TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE E CASSA EDILE

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1 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE E CASSA EDILE Aspetti essenziali sono i seguenti: NORME COMUNI 1. Il trattamento economico giornaliero malattia, infortunio e malattia professionale è erogato direttamente dall impresa all oaio; 2. Il trattamento economico giornaliero erogato dall impresa è assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali ed alle ritenute fiscali; 3. Il trattamento economico giornaliero è dovuto dall'impresa agli oai non in prova nei limiti della conservazione del posto previsti dal contratto; 4. Il trattamento economico giornaliero è calcolato su base convenzionale mediante l'applicazione di coefficienti; 5. Il trattamento economico è una quota parte (A - Quota trattamento giornaliero conguagliabile di cui alle relative Tabelle) portato in deduzione, mediante conguaglio, con quanto dovuto dall impresa alla Cassa Edile; A) MALATTIA: Quota trattamento economico a carico dell'impresa conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile (dal 1º giugno 2008 ) Durante l'assenza malattia, l'impresa è tenuta ad erogare, mensilmente, all'oaio non in prova, un trattamento giornaliero integrativo. La quota parte di tale trattamento, conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile, è pari all'importo che risulta moltiplicando: 1) la "RETRIBUZIONE ORARIA LORDA CONVENZIONALE" 2) l' "ORARIO MEDIO GIORNALIERO" è costituita unicamente dagli importi del minimo di paga base, dell'indennità territoriale di settore, dell'indennità di contingenza e dell elemento economico territoriale. corrisponde alla divisione sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella provincia durante l'assenza malattia. Per esempio, nel caso di orario settimanale contrattuale di 40 ore, l'orario medio giornaliero sarà pari a 6,66 ore (40 ore settimanali diviso 6). In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il numero delle ore giornaliere di lavoro risulta dividendo 6 il minore orario settimanale convenuto. 3) dei "COEFFICIENTI" a)- il 1, 2 e 3 giorno (giorni di carenza): nel caso la malattia non sui i 6 giorni nulla è dovuto dall'impresa; b)- il 1, 2 e 3 giorno nel caso la malattia sui 6 giorni: coefficiente 0,500 c)- il 1, 2 e 3 giorno nel caso la malattia sui 12 giorni: coefficiente 1 d)- dal 4 al 20 giorno, le giornate indennizzate dall'inps: coefficiente 0,330 e)- dal 21 al 180 giorno, le giornate indennizzate dall'inps: coefficiente 0,107 f)- dal 181 al 270 giorno, le sole giornate NON indennizzate dall'inps: coefficiente 0,500 g)- dal 271 e fino ad un massimo di 12 mesi l oaio con anzianità suiore a 3,5 anni, le sole giornate NON indennizzate dall INPS : coefficiente 0,500 Per gli apprendisti oai è applicabile in caso di malattia la disciplina contrattuale prevista gli oai. Il coefficiente utile il calcolo del trattamento economico di malattia le giornate non indennizzate dall INPS è pari a 0,500.

2 Particolarità Retribuzione oraria lorda convenzionale Durata Documentazione Inizio e continuazione La retribuzione oraria lorda convenzionale da prendere in considerazione il trattamento economico non è quella del mese precedente l'evento, come l'i.n.p.s., ma quella corrente del iodo in cui il trattamento economico deve essere corrisposto. Il trattamento economico giornaliero è corrisposto dall'impresa all'oaio sei giorni la settimana, escluse le domeniche e le festività. la certificazione sanitaria rilasciata anche su modulario non regolamentare è da ritenere valida ai fini dell erogazione del trattamento economico a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacità al lavoro). Se la malattia inizia di domenica od in giornata festiva, la data iniziale dell'evento da indicare nella denuncia è quella della domenica o della giornata festiva. Nel caso di inizio o continuazione di malattia anteriore alla data di rilascio del certificato, il trattamento economico può essere corrisposto anche la giornata immediatamente precedente a quella del rilascio del certificato, purché la circostanza risulti dalla certificazione stessa. Giorni di Carenza (1, 2 e 3 giorno) Devono essere riportate sul MOD.2 le ore di carenza riconosciute agli oai ammalati. Qualora si verifichi una malattia negli ultimi giorni del mese ed i giorni di calendario rimanenti siano inferiori o pari a 6 giorni, non va conguagliata da parte dell'impresa la malattia i primi tre giorni di carenza, anche se la prognosi è suiore a 6 giorni. Con la denuncia del mese successivo, ad assenza effettivamente avvenuta, l'impresa potrà effettuare il conguaglio anche i giorni di carenza non conguagliati il mese precedente, applicando il coefficiente (0,500) relativo alle malattie aventi durata suiore ai 6 giorni. Qualora si verifichi una malattia negli ultimi giorni del mese ed i giorni di calendario del mese rimanenti siano inferiori o pari a 12 giorni, va conguagliata da parte dell'impresa la malattia i primi tre giorni di carenza come se la prognosi fosse suiore a 6 giorni, con coefficiente 0,500. Il mese successivo, se in totale si suano i 12 giorni di malattia, dovrà essere effettuato il conguaglio in base al coefficiente 1. Ricaduta Festività In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'inps, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'inps e la carenza da considerarsi sarà quella della 1ª malattia. Va ricordato inoltre che, essere considerato ricaduta, l evento deve verificarsi entro trenta giorni dal termine della malattia in cui si ricade. Il trattamento economico contrattuale è a totale carico dell'impresa e non è previsto un conguaglio da parte della Cassa Edile. Se la festività del S. Patrono cade nel iodo di malattia, tale circostanza va evidenziata con apposita annotazione sul modello di denuncia (mod. 2 - nelle note) Giornate non indennizzate dall INPS Malattia oltre i 180 giorni : All impresa compete contrattualmente l erogazione economica anche oltre i 180 giorni di malattia pur se l INPS nulla è dovuto ( l INPS sono indennizzabili 180 giorni anno solare). Malattie a cavaliere di due anni: Può accadere che malattie a cavaliere di due anni e di durata suiore a 180 giorni, l INPS ad inizio anno solare riprenda il trattamento economico interrotto l anno precedente. In questo caso, in presenza di malattia suiore a 180 giorni e di indennizzo INPS, cessano i presupposti dei trattamenti economici a carico dell'impresa. 2

3 B) INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: Quota trattamento economico a carico dell'impresa conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile (dal 1º novembre 2004 ) Durante l'assenza dal lavoro infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'oaio non in prova, un trattamento giornaliero integrativo. La quota parte di tale trattamento, conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile, è pari all'importo che risulta moltiplicando: 1) la "RETRIBUZIONE ORARIA LORDA CONVENZIONALE" 2) l' "ORARIO MEDIO GIORNALIERO" è costituita unicamente dagli importi del minimo di paga base, dell'indennità territoriale di settore, dell'indennità di contingenza e dell elemento economico territoriale. corrisponde alla divisione sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella provincia durante l'assenza infortunio o malattia professionale. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il numero delle ore giornaliere di lavoro risulta dividendo 7 il minore orario settimanale convenuto. 3) dei "COEFFICIENTI" a)- dal 1 al 90 giorno di assenza: coefficiente 0,234 b)- dal 91 giorno in poi: coefficiente 0,045 Particolarità Retribuzione oraria lorda convenzionale Durata Ricaduta Giorno di infortunio Giorni di carenza (1º,2º e 3º giorno successivo) Domeniche e festività La retribuzione oraria lorda convenzionale da prendere in considerazione il trattamento economico è quella corrente del iodo in cui il trattamento economico deve essere corrisposto. Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall' impresa tutte le giornate di calendario, comprese le domeniche. La ricaduta dell infortunio può avvenire senza limite di tempo dal termine del 1 infortunio. Il trattamento economico dovuto il giorno di infortunio è a carico dell impresa ( intera retribuzione giornaliera ). Non è conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile. Per i tre giorni di carenza è dovuto legge un trattamento economico a carico dell impresa pari al 60% della retribuzione. Dal 1º novembre 2004 è dovuto dall impresa un trattamento economico contrattuale utile a garantire al lavoratore il 100% della retribuzione. Tale trattamento economico è conguagliabile con quanto dovuto alla Cassa Edile. Il trattamento economico è corrisposto dall impresa sette giorni settimanali (sabati, domeniche e festività comprese). Nel caso di festività cadente di domenica, l'impresa è tenuta a corrispondere, oltre al trattamento economico contrattuale infortunio, anche il trattamento economico previsto la festività. Se la festività del S. Patrono cade nel iodo di infortunio, tale circostanza va evidenziata con apposita annotazione sul modello di denuncia (mod. 2 - nelle note) 3

4 C) Conguaglio del trattamento economico malattia o infortunio con quanto dovuto alla Cassa Edile. La quota parte del trattamento economico conguagliabile malattia, infortunio e malattia professionale viene portato in deduzione, mediante conguaglio, da quanto dovuto dall impresa alla Cassa Edile (restano a carico dell'impresa gli oneri previdenziali ed assistenziali su tale trattamento). Importo conguagliabile 450 ore nel trimestre L impresa potrà portare in deduzione l'intera quota di trattamento economico conguagliabile corrisposto all'oaio, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore, se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento, risultano denunciate l'oaio interessato almeno 450 ore (anche presso altre Province) computate con i criteri di seguito riportati e proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale. - Nel Mod.2 della denuncia mensile vanno riportate le ore lavorate (o assimilate) del trimestre precedente. - Per trimestre solare si intende il iodo di tre mesi di calendario scaduti l'ultimo giorno del mese precedente l'evento. - Per il calcolo si computano le ore ordinarie lavorate le quali risulti versata la relativa contribuzione alla Cassa Edile. Si aggiungono inoltre: le ore ordinarie lavorate le quali, in base alle denunce presentate alla Cassa Edile, risulti dovuta la relativa contribuzione; le ore comunque retribuite, nonché quelle malattia o infortunio le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni; le ore relative ai primi tre giorni di carenza di trattamento INPS - INAIL. Per gli oai assunti dall impresa da più di tre mesi o non in aspettativa: nel caso in cui le ore del trimestre così computate risultino inferiori a 450 ore, la deduzione è proporzionalmente ridotta (riduzione che non riguarda il diritto del lavoratore a cepire l'intero trattamento dall impresa). Per gli oai assunti dall impresa da meno di tre mesi o in aspettativa: la deduzione spetta l intero trattamento economico conguagliabile, a prescindere dal requisito delle 450 ore. D) Procedura il conguaglio **** Compilazione della denuncia mensile L impresa deve: a) Inserire negli appositi spazi del modello di denuncia (MOD. 2), ciascun oaio ammalato o infortunato, i dati richiesti relativi all evento morboso. Nel caso di infortunio va inserita la data del giorno successivo all evento. Nel caso si verificassero più di due eventi nello stesso mese, va utilizzato un altro riquadro sempre del MOD. 2) riportando i dati anagrafici del lavoratore interessato e compilando unicamente l apposita sezione). b) Allegare, ogni lavoratore interessato, i certificati medici a cotura e giustificazione del iodo di assenza; c) Indicare nell apposito spazio (MOD. 1 riga 8) il totale degli importi anticipati nel mese dall impresa a titolo di trattamento economico contrattuale di malattia e/o infortunio, più l eventuale importo a credito rilevato nella denuncia del mese precedente. Nel caso di importo suiore al totale degli accantonamenti e dei contributi alla Cassa Edile, l'importo eccedente sarà indicato a credito nella denuncia essere poi portato in detrazione nel mese successivo unitamente agli altri eventuali importi detraibili malattia e/o infortunio dello stesso mese. 4

5 E) Maggiorazione ferie e gratifica natalizia Nel caso di : Malattia Infortunio e Malattia professionale All'oaio, indipendentemente dalla durata della stessa, ma sempre nei limiti della conservazione del posto, deve essere accantonata presso la Cassa Edile la maggiorazione ferie e gratifica natalizia nell'intera misura netta del 14,20%. All oaio deve essere accantonata presso la Cassa Edile la maggiorazione ferie e gratifica natalizia nella misura: - il giorno dell'infortunio e i tre giorni di carenza: 14,20% (aliquota al netto) - dal 4 al 90 giorno: 5,70% (aliquota al netto) - dal 91 giorno in poi 3,60% (aliquota al netto) * TABELLE DI CALCOLO Allo scopo di semplificare gli adempimenti delle Imprese, sono state elaborate apposite tabelle del trattamento giornaliero di malattia o di infortunio dovuto le singole categorie oaie nei diversi iodi dell'anno. Tali tabelle sono presenti nel sito 5

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