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1 news.admin.ch La Svizzera firma la dichiarazione per introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Corea del Sud e avvia la relativa procedura di consultazione Berna, La Svizzera ha firmato una dichiarazione congiunta per l introduzione del reciproco scambio automatico di informazioni a fini fiscali con la Corea del Sud. L obiettivo dei due Paesi è di raccogliere dati secondo lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e scambiarli dal 2018, dopo la creazione delle necessarie basi giuridiche in entrambi i Paesi. La Corea del Sud è l ultimo Paese di una prima serie di stati con i quali è stata firmata una dichiarazione sulla base dell Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA), a sua volta basato sullo standard globale elaborato dall OCSE. Sinora un centinaio di Stati si sono impegnati a riprendere lo standard e a procedere al primo scambio di informazioni su questa base nel 2017 o nel Finora, sulla base del MCAA sono già state stipulate dichiarazioni con l Australia, le Dipendenze della Corona Britannica Jersey, Guernsey e Isola di Man, l Islanda, la Norvegia, il Giappone e il Canada. Questi Paesi corrispondono al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera attuerà lo scambio automatico di informazioni con l UE sulla base dell Accordo firmato il 27 maggio In generale, l introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea del Sud, previsto per il 2017 con il primo scambio nel 2018, contribuirà a rafforzare la posizione della Svizzera a livello internazionale. Introducendo lo scambio automatico di informazioni con la Corea del Sud la Svizzera può inoltre intensificare la cooperazione fiscale con uno dei più importanti membri del G20. Dopo la firma con la Corea del Sud, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ad avviare una procedura di consultazione concernente l introduzione dello scambio automatico di informazioni. Il relativo decreto federale verrà in seguito sottoposto per approvazione alle Camere federali. Indirizzo cui rivolgere domande: Anne Césard, Comunicazione, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI tel , anne.cesard@sif.admin.ch Pubblicato da Il Consiglio federale Internet: Dipartimento federale delle finanze Internet: Cancelleria federale

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3 Dipartimento federale delle finanze DFF 19 febbraio 2016 Rapporto esplicativo concernente l introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea

4 Indice 1 Situazione iniziale Basi legali per l attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni Andamento e risultato dei negoziati Valutazione Relazioni economiche e politiche Attuazione delle necessarie basi legali Regolarizzazione del passato Confidenzialità e sicurezza dei dati In generale Valutazione della confidenzialità da parte del Forum globale Valutazione della confidenzialità nel quadro della normativa FATCA Valutazione della confidenzialità della Corea Accesso al mercato Condizioni concorrenziali eque («level playing field») Commento ai singoli articoli del decreto federale Ripercussioni finanziarie Programma di legislatura Aspetti giuridici Costituzionalità Conformità con gli obblighi internazionali della Svizzera Forma dell atto /14

5 Compendio Il presente avamprogetto intende presentare all Assemblea federale il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea (di seguito Corea). L 8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione concernenti l introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l Unione europea (UE), gli Stati Uniti e con altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche. In vista dell introduzione standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) (standard globale), il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA). Questo accordo è basato sull articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull assistenza amministrativa) e permette di garantire un applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull assistenza amministrativa, il MCAA e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono state approvate dall Assemblea federale il 18 dicembre Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è necessaria un attivazione bilaterale. Quest ultima implica l iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 2.2 MCAA). Il presente avamprogetto di decreto federale autorizza il Consiglio federale a comunicare che la Corea deve figurare nell elenco tenuto dal Segretariato dell Organo di coordinamento del MCAA ai sensi della sezione 7 paragrafo 2.2 MCAA. Il decreto è sottoposto per approvazione all Assemblea federale e fa seguito alla dichiarazione congiunta concernente l introduzione dello scambio automatico di informazioni firmata il 18 febbraio 2016 da Svizzera e Corea. La Corea corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. In considerazione delle buone relazioni economiche e politiche con la Svizzera, delle sufficienti possibilità di regolamentazione, del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati adeguato e della disponibilità a condurre discussioni concernenti l accesso al mercato, la Corea adempie i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell 8 ottobre In generale, l introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea, previsto per il 2017 con il primo scambio nel 2018, contribuirà a consolidare la posizione della Svizzera a livello internazionale. L introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea permetterà inoltre alla Svizzera di intensificare la cooperazione fiscale con un altro importante membro del G20. 3/14

6 1 Situazione iniziale Questi ultimi anni sono stati marcati da una forte crescita della lotta contro la frode e l evasione fiscale che ha condotto, nel 2014, allo sviluppo dello standard per lo scambio automatico di informazioni dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (standard globale). Questo standard globale è stato approvato dal Consiglio dell OCSE il 15 luglio 2014 e avallato dai capi di Stato e di Governo del G20 nel mese di novembre del Lo standard globale disciplina lo scambio a intervalli regolari tra due Stati concernente le informazioni relative a conti che contribuenti (persone fisiche o giuridiche) di un determinato Stato detengono presso un istituto finanziario nell altro Stato. Esso regola in particolare le modalità dello scambio: le informazioni da scambiare devono essere raccolte dalle istituzioni finanziarie dello Stato e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le comunicano alle autorità fiscali dello Stato con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Esso regola in particolare le modalità dello scambio: le informazioni da scambiare devono essere raccolte dalle istituzioni finanziarie del Paese e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le comunicano alle autorità fiscali del Paese con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard globale specifica anche le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di informazioni relative al saldo dei conti e concernenti tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, utili delle vendite e altri redditi) nonché l identità dei beneficiari effettivi di questi valori patrimoniali. Lo standard globale definisce altresì l espressione «istituzione finanziaria tenuta alla dichiarazione» e contiene le disposizioni relative all identificazione dei clienti, alla protezione dei dati e all impiego delle informazioni scambiate (principio di specialità). 97 Stati hanno comunicato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali («Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes», Forum globale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard globale. Fatto salvo l adempimento delle procedure di approvazione applicabili, 56 si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2016 e a procedere a un primo scambio nel 2017, mentre 41 altri, tra cui la Svizzera, hanno annunciato la raccolta dei dati per il 2017 e un primo scambio per il L 8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione concernenti l introduzione dello scambio automatico di informazioni. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l UE, gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I) e altri Stati. Per quanto concerne questi ultimi, in una prima fase verranno presi in considerazione Paesi con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche e che ove opportuno mettono a disposizione dei propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. I mandati prevedono anche che le negoziazioni debbano mirare al mantenimento dell accesso al mercato al suo livello attuale nonché eventuali miglioramenti dell accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Nel quadro delle discussioni sull introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera negozia dunque il mantenimento dell accesso al mercato e le misure che permetterebbero di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari. Sulla base di questi mandati, il 18 novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l Australia 1, facendo seguito alla dichiarazione congiunta firmata da Svizzera e Australia il 3 marzo Il 25 novembre 2015 esso ha parimenti licenziato il messaggio concernente lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l UE 2. Esso fa seguito alla firma, il 27 maggio 2015, del relativo accordo bilaterale, ovvero il Protocollo di modifica dell Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 3. Nel mese di gen- 1 FF FF FF /14

7 naio e di febbraio del corrente anno la Svizzera ha inoltre firmato le dichiarazioni congiunte per l introduzione dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, l Isola di Man, l Islanda, la Norvegia, il Giappone e il Canada. In seguito è stata avviata la procedura di consultazione concernente i relativi decreti federali. 2 Basi legali per l attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni In vista dell introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA). Questo accordo è basato sull articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull assistenza amministrativa) e permette di garantire un applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull assistenza amministrativa 4, il MCAA 5 e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) 6 sono state approvate dall Assemblea federale il 18 dicembre Il MCAA e la Convenzione sull assistenza amministrativa costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Nel quadro del MCAA è necessaria un attivazione bilaterale per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner. Quest ultima implica l iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 2.2 MCAA). Il presente avamprogetto di decreto concerne l attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con la Corea, ovvero l autorizzazione concessa dall Assemblea federale al Consiglio federale di comunicare al Segretariato dell Organo di coordinamento del MCAA che la Corea deve figurare nell elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 del MCAA. 3 Andamento e risultato dei negoziati Le discussioni sull introduzione dello scambio automatico di informazioni si sono svolte sottoforma di conferenze telefoniche e riunioni a margine degli incontri OCSE tra i rappresentanti del Ministero della Strategia e delle Finanze coreano e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La delegazione svizzera ha condotto i negoziati sulla base dei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l 8 ottobre La Svizzera e la Corea hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni con una dichiarazione congiunta che è stata firmata il 18 febbraio 2016 (cfr. allegato). La dichiarazione congiunta, non vincolante dal punto di vista giuridico, riflette l intesa tra la Svizzera e la Corea su aspetti specifici delle loro relazioni bilaterali, quali la constatazione di sufficienti possibilità di regolarizzazione, di norme soddisfacenti in ambito di confidenzialità. La dichiarazione congiunta attesta inoltre la volontà di intensificare la collaborazione per quanto concerne l accesso al mercato. 4 FF FF FF /14

8 4 Valutazione 4.1 Relazioni economiche e politiche Svizzera e Corea intrattengono relazioni buone e sempre più strette. La Corea riconosciuta come uno Stato di diritto integro ed è membro del G20. La Corea è anche membro di organizzazioni internazionali centrali come l Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e le sue istituzioni, come il Fondo monetario internazionale (FMI) o l Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Banca mondiale. Per la Svizzera la Corea è un importante partner commerciale. Dal 2006 è in vigore un Accordo di libero scambio 7 tra la Corea e gli Stati dell Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui fa parte anche la Svizzera. Nel 2014 il volume commerciale bilaterale ammontava a 3,6 miliardi di franchi circa. Dal 25 luglio 2012 è parimenti in vigore un Protocollo che modifica la Convenzione del 1981 tra la Svizzera e la Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI Svizzera - Corea) 8. Il Protocollo contiene una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard OCSE. La Corea è inoltre un membro attivo del Forum globale e fa parte del gruppo peer review che effettua una valutazione tra pari. Tenuto conto di queste considerazioni la Corea corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. L introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con la Corea. Dopo l Australia, il Giappone e il Canada la Svizzera può inoltre attuare lo standard globale con un altro importante Paese del G20 e dunque accentuare ancor di più la sua intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale. 4.2 Attuazione delle necessarie basi legali Per introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: - la Convenzione sull assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati; - entrambi gli Stati hanno firmato il MCAA; - entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo standard globale; - entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell Organo di coordinamento del MCAA la loro intenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l altro Stato. La Corea è firmataria della Convenzione sull assistenza amministrativa e del MCAA. La Convenzione sull assistenza amministrativa e il Protocollo di modifica sono state firmate dalla Corea il 27 maggio La (riveduta) Convenzione sull assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1 luglio Il MCAA è stato firmato il 29 ottobre In veste di precursore («early adopter») la Corea si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016 e ad effettuare il primo scambio nel Ciò significa che disporrà di una legislazione di applicazione per quella data. La Corea dispone dunque delle necessarie basi legali per l introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull assistenza amministrativa e del MCAA. La legge di applicazione è entrata in vigore. Per la Svizzera la Convenzione sull assistenza amministrativa dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio Conformemente alle disposizioni di applicazione della Convenzione sull assistenza amministrativa, bisognerà concludere con la Corea un accordo complementare ai sensi dell articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull assistenza amministrativa che è di competenza del Consiglio federale secondo l articolo 4 del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sull assistenza amministrativa. In questo modo l applicazione della Convenzione sull assistenza amministrativa e dunque l attuazione dello scambio automatico di informazioni può essere convenuto dal 1 7 RS RS /14

9 gennaio Tali accordi complementari devono essere di principio conclusi con tutti gli Stati partner con cui è prevista l attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2017 sulla base dell articolo 6 della Convenzione sull assistenza amministrativa. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e il MCAA il 19 novembre L Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull assistenza amministrativa, il MCAA e la LSAI il 18 dicembre Così, in assenza di referendum, la Svizzera disporrà delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati. 4.3 Regolarizzazione del passato Secondo il mandato adottato dal Consiglio federale l 8 ottobre 2014, lo scambio automatico di informazioni può essere introdotto soltanto se esistono meccanismi appropriati che, se necessario, permettano ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale e garantiscano in questo modo una transizione ordinata verso il nuovo sistema di scambio di informazioni. La Corea offre un programma di collaborazione volontaria relativa a redditi e valori patrimoniali esteri non dichiarati («Offshore Voluntary Disclosure Program»). Con questo programma i contribuenti coreani possono regolarizzare i loro redditi e valori patrimoniali esteri. Il programma è iniziato il 1 ottobre 2015 e finirà il 31 marzo I contribuenti possono dichiarare entro questo termine i pertinenti redditi e valori patrimoniali e pagare le imposte ai quali sono assoggettati. Con la partecipazione a questo programma è possibile evitare le multe previste dalla legislazione fiscale e dalla legge sulle operazioni di cambio. Con questa partecipazione non è però applicabile alle cosiddette pene fiscali supplementari per il non pagamento o il pagamento parziale di imposte («additional tax penalties for non-payment or underpayment of tax»). Queste pene sono delle multe. La base di calcolo è costituita dall importo di imposta dovuto. A questo importo viene addebitata un aliquota dello 0,3 per mille al giorno. I contribuenti possono inoltre beneficiare di un perseguimento penale più lieve, o che addirittura vi si rinunci, relativo alla sottrazione d imposta commessa e alla non comunicazione delle operazioni di cambio. Le possibilità di regolarizzazione in Corea possono essere considerate nel loro insieme adeguate. Dall inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regolarizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del 5 giugno 2015 relativo al MCAA e alla LSAI Confidenzialità e sicurezza dei dati In generale In generale la cooperazione fiscale è strettamente inquadrata da accordi internazionali che pongono elevate esigenze in materia di confidenzialità e di impiego di dati fiscali (art. 22 della Convenzione sull assistenza amministrativa; sez. 5 MCAA; art. 26 del Modello di convenzione dell OCSE). Nel quadro dei negoziati è pertanto importante verificare l esistenza di una legislazione in materia di protezione dei dati e che il trattamento e l utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali avverranno nel quadro limitato degli accordi internazionali di cui sopra. La protezione materiale dei dati è dunque principalmente garantita tramite le norme del diritto fiscale. Con la Corea non è stata inoltre in passato segnalata alcuna difficoltà in termini di protezione dei dati per quanto concerne la cooperazione fiscale in materia di scambio di informazioni su domanda, nel frattempo oggetto di un esperienza pluriennale. L Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha inoltre considerato conforme alla legge sulla protezione dei dati lo scambio di informazioni sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e della legge sull assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ritiene che gli aspetti 9 FF , pag /14

10 concernenti la protezione dei dati relativi allo scambio automatico di informazioni non sono fondamentalmente diversi da quelli relativi allo scambio di informazioni su domanda. Tuttavia, se sembrano insufficienti, il DFF procede a un esame approfondito delle condizioni quadro concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati di uno Stato partner Valutazione della confidenzialità da parte del Forum globale La confidenzialità e il principio di specialità sono stati giudicati essenziali al momento dell elaborazione dello standard globale. A tal fine il Forum globale ha allestito un processo che mira a valutare le misure di confidenzialità in vigore nei 97 Stati e territori che hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni. Lo scopo di questo meccanismo è di sostituire i diversi esami bilaterali tra Stati partner con un esame multilaterale sotto forma di una valutazione tra pari. Gli Stati impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni dispongono dunque di uno strumento non vincolante che permette loro di determinare l adeguatezza delle misure in materia di confidenzialità di un potenziale Stato partner. Le valutazioni sono effettuate da un gruppo di 12 esperti messi a disposizione dagli Stati membri. Un esperto svizzero fa parte di questo gruppo che dispone di grande perizia tecnica per quanto concerne l attuazione e la supervisione di misure relative alla confidenzialità e alla sicurezze dei dati fiscali, in particolare in campo informatico. Ai fini della valutazione gli Stati devono compilare un questionario concernente la confidenzialità e il principio di specialità. Si tratta di un questionario tipo, allegato allo standard globale, elaborato sulla base del questionario impiegato dagli Stati Uniti nel quadro della normativa FATCA. Il questionario è articolato in tre capitoli: (i) il quadro giuridico, (ii) le prassi e le procedure che mirano a garantire la sicurezza dei dati e (iii) il controllo del rispetto e le sanzioni in caso di violazione della confidenzialità. Su questa base il gruppo di esperti redige un rapporto per ogni Stato, messo poi in consultazione presso gli altri Stati membri del Forum globale. Il 29 e il 30 ottobre 2015 i membri del Forum globale hanno ricevuto un primo lotto di una ventina di rapporti effettuati dal gruppo di esperti, che non ha espresso alcuna raccomandazione di miglioramento. Il 3 e il 4 dicembre 2015, un secondo lotto di una ventina di rapporti sono stati presentati ai membri del Forum globale. Questi rapporti sono confidenziali e servono da base di valutazione in vista dell introduzione dello scambio automatico di informazioni Valutazione della confidenzialità nel quadro della normativa FATCA Allo scopo di attuare i modelli di accordi tra governi («intergovernmental agreement», IGA) che prevedono lo scambio reciproco di dati fiscali, l autorità fiscale statunitense («Internal Revenue Service», IRS) effettua valutazioni della confidenzialità sulla base del questionario FATCA e di visite in loco negli Stati interessati 10. Questa valutazione costituisce un indicatore importante del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati di uno Stato Valutazione della confidenzialità della Corea Valutazione del Forum globale, dell IRS nel quadro della normativa FATCA e del DFF La verifica della confidenzialità della Corea da parte del Forum globale è già avvenuta poiché la Corea fa parte degli Stati che hanno cominciato a raccogliere informazioni già nel 2016 per effettuare il primo scambio di dati nel La valutazione della Corea è uno dei rapporti di cui si è preso atto nel mese di dicembre del Nel quadro della valutazione della confidenzialità del Forum globale, il rapporti concernente la Corea non è stata oggetto di raccomandazioni da parte del gruppo di esperti. Anche il DFF ha ricevuto ed esaminato il relativo questionario. La confidenzialità della Corea è stata verificata e valutata in modo positivo anche dall IRS. La Corea non figura ancora nell elenco dell IRS poiché questo elenco degli Stati il cui livello di confidenzialità è 10 Vedi l elenco pubblicato dall IRS degli Stati valutati adeguati per il reciproco scambio automatico di informazioni fiscali: 8/14

11 giudicato adeguato per il reciproco scambio automatico di dati fiscali è aggiornato soltanto periodicamente. La Corea dovrebbe tuttavia figurare prossimamente nell elenco. Valutazione del Forum globale concernente la confidenzialità nel quadro dello scambio di informazioni su domanda La prassi in materia di scambio di informazioni su domanda, in particolare per quanto concerne la confidenzialità, è pure oggetto di una valutazione specifica da parte del Forum globale. 11 Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Corea offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutti gli accordi della Corea sullo scambio di informazioni ai fini fiscali contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell OCSE. La Corea creato inoltre di una legge concernente la protezione dei dati personali (Personal Information Protection Act). Questa legge mira a rafforzare i diritti e gli interessi dei cittadini nel caso in cui i loro dati personali vengano elaborati. La loro sfera privata viene inoltre protetta dalla raccolta non autorizzata e dall abuso di dati personali nonché da fughe di informazioni. Conclusione Dalle esperienze fatte sinora con la Corea, la valutazione del Forum globale concernente lo scambio di informazioni su domanda della Corea e la valutazione del DFF (sulla base di informazioni e della stima dell ambasciata svizzera in Corea) permettono di rilevare che questo Paese dispone di un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scambio automatico di informazioni. 4.5 Accesso al mercato Nel suo mandato di negoziazione dell 8 ottobre 2014, il Consiglio federale ha stabilito che in occasione dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni bisognerà introdurre anche la questione dell accesso al mercato per i servizi finanziari. Il mercato coreano non fa tuttavia parte dei mercati target dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per l attività transfrontaliera. Con l Accordo di libero scambio in vigore dal 1 settembre 2006 la Corea e la Svizzera dispongono già attualmente di un trattato internazionale nel settore della fornitura transfrontaliera di servizi, servizi finanziari compresi. Nella dichiarazione congiunta per introdurre lo scambio automatico di informazioni è stata inoltre aggiunta una disposizione con cui la Corea segnala la propria disponibilità a intensificare con la Svizzera l attuale cooperazione nel settore dei servizi finanziari. 4.6 Condizioni concorrenziali eque («level playing field») La Svizzera ha adottato lo standard globale, al quale essa stessa ha fornito un contributo attivo nell elaborazione. Lo standard globale permette pari condizioni («level playing field») per quanto concerne la concorrenza tra le piazze finanziarie, poiché queste regole valgono per tutti. A tal proposito occorre sottolineare che la Corea si è impegnata presso il Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2016 con il primo scambio nel 2017, ovvero un anno prima della Svizzera. Poiché la Corea è membro del G20, si si prospetta che questo Paese effettui un rapido ampliamento della sua rete anche con altri Stati e piazze finanziarie. Occorre inoltre osservare che il Forum globale, garante della buona esecuzione dello standard a livello internazionale, sta attualmente elaborando un processo di sorveglianza per l attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni negli Paesi impegnati. Ne risulterà una valutazione tra pari di tutti gli Stati interessati che, tenendo conto dell allestimento di una rete di Stati soddisfacente, mirerà a garantire pari condizioni tra i partner impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Il G20 verrà informato tramite dei rapporti periodici > Korea, Republic of 9/14

12 I lavori del Forum globale indicano che gli Stati avanzano nell attuazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni e che la maggioranza dei precursori («early adopters») sarà pronta per l applicazione da quest anno. Gli Stati del secondo gruppo (2017/2018), tra cui la Svizzera, progrediscono nella loro preparazione, in particolare Hong Kong e Singapore. È infine importante sottolineare che nella maggior parte degli Stati la scelta dei Paesi con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni è di competenza del Governo e non necessita di approvazione parlamentare. Per questa ragione questi Paesi sono in grado di allestire rapidamente un importante rete di Stati partner con cui verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera, conformemente all ordine delle competenze e alla procedura legislativa, ogni attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni in base al MCAA è sottoposta all approvazione dell Assemblea federale. Il rispetto della procedura legislativa implica, nel caso specifico dello scambio automatico di informazioni, il rapido avvio dei negoziati con gli Stati partner affinché l introduzione dello scambio automatico di informazioni avvenga nel 2017 con un numero soddisfacente di Stati conformemente agli obblighi della Svizzera presi nei confronti del Forum globale. 5 Commento ai singoli articoli del decreto federale Il decreto oggetto della presente consultazione ha le disposizioni seguenti: Art. 1 Con il presente articolo l Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell Organo di coordinamento del MCAA che la Corea deve figurare nell elenco degli Stati con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali. Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull assistenza amministrativa, al MCAA, alla LSAI e al presente avamprogetto. Art. 2 L atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 della Costituzione, Cost.). Pur non essendo un trattato internazionale ai sensi dell articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti a quelli di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni, poiché permette di attuare in modo concreto il MCAA (in merito alle conseguenze dell attuazione del MCAA, cfr. il messaggio del 5 giugno 2015 relativo all approvazione del MCAA e alla sua attuazione). Il decreto federale deve quindi essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Tuttavia, se la LSAI entra in vigore prima del voto finale del presente decreto, l articolo 39 di questa legge sarà applicabile al decreto. Secondo questo articolo l Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice l introduzione di uno Stato nell elenco dell OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f MCAA, ovvero non sottostà a referendum facoltativo. 6 Ripercussioni finanziarie L introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea dovrebbe rafforzare la credibilità e l integrità della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale, migliorare la prevedibilità del diritto e l accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari attivi a livello internazionale. 10/14

13 Per quanto riguarda l introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea va osservato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanziarie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Non si può escludere tuttavia che la regolarizzazione fiscale degli averi patrimoniali dei clienti esteri gestiti dalle istituzioni finanziarie svizzere si traduca in una tendenza a una diminuzione di tali averi. La fuga di capitali dovuta all introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere soddisfatte. In questo contesto è ipotizzabile che grazie all Offshore Voluntary Disclosure Program (cfr. n. 4.3) in Corea questa evoluzione nell ambito della regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati sia già in fase avanzata. L introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea non dovrebbe comportare alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché le principali piazze finanziarie concorrenti si sono a loro volta impegnate ad adottare lo standard globale. Al contempo i vantaggi concorrenziali tradizionali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera. L attuazione dello standard globale provocherà per le autorità delle contribuzioni federali e cantonali un onere finanziario supplementare. Per quanto concerne le ripercussioni fiscali, bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera verso le autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall estero sulla base della reciprocità convenuta negli accordi con gli Stati partner. Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l estero, per Confederazione e Cantoni sono possibili minori entrate poiché gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell imposta sull utile. I minori margini e un eventuale diminuzione degli averi patrimoniali gestiti per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo i proventi dell imposta sull utile e provocando indirettamente un eventuale diminuzione dell occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuoteranno sulle entrate dell imposta sul reddito. A causa dell obbligo de facto di rivelare (regolarizzare) con lo scambio automatico di informazioni redditi finora non dichiarati, si prevede un aumento delle domande di rimborso dell imposta preventiva da parte di persone straniere. Detratta l imposizione di base, che non può essere rimborsata, ciò potrebbe ridurre le entrate dall imposta preventiva. Inversamente, la reciprocità dello scambio automatico di informazioni racchiude un potenziale aumento delle entrate fiscali connesse con gli averi patrimoniali attualmente non dichiarati detenuti da contribuenti svizzeri presso agenti pagatori esteri. Tali averi potranno venire alla luce sulla base delle comunicazioni provenienti dall estero o delle denunce spontanee (senza conseguenze penali) dei contribuenti. Si rimanda inoltre al messaggio del 5 giugno 2015 concernente l MCAA e la LSAI Programma di legislatura L avamprogetto corrisponde all indirizzo politico 1 «la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e in particolare all obiettivo 2 «la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» del messaggio del 27 gennaio 2015 sul programma di legislatura FF , pag segg. 11/14

14 8 Aspetti giuridici 8.1 Costituzionalità In ragione della sua natura politica e programmatica, la dichiarazione congiunta costituisce uno strumento internazionale giuridicamente non vincolante che non ha dovuto sottostare all approvazione dell Assemblea federale ai sensi dell articolo 166 capoverso 2 Cost. e ha potuto essere conclusa dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l articolo 184 capoverso 1 Cost. Per contro, l avamprogetto di decreto federale che autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell Organo di coordinamento che la Repubblica di Corea deve figurare nell elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni deve essere sottoposto all approvazione dell Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). L avamprogetto di decreto federale si fonda sull articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza sugli affari esteri. 8.2 Conformità con gli obblighi internazionali della Svizzera Il presente avamprogetto è conforme allo standard globale dell OCSE. Lo scambio automatico di informazioni con la Corea avviene sulla base del MCAA che costituisce uno strumento conforme allo standard per introdurre questo tipo di scambio. L introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica la CDI Svizzera - Corea. I due Paesi continueranno a scambiarsi informazioni su domanda sulla base della CDI ed effettuare invece lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull assistenza amministrativa, del MCAA e dell attivazione bilaterale oggetto del presente rapporto in quanto le due forme di scambio di informazioni si completano. Gli altri obblighi internazionali non sono interessati dal presente avamprogetto. 8.3 Forma dell atto Conformemente all articolo 163 capoverso 2 Cost., gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Poiché l atto che attribuisce al Consiglio federale la competenza di notificare al Segretariato dell Organo di coordinamento del MCAA l elenco degli Stati ai sensi della sezione 7 paragrafo 2.2 MCAA non contiene norme di diritto, esso deve essere sottoposto all Assemblea federale sottoforma di decreto federale. Pur non essendo di fatto un trattato internazionale ai sensi dell articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti. Il decreto federale deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (art. 2 del decreto federale). 12/14

15 Allegato: Dichiarazione congiunta con la Repubblica di Corea Dichiarazione congiunta Traduzione Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione svizzera e il Ministero della Strategia e delle Finanze della Repubblica di Corea desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea e desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale e nell ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea, hanno convenuto quanto segue: 1. Entrambi gli Stati intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e in materia fiscale fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni dell OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018). Questo fermo restando che: (a) la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambi gli Stati; (b) l Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambi gli Stati; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell Accordo) dell Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia stata depositata da entrambi gli Stati al Segretariato dell Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione dell OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea abbiano informato il Segretariato dell Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari; e che gli impegni di cui al paragrafo 5 più sotto siano rispettati. 13/14

16 2. Entrambi gli Stati ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall altro Stato. 3. Entrambi gli Stati provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all attuazione dello Standard comune di comunicazione dell OCSE nelle rispettive legislazioni interne. 4. Entrambi gli Stati confermano che ciascuno di essi dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di informazioni. 5. I due Stati rafforzeranno la cooperazione nel settore dei servizi finanziari. Firmato in duplice copia a Seoul il febbraio Per il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione svizzera: Per il Ministero della Strategia e delle Finanze della Repubblica di Corea: 14/14

17 Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) 1 ; in esecuzione dell Accordo multilaterale del 29 ottobre tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo multilaterale); visto il messaggio del Consiglio federale del... 3, decreta: Art. 1 1 Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che la Repubblica di Corea deve figurare nell elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 dell Accordo multilaterale. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni. Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). 1 RS RS ; FF FF

18 Il Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF Berna, 19 febbraio 2016 Destinatari: Partiti politici Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna Associazioni mantello dell economia Ambienti interessati Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea: avvio della procedura di consultazione Gentili Signore e Signori, il 17 febbraio 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire dopo la firma della dichiarazione congiunta presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell economia e di altri ambienti interessati una procedura di consultazione sull introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Corea. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard globale). Ad oggi 97 Paesi si sono impegnati ad attuare questa nuova norma. Poiché lo standard globale soddisfa i criteri posti dal Consiglio federale, anche quest ultimo si è impegnato ad attuarlo, fatte salve le procedure legislative applicabili, e l 8 ottobre 2014 ha adottato i relativi mandati di negoziazione. Il 18 dicembre 2015 l Assemblea federale ha approvato i disegni concernenti la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, l Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Affinché lo scambio automatico di informazioni venga introdotto con uno Stato partner specifico è necessaria un attivazione bilaterale. L obiettivo del presente avamprogetto è di introdurre con un decreto federale lo scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Corea. La Repubblica di Corea corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. In considerazione delle buone relazioni economiche e politiche con la Svizzera, delle sufficienti possibilità di regolamentazione, del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati adeguato e della disponibilità a condurre discussioni concernenti l accesso al mercato, la Bundesgasse 3, 3003 Berna, Svizzera

19 Corea adempie i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell 8 ottobre Il termine ordinario per la consultazione di tre mesi viene ridotto di due settimane allo scopo di poter realizzare la prevista introduzione dello scambio automatico di informazioni per il 1 gennaio In questo modo l avamprogetto potrà essere dibattuto in Parlamento nella sessione autunnale e invernale 2016 e sarà presumibilmente possibile introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Corea nel In generale, l introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Corea, prevista per il 2017 con il primo scambio nel 2018, contribuirà a consolidare la posizione della Svizzera a livello internazionale. Con l introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Corea la Svizzera può inoltre intensificare la cooperazione fiscale con uno dei più importanti membri del G20. L avamprogetto, il dossier e il questionario posti in consultazione sono disponibili al seguente link: La consultazione dura fino al 6 maggio Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili a tutti. Per questa ragione Vi invitiamo cortesemente a inviarci il Vostro parere in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) al seguente indirizzo: vernehmlassungen@sif.admin.ch Per domande o ulteriori informazioni sono a vostra disposizione il signor Dominik Scherer (tel ) e il signor Philippe Zellweger (tel ). Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l occasione per porgervi i migliori saluti. Ueli Maurer Consigliere federale 2/2

20 Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires Elenco dei destinatari Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR ) 1. Kantone / Cantons / Cantoni In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale 4 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia... 6 Stand:

21 1. Kantone / Cantons / Cantoni Staatskanzlei des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich marianne.lendenmann@sk.zh.ch Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68 Postfach Bern 8 info@sta.be.ch Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse Luzern staatskanzlei@lu.ch Standeskanzlei des Kantons Uri Staatskanzlei des Kantons Schwyz Staatskanzlei des Kantons Obwalden Postfach 6460 Altdorf ds.la@ur.ch Postfach 6431 Schwyz stk@sz.ch Rathaus Postfach Sarnen staatskanzlei@ow.ch Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Dorfplatz 2 Postfach Stans staatskanzlei@nw.ch Regierungskanzlei des Kantons Glarus Rathaus 8750 Glarus staatskanzlei@gl.ch Staatskanzlei des Kantons Zug Postfach Zug Info.Staatskanzlei@zg.ch Chancellerie d'etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines Fribourg chancellerie@fr.ch relationexterieures@fr.ch Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus Barfüssergasse Solothurn kanzlei@sk.so.ch

22 Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Marktplatz 9 Postfach 4001 Basel staatskanzlei@bs.ch Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse Liestal landeskanzlei@bl.ch Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube Schaffhausen staatskanzlei@ktsh.ch Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau Kantonskanzlei@ar.ch Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse Appenzell info@rk.ai.ch Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude 9001 St. Gallen info.sk@sg.ch Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse Chur info@gr.ch Staatskanzlei des Kantons Aargau Staatskanzlei des Kantons Thurgau Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Chancellerie d Etat du Canton de Vaud Chancellerie d Etat du Canton du Valais Regierungsgebäude 5001 Aarau staatskanzlei@ag.ch Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld staatskanzlei@tg.ch Residenza Governativa 6501 Bellinzona can-scds@ti.ch Château cantonal 1014 Lausanne info.chancellerie@vd.ch Palais du Gouvernement 1950 Sion Chancellerie@admin.vs.ch

23 Chancellerie d Etat du Canton de Neuchâtel Château 2001 Neuchâtel Secretariat.chancellerie@ne.ch Chancellerie d Etat du Canton de Genève Case postale Genève 3 service-adm.ce@etat.ge.ch Chancellerie d Etat du Canton du Jura Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 2, rue de l Hôpital 2800 Delémont chancellerie@jura.ch Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach Bern 7 mail@kdk.ch 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV BDP Schweiz Postfach Bern 6 mail@bdp.info Postfach Bern info@cvp.ch Frau Linda Hofmann St. Antonistrasse Sarnen wyrsch.w@bluewin.ch Geschäftsstelle CSPO Postfach 3930 Visp info@cspo.ch Nägeligasse 9 Postfach Bern 7 vernehmlassungen@evppev.ch

24 FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES Grünliberale Partei glp Parti vert libéral pvl Lega dei Ticinesi (Lega) Mouvement Citoyens Romand (MCR) Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach Bern Waisenhausplatz Bern Laupenstrasse Bern schweiz@grunliberale.ch Lega dei Ticinesi Via Monte Boglia Lugano lorenzo.quadri@mattino.ch c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP Genève 17 info@mcge.ch Postfach Zürich pdaz@pda.ch Postfach Bern info@svp.ch Postfach 3001 Bern verena.loembe@spschweiz.ch

25 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna Schweizerischer Gemeindeverband Laupenstrasse 35 Postfach Bern verband@chgemeinden.ch Schweizerischer Städteverband Monbijoustrasse 8 Postfach Bern info@staedteverband.ch Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Postfach Bern info@sab.ch 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC) Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS) Postfach 8032 Zürich info@economiesuisse.ch bern@economiesuisse.ch Postfach 3001 Bern info@sgv-usam.ch Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich verband@arbeitgeber.ch Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse Brugg info@sbv-usp.ch Postfach Basel office@sba.ch Postfach 3000 Bern 23 info@sgb.ch

26 Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio Postfach Zürich Travail.Suisse Postfach Bern 5. Interessierte Kreise / milieux intéressés / ambienti interessati Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) Association Suisse d Assurances Associazione Svizzera d Assicurazioni (ASA) Verband Schweiz. Kantonalbanken Union des Banques Cantonales SuisseS Unione delle banche cantonali svizzere Postfach Zürich info@svv.ch Postfach 4002 Basel vskb@vskb.ch RBA-Holding AG Mattenstrasse Gümligen info@holding.rba.ch Verband Schweiz. Kreditbanken und Finanzierungsinstitute Association Suisse des Banques de Crédit et Etablissements de Financement Postfach Zurich office@gigersimmen.ch Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken L Association de Banques Suisses de Gestion L'Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale Vereinigung Schweiz. Privatbankiers (VSPB) Association de Banques Privées Suisses (ABPS) Verband der Auslandsbanken in der Schweiz Association des banques étrangères en Suisse Associazione delle banche estere in Svizzera Postfach Zürich office@vav-abg.ch 12, rue du Général- Dufour 1211 Genève 11 Usteristr Zurich info@foreignbanks.ch Schweizer Verband Unabhängiger Effektenhändler (SVUE) Postfach Zürich SIX Group Postfach Zürich

27 BX Berne exchange Berner Börsenverein Aarbergergasse Bern Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) Postfach Basel Interkantonaler Rückversicherungsverband IRV Union intercantonale de réassurance Postfach 3001 Bern EXPERTsuisse Schweizer Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand EXPERTsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire TREUHAND SUISSE FIDUCIAIRE SUISSE FIDUCIARI SUISSE Postfach Zürich Postfach Bern Centre Patronal Postfach Bern Case postale Lausanne Switzerland Global Enterprise Bleicherweg 10 CH-8002 Zürich Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz Conférence des préposés aux poursuites et aux faillites de Suisse Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) Roger Schober Betreibungs- und Konkursamt Bern- Mittelland Poststrasse Ostermundigen Postfach 3000 Bern 23 info@konsumentenschutz.c h Konsumentenforum kf Belpstrasse Bern forum@konsum.ch Fédération Romande des Consommateurs (FRC) Case postale Lausanne Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera italiana (ACSI) Casella postale Lugano- Breganzona

28 Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK) Bureau fédéral de la consommation (BFC) Ufficio federale del consumo (UFDC) Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte (SVPS) Association Suisse Produits Structurés (ASPS) Associazione Svizzera per prodotti strutturati (ASPS) Schweizer Vereinigung Unabhängiger Finanzberater (SVUF) Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) Associazione Svizzera dei Consulenti Finanziari Indipendenti (ASCFI) Verband Schweiz. Vermögensverwalter (VSV) Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG) Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) Forum SRO Forum OAR Forum OAD Übernahmekommission (UEK) Commission des OPA (COPA) Commissione delle offerte pubbliche di acquisto Commissione (COPA) Schweizerisches Bundesgericht Tribunal fédéral suisse Tribunale federale Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Effingerstrasse Bern Rämistrasse 4 Postfach 8024 Zürich info@svsp-verband.ch Case postale Genève 3 secretariat@gscgi.ch Bahnhofstrasse Zürich info@vsv-asg.ch Forum-SRO c/o Dr. Martin Neese Baarerstrasse Zug Postfach Zürich info@takeover.ch Av. du Tribunal fédéral Lausanne 14 Case postale 9023 St-Gall Schweizerische Nationalbank Banque nationale suisse Banca nazionale svizzera Postfach 8022 Zürich snb@snb.ch Alliance Sud Monbijoustrasse 31 Postfach Bern Erklärung von Bern Déclaration de Berne Dichiarazione die Berna Dienerstrasse 12 Postfach CH-8026 Zürich Transparency International Schweiz Schanzeneckstrasse 25 Postfach 8509 CH-3001 Bern ASIP Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP Association Suisse des institutions de Prévoyance Kreuzstrasse Zürich info@asip.ch

29 Dipartimento federale delle finanze Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l approvazione del decreto federale concernente l introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea 6 luglio 2016

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