Assemblea Straordinaria degli Azionisti 6 maggio 2013

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1 ANSALDO STS S.p.A. SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3-5 CAPITALE SOCIALE EURO ,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA E CF SOGGETTA ALL ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI FINMECCANICA S.P.A. Assemblea Straordinaria degli Azionisti 6 maggio 2013 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art. 72 della Delibera Consob n del 14 maggio 1999 Punto 1 all ordine del giorno di parte straordinaria - Modifica dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifica degli articoli 11.3, 11.4, 15.3, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 27.1, 27.2 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 33 dello Statuto sociale Signori Azionisti, siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale, come di seguito indicate. * * * * * Proposta di modifica degli articoli 11.3, 11.4, 15.3 dello Statuto sociale In data 18 giugno 2012 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 91/2012, recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Il D.Lgs. n. 91/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 ed è entrato in vigore il 17 luglio Una delle principali novità introdotte dal suddetto D.Lgs. n. 91/2012 riguarda le modalità di convocazione dell assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Più precisamente, il D.Lgs. n. 91/2012 ha modificato il secondo periodo del primo comma dell art del codice civile in materia di convocazione dell assemblea dei soci. La precedente disposizione stabiliva che lo statuto delle società quotate potesse escludere il ricorso a convocazioni successive, prevedendo dunque quale regola generale in assenza di una diversa ed espressa clausola statutaria il ricorso a più convocazioni. Il D.Lgs. n. 91/2012 ha sostanzialmente rovesciato tale impostazione, stabilendo ora, quale regola generale per la convocazione di assemblee di società quotate, l unica convocazione. La nuova formulazione della 1

2 norma recita infatti: salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione. Alla luce di quanto sopra descritto si sottopone dunque all approvazione dell Assemblea straordinaria degli Azionisti di Ansaldo STS la modifica degli attuali articoli 11.3, 11.4 e 15.3 dello Statuto sociale al fine di prevedere che, in linea con la nuova formulazione dell art. 2369, primo comma, secondo periodo, del codice civile, l Assemblea della società si tenga di regola, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in unica convocazione. Al fine di lasciare uno spazio di autonomia al Consiglio di Amministrazione, si ritiene inoltre di prevedere in statuto nei limiti dell autonomia statutaria riconosciuta a ciascun emittente dal suddetto art. 2369, primo comma, secondo periodo, del codice civile che il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l opportunità e dandone espressa indicazione nell avviso di convocazione, possa tuttavia stabilire, in relazione a singole Assemblee, che esse si tengano a seguito di più convocazioni. Alla luce di quanto precede, si propone di modificare i predetti articoli 11.3, 11.4 e 15.3 dello Statuto come di seguito indicato: - articolo 11.3: si propone di eliminare la disposizione contenuta nel secondo periodo, che attualmente recita L avviso di convocazione può prevedere anche una terza convocazione ; - articolo 11.4: si propone di adottare la seguente nuova formulazione: L assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l opportunità e dandone espressa indicazione nell avviso di convocazione, che sia l assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni ; - articolo 15.3: si propone di adottare la seguente nuova formulazione, che rispetto a quella attualmente in vigore elimina il riferimento alla diverse convocazioni: Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, salvo quanto previsto per le elezioni alle cariche sociali, per le quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 16.3 e Le proposte di modifica dei predetti articoli sono analiticamente descritte nelle tabelle con testo a fronte riportate nell ultima parte della presente Relazione. Proposta di modifica degli articoli 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 27.1, 27.2 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 33 dello Statuto sociale In data 12 luglio 2011 è stata approvata la Legge n. 120/2011 recante Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. Tale Legge, che è entrata in vigore il 12 agosto 2011, ha modificato gli artt. 147-ter e 148 del D.Lgs. n. 58/98 concernenti, rispettivamente, la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società con azioni quotate. In particolare, con riferimento alla nomina e alla composizione del consiglio di amministrazione, ai sensi del nuovo comma 1-ter dell art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98, gli statuti delle società con azioni quotate devono prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l equilibrio tra i generi. La nuova disposizione specifica che salvo quanto si dirà oltre con riferimento al regime transitorio il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto deve trovare applicazione, ai sensi del suddetto comma 1-ter, per tre mandati consecutivi. Quanto alle modalità di attuazione e recepimento di tali disposizioni, l art. 147-ter, comma 1- ter, del D.Lgs. n. 58/98 rimette all autonomia statutaria la determinazione delle modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto di cui sopra. 2

3 Disposizioni pressoché analoghe sono dettate anche con riguardo alla nomina e alla composizione del collegio sindacale. Il nuovo comma 1-bis dell art. 148 del D.Lgs. n. 58/98 dispone che l atto costitutivo debba stabilire che il riparto dei componenti del collegio sindacale debba essere effettuato salvo quanto si dirà oltre con riferimento al regime transitorio in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Anche tale disposizione deve trovare applicazione per tre mandati consecutivi. Sia per la nomina del consiglio di amministrazione che per la nomina del collegio sindacale è infine stata rimessa alla potestà regolamentare della Consob la definizione di disposizioni in ordine alla violazione, all applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare. In attuazione di tale delega, la Consob, in data 8 febbraio 2012, ha approvato la delibera n , che inserisce nel Regolamento adottato con delibera n del 14 maggio 1999 (il Regolamento Emittenti ) un nuovo capo, concernente l Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo, composto dal solo art. 144-undecies.1. Tale articolo stabilisce che gli statuti delle società con azioni quotate devono disciplinare: (i) le modalità di formazione delle liste, nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell equilibrio tra generi ad esito delle votazioni (al riguardo, la norma specifica che gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre); (ii) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi. Quanto alla modalità di calcolo della frazione (che, come di seguito precisato, è di un quinto per il primo mandato e di un terzo per i successivi due) prevista dalla Legge n. 120/2011, l articolato della Consob chiarisce che, nel caso in cui, applicando il criterio di riparto tra generi richiesto dalla legge, non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all unità superiore. Quanto all ambito temporale di applicazione delle predette disposizioni, l art. 2 della Legge n. 120/2011 ha stabilito che la nuova disciplina debba trovare applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società con azioni quotate successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, e cioè dal primo rinnovo degli organi sociali successivo al 12 agosto Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Ansaldo STS attualmente in carica giungeranno alla naturale scadenza in occasione dell Assemblea di approvazione del bilancio relativo all esercizio Ciò significa che il prossimo rinnovo degli organi sociali, nella primavera del 2014, dovrà avvenire nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. In ragione di quanto sopra, si rende dunque necessario adottare le opportune modifiche dello Statuto sociale in occasione della presente Assemblea degli Azionisti, in modo tale da adeguare lo Statuto stesso in tempo utile per il rinnovo degli organi sociali in programma per il prossimo anno. Per quanto riguarda, in particolare, il criterio di riparto tra generi da rispettare in occasione del primo rinnovo delle cariche sociali successivo alla predetta data del 12 agosto 2012, la Legge n. 120/2011 contiene una specifica disciplina transitoria, che introduce un principio di gradualità nell applicazione della normativa sull equilibrio tra i generi. Il citato art. 2 prevede infatti che per il primo mandato debba essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti, invece che ad un terzo, come indicato dai sopra descritti commi 1-ter dell art. 147-ter e 1-bis dell art. 148 del D.Lgs. n. 58/98. Alla luce di quanto sopra descritto, si illustrano di seguito le proposte di modifica degli articoli 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 27.1, 27.2 dello Statuto sociale di Ansaldo STS nonché la proposta relativa all introduzione del nuovo articolo 33: - articolo 16.3, terzo comma: con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si propone innanzitutto di prevedere, in linea con quanto richiesto dall art. 144-undecies.1 del Regolamento 3

4 Emittenti, che le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbano includere anche candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell avviso di convocazione dell Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Il rinvio all avviso di convocazione appare opportuno al fine di evitare di introdurre in Statuto clausole assai complesse che garantiscano il rispetto dei quozienti numerici un quinto e un terzo che sono previsti dalla Legge n. 120/2011 in relazione, rispettivamente, al primo mandato e ai successivi due rinnovi; - articolo 16.3, nono comma, lettera c-bis) (di nuova introduzione): al fine di prevedere dei criteri suppletivi che in conformità con il disposto dell art. 144-undecies.1, comma 2, lett. a), del Regolamento Emittenti consentano di garantire il rispetto della normativa sull equilibrio tra i generi anche nel caso in cui, all esito delle votazioni, non si raggiunga subito la percentuale minima del genere meno rappresentato prevista dalla normativa vigente, si propone di introdurre nella nuova lettera c-bis) la seguente clausola di scorrimento: Qualora l applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste presentate, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d ordine progressivo di ciascuno dei suddetti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati che risulterebbero eletti è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, dall appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d ordine progressivo più alto) nella medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati del genere meno rappresentato, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dal successivo art. 16.4, nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, al fine di individuare il candidato da sostituire, si procede come segue: (i) viene sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero (ii), nel caso in cui il meccanismo di cui al precedente punto (i) non sia applicabile, viene sostituito il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero (iii), nel caso in cui neppure il meccanismo di cui al precedente punto (ii) sia applicabile, viene sostituito il candidato che abbia ottenuto il minor numero di voti da parte dell assemblea in un apposita votazione. Una volta individuato il candidato da sostituire, alla sostituzione si procede secondo i criteri indicati nel primo e nel secondo paragrafo della presente lettera c-bis) ; - articolo 16.4: si propone di prevedere che, qualora l Assemblea si trovi a dover procedere alla nomina di Amministratori senza seguire il procedimento del voto di lista (e, quindi, ricorrendo all applicazione del principio maggioritario), essa debba deliberare in modo tale da assicurare in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, oltre che la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente; - articolo 16.5: si propone di prevedere che, anche in caso di cooptazione effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art del codice civile, si proceda nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; - articolo 16.7: in analogia con quanto sopra, si propone di prevedere che la sostituzione degli Amministratori cessati anticipatamente venga effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato originariamente nominato senza il procedimento del voto di lista, ai sensi dell art dello Statuto; - articolo 27.1: al fine di consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale venuti a cessare in corso di mandato (ipotesi per la quale è previsto un apposito meccanismo, successivamente illustrato con riferimento all art dello Statuto), si propone di aumentare il numero dei Sindaci supplenti da due a tre. A tale riguardo, si rammenta che l art. 148, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 58/98 prevede 4

5 che l atto costituivo della società stabilisca il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti del collegio sindacale; - articolo 27.2, terzo comma (di nuova introduzione): analogamente a quanto sopra descritto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, per la nomina del Collegio Sindacale si propone di prevedere che Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso ; - articolo 27.2, decimo (già nono) comma: alla luce della proposta di cui sopra volta a aumentare il numero dei Sindaci supplenti da due a tre, si propone di prevedere che, in sede di nomina, due Sindaci supplenti (anziché uno solo) siano tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell ordine progressivo in cui sono ivi elencati; - articolo 27.2, undicesimo (già decimo) comma: si propone che, nelle ipotesi in cui si proceda alla nomina del Collegio Sindacale senza il rispetto del meccanismo del voto di lista, l Assemblea debba comunque deliberare in modo tale da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; - articolo 27.2, dodicesimo (già decimo) comma: con riguardo alle ipotesi in cui, nel corso del mandato, si renda necessaria la sostituzione di uno dei Sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, si propone di prevedere il subentro del primo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Inoltre, per l eventualità in cui il subentro, effettuato nei termini anzidetti, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, si propone di prevedere il subentro del secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista; - articolo 27.2, quattordicesimo comma (di nuova introduzione): per il caso in cui il subentro dei Sindaci supplenti non sia in grado di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, si propone di introdurre la seguente clausola di salvaguardia: Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti sopra descritto non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, l Assemblea deve essere convocata al più presto onde assicurare il rispetto di detta normativa ; - articolo 27.2, quindicesimo (già decimo) comma: si propone di precisare che, nel caso in cui l Assemblea sia chiamata a deliberare in ordine alla sostituzione di un Sindaco ai sensi dell art del codice civile, debba procedere in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; - nuovo articolo 33: in considerazione del fatto che la Legge n. 120/2011, come precedentemente descritto, stabilisce che le disposizioni sull equilibrio tra i generi trovino applicazione per tre mandati consecutivi, si propone di inserire in Statuto il seguente nuovo articolo 33: Le disposizioni degli artt. 16.3, 16.4, 16.5, 16.7 e 27.2, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione in occasione dei primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all entrata in vigore e all acquisto dell efficacia delle disposizioni dell art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio Le proposte di modifica dei predetti articoli nonché il testo del nuovo articolo 33 sono analiticamente descritti nelle tabelle con testo a fronte riportate nell ultima parte della presente Relazione. In aggiunta a quanto precede, si sottopongono all approvazione dell Assemblea straordinaria degli Azionisti anche le seguenti ulteriori modifiche degli articoli 16.3 e 27.2 dello Statuto sociale: - articolo 16.3, quinto comma: l attuale previsione statutaria dispone che I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il 5

6 tramite di società fiduciarie. Tale disposizione, tuttavia, introduce a livello statutario alcuni limiti che non sono previsti dalla normativa vigente, la quale con riguardo alla nomina del consiglio di amministrazione non contiene una tale previsione. L art. 147 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 si limita infatti a richiedere che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale riguardo, è intervenuta la Consob con la comunicazione del 26 febbraio 2009, n. DEM/ , recante raccomandazioni anche in materia di nomina dei componenti degli organi di amministrazione. In particolare, nel secondo paragrafo di tale comunicazione, la Consob raccomanda che, in occasione dell elezione dell organo di amministrazione, i soci che presentino una lista di minoranza depositino, insieme alla lista, una dichiarazione attestante l assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare si raccomanda di specificare in tale dichiarazione le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l assenza delle richiamate relazioni. In considerazione di quanto precede, si propone all Assemblea straordinaria di eliminare dallo Statuto sociale l attuale previsione contenuta nel quinto comma dell art. 16.3, lasciando dunque che la disciplina concernente gli eventuali collegamenti con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa sia regolata in sede di nomina dell organo di amministrazione dalla normativa vigente e da quanto raccomandato dalla Consob; - articolo 16.3, decimo (già nono) comma, lettera c) (di nuova introduzione): al fine di garantire che, ad esito del procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione, risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente, si propone di inserire all interno del decimo comma dell art dello Statuto sociale (attuale nono comma) una nuova lettera c) che contempli un meccanismo di scorrimento per il caso in cui il Consiglio di Amministrazione che risulterebbe eletto applicando la procedura di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 16.3 non contenga un numero di amministratori indipendenti conforme alla normativa vigente. La clausola di cui si propone l introduzione è la seguente: c) qualora, a seguito dell applicazione della procedura sopra descritta, non risulti nominato il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste presentate, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d ordine progressivo di ciascuno dei suddetti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati che risulterebbero eletti sono sostituiti, fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, a partire dall ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l ordine progressivo nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 16.4, nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, al fine di individuare il candidato da sostituire, si procede come segue: (i) viene sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero (ii), nel caso in cui il meccanismo di cui al precedente punto (i) non sia applicabile, viene sostituito il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero (iii), nel caso in cui neppure il meccanismo di cui al precedente punto (ii) sia applicabile, viene 6

7 sostituito il candidato che abbia ottenuto il minor numero di voti da parte dell assemblea in un apposita votazione. Una volta individuato il candidato da sostituire, alla sostituzione si procede secondo i criteri indicati nel primo e nel secondo paragrafo della presente lettera c) ; - articolo 27.2, secondo comma: si propone di allineare il testo della clausola statutaria con la nuova terminologia utilizzata dal Legislatore nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidata), ai sensi del quale il registro dei revisori contabili è ora denominato registro dei revisori legali. Le proposte di modifica dei predetti articoli sono analiticamente descritte nelle tabelle con testo a fronte riportate qui di seguito. * * * * * Si riporta di seguito (i) il testo delle modifiche statutarie proposte agli articoli 11.3, 11.4, 15.3, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 27.1, 27.2 dello statuto sociale, con evidenza delle modifiche rispetto al testo attualmente in vigore; e (ii) il testo del nuovo articolo 33 di cui si propone l introduzione ex novo. Assemblea Art. 11 TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 11.3 L assemblea deve essere convocata con avviso pubblicato nei termini e in conformità con la normativa vigente. L avviso di convocazione può prevedere anche una terza convocazione L assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono, di norma, a seguito di più convocazioni. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l opportunità e dandone espressa indicazione nell avviso di convocazione, che sia l assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di un unica convocazione L assemblea deve essere convocata con avviso pubblicato nei termini e in conformità con la normativa vigente L assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l opportunità e dandone espressa indicazione nell avviso di convocazione, che sia l assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Art. 15 TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 15.3 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione ovvero in unica convocazione, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, salvo quanto previsto per le elezioni alle cariche sociali, per le quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 16.3 e Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, salvo quanto previsto per le elezioni alle cariche sociali, per le quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 16.3 e

8 * * * * * Consiglio di Amministrazione Art. 16 TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 16.3 Gli amministratori vengono nominati dall assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni lista deve includere due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, la lista si considera come non presentata. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista Gli amministratori vengono nominati dall assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni lista deve includere due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell avviso di convocazione dell assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, la lista si considera come non presentata. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli aventi diritto vengono tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati Alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli aventi diritto vengono tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati 8

9 nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità inferiore; b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità inferiore; b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. c) qualora, a seguito dell applicazione della procedura sopra descritta, non risulti nominato il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste presentate, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d ordine progressivo di ciascuno dei suddetti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati che risulterebbero eletti sono sostituiti, fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, a partire dall ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l ordine progressivo nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 16.4, nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, al fine di individuare il candidato 9

10 10 da sostituire, si procede come segue: (i) viene sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero (ii), nel caso in cui il meccanismo di cui al precedente punto (i) non sia applicabile, viene sostituito il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero (iii), nel caso in cui neppure il meccanismo di cui al precedente punto (ii) sia applicabile, viene sostituito il candidato che abbia ottenuto il minor numero di voti da parte dell assemblea in un apposita votazione. Una volta individuato il candidato da sostituire, alla sostituzione si procede secondo i criteri indicati nel primo e nel secondo paragrafo della presente lettera c). c-bis) qualora l applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste presentate, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d ordine progressivo di ciascuno dei suddetti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati che risulterebbero eletti è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, dall appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d ordine progressivo più alto) nella medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati del genere meno rappresentato, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dal successivo art. 16.4, nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, al fine di individuare il candidato da sostituire, si procede come segue: (i) viene sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero (ii), nel caso in cui il meccanismo di cui al precedente punto (i) non sia applicabile, viene sostituito il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero (iii), nel caso in cui neppure il meccanismo di cui al precedente punto (ii) sia applicabile, viene sostituito il candidato che abbia ottenuto il minor numero di voti da parte dell assemblea in un apposita votazione. Una volta individuato il

11 candidato da sostituire, alla sostituzione si procede secondo i criteri indicati nel primo e nel secondo paragrafo della presente lettera c-bis) Nel caso in cui venga presentata un unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall assemblea, si provvede ai sensi dell art del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, e l assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio; b) qualora non residuino nella predetta lista (i) candidati non eletti in precedenza ovvero, se del caso, (ii) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l osservanza di quanto indicato al punto a) che precede. L assemblea delibera, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla legge Qualora, sempre ai sensi del precedente art il consiglio sia stato eletto senza che sia stata presentata alcuna lista, se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall assemblea, si provvede ai sensi dell art del Codice Civile, garantendo comunque, ove necessario, il rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla legge Nel caso in cui venga presentata un unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall assemblea, si provvede ai sensi dell art del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; l assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; b) qualora non residuino nella predetta lista (i) candidati non eletti in precedenza ovvero, se del caso, (ii) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l osservanza di quanto indicato al punto a) che precede e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. L assemblea delibera, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla normativa vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi Qualora, sempre ai sensi del precedente art il consiglio sia stato eletto senza che sia stata presentata alcuna lista, se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall assemblea, si provvede ai sensi dell art del Codice Civile, garantendo comunque, ove necessario, il rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, anche in materia di equilibrio 11

12 tra i generi. * * * * * Collegio Sindacale Art. 27 TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 27.1 L assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n Ai fini di quanto previsto dall art. 1, comma 2, lett. b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l economia aziendale e la finanza aziendale. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste recano i nominativi di uno o più candidati che non possono comunque essere in numero superiore ai componenti da eleggere. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni L assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti. I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n Ai fini di quanto previsto dall art. 1, comma 2, lett. b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l economia aziendale e la finanza aziendale. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste recano i nominativi di uno o più candidati che non possono comunque essere in numero superiore ai componenti da eleggere. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi 12

13 Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, posseggano la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento ovvero, in mancanza di quest ultimo, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nei termini indicati dalla normativa vigente, l apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate. Unitamente a ciascuna lista, e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall art. 16.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Nel caso in cui (i) venga presentata un unica lista o (ii) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero (iii) per la nomina di sindaci che abbia luogo due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, posseggano la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento ovvero, in mancanza di quest ultimo, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nei termini indicati dalla normativa vigente, l apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate. Unitamente a ciascuna lista, e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall art. 16.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Nel caso in cui (i) venga presentata un unica lista o (ii) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero (iii) per la nomina di sindaci che abbia luogo 13

14 al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell intero collegio sindacale, l assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente eletto con le modalità previste dall art. 16.3, lettera b). L Assemblea prevista dall art comma 1 del codice civile procede alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall assemblea dei soci nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall assemblea con le maggioranze di legge. al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell intero collegio sindacale, l assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti subentra il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla medesima lista. In caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente eletto con le modalità previste dall art. 16.3, lettera b). Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti sopra descritto non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, l Assemblea deve essere convocata al più presto onde assicurare il rispetto di detta normativa. In ogni caso, l Assemblea prevista dall art comma 1 del codice civile procede alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall assemblea dei soci nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall assemblea con le maggioranze di legge. * * * * * Clausola transitoria Nuovo Articolo 33 TESTO PROPOSTO 14

* * * Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

* * * Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. PIERREL S.p.A. Sede legale a Capua, S.S. Appia 7bis 46/48 Capitale sociale Euro 11.352.692,80, i.v Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964 RELAZIONE DEGLI

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