoggettamento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010). Pertanto segnala il seguente CIG (da compilare solo se risponde rientra) ed il seguente CUP (da compilare solo se risponde rientra e CUP presente). Firma del Contraente (o Delegato) Firma dell Intermediario IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO A SUE MANI IL FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO HELVETIA PROGETTO VALORE MOD. HV019 ED. (indicare l edizione presente sul fondo di ogni pagina del Fascicolo informativo) costituito da Scheda sintetica, Nota informativa, Convenzione, Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata e Glossario. Luogo e data Firma del Contraente (o Delegato) Proposta - Mod. HV019 ed. 02/2013 Pagina 4 di 8
33 ACQUISITORE Dichiarazione di perfezionamento Dichiaro che il premio versato è pari ad Euro, è stato incassato in data salvo buon fine; attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D.Lgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni e di aver verificato l autenticità delle firme che precedono. Incaricato alla Riscossione (da non compilare/firmare in caso di reinvestimento) Cognome Nome Cod. Fiscale Qualifica Firma dell incaricato alla riscossione del premio Firma dell Intermediario (se diverso dall incaricato alla riscossione) Incaricato alla rilevazione dei dati (da compilare solo nella copia per Intermediario e nella copia per Direzione se: 1) il soggetto incaricato alla rilevazione dei dati è diverso dall incaricato alla riscossione, 2) sempre in caso di reinvestimento) Cognome Nome Cod. Fiscale Qualifica Firma dell incaricato alla rilevazione dei dati Consenso al trattamento di dati personali sensibili ai sensi degli artt. 23, 24 e 26 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 Da compilarsi esclusivamente a cura dell Assicurando. Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a consapevole che il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili di cui all articolo 4, comma 1, lett. d) del Codice, ed in particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (ove presenti in quanto strettamente necessari alla stipula della polizza) esprime i seguenti consensi/dinieghi: dà nega il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili (ove presenti), strettamente necessario per le finalità di cui al punto 1 lett. a) dell informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) della stessa informativa, che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le medesime finalità. Luogo e data Nome e Cognome dell Assicurando 1 Nome e Cognome dell Assicurando 2 Nome e Cognome dell Assicurando 3 Nome e Cognome dell Assicurando 4 Nome e Cognome dell Assicurando 5 Nome e Cognome dell Assicurando 6 Nome e Cognome dell Assicurando 7 Firma dell Assicurando 1 Firma dell Assicurando 2 Firma dell Assicurando 3 Firma dell Assicurando 4 Firma dell Assicurando 5 Firma dell Assicurando 6 Firma dell Assicurando 7 FAC-SIMILE Nome e Cognome dell Assicurando 8 Nome e Cognome dell Assicurando 9 Nome e Cognome dell Assicurando 10 Firma dell Assicurando 8 Firma dell Assicurando 9 Firma dell Assicurando 10 AVVERTENZA: Negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati obbligatori non consentirà l esecuzione del contratto. Impegno a fornire l informativa Il Contraente si impegna a fornire, in nome e per conto dell assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l informativa prevista dall art. 13 del D.Lgs. 196/03, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito alla Società i dati personali con la stipula del presente contratto. Luogo e data Firma del Contraente (o Delegato) Proposta - Mod. HV019 ed. 02/2013 Pagina 5 di 8
34 INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL D.Lgs. 196/2003 Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice) e in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto segue: 1. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento: a) è diretto all espletamento da parte della Società delle finalità amministrativo contabili (attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile), di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) qualora lei presti il suo consenso, può anche essere diretto all espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, ricerche di mercato, rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela, analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo Helvetia. 2. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione, conservazione, blocco, cancellazione, distruzione; b) è lecito, sicuro ed avviene secondo correttezza; c) è effettuato anche con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati; d) è svolto direttamente dall organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati incaricati o responsabili nell ambito delle rispettive funzioni aziendali, e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento. 3. Conferimento dei dati Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario allo svolgimento di attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, alla conclusione di nuovi rapporti, alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di marketing, elaborazione dati, ricerche di mercato, rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela, analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale nei confronti dell interessato stesso. 4. Rifiuto di conferimento dei dati L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l impossibilità di concludere/eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività commerciali descritte al punto 1, lett. b). 5. Comunicazione di dati I dati personali possono essere comunicati: a) per le finalità di cui al punto 1, lettera a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge a: altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione come banche e SIM); fornitori terzi (legali, medici legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Ivass, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri); b) per le finalità di cui al punto 1, lett. b), qualora lei presti il suo consenso, a società del Gruppo Helvetia o a società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale; c) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute sospette ai sensi dell art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo. 6. Diffusione e trasferimento all estero dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione, ma possono essere trasferiti verso paesi dell Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all Unione Europea. 7. Titolare e Responsabile del trattamento Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A. (Società del Gruppo Helvetia), con sede in Via G. B. Cassinis, Milano. Responsabile del trattamento è il Responsabile della Funzione Supporto Tecnico Vita pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede della Società. 8. Diritti dell interessato L art. 7 del Codice conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L interessato ha inoltre la possibilità di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei suoi dati personali per fini commerciali, promozionali, pubblicitari e di marketing. Per esercitare i diritti di cui all art. 7 del Codice e conoscere l elenco completo dei Responsabili, si può rivolgere richiesta al Titolare o al Responsabile, mediante lettera raccomandata (Funzione Antiriciclaggio Antiterrorismo e Privacy, via G.B. Cassinis, Milano), telefax (n ) o posta elettronica ([email protected]). FAC-SIMILE Proposta - Mod. HV019 ed. 02/2013 Pagina 6 di 8
35 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI Il pagamento dei premi avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario sul conto corrente dell Intermediario; assegno non trasferibile sul conto corrente dell Intermediario; carta di debito o credito se accettata dall Intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Il pagamento del premio deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F (per le Agenzie Helvetia Vita e per gli altri Intermediari) o sul conto corrente avente codice IBAN IT80K (per i Broker): per importi di premio superiori ad Euro (inserendo come causale il numero di proposta con ragione sociale dell Azienda Contraente ed il nome del prodotto); in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di proposta con ragione sociale dell Azienda Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP, il nome del prodotto). È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. REVOCA DELLA PROPOSTA Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta fino alla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Operations - Via G. B. Cassinis 21, Milano Italia. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto senza trattenuta alcuna. RECESSO DAL CONTRATTO Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto, inoltrando per iscritto la richiesta di recesso tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. Operations Via G. B. Cassinis Milano (Italia). La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese per l emissione del contratto sostenute dalla Società, pari allo 0,50% del premio (se il premio è inferiore o uguale a ,00 Euro), o di una percentuale dello 0,25% del premio stesso (se il premio è superiore a ,00 Euro), con un importo massimo in cifra di 100,00 Euro. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. FAC-SIMILE La presente Proposta è stata realizzata sulla base di un Modello documentale elaborato in Milano il cui ultimo aggiornamento risale al mese di Febbraio Proposta - Mod. HV 019 ed. 02/2013 Pagina 7 di 8
36 - 2 UFFICIO HELVETIA VITA S.p A. MILANO E DEMANIO MILANO - ASSICURAZIONI SU LA VITA Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Via G.B. Cassinis, Milano Tel (20 linee) Telefax Capitale Sociale Euro i.v. Numero di iscrizione del registro delle imprese di Milano, Cod. Fisc. e Part. I.V.A R.E.A. n Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi di Ass. n. d ordine 031 Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Società con unico socio Impresa autorizzata con D.M. n del 2/11/1987 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987 Mod. HV019 ed. 02/2013
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