LEGGE 28/02/1985, N. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LEGGE 28/02/1985, N. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali."

Transcript

1 Trova testo Stampa LEGGE 28/02/1985, N. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali. Art. 1 - Legge quadro Fermo restando quanto previsto, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dalla presente legge. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano Art. 2 Sostituzione di norme. Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all?art. 32, L. 17 agosto n 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28 gennaio 1977, n 10. Art. 3 Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art. 4 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art. 5 - Opere di amministrazioni statali. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art. 6 - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di

2 Art. 7 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali. (Abrogato) Modificato dall?art. 7, comma terzo del D.L. 468/94 che aggiunge un comma dopo il quinto. Decaduto il D.L. 468/94, la disposizione è stata ripresa dai D.L. successivi fino al D.L. 154/96, che, al 31/05/96 non risulta ancora convertita in legge. Vedi ora l'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art. 8 - Determinazione delle variazioni essenziali. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art. 9 - interventi di ristrutturazione edilizia. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Opere eseguite senza autorizzazione. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Annullamento della concessione. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Accertamento di conformità. (Abrogato)

3 Vedi ora l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Varianti in corso d'opera. (Abrogato) Art Riscossione. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Lottizzazione. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Confisca dei terreni. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Sanzioni penali. (Abrogato)

4 "Il comma 13 dell'art. 4 del Decreto Legge 398/1993 come modificato dalla legge 662/1996 stabilisce che la mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo Vedi ora l'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art.21 - Sanzioni a carico dei notai. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Norme relative all'azione penale. (Abrogato) Vedi ora l'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici. Le regioni stabiliscono, con proprie leggi. quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali. Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo. Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV. Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalità suddetta. Art Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale. Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi. Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia de gli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali. Art Semplificazione delle procedure. Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che: a)

5 prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali; b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia; c) prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali. Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione. 4. (Abrogato) Comma così sostituito dal comma 20 dell'art. 4 del D.L. 398/1993 come modificato dalla legge 662/1996. Comma abrogato dal DLV 378/2001 Comma così sostituito e abrogato dal DPR 380/2001 Vedi ora l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Opere interne. (Abrogato) Abrogato dall?art. 4, ultimo comma del D.L. 398/93, convertito in legge 493/93, come sostituito ai sensi dell?art. 8, comma 4 del D.L. 88/95, poi decaduto. La disposizione è stata poi ripresa dai seguenti D.L. fino al D.L. 154/96, che, al 31/05/96 non risulta ancora convertita in legge. Articolo così abrogato dal DPR 380/2001 Art Demolizione di opere. (Abrogato) Per i commi 1, 2 e 5 vedi ora l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di Art Valore venale dell'immobile. L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge. Art Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1 ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti principi fonda mentali: a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico; c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento. La legge regionale stabilisce altresì: a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la

6 individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi; b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica; c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria; d) le procedure per l?approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale; e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari di immobili; f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale; g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili. Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f), e g) del precedente secondo comma. "4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio." Comma così sostituito dal DL 269/2003 Art Facoltà e obblighi dei comuni. In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'articolo 29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 29 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola. I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione. I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici, ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, alla data del 1 ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti, purché abbiano versato i contributi ex GESCAL per almeno cinque anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge. Art Sanatoria delle opere abusive. Vedi anche l?art. 39 della L. 724/94 L?art. 7, comma tredicesimo del D.L. 649/94 ha aggiunto un ulteriore comma. Decaduto il D.L. 468/94, la disposizione è stata ripresa dai D.L. successivi fino al D.L. 154/96, che, al 31/05/96 non risulta ancora convertita in legge. Alle aree di pertinenza dell?immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. Possono, su loro richiesta, conseguire la con cessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del l ottobre 1983 ed

7 eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell?art. 6 del DL 31 luglio 1982, n. 486, dell?art. 9 del DL 30 settembre 1982, n. 688, e del DL 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge. Per le opere ultimate anteriormente al 1 settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art 31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge. "32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo. Articolo così sostituito dal DL 269/ Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte. Così modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 146 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 298 del 1985, dall'art. 12, comma 2, del decreto legge n. 2 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 68 del 1988, dall'articolo 2, comma 43, della legge n. 662 del Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, e successive modificazioni, e dal "decreto del Presidente della Repubblica" 6 giugno 2001, n.380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35; b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III; c) in contrasto con le norme del "decreto ministeriale" 1 aprile 1968, n.1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n.190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. Aggiunto dall?art. 39 della L. 724/94 3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del "decreto del Presidente della Repubblica" 6 giugno 2001, n.380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la

8 soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo "abilitativo" edilizio in sanatoria. La lettera b) così modificata ai sensi dell?art. 4, comma 1-bis, del D.L. 146/85, convertito con modificazioni nella L. 298/ Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione "dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato. 6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'"articolo" 21 della legge 17 agosto 1942, n.1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal "decreto del Presidente della Repubblica" 6 giugno 2001, n.380". Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I. Art Opere non suscettibili di sanatoria. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste. Art Somma da corrispondere a titolo di oblazione. I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 37 a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata. Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1.2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o metri quadrati.

9 Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva. Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto uni laterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquisita nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la resistenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento della abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 21, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo comma. Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue: a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6000 metri quadrati; b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore, rispettivamente, a 500 metri quadrati o a l.500 metri quadrati; c) è ridotta del 50% qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto; d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agrituristica ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati; e) è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale. Art Procedimento per la sanatoria. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata. Il termine previsto è stato poi prorogato fino al 30 giugno 1987 ai sensi dell?art. 1, comma 1, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1 ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento. Alla domanda devono essere allegati: a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria; b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di

10 richiesta motivata da parte del sindaco; c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36; d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34; e) abrogato. La lettera b) è stata così modificata ai sensi dell?art. 8, comma 2, del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85 e dall?art. 4, comma 1, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88, che ha aggiunto l?ultimo periodo. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 12 gennaio 1988, n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della di certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizione per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabilite con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto. Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa. Modificato dall?art. 2 del D.L. 656/85, convertito nella legge 780/85 e ancora dall?art. 4, comma 3, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zona non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di completo adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento. Così sostituito dall?art. 4, comma 4, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Nei casi di costruzione di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente. Così sostituito dall?art. 4, comma 4, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art 2 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla L.24 dicembre 1985, n Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di idoneità sismica nelle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l?esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica. Così sostituito dall?art. 4, comma 4, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione

11 è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell?eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato. Così sostituito dall?art. 4, comma 4, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa. Così sostituito dall?art. 4, comma 4, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti. Così sostituito dall?art. 4, comma 4, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento, in ragione d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi sessanta giorni. Così sostituito dall?art. 8, comma 2, del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85. Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione. Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo. Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell?interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento. Modificato dall?art. 8, comma 2, del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85 e ancora dall?art. 4, comma 5, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente. Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione del la domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed

12 alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all?accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti. Modificato dall?art. 4, comma 6, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32. E' diventato il diciottesimo comma in seguito alle integrazioni apportate dall?art. 4, comma 4, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni. Così sostituito dall?art. 4, comma 7, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente. Aggiunto dall?art. 4, comma 8, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Art Rateizzazione. Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo. Così sostituito dall?art. 5 del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quel la dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo. Così sostituito dall?art. 5 del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno. Così sostituito dall?art. 8, comma 3, del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85. Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.

13 Art Contributo di concessione. Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, alla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto. Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10 la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge. Così sostituito dall?art. 8, comma 3-bis, del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85. Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite. Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma è esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge. Così sostituito dall?art. 8, comma 3-bis, del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85. Art Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria. La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. L?oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come modificato dal l'art. 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'art 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, e agli articoli 13, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971 n Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari. Modificato dall?art. 5 del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85 e integrato negli ultimi due periodi dall?art. 6 del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88. Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale in tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette. Integrato nell?ultimo periodo dall?art. 8, comma 5-ter, del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85. I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei

14 benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'articolo 35. La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 34. Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36. Art Effetti del diniego di sanatoria. L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali, di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso. Sostituito dall?art. 6 del D.L. 146/85, convertito nella legge 298/85. Art Mancata presentazione dell'istanza. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. Modificato dall?art. 8-bis, comma 1, del D.L. 146/85, convertito in legge 298/85, modificato ancora dall?art. 1, comma 2, del D.L. 656/85, convertito nella legge 780/85. Per finire l?art. 1, comma 2 del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88, ha abrogato l?ultimo comma che si è omesso. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere erogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata. Modificato dagli artt. 8 (comma 5-quater) e 8-bis (comma 2) del D.L. 146/85 convertito nella legge 298/85. Modificato ancora dall?art. 7, comma 1, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88, che ha aggiunto anche l?ultimo periodo. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente.

15 Modificato dall?art. 8-bis (comma 3) del D.L. 146/85 convertito nella legge 298/85. Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell?articolo 17 e del primo comma dell'art. 21. Modificato dall?art. 8 (comma 5-quinquies) del D.L. 146/85 convertito nella legge 298/85. Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. Aggiunto dall?art. 8-bis (comma 4) del D.L. 146/85 convertito nella legge 298/85. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Aggiunto dall?art. 8-bis (comma 4) del D.L. 146/85 convertito nella legge 298/85. Poi modificato dall?art. 7, comma 2, del D.L. 2/88, convertito nella legge 68/88 Art Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni. Ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967 per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 41 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13 della L. 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e del primo comma dell?art. 21 della presente legge. Modificato dall?art. 8 (comma 5-septies e 5-decies) del D.L. 146/85 convertito nella legge 298/85. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'articolo 35. La certificazione di cui al primo comma è rilasciata dalla competente autorità entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione. Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Aggiunto dall?art. 8 (comma 5-opties) del D.L. 146/85 convertito nella legge 298/85. Art Prevalenza sulle leggi speciali. Le disposizioni del presente capo prevalgono sulla diversa disciplina procedimentale stabilita dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal D.P.R. 20 settembre 1973, n Art Procedimenti in corso. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53. Procedimento per la sanatoria

Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53. Procedimento per la sanatoria Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. Capo IV - Opere

Dettagli

"#! $%!&!!' ,-!!(.+ ,+!!!++ $ +!+!!/0 '*(+$$!$# $$ 4"+! -!!!!! 6! 3! -

#! $%!&!!' ,-!!(.+ ,+!!!++ $ +!+!!/0 '*(+$$!$# $$ 4+! -!!!!! 6! 3! - "# $%&' ()%* )++++* '()#,-(.+ ( ( (++,+++ $ ++/0 '(&$#% "(++-"1+23+ 1"+113 '*(+$$$# $$ 4"+ - ( +++53"+11 * 6 3 - +' 6 3-6 +' 6 33-6 + " +++ 7 6 5++, + ++ + & - 896 96(:+53535333 + '(,%$# "#$% 4.+ ( + ++++

Dettagli

DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2

DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2 DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2 Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle

Dettagli

Art. 1120 Innovazioni

Art. 1120 Innovazioni Articoli codice civile Art. 1120 Innovazioni I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo

Dettagli

Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali

Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali art. 1. Legge quadro 1. Fermo restando quanto previsto, le regioni emanano

Dettagli

Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. Vigente al: 4-12-2012 CAPO I. NORME IN MATERIA DI CONTROLLO

Dettagli

Legge 47/85 del 28 febbraio 1985 (G.U. n. 53 del )

Legge 47/85 del 28 febbraio 1985 (G.U. n. 53 del ) Legge 47/85 del 28 febbraio 1985 (G.U. n. 53 del 2-3-1985) Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie testo Vigente al 26 maggio

Dettagli

Legge regionale 6 maggio 1985 n. 52 (B.U.R. 19/1985) Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle

Legge regionale 6 maggio 1985 n. 52 (B.U.R. 19/1985) Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle Legge regionale 6 maggio 1985 n. 52 (B.U.R. 19/1985) Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle opere abusive. (1) Art. 1 - Oggetto. Le disposizioni di

Dettagli

Legge 28 febbraio 1985 n 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

Legge 28 febbraio 1985 n 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia Legge 28 febbraio 1985 n 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia Capo I - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia Sanzioni amministrative e penali 1.

Dettagli

IL NUOVO CONDONO EDILIZIO: NORMATIVA STATALE E NORMATIVA REGIONALE A CONFRONTO

IL NUOVO CONDONO EDILIZIO: NORMATIVA STATALE E NORMATIVA REGIONALE A CONFRONTO IL NUOVO CONDONO EDILIZIO: NORMATIVA STATALE E NORMATIVA REGIONALE A CONFRONTO ENTRATA IN VIGORE DELL ART. 32 DEL D.L 269/03 CONVERTITO IN LEGGE 326/03: GAZZETTA UFFICIALE 25.11.2003 Recante: misure per

Dettagli

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI

Dettagli

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001, s.o. n. 239) (ripubblicazione sul S.o. n. 246 alla

Dettagli

PROVINCIA DI TERNI. Viale della Stazione 1, TERNI Cod. Fisc. / Part. I.V.A Legge 28 febbraio 1985, n. 47

PROVINCIA DI TERNI. Viale della Stazione 1, TERNI Cod. Fisc. / Part. I.V.A Legge 28 febbraio 1985, n. 47 PROVINCIA DI TERNI Viale della Stazione 1, 05100 TERNI Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00179350558 Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero

Dettagli

CONDONO EDILIZIO LEGGE N 724/1994 ART Definizione agevolata delle violazioni edilizie Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge

CONDONO EDILIZIO LEGGE N 724/1994 ART Definizione agevolata delle violazioni edilizie Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge CONDONO EDILIZIO LEGGE N 724/1994 ART.39 39. Definizione agevolata delle violazioni edilizie. - 1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (121), e successive modificazioni

Dettagli

Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria.

Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria. Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria. Legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 27 ottobre 2004 Approvata dal Consiglio

Dettagli

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica LEGGI NAZIONALI 1 LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (G.U. 30.12.1994, S.O. n. 304) omissis 39. Definizione agevolata delle violazioni edilizie 1. Le disposizioni

Dettagli

Legge 23 dicembre 1994 n 724 (GU 30 dicembre 1994 n. 304 SO) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Legge 23 dicembre 1994 n 724 (GU 30 dicembre 1994 n. 304 SO) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Legge 23 dicembre 1994 n 724 (GU 30 dicembre 1994 n. 304 SO) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 39. Definizione agevolata delle violazioni edilizie 1. Le disposizioni di cui ai capi IV

Dettagli

DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI

DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI TESTO UNICO PER L EDILIZIA DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI PARTE I Attività edilizia TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Attività edilizia Art. 1 (L) - Ambito di applicazione

Dettagli

Legge regionale Veneto 5 novembre 2004, n. 21 Disposizioni in materia di condono edilizio (B.U. 9 novembre 2004, n. 113) Art. 1 Finalità 1.

Legge regionale Veneto 5 novembre 2004, n. 21 Disposizioni in materia di condono edilizio (B.U. 9 novembre 2004, n. 113) Art. 1 Finalità 1. Legge regionale Veneto 5 novembre 2004, n. 21 Disposizioni in materia di condono edilizio (B.U. 9 novembre 2004, n. 113) Art. 1 Finalità 1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo

Dettagli

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2004, n. 53 Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA la seguente

Dettagli

di Argenta n. 54 del PROVINCIA DI FERRARA SETTORE Urbanistica Demanio Patrimonio

di Argenta n. 54 del PROVINCIA DI FERRARA SETTORE Urbanistica Demanio Patrimonio Comune Determinazione di Argenta n. 54 del 14-02-2013 PROVINCIA DI FERRARA SETTORE Urbanistica Demanio Patrimonio OGGETTO: Modifica agli allegati B e C del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente con

Dettagli

LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724 (stralcio)

LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724 (stralcio) LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724 (stralcio) (G.U. 30-12-1994, n.304; supplemento) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico) Art. 39

Dettagli

Legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge Ponte) (in

Legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge Ponte) (in Legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge Ponte) (in G.U. 31 agosto 1967, n. 218) Modifiche ed interventi alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (Vedi, ora, legge 28 gennaio 1977, n. 10) Legge 28

Dettagli

TESTO UNICO DELL EDILIZIA

TESTO UNICO DELL EDILIZIA TESTO UNICO DELL EDILIZIA Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo aggiornato con le modifiche introdotte da: D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164) D.L. 28/03/2014,

Dettagli

COMUNE DI TREGNAGO PROVINCIA DI VERONA. Piazza A.Massalongo n Tel. 045/ Fax 045/

COMUNE DI TREGNAGO PROVINCIA DI VERONA. Piazza A.Massalongo n Tel. 045/ Fax 045/ COMUNE DI TREGNAGO PROVINCIA DI VERONA Piazza A.Massalongo n. 1 37039 Tel. 045/7808127 7808035 Fax 045/6500040 REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA RISARCITORIA A SEGUITO DI OPERE OGGETTO

Dettagli

REGIONE: MARCHE LEGGE REGIONALE

REGIONE: MARCHE LEGGE REGIONALE Area: attività edilizia Sezione Condono edilizio REGIONE: MARCHE LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 23 (GU n. 000 SERIE SPECIALE N. 3 del 00/00/0000 - BU Marche n. 116 del 04/11/2004) Norme sulla sanatoria

Dettagli

Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali

Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali art. 1. Legge quadro Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali 1. Fermo restando quanto previsto, le regioni emanano

Dettagli

Legge del 30/12/1991 n.413

Legge del 30/12/1991 n.413 Legge del 30/12/1991 n.413 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni

Dettagli

Comune di OSTIGLIA (Prov. Di Mantova) REGOLAMENTO. corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R.

Comune di OSTIGLIA (Prov. Di Mantova) REGOLAMENTO. corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R. Comune di OSTIGLIA (Prov. Di Mantova) REGOLAMENTO "Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO. Settore Urbanistica R E G O L A M E N T O

COMUNE DI ROVIGO. Settore Urbanistica R E G O L A M E N T O COMUNE DI ROVIGO Settore Urbanistica R E G O L A M E N T O Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia

Dettagli

LEGGE 23 dicembre 1994, n Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (S.O. della G.U. n. 304, del 30 dicembre 1994)

LEGGE 23 dicembre 1994, n Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (S.O. della G.U. n. 304, del 30 dicembre 1994) LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (S.O. della G.U. n. 304, del 30 dicembre 1994) Art. 39. Definizione agevolata delle violazioni edilizie. 1. Le disposizioni

Dettagli

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO UFFICIO TECNICO

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO UFFICIO TECNICO COMUNE DI CASTELGUGLIELMO UFFICIO TECNICO R E G O L A M E N T O Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia

Dettagli

Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre Morbegno. dr.ssa Ileana Pisani, Studio Legale Spallino, Como

Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre Morbegno. dr.ssa Ileana Pisani, Studio Legale Spallino, Como Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre 2004 - Morbegno Quesito - n. 8 - Relatore Ambito Riferimento legislativo Il condono edilizio dopo la sentenza della corte costituzionale. Analisi comparata delle proposte

Dettagli

Adempimenti specifici dell ufficio Edilizia Privata e Urbanistica

Adempimenti specifici dell ufficio Edilizia Privata e Urbanistica UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE ; Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici : Geom. Alessandro Salmoiraghi Tel. 0321/996284 E-mail: tecnico@comune.vapriodagogna.no.it Adempimenti specifici

Dettagli

Comune di Saletto Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E OBLAZIONI PER ABUSI EDILIZI.

Comune di Saletto Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E OBLAZIONI PER ABUSI EDILIZI. Comune di Saletto Provincia di Padova --ooooo ooooo-- REGOLAMENTO COMUNALE CRITERI E MODALITA DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE PREVISTE

Dettagli

Regione Marche Legge regionale del 29 ottobre 2004, n. 23 Bollettino Ufficiale Regionale del 4 novembre 2004, n. 116

Regione Marche Legge regionale del 29 ottobre 2004, n. 23 Bollettino Ufficiale Regionale del 4 novembre 2004, n. 116 Regione Marche Legge regionale del 29 ottobre 2004, n. 23 Bollettino Ufficiale Regionale del 4 novembre 2004, n. 116 Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi. Preambolo / IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Dettagli

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 21/12/2015

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 21/12/2015 COMUNE DI BORGO PRIOLO PROVINCIA DI PAVIA C.A.P. 27040 TEL. (0383) 872214 872265 FAX. (0383) 871371 COD. FISC. 00468890181 ****** Ufficio Tecnico Comunale CRITERI E MODALITA DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dettagli

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SUI CRITERI E LE MODALITA DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI

Dettagli

Dichiarazione esenzione contributo di concessione

Dichiarazione esenzione contributo di concessione SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO Dichiarazione esenzione contributo di concessione COMUNE DI SAMONE Via Nuova Superiore, 11 Ufficio Tecnico Tel. 0461 762033 Fax 0461 762944 COMUNI DI STRIGNO, SAMONE E IVANO

Dettagli

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/09/2009 REGOLAMENTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/09/2009 REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/09/2009 REGOLAMENTO Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione

Dettagli

(conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge , n. 311)

(conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge , n. 311) SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI Regolamento per la definizione agevolata dell Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) (conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge 30.12.2004,

Dettagli

Rispetto al testo originario del decreto, in sede di conversione si segnalano le seguenti novità.

Rispetto al testo originario del decreto, in sede di conversione si segnalano le seguenti novità. ***** LE NOVITÀ IN MATERIA DI EDILIZIA (DECRETO DEL FARE) L art. 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 contiene una serie di disposizioni che intervengono sulla materia edilizia, inserendo, peraltro,

Dettagli

Studio Legale Spallino

Studio Legale Spallino LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11 MARZO 005, N. 1 PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO TITOLO IV - ATTIVITÀ EDILIZIE SPECIFICHE CAPO I - RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI in grassetto le modifiche

Dettagli

Legge 27 marzo 2001, n. 97

Legge 27 marzo 2001, n. 97 Legge 27 marzo 2001, n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1 Legge 27

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 67 del 29/11/2004 esecutiva il 13/12/2004 IL SEGRETARIO

Dettagli

INIZIO DEL PROCEDIMENTO. Istanza di parte. 30 gg. dalla richiesta di. svincolo. Istanza di parte. Istanza dell'ente interessato.

INIZIO DEL PROCEDIMENTO. Istanza di parte. 30 gg. dalla richiesta di. svincolo. Istanza di parte. Istanza dell'ente interessato. SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (ufficio a cui rivolgersi per informazioni) Responsabile: ROSSETTO arch. DANILO tel. 049/9697931 e.mail danilo.rossetto@comune.piazzola.pd.it

Dettagli

COMUNE DI FERRERA DI VARESE Provincia di Varese

COMUNE DI FERRERA DI VARESE Provincia di Varese COMUNE DI FERRERA DI VARESE Provincia di Varese REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (ex ICI) Approvato con deliberazione consiliare n.6 del 30 Maggio 2012 immediatamente esecutiva Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELINERAZIONE DEL C.C. N. 33 DELL' 11/08/2009

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELINERAZIONE DEL C.C. N. 33 DELL' 11/08/2009 REGOLAMENTO Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dalla Legge Regionale //2008,

Dettagli

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del entrato in vigore il

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del entrato in vigore il REGOLAMENTO per i criteri di utilizzazione delle somme relative a oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a: - «Chiese ed altri edifici per servizi religiosi»; - «Centri civici e sociali, attrezzature

Dettagli

Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione) Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione) 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA BOZZE DI STAMPA 29 ottobre 2012 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall

Dettagli

COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria

COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 1 Art. 2 - Definizioni... 2 Art. 3 - Applicazione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 02-07-1987 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 20 del 20 luglio

Dettagli

D.M. 28 Settembre 1998, n. 499

D.M. 28 Settembre 1998, n. 499 D.M. 28 Settembre 1998, n. 499 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 12 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici

Dettagli

CITTA DI FERMO REGOLAMENTO

CITTA DI FERMO REGOLAMENTO CITTA DI FERMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29.06.2012 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 84

Dettagli

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; /* */ /* */ /* */ Creato: 14 Settembre 2011 Modificato: 22 Settembre 2011 Decreto Oggetto Modalita' applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento

Dettagli

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2011, n. 67.

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2011, n. 67. D. Lgs. 14-3-2011 n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2011, n. 67. Art. 7 Federalismo fiscale municipale 1. In attuazione della

Dettagli

Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi

Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi 1 di 6 16/05/17, 12:08 Art. 4 Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi 1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano

Dettagli

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1). Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288 (2), nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE SICILIA Legge 1992001 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5-02-1992 REGIONE SICILIA Nuove norme per l' assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all' art. 2 della

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1984, n. 13

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1984, n. 13 LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1984, n. 13 Norme in materia di edilizia universitaria (b.u. 21 dicembre 1984, n. 60, straord.) Art. 1 Oggetto 1. La realizzazione delle opere di edilizia universitaria dell'università

Dettagli

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54: Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54: Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto D.M. 27 gennaio 2005, n. 54: Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di

Dettagli

CF Telefono P. I.V.A Fax

CF Telefono P. I.V.A Fax COMUNE DI ROSCIGNO UFFICIO TECNICO CF 82002290656 Telefono 0828-963043 P. I.V.A. 00785110651 Fax 0828-963188 e-mail ufficioprotocolloroscigno@asmepec.it UFFICIO TECNICO REG. SERVIZIO REG. GENERALE n.72

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE COMUNE DI CAMBIANO (Provincia di Torino) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18.06.2012 INDICE Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 Abitazione

Dettagli

Estratto della LEGGE REGIONALE n. 65/2010 Legge finanziaria per l'anno 2011 testo coordinato, come modifcato dalla L.R. 29 giugno 2011 n.

Estratto della LEGGE REGIONALE n. 65/2010 Legge finanziaria per l'anno 2011 testo coordinato, come modifcato dalla L.R. 29 giugno 2011 n. Estratto della LEGGE REGIONALE n. 65/2010 Legge finanziaria per l'anno 2011 testo coordinato, come modifcato dalla L.R. 29 giugno 2011 n. 25 Art. 118 bis - Finalità e oggetto (54) 1. Le disposizioni del

Dettagli

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. (Pubblicata nel B.U.R. 28 settembre 1992, n. 84) Art. 1 - Finalità 1.

Dettagli

Preambolo. Visto l articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;

Preambolo. Visto l articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione; Proposta di legge: Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio).

Dettagli

Illeciti, sanzioni edilizie, sanatoria

Illeciti, sanzioni edilizie, sanatoria Illeciti, sanzioni edilizie, sanatoria Parte prima Gli illeciti e le sanzioni I soggetti responsabili degli abusi Art. 29, dpr 380/2001 (TUE): titolare del permesso di costruire, committente, costruttore:

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali

Regione Lazio. Leggi Regionali 12/08/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 Pag. 10 di 300 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 8 Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione

Dettagli

COMUNE DI INCISA IN VAL D ARNO (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO

COMUNE DI INCISA IN VAL D ARNO (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO COMUNE DI INCISA IN VAL D ARNO (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO per l utilizzazione e l assegnazione delle somme relative a oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a Chiese ed altri edifici per

Dettagli

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. REGOLAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Approvato con delibera 96 del 28/1/1998, e successivamente modificato con delibere n. 79 del 20/12/2001,n. 6 del 20/02/2003 e 14 del 24/2/2005; Pagina

Dettagli

COMUNE DI CROPALATI (Provincia di Cosenza)

COMUNE DI CROPALATI (Provincia di Cosenza) COMUNE DI CROPALATI (Provincia di Cosenza) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 1 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

TESTO DI RAFFRONTO TRA L.P. 1/2008 E L.P. 22/1991

TESTO DI RAFFRONTO TRA L.P. 1/2008 E L.P. 22/1991 TESTO DI RAFFRONTO TRA L.P. 1/2008 E L.P. 22/1991 CRONOLOGIA DELLE 17 marzo 2008 prima versione pubblicata sul sito internet 27 marzo e' stata tolta l'evidenziazione con sfondo grigio dell'articolo 116,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE SICILIA Legge 1994043 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 3-11-1994 REGIONE SICILIA Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti

Dettagli

Legge sul procedimento amministrativo

Legge sul procedimento amministrativo Legge sul procedimento amministrativo LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto

Dettagli

Nuovo Piano Casa Regionale

Nuovo Piano Casa Regionale Nuovo Piano Casa Regionale Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12 Settembre 2011 AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 2) La Legge si applica agli edifici: Legittimamente

Dettagli

Il sottoscritto Geometra Antonino Cruciata debitamente iscritto all albo dei geometri della provincia di Trapani al n. 1184

Il sottoscritto Geometra Antonino Cruciata debitamente iscritto all albo dei geometri della provincia di Trapani al n. 1184 STUDIO TECNICO GEOMETRA ANTONINO CRUCIATA VIA S. CORLEO 49 51 91011 - ALCAMO - TRAPANI P.IVA 021097300818 C.F. CRCNNN60T20A176X TEL TEL.CELL. 3339160561 e-mail : acruciata@alice.it Web : http//www.webtecnico.altervista.org

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI Comune di Novedrate Provincia di Como REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 36 del 28/11/2016 I N D I C E Art. 1

Dettagli

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo

Dettagli

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 luglio 2012 Individuazione delle modalita di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita. (12 08730) (GU n. 185 del

Dettagli

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2). L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206. (2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE DI CAMINO (Provincia di ALESSANDRIA) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 INDICE Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4

Dettagli

L.R. 1/2005, art. 4, c. 96 B.U.R. 3/8/2005, n. 31. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.

L.R. 1/2005, art. 4, c. 96 B.U.R. 3/8/2005, n. 31. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. L.R. 1/2005, art. 4, c. 96 B.U.R. 3/8/2005, n. 31 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l erogazione dei contributi

Dettagli

Imu, come calcolarla?

Imu, come calcolarla? Imu, come calcolarla? L'ammontare dell'imu, l'imposta municipale unica, si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, una delle aliquote previste tenendo conto

Dettagli

Certificato di idoneità statica

Certificato di idoneità statica Certificato di idoneità statica 20/09/1985 DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORIPUBBLICI Modificazione al decreto ministeriale 15 maggio 1985 recante disposizioni per gli accertamenti da eseguirsi ai fini della

Dettagli

Città di Cinisello Balsamo

Città di Cinisello Balsamo Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

TITOLO I. Norme di attuazione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali

TITOLO I. Norme di attuazione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali L. 14 febbraio 1987, n. 60 (1). Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni,

Dettagli

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 "Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente"

Dettagli

Il nuovo condono edilizio

Il nuovo condono edilizio Il nuovo condono edilizio Legge provinciale 8 marzo 2004, n. 3 Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio) entrata in vigore il 10 marzo 2004 Piergiorgio Mattei Direttore

Dettagli

COMUNE di SCANDICCI Provincia di Firenze SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA Sportello Unico per l Edilizia

COMUNE di SCANDICCI Provincia di Firenze SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA Sportello Unico per l Edilizia aggiornamento 05.05.2015 COMUNE di SCANDICCI Provincia di Firenze SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA Sportello Unico per l Edilizia (spazio riservato all ufficio Protocollo) (spazio riservato al S.U.E.) COMUNICAZIONE

Dettagli

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. D.Lgs. 18-2-2000 n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57, S.O. D.Lgs.

Dettagli

TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015;

TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015; VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita

Dettagli

Provincia Regionale di Agrigento

Provincia Regionale di Agrigento Provincia Regionale di Agrigento REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) Approvato con Delibera

Dettagli

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Comune di Avigliana. Provincia di Torino Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

PROCEDURA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA

PROCEDURA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA informazioni e presentare e Quali moduli bisogna utilizzare? Chi emana il Entro quanto tempo deve essere emanato il Cosa posso fare se il Comune non mi risponde nei termini? PROCEDURA DI ESPROPRIO PER

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 29/05/2008 Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 25/11/2008 INDICE:

Dettagli

Al Responsabile del Settore III GESTIONE TERRITORIO del Comune di Scanzorosciate (BG)

Al Responsabile del Settore III GESTIONE TERRITORIO del Comune di Scanzorosciate (BG) PROTOCOLLO GENERALE 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 14,62 PRATICA EDILIZIA N. (riservato all'ufficio) Al Responsabile del Settore III GESTIONE TERRITORIO del Comune di 24020 Scanzorosciate (BG) RICHIESTA DEL

Dettagli

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'INTERNO Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in

Dettagli

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge Ministero dell'interno D.M. 16 marzo 2012 - Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'art. 15, co. 7 e 8, del dl 29.12.11, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla l. 24.2.12, n. 14, adeguamento

Dettagli