CORSO DI FORMAZIONE in MANAGEMENT DELLO SPORT. prof.ssa Loredana Tullio

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1 CORSO DI FORMAZIONE in MANAGEMENT DELLO SPORT prof.ssa Loredana Tullio

2 DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ MEDIANTE LA QUALE SI ESIGE UN COMPORTAMENTO (COM) ORDINE APPARTENENZA A UNA CATEGORIA SOCIALE ATTO DI ORDINARE IL VIVERE SOCIALE Caratteri: PLURISOGGETTIVITÀ NORMAZIONE ORGANIZZAZIONE 1. SETTORIALE 2. A FORMAZIONE SPONTANEA 3. A PARTECIPAZIONE FACOLTATIVA STATALE SPORTIVO M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, 1949

3 STATALE SPORTIVO da un analisi storico-normativa ridisegnato con L. n. 3/2001 MODIFICA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE art. 117 cost. tra le materie sottoposte a legislazione concorrente (tra Stato e Regioni): «ordinamento sportivo» REGIONI: competenza legislativa concorrente sulla PROMOZIONE dell attività sportiva, sugli IMPIANTI, sull ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA STATO: competenza legislativa sull ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA (Funzioni amministrative esercitate principalmente per il tramite del C.O.N.I.)

4 ORDINAMENTO STATALE SPORTIVO D.lg. n. 220/2003 recante Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (convertito con modificazioni in l. 17 ottobre 2003, n. 280) art. 1 «La Repubblica riconosce e favorisce l AUTONOMIA dell ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell ordinamento sportivo internazionale facente capo alcomitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l ordinamento sportivo e l ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di AUTONOMIA, salvi i casi di rilevanza per l ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l ordinamento sportivo».

5 PLURALISMO delle FONTI Costituzione / Leggi costituzionali Atti normativi dell UE Trattati internazionali Leggi ordinarie, Leggi regionali, Decreti legge, Decreti legislativi Regolamenti parlamentari Referendum abrogativo di leggi ordinarie Regolamenti amministrativi Consuetudini UNITARIETÀ DEL DEL SISTEMA ORDINAMENTALE

6 Vincolanti: a) TRATTATI UNIONE EUROPEA Tr. CE ISTITUTIVO CEE MAASTRICHT AMSTERDAM NIZZA 2009 LISBONA TFUE b) REGOLAMENTI c) DIRETTIVE d) DECISIONI corte di giustizia UE

7 1. influenza delle DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN AMBITO SPORTIVO CASI: (WALRAVE, 1974) (DONÀ, 1976) (BOSMAN, 1995) (DELIÈGE, 2000), (MECA-MEDINA, 2006) 2. malignamente vista come «INTROMISSIONE COMUNITARIA»!! [ rilevanza economica dello sport] a) TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ATLETI (libera circolazione) b) CONCORRENZA SLEALE (diritti radiotelevisivi) c) CONCORSI PRONOSTICI SPORTIVI d) LOTTA AL DOPING 3. GLI STATI MEMBRI HANNO ADOTTATO LA CARTA EUROPEA DELLO SPORT OVE SONO FISSATI I SEGUENTI PRINCÍPI: A) LO SPORT È UN ATTIVITÀ SOCIALE E CULTURALE B) NESSUNA DISCRIMINAZIONE SULLA BASE DELLA NAZIONALITÀ PER CIÒ CHE RIGUARDA L ACCESSO AGLI IMPIANTI O ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE C) OGNI INDIVIDUO DOTATO DEVE ESSERE POSTO IN CONDIZIONE DI MIGLIORARE LE SUE PRESTAZIONI SPORTIVE

8 4. TRATTATO DI LISBONA RICONOSCIMENTO FORMALE ALLO SPORT «L UNIONE contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa». «L azione dell Unione è intesa [ ] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l equità e l apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei piú giovani tra di essi». [art. 165, commi 1, seconda parte, e 2, TFUE] «L Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l azione degli Stati membri» nel settore della «istruzione, formazione professionale, gioventú e sport». [art. 6, lett. e), TFUE]

9 SOGGETTI NELLO SPORT CIO FEDERAZIONI INTERNAZIONALI NORME TRANSNAZIONALI CON CON CONI FEDERAZIONE NAZIONALE ASS. SOCIETÀ SOCIETÀ SOCIETÀ ATTIVITÁ SPORTIVA ATLETA ATLETA TECNICI

10 C I O F E D E R A Z I O N I I N T E R N A Z I O N A L I ENTE SOVRANAZIONALE COMPOSTO DISCIPLINA E REGOLAMENTA DAGLI STATI OVE ESISTE UN CON I SINGOLI SPORT SEDE: SVIZZERA (STATUTI, CODICI SPORTIVI, REGOLAMENTI) (Losanna) PRESIDENTE + COMMISSIONE ESECUTIVA FUNZIONI: ORGANIZZARE GIOCHI OLIMPICI FUNZIONE: NORMATIVA C O N I ENTE ESPONENZIALE DELL ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO COMPITI: REGOLAM., SORVEGLIANZA, inquadra, mediante le Federazioni, le Società sportive ATTUAZIONE SU UNICA ISTITUZIONE TERRITORIO NAZIONALE CHE DISCIPLINA DELLE REGOLE UN DETERMINATO ADOTTATE A LIVELLO SPORT NEL SUO INTERNAZIONALE PAESE F E D E R A Z I O N E N A Z I O N A L E (PER OGNI SPORT) SOCIETÀ SOCIETÀ ASSOCIAZIONE

11 1894(16 giugno): Congresso internazionale degli Sport atletici [Università della Sorbona, Parigi] costituzione del Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO (CIO) PRIMO APPARATO ORGANIZZATIVO SPORTIVO MONDIALE «ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE NON GOVERNATIVA, SENZA SCOPO DI LUCRO, DI DURATA ILLIMITATA, AVENTE FORMA DI UN ASSOCIAZIONE CON LO STATUS DI PERSONA GIURIDICA, RICONOSCIUTA DAL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO» [art. 19 Carta Olimpica] MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE NOMEN COMITATO ASSOCIAZIONE NON ORIGINATO DA UN ACCORDO COLLETTIVO, MA DA UN PROGRAMMA PREDISPOSTO DAL SUO FONDATORE a cui hanno aderito i vari membri NON GOVERNATIVA (composta da individui e/o gruppi di individui) =/= GOVERNATIVA (Stati) ORGANI: ASSEMBLEA, COMMISSIONE ESECUTIVA, PRESIDENTE

12 FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI OLIMPICHE NON OLIMPICHE riconosciute dal CIO -DEVONO ESSERE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE - AMMINISTRARE UNO O PIÚ SPORT A LIVELLO MONDIALE - APPLICHINO IL CODICE ANTIDOPING - CHE EFFETTUINO CONTROLLI ANTIDOPING ANCHE FUORI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE ORGANI: ASSEMBLEA GENERALE COMITATO o CONSIGLIO DIRETTIVO SEGRETARIO GENERALE FUNZIONE: NORMATIVA LE NORME DELLE FEDERAZIONI INTERNAZIONALI ENTRANO A FAR PARTE DEGLI STATUTI DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI AFFILIATE DIRETTAMENTE (attraverso il recepimento delle Carte federali) 12

13 CONI PRIME OLIMPIADI (dell ETÀ MODERNA) ITALIA PARTECIPA UFFICIALMENTE AI GIOCHI OLIMPICI (Londra) CONI istituito nel 1907 (sotto forma di ASSOCIAZIONE PRIVATA) avente carattere temporaneo Nel 1914 diviene ORGANIZZAZIONE A CARATTERE PERMANENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DI TUTTA L ATTIVITÀ SPORTIVA NAZIONALE L , n. 426 NELL OTTICA DI UNA POLITICA DI PROMOZIONE, POTENZIAMENTO E CONTROLLO DELLO SPORT NAZIONALE, IL CONI DIVIENE ENTE NON ECONOMICO da un lato, RAPPORTO CON CIO.inserimento del CONI nell ordinamento sportivo internazionale dall altro, RAPPORTO CON FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI pubblico o privato?

14 natura giuridica del CONI.(inizialmente discussa) D.lgs., , n. 242 (c.d. riforma Melandri) RIORDINO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO Art. 1 «Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali». «Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali (FSN) e delle discipline Sportive associate (DSA)». [art. 2, comma 1, D.lgs., , n. 242, cosí modificato dal D.lgs. 15/04] [art. 1, (Nuovo) Statuto del CONI, ].modifiche ed integrazioni al Decreto Melandri D.lgs., , n. 15 (c.d. riforma Pescante) ORGANI: CONSIGLIO NAZIONALE, GIUNTA NAZIONALE, PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

15 FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI Art. 15, D.lgs. 15/04 (decreto Melandri) «Le Federazioni sportive nazionali devono svolgere l attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI» sono ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE di diritto privato Prima (ai tempi dell emanazione della l. 1981, n. 91) si riteneva avessero natura pubblicistica essendo organi del CONI RICONOSCIMENTO (personalità giuridica) IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL ORDINAMENTO STATALE (concesso con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) È SUBORDINATO AL RICONOSCIMENTO EFFETTUATO A FINI SPORTIVI DAL CONI (il quale indica i requisiti che la Federazione deve necessariamente possedere)

16 ATTIVITÀ SPORTIVA DEI DISABILI COMITATO PARALIMPICO INTERNAZIONALE (IPC) [Fondato nel 1989] ente non-profit FINALITÀ: PERMETTERE AGLI ATLETI DISABILI DI RAGGIUNGERE ECCELLENZE SPORTIVE E CREARE OPPORTUNITÀ SPORTIVE Tutela della Integrazione Parità di personalità --- dei disabili ---- trattamento In Italia (varie Federazioni per sportivi disabili ) FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILI (FISD) trasformata (L. 189/2003) COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP)

17 SOGGETTI NELLO SPORT CIO FEDERAZIONI INTERNAZIONALI NORME TRANSNAZIONALI CON CON CONI FEDERAZIONE NAZIONALE ASS. SOCIETÀ SOCIETÀ SOCIETÀ ATTIVITÁ SPORTIVA ATLETA ATLETA TECNICI

18 PERSONA FISICA PERSONA GIURIDICA NOME COGNOME DENOMINAZIONE CITTADINANZA NAZIONALITÀ DOMICILIO SEDE FENOMENO ASSOCIATIVO E COSTITUZIONE art. 2 cost.: «FORMAZIONI SOCIALI» art. 18 cost: «DIRITTO DI ASSOCIARSI» art. 19 cost.: «PROFESSARE FEDE RELIGIOSA» art. 39 cost.: «ORGANIZZAZIONI SINDACALI» DEMOCRATICITÀ INTERNA --- ESTERNA FENOMENO ASSOCIATIVO: PLURALITÀ DI INDIVIDUI DÀ VITA A UN ENTE PER IL PERSEGUIMENTO DI SPECIFICHE FINALITÀ

19 SOGGETTIVITÀ PERSONALITÀ GIURIDICA SI CONSEGUE CON LA SEMPLICE CREAZIONE DELL ORGANIZZAZIONE SI CONSEGUE CON IL RICONOSCIMENTO TUTTI GLI ENTI HANNO SOGGETTIVITÀ (= sono soggetti di diritto) SOLTANTO GLI GLI ENTI RICONOSCIUTI HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA

20 ENTI PUBBLICI PRIVATI TERRITORIALI ECONOMICI CON FINALITÀ CON FINALITÀ E NON regione Inps, Inail LUCRATIVE IDEALI (NON PROFIT) provincia CASSA Enpas, DEP. CONI comuni PREST., [Eni (s.p.a.)] ISTAT, SOCIETÀ PERSEGUONO INTERESSI GENERALI O COOP. ISTITUITI DA STATO O ENTE PUBBLICO O INPS, CONI SOTTOPOSTI A CONTROLLI PUBBLICI CAPITALI PERSONE RICONOSCIUTI NON RICONOSCIUTI PERSONALITÀ GIURIDICA - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (el. personale) - FONDAZIONI (el. patrimoniale) - COMITATI (NON RICONOSCIUTI) - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - COMITATI (RICONOSCIUTI)

21 ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA SISTEMA NORMATIVO : AUTOMATICAMENTE, CON ISCRIZIONE NEL Registro delle imprese [SOCIETÀ DI CAPITALI; COOP] ] [PRESSO CAMERA DI COMMERCIO] SISTEMA CONCESSORIO : ISCRIZIONE NEL PUBBLICITÀ Registro delle persone giuridiche (d.pr , n. 361) PUBBLICITÀ [PRESSO LE OGNI PREFETTURE PROVINCIA] (per le persone giuridiche private in generale) COSTITUTIVA PRESSO LE REGIONI (per le persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite di competenza delle Regioni) L AUTORITÀ NON È TENUTA A CONCEDERE IL RICONOSCIMENTO (POTERE DISCREZIONALE) ATTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE PREFETTO (AL QUALE DEVE ESSERE RIVOLTA LA DOMANDA) - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE - SCOPO MERITEVOLE DI TUTELA (POSSIBILE, LECITO) - PATRIMONIO SUFF./ADEGUATO ALLO SCOPO 21

22 CONSEGUENZA DEL RICONOSCIMENTO: 1. C.D. AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA SEPARAZIONE DEI PATRIMONI: ente singoli associati,amministratori, fondatori A CREDITORI PATRIMONIO ENTE ENTE NO (PATRIMONIO SINGOLI ASS./FOND) B. CREDITORI PATRIMONIO SINGOLI (ASS./FOND.) ASSOCIATI FONDATORI NO (PATRIMONIO ENTE) ) ) 2. POTERI DI CONTROLLO (PENETRANTI; A VOLTE ECCESSIVI) PER OBBLIGAZIONI SORTE PRIMA DELL ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA?

23 AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA separazione relativa PATRIMONIO ENTE PATRIMONIO ASSOCIATI, PROMOTORI ASSOCIAZIONI: A) CREDITORI ENTE PATRIMONIO ENTE + (ART. 38) «RISPONDONO ANCHE PERSONALMENTE E SOLIDALMENTE LE PERSONE CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELL ASSOCIAZIONE» B) CREDITORI PERSONALI NO PATRIMONIO ENTE COMITATI: RISPONDONO PERSONALMENTE E SOLIDALMENTE TUTTI I COMPONENTI E NON SOLO COLORO CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELL ENTE 23

24 1. RICONOSCIMENTO (a. riconosciuta) 2. PLURALITÀ DI PERSONE (el. personale) 3. SCOPO COMUNE ATTO COSTITUTIVO ATTO CON IL QUALE PIÚ PERSONE DECIDONO DI DAR VITA ALL ASSOCIAZIONE [NEGOZIO BI-PLURILATERALE (ASSOCIATIVO)] STATUTO REGOLA LA VITA E L ATTIVITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA INDICAZIONE: SCOPO, AMMINISTRATORI, ORDINAMENTO INTERNO

25 SCOPO: PROMUOVERE L'ATTIVITÀ SPORTIVA TRA AMATORI, OSSIA TRA PERSONE CHE NON SVOLGONO PROFESSIONALMENTE ATTIVITÀ SPORTIVA. DILETTANTE È COLUI CHE PRATICA SPORT PER DIVERTIMENTO E/O SVAGO SENZA RICAVARE ALCUN PROFITTO POPOLARITÀ PIÚ DIFFUSA, MA MENO SPETTACOLARE O MEDIATICA MOTIVAZIONE SPORTIVA ASD PREMI INDENNITÀ RIMBORSI FORFETTARI

26 PROFESSIONISTA È COLUI CHE CONSEGUE UN COMPENSO INDIPENDENTEMENTE DAL RISULTATO (VITTORIA); PARTECIPA PER (EVENTUALMENTE) VINCERE, MA ANCHE PERCHÉ (SICURAMENTE) PAGATO MOTIVAZIONE SPORTIVA + MOTIVAZIONE ECONOMICA L. 23 marzo 1981, n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti PROFESSIONISMO SI CARATTERIZZA PER: (ART. 2) A. ONEROSITÀ DEL RAPPORTO IL PROFESSIONISTA SVOLGE TALE ATTIVITÀ PER SCOPO DI LUCRO B. CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE (NON IN MANIERA OCCASIONALE) C. QUALIFICAZIONE FORMALE DALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DI APPARTENENZA ASP

27 SOCIETÁ e ASSOCIAZIONI sportive DILETTANTISTICHE FEDERALI affiliate alle Federazioni sportive nazionali NON AFFILIATE FORME ORGANIZZATIVE CHE PERMETTONO DI FAVORIRE O SVILUPPARE L ATTIVITÀ SPORTIVA NON COLLEGATA A PROGRAMMI FEDERALI purché meritevoli di tutela

28 Per lungo tempo. SCARSA ATTENZIONE DEL LEGISLATORE PER IL FENOMENO SPORTIVO DI CARATTERE DILETTANTISTICO art. 90, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (succ. mod. e int.) art. 6, L. 23 marzo 1981, n. 91 (succ. mod. e int.) art. 29, Statuto CONI ( ) Specifiche previsioni contenute nella NORMATIVA INTERNA DELLE SINGOLE FEDERAZIONI SPORTIVE

29 90 L. 289/ statuto CONI LO SPORT DILETTANTISTICO DEVE ESSERE ORGANIZZATO IN UNA DELLE SEGUENTI FORME: a)associazione SPORTIVA DI DIRITTO PRIVATO, (CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA) b) SOCIETÀ SPORTIVA DI CAPITALI (SENZA FINALITÀ DI LUCRO) nessuna distribuzione utili c) SOCIETÀ COOPERATIVA

30 18 L. 289/2002 ATTO COSTITUTIVO(necessaria forma scritta) CONTENUTO: A) DENOMINAZIONE DELL ASSOCIAZIONE B) OGGETTO SOCIALE (con riferimento alle finalità sportive dell ente e l espressa previsione del carattere dilettantistico) C) INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL ENTE D) ASSENZA DI FINI DI LUCRO E LA PREVISIONE CHE I PROVENTI NON POSSONO ESSERE DIVISI NEANCHE IN VIA INDIRETTA E) NECESSITÀ CHE LE NORME SULL ORDINAMENTO INTERNO SIANO ISPIRATE AL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA INTERNA E DI EGUAGLIANZA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI F) OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI (e le modalità di approvazione degli stessi) G) MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE H) OBBLIGO DI DEVOLUZIONE A FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE

31 18 L. 289/2002 I) OBBLIGO DI CONFORMARSI ALLENORMEEALLEDIRETTIVEDELCONI NONCHÉ AGLI STATUTI E AI REGOLAMENTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI O DELL ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CUI L ASSOCIAZIONE INTENDE AFFILIARSI

32 CONFLITTO DI INTERESSI (l. n. 289/2002) non possono rivestire la medesima carica GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ SPORTIVE E DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN ALTRE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NELL ABITO DELLA MEDESIMA FEDERAZIONE SPORTIVA (o disciplina sportiva associata se riconosciuta dal CONI o nell ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva)

33 IL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLE FASI 1) STIPULA DELL ATTO COSTITUTIVO 2) AFFILIAZIONE ASD FEDERALI Tutti i soggetti che intendono svolgere attività agonistica a carattere programmatico (partecipare a gare/tornei/campionati) devono effettuare la AFFILIAZIONE PRESSO LA FEDERAZIONE DI APPARTENENZA (in relazione all attività sportiva esercitata) TESSERAMENTO --- AFFILIAZIONE PERSONE PERSONE FISICHE GIURIDICHE (atleta Fed./ass./soc.) (società - Federazione) COMPORTANO L ACQUISTO DELLO STATUS DI SOGGETTO DELLO ORDINAMENTO SPORTIVO SONO COSÍ «RICONOSCIUTE» AI FINI SPORTIVI DAL CONI, ISCRITTE IN APPOSITI REGISTRI (L. 186/04), E DEVONO ESERCITARE LA LORO ATTIVITÀ CON LEALTÀ SPORTIVA (art. 29, St. CONI) Tale iscrizione consente di godere di una serie di AGEVOLAZIONI FISCALI

34 NON RICONOSCIUTE RICONOSCIUTE SISTEMA CONCESSORIO: Registro delle persone giuridiche AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA (artt. 14 ss. c.c. e dpr 361/2000)

35 IL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLE FASI 1) STIPULA DELL ATTO COSTITUTIVO (ATTO PUBBLICO 2) 3) AFFILIAZIONE ASD FEDERALI ATTO PUBBLICO) art. 14 c.c. 2) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AFFILIAZIONE PRESSO LA FEDERAZIONE DI APPARTENENZA (in relazione all attività sportiva esercitata) TESSERAMENTO --- AFFILIAZIONE PERSONE PERSONE FISICHE GIURIDICHE (atleta Fed./ass./soc.) (società - Federazione) COMPORTANO L ACQUISTO DELLO STATUS DI SOGGETTO DELLO ORDINAMENTO SPORTIVO SONO COSÍ «RICONOSCIUTE» AI FINI SPORTIVI DAL CONI, ISCRITTE IN APPOSITI REGISTRI (L. 186/04), E DEVONO ESERCITARE LA LORO ATTIVITÀ CON LEALTÀ SPORTIVA (art. 29, St. CONI)

36 IN SINTESI: NON RICONOSCIUTE RICONOSCIUTE NON RICHIESTO O NON OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA (artt. 36 ss. c.c.) ATTO COSTITUTIVO (FORMA SCRITTA) SISTEMA CONCESSORIO: Registro delle persone giuridiche AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA (artt. 14 ss. c.c. e dpr 361/2000) ATTO COSTITUTIVO (ATTO PUBBLICO) AFFILIAZIONE AFFILIAZIONE PRESSO LA FEDERAZIONE DI APPARTENENZA

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